Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 giugno 2024 - Ricorso n. 19358/17 - Causa Cramesteter c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA CRAMESTETER c. ITALIA
(Ricorso n. 19358/17)
SENTENZA
Art 5 § 1 • Privazione della libertà • Vie legali • Alienato • Illegalità accertata dalla Corte europea, e riconosciuta dagli organi giudiziari interni, della detenzione del ricorrente in una struttura psichiatrica oltre la durata prevista da una legge interna introdotta successivamente alla pronuncia della misura
Art 5 § 5 • Assenza di ricorso per ottenere riparazione per il periodo di detenzione illegale subita
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
6 giugno 2024
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Cramesteter c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Marko Bošnjak, presidente,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 19358/17) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Fabio Cramesteter («il ricorrente»), che il 3 marzo 2017 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), le doglianze formulate dal ricorrente sotto il profilo dell’articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 maggio 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa riguarda il mantenimento del ricorrente in un ospedale psichiatrico giudiziario e, successivamente, in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza («REMS»), oltre la durata prevista da una legge interna introdotta posteriormente alla pronuncia della misura, nonché l'impossibilità di chiedere riparazione per la dedotta violazione dei suoi diritti a tale riguardo. Il ricorrente invoca l'articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione.
IN FATTO
- Il ricorrente è nato nel 1970. È attualmente detenuto nel carcere di Firenze. È stato rappresentato dagli avv. M.G.C. Passione, del foro di Firenze, e M.S. Mori, del foro di Milano.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.
- Il 25 febbraio 2003 il ricorrente fu condannato in primo grado dal tribunale di Firenze per detenzione illegale di armi e ricettazione.
- Con una sentenza emessa il 20 ottobre 2004, la corte d’appello di Firenze lo assolse in quanto incapace di intendere e di volere al momento della perpetrazione dei reati e, considerando che era pericoloso, applicò la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per una durata iniziale di due anni.
- L' ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA
- Il 28 febbraio 2007 il magistrato di sorveglianza di Milano ordinò il ricovero del ricorrente nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. L’interessato vi fu ricoverato il 21 marzo 2007.
- Negli anni successivi la misura di sicurezza fu prorogata varie volte. In data non precisata il ricorrente fu trasferito nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino.
- Nel frattempo, il decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2014, convertito in legge n. 81 del 30 maggio 2014 («la legge n. 81/2014»), dispose la chiusura, entro il 31 marzo 2015, degli ospedali psichiatrici giudiziari. La legge n. 81/2014 introdusse inoltre, per le misure di sicurezza che implicano una restrizione della libertà personale, una durata massima pari alla durata massima della pena applicabile in caso di condanna.
- Con ordinanza del 10 dicembre 2014 il magistrato di sorveglianza di Firenze prese atto dell’informazione trasmessa dalla procura secondo la quale la durata massima della misura di sicurezza non era ancora stata raggiunta nel caso del ricorrente, e prorogò la misura fino al 25 maggio 2015. Successivamente, la misura fu nuovamente prorogata con ordinanze emesse l’8 aprile 2015 e il 22 aprile 2016. Ai sensi di quest’ultima decisione, la misura doveva scadere il 21 novembre 2016.
- Il 5 maggio 2016 il ricorrente fu trasferito alla REMS di Volterra.
- L’8 luglio 2016 la procura osservò che, nel caso del ricorrente, la durata massima della misura di sicurezza – corrispondente alla durata massima della pena applicabile per i reati di cui era imputato – era di otto anni. Constatando che la misura era stata applicata il 28 febbraio 2007 (paragrafo 6 supra), la procura osservò che tale termine era scaduto, e chiese dunque al magistrato di sorveglianza di ordinare la liberazione del ricorrente.
- Con una decisione emessa il 14 luglio 2016, il magistrato di sorveglianza di Pisa, basandosi sulla sentenza della Corte di cassazione n. 23392 del 2015, ritenne che la regola della durata massima introdotta dalla legge n. 81/2014 non si applicasse in maniera retroattiva, e dichiarò la domanda inammissibile.
- In data non precisata, il ricorrente interpose appello avverso tale decisione dinanzi al tribunale di sorveglianza di Firenze. Con un’ordinanza emessa il 20 settembre 2016, il tribunale di sorveglianza affermò che la questione della durata massima era di competenza della procura, alla quale trasmise gli atti del procedimento, e dichiarò l’appello inammissibile.
- Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Inoltre, il 21 settembre 2016 chiese alla procura di Pisa di disporre la sua liberazione. Tuttavia, la procura si dichiarò incompetente e trasmise il fascicolo al magistrato di sorveglianza.
- Il ricorrente si rivolse allora al tribunale di Firenze in qualità di giudice dell'esecuzione. Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2016, il tribunale affermò che la regola della durata massima introdotta dalla legge n. 81/2014 doveva essere applicata in maniera retroattiva allo scopo di evitare una disparità di trattamento ingiustificata tra persone oggetto di misure di sicurezza in momenti diversi. Il tribunale osservò che, nel caso del ricorrente, il termine di tale durata corrispondeva alla data del 28 febbraio 2015, cosicché a partire da tale data, o al più tardi, dal 31 marzo 2015 (ossia a partire dall'attuazione definitiva della riforma delle misure di sicurezza), la detenzione dell'interessato era illegale. Il tribunale dispose dunque la liberazione immediata del ricorrente, che ebbe luogo lo stesso giorno.
- IL PROCEDIMENTO DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
- Il 21 gennaio 2017 il ricorrente avviò un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale («CPP»). Il ricorrente sollevava a proposito di questo articolo una questione di costituzionalità, affermando che, anche se tale articolo menzionava solo le pene e non le misure di sicurezza definitive, le disposizioni in esso contenute dovevano essere applicate anche a queste ultime.
- Con una sentenza emessa l'8 giugno 2017, la corte d'appello di Firenze respinse la domanda, considerando che l'articolo 314 del CPP, in linea di principio, era applicabile anche alle misure di sicurezza, ma ritenne che non fosse dovuta alcuna riparazione se, come nel caso di specie, la detenzione era divenuta ingiusta a causa di una legge introdotta posteriormente alla data in cui era stata pronunciata la misura.
- Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Con una sentenza emessa il 20 marzo 2018, la Corte di cassazione considerò che il procedimento di riparazione previsto dall'articolo 314 del CPP non era applicabile alle misure di sicurezza definitive, e respinse il ricorso del ricorrente.
- A seguito della sua condanna per nuovi reati commessi posteriormente alla sua liberazione, il ricorrente è detenuto dal 2020 nel carcere di Firenze.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
- LE MISURE DI SICUREZZA
- Ai sensi dell’articolo 202, comma 1, del codice penale («CP»), le misure di sicurezza «possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato».
- Le misure di sicurezza possono essere applicate in via provvisoria dal giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento penale (articolo 206 del CP). Esse possono essere applicate anche in via definitiva nella sentenza sul merito o in un provvedimento successivo a quest’ultima (articolo 205 del CP). Le misure di sicurezza possono essere revocate solo se le persone ad esse sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose (articolo 207, comma 1, del CP). Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (articolo 208 del CP).
- Le misure di sicurezza sono sia di ordine personale che di ordine patrimoniale. Tra le prime vi è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per le persone prosciolte a causa di una infermità psichica ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (articolo 222 del CP).
- Il decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2014, convertito in legge n. 81/2014 (entrata in vigore il 1° giugno 2014) ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la creazione di residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza («REMS»). Queste nuove strutture dovevano sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’articolo 222 del CP. Il termine fissato per l’attuazione di questa riforma era il 31 marzo 2015.
- La stessa legge n. 81/2014 ha inoltre introdotto (articolo 8, comma 1quater, del decreto-legge) il seguente limite di durata:
«Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso.» - Secondo il terzo rapporto trimestrale al Parlamento sul programma di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, alla data del 25 marzo 2015, 88 persone erano state liberate in quanto la durata della loro permanenza aveva superato il nuovo limite fissato dalla suddetta legge.
- La Corte di cassazione, nella sua sentenza n. 23392 del 2015, ha affermato che la nuova regola non si applicava alle misure di sicurezza adottate prima della sua entrata in vigore.
- La Corte costituzionale, invece, ha dichiarato in un obiter dictum della sua sentenza n. 83 del 2017 (che riguardava una questione diversa: quella dell'applicabilità alle misure di sicurezza di un’azione di riparazione prevista per le violazioni dell'articolo 3 della Convenzione; paragrafo 35 infra), che il limite di durata si applicava anche a titolo retroattivo alle misure di sicurezza pronunciate prima della sua introduzione.
- IL PROCEDIMENTO DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
- L’articolo 314 del CPP prevede un diritto a riparazione per custodia cautelare ingiusta in due casi distinti: quando l’imputato è prosciolto all’esito del procedimento penale sul merito (ingiustizia cosiddetta «sostanziale», prevista dal comma 1 dell’articolo in questione) o quando è stato accertato che il provvedimento che ha disposto la custodia cautelare è stato emesso o mantenuto fuori dai casi stabiliti dalla legge (ingiustizia cosiddetta «formale», prevista dal comma 2 del suddetto articolo).
- Nelle sue parti pertinenti nel caso di specie, l’articolo è così formulato:
«1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280».
- Con la sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
- Gli articoli 312 e 313 del CPP regolamentano la procedura di applicazione delle misure di sicurezza pronunciate in via provvisoria. In particolare, l’articolo 313, comma 4, prevede quanto segue:
«Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.»
- La Corte di cassazione, con le sue sentenze nn. 5001 del 2009 e 11086 del 2013, ha interpretato questa disposizione nel senso che il diritto alla riparazione previsto dall’articolo 314 del CPP è applicabile anche alle misure di sicurezza pronunciate in via provvisoria.
- ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI
- L’articolo 2 della legge n. 117 del 13 aprile 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati («la legge n. 117/1988»), modificato dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, è così formulato:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3 bis. (...) Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza.»
- L’articolo 657 del CPP prevede che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto. Tuttavia, il comma 4 di detto articolo prevede quanto segue:
«4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».
- L’articolo 35ter della legge n. 354 del 26 luglio 1975 («la legge sull’ordinamento penitenziario») prevede che i detenuti che sono vittime di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione hanno diritto a una riparazione sotto forma di riduzione della pena detentiva ancora da espiare o di un risarcimento danni. Secondo l’interpretazione della Corte costituzionale nella sua sentenza n. 83 del 2017, anche le persone detenute in una REMS possono avvalersi di questo diritto.
IN DIRITTO
- SULLA RICEVIBILITÀ
- Il Governo afferma che il ricorrente ha perso la qualità di vittima a seguito dell'ordinanza, emessa dal tribunale di Firenze il 26 ottobre 2016, che ha disposto la sua liberazione (paragrafo 15 supra).
- Il ricorrente contesta questa tesi, e spiega che ha dovuto attendere vari mesi prima della sua liberazione, e che non ha ottenuto una riparazione adeguata per il periodo della sua detenzione che è risultato essere illegale.
- La Corte rammenta che una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, per fargli perdere la qualità di «vittima» soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, la violazione della Convenzione, e vi hanno posto rimedio (si vedano, tra molte altre, Rooman c. Belgio [GC], n. 18052/11, § 129, 31 gennaio 2019 e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V).
- Essa considera che la questione se il ricorrente abbia avuto la possibilità di ottenere una riparazione è strettamente legata al merito della doglianza da lui formulata sotto il profilo dell'articolo 5 § 5. Essa ritiene dunque che tale eccezione debba essere unita al merito.
- Il Governo solleva, inoltre, un'eccezione di mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni, e spiega che il ricorrente ha omesso di esercitare alcuni ricorsi interni che gli avrebbero permesso di ottenere una riparazione per la detenzione da lui ingiustamente subita. Il Governo argomenta, perciò, che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata ai sensi dell'articolo 314 del CPP è tardiva, che l'interessato non ha intentato un'azione di responsabilità contro i magistrati ai sensi della legge n. 117/88, e non ha chiesto una riduzione di pena ai sensi dell'articolo 657 del CPP (paragrafi 59-61 infra).
- Il ricorrente contesta le argomentazioni del Governo, e afferma che i ricorsi indicati non erano effettivi, facendo valere che, in ogni caso, egli ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 314 del CPP che non ha portato ad alcun risarcimento (paragrafo 18 supra).
- La Corte considera anche in questo caso che la questione dell'esistenza di un ricorso risarcitorio effettivo è strettamente legata al merito della doglianza presentata sotto il profilo dell'articolo 5 § 5, e ritiene dunque opportuno unire l'eccezione al merito.
- Infine, il Governo osserva varie volte che il ricorrente non ha contestato le ordinanze del 10 dicembre 2014, dell’8 aprile 2015 e del 22 aprile 2016 che prorogano la sua detenzione (paragrafo 9 supra), il che ha contribuito al rinvio della sua liberazione. Nella misura in cui questa argomentazione può essere qualificata come eccezione di mancato esaurimento, la Corte ritiene che essa debba essere respinta. La Corte rammenta, infatti, a tale riguardo, che, se ha vari ricorsi interni a sua disposizione, un ricorrente ha il diritto, ai fini dell'esaurimento dei ricorsi interni, di sceglierne uno che possa portare alla riparazione di quanto da lui dedotto nella sua doglianza principale. In altri termini, quando un ricorso è stato esperito, non è necessario avvalersi di un altro ricorso il cui scopo sia praticamente lo stesso (Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 177, 25 giugno 2019). Nella fattispecie, il ricorrente si è rivolto al tribunale di Firenze in qualità di giudice dell'esecuzione, e ciò ha portato al riconoscimento dell’illegalità della detenzione e alla liberazione dell'interessato (paragrafo 15 supra). Non si può dunque contestargli di non aver esercitato altri ricorsi. In ogni caso, la mancata diligenza da lui inizialmente dimostrata potrà essere tenuta presente ai fini dell'equa soddisfazione (paragrafo 79 infra).
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
- SUL MERITO
- Sulla dedotta violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione
- Il ricorrente lamenta di essere stato detenuto illegalmente a partire dal 28 febbraio 2015, e invoca l'articolo 5 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è così formulato:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)
e) se si tratta della detenzione regolare (...) di un alienato (...)».
1. Argomentazioni delle parti
- Il ricorrente contesta l'irregolarità del suo mantenimento in ospedale psichiatrico, e poi in REMS, successivamente al 28 febbraio 2015. Egli sostiene che, nel suo caso, questa data corrispondeva alla scadenza della durata massima introdotta dalla legge n. 81/2014 per le misure di sicurezza detentive (paragrafo 24 supra). Il ricorrente sottolinea, inoltre, che spettava alle autorità pubbliche verificare la legalità del suo mantenimento in detenzione, e afferma che non si può contestargli di non aver chiesto la sua liberazione immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 81/2014.
- Il Governo, invece, osserva che la misura che riguarda l'interessato è stata imposta conformemente alla legge vigente all'epoca, e che non vi è nella Convenzione alcuna disposizione da cui poteva derivare l'obbligo per le autorità di applicare retroattivamente la legge n. 81/2014 alle misure di sicurezza già in corso al momento della sua introduzione. Il Governo rammenta che tale questione era oggetto di un conflitto giurisprudenziale (paragrafi 26-27 supra), e ritiene che, in queste circostanze, il mantenimento del ricorrente in detenzione fino alla decisione del tribunale di Firenze del 26 ottobre 2016, che ordinava la sua liberazione, non possa essere considerato illegale. Infine, il Governo sottolinea che il ricorrente non ha contestato le ordinanze che prorogavano la sua detenzione oltre quella che l'interessato considera essere la durata massima prevista nel suo caso.
2. Valutazione della Corte
- La Corte rammenta che qualsiasi privazione della libertà deve non solo rientrare in una delle eccezioni di cui ai commi a) - f) dell'articolo 5 § 1, ma deve anche essere «regolare». In materia di «regolarità» di una detenzione, compreso il rispetto delle «vie legali», la Convenzione rinvia sostanzialmente alla legislazione nazionale, e sancisce l'obbligo di osservarne le norme di merito e di procedura (Denis e Irvine c. Belgio [GC], nn. 62819/17 e 63921/17, § 125, 1° giugno 2021).
- Nell'esigere che qualsiasi privazione della libertà avvenga «secondo le vie legali», l'articolo 5 § 1 impone, in primo luogo, che qualsiasi arresto o detenzione abbia una base giuridica nel diritto interno. Tuttavia, questi termini non si limitano a rinviare al diritto interno. Essi riguardano anche la qualità della legge; quest'ultima deve essere compatibile con la preminenza del diritto, nozione insita in tutti gli articoli della Convenzione. Su quest'ultimo punto, la Corte sottolinea che, in materia di privazione della libertà, è particolarmente importante soddisfare il principio generale della certezza del diritto. Di conseguenza, è essenziale che il diritto interno definisca chiaramente le condizioni nelle quali una persona può essere privata della libertà, e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo da soddisfare il criterio di «legalità» fissato dalla Convenzione, in applicazione del quale una legge deve essere sufficientemente precisa per permettere al singolo cittadino – avvalendosi, se del caso, di consulenti esperti – di prevedere in misura ragionevole, date le circostanze del caso, le conseguenze che potrebbero derivare da un atto specifico (Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, § 91‑92, 15 dicembre 2016, Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 125, CEDU 2013, e Denis e Irvine, sopra citata, § 128).
- Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno. Ciò premesso, dal momento che in riferimento all'articolo 5 § 1 il mancato rispetto del diritto interno comporta una violazione della Convenzione, la Corte può e deve verificare se il diritto interno sia stato rispettato (Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, § 73, 9 luglio 2009 e Pantea c. Romania, n. 33343/96, § 220, CEDU 2003-VI (estratti)).
- La Corte ha precisato che qualsiasi carenza constatata in un'ordinanza che dispone la detenzione non rende necessariamente la detenzione stessa irregolare ai fini dell'articolo 5 § 1. Un periodo di detenzione è, in linea di principio, «regolare» se si basa su una decisione giudiziaria. La successiva constatazione da parte di una giurisdizione superiore che il giudice ha violato il diritto interno nell'emettere tale decisione può non riflettersi sulla validità della detenzione subita nel frattempo (Mooren, sopra citata, § 74, e le cause ivi citate).
- Per valutare se l'articolo 5 § 1 della Convenzione sia stato o meno rispettato si deve stabilire una distinzione fondamentale tra i titoli con cui è disposta la detenzione che sono manifestamente non validi – ad esempio quelli emessi da un tribunale al di fuori della sua competenza, o nel caso in cui la parte interessata non sia stata debitamente avvisata della data dell'udienza – e i titoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci, fino a quando non sono stati annullati da una giurisdizione superiore. Una decisione che dispone la detenzione deve essere considerata ex facie non valida se il vizio che è stato rilevato nella stessa consiste in una «irregolarità grave e manifesta», nel significato eccezionale indicato nella giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, salvo i casi in cui costituiscono una irregolarità grave e manifesta, i vizi di un ordine di detenzione possono essere sanati dalle giurisdizioni di appello interne nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale (Mooren, sopra citata, § 75, e le cause ivi citate).
- Nella fattispecie, nessuno contesta che la detenzione del ricorrente fosse stata inizialmente imposta conformemente alla legislazione nazionale, né che, fino all'entrata in vigore della legge n. 81/2014, essa fosse regolare e giustificata in riferimento al comma e) dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Invece, il ricorrente sostiene che la sua privazione della libertà non era più fondata su una base giuridica valida a partire dal 28 febbraio 2015, data in cui la durata massima di detenzione prevista dalla legge n. 81/2014 – corrispondente nel suo caso a otto anni – si era a suo parere conclusa.
- A tale scopo, la Corte osserva che la legge n. 81/2014 ha introdotto una durata massima per le misure di sicurezza detentive (paragrafo 24 supra). Essa osserva inoltre che, con la sua sentenza del 26 ottobre 2016, il tribunale di Firenze, al quale il ricorrente si è rivolto dopo vari altri tentativi, ha considerato che questa disposizione era applicabile nel caso di specie, che la scadenza della durata massima era stata raggiunta, nel caso di specie, il 28 febbraio 2015, e che, di conseguenza, la detenzione delle ricorrenti era illegale a partire da tale data o, al più tardi, a partire dal 31 marzo 2015, data prevista per l'attuazione della riforma delle misure di sicurezza (paragrafo 15 supra).
- La Corte ritiene che le argomentazioni proposte dal Governo (paragrafo 47 supra), che riguardano sostanzialmente l'interpretazione della legge n. 81/2014, non siano tali da portarla a discostarsi dalle conclusioni del tribunale nazionale per quanto riguarda l'illegalità della detenzione. Quanto al fatto che il ricorrente avrebbe omesso di contestare le ordinanze che prorogano la sua detenzione, la Corte non comprende in che modo questa circostanza potrebbe influire sulla valutazione di merito relativamente all'illegalità della detenzione.
- Pertanto, essa ritiene che l'illegalità – riconosciuta dalle giurisdizioni interne – sia accertata nel caso di specie (mutatis mutandis, Pantea, sopra citata, § 223), e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.
- Sulla dedotta violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione
- Il ricorrente lamenta di non aver potuto ottenere riparazione per la detenzione illegale che afferma di avere subìto, e invoca l'articolo 5 § 5 della Convenzione, che è così formulato:
«5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.»
1. Argomentazioni delle parti
- Il Governo afferma che il ricorrente disponeva di vari mezzi di ricorso per ottenere una riparazione, ma non li ha correttamente esperiti.
- In primo luogo, il Governo sostiene che la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del CPP è stata presentata dal ricorrente in maniera tardiva. Da un lato, il Governo afferma che l'interessato si è avvalso di questo ricorso soltanto dopo che aveva presentato il ricorso dinanzi alla Corte mentre, trattandosi di un ricorso effettivo, avrebbe dovuto farlo prima. Dall’altro, sottolinea che il ricorrente ha atteso quasi due anni prima di intentare un'azione di riconoscimento dell'illegalità della sua detenzione, e non ha contestato le ordinanze che la prorogavano. Queste circostanze avrebbero portato al rigetto della domanda presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 314 del CPP.
- Il Governo afferma, inoltre, che il ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione di responsabilità contro i magistrati per dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 117/88. Per dimostrare che un tale ricorso era effettivo, il Governo cita la sentenza n. 17718 del 2008 emessa dalla Corte di cassazione, nella quale questa giurisdizione, nel respingere una domanda di riparazione per trattamento medico forzato presentata ai sensi dell'articolo 314 del CPP, ha indicato la possibilità di intentare un'azione di responsabilità contro i magistrati. Il Governo rinvia, inoltre, alla sentenza della Corte di cassazione n. 5381 del 2023, nella quale tale giurisdizione ha riconosciuto la responsabilità di un magistrato che aveva ordinato una perquisizione illegale.
- Infine, il Governo afferma che il ricorrente poteva chiedere una riparazione sotto forma di una riduzione di pena. A suo parere, infatti, la pena imposta nel 2020 poteva, ai sensi dell'articolo 657 del CPP, essere ridotta di un periodo equivalente a quello della detenzione ingiustamente subita. Pur riconoscendo che questo articolo non permette, in linea di principio, di far valere, ai fini della riduzione della pena, una detenzione subita prima della perpetrazione dei reati che hanno dato luogo alla pena in questione (paragrafo 34 supra), il Governo sembra suggerire, con questa argomentazione, un'interpretazione estensiva dell'articolo 657 del CPP, fondata su una lettura combinata di questa disposizione e dell'articolo 35ter della legge sull'ordinamento penitenziario, nonché sui principi della Convenzione.
- Il ricorrente afferma che non ha ottenuto e non può ancora ottenere riparazione per il periodo di detenzione irregolare che ha subìto.
- Per quanto riguarda l'utilizzo da parte sua del ricorso previsto dall'articolo 314 del CPP, il ricorrente afferma che tale ricorso non è applicabile alle misure di sicurezza definitive, e che comunque lo stesso non ha portato nel suo caso ad alcuna riparazione.
- Per quanto riguarda il ricorso previsto dalla legge n. 117/88, il ricorrente spiega che la Corte l'ha già dichiarato non effettivo nella causa Richmond Yaw e altri c. Italia (nn. 3342/11 e altri 3, § 44, 6 ottobre 2016), e osserva che il Governo non ha fornito alcun esempio che dimostri il contrario.
- Per quanto riguarda, infine, l'applicabilità dell'articolo 657 del CPP, il ricorrente osserva che l'interpretazione estensiva suggerita dal Governo è priva di fondamento.
2. Valutazione della Corte
- La Corte rammenta che l'articolo 5 § 5 è rispettato quando si può chiedere un risarcimento per una privazione di libertà operata in condizioni contrarie ai paragrafi 1, 2, 3 o 4. Il diritto alla riparazione di cui al paragrafo 5 presuppone, dunque, che una violazione di uno di questi altri paragrafi sia stata accertata da un'autorità nazionale o dalla Corte. A tale riguardo, il godimento effettivo del diritto a una riparazione sancito da quest'ultima disposizione deve essere assicurato con un sufficiente grado di certezza (Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 182, CEDU 2012, e C. c. Italia [GC], n. 24952/94, § 49, CEDU 2002‑X).
- La Corte rammenta, inoltre, che, affinché essa concluda che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5, deve essere accertato che la constatazione di violazione di uno degli altri paragrafi dell'articolo 5 non poteva, prima della sentenza della Corte in questione, e non può, dopo tale sentenza, dare luogo a una domanda di risarcimento dinanzi agli organi giudiziari nazionali (Stanev, sopra citata, § 184).
- Il risarcimento dovuto in caso di detenzione contraria alle disposizioni dell'articolo 5 deve essere non solo disponibile in teoria, ma anche accessibile in pratica per la persona interessata. Tale risarcimento deve comprendere oltre al diritto a una riparazione per il danno materiale, un diritto a un'indennità per lo stress, l'angoscia o la frustrazione eventualmente provate dalla persona lesa dalla violazione di altre disposizioni dell'articolo 5 (Khachatryan e altri c. Armenia, n. 23978/06, § 157, 27 novembre 2012). Inoltre, un diritto a riparazione che preveda delle indennità esigue a tal punto che la riparazione perde in pratica il carattere «effettivo» non soddisfa le esigenze di tale disposizione (Vasilevskiy e Bogdanov c. Russia, n. 52241/14 e 74222/14, 22, 10 luglio 2018, e le cause ivi citate).
- Nella fattispecie, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. Il ricorrente può dunque avvalersi dell'articolo 5 § 5.
- Inoltre, la Corte constata che il ricorrente non ha ottenuto alcuna riparazione per il periodo di detenzione illegale che ha subìto, circostanza che il Governo non contesta. Rimane da determinare se, come indica il Governo, il ricorrente aveva la possibilità di ottenere tale riparazione dinanzi alle corti interne (paragrafo 67 supra).
- Per quanto riguarda il ricorso previsto dall'articolo 314 del CPP, la Corte osserva che il ricorrente si è avvalso di questo ricorso, che tuttavia non ha portato ad alcuna riparazione (paragrafo 18 supra). A questo proposito, essa osserva anche che, contrariamente alle affermazioni del Governo, la domanda di riparazione presentata ai sensi dell'articolo 314 del CP è stata respinta non in quanto presentata tardivamente, ma perché le corti interne hanno considerato che questa disposizione non era applicabile alle misure di sicurezza definitive (paragrafo 18 supra). Il fatto che questa azione non abbia permesso al ricorrente di ottenere una riparazione non è dunque dovuto a un uso scorretto di tale ricorso.
- Peraltro, la Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, essa tollera che l'ultima fase di un ricorso sia raggiunta dopo il deposito del ricorso dinanzi ad essa, ma prima che essa si pronunci sulla ricevibilità dello stesso (Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17, § 193, 22 dicembre 2020, e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, il ricorso che il ricorrente ha presentato sulla base dell'articolo 314 CPP il 21 gennaio 2017 (ossia prima che fosse presentato il ricorso dinanzi alla Corte) è stato dichiarato irricevibile il 20 marzo 2018 (paragrafi 16 e 18 supra), ossia prima della decisione della Corte sulla ricevibilità.
- Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale il ricorrente avrebbe potuto intentare un’azione di responsabilità civile contro i magistrati ai sensi della legge n. 117/1988, la Corte ha già respinto tale eccezione sulla base della constatazione che il Governo non aveva prodotto alcun esempio che dimostrava che l'azione in questione era stata intentata con successo in circostanze simili (Richmond Yaw e altri, sopra citata, § 44 e Zeciri c. Italia, n. 55764/00, § 50, 4 agosto 2005). Il Governo non ha fornito alcun elemento che permetta di discostarsi da questa conclusione, poiché le sentenze che ha citato non riguardano circostanze simili a quelle del caso di specie (paragrafo 60 supra).
- Infine, per quanto riguarda la possibilità di ottenere una riduzione di pena sulla base dell'articolo 657 del CPP, il Governo non ha fornito alcun esempio di applicabilità di tale disposizione in un caso come quello attualmente in esame. L'interpretazione estensiva che il Governo propone a tale riguardo è priva di qualsiasi giustificazione, e il riferimento all'articolo 35ter della legge sull'ordinamento penitenziario – che riguarda soltanto le violazioni dell'articolo 3 della Convenzione – non sembra pertinente.
- Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che il ricorrente non disponeva di alcun ricorso per ottenere riparazione della violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione che ha subìto. Essa respinge dunque le eccezioni preliminari del Governo, e constata che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.
- SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
- Danno
- Il ricorrente chiede la somma di 60.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subìto.
- Il Governo considera questo importo eccessivo.
- Tenuto conto delle circostanze del caso e, in particolare, del fatto che il ricorrente ha atteso più di un anno prima di rivolgersi ai giudici nazionali, il che, in una certa misura, ha contribuito alla durata della violazione (si veda, mutatis mutandis, Orzechowski c. Polonia, n. 77795/01, § 38, 24 ottobre 2006), la Corte ritiene appropriato riconoscere la somma di 8.000 EUR per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
- Spese
- Il ricorrente chiede un rimborso delle spese che dice di avere sostenuto nell'ambito del procedimento condotto dinanzi alla Corte, senza tuttavia precisarne l'importo, e senza fornire alcuna prova della loro realtà.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dell'assenza di prove a tale proposito, la Corte respinge la domanda presentata a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Unisce al merito le eccezioni del Governo relative alla perdita della qualità di vittima e al mancato esaurimento dei ricorsi interni e le respinge;
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 5 della Convenzione;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 8.000 EUR (ottomila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 6 giugno 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Marko Bošnjak
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto