Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 giugno 2024 - Ricorso n. 20402/16 - Causa Giovanni Prinari c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 20402/16
Giovanni PRINARI
contro Italia
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 4 giugno 2024 in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n.20402/16) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 4 aprile 2016, il sig. Giovanni Prinari (“il ricorrente”), un cittadino italiano nato nel 1963, detenuto a Sulmona e rappresentato dall’avvocato G. Valentini del foro di Roma, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni del Governo convenuto;
dopo avere deliberato, decide come segue:
OGGETTO DELLA CAUSA
1. La causa concerne il rigetto della richiesta del ricorrente di una riduzione della pena dell’ergastolo alla pena di anni trenta di reclusione presentata nel quadro di un procedimento per il riesame del provvedimento di esecuzione della sua condanna (incidente di esecuzione).
- La normativa interna e la condanna del ricorrente alla pena dell’ergastolo
- In data imprecisata il ricorrente fu processato per una pluralità di reati commessi tra il 1990 e il 1991 e cumulativamente punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
- All’udienza preliminare del 5 marzo 1997 il ricorrente aveva chiesto di essere processato con rito abbreviato (una procedura semplificata che prevede che la causa venga decisa allo stato degli atti nel corso dell’udienza preliminare).
- La richiesta fu rigettata in conformità alla sentenza 21 aprile 1991 n. 176 della Corte costituzionale che aveva escluso la possibilità di procedere con rito abbreviato per i reati punibili con la pena dell’ergastolo.
- In data 18 luglio 1998 la Corte di assise di Lecce dichiarò il ricorrente colpevole e lo condannò alla pena complessiva dell’ergastolo con isolamento diurno.
- Il ricorrente impugnò la condanna che fu confermata dalla Corte di appello di assise di Lecce in data 19 novembre 1999.
- Il ricorrente presentò un ricorso per motivi di diritto.
- In data 2 gennaio 2000 entrò in vigore la legge 479 del 1999 che reintrodusse la possibilità (precedentemente esclusa) di processare gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo con rito abbreviato. Stabilì che in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato l’ergastolo doveva essere sostituito dalla pena di anni trenta di reclusione.
- In data 8 giugno 2000 entrò in vigore il decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82 come modificato e convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144. Ai sensi del suo articolo 4 ter, gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo potevano chiedere che il processo fosse celebrato con il rito abbreviato nella prima udienza utile successiva, purché fosse ancora in corso l’istruzione dibattimentale relativa alla loro causa, sia in primo che in secondo grado.
- In data 24 novembre 2000 entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. L’articolo 7 del decreto-legge prevedeva che l’espressione “pena dell’ergastolo”, di cui alla legge n. 479 del 1999, dovesse intendersi riferita “all’ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole, soltanto le persone punibili con l’ergastolo senza isolamento diurno potevano avere diritto alla riduzione della pena alla reclusione di anni trenta, mentre le persone punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, potevano avere diritto soltanto, in caso di celebrazione del processo con il rito abbreviato, a una riduzione all’ergastolo senza isolamento diurno.
- Con sentenza del 23 aprile 2001 la Corte di cassazione rigettò il ricorso per motivi di diritto del ricorrente e la sua condanna divenne definitiva.
- La sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)
- Nella sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), la Corte ha concluso che l’Italia non aveva assolto il suo obbligo di concedere al ricorrente di tale causa, che era stato processato con rito abbreviato e condannato alla pena dell’ergastolo, il beneficio di cui alla legge 479 del 1999 (che prevedeva una pena più mite), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
- Essa ha concluso anche che l’articolo 6 § 1 della Convenzione era stato violato in conseguenza della frustrazione dell’aspettativa legittima del ricorrente che la reclusione per anni trenta fosse la massima pena che poteva essergli inflitta.
- La giurisprudenza interna successiva alla sentenza relativa alla causa Scoppola c. Italia (n. 2)
1. La sentenza 19 aprile 2012 n. 34233 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
- Nella causa conosciuta sotto il nome di Giannone, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che la lex mitior (ovvero la legge che prevede una riduzione della pena) è applicabile soltanto qualora l’imputato sia processato con rito abbreviato a seguito di una richiesta formulata nel periodo di vigore della legge 479 del 1999 (ovvero nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000).
2. La sentenza 3 luglio 2013 n. 210 della Corte costituzionale
- Nel quadro del procedimento di esecuzione relativo alla causa conosciuta sotto il nome di Ercolano, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di sapere se fosse compatibile con la Costituzione l’applicazione retroattiva dell’articolo 7 del decreto-legge 341 del 2000 nel caso di coloro che avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato in vigenza della legge 479 del 1999 ed erano stati condannati in seguito.
- Con sentenza 3 luglio 2013 n. 210, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 24 luglio 2013, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge 341 del 2000 sotto tale profilo e aveva stabilito che, purché fossero soddisfatte le condizioni indicate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (si veda il paragrafo 14 supra), l’incidente di esecuzione costituiva il mezzo appropriato a garantire il beneficio della più mite pena di anni trenta di reclusione.
- La richiesta di incidente di esecuzione del ricorrente relativa alla sua condanna
- In data 12 maggio 2011 il ricorrente instaurò un procedimento per incidente di esecuzione relativo alla sua condanna al fine di essere tardivamente ammesso al giudizio abbreviato o di ottenere la riduzione della sua pena ad anni trenta di reclusione, asseritamente in conformità ai principi esposti nella sentenza Scoppola (n. 2) (sopra citata).
- In data 26 marzo 2012 il Tribunale di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione, pronunciandosi sulla richiesta del ricorrente, rimise alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 4 ter del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82, come modificato e convertito nella legge 5 giugno 2000 n. 144, nella parte in cui vietava agli imputati nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione di presentare richiesta di giudizio abbreviato (si veda il paragrafo 9 supra).
- Con ordinanza 23 luglio 2013 n. 235, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 31 luglio 2013, La Corte costituzionale dichiarò la questione manifestamente inammissibile, considerato che il ricorrente, al contrario del sig. Scoppola, non era mai stato ammesso al giudizio abbreviato, e pertanto non aveva mai acquisito il diritto di beneficiare della riduzione di pena (dall’ergastolo ad anni trenta di reclusione) di cui alla legge n. 479 del 1999 (si veda il paragrafo 8 supra). Essa ha inoltre ritenuto che, in ogni caso, l’articolo 4 ter del decreto-legge n. 82 del 2000 dovesse essere considerato una norma processuale fuori del campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione, come indicato dalla Corte nella causa Morabito c. Italia ((dec.), n. 21743/07, 27 aprile 2010). Di conseguenza il giudice dell’esecuzione non aveva la facoltà di modificare la pena definitiva del ricorrente.
- Conseguentemente, in data 16 gennaio 2014, il Tribunale di Lecce rigettò la richiesta di riduzione di pena del ricorrente.
- Con sentenza 18 settembre 2015 n. 41118, depositata in cancelleria in data 13 ottobre 2015, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso del ricorrente per motivi di diritto.
- Le doglianze del ricorrente dinanzi alla Corte
- Il ricorrente ha lamentato che poiché gli era stata negata l’ammissione al giudizio abbreviato a causa della fase in cui si trovava il procedimento pendente, egli era stato privato del beneficio della disposizione che prevedeva una pena più mite, di cui alla causa Scoppola (n. 2) (sopra citata), in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
- Ha inoltre dedotto che tale diniego costituiva una violazione dell’articolo 13 della Convenzione a causa dell’assenza di ricorsi interni che gli consentissero di sollevare le asserite violazioni della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- Il Governo ha sostenuto che il ricorso era stato presentato fuori del termine di sei mesi, la richiesta di incidente di esecuzione del ricorrente era un rimedio straordinario e quindi non rilevava ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Ha osservato inoltre che nel caso di specie non si era verificata alcuna violazione delle dedotte disposizioni.
- Il ricorrente ha replicato che desiderava proseguire il ricorso sebbene non abbia presentato osservazioni sulla ricevibilità né sul merito della causa.
- La Corte ribadisce che ai fini della valutazione dell’osservanza da parte di un ricorrente dell’articolo 35 § 1 i requisiti relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne contenuti in tale articolo e il termine di sei mesi[1] sono strettamente interconnessi (si veda Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, § 75, 5 luglio 2016).
- Di regola, il termine semestrale decorre dalla data della decisione finale adottata nell’iter di esaurimento delle vie di ricorso interne. Qualora un ricorrente si avvalga di un rimedio apparentemente in essere e soltanto in seguito scopra circostanze che lo rendono ineffettivo può essere opportuno, ai fini dell’articolo 35 § 1, far decorrere il termine semestrale dalla data in ricorrente è venuto, o sarebbe dovuto venire, a conoscenza di tali circostanze (si vedano Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, §§ 259-60, CEDU 2014 (estratti), e Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, § 157, CEDU 2009).
- Nel caso di specie la Corte osserva che la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013 n. 210, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, stabilendo che l’incidente di esecuzione era il mezzo appropriato per poter concedere il beneficio della pena più mite di anni trenta di reclusione a coloro che avevano presentato richiesta di giudizio abbreviato nel periodo di vigenza della legge n. 479 del 1999 ed erano stati condannati in seguito (si veda il paragrafo 16 supra).
- La Corte osserva inoltre che, per determinare il ricorso del ricorrente il Tribunale di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 4 ter del decreto-legge n. 82 del 2000, in virtù del quale al ricorrente era stato vietato di presentare richiesta di giudizio abbreviato dinanzi alla Corte di cassazione (si veda il paragrafo 18 supra).
- La Corte rammenta che con ordinanza 16 luglio 2013 n. 235 la Corte costituzionale, nel reputare la questione inammissibile, aveva esplicitamente ritenuto che il decreto-legge n. 82 del 2000 fosse una norma processuale fuori del campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione e che il ricorrente non avesse diritto a una riduzione di pena per mezzo di incidente di esecuzione (si veda il paragrafo 19 supra).
- La Corte ritiene pertanto che, a seguito dell’ordinanza 16 luglio 2013 n. 235 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2013), il ricorrente avrebbe dovuto sapere che il ricorso di cui si era avvalso era risultato ineffettivo.
- Ciononostante dopo che il Tribunale di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta del 16 gennaio 2014 del ricorrente, egli aveva presentato ricorso per motivi di diritto (si vedano i paragrafi 20 e 21 supra).
- La Corte ritiene che, alla luce delle conclusioni della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 19 supra), tale ricorso fosse destinato all’insuccesso fin dall’inizio (si veda Jeronovičs, sopra citata, § 75, in fine). Di conseguenza, nelle circostanze del caso di specie, la decisione interna definitiva che occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine semestrale di cui all’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione è l’ordinanza 16 luglio 2013 n. 235 della Corte costituzionale o, al massimo, la decisione del Tribunale di Lecce in data 16 gennaio 2014 (si veda anche Edwards c. Regno unito(dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001).
- Considerato che la pronuncia di tali due decisioni ha avuto luogo oltre sei mesi prima del 4 aprile 2016, data del deposito del presente ricorso da parte del ricorrente, la Corte conclude che il ricorso è tardivo è deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi la Corte, all’unanimità
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 giugno 2024.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto
[1] Il Protocollo n. 15 della Convenzione ha ridotto a quattro mesi il termine decorrente dalla decisione interna definitiva previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Nel caso di specie però si applica ancora il termine semestrale, dato che la decisione interna definitiva è stata adottata prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova norma (ai sensi dell’articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 della Convenzione).