Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 giugno 2024 - Ricorso n. 30782/18 - Causa Cracò c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CRACÒ c. ITALIA

(Ricorso n. 30782/18)

SENTENZA

STRASBURGO

13 giugno 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Cracò c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 30782/18) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 13 giugno 2018, un cittadino italiano, il Sig. Giuseppe Cracò (“il ricorrente”), che è nato nel 1961, vive a Sant’Agata di Militello ed è stato rappresentato dall’avvocato A. Savoca, del Foro di Palermo, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 21 maggio 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. Il presente ricorso concerne la pubblicazione su internet della versione non oscurata di una sentenza contenente riferimenti particolareggiati alle condizioni mediche del ricorrente.
  2. In data 15 settembre 2005 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti emise la sentenza n. 2371/2005 (in prosieguo “la sentenza n. 2371/2005”) ed essa fu pubblicata sul sito internet della Corte dei Conti.
  3. Poiché la sentenza n. 2371/2005 descriveva dettagliatamente le condizioni di salute e le cartelle cliniche del ricorrente, in data 4 giugno 2009 egli presentò al Tribunale di Palermo un’istanza di anonimizzazione, che fu rigettata in data 14 luglio 2010 con sentenza n. 3429/10.
  4. In data 20 maggio 2016, con sentenza n. 10512/16, la Corte di cassazione accolse il ricorso del ricorrente avverso la sentenza dei tribunali di grado inferiore, la cassò e rinviò la causa al Tribunale di Palermo per una riconsiderazione dell’importo del risarcimento.
  5. In data 5 ottobre 2017, con sentenza n. 5219/2017, il Tribunale di Palermo concesse al ricorrente 2.000 euro (EUR) quale risarcimento e circa EUR 3.500 per le spese.
  6. Il ricorrente ha lamentato che, nonostante la sentenza della Corte di cassazione, le autorità interne non avevano rimosso la sentenza n. 2371/2005 dal sito internet della Corte dei Conti e che la sua accessibilità al pubblico, senza limitazioni, almeno fino al 16 maggio 2018, aveva costituito violazione della sua vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
  7. Ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione il tardivo pagamento del risarcimento concesso con la sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
  1. Sulla ricevibilità
  1. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non aveva impugnato la sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo per motivi di diritto o per errori di fatto (revocazione) dinanzi alla Corte di cassazione.
  2. Ha inoltre sostenuto che le sentenze a favore del ricorrente, il pagamento del risarcimento e la rimozione della sentenza n. 2371/2005 dal sito internet nel luglio del 2009, come menzionato nella sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo, lo avessero privato della qualità di vittima.
  3. Il ricorrente ha eccepito che nel maggio del 2018 la sentenza n. 2371/2005 era ancora online e accessibile al pubblico senza limitazioni o oscuramenti.
  4. La Corte ricorda che, perché un rimedio giudiziario sia effettivo, i tribunali interni devono essere in grado di trattare in modo appropriato la sostanza della doglianza ai sensi della Convenzione sollevata dal ricorrente (C. c. Irlanda, n. 26922/19, § 107, 1° settembre 2022).
  5. Nel caso di specie, la Corte osserva che con la sentenza n. 10512/16, la Corte di cassazione, dopo avere dichiarato l’illegittimità della pubblicazione dei dati sanitari del ricorrente, aveva rinviato la causa al Tribunale di Palermo unicamente al fine della riconsiderazione dell’importo del risarcimento da accordare al ricorrente (si veda il paragrafo 4 supra). Pertanto, ritenendo che un appello avverso la sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo, a prescindere dal fatto che fosse per motivi di diritto o per errori di fatto, non costituisse un ricorso effettivo in relazione alla doglianza del ricorrente dinanzi alla Corte, la prima eccezione del Governo deve essere rigettata.
  6. In ordine alla seconda eccezione sollevata dal Governo, la Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo della qualità “vittima” salvo qualora le autorità nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e successivamente risarcito, la violazione della Convenzione (Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17, §§ 217-18, 22 dicembre 2020).
  7. Benché il Governo sostenga che la sentenza n. 2371/2005 sia stata rimossa dal sito internet della Corte dei Conti nel luglio del 2009, dalle prove di cui dispone, la Corte rileva che nel maggio del 2018 la suddetta sentenza era ancora accessibile senza limitazioni o oscuramenti. La Corte dei Conti non ha mai comunicato al ricorrente che la sentenza era stata rimossa dal suo sito internet o che era stata sostituita da una versione oscurata e il Governo non ha mai prodotto alcuna prova al riguardo.
  8. Alla luce di ciò e tenendo conto della natura sensibile delle informazioni di cui alla sentenza n. 2371/2005, secondo la Corte le autorità nazionali non hanno offerto un’adeguata riparazione al ricorrente, il quale può tuttora affermare di essere vittima dell’asserita continua violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Conseguentemente, anche questa eccezione sollevata dal Governo deve essere respinta.
  9. Poiché la doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione, essa deve essere dichiarata ricevibile.
  1. Sul merito
  1. I principi generali per valutare se la divulgazione di dati sanitari personali fosse compatibile con l’articolo 8 della Convenzione sono stati sintetizzati nelle cause B. c. Ungheria ([GC], n. 36345/16, § 122, 9 marzo 2023), Y.G. c. Russia (n. 8647/12, § 44, 30 agosto 2022) e Z c. Finlandia (25 febbraio 1997, §§ 70-71, Reports of Judgments and Decisions 1997-I).
  2. La Corte prende atto del fatto che, ai sensi del diritto interno, la pubblicazione dei dati sanitari nelle sentenze e nelle decisioni rese accessibili al pubblico costituisce un’illecita ingerenza nella vita privata. In particolare, l’articolo 51 del Decreto legislativo n. 196 del 2003 (“Decreto legislativo n. 196/2003”) e l’articolo 56, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 prevedono che le sentenze e le decisioni dei tribunali amministrativi (compreso della Corte dei Conti) siano rese accessibili al pubblico, mediante il deposito in cancelleria e l’inserimento nella rete internet, nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. A tale riguardo, l’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 196/2003 stabilisce che il tribunale competente deve, d’ufficio, pubblicare soltanto versioni oscurate delle sentenze e delle decisioni ogniqualvolta ciò sia necessario per proteggere i diritti e la dignità del soggetto interessato.
  3. Inoltre, in data 2 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso delle Linee guida in materia di protezione dei dati nelle sentenze e nelle decisioni rese accessibili al pubblico. Ha chiarito che il summenzionato articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo196/2003 si applica in tutti i casi riguardanti “dati sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n. 196/2003, nella versione vigente al momento pertinente, e che comprendeva i “dati sanitari”. Ha inoltre sottolineato la proibizione della pubblicazione dei dati sanitari e ha concluso dichiarando che le autorità giudiziarie hanno la responsabilità di svolgere un’attenta valutazio della necessità di oscurare i dati al fine di assicurare un’adeguata tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.
  4. In ordine all’applicazione dell’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo196/2003, la Corte osserva che in data 14 dicembre 2016 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha emesso il Decreto n. 178/2016 “in materia di protezione dei dati personali nelle sentenze e nelle decisioni giudiziarie rese accessibili al pubblico”. Il Decreto dichiara espressamente che, nei casi compresi nell’ambito dell’articolo 52, comma 2, il collegio che pronuncia la sentenza deve ordinare che il Centro Elaborazione Dati della Corte di cassazione oscuri il nominativo del soggetto interessato prima dell’inserimento del documento nella rete internet. Benché tale Decreto non si applichi alla Corte dei Conti, la Corte ritiene che esso testimoni l’esistenza di “buone pratiche” nei tribunali superiori finalizzate ad assicurare la corretta applicazione dell’articolo 52, comma 2, e un’effettiva tutela dei dati personali.
  5. La Corte osserva inoltre che, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha già riconosciuto che la pubblicazione di informazioni mediche sensibili relative alla salute del ricorrente fosse illegittima e gli ha concesso un risarcimento (si vedano i paragrafi 4-5 supra). Ciononostante, essa rileva anche che la sentenza della Corte di cassazione non è stata accompagnata dall’oscuramento dei dati sanitari del ricorrente nella sentenza n. 2371/2005 o dalla sua rimozione dal sito internet della Corte dei Conti (si veda il paragrafo 14 supra).
  6. Alla luce di ciò, la Corte non riscontra alcun motivo per discostarsi dalla sua giurisprudenza (si veda il paragrafo 17 supra) e ritiene che la mancata rimozione della sentenza n. 2371/2005 dal sito internet della Corte dei Conti o la mancata sostituzione con una versione oscurata costituisca violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE DOGLIANZE
  1. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, anche il tardivo pagamento del risarcimento concesso dalla sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo.
  2. La Corte ribadisce che il comportamento non collaborativo del creditore può ostacolare la tempestiva esecuzione di una sentenza, attenuando quindi la responsabilità delle autorità per i ritardi (si veda Belayev c. Russia (dec.), n. 36020/02, 22 marzo 2011; si raffronti altresì Di Giuseppe c. Italia (dec.) [Comitato], n. 7997/21, § 7, 5 dicembre 2023, e i rinvii ivi citati).
  3. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte rileva che, come sottolineato dal Governo nelle sue osservazioni, benché la sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo fosse stata depositata in data 5 ottobre 2017, il ricorrente non aveva comunicato all’autorità debitrice le corrette coordinate bancarie e non aveva fornito la pertinente documentazione giustificativa fino al febbraio del 2019. In data 6 marzo 2019 la Corte dei Conti ha successivamente disposto il pagamento. Date le circostanze, la Corte ritiene che la presente doglianza non riveli alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
  4. Segue che questa parte del ricorso deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a) e 4 della Convenzione in quanto manifestamente infondata.

SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 46 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente ha chiesto 50.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale per l’asserita violazione dell’articolo 8 e soltanto EUR 30 per le spese per l’asserita violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. Il Governo ha eccepito che, in considerazione della natura e della portata dell’asserita violazione, la constatazione di violazione costituiva una sufficiente equa soddisfazione. In ogni caso, esso ha sostenuto che il ricorrente non avesse fornito prove degli asseriti danni e delle spese.
  3. Nel contesto dell’esecuzione delle sentenze ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte ribadisce che una sentenza in cui essa constata la violazione della Convenzione pone in capo allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e risarcirne le conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente precedentemente alla violazione (si veda, tra numerosi precedenti, Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, § 404, 26 settembre 2023).
  4. Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che lo Stato convenuto abbia l’obbligo di rimuovere la sentenza n. 2371/2005 dal sito internet della Corte dei Conti e dalle altre banche dati pubbliche, o di sostituirla con una versione oscurata.
  5. In ordine alla richiesta relativa al danno non patrimoniale, la Corte ricorda che i tribunali interni avevano concesso al ricorrente un risarcimento per la pubblicazione della versione non oscurata della sentenza contestata (si vedano i paragrafi 4-5 supra). A tale riguardo essa osserva che il ricorrente non aveva lamentato l’importo di tale risarcimento né a livello nazionale né dinanzi alla Corte. Conseguentemente, la Corte ritiene che la constatazione di violazione costituisca una sufficiente equa soddisfazione di qualsiasi aggiuntivo danno non patrimoniale causato al ricorrente.
  6. In ordine alle spese, il ricorrente ha chiesto soltanto EUR 30 in relazione alla doglianza ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che la Corte ha ritenuto irricevibile. Tale richiesta è pertanto rigettata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 8 e il ricorso irricevibile per il resto;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con mezzi adeguati, entro tre mesi, che la sentenza n. 2371/2005 della Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei Conti sia rimossa dal sito internet della Corte dei Conti e dalle altre banche dati pubbliche, o che sia sostituita da una versione oscurata;
  4. Ritiene che la constatazione di violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente;
  5. Respinge la richiesta del ricorrente relativa all’equa soddisfazione e alle spese.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 13 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto