Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 luglio 2024 - Ricorso n. 29926/20 - Causa A.Z. c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA A.Z. c. ITALIA
(Ricorso n. 29926/20)
SENTENZA
STRASBURGO
4 luglio 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa A.Z. c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Lətif Hüseynov, Presidente,
Ivana Jelić,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 29926/20) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 21 luglio 2020 un cittadino italiano, A.Z. (“il ricorrente”), che è nato nel 1982, vive a Bari ed è stato rappresentato dall’avvocatessa M.S. Mori, del Foro di Milano, dall’avvocato M. Passione, del Foro di Firenze, e dall’avvocato E.C. Solazzo che esercita ad Acquaviva Delle Fonti, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze sollevate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 § 1 e 34 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
vista la decisione di non divulgare il nominativo del ricorrente;
vista la decisione di conferire priorità al ricorso (articolo 41 del Regolamento della Corte);
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 11 giugno 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- La causa concerne il proseguimento della custodia in carcere del ricorrente nonostante il suo disturbo psichiatrico e i suoi ripetuti tentativi di suicidio.
- Tra il maggio e il giugno del 2019, il ricorrente tentò di suicidarsi e fu ricoverato in ospedale. In tale occasione, gli furono diagnosticati una grave depressione e un disturbo della personalità.
- Poiché nel frattempo era stato condannato per diversi reati, in data 18 giugno 2019 fu trasferito nel Reparto di Medicina protetta dell’ospedale di Bari. In data 4 luglio 2019 fu trasferito nel carcere di Bari e sottoposto a un’alta sorveglianza.
- Secondo i rapporti medici disponibili relativi al periodo trascorso nel carcere di Bari (dal 4 luglio 2019 al 18 giugno 2020 e nuovamente dal 29 luglio 2020 al 3 settembre 2020):
- nelle iniziali valutazioni psichiatriche, svolte in data 5, 9 e 18 luglio 2019, i medici penitenziari confermarono la diagnosi e la terapia farmacologica prescritta in ospedale;
- un rapporto datato 6 maggio 2020 osservava che la terapia farmacologica sembrava inefficace e menzionava le visite di controllo svolte nei mesi precedenti, senza ulteriori dettagli;
- un rapporto datato 22 agosto 2020 dichiarava che l’umore del ricorrente era stabile, la terapia farmacologica era inefficace, e nel mese di agosto egli era stato visitato sette volte da uno psichiatra e otto volte da uno psicologo.
- Durante il periodo in cui era ristretto nel carcere Bari, il ricorrente tentò il suicidio quattro volte.
- Nel frattempo, in data 2 luglio 2019, i difensori del ricorrente chiesero al magistrato responsabile dell’esecuzione delle pene di Bari (“il magistrato di Bari”) di differire la custodia del ricorrente o di sostituirla con gli arresti domiciliari. Invocarono una perizia psichiatrica di parte che dichiarava che egli era affetto da un grave disturbo depressivo con pensieri suicidi e che la sua salute mentale era incompatibile con la detenzione.
- In data 18 settembre 2019 il magistrato di Bari dispose che il ricorrente fosse sottoposto a un periodo di osservazione psichiatrica.
- Tale ordine non fu eseguito per diversi mesi, inizialmente a causa dell’indisponibilità di posti nelle Articolazioni per la tutela della salute mentale (“ATSM”); quando si rese disponibile un posto nell’ATSM del carcere di Spoleto, gli psichiatri di tale carcere sconsigliarono l’osservazione psichiatrica, il che comportò ulteriori ritardi. In data 18 giugno 2020 il ricorrente fu trasferito temporaneamente nel carcere di Spoleto, al fine di essere sottoposto al periodo di osservazione disposto dal magistrato di Bari.
- In data 6 aprile 2020, i difensori del ricorrente presentarono una nuova richiesta finalizzata alla sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari.
- Il rapporto finale dell’osservazione psichiatrica, conclusasi in data 16 luglio 2020, confermò la diagnosi di grave depressione e di disturbo della personalità, sottolineò l’elevato rischio di suicidio e la limitata efficacia della terapia farmacologica, nonché l’assenza di precedenti psicoterapia e cure psichiatriche. Esso concluse che:
“il paziente è a stento compatibile con il regime carcerario e deve essere collocato in una idonea struttura terapeutica nella zona di origine (essendo necessari i rapporti con la famiglia), dove può iniziare delle cure psicoterapeutiche di medio/lungo termine”.
- In data 21 luglio 2020 il ricorrente depositò il presente ricorso presso la Corte, chiedendo delle misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte.
- Poiché il periodo di osservazione si era concluso, in data 29 luglio il ricorrente tornò nel carcere di Bari, dove fu sottoposto a un’alta sorveglianza.
- In data 11 agosto 2020 il magistrato di Bari rigettò la richiesta urgente di scarcerazione del ricorrente. Pur riconoscendo le conclusioni del rapporto di Spoleto, egli ritenne che non vi fossero informazioni relative alla strutture terapeutiche nelle quali il ricorrente avrebbe potuto essere collocato e, date le circostanze, la decisione avrebbe dovuto essere rimessa al Tribunale di Bari per l’esame. Ciononostante, egli dispose il trasferimento del ricorrente in un carcere specificatamente attrezzato per curare i disturbi psichiatrici.
- In data 25 agosto 2020, l’amministrazione penitenziaria dispose il trasferimento del ricorrente nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
- In data 31 agosto 2020, la Corte (il giudice di turno) chiese al Governo, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, “di fornire al ricorrente, fino all’emissione di una decisione sul merito da parte del Tribunale di Sorveglianza, la sorveglianza e la terapia psichiatrica necessarie, come disposto dalla decisione del magistrato di sorveglianza dell’11 agosto 2020”.
- In data 2 settembre 2020 il carcere di Santa Maria Capua Vetere comunicò all’amministrazione che non vi era un posto disponibile nell’ATSM. Ciononostante, in data 3 settembre il ricorrente fu trasferito in tale luogo.
- Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il ricorrente fu collocato in una cella ordinaria e fu sottoposto al “sostegno integrato intensivo”, che comportava misure quali un regolare controllo da parte di un’équipe multidisciplinare di psichiatri e psicologi, una terapia farmacologica, il trasferimento di un piantone nella cella e la rimozione di tutti gli oggetti potenzialmente pericolosi.
- In data 26 settembre 2020 il ricorrente tentò nuovamente il suicidio. In risposta, l’amministrazione stabilì che, quando il suo piantone era assente, egli avrebbe dovuto essere sostituito da un altro detenuto.
- I successivi rapporti medici (datati 29 settembre, 1° ottobre, 27 ottobre e 4 novembre 2020) nonché la cartella clinica del ricorrente dichiararono che egli seguiva la terapia farmacologica ed era visitato regolarmente da psichiatri e da psicologi; benché mostrasse ancora tratti di un disturbo della personalità, al momento egli non presentava alcuna fase psicopatologica acuta e non aveva bisogno di essere collocato in un’ATSM. Un rapporto emesso in data 30 settembre dagli educatori del carcere dichiarò che egli incontrava regolarmente la sua famiglia.
- In data 12 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bari (“il Tribunale di Bari”) rigettò la richiesta di scarcerazione del ricorrente.
Rilevò, in particolare, che il rapporto di Spoleto era incoerente, non indicava quali cure fossero disponibili in carcere, e non teneva conto della possibilità di collocare il ricorrente in un’ATSM. Esso ritenne inoltre che non fosse necessaria alcuna ulteriore perizia e, facendo affidamento sui più recenti rapporti medici, osservò che la condizione del ricorrente era stabile, egli era seguito da un’équipe multidisciplinare, osservava le cure e non aveva presentato alcuna recente fase psichiatrica acuta. In ordine al rischio di suicidio, esso era sufficientemente attenuato dal regime di alta sorveglianza. Pertanto, la condizione del ricorrente non era di gravità tale da esigere la sua scarcerazione.
- Nel frattempo, il ricorrente presentò una nuova domanda ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, che fu rigettata in data 26 novembre 2020.
- Secondo i più recenti rapporti disponibili, emessi nel settembre del 2021, il ricorrente dimostrava maggiore collaborazione nelle cure e il suo stato di salute era migliorato. Inoltre, il ricorrente non ha affermato di avere tentato nuovamente il suicidio e non ha avuto alcun altro episodio psichiatrico acuto. La sua cartella clinica dimostra che egli incontra regolarmente gli psichiatri e gli psicologi penitenziari.
- Il ricorrente ha lamentato la violazione dei suoi diritti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 1 nonché dell’articolo 34 della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha lamentato l’incompatibilità del suo stato di salute mentale con la detenzione in carcere e l’inadeguata valutazione delle sue esigenze terapeutiche da parte delle autorità nazionali.
- Sulla ricevibilità
- Il Governo ha sollevato un’eccezione relativa al mancato esaurimento, sostenendo principalmente che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione del Tribunale di Bari del 12 novembre 2020 dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorrente ha sostenuto che il ricorso non fosse sufficientemente rapido.
- La Corte ha già ritenuto che, affinché un rimedio preventivo relativo a condizioni di detenzione asseritamente inumane sia effettivo, esso deve essere in grado di fornire un aiuto entro termini ragionevolmente brevi(si vedano Neshkov e altri c. Bulgaria, nn. 36925/10 e altri 5, § 183, 27 gennaio 2015, e Longin c. Croazia, n. 49268/10, § 41, 6 novembre 2012). Essa ha, per esempio, considerato eccessiva una durata compresa tra quattro mesi e mezzo e due anni (Fenech c. Malta, n. 19090/20, § 42, 1° marzo 2022) o di cinque mesi (Yengo c. Francia, n. 50494/12, § 61, 21 maggio 2015).
- Nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Bari è stata emessa oltre sedici mesi dopo la prima richiesta del ricorrente (si vedano i paragrafi 6 e 20 supra). Anche presupponendo che la Corte di cassazione trattasse la causa sollecitamente, essa avrebbe inevitabilmente aumentato tale lunga durata.
- In ordine al rilievo del Governo secondo il quale, nel frattempo, il ricorrente avrebbe potuto depositare una nuova richiesta, egli aveva già presentato due richieste (si vedano i paragrafi 6 e 9 supra) senza ottenere una sollecita risposta dalle autorità e non poteva essere obbligato a farlo nuovamente.
- Pertanto, date le specifiche circostanze del caso, la Corte non ritiene che il procedimento, che era già durato oltre sedici mesi, fosse effettivo. Segue che il ricorrente non era tenuto a proseguirlo dinanzi alla Corte di cassazione.
- In ordine all’ulteriore rilievo del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe dovuto instaurare un’azione risarcitoria ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del codice civile, la Corte osserva che tali rimedi erano di natura risarcitoria e non erano pertanto in grado di fare cessare l’asserita violazione (si veda Shirkhanyan c. Armenia, n. 54547/16, § 129, 22 febbraio 2022).
- La Corte rigetta pertanto l’eccezione del Governo e, osservando che la doglianza non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione, la dichiara ricevibile.
- Sul merito
- I principi generali pertinenti sono stati sintetizzati nella sentenza Rooman c. Belgio ([GC], n. 18052/11, §§ 141-48, 31 gennaio 2019).
- Nel caso di specie, è indiscusso che il ricorrente fosse affetto da un grave disturbo psichiatrico e avesse pensieri suicidi.
- Il rapporto emesso dal carcere di Spoleto nel luglio del 2020 dichiarava che la salute del ricorrente era “a stento compatibile” con il regime carcerario ed egli doveva essere collocato in una struttura terapeutica al fine di iniziare le necessarie cure psicoterapeutiche (si veda il paragrafo 10 supra).
- La Corte ritiene che, benché tale rapporto non escludesse in termini assoluti la compatibilità del ricorrente con la detenzione, esso metteva in dubbio la possibilità di fornire in carcere le cure necessarie. Date le circostanze, e tenendo conto delle affermazioni del ricorrente riguardo all’assenza di adeguati controlli psichiatrici e di un piano terapeutico individuale, spettava al Governo dimostrare che egli fosse curato adeguatamente.
- A tale riguardo, la Corte distinguerà due periodi di detenzione sulla base delle affermazioni del Governo.
- In ordine al primo, che decorreva dalla reclusione del ricorrente in data 4 luglio 2019 al 3 settembre 2020, il Governo ha dichiarato che nel carcere di Bari il ricorrente poteva beneficiare della presenza di una Sezione di assistenza intensiva ed era seguito da personale multidisciplinare; a Spoleto, era stato collocato in un’ATSM. Ciononostante, a parte le affermazioni del Governo relative alla disponibilità di servizi psichiatrici in carcere, vi sono prove molto limitate delle cure e del sostegno concreti forniti al ricorrente: non è stata fornita la cartella clinica del ricorrente, i rapporti disponibili sono generici e sporadici e, a parte per il mese di agosto del 2020, non vi sono prove di un sostegno psicoterapeutico (si veda il paragrafo 4 supra).
- Tenendo conto del fatto che, in tale periodo, lo stato di salute del ricorrente sembrava essersi notevolmente deteriorato, come dimostrato dai ripetuti tentativi di suicidio (si veda il paragrafo 5 supra), la Corte non ritiene che il Governo abbia assolto il suo onere di provare l’adeguatezza delle cure. In particolare, esso non ha fornito una documentazione completa delle cure del ricorrente, né ha dimostrato che egli fosse sottoposto a un regolare e sistematico controllo comportante una strategia terapeutica generale (si vedano Blokhin c. Russia [GC], n. 47152/06, § 137, 23 marzo 2016, e Rooman, sopra citata, §§ 146-47).
- In aggiunta, durante tale periodo, l’esame da parte delle autorità nazionali dello stato di salute e delle esigenze terapeutiche del ricorrente era stato caratterizzato da notevoli ritardi, in quanto occorsero nove mesi per iniziare le osservazioni psichiatriche del ricorrente e sedici mesi per ottenere una decisione sulla richiesta di scarcerazione del ricorrente (si vedano i paragrafi 6, 8 e 20 supra). Il Governo non ha invocato alcuna circostanza eccezionale che giustificasse tale ritardo (si veda Normantowicz c. Polonia, n. 65196/16, § 103, 17 marzo 2022).
- Tuttavia, in ordine al secondo periodo, successivo al trasferimento del ricorrente nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in data 3 settembre 2020, la Corte ritiene che il Governo abbia fornito prove sufficienti dell’adeguatezza delle cure. In particolare, egli era sottoposto a un regime comportante un controllo di routine da parte di un’équipe multidisciplinare, e diversi rapporti medici, nonché la cartella clinica del ricorrente dimostrano che egli incontrava regolarmente psichiatri e psicologi. In aggiunta, successivamente al settembre del2020, risulta che la salute del ricorrente sia migliorata e che egli non abbia più avuto alcun episodio psichiatrico acuto, e che gli psichiatri penitenziari non ritenevano necessario collocarlo in un’ATSM (si vedano i paragrafi 17, 19 e 22 supra).
- Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che, in ordine al primo periodo di detenzione (tra il 4 luglio 2019 e il 3 settembre 2020), tenendo anche conto dei ritardi nel valutare lo stato di salute del ricorrente, vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Essa ritiene inoltre che, in ordine al secondo periodo di detenzione (successivamente al 3 settembre 2020), non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha sostenuto che la sua detenzione non avesse avuto luogo in una struttura adeguata per persone affette da una patologia psichiatrica, in violazione dell’articolo 5 § 1, lettera e) della Convenzione.
- La Corte ha esaminato la presente doglianza e ritiene che, alla luce di tutta la documentazione di cui è in possesso e nella misura in cui la questione lamentata è di sua competenza, la presente doglianza non soddisfi le condizioni di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione e non riveli alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (si veda, in particolare, Sy c. Italia, n. 11791/20, §§ 118-24, 24 gennaio 2022).
- Segue che questa parte del ricorso deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DOGLIANZE
- Il ricorrente ha inoltre lamentato, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, che la sua vita era stata messa in pericolo alla luce dei suoi numerosi tentativi di suicidio e, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, che le autorità nazionali non avevano osservato le misure indicate dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda il paragrafo 15 supra). In considerazione dei fatti oggetto della causa, delle osservazioni formulate dalle parti e delle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, la Corte ritiene di avere esaminato le principali questioni giuridiche sollevate nel presente ricorso e che non vi sia la necessità di esaminare le rimanenti doglianze (si veda, mutatis mutandis, Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 156, CEDU 2014).
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha chiesto 50.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale ed EUR 10.213,84 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
- Il Governo ha eccepito l’eccessività delle richieste.
- Tenuto conto della natura e della gravità della violazione, la Corte ritiene appropriato accordare al ricorrente EUR 10.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
- Essa ritiene inoltre ragionevole accordare EUR 8.000, a copertura delle spese del procedimento dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, e irricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione in ordine al periodo compreso tra il 4 luglio 2019 e il 3 settembre 2020;
- Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione in ordine al periodo successivo al 3 settembre 2020;
- Ritiene che non vi sia la necessità di esaminare la ricevibilità e il merito delle rimanenti doglianze;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
- EUR 8.000 (ottomila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 4 luglio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Lətif Hüseynov
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto