Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 giugno 2024 - Ricorso n. 18813/23 e altri 2 - Causa Leonino e altri c. Italia
Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA LEONINO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 18813/23 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
20 giugno 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Leonino e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 maggio 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. Mauro Pagliuca, del foro di Avellino.
- I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
- I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Alcuni ricorrenti formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- 6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
- Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
- Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- I ricorrenti hanno formulato anche altre doglianze che sollevano delle questioni per quanto riguarda la Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa Ventorino sopra citata.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino sopra citata, De Trana sopra citata, Nicola Silvestri, sopra citata, Antonetto, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
- Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto a eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara i ricorsi ricevibili;
- Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
- Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
- Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Péter Paczolay
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
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N. |
Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome del ricorrente e anno di nascita |
Provvedimento giudiziario interno pertinente |
Data di inizio della mancata esecuzione |
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell’esecuzione |
Ingiunzione delle giurisdizioni interne |
Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata |
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) |
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[1] |
|
1. |
18813/23 02/05/2023 |
Luisa LEONINO 1970 |
Tribunale di Avellino, R.G. 1437/2014, 23/11/2021 |
23/11/2021 |
in corso Più di |
Comune di Avellino – Pagamento degli onorari di avvocato (avvocato antistatario). |
Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
800 |
250 |
|
2. |
19208/23 02/05/2023 |
Liberata Emma BELLAFANTE 1946 |
Tribunale di Avellino, R.G. 4206/2015, 13/10/2017 |
13/10/2017 |
in corso Più di |
Comune di Avellino – Indennizzo per espropriazione di un terreno. |
Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
9.600 |
250 |
|
3. |
19210/23 02/05/2023 |
Diego Maria TRONCONE 1972 |
Tribunale di Avellino, R.G. 278/2020, 14/01/2021 |
14/01/2021 |
in corso Più di 3 anni e 23 giorni |
Comune di Manocalzati – Pagamento delle spese |
Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali |
1.800 |
250 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.