Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 maggio 2024 - Ricorso n. 35271/19 - J. Paul Getty e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalle dott.sse Silvia Canullo e Maria Caterina Tecca, funzionari linguistici. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA J. PAUL GETTY TRUST E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 35271/19)
SENTENZA
Articolo 1, paragrafo 1 • Pacifico godimento dei beni • Proporzionalità dell’ordinanza di confisca emessa dalle autorità italiane al fine di recuperare dal Getty Museum negli Stati Uniti una statua di bronzo del periodo greco classico • Trust ricorrente sufficientemente colpito dalla misura impugnata, benché essa non fosse stata ancora eseguita • L’ordinanza impugnata comportava la responsabilità dello Stato convenuto ai fini dell’articolo 1 • Interesse patrimoniale sufficientemente provato e importante da costituire un “bene” • Applicabilità dell’articolo 1, paragrafo 1 • Base giuridica della misura contestata sufficientemente chiara, prevedibile e compatibile con lo stato di diritto • La mera assenza di un termine per le azioni di rivendicazione non poteva rendere automaticamente l’ingerenza imprevedibile o arbitraria • Tutela del patrimonio culturale e artistico del Paese fine legittimo ai sensi della Convenzione • Forte consenso nel diritto internazionale ed europeo in ordine alla necessità di tutelare i beni culturali dall’esportazione illecita e di restituirli al loro Paese di origine • Le autorità italiane hanno ragionevolmente dimostrato che la statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia e apparteneva legalmente allo Stato all’epoca dell’emissione dell’ordinanza di confisca • Conclusioni dei tribunali interni non manifestamente erronee o arbitrarie • Ordinanza emessa “nell’interesse pubblico o generale” al fine di tutelare il patrimonio culturale dell’Italia • La natura di acquisto dell’operazione giustificava un elevato livello di diligenza • Il Trust non aveva agito con la necessaria diligenza quando aveva acquistato la statua • Assenza di una legittima aspettativa di trattenere la statua o di ottenere un eventuale risarcimento • Le autorità interne hanno operato in un vuoto giuridico in quanto non vigeva alcuno strumento giuridico internazionale vincolante al momento dell’esportazione della statua e del suo acquisto da parte del Trust • Non ecceduto l’ampio margine di discrezionalità concesso in questioni inerenti al patrimonio culturale
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
2 maggio 2024
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa J. Paul Getty Trust e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Marko Bošnjak, Presidente,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 35271/19) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 28 giugno 2019, il J. Paul Getty Trust e quattordici cittadini statunitensi (“i ricorrenti”), i cui nomi sono indicati nell’appendice, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) la doglianza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 19 marzo 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
- La causa concerne un’ordinanza di confisca adottata in relazione al “Giovane vittorioso”, denominato anche l’”Atleta di Fano” o il “Lisippo di Fano” (“il Bronzo” o “la Statua”), una statua in bronzo risalente al periodo greco classico, detenuta dal J. Paul Getty Trust (“il Trust” o “il primo ricorrente”). Le autorità giudiziarie interne avevano concluso che la Statua, che era tutelata dalla legislazione in materia di patrimonio culturale e doganale, era stata esportata illecitamente dall’Italia e successivamente acquistata negligentemente dal Trust, nonostante l’assenza di una licenza di esportazione e i ripetuti tentativi delle autorità italiane di recuperarla, in quanto facente parte del patrimonio culturale dell’Italia e in ragione del mancato pagamento dei tributi doganali all’esportazione.
- Il Trust e i membri del suo consiglio di amministrazione (“gli amministratori”) hanno sostenuto che l’adozione dell’ordinanza di confisca avesse costituito violazione del loro diritto al pacifico godimento dei loro beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. Hanno inoltre lamentato il rischio di essere privati di tale diritto qualora le autorità italiane fossero riuscite a ottenere il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza di confisca negli Stati Uniti d’America (USA), dove la Statua è ancora custodita ed esposta nella villa Getty di Malibu, in California, una delle due sedi del Getty Museum.
IN FATTO
- Il primo ricorrente è una persona giuridica senza fini di lucro, fondata dal Sig. J. Paul Getty Senior (“il Sig. Getty Senior”) e registrata negli Stati Uniti nel 1953. Le quattordici persone ricorrenti sono tutte cittadine statunitensi e membri del consiglio di amministrazione del primo ricorrente. Essi sono stati rappresentati dall’avvocato T. Otty, del Foro di Londra.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato.
- I fatti oggetto della causa si possono riassumere come segue.
I. IL CONTESTO DELLA CAUSA
A. Il ritrovamento della statua
- Nel 1964 un’antica statua greca di bronzo, nota come il “Giovane vittorioso”, fu rinvenuta nelle acque a largo di Pedaso, lungo la costa adriatica, da alcuni pescatori italiani, che la trasportarono nel porto di Fano.
- La Statua fu successivamente trasferita a Carrara, un sobborgo del comune di Fano.
- Essa fu successivamente acquistata dai Sigg. P.B., F.B. e G.B., che la collocarono nell’abitazione del Sig. G.N. a Gubbio.
- Nel 1965 il Bronzo fu venduto a parti ignote e se ne persero le tracce.
B. I procedimenti penali per il reato di ricettazione di un bene archeologico oggetto di furto, appartenente allo Stato
- I Sigg. P.B., F.B., G.B. e G.N. furono accusati di ricettazione in relazione al furto di un bene archeologico tutelato appartenente allo Stato, ai sensi dell’articolo 67 della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 (“legge 1089/1939”; si veda il paragrafo 114 infra).
- In data 18 maggio 1966, il Tribunale di Perugia li assolse. Esso osservò che: (i) le prove per concludere che la Statua fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane e appartenesse quindi allo Stato erano insufficienti e (ii) che, anche nell’ipotesi in cui essa fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane, non vi erano prove sufficienti per dimostrare che gli imputati fossero a conoscenza della sua provenienza illecita, poiché il venditore li aveva rassicurati del fatto che la Statua era stata rinvenuta in acque iugoslave. Conseguentemente, non poteva essere dimostrato che essi “fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza” del fatto che stavano acquistando o ricevendo “un bene proveniente da delitto”.
- In data 27 gennaio 1967 la Corte di appello ribaltò la sentenza di primo grado. I Sigg. P.B., F.B., e G.B. furono condannati per ricettazione, mentre il Sig. G.N. fu condannato per favoreggiamento reale per aver aiutato ad assicurare il prodotto o il profitto di un reato.
- In data 22 maggio 1968 la sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione, che osservò che il reato di ricettazione presupponeva il furto di un bene archeologico appartenente allo Stato. La Corte di cassazione concluse inoltre che la sentenza era motivata in modo insufficiente in ordine al rinvenimento del Bronzo nel territorio italiano e rinviò la causa alla Corte di appello di Perugia.
- In data 18 novembre 1970 la Corte di appello di Perugia assolse gli imputati, ritenendo che non vi fossero prove dirette e convincenti della provenienza e della collocazione del rinvenimento della Statua nelle acque territoriali italiane e, conseguentemente, dei reati ascritti agli imputati.
C. L’esportazione della statua in Germania e la prima indagine per esportazione illecita
- Il Bronzo riapparve a Monaco, in Germania, nella galleria di un mercante d’arte tedesco, il Sig. H.H., che lo custodiva per conto di una società registrata e con sede nel Liechtenstein (si veda il paragrafo 23 infra).
- In data 27 luglio 1973 un funzionario del Ministero dell’Interno italiano scrisse alla Polizia criminale di Monaco informandola delle circostanze relative all’esportazione della Statua e del fatto che il Sig. H.H. ne fosse in possesso. Le chiese di intervenire sollecitamente per impedire che essa fosse rivenduta e di permettere a degli esperti italiani di esaminarla e di fotografarla.
- Gli atti compiuti dalla polizia tedesca sono menzionati dal Sig. H.H. in una missiva al suo difensore italiano datata 17 agosto 1973:
“In data [30 luglio] 1973, la Polizia criminale di Monaco, accompagnata da due funzionari italiani, è entrata nella nostra galleria, presentando un’ordinanza di arresto [il termine significa qui ‘sequestrare’] della nostra statua greca di bronzo e - se necessario - di cercarla nella nostra sede, nonché nella mia abitazione priv Il motivo era il sospetto della ricettazione e del contrabbando illegale della suddetta Statua dall’Italia.
(...)
In data [31 luglio] hanno avuto luogo diversi colloqui tra il nostro difensore e il giudice istruttore, nonché i due alti funzionari della Polizia criminale di Monaco, responsabili dell’indagine (…) il nostro difensore ha potuto sottolineare che il sospetto di ricettazione era del tutto infondato, così come quello di avere introdotto di contrabbando il bene da qualsiasi Paese. Ha anche sottolineato che non doveva essere scattata alcuna fotografi e che non dovevano essere fornite informazioni non necessarie a nessuna persona, né ad alcuna autorità.
(...)
La Polizia criminale di Monaco ha rinunciato a tutte le originarie intenzioni di esaminare la statua, di acquisire copie dei nostri documenti di importazione, o di ottenere altri dettagli e prove. Le due summenzionate ordinanze (…) sono state semplicemente ritirate e restituite alla polizia (…) – siamo stati noi a insistere per [sic] avere la documentazione completa di tali atti, specialmente una copia dell’ordinanza ritirata, e del provvedimento del Pubblico Ministero di archiviazione dell’indagine.”
- In data 1° agosto 1973 la polizia tedesca interrogò il Sig. H.H., il quale espresse dei dubbi circa la corrispondenza tra la statua oggetto di indagine su richiesta delle autorità italiane e quella di cui era in possesso. In ogni caso dichiarò che l’aveva ricevuta dalla società Artemis, che non aveva motivo di dubitare della validità del titolo di quest’ultima su di essa, e che se le autorità italiane avessero avuto una pretesa sostenibile riguardo a essa, avrebbero dovuto instaurare un procedimento civile.
- In data 3 agosto 1973 le autorità tedesche formularono delle accuse nei confronti del Sig. H.H. Tuttavia, in data 22 agosto 1973, la Procura di Monaco archiviò il procedimento in quanto “il reato di ricettazione non [poteva] essere provato (…) con la certezza necessaria per un rinvio a giudizio”.
- L’anno successivo il pretore di Gubbio aprì un’indagine per esportazione illecita di beni culturali ai sensi dell’articolo 66 della legge 1089/1939 (si veda il paragrafo 113 infra). In data 9 febbraio 1974 il pretore inviò una richiesta di rogatoria alle autorità tedesche, chiedendo alle stesse di: (i) sequestrare la Statua, se necessario, dopo avere perquisito i luoghi in cui avrebbe potuto trovarsi; (ii) interrogare il Sig. H.H. in qualità di sospettato della commissione di tale reato e chiedergli in quali circostanze era entrato in possesso della Statua e qualsiasi altra informazione relativa alla sua provenienza e al suo diritto di proprietà; (iii) fornire fotografie della stessa; (iv) comunicargli l’esecuzione delle richieste; e (v) conservare la Statua prima di inviarla in Italia.
- In data 2 aprile 1974 la Procura di Monaco rigettò la richiesta rogatoria delle autorità italiane e archiviò l’indagine nei confronti del Sig. H.H.
- Nel 1976 le autorità italiane archiviarono l’indagine in quanto gli autori del presunto reato erano rimasti ignoti.
II. L’ACQUISnnhTO DELLA STATUA DA PARTE DEL PRIMO RICORRENTE
- Mentre la Statua era in Germania, il Trust avviò delle trattative, per acquistarla, con il Sig. H.H., il rappresentante del venditore, che agiva per conto del proprietario, una società registrata e con sede nel Liechtenstein (si veda il paragrafo 15 supra).
- In data 30 agosto 1972 il Sig. N.B., consulente del Sig. Getty, informò il rappresentante del venditore che il Sig. Getty aveva dichiarato che, a condizione e nell’ipotesi in cui fosse stato possibile ottenere un titolo chiaro in grado di soddisfare il Sig. S.P. (il difensore del Sig. Getty), egli avrebbe raccomandato agli amministratori di acquistare la Statua. La missiva sottolineava l’esistenza “di alcune possibili complicazioni legali” in quanto “[era] ignoto quando [il bene] avesse lasciato la Grecia o l’Italia, o quando [fosse] stato ritrovato”. I rappresentanti del Trust chiesero al venditore di fornire delle informazioni che consentissero un’adeguata valutazione della legalità dell’acquisto.
- Con missiva datata 31 agosto 1972 il Sig. Getty Senior informò il rappresentante del venditore di avere raccomandato agli amministratori di acquistare la Statua al prezzo di 3.500.000 dollari statunitensi (USD). Chiese una copia delle decisioni dei tribunali italiani pronunciate nell’ambito dei procedimenti penali concernenti le circostanze relative al rinvenimento del Bronzo nel Mare Adriatico (si vedano i paragrafi 10-14 supra).
- In data 4 ottobre 1972 il Sig. G.M., il difensore italiano del venditore, assicurò all’avvocato del Sig. Getty che, ai sensi della legislazione italiana, l’Italia non poteva rivendicare alcun diritto sulla Statua. Affermò, in particolare, che non era possibile dimostrare che la statua oggetto delle trattative fosse la stessa che era stata oggetto dei summenzionati procedimenti penali. In ogni caso, egli osservò anche che nei procedimenti penali era stato concluso che non poteva dimostrato che la statua fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane (si veda il paragrafo 14 supra), che il Governo italiano non aveva rivendicato la proprietà della statua nel corso di tali procedimenti penali e che essa era pertanto un bene ordinario che apparteneva ai suoi clienti a titolo privato.
- La missiva era accompagnata dalla traduzione delle sentenze italiane pronunciate nei procedimenti penali (si vedano i paragrafi 10-14 supra) effettuata dal Sig. V.G., un avvocato dello studio legale italiano che rappresentava il venditore.
- In data 30 giugno 1973 il consulente del Sig. Getty inviò una missiva al Sig. Getty Senior in ordine alla possibilità di un acquisto congiunto della Statua da parte del Getty Trust e del Metropolitan Museum di New York.
- In data 25 agosto 1973 il rappresentante del venditore assicurò al Sig. J.F. (all’epoca curatore delle antichità del Getty Museum) la disponibilità del venditore a condividere tutte le informazioni disponibili. In ordine alla provenienza della Statua la missiva recitava:
“Nel frattempo una delle principali preoccupazioni del Sig. Getty è stata verificata in modo assolutamente convincente: anche gli italiani ammettono che abbiamo un chiaro titolo a tale Bronzo: [il consulente del Sig. Getty] sarà debitamente informato di ciò, dai nostri avvocati italiani (…)”.
- In data 25 settembre 1973 il Sig. V.G., un altro dei difensori italiani del venditore inviò, al consulente del Sig. Getty una missiva contenente informazioni sull’indagine aperta dalla Procura di Monaco. La parte pertinente di tale missiva recita come segue:
“Secondo il Procuratore distrettuale di Monaco, l’accusa originariamente contestata al nostro cliente non è fondata. Ciò dovrebbe risolvere una volta per tutte un’indagine priva di qualsiasi fondamento giuridico (…) D’altro canto, le autorità italiane sembrano perfettamente consapevoli del fatto che non si possa contestare alcuna accusa ai nostri clienti in questo Paese dopo la sentenza pronunciata dalla Corte di appello [di Perugia] in data [18 novembre] 1970 che, come sa, è passata in giudicato. Inoltre, il termine di prescrizione applicabile preclude qualsiasi accusa di esportazione illecita anche se questa potrebbe essere un’annotazione superflua dato che nessuna accusa di tale tipo potrebbe mai essere sporta nei confronti dei nostri clienti che hanno acquistato la statua all’estero.”
- Con missiva del 1° ottobre 1973, i difensori italiani del venditore informarono nuovamente il consulente del Sig. Getty delle circostanze relative all’acquisto della Statua, al suo diritto di proprietà e alle pretese dello Stato italiano:
“Allego alla presente una copia del provvedimento emesso dal Procuratore distrettuale di Monaco. Come sa, il provvedimento in questione costituisce il più recente sviluppo degli intrecci giuridici seguiti alle esaltate congetture azzardate nel marzo 1973 da Il Messaggero, un quotidiano romano di una certa rilevanza locale. A tale riguardo ritengo che Lei dovrebbe conoscere alcuni fatti che, benché generalmente noti, possono essere considerati pertinenti da un potenziale acquirente del Bronzo.
Il nostro studio ha originariamente fornito un parere agli attuali proprietari della Statua (Etablissement D.C. di Vadu[z]) in merito al titolo indiscutibilmente valido del loro acquisto, che ha avuto luogo nel giugno del 1971. Il nostro parere era il frutto di un’approfondita indagine fattuale e giuridica relativa al luogo in cui si trovava il bronzo nonché ai precedenti storici e giudiziari relativi al rinvenimento di opere d’arte in acque internazionali.
Abbiamo successivamente continuato ad agire per conto del gruppo D.C., rivelando le considerazioni di ordine giuridico sulle quali era stato basato il nostro parere1, al Getty Museum di Malibu, uno dei potenziali acquirenti del bronzo. (…)
Le dichiarazioni pubblicate da Il Messaggero, benché clamorosamente fuorvianti, sono state maggiormente dannose per le autorità del Governo italiano responsabili della vigilanza sulle opere d’arte che per la reputazione dei nostri clienti. Ciò spiega l’informale richiesta di spiegazioni che abbiamo ricevuto, attraverso i buoni uffici di un amico comune, dal Sig. [L.G.], un dirigente del Ministero dell’Istruzione. Nel corso di un incontro con il Sig. [L.G.], che ha avuto luogo nel nostro studio nel marzo del 1973, gli abbiamo rivelato le nostre conclusioni dicendogli la semplicissima verità, ovvero che, per quanto risultava ai nostri clienti, il bronzo aveva un unico vero Paese d’origine: la Grecia, circa 2.400 anni fa. Il Sig. [L.G.], è stato assai visibilmente sollevato al pensiero di poter confermare al suo Ministro che, successivamente alla sentenza della Corte di appello di [Perugia] del 1970, non poteva essere elevata al Governo alcuna accusa di negligenza e ha dichiarato che per quanto riguardava il Ministero dell’Istruzione la questione poteva essere accantonata.
Invero, abbiamo potuto accertare attraverso canali riservati che l’indagine svolta in Germania dalla polizia italiana è stata soltanto il frutto dell’iniziativa personale e per certi versi arbitraria di un ben noto personaggio della polizia che, nel corso di una faida interna con i funzionari di un altro dipartimento, aveva acquisito una certa notorietà suggerendo che alcune opere erano bottino di guerra nazista o erano state contrabbandate dall’Italia (…).
Vorrei aggiungere, nella certezza del fatto che il contenuto della presente missiva sarà trattato con la massima riservatezza, che ho appreso personalmente da un agente di polizia [sic] che si è occupato della questione che la polizia italiana considera la stessa definitivamente chiusa.”
- Con missiva datata 3 novembre 1973 il rappresentante del venditore informò il curatore delle antichità del Getty Museum del fatto che il venditore non avrebbe venduto il Bronzo per una cifra inferiore a USD 4.000.000.
- Il 6 giugno 1976, mentre le trattative erano ancora in corso, il Sig. Getty Senior decedette.
- In data 8 giugno 1977, gli amministratori discussero l’acquisto. Fu convenuto che il parere legale ottenuto dal difensore italiano nell’ottobre del 1972 (si veda il paragrafo 26 supra) avrebbe dovuto essere aggiornato.
- Con missiva datata 8 luglio 1977 il rappresentante del venditore scrisse al curatore del Getty Museum di avere incaricato l’ufficio londinese dei venditori di inviargli per posta la documentazione completa relativa agli aspetti legali riguardanti la Statua. La missiva dichiarava che il fascicolo conteneva “ogni possibile documento”, ovvero: (i) “la documentazione completa della causa dinanzi ai tribunali italiani”; (ii) “tutti i documenti relativi al primo tentativo degli italiani di impossessarsi della Statua”; e (iii) tutti i documenti relativi al secondo tentativo degli italiani di impossessarsi della Statua”.
- La missiva conteneva un parere legale che il venditore aveva ottenuto in data 7 gennaio 1974 dal Sig. P.R., un avvocato tedesco, che dichiarava che il diritto di proprietà della Statua era stato acquisito validamente dai pescatori che l’avevano rinvenuta e pertanto validamente trasferito ai venditori.
- Il Trust acquistò il Bronzo in data 27 luglio 1977 al prezzo di USD 3.950.000, mediante un contratto stipulato nel Regno Unito. L’acquisto fu annunciato ufficialmente per mezzo di un comunicato-stampa. La clausola 2, lettera a) del contratto di acquisto tra il venditore e il Getty Museum prevedeva quanto segue:
“Ha un valido titolo [di proprietà] della Statua, libero da qualsiasi diritto e pretesa di altri, e (…) ha il potere e l’autorità di stipulare e di adempiere i propri obblighi di cui al presente atto in conformità alle condizioni e alle disposizioni del presente Contratto.”
- La Statua fece ingresso negli Stati Uniti tramite il porto di Boston in data 15 agosto 1977 e giunse nella villa Getty a Malibu nel marzo del 1978, dove è stata esposta a decorrere da quel momento.
III. I TENTATIVI DI RECUPERO DELLE AUTORITÀ ITALIANE
- Successivamente all’arrivo della Statua negli Stati Uniti le autorità italiane si adoperarono al fine di indagare sulle circostanze relative al suo acquisto e al suo ingresso nel territorio degli Stati Uniti.
A. La richiesta internazionale di indagine
- Nel dicembre del 1977 le autorità doganali italiane, mediante l’Interpol di Roma, inviarono una richiesta di indagine, che fu inoltrata al Servizio doganale statunitense di Washington D.C. Fu chiesto di verificare se la Statua fosse stata introdotta negli Stati Uniti in modo corretto, di acquisire copie di tutti i documenti di ingresso e di interrogare il personale del Getty Museum per stabilire quali misure avesse adottato per accertare la legittimità dell’acquisto. In data 27 dicembre 1977 la richiesta fu inoltrata all’Ufficio dell’Agente speciale responsabile di Los Angeles.
- L’Agente speciale svolse un’indagine tra il 3 e l’11 gennaio del 1978, I risultati dell’indagine furono inseriti in un rapporto datato 17 gennaio 1978, che concludeva che non sembrava che l’introduzione della Statua nel territorio statunitense avesse violato le leggi doganali degli Stati Uniti.
- In data 23 maggio 1978 l’Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali italiano chiarì che l’Ufficio esportazione aveva accertato che non era stata rilasciata alcuna licenza di esportazione in relazione alla Statua.
- In data 30 maggio 1979 il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ricevette tramite l’Interpol di Roma una nota delle autorità statunitensi, che chiedevano se le autorità italiane ritenevano che la Statua fosse tutelata ai sensi del diritto del patrimonio culturale italiano e se essa fosse stata esportata illecitamente dall’Italia.
- A seguito dell’archiviazione delle indagini interne (si vedano i paragrafi 54-55 infra), le autorità italiane non dettero seguito alla questione. La documentazione di cui la Corte è in possesso dimostra che nel 1984 l’Interpol e le autorità statunitensi chiusero l’indagine.
B. La seconda indagine per esportazione illecita
- In data imprecisata il pretore di Gubbio aprì un’indagine per esportazione illecita di un bene culturale.
1. L’acquisizione di deposizioni
- I Carabinieri di Imola furono informati che il Sig. R.M., un commerciante locale, aveva visto la Statua coperta di concrezioni marine nel 1964, quando essa era ancora detenuta dai pescatori che l’avevano rinvenuta. Essendo stato interrogato in data 24 novembre 1977, egli fornì ai Carabinieri una fotografia della Statua scattata in quell’occasione.
- Nel dicembre del 1977 i Carabinieri interrogarono nuovamente i capitani dei pescherecci e i pescatori che avevano rinvenuto la Statua. Essi dissero di averla trovata per caso mentre pescavano a poche miglia dalla costa italiana, non lontano dalla costa di Pedaso.
2. La richiesta di rogatoria alle autorità britanniche
- In data 14 gennaio 1978 il pretore di Gubbio inviò una richiesta di rogatoria alle autorità britanniche, chiedendo loro di collaborare nell’indagine sulle circostanze relative all’acquisto della Statua e al suo transito nel territorio britannico.
- In data 2 maggio 1978 le autorità britanniche fornirono informazioni in ordine al transito della Statua. Rigettarono tuttavia le altre richieste, osservando, inter alia, che il Regno Unito non era parte della Convenzione dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e il trasferimento di proprietà dei beni culturali (si veda il paragrafo 149 infra) che era stata invocata dalle autorità italiane.
3. La richiesta di rogatoria alle autorità statunitensi
50. In data 17 febbraio 1978 l’ambasciata italiana negli Stati Uniti ricevette una richiesta di rogatoria della Procura di Perugia, a seguito di una richiesta del pretore di Gubbio che chiedeva alle autorità statunitensi assistenza giudiziaria nell’indagine concernente le circostanze relative all’introduzione della Statua nel territorio degli Stati Uniti e al suo sequestro.
51. In data 27 febbraio 1978 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti rigettò la richiesta in quanto, ai sensi della circolare del 3 febbraio 1976 del Segretario di Stato degli Stati Uniti, non poteva essere effettuato il sequestro di un bene nel territorio statunitense mediante una richiesta di assistenza giudiziaria accompagnata da una richiesta di rogatoria. La nota di rigetto precisava che le autorità italiane avrebbero potuto instaurare un procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie statunitensi in conformità al diritto degli Stati Uniti.
4. Le altre indagini
- In data 9 marzo 1978 il pretore di Gubbio ordinò al Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di ispezionare l’area marina in cui aveva avuto luogo il ritrovamento al fine di stabilire la sua esatta localizzazione.
- In data 13 settembre 1978 il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale replicò che era impossibile effettuare l’ispezione richiesta per motivi tecnici e per il rischio di compiere atti nelle acque iugoslave.
5. L’archiviazione delle indagini
- In data 25 novembre 1978 il pretore di Gubbio archiviò le indagini per esportazione illecita di un bene culturale in quanto gli autori del reato erano rimasti ignoti e i reati si erano estinti per prescrizione.
- A seguito della richiesta di informazioni presentata dalle autorità statunitensi tramite l’Interpol (si veda il paragrafo 43 supra), in data 25 agosto 1980 il pretore di Gubbio inviò una nota alla Procura di Perugia confermando che l’indagine era stata archiviata e che il “procedimento penale in questione non risultava (…) sottoponibile ad alcun ulteriore esame da parte dei tribunali ordinari ai quali [era] precluso, in particolare, di disporre ulteriori misure finalizzate al recupero della Statua”. Egli ritenne che, secondo lui, ogni competenza a tale riguardo spettasse al Ministero degli Affari esteri e al Ministero per i beni culturali e ambientali, che avrebbero potuto tentare di recuperare la Statua ricorrendo ai mezzi citati nella nota del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America (si veda il paragrafo 51 supra).
6. Gli altri procedimenti
- Dai documenti di cui la Corte è in possesso emerge che in data 3 novembre 1989 la Procura di Pesaro dispose il sequestro e l’esame di alcune concrezioni marine rimosse dalla Statua successivamente al suo rinvenimento.
- In base agli esiti dell’analisi scientifica, datata 9 luglio 1992, dalla valutazione non era stato possibile trarre informazioni chiare.
- Le autorità acquisirono anche le deposizioni di diverse persone coinvolte nell’occultamento della Statua successivamente al suo ritrovamento.
- Dalla documentazione presentata dalle parti non è chiaro quando tali indagini siano state archiviate.
C. I tentativi amministrativi e diplomatici delle autorità italiane di recuperare il Bronzo
- In data 28 settembre 1982 ebbe luogo un incontro tra i rappresentanti del Trust e quelli del Ministero per i beni culturali e ambientali italiano. Il contenuto della discussione è ignoto.
- In data 19 aprile 1984 il Ministero per i beni culturali e ambientali italiano ammise di avere ricevuto una nota dall’Interpol di Washington che dichiarava che fino a quando non fossero state fornite prove concrete riguardo al diritto di proprietà della Statua, essa non avrebbe potuto essere recuperata.
- Nel 1989 il Direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni culturali e ambientali italiano scrisse al direttore del Getty Museum chiedendo che il Bronzo fosse restituito all’Italia. La missiva sottolineava “l’incoerenza etica e giuridica dei motivi [apparentemente] addotti [dal Trust] per trattenere il Bronzo”, ribadiva che “il [bene] era stato rinvenuto da un’imbarcazione italiana e trasportato immediatamente sul suolo italiano, dove [era] rimasto a lungo prima di essere esportato in assenza di una regolare licenza” e rinviç alla Convezione dell’UNESCO del 1970 che era stata nel frattempo ratificata sia dall’Italia che dagli Stati Uniti. In data 15 maggio 1989 il Trust replicò che non vi era alcun rapporto tra la Statua e l’Italia e rifiutò di restituire il Bronzo.
- Nel 1995 il Ministero degli Affari esteri italiano, tramite l’ambasciata italiana a Washington, incaricò il console italiano a Los Angeles di negoziare la restituzione del Bronzo con la curatrice dell’epoca delle antichità del Getty Museum. Quest’ultima ribadì che il Trust aveva acquistato la Statua in buona fede, sette anni dopo la sentenza di assoluzione pronunciata nell’ambito dei procedimenti penali italiani e sei anni prima dell’adesione degli Stati Uniti alla Convenzione dell’UNESCO del 1970. Osservò che era irrealistico aspettarsi che il Bronzo fosse restituito incondizionatamente.
- La curatrice delle antichità del Getty Museum respinse pertanto la richiesta di restituzione in ragione dell’avvenuta prescrizione degli asseriti reati e del fatto che il Trust, quando aveva acquistato la Statua, aveva agito in buona fede. I rappresentanti del Trust proposero un accordo in base al quale il Getty Museum avrebbe finanziato il restauro di opere d’arte in Italia e concesso in prestito la Statua per lunghi periodi di esposizione in Italia, in cambio della risoluzione della controversia riguardo alla sua proprietà.
- Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali e il Trust negoziarono la restituzione all’Italia di circa quaranta beni archeologici. Le parti concordarono di rinviare i negoziati relativi alla Statua. Secondo il Governo l’accordo conteneva un’espressa clausola di riservatezza che impediva alle parti di produrlo. Esso aveva pertanto scelto di non fornire l’accordo alla Corte.
IV. IL PROCEDIMENTO INTERNO E L’ORDINANZA DI CONFISCA
- In data 11 maggio 2006 il Los Angeles Times pubblicò un articolo contenente alcune dichiarazioni effettuate dal Sig. T.H., all’epoca direttore del Metropolitan Museum di New York, relative alla Statua.
- In data 5 aprile 2007degli attivisti locali presentarono un’istanza alla Procura di Pesaro affinché fossero adottate delle misure per chiedere la restituzione del Bronzo all’Italia.
- In data 12 aprile 2007 la Procura di Pesaro contestò delle accuse ai capitani dei due pescherecci, nonché ai Sig.ri P.B., F.B., G.B. (si veda il paragrafo 8 supra) nonché ad alcune persone ignote. Essi furono accusati di avere esportato il Bronzo senza la licenza prescritta, della omessa denuncia del ritrovamento della Statua alle autorità competenti e della violazione dei controlli di frontiera all’atto della sua importazione in Italia.
- In data 24 aprile 2007 i Carabinieri acquisirono la deposizione del Sig. T.H. (si veda il paragrafo 66 supra), che dichiarò di avere visto la Statua per la prima volta a Monaco nel 1972 nella galleria del Sig. H.H., e che durante le discussioni tra il Getty Trust e il Metropolitan Museum di New York relative all’acquisto congiunto della Statua, il Sig. Getty Senior aveva riferito preoccupazioni riguardo alle circostanze del ritrovamento e dell’esportazione della Statua. Il Sig. T.H. dichiarò inoltre che “il Sig. Getty aveva subordinato l’acquisto del Bronzo all’acquisizione di autorizzazioni scritte da parte delle autorità italiane”.
A. L’archiviazione del procedimento penale e il rigetto della richiesta di confisca
- In data 12 luglio 2007 la Procura di Pesaro chiese al giudice per le indagini preliminari (“il GIP”) del Tribunale di Pesaro l’archiviazione del procedimento “in quanto [era] caduto in prescrizione e alcuni indagati [erano] deceduti”. Il Pubblico ministero chiese la confisca2 del Bronzo in quanto era stato esportato illecitamente.
- Con provvedimento datato 19 novembre 2007, il GIP del Tribunale di Pesaro dispose l’archiviazione del procedimento.
- Il GIP rigettò la richiesta di confisca. Osservò che le disposizioni in materia di confisca di beni culturali esportati illecitamente (si vedano i paragrafi 113 e 121 infra), come modificate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 125 infra), non consentivano di disporre tale misura “nei confronti di una persona estranea al reato”. Ritenne pertanto che non potesse essere disposta la confisca in quanto il Trust era estraneo ai reati in questione e la buona fede dei suoi rappresentanti non poteva essere esclusa con certezza. In particolare, la Statua era stata acquistata dopo che una decisione passata in giudicato adottata dalle autorità giudiziarie italiane aveva escluso il reato di ricettazione.
B. Il procedimento di esecuzione e la prima ordinanza di confisca
- In data 29 novembre 2007, la Procura di Pesaro sollevò un incidente di esecuzione.
- In data 10 dicembre 2008 il GIP del Tribunale di Pesaro informò il Trust, nella sua qualità di attuale detentore del bene, del suo diritto di partecipare all’udienza e di presentare osservazioni. Il Trust partecipò al procedimento mediante il suo rappresentante.
- Con un provvedimento incidentale del 12 giugno 2009 il GIP rigettò un’eccezione sollevata dal Trust in ordine all’ammissibilità del procedimento di esecuzione.
- In data 10 febbraio 2010 il GIP dispose la confisca della Statua “ovunque essa si trovi”. Il GIP ritenne che tale misura fosse obbligatoria ai sensi della legislazione interna applicabile, in quanto era finalizzata a recuperare il possesso di un bene appartenente allo Stato.
- Il GIP osservò inoltre che un’ordinanza di confisca, essendo finalizzata al “recupero”, poteva essere disposta nel procedimento di esecuzione anche qualora i reati in questione fossero estinti per prescrizione, se la persona che era proprietaria o era in possesso del bene era una “persona estranea al reato”: ai sensi della pertinente giurisprudenza, la misura poteva essere disposta nei confronti di persone che non avevano commesso il reato qualora fosse stato possibile accertare e attribuire a esse un “difetto di vigilanza” (si veda il paragrafo 123 infra). A tale riguardo, il GIP osservò che i rappresentanti del Trust non avevano indagato adeguatamente sulla legittima provenienza della Statua e, pertanto, erano stati quanto meno, negligenti.
- Il GIP constatò che l’indagine non era riuscita a individuare la localizzazione del rinvenimento della Statua e concluse che essa era stata probabilmente ritrovata in acque internazionali. Il GIP ritenne, tuttavia, che lo Stato italiano ne avesse acquisito la proprietà. Osservò, in particolare, che il Bronzo era stato ritrovato da un’imbarcazione battente bandiera italiana. Tenuto conto del principio del diritto internazionale consuetudinario della libertà in alto mare e del corrispondente principio della giurisdizione esclusiva dello “Stato di bandiera”, era applicabile l’articolo 4 del codice della navigazione italiano (si veda il paragrafo 116 infra). Ai sensi di tali disposizioni, le navi battenti bandiera italiana fanno parte del territorio dello Stato. Conseguentemente il Bronzo era stato rinvenuto in territorio italiano, era applicabile il diritto del patrimonio culturale italiano e l’Italia aveva pertanto acquisito la proprietà della Statua.
- Il GIP osservò inoltre che, in linea di principio, non poteva essere disposta la confisca di beni culturali che, per definizione, appartenevano allo Stato. Tuttavia, quando il bene culturale in questione si trovava al di fuori del territorio dello Stato, esso poteva essere recuperato esclusivamente mediante meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale, che necessitavano come base di una formale confisca o di un provvedimento analogo. La decisione osservò che non esisteva alcun esempio giurisprudenziale, ma soltanto pareri accademici, che affermavano che la misura in questione non poteva essere disposta nei casi in cui i beni culturali erano situati al fuori del territorio italiano.
- In data 13 febbraio 201 i ricorrenti proposero ricorso per motivi di diritto alla Corte di cassazione. Con sentenza 22 febbraio 2011 n. 6558 essa riqualificò il ricorso in opposizione alla confisca ai sensi dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale e dispose che la causa fosse rimessa al GIP del Tribunale di Pesaro.
- In data 3 maggio 2012 quest’ultimo rigettò l’opposizione dei ricorrenti.
C. L’annullamento dell’ordinanza di confisca in ragione dell’assenza di una pubblica udienza
- Il primo ricorrente propose ricorso avverso tale decisione alla Corte di cassazione lamentando, inter alia, l’iniquità del procedimento in quanto le udienze dinanzi al GIP non erano state svolte in forma pubblica.
- Con ordinanza del 4 giugno 2014 n. 24356, la Corte di cassazione sollevò dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale degli articoli 666, comma 3, 667, comma 5, e 676 del codice di procedura penale nella parte in cui essi non consentivano che il procedimento riguardante un’opposizione a un provvedimento di confisca si svolgesse, su istanza delle parti, nelle forme dell’udienza pubblica.
- Con sentenza del 15 giugno 2015 n. 97, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale delle summenzionate disposizioni nella parte in cui non consentivano che il procedimento di esecuzione si svolgesse nelle forme dell’udienza pubblica.
- Con sentenza del 27 ottobre 2015, la Corte di cassazione accolse il ricorso concernente l’assenza di una pubblica udienza. Annullò conseguentemente la sentenza del 3 maggio 2012 (si veda il paragrafo 81 supra), rinviando la causa al GIP del Tribunale di Pesaro affinché pronunciasse una nuova decisione in ordine alle doglianze dei ricorrenti.
D. La riapertura del procedimento di esecuzione e la seconda ordinanza di confisca
1. L’ordinanza dell’8 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Pesaro
- Con ordinanza dell’8 giugno 2018, il GIP del Tribunale di Pesaro confermò l’ordinanza di confisca, osservando che la misura era finalizzata al recupero della Statua in quanto essa faceva parte dei beni dello Stato e, in ogni caso, era stata esportata illecitamente dall’Italia senza la necessaria licenza e il pagamento dei pertinenti tributi doganali.
- in ordine all’accertamento dei fatti, il GIP ritenne che il ritrovamento del Bronzo fosse avvenuto nelle acque territoriali italiane sulla base alle dichiarazioni rese nel dicembre del 1977 dai capitani delle due imbarcazioni, che avevano ricordato che quando era avvenuto il rinvenimento stavano pescando a poche miglia al largo della costa (si veda il paragrafo 47 supra).
- Il GIP dichiarò inoltre che, ai sensi dell’articolo 510 del codice della navigazione, il ritrovamento avrebbe dovuto essere denunciato alle autorità competenti e che, ai sensi dell’articolo 511 del medesimo codice, gli oggetti di interesse culturale rinvenuti in mare erano devoluti allo Stato.
- Il GIP osservò tuttavia che il primo ricorrente aveva sopravvalutato l’importanza dell’esatta localizzazione del ritrovamento. Egli ritenne che, a prescindere da tale questione, lo Stato italiano avesse acquisito la proprietà del Bronzo poiché esso era stato rinvenuto da un’imbarcazione battente bandiera italiana e dunque in territorio italiano, a norma dell’articolo 4 del codice della navigazione italiano (si veda il paragrafo 116 infra). Inoltre, sebbene gli esperti di antichità avessero formulato diverse ipotesi (che il Bronzo era un originale, una copia romana, un reperto itinerante o parte di una collezione imperiale), il Bronzo era con ogni probabilità opera dell’artista greco Lisippo e il suo legame con l’Italia doveva essere considerato “certamente non marginale”, in quanto all’epoca della creazione della Statua l’artista aveva molto probabilmente visitato Roma e Taranto. Nel periodo pertinente, la Grecia e Roma erano in buoni rapporti e, successivamente, la civiltà romana si era sviluppata come prosecuzione di quella ellenica. Ciò era sufficiente per dimostrare l’importante legame tra il bene culturale e l’Italia.
- Inoltre, secondo il GIP, il diritto di proprietà del Trust era nullo e privo di effetti in quanto il suo dante causa e, prima di esso, le persone che avevano ritrovato il Bronzo e lo avevano esportato, avevano violato il diritto italiano in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.
- La decisione dichiarava che anche se il Trust non aveva commesso alcun reato, esso non era una “persona estranea al reato”, ovvero qualcuno che al momento dell’acquisto ignorava, senza colpa, la provenienza illecita delle cose e non ne aveva tratto alcun vantaggio (si vedano i paragrafi 123-127 infra). In particolare, il GIP ritenne che il Trust fosse stato negligente quando aveva acquistato la Statua senza verificare adeguatamente e indipendentemente la legittimità ai sensi della legislazione italiana dei precedenti trasferimenti e si era invece limitato a fare affidamento sulle assicurazioni e le valutazioni legali degli avvocati dei venditori.
- Il GIP ritenne infine che la sentenza penale irrevocabile resa nel 1970 (si veda il paragrafo 14 supra) non fosse vincolante ai fini della confisca in quanto era stata pronunciata in un procedimento instaurato per differenti reati. Quanto alle altre decisioni emesse nei procedimenti relativi al reato di esportazione illecita che avevano avuto luogo negli anni settanta, in tali cause era stato deciso di non procedere soltanto perché le autorità di altri Paesi non avevano dato seguito alle richieste di rogatoria delle autorità italiane (si vedano i paragrafi 49, 51 e 54 supra). Secondo il GIP, se lo Stato italiano non era riuscito a recuperare la Statua per oltre trent’anni, la colpa era da imputare a chi non aveva espletato le necessarie formalità di importazione e di esportazione e non aveva pagato i pertinenti tributi doganali, in quanto l’osservanza di tali obblighi avrebbe consentito allo Stato di essere informato della situazione e di adottare misure adeguate a tale riguardo.
2. La sentenza della Corte di cassazione del 2 gennaio 2019
- Il rappresentante del primo ricorrente propose presentò alla Corte di cassazione due distinti ricorsi per motivi di diritto.
- L’ordinanza di confisca fu confermata con decisione irrevocabile della Corte di cassazione del 2 gennaio 2019 (sentenza n. 22/19).
- La Corte di cassazione ritenne che la confisca disposta ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 (si veda il paragrafo 120 infra) non fosse una sanzione penale. Oltre ad essere connessa all’avvenuta commissione di un reato, per il quale, tuttavia, non vi era alcuna necessità di una condanna penale (si veda il paragrafo 97 infra), essa aveva una “finalità prioritariamente recuperatoria” che poteva essere perseguita anche rispetto a persone estranee alla commissione del reato (si veda il paragrafo 95 infra), poiché mirava ad assicurare il rispetto dell’interesse pubblico violato dall’esportazione illecita ripristinando la “situazione originaria di dominio pubblico” (si veda il paragrafo 99 infra) sul bene. La Corte di cassazione constatò che, successivamente al ritrovamento, la Statua non era stata denunciata alle competenti autorità interne ai sensi della legislazione marittima applicabile (si vedano i paragrafi 88 supra e 115 infra). Inoltre, era stata successivamente esportata senza il pagamento dei pertinenti tributi doganali o la necessaria licenza.
- In ordine alla questione di sapere se il Trust fosse stato negligente o avesse agito in malafede quando aveva acquistato la Statua, la Corte di cassazione ribadì che la nozione di “persona estranea al reato” ai sensi della pertinente giurisprudenza interna (si vedano i paragrafi 123-127 infra) esigeva che fosse accertato se il “destinatario” della misura avesse collaborato alla commissione del reato di esportazione illecita o se, negligentemente o in malafede, avesse “tratto consapevolmente giovamento” della sua commissione e, conseguentemente, avesse acquistato o acquisito il bene nonostante fosse a conoscenza del reato.
- La Corte di cassazione osservò che la valutazione effettuata dal GIP relativamente alla malafede o alla negligenza del Trust era stata ragionevole, rilevando che: (i) durante le trattative, il Sig. Getty Senior aveva espresso seri dubbi riguardo alla provenienza della Statua; (ii) i rappresentanti del Trust avevano chiesto informazioni esclusivamente al rappresentante del venditore che, pur essendo un professionista in materia, aveva un chiaro interesse a presentare la provenienza come legittima; (iii) i rappresentanti del Trust non avevano chiesto alle autorità italiane competenti se fossero state rispettate le formalità in materia di esportazione e le altre disposizioni del diritto del patrimonio culturale italiano. Conseguentemente, i rappresentanti del Trust avevano acquistato la Statua senza valutare, con la diligenza richiesta dalla particolare natura e gravità dell’operazione e dai precedenti eventi di cui erano perfettamente a conoscenza, la legittimità della sua provenienza.
- In ordine alla possibilità di disporre la misura in assenza di una condanna penale, la Corte di cassazione osservò che la pertinente legislazione interna prevedeva la confisca obbligatoria dei beni culturali esportati illecitamente senza il pagamento dei pertinenti tributi doganali (si veda il paragrafo 109 infra) e senza la pertinente licenza (si veda il paragrafo 120 infra). Essa precisò inoltre che, secondo la sua precedente giurisprudenza, la misura poteva essere disposta anche quando il procedimento non aveva dato luogo a una condanna penale perché il reato pertinente si era estinto per prescrizione.
- Secondo la Corte di cassazione, la misura era effettivamente finalizzata a ripristinare il “dominio pubblico” sui beni del patrimonio culturale, in relazione ai quali, in assenza di una specifica eccezione nella legislazione interna applicabile, vi era una “presunzione di proprietà statale”. A tale riguardo, nessuna altra misura meno restrittiva avrebbe potuto perseguire il medesimo fine.
- In ordine alla questione di sapere se la Statua potesse essere considerata parte del patrimonio culturale dell’Italia, la Corte di cassazione ritenne che l’esatto luogo del ritrovamento fosse irrilevante, per due motivi. In primo luogo, la Statua era stata ritrovata da un’imbarcazione battente bandiera italiana e aveva pertanto fatto ingresso nel territorio dello Stato (si veda altresì il paragrafo 78 supra). In secondo luogo, la Corte di cassazione ritenne che all’epoca in cui la Statua era affondata, potesse essere desunto quanto segue:
“l’esistenza di un continuum fra la civiltà greca, importata in territorio italico, e la successiva esperienza culturale romana; continuum del quale costituisce una conferma proprio la presenza al largo di Pedaso, in quelle che ora sono le Marche, della statua dell’‘atleta vittorioso3’"
- 100. La Corte di cassazione ritenne inoltre:
“ (…) può ragionevolmente dedursi che, sia che [la statua] fosse trasportata da una nave salpata a sua volta dal territorio italico - è, infatti, come detto documentata la presenza di Lisippo Sicionio in quella che era Taranto - sia che fosse stata trasportata da una nave partita dalle coste ioniche della penisola greca, il luogo di destinazione fosse uno dei porti adriatici della penisola italiana, ad ulteriore testimonianza della appartenenza, ab illo tempore, del manufatto all'orbita culturale del nostro Paese.”
- La Corte di cassazione rigettò anche la doglianza relativa al difetto di prevedibilità della base giuridica, osservando che l’articolo 174 del decreto 42/2004 aveva incorporato la disposizione precedentemente inserita nell’articolo 66 della legge n. 1089/1939 e nell’articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (“decreto n. 490/1999”), e che la nozione di “persona estranea al reato” era stata determinata chiaramente nella precedente giurisprudenza disponibile.
- In ordine all’effetto vincolante della sentenza della Corte di appello di Perugia del 18 novembre 1970, la Corte di cassazione osservò che le accuse contestate agli imputati in tale procedimento riguardavano l’eventuale commissione del reato di ricettazione, mentre nel più recente procedimento dinanzi al Tribunale di Pesaro i fatti contestati riguardavano l’illecita esportazione della Statua, che costituiva un bene culturale, al di fuori del territorio dello Stato, e la sua importazione nello Stato senza il pagamento dei tributi doganali e senza denunciarla debitamente all’autorità responsabile della tutela del patrimonio storico e artistico.
E. Il tentativo delle autorità italiane di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza di confisca negli Stati Uniti
- In data 4 luglio 2019, la Procura di Pesaro inviò, tramite il Ministero della Giustizia italiano, una richiesta rogatoria internazionale alle autorità statunitensi (rogatoria n. 720/2021). Essa comprendeva una richiesta di riconoscimento ed esecuzione dell’ordinanza di confisca ai sensi del Trattato di assistenza mutua giudiziaria in materia penale tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, firmato in data 9 novembre 1982 (si vedano i paragrafi 130-131 infra), che è stato integrato dal Trattato tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea, firmato in data 3 maggio 2006 (si veda il paragrafo 132 infra), nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall’Assemblea generale in data 15 novembre 2000 (si veda il paragrafo 134 infra).
- In base alle informazioni di cui la Corte dispone, la procedura è ancora pendente nella prima fase. Ai sensi delle disposizioni applicabili, l’Ufficio dell’Attorney General degli Stati Uniti deve certificare la richiesta di mutua assistenza giudiziaria e presentarla al tribunale interno competente a pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTE
I. IL QUADRO GIURIDICO INTERNO
A. La Costituzione
- L’articolo 9 della Costituzione italiana, nella versione vigente all’epoca dei fatti, recitava come segue:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
B. La Legge 1° giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico
- All’epoca del rinvenimento del Bronzo, la tutela dei beni culturali era disciplinata dalla legge n. 1089/1939, che fu successivamente unita ad altre disposizioni dal Decreto legislativo 20 ottobre 1999 n. 490 (si veda il paragrafo 119 infra) e poi sostituita dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (si veda il paragrafo 121 infra).
- Gli articoli 1 e 2 fornivano una definizione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
- L’articolo 23 prevedeva che le cose indicate negli articoli 1 e 2 fossero inalienabili e imprescrittibili se erano di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni.
- Gli articoli 30 e ss. disciplinavano la circolazione delle cose di interesse culturale appartenenti a privati. L’articolo 36, in particolare, subordinava l’esportazione delle cose di interesse archeologico all’emissione di un attestato di libera circolazione, denominato “licenza di esportazione”.
- L’acquisizione della proprietà di cose di interesse culturale ritrovate era disciplinata dall’articolo 44, le cui parti pertinenti recitano:
“1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
2. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.
(...)”
- Il primo comma dell’articolo 64 stabiliva che qualora la cosa non potesse più essere rintracciata o fosse stata esportata dal territorio dello Stato, il responsabile dell’esportazione fosse tenuto a corrispondere una somma pari al suo valore.
- L’articolo 66 disciplinava la confisca delle cose di interesse culturale esportate illecitamente. Le parti pertinenti della disposizione, nella versione vigente all’epoca dell’esportazione della Statua dall’Italia, prevedevano quanto segue:
“1. È punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:
(a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
(...)
2. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
(...)
4. Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64.”
- L’articolo 67 prevedeva che chiunque si impossessasse di cose di valore artistico o storico fosse punito per furto ai sensi dell'articolo 624 del codice penale.
C. Il Codice civile
- L’articolo 826 del codice civile che disciplina il patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni recita come segue:
“I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (...) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo (...)”.
D. Il Codice della navigazione
- Le pertinenti disposizioni del codice della navigazione italiano recitano come segue:
Articolo 4: Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno stato
“Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.”
Articolo 510: Diritti e obblighi del ritrovatore
“1. Chi trova fortuitamente relitti in mare (...) entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,30, all'autorità predetta.
(...)”
Articolo 511: Custodia e vendita delle cose ritrovate
“Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (…) quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.”
Il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- Tale Decreto comprende disposizioni in materia di dogana e di contrabbando, che recitano come segue:
Articolo 292: Altri casi di contrabbando
“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.”
Articolo 301: Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
“1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
(...)”
E. La Legge 15 maggio 1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
- L’articolo 12, comma 3, della Legge n. 127/1997 prevedeva che alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicassero “le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della Legge 1° giugno 1939, n. 1089”.
F. La Legge 30 marzo 1998 n. 88 (Norme sulla circolazione dei beni culturali)
- L’articolo 23 della Legge n. 88/1998 ha modificato l’articolo 66 della legge n. 1089/1939 (si veda il paragrafo 113 supra) alla luce della sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1987 n. 2 (si veda il paragrafo 124 infra). L’articolo 66, comma 3, della disposizione modificata stabiliva che non potesse essere disposta nei confronti di “persone estranee al reato” ai sensi della pertinente giurisprudenza interna la misura della confisca di beni culturali esportati illecitamente (si vedano i paragrafi 121-127 infra).
G. Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
- Tale Decreto ha unificato le disposizioni della Legge n. 1089/1939 e le altre disposizioni in materia di beni culturali. La disposizione pertinente recitava come segue:
Articolo 123: Esportazione illecita
“(...)
3. Il giudice dispone la confisca delle cose [illecitamente esportate], salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
(...)”
Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
120. Tale Decreto era finalizzato a coordinare e ad armonizzare le disposizioni relative alla tutela del patrimonio culturale comprese nella summenzionata legislazione. Le pertinenti disposizioni recitavano come segue:
Articolo 2: Patrimonio culturale
“1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
(...)”
Articolo 10: Beni culturali
“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato (…) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(...)”
Articolo 54: Beni inalienabili
“(...)
2. Sono altresì inalienabili:
(a) Le cose immobili e mobili appartenenti allo [Stato] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
(...)”
Articolo 65: Uscita definitiva
“1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
(...)
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore (…) sia superiore ad euro 13.000;
(...)”
Articolo 91: Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
“1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondi marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile (...)”.
Articolo 174: Esportazione illecita
“1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca 4 delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
(...)”
II. LA GIURISPRUDENZA INTERNA
A. La nozione di “persona estranea al reato”
- L’articolo 66 della Legge n. 1089/1939 (si veda il paragrafo 112 supra) consentiva l’applicazione della misura della confisca delle cose di interesse culturale esportate illecitamente nei confronti di terzi che fossero proprietari o detentori di una simile cosa, a prescindere dal fatto che essi fossero responsabili o coinvolti nella sua esportazione illecita. Con sentenza del 21 gennaio 1974 n. 260, la Corte di cassazione precisò che ciò era finalizzato a “scoraggiare la facile collusione tra il terzo e il contrabbandiere al fine di eludere la legge”.
- Nella successiva giurisprudenza, fu ritenuto che la misura non potesse essere disposta nei confronti di terzi “estranei al reato” e fu chiarito il significato di tale nozione.
1. La Corte costituzionale
- Con sentenza del 17 luglio 1974 n. 229, la Corte costituzionale stabilì che potesse essere disposta la confisca di cose oggetto di contrabbando (si veda il paragrafo 117 supra) nei confronti di persone che non avevano commesso il reato, soltanto qualora fosse stato possibile accertare un “difetto di vigilanza”. Al fine di evitare l’attribuzione di una “responsabilità oggettiva” a terzi che erano proprietari o detenevano una simile cosa, era necessario accertare che, pur essendo inconsapevoli della commissione del reato di contrabbando, la loro condotta negligente ne aveva consentito o agevolato la commissione.
- Con sentenza del 19 gennaio 1987 n. 2, la Corte costituzionale applicò il medesimo ragionamento alla confisca di cose di interesse culturale esportate illecitamente (si veda il paragrafo 112 supra), confermando che l’applicazione della misura nei confronti di terzi esigeva una valutazione della “non imputabilità di un difetto di vigilanza”: una persona estranea al reato era un individuo “che non era autore del reato e non ne aveva tratto in alcun modo profitto”.
- Con sentenza del 9 gennaio 1997 n. 3, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 301, comma 1, del Decreto n. 43/1973 (si veda il paragrafo 116 supra) nella parte in cui non consentiva al proprietario di cose oggetto di contrabbando di evitare la confisca dimostrando di aver agito in buona fede, vale a dire nel caso in cui l’acquisto era stato concluso ignorando, senza colpa, l’illecita provenienza delle cose.
2. La Corte di cassazione
- In ordine alla confisca di cose oggetto di contrabbando, con le sentenze del 7 febbraio 1975 n. 9803 e del 2 luglio 1976 n. 134, la Corte di cassazione confermò che la nozione di “persona estranea al reato” esigeva una valutazione volta a stabilire se alla persona in questione potesse essere attribuito, almeno, un “difetto di vigilanza”. In altre parole, per dimostrare di essere “estranei al reato”, i terzi dovevano dimostrare che non poteva essere loro attribuita alcuna negligenza. Più recentemente, con la sentenza del 10 dicembre 2019 n. 11269 relativa a una causa concernente la confisca di cose di interesse culturale esportate illecitamente, la Corte di cassazione stabilì che il terzo si dovesse fare carico “dell’onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza”.
- La Corte di cassazione ha applicato il medesimo principio in relazione ad altri tipi di confisca, confermando che, in generale, è consentito al terzo di dimostrare la propria buona fede e l’assenza di negligenza nell’utilizzo o nell’acquisto delle cose in questione (si vedano, per esempio, le sentenze 2 dicembre 1997 n. 4008 e 20 dicembre 2011 n. 47312 relative alla confisca del prodotto o del profitto di reati; la sentenza 2 luglio 2008 n. 26529 relativa alla confisca in cause in materia di reati ambientali; la sentenza 19 gennaio 2012 n. 14484, Sezioni Unite, relativa alla confisca disposta in casi di guida in stato di ebbrezza; e la sentenza 23 febbraio 2015 n. 7979 relativa alla “confisca allargata”).
B. La natura e il fine della confisca di beni culturali esportati illecitamente
- La giurisprudenza interna ha chiarito che, a differenza della confisca dei proventi del reato a seguito di condanna, la confisca di beni oggetto di contrabbando e di beni culturali esportati illecitamente era di natura obbligatoria. La Corte di cassazione ha stabilito che la misura dovesse essere disposta “non soltanto quando il contrabbando è stato accertato giudizialmente, ma anche quando l’imputato è stato assolto o dichiarato non punibile o non perseguibile per motivi soggettivi che non interrompevano il rapporto della cosa con l’introduzione illegale nel territorio dello Stato straniero” (si veda la sentenza dell’8 gennaio 1980 n. 4215). In caso di accertamento del fatto (vale a dire del contrabbando o dell’esportazione) la misura doveva essere disposta a prescindere dalla pronuncia o meno di una condanna penale (si vedano le sentenze 18 febbraio 1983 n. 611, 4 novembre 2009 n. 49438, e 10 dicembre 2019 n. 11269, e, più recentemente, la sentenza 2 marzo 2023 n. 9101).
- La Corte di cassazione (si vedano le sentenze 10 giugno 2015 n. 42458 e 10 dicembre 2019 n. 11269) ha stabilito che, benché disposta nell’ambito di un procedimento penale, la misura non aveva una principale funzione punitiva. Era stata definita una “misura amministrativa” che svolgeva una “funzione recuperatoria”. Secondo la Corte di cassazione, la misura aveva la funzione di riacquisire il controllo di beni che, essendo extra commercium, erano di proprietà dello Stato e di cui i privati non potevano appropriarsi, o di impedire che cose di interesse culturale di proprietà di privati fossero rimosse dal territorio dello Stato senza essere soggette al controllo statale. Conseguentemente, una volta accertato il fatto (l’esportazione illecita), la misura doveva essere disposta a prescindere dal fatto che l’individuo che era proprietario o che era in possesso delle cose avesse commesso il reato, salva la valutazione della circostanza che egli potesse essere qualificato come “persona estranea al reato”, e a prescindere dalla pronuncia o meno di una formale condanna per tale reato.
IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
C. Gli strumenti internazionali che disciplinano la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia
1. Il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana
- Tale Trattato è stato firmato a Roma in data 9 novembre 1982. L’Italia lo ha ratificato mediante la Legge 26 maggio 1984 n. 224, mentre gli Stati Uniti lo hanno ratificato in data 16 agosto 1984. Esso è entrato in vigore in data 13 novembre 1985.
- Il Trattato comprende l’obbligo di concedere mutua assistenza in materia penale. Le disposizioni pertinenti recitano come segue:
Articolo 1: Obbligo di concedere assistenza
“1. Le Parti Contraenti, su richiesta e in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.
2. Tale assistenza comprenderà:
(...);
(g) sequestro e confisca di beni.
(...)”
Articolo 2: Esecuzione di una richiesta
“1. La richiesta sarà eseguita in conformità cccdeon le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.”
2. L’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
- Tale Accordo, concluso in data 19 luglio 2003, è un trattato quadro che integra i trattati bilaterali di cooperazione stipulati tra gli Stati Uniti e gli Stati membri dell’Unione europea.
- L’articolo 18 stabilisce che le Parti Contraenti si forniscano reciproca assistenza “nel sequestro, nell’immobilizzazione e nella confisca dei frutti e dei proventi dei reati”.
3. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
- La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale è stata adottata mediante la Risoluzione dell’Assemblea generale 55/25 del 15 novembre 2000 ed entrò in vigore in data 29 settembre 2003. È stata ratificata dagli Stati Uniti e dall'Italia rispettivamente in data 3 novembre 2005 e 2 agosto 2006.
- L’articolo 13 stabilisce gli obblighi relativi alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri ai fini della confisca dei proventi di reato derivanti dai reati contemplati dalla Convenzione.
D. Il diritto internazionale relativo alla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti
1. Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti della Commissione di diritto internazionale
- Il Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (“ARSIWA”), adottato dalla Commissione di diritto internazionale (CDI) nel 2001, formula, ai sensi del diritto internazionale, le condizioni generali che consentono di ritenere lo Stato responsabile di atti e omissioni illeciti, nonché le conseguenze giuridiche che ne derivano.
- Nel paragrafo 13 del Commento all’articolo 14 (“Estensione nel tempo della violazione di un obbligo internazionale”) la CDI ha tracciato una distinzione tra gli atti o le infrazioni internazionalmente illeciti e gli atti preparatori che possono precederli e che non devono essere confusi con l’atto o con l’infrazione stessi. La CDI ha osservato, in particolare:
“(...) la Corte internazionale di giustizia ha effettuato una distinzione tra l’effettiva commissione di un atto illecito e la condotta di carattere preparatorio. Quest’ultima non costituisce di per sé una violazione a meno che non ‘predetermini la decisione finale da adottare’. Tale eventuale effetto in un dato caso dipende dai fatti e dal contenuto dell’obbligo principale. Vi saranno questioni di giudizio e di grado che non possono essere determinate preventivamente mediante l’utilizzo di una particolare formula.”
- L’articolo 47 § 1 degli ARSIWA recita come segue:
Articolo 47: Pluralità di Stati responsabili
“1. Ove più Stati siano responsabili del medesimo atto internazionalmente illecito, può essere invocata la responsabilità di ciascuno di tali Stati in relazione a quell’atto.”
2. La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia
- Con la sentenza Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia) (25 settembre 1997, § 79) la Corte internazionale di giustizia (CIG) ritenne quanto segue:
“79. (...) Un atto illecito o un’infrazione sono frequentemente preceduti da atti preparatori che non devono essere confusi con l’atto o l’infrazione stessi. Occorre anche distinguere l’effettiva commissione di un atto illecito (istantaneo o continuativo) e la condotta che lo precede che ha carattere preparatorio e ‘non è qualificata come un atto illecito.’”
E. Il diritto internazionale del mare
1. Il diritto internazionale consuetudinario
- È generalmente riconosciuto che il principio della libertà in alto mare sia previsto chiaramente dal diritto consuetudinario internazionale. Nella sentenza relativa alla causa “Lotus” del 7 settembre 1927, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI) ha riconosciuto che un aspetto fondamentale di tale principio è che la libertà di navigazione è esercitata sotto la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. In particolare, la CPGI ha ritenuto quanto segue:
“È certamente vero che, salvo alcuni casi particolari definiti dal diritto internazionale, le navi in alto mare sono soggette soltanto all’autorità dello Stato di cui battono la bandiera. In virtù del principio della libertà del mare, cioè dell’assenza di ogni sovranità territoriale in alto mare, nessuno Stato può esercitarvi atti di giurisdizione di qualsiasi tipo su navi straniere che vi si trovino (…). Il principio della libertà dei mari ha come corollario che una nave in alto mare è assimilata al territorio dello Stato di cui batte la bandiera, poiché, esattamente come nel proprio territorio, tale Stato esercita la propria autorità su di essa, e nessun altro Stato può farlo. Tutto ciò che può essere detto è che, in virtù del principio della libertà dei mari, una nave si trova nella medesima situazione del territorio nazionale (…)”.
2. La Convenzione di Ginevra sull’alto mare
- La Convenzione sull’alto mare è stata stipulata a Ginevra in data 29 aprile 1958 ed è entrata in vigore in data 30 settembre 1962. L’Italia ha depositato il suo strumento di adesione in data 17 dicembre 1964.
- L’articolo 1, che ha fornito una definizione di “alto mare” recita come segue:
“Per ‘alto mare’ s’intendono tutte le porzioni di mare che non siano comprese nel mare territoriale o non appartengono alle acque interne d’uno Stato.”
- L’articolo 2, che ha codificato il principio consuetudinario della libertà in alto mare, recita come segue:
“L’alto mare è aperto a tutte le nazioni e nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottometterne una porzione qualsiasi alla propria sovranità. La libertà in alto mare è esercitata alle condizioni indicate dai presenti articoli e dalle altre norme del diritto internazionale. Comprende, inter alia, per gli Stati costieri e non costieri, la libertà di:
(1) navigazione;
(...)
Tali libertà e le altre riconosciute dai principi generali del diritto internazionale sono esercitate da tutti gli Stati tenendo ragionevolmente conto degli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà in alto mare.”
3. La Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua
- Anche la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua è stata stipulata a Ginevra in data 29 aprile 1958 ed è entrata in vigore in data 10 settembre 1964. L’Italia ha depositato il suo strumento di adesione in data 17 dicembre 1964.
- L’articolo 1 recita come segue:
“1. La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale.
2. Tale sovranità si esercita in conformità alle disposizioni dei presenti articoli e alle altre norme del diritto internazionale.”
4. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
- La Convenzione sull’alto mare (si veda il paragrafo 142 supra) e la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua (si veda il paragrafo 144 supra) sono state sostituite, per gli Stati che l’hanno ratificata, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (“UNCLOS”). Essa è stata stipulata a Montego Bay, in data 10 dicembre 1982 ed è entrata in vigore in data 16 novembre 1994. L’Italia l’ha ratificata in data 13 gennaio 1995 mediante la Legge 2 dicembre 1992 n. 689.
- Le disposizioni pertinenti recitano come segue:
Articolo 1: Uso dei termini e ambito d’applicazione
“1. Ai fini della presente Convenzione:
(1) per ‘Area’ si intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;
(...)”
Articolo 149: Reperti archeologici e storici
“Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell’Area vanno conservati o ceduti nell’interesse di tutta l’umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d’origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.”
Articolo 303: Oggetti archeologici e storici scoperti in mare
- “Gli Stati hanno l’obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.
- Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell’articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell’articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell’ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e dei regolamenti indicati in tale articolo.
- Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.
- Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico.”
F. Il diritto del patrimonio culturale
1. Il diritto internazionale
- Diversi trattati disciplinano le questioni relative alla tutela internazionale del patrimonio culturale. I successivi paragrafi contengono una descrizione non esaustiva di tali trattati. Per ogni trattato è indicata la data di entrata in vigore e se esso è vincolante per l’Italia e/o gli Stati Uniti.
(a) La Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali
- La Convenzione dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (“la Convenzione dell’UNESCO del 1970”) è stata firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ed è entrata in vigore il 24 aprile 1972.
- L’Italia l’ha ratificata in data 2 ottobre 1978 mediante la Legge 30 ottobre 1975 n. 873.
- Gli Stati Uniti l’hanno ratificata in data 2 settembre 1983.
- L’articolo 21 stabiliva che la Convenzione sarebbe entrata in vigore nei confronti di ciascuno Stato tre mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica o di accettazione. All’atto del deposito della sua ratifica, gli Stati Uniti hanno effettuato una dichiarazione che escludeva l’applicazione retroattiva della Convenzione e precisava che la procedura di restituzione prevista dall’articolo 13 sarebbe stata applicata soltanto ai beni culturali “usciti dal Paese di origine successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati”.
- Le pertinenti disposizioni della Convenzione dell’UNESCO del 1970 recitano come segue
Articolo 2
“1. Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illeciti di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d’origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.
(...)”
Articolo 3
“Sono considerati illeciti l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della presente Convenzione.”
Articolo 4
“Gli Stati parti della Convenzione riconoscono che ai fini della medesima i beni culturali appartenenti alle categorie indicate qui di seguito fanno parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato:
a. beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio;
b. beni culturali trovati sul territorio nazionale;
(...)”.
Articolo 13
“Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato:
(...)
d. a riconoscere inoltre, il diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati.”
- Le Linee-guida operative dell’UNESCO per l'attuazione della Convenzione del 1970 hanno chiarito la nozione di “legame tra il patrimonio e lo Stato” di cui all’articolo 4. Il passo pertinente recita:
“18. L’articolo 4, lettere da a) a e) indica le categorie di beni culturali che possono fare parte del patrimonio culturale di uno Stato, appartenenti allo Stato o a un privato. Gli Stati Parti della Convenzione devono riconoscere il legame tra tali categorie e lo Stato pertinente nel quale l’oggetto in questione è stato creato da un singolo o dal ‘genio collettivo’ dei cittadini, dei cittadini stranieri o degli apolidi residenti nel suo territorio; rinvenuto nel suo territorio nazionale (…)”.
- Il Rapporto del 2014 sulla valutazione dell’attività di normazione del settore culturale dell’UNESCO ha chiarito, inter alia, la prassi degli Stati membri relativa all’accertamento del diritto di proprietà del patrimonio culturale non ancora rinvenuto. I passi pertinenti recitano (le note a piè di pagina sono state omesse):
“74. [Ai sensi dello] articolo 13, lettera d) della Convenzione (…) gli Stati parti sono invitati a stabilire il diritto di proprietà dello Stato di qualunque cosa le autorità nazionali ritengano opportuno, e dei beni culturali non ancora estratti o estratti illegalmente dal territorio nazionale. Tale disposizione può aiutare a chiedere la restituzione di tali oggetti a livello interno o anche all’estero. Per quanto riguarda gli oggetti estratti lecitamente, la legislazione nazionale può sostenere il diritto di proprietà dello Stato o consentire il diritto di proprietà privato.
75. I risultati dell’indagine di valutazione hanno dimostrato che circa l’83% degli Stati parti che hanno risposto all’indagine avevano stabilito il diritto di proprietà dello Stato riguardo al patrimonio culturale non ancora estratto. In Turchia, per esempio, la legislazione prevede ‘che i beni culturali mobili dei quali è nota l’esistenza o che saranno rinvenuti in un bene immobile appartenente a una persona fisica o giuridica soggetta al diritto civile’ diverranno beni dello Stato. I proprietari o gli occupanti del terreno o del corso d’acqua in cui è rinvenuto un bene culturale devono comunicarlo a un museo o un’autorità locale, che sono tenuti successivamente a tutelarlo, a custodirlo e a informare il Ministero della Cultura e del Turismo. In Egitto il ritrovamento accidentale di beni mobili antichi o di frammenti di beni immobili antichi deve essere denunciato, essi diventano di proprietà dello Stato e a chi li ha rinvenuti è corrisposto un compenso; in Cina i reperti culturali mobili giacenti nel sottosuolo, nelle acque interne o nel mare territoriale entro il confine della Cina, sono di proprietà dello Stato. Allo Stato appartengono anche i reperti culturali dissotterrati in Cina.
76. In diversi paesi, d’altro canto, i beni culturali non ancora rinvenuti possono appartenere anche a privati. Ciò vale, per esempio, per il Perù, dove tali beni privati sono comunque soggetti ad alcune limitazioni contenute nella legislazione pertinente. In Mali i beni mobili e immobili rinvenuti nel corso di scavi archeologici in terreni pubblici o privati appartenenti allo Stato sono di proprietà dello Stato. Qualora il materiale archeologico mobile sia rinvenuto in un altro terreno (appartenente a un privato), il diritto di proprietà è condiviso con il proprietario privato, mentre lo Stato ha il diritto di prelazione sui beni culturali.
(...)”
(b) La Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati
- In esito ai lavori preparatori iniziati nel 1986 5 , in data 24 giugno 1995 è stata stipulata a Roma la Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (“la Convenzione dell’UNIDROIT del 1995”), che è entrata in vigore in data 1° luglio 1998. Essa è stata redatta al fine di rendere più efficace la lotta internazionale contro il traffico illecito di beni culturali e integra la Convenzione dell’UNESCO del 1970 in ordine alle questioni di diritto privato non trattate direttamente da quest’ultima.
- È stata ratificata dall’Italia in data 11 ottobre 1999 mediante la Legge 7 giugno 1999 n. 213. L’articolo 12 prevedeva che essa sarebbe entrata in vigore in relazione all’Italia dopo sei mesi, mentre l’articolo 10 stabilisce che essa non ha effetto retroattivo e non si applica pertanto ai beni rubati o esportati precedentemente alla sua entrata in vigore.
- Essa non è applicabile ai rapporti intercorrenti tra l’Italia e gli Stati Uniti in quanto questi ultimi non l’hanno firmata né ratificata.
- Le sue disposizioni pertinenti recitano come segue:
Articolo 1
“La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale:
(...)
(b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regolamenta l’esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come ‘beni culturali illecitamente esportati’)”.
Articolo 2
“Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente Convenzione.”
Articolo 5
“1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o a ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.
(...)
3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale illecitamente esportato quando (…) [lo Stato richiedente] dimostri che il bene ha per detto Stato un’importanza culturale significativa.
(…)
5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l’identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquanta anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.”
Articolo 6
“1. Il possessore di un bene culturale che acquistato detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo e ragionevole indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell’acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.
2. Per determinare se il possessore sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell’acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.
(...)”
Articolo 9
“1. La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.
(...)”
- Il Rapporto esplicativo specifica che l’assenza di norme in materia di prescrizione o di termini per recuperare e confiscare opere d’arte esportate illecitamente è una caratteristica distintiva dei Paesi che presentano un elevato rischio di furti o di esportazione illecita:
“I Paesi maggiormente a rischio di furto o di esportazione illecita del loro patrimonio culturale si sono difesi adottando drastiche misure giuridiche, per esempio decretando il totale divieto di esportazione, attribuendo ad alcuni beni culturali lo status di ‘bene di proprietà pubblica’ (che comporta, per esempio, l’assenza di termini di prescrizione, l’espropriazione in caso di esportazione illecita, eccetera) (…)”.
(c) La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
- La Convenzione dell’UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (“la Convenzione dell’UNESCO del 2001”) è stata adottata a Parigi in data 2 novembre 2001 ed è entrata in vigore in data 2 gennaio 2009.
- È stata ratificata dall’Italia in data 8 gennaio 2010 mediante la Legge 10 novembre 2009 n. 157.
- Non è stata firmata né ratificata dagli Stati Uniti.
- Le disposizioni pertinenti prevedono quanto segue:
Articolo 1: Definizioni
“Ai fini della presente Convenzione:
1. a) Per ‘patrimonio culturale subacqueo’ s’intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni, e in particolare:
i) i siti, le strutture, gli edifici, gli oggetti e i resti umani, nonché il loro contesto archeologico e naturale;
ii) le navi, gli aeromobili, gli altri veicoli o qualunque parte degli stessi, con il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale; e
(...)
5. Per ‘Area’ s’intendono i fondi marini e oceanici e il loro sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.
(...)
7. Per ‘intervento avente un impatto fortuito sul patrimonio culturale subacqueo’ s’intende un’attività la quale pur non avendo come oggetto, principalmente o parzialmente, il patrimonio culturale subacqueo, è suscettibile di pregiudicare materialmente questo patrimonio o di arrecargli qualsiasi altro danno.
(...)”
Articolo 2: Obiettivi e principi generali
“1. (...)
6. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo che sono stati recuperati sono messi in deposito, custoditi e gestiti in modo tale da garantire la loro conservazione a lungo termine.
7. Il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcuno sfruttamento commerciale.
(...)
8. In conformità con la prassi degli Stati e il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di modificare (…) uno qualsiasi dei diritti di uno Stato concernente le sue navi e i suoi aeromobili di Stato
(...)
11. Nessuna azione o attività svolta in base alla presente Convenzione può autorizzare a far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o di giurisdizione nazionale.”
Articolo 3: Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
“Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati in virtù del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La presente Convenzione è interpretata e applicata nel contesto e in conformità con le disposizioni del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.”
- La Convenzione dell’UNESCO del 2001 non disciplina l’acquisizione del diritto di proprietà sui beni culturali subacquei. Essa ha tuttavia escluso l’applicabilità delle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti:
Articolo 4: Relazione con le norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti
“Nessuna attività relativa al patrimonio culturale subacqueo cui la presente Convenzione si applica è sottoposta alle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti, salvo se:
è autorizzata dalle autorità competenti, e
è pienamente conforme alla presente Convenzione; e
è garantita la protezione massima del patrimonio culturale subacqueo in ogni operazione di recupero.”
- La Convenzione disciplinava la tutela del patrimonio culturale subacqueo nelle diverse aree marine, in conformità alla misura dei diritti sovrani goduti dagli Stati in tali aree ai sensi del diritto internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 7, gli Stati costieri hanno il diritto sovrano esclusivo di regolamentare e di autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nel loro mare territoriale, mentre ai sensi degli articoli 9 e 11 hanno il dovere di proteggere il patrimonio culturale subacqueo nella loro zona economica esclusiva, sulla loro piattaforma continentale e nella loro “Area” (ovvero il fondo marino e oceanico e il relativo sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale; si veda l’articolo 1 della UNCLOS citato nel paragrafo 148 supra), devono inoltre esigere dai propri cittadini o dalle navi battenti la propria bandiera che scoprono un bene culturale subacqueo la dichiarazione di tali scoperte.
- Gli articoli 14-17 della Convenzione dell’UNESCO del 2001 stabiliscono inoltre diversi obblighi finalizzati a impedire che i cittadini e le navi degli Stati parti svolgano attività incompatibili con la tutela del patrimonio culturale subacqueo. L’articolo 18, in particolare, recita come segue:
Articolo 18: Sequestro e messa a disposizione degli elementi del patrimonio culturale subacqueo
“1. Ciascuno Stato contraente prende provvedimenti per procedere al sequestro, sul suo territorio, degli elementi del patrimonio culturale subacqueo, recuperati in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
(...)
4. Lo Stato contraente che ha sequestrato elementi del patrimonio culturale subacqueo, si accerta che se ne disponga nell’interesse generale, in considerazione degli adempimenti obbligatori di preservazione e di ricerca, della necessità di ricostituire le collezioni disperse, delle esigenze in materia di accesso del pubblico, di esposizione e di educazione nonché degli interessi di ogni Stato avente un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, con il patrimonio culturale subacqueo in questione.”
- La Regola 2 dell’Allegato (“Regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo”) recita:
“Lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo a fini di transazione o di speculazione oppure la sua irrimediabile dispersione è fondamentalmente incompatibile con la sua protezione e corretta gestione. Gli elementi del patrimonio culturale subacqueo non possono essere oggetto di transazioni né di operazioni di vendita, acquisto o baratto alla stregua di beni commerciali.”
2. Gli strumenti del Consiglio d’Europa
(a) La Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico
- La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico è stata conclusa a Londra in data 6 maggio 1969 ed è entrata in vigore in data 20 novembre 1970. Come spiegato nel suo Rapporto esplicativo, essa non si applica retroattivamente.
- È stata ratificata dall’Italia in data 16 settembre 1974 mediante la Legge 12 aprile 1973 n. 202 ed è entrata in vigore in relazione all’Italia in data 17 dicembre 1974.
- L’articolo 1 definisce “patrimonio archeologico” le vestigia, gli oggetti o qualsiasi altra traccia dell’esistenza umana, di epoche e di civilizzazioni, la cui “principale fonte è rappresentata dagli scavi o dalle scoperte”. Il Rapporto esplicativo spiega inoltre il campo di applicazione territoriale della Convenzione:
“(...) la Convenzione si applica all’intero territorio di ciascuno Stato contraente, come delimitato dal diritto internazionale generale (…). Inoltre, la definizione fornita non pregiudica in alcun modo gli effetti della Convenzione in materia di competenza territoriale di uno Stato contraente che possa essere riconosciuta nei suoi confronti in un tempo futuro in conformità alle norme del diritto internazionale relative al fondo marino.”
- Ai sensi dell’articolo 8 le misure previste dalla Convenzione non possono limitare il commercio o la proprietà leciti dei beni culturali, né incidere sulle norme giuridiche che disciplinano il trasferimento di siffatti beni.
(b) La Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta)
- La versione riveduta della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico è stata adottata a La Valletta in data 16 gennaio 1992 ed è entrata in vigore in data 25 maggio 1995.
- È stata ratificata dall’Italia in data 30 giugno 2015 mediante la Legge 29 aprile 2015 n. 57 ed è entrata in vigore in relazione all’Italia in data 31 dicembre 2015.
- Il Rapporto esplicativo prevede che l’espressione “patrimonio archeologico” definita nell’articolo 1 comprenda i beni subacquei situati nella giurisdizione dello Stato. La parte pertinente recita come segue:
“L’elenco degli elementi di cui al paragrafo 3 indica che questi fanno parte del patrimonio archeologico, sia se si trovino nel suolo che sott’acqua. Tale elenco deve tenere conto del terzo criterio menzionato nel paragrafo 2 secondo il quale la traccia dell’esistenza dell’uomo nel passato debba essere situata all’interno dell’area soggetta alla giurisdizione di uno Stato. Di per sé ciò dichiara meramente qualcosa che è inerente a qualsiasi convenzione internazionale. È qui sottolineato che l’effettiva area soggetta alla giurisdizione dello Stato dipende dai singoli Stati e, a tale riguardo, sussistono numerose possibilità. Dal punto di vista territoriale, l’area può essere concomitante con il mare territoriale, la zona contigua, la piattaforma continentale, la zona economica esclusiva o una zona di protezione culturale. Tra i membri del Consiglio d’Europa alcuni Stati circoscrivono la loro giurisdizione sui relitti, per esempio, al mare territoriale, mentre altri la estendono alla propria piattaforma continentale. La Convenzione riveduta riconosce tali differenze senza indicare preferenze per alcuna di esse.”
(c) La Convenzione sulle infrazioni relative ai beni culturali
- La Convenzione sulle infrazioni relative ai beni culturali del Consiglio d’Europa è stata adottata a Nicosia in data 3 maggio 2017 ed è entrata in vigore in data 1° aprile 2022.
- È stata ratificata dall’Italia in data 1° aprile 2022 mediante la Legge 21 gennaio 2022 n. 6 ed è entrata in vigore in relazione all’Italia in data 1° luglio 2022.
- L’articolo 12 stabilisce i principi relativi alla giurisdizione degli Stati membri sulle infrazioni relative ai beni culturali:
“1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
- nel suo territorio;
- a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
- a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte; o
- da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.
(...)”
- Le parti pertinenti del Rapporto esplicativo della Convenzione recitano come segue:
“73. Tale articolo indica vari requisiti in base ai quali le Parti devono esercitare la propria giurisdizione sui reati di cui alla Convenzione.
(...)
75. Il paragrafo 1, lettera a) è basato sul principio di territorialità. Ciascuna parte deve punire i reati di cui alla Convenzione quando sono commessi nel suo territorio.
76. I paragrafi 1, lettere b) e c) sono basati su una variante del principio di territorialità. Tali lettere impongono a ciascuna Parte di esercitare la sua giurisdizione sui reati commessi a bordo di navi battenti la sua bandiera o a bordo di velivoli registrati in base alla sua legislazione. Tale obbligo è già in vigore nel diritto di molti paesi, le navi e i velivoli sono spesso sottoposti alla giurisdizione dello Stato di registrazione. Questo tipo di giurisdizione è utile quando la nave o il velivolo non si trovano nel territorio del paese al momento della commissione del reato, e conseguentemente il paragrafo 1, lettera a) non potrebbe costituire la base esercitare la giurisdizione. In caso di commissione di un reato a bordo di una nave o di un velivolo situati al di fuori del territorio e in alto mare della Parte di cui battono la bandiera o di registrazione, in assenza di tale norma nessun paese sarebbe in grado di esercitare la giurisdizione. Inoltre, qualora un reato sia commesso a bordo di una nave o di un velivolo, che transitano semplicemente nelle acque o nello spazio aereo di un altro Stato, possono esservi significativi impedimenti pratici all’esercizio della giurisdizione da parte di quest’ultimo Stato ed è pertanto utile che anche lo Stato di registrazione possa esercitare la sua giurisdizione.”
- L’articolo 14 § 3 della Convenzione prevede quanto segue:
“3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di:
- strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione;
- proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.”
3. Gli strumenti dell’Unione europea
(a) La Direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
- La Direttiva (UE) 2014/60 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2015 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (“Direttiva 2014/60/UE”) si applica, in conformità all’articolo 1, alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.
- Le disposizioni pertinenti recitano come segue:
Articolo 1
“La presente direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1) ‘bene culturale’: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del ‘patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale’ secondo la legislazione nazionale o le procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 TFUE;
(2) ‘bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro’: un bene:
(a) uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CE) n. 116/200;
(...)
Articolo 3
I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.
(...)
Articolo 8
- Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.
- In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.
- Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 2, punto 8, e dei beni appartenenti a inventari delle istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.
(...)
Articolo 9
Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.
Articolo 10
Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.
Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.
(...)
Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.
Articolo 12
Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.
Articolo 13
La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.
Articolo 14
La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.”
(b) Il Regolamento relativo all'esportazione di beni culturali
- Le pertinenti disposizioni del Regolamento del Consiglio (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali (“Regolamento 116/2009/CE”) recitano:
Articolo 2: Licenza di esportazione
“1. L'esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.
(...)
Articolo 4: Presentazione della licenza
La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente per accettare tale dichiarazione.
Articolo 9: Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(c) Il Regolamento relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali
- La pertinente disposizione del Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali (“Regolamento 2019/880/UE”) recita:
Articolo 3: Introduzione e importazione di beni culturali
“1 È vietata l’introduzione dei beni culturali di cui alla parte A dell’allegato, rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese.
(...)”
- La Parte A dell’Allegato al Regolamento 2019/880/UE menziona nella lettera c) “prodotti di scavi archeologici (inclusi regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee” e alla lettera g) ii) “opere originali dell’arte statuaria e dell’arte scultoria, di qualsiasi materia”.
IN DIRITTO
I. QUESTIONE PRELIMINARE: LA RICHIESTA DEI NUOVI AMMINISTRATORII
- In data 22 settembre 2022, il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato alla Corte che quattro degli amministratori che avevano presentato originariamente il presente ricorso (la sesta, la settima, il nono, e il tredicesimo ricorrente) non facevano più parte del consiglio di amministrazione del primo ricorrente. La missiva indicava inoltre che quattro amminisratori nominati di recente (la Sig.ra K. Singh, la Sig.ra M. Schmidt Campbell, la Sig.ra A.M. Sweeney e la Sig.ra J. Miller Studenmund) intendevano subentrare a tali ricorrenti nel presente ricorso.
- Il Governo non ha voluto commentare. Ha tuttavia eccepito che gli amministratori non possedevano la qualità di vittime.
- La Corte ritiene che per stabilire se gli amministratori nominati di recente possano subentrare agli originari ricorrenti debba essere determinato se questi ultimi possano sostenere di essere vittime, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, della violazione lamentata. Essa tratterà pertanto tale questione dopo avere esaminato l’eccezione preliminare del Governo (si vedano i paragrafi 202-207 infra).
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
- I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione l’ingerenza asseritamente ingiustificata nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni. Hanno sostenuto che l’ordinanza di confisca era illegittima ai sensi di tale disposizione, in ragione del difetto di prevedibilità della base giuridica; che essa non perseguiva alcun fine legittimo in quanto, a loro avviso, la Statua non faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia; ed essa li aveva gravati di un onere eccessivo. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
A. Sulla ricevibilità
1. Le eccezioni del Governo relative alla ricevibilità del ricorso con specifico riguardo alla posizione degli amministratori
(a) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha eccepito che gli amministratori non potevano affermare di essere vittime dell’asserita violazione in quanto, da un lato, essi non erano “proprietari” della Statua e stavano esercitando un diritto attribuibile al Trust, e, dall’altro, non “godevano” nemmeno del bene in questione, in quanto si limitavano ad amministrare i beni del Trust a vantaggio degli utenti del museo.
- In ordine al primo rilievo, ha osservato che (i) il contratto di acquisto era stato concluso a nome e per conto del Trust, (ii) il Trust era il “destinatario” della misura contestata e (iii) il Trust, mediante il suo rappresentante legale, aveva partecipato ai procedimenti interni.
- In ordine al secondo rilievo, il Governo ha sottolineato che gli amministratori fornivano una prestazione al Trust, nella misura in cui amministravano i suoi beni a vantaggio finale degli utenti del museo. Alcuni amministratori, in conformità all’atto costitutivo del Trust, ricevano un compenso, che non era una forma di godimento dei beni in questione, bensì una remunerazione per tale prestazione.
- Secondo il Governo, accordare la qualità di vittime sia al Trust che agli amministratori avrebbe costituito una duplicazione, poiché il diritto di proprietà che a loro avviso era stato violato era quello del Trust. Ha osservato che tale fatto era stato riconosciuto dai ricorrenti, che avevano dichiarato nel loro ricorso che quest’ultimo “[era] stato presentato a nome del Trust e dei singoli amministratori per eccesso di cautela”.
- Il Governo ha inoltre invocato la giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’azione promossa da una persona giuridica (tramite il suo rappresentante) rendeva irricevibili le azioni dei suoi amministratori o azionisti qualora esse concernessero il medesimo diritto. Ha inoltre osservato che le persone fisiche non potevano lamentare la violazione dei loro diritti in procedimenti dei quali non erano state parti, anche qualora fossero stati azionisti o amministratori di una società che era stata parte del procedimento. A tale riguardo, il Governo ha osservato che parte nei procedimenti interni la parte era stata il Trust. Conseguentemente, per quanto riguardava gli amministratori, il ricorso era irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
(b) Le osservazioni formulate dai ricorrenti
- I ricorrenti hanno presentato cinque rilievi che, a loro avviso, giustificavano il riconoscimento da parte della Corte della loro qualità di vittime.
- In primo luogo, l’ordinanza di confisca aveva “inciso direttamente” sui diritti degli amministratori in quanto, secondo l’atto costitutivo del Trust, essi erano gli unici detentori del patrimonio del Trust, che essi detenevano in conformità alle finalità caritatevoli del Trust.
- In secondo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto la sussistenza di un “rapporto giuridico” in virtù del quale i beni del Trust erano giuridicamente di proprietà degli amministratori che ne avevano il controllo, in quanto ai sensi del diritto californiano, gli amministratori “[potevano], in nome dell’istituzione, agire e resistere in giudizio per quanto riguardava i beni del Trust”.
- In terzo luogo e in subordine, hanno sostenuto che agli amministratori poteva essere riconosciuta la qualità di vittime indirette dell’asserita violazione in quanto il rapporto giuridico creato dal Trust aveva reso esso e gli amministratori identificati reciprocamente in modo talmente stretto che una distinzione tra di essi non avrebbe avuto alcuna finalità.
- In quarto luogo, gli amministratori ritenevano di essere stati, almeno sostanzialmente, parti dei procedimenti interni in conformità al diritto californiano e al provvedimento del Tribunale superiore di Los Angeles, che aveva autorizzato gli amministratori “a utilizzare il nome del ‘J. Paul Getty Trust’ per riferirsi al [Trust] quale entità generale operante in relazione alle attività del Trust che [erano] svolte separatamente dal J. Paul Getty Museum”. I ricorrenti hanno sostenuto che il Sig. S.C., che aveva rappresentato il Trust nei procedimenti interni, aveva tenuto gli amministratori pienamente di tali procedimenti. Conseguentemente, hanno sostenuto che, qualora la Corte ritenga che gli amministratori potessero proclamarsi vittime delle asserite violazioni, essi avevano esaurito correttamente le vie di ricorso interne in quanto avevano partecipato de facto ai procedimenti interni tramite il rappresentante legale del Trust, e qualsiasi altro procedimento promosso da essi sarebbe stato chiaramente inefficace in quanto avrebbero sollevato i medesimi rilievi sollevati dal Trust.
- In ordine al quinto rilievo dei ricorrenti, hanno osservato che sia il diritto italiano che quello californiano riconoscevano il locus standi degli amministratori di fare valere una violazione dei diritti relativi ai beni del Trust.
- I ricorrenti hanno infine chiesto alla Corte di riconoscere che il caso di specie presentava alcune “circostanze eccezionali” che giustificavano di concludere che gli amministratori fossero vittime dell’asserita violazione e hanno sottolineato che, dato che il ricorso era stato presentato sia a nome del Trust che degli amministratori, la conclusione della Corte in ordine alla presente questione non avrebbe dovuto essere determinante al fine della complessiva ricevibilità del ricorso.
(c) La valutazione della Corte
- La Corte ribadisce che, per potere presentare un ricorso ai sensi dell’articolo 34, una persona deve essere in grado di dimostrare che la misura lamentata abbia “inciso direttamente” nei suoi confronti (si vedano, tra gli altri precedenti, Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, § 164, CEDU 2015, e Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, § 96, CEDU 2014, con ulteriori rinvii). Ciò significa che deve sussistere un nesso sufficientemente diretto tra i ricorrenti e il danno che ritengono di avere subito in ragione dell’asserita violazione (si vedano Brudnicka e altri c. Polonia, n. 54723/00, § 26, CEDU 2005-II, e Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, n. 62543/00, § 35, CEDU 2004-III).
- Nel caso di specie, la questione che deve essere valutata è se gli amministratori avessero un interesse giuridico distinto, differente da quello del Trust, che è stato asseritamente colpito dalla misura contestata (si vedano, mutatis mutandis, Albert e altri c. Ungheria [GC], n. 5294/14, §§ 120-45, 7 luglio 2020, e, si raffronti, Edwards c. Malta, n. 17647/04, § 54, 24 ottobre 2006).
- La Corte osserva che le parti non lo hanno contestato e tutta la documentazione di cui è in possesso indica che è stato il Trust, quale distinta persona giuridica, ad acquistare la Statua e ne è attualmente in possesso (si vedano i paragrafi 37-38 supra), e che esso era il destinatario della contestata misura interna (si vedano i paragrafi 74-75 supra). Inoltre, tutte le decisioni dei tribunali italiani nel corso dei procedimenti interni riguardavano soltanto il Trust.
- Inoltre, gli amministratori hanno riconosciuto che: (i) essi amministravano i beni del Trust nell’interesse degli utenti del museo (si veda il paragrafo 196 supra); (ii) ai sensi del diritto interno applicabile, essi erano autorizzati ad agire e resistere in giudizio “in nome dell’istituzione [il Trust]” e pertanto non in proprio nome (si veda il paragrafo 198 supra); (iii) si identificavano con il Trust in modo talmente stretto che sarebbe stato inutile distinguere le loro posizioni giuridiche (si veda il paragrafo 198 supra); e (iv) essi avevano partecipato, in concreto, ai procedimenti interni, tramite i rappresentanti del Trust, dato che i loro interessi erano de facto identici (si veda il paragrafo 199 supra). La Corte ritiene pertanto che le osservazioni degli amministratori dimostrino che essi avrebbero potuto presentare il presente ricorso nell’interesse del Trust, ma non in nome proprio e nel proprio interesse. Tuttavia, poiché il Trust ha presentato il ricorso in maniera indipendente, tali rilievi sono privi di rilevanza, come riconosciuto anche dai ricorrenti (si veda il paragrafo 201 supra).
- La Corte desume pertanto che l’ordinanza di confisca abbia inciso soltanto sugli interessi del primo ricorrente, vale a dire il Trust. Conseguentemente, essa non può considerare gli amministratori “vittime” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
- Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte accoglie l’eccezione preliminare del Governo e conclude che il ricorso, nella misura in cui è stato presentato dagli amministratori, sia incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) e debba essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 4. Conseguentemente, la Corte, nella sua successiva valutazione, indicherà il primo ricorrente (il Trust) quale “il ricorrente”.
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che non vi sia alcuna necessità di statuire se debba essere concessa agli amministratori del Trust recentemente nominati la possibilità di subentrare ai pertinenti ricorrenti (si vedano i paragrafi 186-188 supra).
1. L’eccezione sollevata dal Governo in ordine alla qualità di vittima del ricorrente
(a) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non potesse affermare di essere vittima dell’asserita violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- A suo avviso, la giurisprudenza della Corte aveva riconosciuto la qualità di vittime potenziali soltanto in circostanze eccezionali. Ha riconosciuto che il caso di specie presentava similitudini con una causa in cui, benché la misura contestata non fosse stata ancora eseguita, la Corte aveva accolto un ricorso in quanto l’attuazione della misura avrebbe causato al ricorrente un danno irreparabile. Il caso di specie presentava tuttavia almeno due caratteristiche differenti. In primo luogo, dell’attuazione della misura era responsabile uno Stato diverso da quello che l’aveva emessa, e che non era parte della Convenzione; in secondo luogo, tale attuazione non era automatica ma presupponeva una decisione autonoma e valutativa da parte delle autorità di uno Stato terzo, che non era obbligato a eseguire la richiesta delle autorità italiane.
- Secondo il Governo, tali osservazioni erano conformi ai principi fondamentali in materia di responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti, alla luce dei quali la misura contestata non era attribuibile alle autorità italiane, né era di competenza dell’Italia.
- Quanto all’attribuzione, il Governo ha invocato la distinzione tratta dai travaux préparatoires degli ARSIWA (si veda il paragrafo 136 supra) e dalla sentenza della Corte penale internazionale relativa alla causa Progetto Gabčikovo-Nagymaros (si veda il paragrafo 139 supra) tra gli atti preparatori che potrebbero precedere un atto illecito o un reato e l’atto internazionalmente illecito. Secondo il Governo, l’ordinanza di confisca non costituiva di per se violazione della Convenzione in quanto non era stata eseguita e, anche assumendo che sarebbe stata eseguita, essa sarebbe stata attribuibile alle autorità statunitensi. Il Governo ha inoltre sostenuto che le violazioni sostanziali della Convenzione, a differenza di quelle procedurali, sarebbero state attribuibili esclusivamente allo Stato che poteva interferire concretamente nei diritti pertinenti. A suo avviso, la giurisprudenza della Corte conduceva alla conclusione che il fatto che le decisioni che riguardavano i diritti umani fossero adottate nell’ambito territoriale di applicabilità della Convenzione non giustificasse l’applicabilità di quest’ultima quando gli effetti di tali decisioni erano prodotti al di fuori di tale ambito.
- Ha inoltre osservato che la Statua si trovava in territorio statunitense e che le autorità italiane non erano competenti per il suo trasferimento fisico.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che la proprietà di un bene non determinava automaticamente l’esistenza della qualità di vittima. Quello che era necessario era la probabilità di una violazione della Convenzione. Tuttavia, secondo il Governo, era improbabile che le autorità statunitensi avrebbero eseguito l’ordinanza di confisca italiana. Il Governo ha sostenuto che l’onere della prova riguardo alla probabilità dell’esecuzione della misura spettasse al ricorrente, ma quest’ultimo non lo aveva assolto.
- Il Governo ha sottolineato che le autorità giudiziarie interne non avevano riconosciuto la qualità di vittima del ricorrente.
- Quanto al danno asseritamente già subito dal ricorrente, il Governo ha osservato che, in assenza di una misura di confisca o di un’altra violazione della Convenzione, la sussistenza di ripercussioni negative sulle finanze del ricorrente era irrilevante.
(b) Le osservazioni formulate dai ricorrenti
- Il ricorrente ha sostenuto che era stato notevolmente danneggiato dalla misura anche precedentemente alla sua esecuzione, che la sua qualità di vittima era stata riconosciuta dalle autorità giudiziarie nazionali e che la procedura di esecuzione era ancora pendente.
- In ordine agli effetti della misura, i ricorrenti hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, un provvedimento di confisca o delle misure analoghe costituivano un’ingerenza nel diritto di un individuo al pacifico godimento dei suoi beni anche precedentemente alla loro esecuzione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la Corte di cassazione avesse riconosciuto che il suo diritto di proprietà della Statua era stato superato dalla mera “adozione” piuttosto che dall’ “esecuzione” dell’ordinanza di confisca.
- In ogni caso, il ricorrente ha sostenuto che avrebbe potuto essere considerato una vittima potenziale anche sulla base di prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si sarebbe verificata una violazione. A tale riguardo, il Trust ha sottolineato che le autorità italiane avevano (i) compiuto ripetuti tentativi di sequestro della Statua, (ii) informato il ricorrente del fatto che l’ordinanza di confisca era stata confermata dal supremo organo giudiziario nazionale e che “il Ministero non aveva potuto fare altro che eseguire tale decisione e rivendicare la proprietà del Bronzo” e (iii) ha ammesso di avere già adottato delle misure al fine dell’esecuzione dell’ordinanza negli Stati Uniti.
- Il ricorrente ha inoltre invocato il principio secondo il quale il riconoscimento della legittimazione ad agire nei procedimenti nazionali sia un fattore del quale la Corte deve tenere conto nel valutare la qualità di vittima di un ricorrente.
- Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la misura avesse già avuto gravi conseguenze nel suo ambiente. Da un lato, aveva inciso sulla sua reputazione; dall’altro, a causa del rischio che la Statua potesse essere sequestrata, gli era attualmente impedito di concederla in prestito a musei stranieri o ad altre istituzioni per permetterne l’esibizione e lo studio in conformità alla missione del Trust e alla sua precedente prassi. In particolare, nel 2015 il Bronzo aveva partecipato alla mostra “Power and Pathos” ospitata inizialmente nel Getty Museum e successivamente nella National Gallery of Art di Washington D.C. Il Bronzo non poteva tuttavia essere trasportato a Firenze, in Italia, per l’ultima tappa della mostra a causa del rischio che fosse sequestrato. Il ricorrente ha sostenuto in terzo luogo che la decisione delle autorità italiane di “rivedere ogni parternariato” con il Getty Museum aveva interrotto il suo rapporto di lunga data, anche in settori nei quali il Trust e l’Italia collaboravano da lungo tempo.
- Il ricorrente ha infine osservato che la congettura del Governo secondo la quale l’eventuale rifiuto degli Stati Uniti di eseguire l’ordinanza di confisca era irrilevante, in quanto le autorità italiane stavano attualmente tentando di eseguire la misura. Inoltre, secondo il ricorrente, subordinare il riconoscimento della qualità di vittima alla cooperazione di uno Stato che non era parte della Convenzione lo avrebbe privato di qualsiasi forma di rimedio giuridico ai sensi della stessa. Ciò avrebbe permesso a un Governo convenuto di non essere considerato responsabile di misure adottate in violazione della Convenzione, la cui esecuzione esigeva la cooperazione di uno Stato terzo.
(a) La valutazione della Corte
- La Corte osserva che le eccezioni sollevate dal Governo comprendono rilievi concernenti questioni differenti, vale a dire (i) se il ricorrente possa affermare di essere una vittima diretta o potenziale dell’asserita violazione, e (ii) se l’Italia possa essere considerata responsabile ai sensi della Convenzione dell’esecuzione della misura.
(i) La questione di sapere se il ricorrente sia stato sufficientemente colpito dalla misura contestata
- La Corte ribadisce preliminarmente che essa interpreta la nozione di “vittima” autonomamente e a prescindere da nozioni interne quali quelle relative a un interesse o alla capacità di agire, benché essa debba tenere conto del fatto che un ricorrente fosse parte nel procedimento nazionale (si veda Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, § 52, CEDU 2012). Il termine “vittima”, nel contesto dell’articolo 34 della Convenzione, indica la persona interessata direttamente o indirettamente dall’asserita violazione (si vedano Vallianatos e altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 47, CEDU 2013 (estratti), e Gorraiz Lizarraga e altri, sopra citata, § 35) o che corre il rischio di essere colpita direttamente da essa (si veda Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, § 31, CEDU 2006-X). Tuttavia, affinché un ricorrente possa affermare di essere una vittima in una simile situazione, egli deve produrre prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione che lo riguardi personalmente; meri sospetti o congetture sono insufficienti (si veda Centro per le risorse giuridiche nell’interesse di Valentin Câmpeanu, sopra citata, § 101).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ha chiarito che non è possibile affermare di essere la “vittima” di un atto, privo, temporaneamente o permanentemente, di qualsiasi effetto giuridico (si vedano Monnat, sopra citata, § 31, e la giurisprudenza ivi citata, e Sisojeva e altri c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 60654/00, § 92, CEDU 2007 I).
- A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che una misura di trasferimento del diritto di proprietà di un bene allo Stato, benché non fosse stata ancora eseguita nel senso di avere privato l’individuo del possesso del bene, aveva comunque comportato un’ingerenza nel diritto di proprietà in ragione della possibilità di uno sfratto o di un’altra forma di provvedimento esecutivo, in assenza di garanzie che la misura non sarebbe stata eseguita in futuro (si veda I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 65, Serie A n. 301 A). Analogamente, la Corte ha ritenuto che un’ordinanza di confisca, pur essendo stata impugnata e non essendo pertanto esecutiva, avesse costituito una misura di disciplina dell’uso di beni (si veda Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, §§ 28-29, Serie A n. 281 A), e che una misura che conduceva alla futura confisca di beni acquisiti illecitamente avesse già costituito una disciplina dell’uso di beni (si veda Bokova c. Russia, n. 27879/13, §§ 50-51, 16 aprile 2019).
- Alla luce di quanto sopra, e al fine di pronunciarsi sulla qualità di vittima del ricorrente, la Corte ritiene necessario valutare se il Trust fosse stato sufficientemente colpito dalla misura contestata, benché essa non fosse stata ancora eseguita. Ciò esige una valutazione volta a stabilire se, alla luce delle specifiche circostanze della causa, l’ordinanza di confisca in questione nel caso di specie non sia priva di qualsiasi effetto giuridico.
- Quanto agli effetti della misura anche precedentemente alla sua esecuzione, la Corte osserva che il ricorrente ha potuto dimostrare che la misura gli aveva impedito di esporre la Statua durante una mostra in Italia a causa del rischio che fosse sequestrata (si veda il paragrafo 221 supra).
- Quanto alle potenziali conseguenze dell’esecuzione della misura negli Stati Uniti, la Corte osserva che, in conformità agli accordi internazionali vigenti tra tale Paese e l’Italia, le autorità italiane avevano depositato una richiesta finalizzata all’ottenimento del riconoscimento e dell’esecuzione dell’ordinanza di confisca (si vedano i paragrafi 103-104 supra). Essa non è persuasa del rilievo del Governo secondo il quale è improbabile che l’esecuzione avvenga, in quanto la cooperazione nell’esecuzione di simili misure è prevista da obblighi internazionali vincolanti per le autorità statunitensi. Spettava quindi al Governo di fornire tale documentazione, quali esempi della giurisprudenza e della prassi, per dimostrare che, per qualsiasi motivo, la sua richiesta sarebbe stata rigettata e che era pertanto improbabile che l’esecuzione avesse luogo.
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente fosse in grado di dimostrare di essere stato colpito dalla misura contestata anche precedentemente alla sua esecuzione. Inoltre, le autorità italiane non sono giuridicamente obbligate né disposte a desistere dall’esecuzione della misura e, al contrario, hanno compiuto degli atti in tal senso. La Corte ritiene pertanto che il ricorrente possa affermare di essere vittima, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, dell’asserita violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
(ii) La questione di sapere se l’Italia possa essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione dell’esecuzione della misura
- Quanto al secondo aspetto dell’eccezione sollevata dal Governo, la Corte ribadisce che l’esercizio della giurisdizione è una condizione necessaria affinché uno Stato Contraente possa essere ritenuto responsabile di atti o di omissioni attribuibili a esso quando ciò dà luogo a un’accusa di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione (si vedano Ucraina c. Russia (re Crimea) (dec.) [GC], nn. 20958/14 e 38334/18, § 264, 16 dicembre 2020, e Ucraina e Paesi Bassi c. Russia (dec.) [GC], nn. 8019/16, 43800/14 e 28525/20, § 564, 30 novembre 2022). Si deve ritenere che la nozione di “giurisdizione” ai fini dell’articolo 1 della Convenzione rispecchi il significato del termine nel diritto internazionale pubblico (si veda Ucraina c. Russia (re Crimea), sopra citata, § 344). Dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, la competenza giurisdizionale di uno Stato è principalmente territoriale. Si presume che sia esercitata normalmente in tutto il territorio dello Stato interessato. La Corte ha tuttavia riconosciuto che, in deroga al principio di territorialità, gli atti degli Stati Parti eseguiti, o che producono effetti, al di fuori dei loro territori possano costituire un esercizio della giurisdizione ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione (si vedano H.F. e altri c. Francia [GC], nn. 24384/19 e 44234/20, § 185, 14 settembre 2022, e M.K. e altri c. Polonia, nn. 40503/17 e altri 2, § 128, 23 luglio 2020).
- In ogni caso, la questione di sapere se sussistano circostanze eccezionali che esigono e giustificano che la Corte constati che lo Stato esercitava la giurisdizione extra-territorialmente deve essere determinata con riferimento ai fatti particolari (si veda Carter c. Russia, n. 20914/07, § 124, 21 settembre 2021). In particolare, la Corte ha ritenuto che se, in conformità a una consuetudine, a un trattato o a un altro accordo, le autorità di uno Stato Contraente esercitano funzioni esecutive o giudiziarie nel territorio di un altro Stato, lo Stato Contraente può essere responsabile delle violazioni della Convenzione subite in tal modo, nella misura in cui gli atti in questione siano attribuibili a esso anziché allo Stato territoriale (si vedano Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, § 135, CEDU 2011, e H.F. e altri c. Francia, sopra citata, § 186).
- La Corte deve pertanto valutare se l’Italia possa essere considerata responsabile ai sensi della Convenzione dell’esecuzione dell’ordinanza di confisca in questione.
- Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che l’ordinanza di confisca era stata adottata in Italia e che le autorità italiane avevano presentato una richiesta alle autorità statunitensi finalizzata a ottenerne il riconoscimento e l’esecuzione negli Stati Uniti (si veda il paragrafo 103 supra) ai sensi di diversi accordi internazionali che vincolano l’Italia e gli Stati Uniti (si vedano i paragrafi 130-134 supra). Pertanto, in caso di esecuzione della misura, il trasferimento materiale della Statua sarebbe effettuato dalle autorità statunitensi.
- Tuttavia, la Corte non è persuasa del rilievo del Governo secondo il quale l’atto in questione non sarebbe attribuibile all’Italia e non potrebbe pertanto comportare la sua responsabilità ai sensi della Convenzione. A suo avviso, l’adozione da parte delle autorità italiane dell’ordinanza di confisca era un atto preparatorio, ai sensi degli ARSIWA, mentre l’atto illecito stesso, vale a dire l’esecuzione dell’ordinanza, sarebbe attribuibile esclusivamente agli Stati Uniti e rientrerebbe nella loro competenza (si veda il paragrafo 211 supra).
- In generale, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha ritenuto che gli Stati membri possano essere considerati responsabili, ai sensi della Convenzione, di misure adottate nell’ambito di richieste di cooperazione giudiziaria internazionale (si veda Shorazova c. Malta, n. 51853/19, § 111, 3 marzo 2022).
- Inoltre, la Corte ha esaminato questioni simili in cause in materia di estradizione e ha osservato che, benché un individuo che è stato privato della libertà nell’ambito di un procedimento di estradizione sia sottoposto all’autorità e al controllo dello Stato richiesto, non si possa trascurare che l’unica origine della privazione della libertà sia la misura adottata dallo Stato richiedente a norma dei pertinenti accordi internazionali concordati sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto (si vedano Stephens c. Malta (n.1), n. 11956/07, §§ 50 54, 21 aprile 2009; Toniolo c. San Marino e Italia, n. 44853/10, § 56, 26 giugno 2012; Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia, n. 15944/11, §§ 21-25, 2 maggio 2017; e Gilanov c. Repubblica di Moldavia, n. 44719/10, §§ 41-44, 13 settembre 2022). La Corte ha ritenuto che lo Stato richiedente sia responsabile di garantire che la richiesta di detenere un individuo nelle more di un procedimento di estradizione sia compatibile sia con il suo diritto nazionale, sostanziale e procedurale (si veda Stephens, sopra citata, § 52) che con la Convenzione (si vedano Vasiliciuc, § 24, e Gilanov, § 43, entrambe sopra citate).
- Il principio che si può trarre da questa giurisprudenza, come già chiarito dalla Corte, è che un atto avviato da un Paese richiedente sulla base del proprio diritto interno e portato a compimento dal Paese richiesto in risposta ai suoi obblighi ai sensi di un trattato possa essere attribuito al Paese richiedente anche se l’atto è stato eseguito dal Paese richiesto (si veda Toniolo, sopra citata, § 56).
- Alla luce dei principi enunciati sopra, la Corte ritiene che, avviando una richiesta di esecuzione dell’ordinanza di confisca, l’Italia avesse l’obbligo di assicurare che l’ordinanza fosse compatibile con la Convenzione (si veda il paragrafo 221 supra). La Corte ritiene pertanto che la misura lamentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 possa comportare la responsabilità dell’Italia ai fini dell’articolo 1 della Convenzione.
(i) Conclusioni
- Alla luce delle conclusioni di cui sopra (si vedano i paragrafi 230 e 239 supra), le eccezioni sollevate dal Governo in ordine alla qualità di vittima del ricorrente devono essere rigettate.
2. L’eccezione del Governo relativa alla sussistenza di un interesse patrimoniale tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1
(a) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha eccepito che il ricorrente non fosse titolare di alcun interesse patrimoniale tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, sostenendo pertanto che esso non fosse applicabile alle circostanze del caso di specie.
- Ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 826 del codice civile, la Statua faceva parte del patrimonio inalienabile dello Stato e pertanto non era mai stata di proprietà del ricorrente in quanto era stata acquistata a non domino (da un non proprietario).
- Il Governo ha inoltre contestato la sussistenza di un legittimo affidamento da parte del ricorrente: il comportamento delle autorità interne non è mai stato di tolleranza o di inazione in risposta alla situazione contra legem creata dall’acquisto della Statua, ed esse non hanno mi trattato il ricorrente come il suo proprietario de facto.
- Secondo il Governo, sia il diritto italiano che quello californiano, indipendentemente da quale fosse applicabile ai sensi delle pertinenti norme di diritto internazionale privato, non consentivano l’acquisizione del bene da un illegittimo proprietario se l’acquirente non agiva in buona fede.
- Ha inoltre contestato l’osservazione del ricorrente secondo la quale la Corte di cassazione aveva riconosciuto il suo diritto di proprietà della Statua. A suo avviso, dichiarando che la Statua non era soggetta alla norma relativa all’usucapione, la Corte di cassazione aveva affermato che essa faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia. Inoltre, secondo il Governo, la Corte di cassazione aveva basato la sua decisione sul presupposto che la Statua fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane e fosse di proprietà dello Stato.
- Il Governo ha inoltre contestato l’affermazione del ricorrente secondo la quale la misura poteva essere disposta soltanto nei confronti di beni di proprietà di privati, in quanto la confisca in questione aveva un carattere recuperatorio e perseguiva il fine di riprendere un bene dello Stato poiché esso faceva parte del patrimonio culturale.
- Per contro, l’affermazione dei ricorrenti secondo la quale il Bronzo era una “statua greca” che era stata creata in Grecia ed era transitata soltanto brevemente per l’Italia non era corroborata da alcuna prova.
- In aggiunta, il Governo ha contestato il rinvio del ricorrente a “molteplici riconoscimenti” da parte di altri Stati del diritto di proprietà del Bronzo da parte del Trust. Ha sostenuto che tali riconoscimenti non dessero luogo ad alcuna legittima aspettativa in quanto, da un lato, essi non potevano essere vincolanti per le autorità italiane e, dall’altro, le entità che avevano effettuato tali “riconoscimenti” avrebbero potuto non essere a conoscenza del reale diritto di proprietà del Bronzo.
(b) Le osservazioni formulate dal ricorrente
- Secondo il ricorrente, il Bronzo costituiva chiaramente un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- Il Trust ha sostenuto che fosse indiscusso che esso avesse svolto trattative e acquistato il Bronzo nel luglio del 1977 al prezzo di USD 3.950.000.
- Il ricorrente ha sottolineato che il contratto di acquisto non era mai stato dichiarato nullo e che le autorità italiane non avevano intrapreso alcuna azione a tale riguardo, nonostante esse sapessero da quasi cinquant’anni che il Bronzo era stato acquistato dal Trust e portato negli Stati Uniti.
- A suo avviso, inoltre, ai sensi del diritto californiano, esso avrebbe acquistato il diritto di proprietà della Statua dopo tre anni di possesso.
- In aggiunta, il ricorrente ha osservato che il suo diritto di proprietà era stato riconosciuto dai tribunali interni nei procedimenti interni. In particolare, la Corte di cassazione non aveva contestato la validità del suo diritto di proprietà, che era stato un prerequisito logico per disporre la confisca.
- Il ricorrente ha inoltre sottolineato che l’affermazione del Governo secondo la quale la Statua era sempre appartenuta al “patrimonio inalienabile dello Stato” era priva di una base probatoria. Tale affermazione dipendeva dalla falsa premessa secondo la quale il Bronzo era stato rinvenuto in territorio italiano, fatto che il ricorrente aveva sempre contestato. A suo avviso, il Bronzo era una statua greca, creata in Grecia, che aveva soltanto transitato per l’Italia per un breve periodo e le autorità italiane non ne erano mai state in possesso.
- Il ricorrente aveva inoltre basato l’esistenza del suo diritto patrimoniale sul fatto che il suo diritto di proprietà della Statua era stato probabilmente riconosciuto in molteplici occasioni da istituzioni pubbliche o finanziate con fondi pubblici (musei e istituti di ricerca) di altri Stati membri del Consiglio d’Europa.
- I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che, indipendentemente dall’esistenza del titolo giuridico, il possesso di lungo termine della Statua (oltre quarant’anni) era sufficiente a stabilire un diritto di proprietà o almeno una “legittima aspettativa” di poter continuare a godere di tale bene.
- I ricorrenti hanno infine sostenuto che il diritto italiano relativo a quello che costituiva il “patrimonio inalienabile dello Stato” non precludeva espressamente ai privati di avere dei diritti di proprietà su oggetti di interesse culturale.
(c) La valutazione della Corte
- La Corte osserva che le parti non concordavano sul fatto che il ricorrente avesse un interesse patrimoniale, che soddisfaceva i requisiti per essere tutelato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Conseguentemente, la Corte deve determinare se la posizione giuridica del ricorrente in conseguenza dell’acquisto della Statua fosse tale da comportare l’applicazione di tale disposizione e, pertanto, se le circostanze della causa, considerate nell’insieme, conferissero al Trust il titolo a un interesse sostanziale tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Beyeler, c. Italia [GC], n. 33202/96, §§ 99-100, CEDU 2000-I).
- La nozione di “beni” di cui alla prima parte dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo che non è limitato alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalla qualificazione formale nel diritto interno: anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono delle attività possono essere considerati dei “diritti patrimoniali”, e quindi dei “beni” ai fini di tale disposizione (si vedano Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 1999-II, e Molla Sali c. Grecia [GC], n. 20452/14, § 124, 19 dicembre 2018). Pertanto, il fatto che le leggi interne di uno Stato non riconoscano che un particolare interesse sia un “diritto” o perfino un “diritto patrimoniale” non impedisce necessariamente che l’interesse in questione, in alcune circostanze, sia considerato un “bene” (si vedano Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, § 68, CEDU 2010, e Molla Sali, sopra citata, § 126).
- Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che le parti non hanno contestato che il Trust avesse acquistato il Bronzo nel luglio del 1977 al prezzo di USD 3.950.000 (si veda il paragrafo 37 supra). La Corte deve tuttavia ritenere che il Governo abbia contestato la validità, sia ai sensi del diritto italiano che di quello statunitense, di tale titolo, in ragione della violazione del diritto del patrimonio culturale italiano, dato che gli oggetti di interesse culturale appartenenti allo Stato sono inalienabili e imprescrittibili (si vedano i paragrafi 108, 114 e 120 supra).
- A tale riguardo, la Corte ribadisce che, generalmente, l’inalienabilità e l’imprescrittibilità del terreno demaniale le hanno impedito di concludere che fossero in gioco dei “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, particolarmente in casi in cui i titoli di proprietà dei ricorrenti non erano impugnabili ai sensi del diritto interno in quanto essi potevano legittimamente ritenere di essere “giuridicamente certi” della validità di tali titoli prima che fossero stati dichiarati nulli a favore dello Stato (si veda, mutatis mutandis, Bellizzi c. Malta, n. 46575/09, § 70, 21 giugno 2011, con ulteriori rinvii). In aggiunta, la Corte ritiene che il principio della certezza del diritto e la tutela delle legittime aspettative avrebbero imposto che il Governo contestasse la validità di tale titolo dinanzi ai competenti tribunali interni (si vedano, mutatis mutandis, Bölükbaş e altri c. Turchia, n. 29799/02, §§ 31 32, 9 febbraio 2010; Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia, n. 46154/11, § 48, 23 settembre 2014; e Elif Kızıl c. Turchia, n. 4601/06, §67, 24 marzo 2020), qualunque fossero stati in conformità alle norme applicabili di diritto internazionale privato.
- In particolare, la Corte ritiene che nel caso di specie diverse leggi nazionali potrebbero essere teoricamente applicabili alla determinazione del diritto di proprietà della Statua da parte del ricorrente. In particolare, il ricorrente, una persona giuridica statunitense (si veda il paragrafo 3 supra), aveva negoziato l’acquisto della Statua in Germania con una società con sede nel Liechtenstein (si veda il paragrafo 23 supra), e l’aveva acquistata mediante un contratto concluso nel Regno Unito (si veda il paragrafo 37 supra).
- Inoltre, la Corte rileva che l’esistenza di qualche interesse patrimoniale del ricorrente riguardo alla Statua era stato accertato ai sensi del diritto italiano, come dimostrato dal fatto che le autorità italiane avevano invitato il ricorrente, nella sua qualità di attuale detentore del bene, a partecipare al procedimento nazionale nel quale era stata adottata l’ordinanza di confisca (si veda il paragrafo supra).
- La Corte osserva inoltre che il ricorrente era stato in possesso della Statua ininterrottamente, eccetto per le interruzioni risultanti da leciti accordi di prestito, dal 1977. Essa ritiene pertanto che, indipendentemente dalle osservazioni di cui sopra relative alla questione di sapere se sussistesse un legittimo diritto di proprietà, il periodo di tempo trascorso aveva in ogni caso avuto l’effetto di conferire al ricorrente un interesse patrimoniale al pacifico godimento della Statua sufficientemente accertato e convincente da costituire un “bene” (si vedano, mutatis mutandis, Beyeler, § 104; Edwards, § 55; Depalle, § 68, tutte sopra citate; si vedano altresì Hamer c. Belgio, n. 21861/03, § 76, CEDU 2007 V (estratti), e Mkhchyan c. Russia, n. 54700/12, § 63, 7 febbraio 2017).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte baserà la sua analisi sul presupposto che nelle circostanze del caso di specie, considerate nell’insieme, il ricorrente avesse un interesse patrimoniale al pacifico godimento della Statua sufficientemente accertato e convincente da costituire un “bene” ai sensi della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che è pertanto applicabile ratione materiae alla doglianza in esame.
- Conseguentemente, la Corte rigetta l’eccezione del Governo relativa all’applicabilità dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
1. Le conclusioni complessive riguardo alla ricevibilità
- La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
B. Sul merito
1. Sull’esistenza di un’ingerenza e la norma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 applicabile
(a) Le osservazioni formulate dal ricorrente
- Il ricorrente ha sostenuto che se il Bronzo era un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, non poteva esservi alcun dubbio riguardo al fatto che l’ordinanza di confisca avesse costituito un’ingerenza nel suo pacifico godimento.
(b) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha negato che vi fosse stata un’ingerenza, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, negli interessi patrimoniali del ricorrente tutelati da tale disposizione. Ha invocato i medesimi rilievi utilizzati per contestare l’esistenza di un interesse patrimoniale tutelato dalla summenzionata disposizione della Convenzione e la qualità di vittima del ricorrente.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che se la Corte riconoscesse che nel caso di specie aveva avuto luogo un’ingerenza, avrebbe dovuto essere applicata soltanto la prima norma sancita dall’articolo 1 del Protocollo n. 1. Secondo esso, il ricorrente non aveva chiaramente alcun formale diritto di proprietà. Poiché la Statua, in base al pertinente diritto interno, apparteneva al patrimonio inalienabile dello Stato, non aveva avuto luogo alcuna privazione di un bene. In subordine, ha sostenuto che l’ingerenza in questione fosse compresa nel secondo paragrafo, quale forma di “disciplina dell’uso dei beni”.
(c) La valutazione della Corte
- La Corte ribadisce che l’articolo 1 del Protocollo n. 1, che garantisce il diritto alla protezione della proprietà, contiene tre distinte norme: la prima norma, esposta nella prima frase del primo paragrafo, è di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, contempla la privazione della proprietà e la subordina a determinate condizioni; la terza norma, esposta nel secondo paragrafo, riconosce che gli Stati contraenti hanno, tra l’altro, il diritto di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (si vedano Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, Serie A n. 52, e Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 44, CEDU 1999-V). Le tre norme non sono, tuttavia, “distinte” nel senso che non sono connesse. La seconda e la terza norma concernono particolari esempi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e dovrebbero pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima norma (si vedano, tra numerosi precedenti, J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito [GC], n. 44302/02, § 52, CEDU 2007 III, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 134, CEDU 2004-V).
- La Corte ha già riconosciuto che il ricorrente è stato in grado di dimostrare che l’adozione dell’ordinanza di confisca aveva limitato la sua capacità di disporre pienamente della Statua (si veda il paragrafo 228 supra) e la possibilità che le autorità italiane riusciranno a ottenere il suo riconoscimento e la sua esecuzione nel procedimento che hanno avviato negli Stati Uniti in conformità agli accordi internazionali in vigore tra i due Paesi (si veda il paragrafo 229 supra). Alla luce di tali conclusioni, la Corte accetta che l’emissione dell’ordinanza di confisca costituisse un’ingerenza negli interessi patrimoniali del ricorrente tutelati dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- In ordine alla natura dell’ingerenza, la complessità della situazione giuridica le impedisce di essere classificata in una precisa categoria. Il Governo ha sostenuto che, ai sensi del diritto italiano, il Trust non fosse mai diventato proprietario della Statua in quanto essa apparteneva al patrimonio culturale dell’Italia in ragione delle circostanze in cui era stata rinvenuta e del suo legame culturale con il Paese, non era stata denunciata alle competenti autorità interne dopo il rinvenimento, ed era stata successivamente esportata senza osservare le necessarie formalità doganali. Tuttavia, il ricorrente aveva acquistato la Statua all’estero da un terzo e ne era in possesso da molto tempo. Per accertare se il ricorrente ne sia diventato proprietario occorrerebbe una valutazione della serie dei trasferimenti successivamente all’esportazione della Statua e del diritto applicabile a tale contratto, che sono questioni notevolmente controverse tra le parti.
- Alla luce di tali considerazioni la Corte ritiene che, da un lato, in assenza di un valido diritto di proprietà, sia applicabile soltanto la norma generale dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, perché in ogni caso la misura contestata limitava il diritto del ricorrente di utilizzare i suoi “beni” (si vedano, mutatis mutandis, Sporrong e Lönnroth, sopra citata, § 60, e Pialopoulos e altri c. Grecia, n. 37095/97, § 56, 15 febbraio 2001).
- Dall’altro, presupponendo l’esistenza di un valido diritto di proprietà, è applicabile la terza norma. La Corte ha infatti ritenuto che se una misura di confisca è stata disposta indipendentemente dall’esistenza di una condanna penale, bensì piuttosto a seguito di un distinto procedimento giudiziario di carattere “civile” (ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione) finalizzato al recupero di beni ritenuti acquisiti illegittimamente, tale misura, anche se comporta la perdita irrevocabile di beni, costituisce una disciplina dell’uso dei beni (si vedano Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, § 94, 12 maggio 2015, e la giurisprudenza ivi citata; Bokova, sopra citata, § 51; e Aktiva DOO c. Serbia, n. 23079/11, § 78, 19 gennaio 2021). La Corte ha inoltre ritenuto che il sequestro e la confisca di beni, la cui importazione era proibita dalla legge, costituiscano una misura di disciplina dell’uso dei beni (si veda AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, § 51, Serie A n. 108). Lo stesso può dirsi per la confisca di beni che sono stati importati senza osservare le necessarie dichiarazioni doganali (si veda Yaşaroğlu c. Turchia, n. 78661/11, § 53, 12 settembre 2023).
- In ogni caso, la Corte non considera necessario determinare se nel caso di specie si applichi la seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, per un approccio analogo, Aktiva DOO, sopra citata, § 78, e Denisova e Moiseyeva c. Russia, n. 16903/03, § 55, 1° aprile 2010). Essa ritiene da molto tempo che la situazione menzionata nella seconda frase del primo paragrafo di questa disposizione sia soltanto un particolare esempio di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, garantito dalla norma generale esposta nella prima frase. La Corte ritiene pertanto di dovere esaminare la situazione lamentata alla luce di tale norma generale (si vedano, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russia, n. 7097/10, § 71, 6 dicembre 2011, e la giurisprudenza ivi citata, e Alentseva c. Russia, n. 31788/06, § 59, 17 novembre 2016), pur tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.
- A tale riguardo, la Corte osserva che, indipendentemente dalla norma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 applicabile, il caso di specie concerne una questione molto particolare, vale a dire la tutela del patrimonio culturale e il recupero di un bene culturale esportato illecitamente mediante un provvedimento che, benché adottato nell’ambito di un procedimento penale, ha effetti civili (si vedano i paragrafi 128-129 supra).
- La specificità della materia del caso di specie è inoltre dimostrata dal fatto che misure simili finalizzate al recupero di beni culturali esportati illecitamente sono state progressivamente disciplinate ai sensi del diritto internazionale (si vedano l’articolo 13 § 1, lettera d) della Convenzione dell’UNESCO del 1970, citata nel paragrafo 153 supra, l’articolo 5 della Convenzione dell’UNIDROIT del 1995, citata nel paragrafo 159 supra, e l’articolo 14 § 3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, citata nel paragrafo 180 supra) e del diritto dell’Unione europea (si veda la Direttiva 2014/60/UE, citata nei paragrafi 181-183 supra). Inoltre, l’articolo 18 della Convenzione dell’UNESCO del 2001 prevede espressamente che il patrimonio culturale subacqueo recuperato in maniera non conforme a tale Convenzione debba essere sequestrato (si veda il paragrafo 164 supra).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che, indipendentemente dalla norma applicabile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la giustificazione dell’ingerenza in questione nel caso di specie debba essere valutata tenendo conto che, a causa della natura peculiare e insostituibile dei beni culturali, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità quando sono in gioco questioni relative al patrimonio culturale (si vedano Petar Matas c. Croazia, n. 40581/12, § 40, 4 ottobre 2016; SCEA Ferme de Fresnoy c. Francia (dec.), n. 61093/00, CEDU 2005 XIII (estratti); Kozacıoğlu c. Turchia [GC], n. 2334/03, § 54, 19 febbraio 2009; e Sinan Yildiz e altri c. Turchia (dec.), n. 37959/04, 12 gennaio 2010).
- La Corte ribadisce che, perché un’ingerenza sia compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, essa deve essere prevista dalla legge, di interesse generale e proporzionata, vale a dire, deve conseguire un “giusto equilibrio” tra le necessità di interesse generale della comunità e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, per esempio, Pařízek c. Repubblica ceca, n. 76286/14, § 42, con ulteriori rinvii, 12 gennaio 2023). La Corte esaminerà tali tre fasi una alla volta.
2. Sull’osservanza dell’articolo 1 del Protocollo n. 1
(a) La questione di sapere se la misura osservasse il principio di legalità
(i) Le osservazioni formulate dal ricorrente
- Il ricorrente ha ammesso che il diritto italiano esigeva che chiunque intendesse esportare un bene potenzialmente di interesse culturale dovesse dichiararlo a un ufficio esportazione e ottenere l’autorizzazione. Se l’ufficio esportazione negava l’autorizzazione e dichiarava il bene di interesse culturale, esso non poteva essere esportato in assenza di una licenza o di un certificato speciale.
- Il ricorrente ha tuttavia lamentato che l’articolo 174, comma 3, del Decreto n. 42/2004 non fosse vigente quando il Bronzo era stato rinvenuto ed egli l’aveva successivamente acquistato, e che la legislazione vigente all’epoca fosse stata modificata diverse volte tra il 1965 e la data in cui era stata adottata l’ordinanza di confisca. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza prevalente prima del 2015 considerava la misura in questione di natura penale e, conseguentemente, la sua imposizione non poteva essere prevista per due motivi. In primo luogo, il ricorrente era estraneo alla commissione del reato di esportazione illecita e, in secondo luogo, l’acquisto della Statua era stato concluso al di fuori della giurisdizione dell’Italia.
- Inoltre, secondo il ricorrente, la disposizione in vigore quando aveva acquistato la Statua era stata dichiarata incostituzionale nella misura in cui permetteva che il provvedimento di confisca fosse inflitto a terzi “estranei al reato” (si veda il paragrafo 124 supra). La disposizione attualmente vigente era stata introdotta dall’articolo 23 della Legge n. 88/1998 (si veda il paragrafo 118 supra). Pertanto, quando aveva acquistato la Statua, non aveva potuto prevedere ragionevolmente il livello di diligenza richiesto da essa, in particolare perché l’interpretazione da parte dei tribunali interni della nozione di “persona estranea al reato” era stata, a suo avviso, incoerente.
- Il ricorrente ha inoltre sostenuto che quando la Statua era stata esportata dall’Italia, l’opinione prevalente era che la misura contestata non potesse essere applicata quando il bene in questione si trovava al di fuori dell’Italia e che, precedentemente a una riforma legislativa avvenuta nel 2022 (che ha introdotto nel Codice penale gli articoli 518-undecies e 518-duodevicies), il diritto interno non chiariva se la misura potesse essere disposta anche quando il reato era estinto per prescrizione.
- Infine, il ricorrente ha sostenuto che l’articolo 174, comma 3, del Decreto n. 42/2004 difettava di chiarezza in quanto non imponeva alcun termine entro il quale lo Stato poteva disporre la misura e che, conseguentemente, le autorità italiane avevano potuto confiscare la Statua oltre trent’anni dopo essere venute a conoscenza del luogo in cui si trovava. Il ricorrente ha invocato gli articoli 77 e 78 del Decreto n. 42/2004, come recentemente modificati, che fissavano un termine triennale dalla data in cui lo Stato richiedente aveva appreso l’ubicazione del bene per azioni in materia di restituzione di beni culturali depositate contro l’Italia. Inoltre, la Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 prevedeva chiaramente un termine triennale per instaurare azioni di recupero di beni culturali esportati illecitamente.
(i) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha sostenuto che l’articolo 174, comma 3, del Decreto n. 42/2004 non fosse stato applicato retroattivamente a svantaggio del ricorrente in quanto esso aveva meramente trasposto in un’unica disposizione la norma già esistente dell’articolo 66 della Legge n. 1089/1939 (si veda il paragrafo 112 supra), che era stato inserito nell’articolo 301 dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 in materia doganale (si veda il paragrafo 116 supra).
- Ha inoltre sostenuto che le successive modifiche legislative menzionate dal Trust erano state in realtà favorevoli al ricorrente, in quanto avevano introdotto l’impossibilità di disporre la misura nei confronti di soggetti che potevano dimostrare di essere “persone estranee al reato” ai sensi della consolidata giurisprudenza interna, nonché il diritto a una pubblica udienza nell’ambito del procedimento giudiziario finalizzato a disporre la misura contestata.
- Il Governo ha allegato delle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che spiegavano la nozione di “persona estranea al reato” e ha sostenuto che, alla luce di tali sentenze, il livello di diligenza richiesto al ricorrente fosse stato chiaro e prevedibile.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che non fosse vero che la misura non potesse essere disposta quando il bene culturale si trovava al di fuori del territorio italiano e che, infatti, i tribunali interni avevano già osservato che il ricorrente aveva meramente citato dei pareri accademici a tale riguardo.
- Quanto all’asserito difetto di chiarezza della base giuridica, in ragione dell’assenza di un termine, il Governo ha sostenuto che il caso di specie differiva da cause in cui la Corte aveva constatato che ciò sollevava una questione ai sensi della Convenzione in quanto concerneva una misura che non era di natura penale ed era finalizzata meramente a recuperare un bene già appartenente allo Stato.
- Infine, il Governo ha osservato che, anche in assenza di un termine, al caso di specie si applicavano alcune limitazioni procedurali. In particolare, dopo una prima decisione del giudice dell’esecuzione sulla questione della confisca, una nuova domanda relativa ai medesimi fatti sarebbe stata dichiarata inammissibile se non fosse stata accompagnata da nuovi elementi (quali una modifica della legge o l’emissione di una pertinente pronuncia da parte di un tribunale di grado più elevato o di una corte sovranazionale).
(ii) La valutazione della Corte
(α) Principi generali
- La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento di beni debba essere prevista dalla legge. Lo stato di diritto, uno dei fondamentali principi di una società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione (si vedano Ex Re di Grecia e altri, § 79, e Beyeler, § 108, entrambe sopra citate). Quando parla di “legge”, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 allude esattamente al medesimo concetto cui rinvia la Convenzione altrove quando utilizza tale termine – concetto che comprende sia la legge scritta che la giurisprudenza (si vedano Bežanić e Baškarad c. Croazia, nn. 16140/15 e 13322/16, § 62, 19 maggio 2022, e Tokel c. Turchia, n. 23662/08, § 74, 9 febbraio 2021).
- L’esistenza di una base giuridica nel diritto interno non è sufficiente, di per sé, a soddisfare il principio di legalità. Il requisito di legalità esige anche l’osservanza delle pertinenti disposizioni del diritto interno (si vedano East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, § 167, 23 gennaio 2014, e Zlínsat, spol. S r.o. c. Bulgaria, n. 57785/00, §§ 97-98, 15 giugno 2006). In aggiunta, la base giuridica deve possedere una certa qualità, vale a dire, deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze (si veda Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 187, CEDU 2012), compatibile con lo stato di diritto e prevedere sufficienti garanzie procedurali contro l’arbitrarietà (si veda Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, § 96, 25 ottobre 2012).
- Quanto alla nozione di “prevedibilità” in materia civile, la sua portata dipende in notevole misura dal contenuto dello strumento in questione, dal campo che è destinato a trattare e dal numero e dallo status dei soggetti cui è indirizzato (si veda, tra altri precedenti, Vistiņ e Perepjolkins c. Lettonia, sopra citata, § 97, 25 ottobre 2012). Il diritto applicabile deve inoltre prevedere delle minime garanzie procedurali commisurate all’importanza del principio in gioco (si veda Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 97, e la giurisprudenza ivi citata).
- La Corte ha ritenuto che una legge possa comunque soddisfare il requisito di prevedibilità anche se la persona interessata deve avvalersi di un’adeguata consulenza legale per valutare, in misura ragionevole date le circostanze, le conseguenze che una data azione può comportare. Ciò vale particolarmente per le persone che esercitano un’attività professionale, che sono abituate a dover procedere con un elevato livello di cautela nello svolgimento della loro attività. Per questo motivo ci si può attendere che prestino particolare attenzione nella valutazione dei rischi che tale attività comporta (si veda Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, § 97, 11 dicembre 2018, e la giurisprudenza ivi citata). Lo stesso può dirsi valere per le persone che si dedicano ad attività commerciali (si vedano, tra altri precedenti, Forminster Enterprises Limited c. Repubblica ceca, n. 38238/04, § 65, 9 ottobre 2008; Lekić, sopra citata, § 97, con ulteriori rinvii; e NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 28470/12, § 161, 5 aprile 2022).
- La Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza che, per quanto una disposizione giuridica possa essere redatta in modo chiaro, l’interpretazione giudiziaria è una inevitabile componente di ogni ordinamento giuridico. Vi sarà sempre la necessità di chiarire i punti dubbi e di adattarsi alle mutevoli circostanze. Ancora una volta, benché la certezza sia altamente auspicabile, essa può comportare un’eccessiva rigidità e la legge deve essere in grado di stare al passo con le mutevoli circostanze. Conseguentemente, numerose leggi sono formulate inevitabilmente in termini, in misura maggiore o minore, vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di prassi (si veda OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, § 568, 20 settembre 2011). Il compito di giudicare conferito ai tribunali consiste esattamente nel dissipare i dubbi interpretativi che rimangono (si veda Bežanić e Baškarad c. Croazia, nn. 16140/15 e 13322/16, § 63, 19 maggio 2022). Ciò significa che il requisito di prevedibilità che il termine “legge” implica non può essere interpretato come se esso vieti il graduale chiarimento delle norme mediante l’interpretazione giurisprudenziale di caso in caso, purché lo sviluppo che ne deriva rimanga compatibile con l’essenza della disposizione e potesse essere ragionevolmente previsto (si veda Kopytok c. Russia, n. 48812/09, § 34, 15 gennaio 2019). Per contro, un’incompatibile interpretazione giurisprudenziale delle pertinenti disposizioni interne è un fattore che potrebbe comportare esiti imprevedibili o arbitrari e privare le persone di un’effettiva tutela dei loro diritti e che è, conseguentemente, incompatibile con il requisito di legalità (si veda Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, § 65, CEDU 2000 VI).
- Quanto alle garanzie procedurali di cui dispone l’individuo, la Corte ha ritenuto che esse saranno particolarmente rilevanti nel determinare se lo Stato convenuto, nel fissare il suo quadro normativo, sia rimasto entro il suo margine di discrezionalità (si veda Connors c. Regno Unito, n. 66746/01, § 83, 27 maggio 2004). Ciò che è necessario a titolo di garanzia dipenderà, almeno in una certa misura, dalla natura e dalla portata dell’ingerenza in questione (si veda Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, § 170, CEDU 2013).
(α) L’applicazione dei summenzionati principi al caso di specie
- La Corte rileva che le parti non hanno contestato che la misura impugnata avesse una base nel diritto interno, vale a dire l’articolo 174, comma 3, del Decreto legislativo n. 42/2004 (si veda il paragrafo 120 supra), in vigore all’epoca dell’adozione dell’ordinanza di confisca, e osserva che tale disposizione ha riprodotto, con lievi modifiche, la norma sancita dall’articolo 66 della Legge n. 1089/1939 (si veda il paragrafo 112 supra), in vigore all’epoca del rinvenimento della Statua e del suo acquisto da parte del ricorrente, e che è stata successivamente trasposta nell’articolo 123, comma 3, del Decreto n. 490/1999 (si veda il paragrafo 119 supra).
- Le parti hanno tuttavia dissentito riguardo alla qualità di tale base giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in particolare in ordine alla chiarezza e alla prevedibilità: (i) del livello di diligenza richiesto all’acquirente di un bene culturale al fine di disporre la misura contestata; (ii) della possibilità di disporre la misura anche in caso di prescrizione del reato; (iii) della possibilità di disporre la misura quando il bene si trovava al di fuori del territorio italiano; e (iv) dell’assenza di un termine entro il quale disporre la misura.
‒ Il livello di diligenza richiesto all’acquirente di un bene culturale per disporre la misura contestata - Quanto alla prevedibilità del livello di diligenza richiesto a un acquirente di beni culturali, la Corte osserva che esso è stato progressivamente chiarito nel diritto e nella giurisprudenza interni.
- L’articolo 66, comma 3, della Legge n. 1089/1939 (si veda il paragrafo 112 supra), imponeva la confisca obbligatoria di beni di interesse culturale esportati illecitamente, o in caso di tentata esportazione illecita, e prevedeva che essa sarebbe stata effettuata in conformità alle disposizioni relative alla confisca di beni oggetto di contrabbando, vale a dire all’articolo 301, comma 1, del Decreto n. 43/1973 (si veda il paragrafo 116 supra).
- Le condizioni per disporre tale misura sono state chiarite nella giurisprudenza interna. In particolare, nella sentenza n. 229 del 1974, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 301, comma 1, del Decreto n. 43/1973 nella parte in cui consentiva l’irrogazione della misura nei confronti di “persone estranee al reato”, vale a dire persone che ignoravano o che in ogni caso non avevano facilitato, a causa di un “difetto di vigilanza”, la commissione del reato di contrabbando (si veda il paragrafo 123 supra). Tale approccio è stato successivamente seguito dalla Corte di cassazione (si veda il paragrafo 126 supra).
- Con specifico riguardo alla disposizione concernente la confisca di beni culturali esportati illecitamente, vale a dire l’articolo 66, comma 3, della Legge n. 1089/1939, nella sentenza 19 gennaio 1987 n. 2 la Corte costituzionale ha espressamente chiarito che una “persona estranea al reato” era qualcuno “che non sia l’autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto” a causa di un difetto di vigilanza (si veda il paragrafo 124 supra), mentre nella sentenza 9 gennaio 1997 n. 3 ha osservato che un individuo che si considerava estraneo al reato doveva dimostrare che l’acquisto aveva avuto luogo ignorando, senza colpa, l’illecita provenienza del bene (paragrafo 125 supra).
- A seguito delle summenzionate sentenze, la nozione di “persona estranea al reato” è stata espressamente inserita nella formulazione dell’articolo 66, comma 3, della Legge n. 1089/1939 mediante l’articolo 23 della Legge n. 88/1998 (si veda il paragrafo 118 supra) e successivamente recepita nell’articolo 123, comma 3, del Decreto 490/1999 (si veda il paragrafo 119 supra) e, in seguito, nell’articolo 174, comma 3, del Decreto legislativo n. 42/2004 (si veda il paragrafo 120 supra), la disposizione applicata nel caso del ricorrente.
- La Corte ritiene pertanto che, al momento dell’emissione dell’ordinanza di confisca, vale a dire, al momento in cui ebbe luogo l’ingerenza in questione nel caso di specie (si veda il paragrafo 272 supra), la nozione di “persona estranea al reato” fosse consolidata chiaramente ai sensi della giurisprudenza italiana. La Corte osserva che la Corte di cassazione ha rigettato per tale motivo la doglianza del ricorrente riguardo all’imprevedibilità della base giuridica della confisca (si veda il paragrafo 101 supra). Essa non vede alcun motivo per dissentire da tale valutazione.
- Quanto alla questione di sapere se i rappresentanti del ricorrente abbiano agito con la necessaria diligenza quando hanno acquistato la Statua (si vedano i paragrafi 282-283), essa sarà esaminata dalla Corte nell’ambito della valutazione della proporzionalità (si vedano i paragrafi 380-388 infra).
‒ L’irrogazione della misura anche se il reato era estinto per prescrizione - Quanto alla prevedibilità del fatto che la misura contestata potesse essere disposta quando il reato pertinente, segnatamente l’illecita esportazione di un bene culturale, non era stato commesso dal proprietario ed era estinto nei confronti dell’imputato per prescrizione, la Corte ribadisce che ogni confisca deve essere esaminata nel suo contesto (si veda Balsamo c. San Marino, nn. 20319/17 e 21414/17, § 64, 8 ottobre 2019).
- A tale riguardo, la Corte deve esaminare se la misura fosse di natura esclusivamente punitiva, tanto da dovere essere basata esclusivamente su una condanna, in un procedimento in cui il proprietario era l’imputato.
- In primo luogo, la Corte ritiene che anche in caso di confische punitive, se i tribunali interni constatano la sussistenza di tutti gli elementi del reato, pur archiviando il procedimento perché coperto da prescrizione, la confisca è possibile se sono stati rispettati i diritti della difesa (si veda G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia, nn. 1828/06 e altri 2, § 261, 28 giugno 2018, con riferimento a una situazione in cui, tuttavia, la misura non era proporzionata).
- In secondo luogo, la Corte ribadisce una caratteristica comune di diverse giurisdizioni è che i tribunali penali adottino decisioni di natura non punitiva (si veda Balsamo, sopra citata, § 63). La Corte ha precedentemente ritenuto che la confisca non sia una misura limitata alla sfera del diritto penale, bensì che essa sia molto frequente nell’ambito del diritto amministrativo laddove i beni confiscabili comprendano, per esempio, beni importati illecitamente (si veda AGOSI, sopra citata, § 64).
- La Corte ha inoltre ritenuto che tali tipi di confisca, disposti o meno da tribunali che esercitano la giurisdizione penale, essendo di natura riparativa, non siano compresi nel campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione (si veda, Ulemek c. Serbia (dec.), n. 41680/13, §§ 55-58, 2 febbraio 2021, e la giurisprudenza ivi citata; si raffrontino, per esempio, Welch c. Regno Unito, n. 17440/90, §§ 28-35, 9 febbraio 1995; Varvara c. Italia, n. 17475/09, § 72, 29 ottobre 2013; e G.I.E.M. S.R.L. e altri, sopra citata, § 233).
- Essa ha conseguentemente ritenuto che tali tipi di confisca, essendo finalizzati al recupero di un bene nell’interesse pubblico, possano essere applicati a terzi, proprietari dei beni in questione, in assenza della loro partecipazione al procedimento penale, di una condanna penale o di una constatazione di colpevolezza, purché il fatto dell’illecita acquisizione del bene sia stato accertato oggettivamente (si vedano, tra altri precedenti, Yildirim c. Italia (dec.), n 38602/02, 10 aprile 2003; Telbis e Viziteu c. Romania, n. 47911/15, § 49, 26 giugno 2018; Balsamo, sopra citata, §§ 60-65; e Voiculescu e altri c. Romania (dec.), n. 502/15, §§ 12-14, 22 febbraio 2022), e che gli interessati abbiano beneficiato del diritto di presentare i propri rilievi dinanzi alle autorità competenti (si vedano Yildirim (dec.), e Balsamo, § 63, entrambe sopra citate); in tale contesto, una ragionevole possibilità di sottoporre il caso alle autorità, successivamente alla conclusione del procedimento penale, è sufficiente ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Zaghini c. San Marino, n. 3405/21, § 67, 11 maggio 2023).
- Date le specifiche circostanze del caso di specie, la Corte osserva che la confisca in questione, applicabile sia all’imputato del reato di esportazione illecita di beni culturali che a terzi, estranei al reato, in possesso dei medesimi beni, non aveva alcun principale fine punitivo. Indipendentemente dal fatto che possa trattarsi di una sanzione nei confronti di persone accusate di un reato, secondo la Corte di cassazione, tale misura, di natura amministrativa, adempieva una “funzione prioritariamente recuperatoria”. Essa aveva o la funzione di riacquistare il controllo di beni che, essendo extra commercium, erano di proprietà dello Stato e non potevano essere sottratti da privati (compreso da terzi), o di impedire che beni di interesse culturale di proprietà di privati fossero allontanati dal territorio dello Stato senza essere sottoposti al suo controllo, sulla base del mero accertamento del fatto (esportazione illecita) e indipendentemente dalla circostanza che l’individuo che era proprietario o che era in possesso dei beni avesse commesso un reato (subordinatamente alla valutazione del fatto che potesse essere qualificato come “persona estranea al reato”), o che fosse stata pronunciata una formale condanna per tale reato (si veda il paragrafo 129 supra). La misura era pertanto finalizzata a recuperare uno specifico bene, al fine di garantire il rispetto dell’interesse pubblico violato da un’esportazione illecita, ripristinando la situazione originaria di dominio pubblico (si veda il paragrafo 98 supra).
- La Corte osserva inoltre che quando il Trust aveva acquistato la Statua nel 1977, la giurisprudenza interna prevedeva già che la confisca potesse essere disposta nei confronti di terzi che erano proprietari o in possesso del bene oggetto di contrabbando, se era possibile dimostrare che fossero stati almeno negligenti (si veda il paragrafo 123 supra). La possibilità di disporre la misura non era pertanto connessa alla commissione o alla partecipazione nel reato.
- È vero che la Corte di cassazione ha chiarito espressamente soltanto nel 1980 che la misura doveva essere disposta anche nei casi in cui l’imputato accusato di esportazione illecita era stato assolto, o dichiarato altrimenti non punibile per motivi che non escludevano il fatto materiale del reato, segnatamente l’esportazione illecita (si veda il paragrafo 128 supra). Tuttavia, alla luce della funzione prioritariamente recuperatoria della misura (si veda il paragrafo 312 supra), e dato che era già chiaro che essa poteva essere disposta nei confronti di terzi che non avevano commesso il reato, ma che erano stati almeno negligenti (si veda il paragrafo 313 supra), la Corte ritiene che si tratti di un mero chiarimento conforme all’essenza della disposizione e che avrebbe quindi potuto essere stato ragionevolmente previsto (si veda il paragrafo 296 supra).
- Conseguentemente, la Corte ritiene che la base giuridica non difettasse di chiarezza e di prevedibilità in ordine alla possibilità che la misura avrebbe potuto essere applicata quando il reato era estinto per prescrizione.
‒ La possibilità di disporre la misura quando il bene si trova al di fuori del territorio dello Stato - Quanto al rilievo del ricorrente secondo il quale la misura era stata disposta in violazione del diritto interno in quanto quest’ultimo non consentiva la confisca di beni situati al di fuori del territorio dello Stato, la Corte rileva che i tribunali interni avevano già trattato tale questione, osservando che il rilievo del ricorrente era stato avanzato soltanto in pareri accademici e che non vi era alcun esempio giurisprudenziale che giustificasse tale conclusione. Per contro, l’adozione dell’ordinanza di confisca era una condizione necessaria per presentare richieste di assistenza giudiziaria internazionale finalizzate a recuperare un bene di interesse culturale che si trovava al di fuori del territorio dello Stato (si veda il paragrafo 79 supra).
- Come osservato dal Governo, la Corte rileva che il ricorrente non aveva fornito alcun altro rilievo pertinente, né dinanzi ai tribunali interni né dinanzi alla Corte.
- La Corte, ribadendo che il suo potere di controllare l’osservanza del diritto interno si limita ai casi di applicazione manifestamente erronea delle disposizioni giuridiche contestate o in cui si è pervenuti a conclusioni arbitrarie (si vedano Beyeler, sopra citata, § 108, BENet Praha, spol. s r.o. c. Repubblica ceca, n. 33908/04, § 97, 24 febbraio 2011, e BTS Holding, a.s. c. Slovacchia, n. 55617/17, § 65, 30 giugno 2022), ritiene che nel caso di specie il ricorrente non abbia fornito alcuna documentazione in grado di suffragare il suo rilievo e di dimostrare che le autorità giudiziarie interne avessero applicato il diritto interno in modo arbitrario o irragionevole.
‒ L’assenza di un termine entro il quale disporre la misura - Quanto alla doglianza del ricorrente relativa all’assenza di un termine entro il quale adottare la misura, la Corte ha precedentemente ritenuto che una legge interna possa difettare di prevedibilità se non prevede un termine entro il quale le autorità interne possono esercitare alcuni poteri o alcune azioni (si vedano Beyeler, § 109, e Dimitrovi, § 46, entrambe sopra citate).
- La Corte ribadisce tuttavia che l’esistenza di sufficienti garanzie procedurali deve essere valutata tenendo conto, almeno tra gli altri fattori, della natura e della portata dell’ingerenza in questione (si veda Ivashchenko c. Russia, n. 61064/10, § 170, 13 febbraio 2018). La Corte deve pertanto tenere conto del fatto che, nel campo del patrimonio culturale, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità, anche perché la misura in questione persegue il fine di recuperare un bene unico e insostituibile (si veda il paragrafo 279 supra).
- A tale riguardo, la Corte osserva che l’assenza di disposizioni in materia di prescrizione o di un termine entro il quale esercitare le azioni finalizzate a recuperare beni culturali sottratti o esportati illecitamente sembra essere una caratteristica distintiva di diversi Paesi, anche nell’ambito del Consiglio d’Europa (si veda il Rapporto esplicativo alla Convenzione dell’UNIDROIT del 1995, citata nel paragrafo 160 supra).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l’assenza di un termine non sia un fattore che, da solo, possa condurre automaticamente a concludere che l’ingerenza in questione fosse imprevedibile o arbitraria e pertanto incompatibile con il principio di legalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. In ogni caso, come la Corte ha già ritenuto, tale elemento di incertezza nella legge e il notevole margine di discrezionalità che esso concedeva alle autorità da questo punto di vista costituiscono delle considerazioni importanti di cui si deve tenere conto nel determinare se la misura lamentata avesse conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti (si vedano Beyeler, sopra citata, § 110; Alentseva, sopra citata, § 66; e, mutatis mutandis, Zelenchuk e Tsytsyura c. Ucraina, nn. 846/16 e 1075/16, § 106, 22 maggio 2018; e Béla Németh c. Ungheria, n. 73303/14, § 40, 17 dicembre 2020; (si vedano i paragrafi 389-400 infra)).
(β) Le conclusioni sulla questione di sapere se la misura fosse conforme al principio di legalità
- Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che la base giuridica della misura contestata fosse sufficientemente chiara, prevedibile e compatibile con lo stato di diritto, e che essa fosse pertanto conforme al principio di legalità ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
(b) La questione di sapere se la misura fosse stata adottata nell’interesse pubblico o generale
(i) Le osservazioni formulate dal ricorrente
- Benché il ricorrente abbia ammesso che la tutela del patrimonio culturale fosse un fine legittimo ai sensi della Convenzione, egli ha sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dalle autorità giudiziarie interne e ribadito dal Governo, la Statua non faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia. La misura contestata non era quindi stata giustificata da alcun interesse pubblico o generale.
- Il Trust ha sottolineato che la Convenzione dell’UNESCO del 1970 non aveva effetto retroattivo e che essa non era pertanto applicabile al caso di specie. In ogni caso, la Statua non rientrava in nessuna delle categorie previste nell’articolo 4 al fine dell’individuazione del patrimonio culturale dello Stato. Secondo il ricorrente, la Statua non era la creazione del “genio individuale o collettivo” italiano in quanto era molto probabilmente opera dello scultore greco Lisippo, e non vi era alcuna prova che dimostrasse che fosse stata creata nel territorio italiano. Il Trust ha inoltre sostenuto che non vi era alcuna prova che dimostrasse che il Bronzo fosse stato rinvenuto nelle acque territoriali italiane e che il Governo non poteva invocare la nozione storica di un “continuum” tra la cultura greca e quella romana, in quanto tale legame era molto tenue e, in ogni caso, non aveva alcuna rilevanza ai sensi della Convenzione dell’UNESCO del 1970 o del diritto internazionale generale.
- Il ricorrente ha inoltre ammesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, era legittimo che uno Stato adottasse misure finalizzate ad acquisire il controllo di beni culturali al fine di agevolare nel modo più efficace un ampio accesso del pubblico a opere d’arte presenti legittimamente nel suo territorio. Secondo il Trust, tuttavia, tale principio giustificava in realtà il trattenimento della Statua presso il Getty Museum, dove era stata messa a disposizione del grande pubblico ed era conservata con cura. Al contrario, il Governo non aveva chiarito come intendesse agevolare più efficacemente l’accesso alla Statua da parte del grande pubblico.
- Il ricorrente ha infine sostenuto che, se la Corte dovesse ritenere che la misura contestata avesse perseguito un fine legittimo, a tale fine dovrebbe essere data poca importanza nel bilanciamento degli interessi contrastanti.
(ii) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha sostenuto che la Statua faceva indubbiamente parte del patrimonio culturale dell’Italia e che la misura di recupero aveva pertanto perseguito il fine legittimo di garantire il sostanziale rispetto del patrimonio culturale nazionale e la sua tutela per l’interesse generale alla sua custodia, alla sua conservazione e all’eventuale fruizione generale. Ha ritenuto che tale dichiarazione fosse compatibile con il quadro giuridico interno e internazionale relativo all’individuazione del patrimonio culturale di uno Stato.
- Quanto al quadro giuridico nazionale, il Governo ha sostenuto che la Statua fosse un bene che presentava “interesse artistico, storico (…) quale testimonianza avente valore di civiltà”, come stabilito nell’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 42/2004, che apparteneva allo Stato, come previsto nell’articolo 10, comma 1. Secondo esso, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, di tale Decreto, tali beni erano inalienabili, ed era impedito in tal modo il valido trasferimento del diritto di proprietà o un’acquisizione a non domino.
- Quanto al quadro giuridico internazionale, il Governo ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 4 § 1, lettera b) della Convenzione dell’UNESCO del 1970, i beni culturali rinvenuti nel territorio nazionale facevano parte del patrimonio culturale di uno Stato. Secondo il Governo, nei procedimenti nazionali era stato accertato che la Statua era stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane, e che i ricorrenti non avevano sollevato tale questione nel loro ricorso per motivi di diritto presentato alla Corte di cassazione e nel loro ricorso alla Corte.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che, secondo la prassi internazionale, era comunemente accettato che i beni culturali rinvenuti in mare nel corso del ventesimo secolo appartenessero allo Stato costiero nel quale il bene era stato rinvenuto, anche se erano di origine ellenica. Secondo il Governo, tale rilievo era stato riconosciuto anche dal Getty Museum, che aveva restituito diverse opere d’arte di origine ellenica rinvenute nel territorio italiano.
- In aggiunta, il Governo ha sostenuto che non potesse essere escluso che la Statua facesse parte del patrimonio culturale dell’Italia sulla base dell’articolo 4 § 1, lettera a) della Convenzione dell’UNESCO del 1970, che rinviava ai “beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti su tale territorio”. Il Governo ha sostenuto che non potesse essere stabilito con certezza che la Statua fosse opera di Lisippo e che, anche assumendo che egli l’avesse creata, egli aveva vissuto anche nell’Italia meridionale. Secondo il Governo, la teoria dei ricorrenti riguardo all’origine greca della Statua non era suffragata da prove e non aveva tenuto conto del continuum tra la civiltà greca e la successiva esperienza culturale romana, cui aveva rinviato la Corte di cassazione nel procedimento interno.
(iii) La valutazione della Corte
- Indipendentemente dalla norma applicabile dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, un’ingerenza di una pubblica autorità nel pacifico godimento di beni può essere giustificata soltanto se risponde a un legittimo interesse generale (si vedano Beyeler, § 111, e Lekić, § 106, entrambe sopra citate). Il principio del “giusto equilibrio” inerente all’articolo 1 del Protocollo n. 1 presuppone l’esistenza di un interesse generale della comunità (si veda Đokić c. Bosnia- Erzegovina, n. 6518/04, § 57, 27 maggio 2010).
- La Corte ritiene che la sostanza dell’interesse generale invocato dal Governo e fortemente contestato dal ricorrente esiga un esame approfondito (si vedano, mutatis mutandis, S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835/11, § 114, CEDU 2014 (estratti), e Y.Y. c. Turchia, n. 14793/08, § 77, CEDU 2015 (estratti)), in quanto il caso di specie lascia alcuni dubbi riguardo alla realizzazione del fine invocato per giustificare la misura contestata.
- La Corte valuterà pertanto se l’interesse generale invocato dal Governo possa essere considerato legittimo al fine della Convenzione e se, nelle specifiche circostanze del caso di specie, la misura fosse finalizzata a soddisfare tale interesse.
- Nel farlo, la Corte terrà conto del fatto che la Convenzione non può essere interpretata in un vuoto, bensì invece in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Si dovrebbe tenere conto, come indicato nell’articolo 31 § 3, lettera c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, di “ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni tra le parti” (si vedano Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, § 67, CEDU 2008; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 131, CEDU 2010; Naït-Liman c. Svizzera [GC], n. 51357/07, § 174, 15 marzo 2018; e X e altri c. Bulgaria [GC], n. 22457/16, § 179, 2 febbraio 2021). La Corte ribadisce inoltre di avere sempre rinviato al carattere “vivente” della Convenzione, che deve essere interpretata alla luce delle condizioni attuali, e di avere tenuto conto dell’evoluzione delle norme del diritto nazionale e internazionale nella sua interpretazione delle disposizioni della Convenzione (si veda Demir e Baykara, sopra citata, § 68).
- In particolare, nel determinare se gli Stati avessero un legittimo interesse generale ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha spesso valutato se le misure contestate costituissero un obbligo ai sensi di altri trattati internazionali (si vedano, per esempio, Karapetyan, sopra citata, § 34; Gyrlyan c. Russia, n. 35943/15, § 23, 9 ottobre 2018; e Denisova e Moiseyeva, sopra citata, § 58).
(α) La tutela del patrimonio culturale quale interesse legittimo in generale
- La Corte sottolinea che la tutela del patrimonio culturale e artistico di un Paese è un fine legittimo ai fini della Convenzione, tenendo conto anche del margine di discrezionalità goduto dalle autorità nazionali nel determinare che cosa sia nell’interesse generale della comunità (si vedano Beyeler, sopra citata, § 112; SCEA Ferme de Fresnoy, sopra citata; Debelianovi c. Bulgaria, n. 61951/00, § 54, 29 marzo 2007; Valette e Doherier c. Francia (dec.), n. 6054/10, § 20, 29 novembre 2011; Fürst von Thurn und Taxis, sopra citata, § 21; e Petar Matas, sopra citata, § 40). La conservazione del patrimonio culturale e, se opportuno, il suo uso sostenibile, sono finalizzati, oltre che al mantenimento di una certa qualità della vita, alla preservazione delle radici storiche, culturali e artistiche di una regione e dei suoi abitanti. In quanto tali, costituiscono un valore essenziale, la cui tutela e la cui promozione spettano alle autorità pubbliche (si vedano Debelianovi c. Bulgaria, n. 61951/00, § 54, 29 marzo 2007; Kozacıoğlu, sopra citata, § 54; Potomska e Potomski c. Polonia, n. 33949/05, § 64, 29 marzo 2011; Bogdel c. Lituania, n. 41248/06, § 60, 26 novembre 2013; Petar Matas, sopra citata, § 35; Kristiana Ltd. c. Lituania, n. 36184/13, § 104, 6 febbraio 2018; e Malliakou e altri c. Grecia, n. 78005/11, § 57, 8 novembre 2018; si veda altresì, mutatis mutandis, Ahunbay e altri c. Turchia (dec.), n. 6080/06, § 22, 29 gennaio 2019).
- La legittimità del fine della tutela del patrimonio culturale è inoltre dimostrata dai successivi sviluppi del quadro giuridico internazionale ed europeo (si veda il paragrafo 336 supra). A tale riguardo, la Corte osserva che diversi strumenti internazionali sottolineano l’importanza della tutela dei beni culturali dall’esportazione illecita, come la Convenzione dell’UNESCO del 1970 (si vedano i paragrafi 149-155 supra), e la Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 (si vedano i paragrafi 156-159 supra). Analogamente, il medesimo fine è sottolineato nel diritto dell’Unione europea, segnatamente nella Direttiva 2014/60/UE (si vedano i paragrafi 181-182 supra) e nel Regolamento 116/2009/CE (si veda il paragrafo 183 supra). Inoltre, altri strumenti prevedono la tutela in termini generali del patrimonio culturale, come la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (si vedano i paragrafi 169-172 supra), e la sua versione riveduta (si vedano i paragrafi 173-175 supra), la Convenzione dell’UNESCO del 2007 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (si vedano i paragrafi 161-168 supra), e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (si vedano i paragrafi 176-180 supra).
- Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la legittimità ai sensi della Convenzione dei provvedimenti dello Stato finalizzati a tutelare il patrimonio culturale dall’esportazione illecita dal Paese di origine, o ad assicurarne il recupero e la restituzione a esso nel caso in cui l’atto illecito abbia comunque avuto luogo, in entrambi i casi al fine di agevolare nel modo più efficace l’ampio accesso del pubblico alle opere d’arte, non possa essere messa in discussione.
(β) La questione di sapere se la misura fosse finalizzata a tutelare il patrimonio culturale nelle specifiche circostanze del caso di specie
- Le parti hanno tuttavia dissentito sulla questione di sapere se la misura contestata perseguisse il fine di tutelare il patrimonio culturale nelle specifiche circostanze del caso di specie. Il dissenso delle parti riguardava il luogo del rinvenimento della Statua e la sua rilevanza al fine di determinare se la misura fosse stata adottata nell’interesse generale di tutelare il patrimonio culturale. La Corte valuterà pertanto se l’ordinanza di confisca fosse finalizzata a perseguire il fine legittimo invocato dal Governo e fosse idonea a perseguire tale fine (si vedano, mutatis mutandis, Bayev e altri c. Russia, nn. 67667/09 e altri 2, § 83, 20 giugno 2017, e Macatė c. Lituania [GC], n. 61435/19, § 188, 23 gennaio 2023).
- La Corte ribadisce di essere sensibile alla natura sussidiaria del suo ruolo, e di dovere essere cauta nell’assumere il ruolo di tribunale di primo grado di fatto se ciò non è stato reso inevitabile dalle circostanze di un particolare caso. La Corte non ha il compito di sostituire la valutazione dei fatti effettuata dai tribunali interni con la propria, e come regola generale la valutazione delle prove di cui dispongono spetta a tali tribunali. Benché la Corte non sia vincolata dalle conclusioni cui sono pervenuti i tribunali interni, in circostanze normali essa esige elementi convincenti per essere indotta a discostarsi dalle constatazioni di fatto cui sono pervenuti tali tribunali (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 150, 20 marzo 2018).
- Nel caso di specie, le questioni controverse sono state discusse esaurientemente nei procedimenti interni, nel corso dei quali si è tenuto debitamente conto dei rilievi del ricorrente (si vedano i paragrafi 77-78, 87-89, 97 e 99 supra). La Corte assumerà quindi come punto di partenza per la sua valutazione le conclusioni relative all’accertamento dei fatti e all’interpretazione del diritto interno cui sono pervenuti i tribunali interni.
- A tale riguardo, la Corte osserva che i procedimenti interni non hanno dato luogo a una conclusione definitiva sulla questione di sapere se la Statua fosse stata rinvenuta nelle acque territoriali italiane o in alto mare. Tale fatto tuttavia non è stato considerato decisivo. La Corte di cassazione ha chiarito che la Statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia e apparteneva pertanto allo Stato in quanto era stata rinvenuta da una nave battente bandiera italiana (si veda il paragrafo 99 supra) ed era stata successivamente condotta in Italia senza osservare i pertinenti obblighi di denuncia (si vedano i paragrafi 94 e 115 supra). Secondo la Corte di cassazione, la misura contestata era pertanto finalizzata a ripristinare il diritto di proprietà dello Stato sul bene (si veda il paragrafo 94 supra). Inoltre, a prescindere dalla questione del diritto di proprietà, la Statua era un bene di interesse culturale e per esportarla sarebbe stata necessaria una licenza di esportazione che doveva essere ottenuta dalla pertinente autorità interna e avrebbero dovuto essere pagati i pertinenti tributi doganali (si veda il paragrafo 97 supra). Ai sensi della disposizione interna applicabile, la violazione di tali obblighi avrebbe comportato la confisca obbligatoria del bene culturale esportato illecitamente (si vedano i paragrafi 112 e 120 supra). Il fine della misura contestata era pertanto il recupero di un bene culturale appartenente allo Stato in quanto faceva parte del suo patrimonio culturale o, che pur appartenendo a privati, era stato in ogni caso esportato illecitamente.
- Quanto alla questione di sapere se le constatazioni di cui sopra siano sufficienti per ritenere che la misura fosse stata adottata nell’interesse generale di tutelare il patrimonio culturale, la Corte ribadisce che la nozione di “interesse pubblico” è necessariamente ampia (si veda, tra altri precedenti, Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99 e altri 2, § 91, CEDU 2005 VI) e che le autorità nazionali sono in via di principio più idonee del giudice internazionale a valutare che cosa sia di interesse pubblico (si veda Savickis e altri c. Lettonia [GC], n. 49270/11, § 184, 9 giugno 2022). Come osservato sopra, lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità nello stabilire che cosa sia “conforme all’interesse generale”, in particolare se sono in gioco questioni relative al patrimonio culturale (si vedano Beyeler, § 112; Kozacıoğlu, § 53; e Sinan Yildiz e altri (dec.), tutte sopra citate). La Corte rispetterà la sentenza delle autorità nazionali salvo qualora essa sia “manifestamente priva di ragionevole fondamento” (si vedano, mutatis mutandis, Garib c. Paesi Bassi [GC], n. 43494/09, § 137, 6 novembre 2017, e la giurisprudenza ivi citata, e Béláné Nagy c. Ungheria [GC], n. 53080/13, § 113 CEDU 2016, e la giurisprudenza ivi citata).
- La Corte ritiene che le autorità interne abbiano adempiuto il loro obbligo di dimostrare ragionevolmente che la misura contestata perseguisse il fine di tutelare il patrimonio culturale, in quanto nel caso di specie non vi è alcun elemento che suggerisca che le autorità italiane avessero applicato le disposizioni giuridiche in questione in modo manifestamente erroneo o al fine di pervenire a conclusioni arbitrarie (si veda, mutatis mutandis, Alentseva, sopra citata, § 64).
- La Corte rileva che disposizioni analoghe sono contemplate nei principi e nelle norme pertinenti di diritto internazionale.
- Quanto al diritto di proprietà dello Stato, la Corte di cassazione ha dichiarato che la Statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia. Essa ha tenuto conto del fatto che era stata rinvenuta da una nave battente bandiera italiana (si veda il paragrafo 99 supra). Come chiarito nell’ordinanza dell’8 giugno 2018 del GIP del Tribunale di Pesaro (si veda il paragrafo 89 supra; si veda altresì il paragrafo 78 supra), a norma dell’articolo 4 del codice della navigazione italiano, le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano (si veda il paragrafo 115 supra). La Statua è stata successivamente condotta in territorio italiano dove, a norma dell’articolo 50 del codice della navigazione, il rinvenimento avrebbe dovuto essere stato denunciato alla competente autorità marittima (si veda il paragrafo 115 supra). Inoltre, secondo la Corte di cassazione, vi era un continuum tra la cultura greca classica e la cultura romana (si veda il paragrafo 99 supra).
- Quanto al luogo del rinvenimento, la Corte rileva che il rinvio da parte dei tribunali nazionali all’articolo 4 del codice della navigazione italiano non era, alla luce del diritto internazionale consuetudinario e, in particolare, dei principi di libertà dell’alto mare e della giurisdizione esclusiva in alto mare dello Stato di bandiera (si vedano i paragrafi 140-143 supra), manifestamente arbitrario o irragionevole.
- La giurisdizione dello Stato di bandiera in relazione a beni culturali rinvenuti in mare non è stata contraddetta dai successivi sviluppi del diritto internazionale. In particolare, la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico ha chiarito che essa era stata adottata fatte salve le norme relative alla giurisdizione dello Stato sui beni rinvenuti sul fondale marino (si veda il paragrafo 171 supra), mentre la sua versione riveduta era stata adottata fatte salve le norme di diritto internazionale relative alla questione di sapere se la giurisdizione dello Stato sul fondale marino sia limitata al mare territoriale o si estenda anche, per esempio, alla zona economica esclusiva o alla piattaforma continentale (si veda il paragrafo 175 supra).
- Da parte sua, l’articolo 303 § 3 dell’UNCLOS ha chiarito che l’obbligo di tutelare i beni culturali rinvenuti in mare non pregiudicava l’applicazione delle leggi nazionali relative all’individuazione dei legittimi proprietari (si veda il paragrafo 147 supra), consentendo in tal modo l’applicazione del diritto marittimo e del diritto del patrimonio culturale interni.
- La Corte rileva infine che l’articolo 13 § 1, lettera d) della Convenzione dell’UNESCO del 1970 riconosceva il “diritto imprescrittibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati” (si veda il paragrafo 153 supra). Il Rapporto del 2014 sulla valutazione dell’attività di normazione del Settore culturale dell’UNESCO ha chiarito che, ai sensi di tale disposizione, “gli Stati parti erano invitati a stabilire il diritto di proprietà dello Stato (...) sui beni culturali non ancora estratti, o estratti illecitamente dal territorio nazionale”, dato che tale disposizione poteva “aiutare a chiedere la restituzione di tali beni a livello nazionale o anche all’estero” (si veda il paragrafo 155 supra). Il Rapporto ha inoltre dichiarato che circa l’83% degli Stati parti che avevano risposto all’indagine avevano stabilito il diritto di proprietà dello Stato sul patrimonio culturale non ancora rinvenuto.
- Quanto all’obbligo di denunciare il rinvenimento del patrimonio culturale subacqueo previsto dal Codice della navigazione italiano (si veda il paragrafo 115), la Corte osserva che esso era conforme agli obblighi di denuncia successivamente previsti dalla Convenzione dell’UNESCO del 2001 (si veda il paragrafo 166 supra).
- Alla luce di quanto sopra, non si può affermare che la conclusione cui erano pervenute le autorità interne secondo la quale la Statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia ed era di proprietà dello Stato fosse arbitraria o manifestamente irragionevole.
- In ogni caso, la questione del diritto di proprietà dello Stato determinato dal luogo del rinvenimento non era decisiva, in quanto la Corte di cassazione aveva chiarito che tale misura era applicabile anche ai beni appartenenti a privati che, essendo di interesse culturale, erano stati esportati senza adempiere le pertinenti formalità doganali (si veda il paragrafo 97 supra).
- A tale riguardo, la Corte osserva che i principi applicati dalla Corte di cassazione in relazione all’irrogazione della confisca in caso di esportazione illecita sono confermati dagli sviluppi del quadro giuridico internazionale. In particolare, l’articolo 1 della Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 prevede che essa si applichi alla restituzione di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legislazione che disciplina l’esportazione di beni culturali (si veda il paragrafo 159 supra), rinviando in tal modo al diritto interno per quanto riguarda le formalità che devono essere osservate al fine dell’esportazione di beni culturali e la cui violazione giustifica le richieste di restituzione. Quanto al diritto dell’Unione europea, l’articolo 2 del Regolamento 116/2009/CE prevede che “L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della Comunità è subordinato alla presentazione di una licenza di esportazione” (si veda il paragrafo 183 supra).
- 357. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le autorità interne avessero dimostrato ragionevolmente che la Statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia. Inoltre, esse hanno ragionevolmente sostenuto che la misura perseguiva in ogni caso il fine di riacquisire il controllo di un oggetto di interesse culturale che era stato condotto sulla terraferma senza adempiere i pertinenti obblighi di denuncia, e che era stato successivamente esportato senza la necessaria licenza e senza il pagamento dei relativi tributi doganali, indipendentemente dal fatto che fosse di proprietà dello Stato.
(iv) Le conclusioni sulla questione di sapere se la misura fosse stata adottata nell’interesse generale
- Conseguentemente, la Corte ritiene che la misura in questione fosse stata adottata “nell’interesse pubblico o generale”, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, di tutelare il patrimonio culturale dell’Italia.
(c) La questione di sapere se la misura fosse proporzionata al fine perseguito
(i) Le osservazioni formulate dal ricorrente
- Il ricorrente ha sostenuto di essere stato gravato di un onere eccessivo in ragione dell’assenza di un termine entro il quale poteva essere disposta la misura contestata (si veda il paragrafo 285 supra).
- Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le autorità interne non avevano agito “tempestivamente” in quanto il procedimento che aveva dato luogo alla misura contestata era stato avviato oltre trent’anni dopo che esse erano venute a conoscenza dell’identità del proprietario della Statua e del luogo in cui essa si trovava. Tale ritardo aveva superato notevolmente il termine triennale previsto dall’articolo 5 § 5 della Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 (si veda il paragrafo 159 supra) e il ritardo di quattro anni che la Corte aveva ritenuto eccessivo nella causa Beyeler (sopra citata). Il ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, egli non poteva essere incolpato di avere contribuito al ritardo in quanto i suoi rappresentanti avevano collaborato all’indagine degli agenti delle forze dell’ordine statunitensi e non avevano alcun obbligo di verificare presso le autorità italiane, precedentemente all’acquisto della Statua, se fosse stata rilasciata una licenza di esportazione, precedentemente all’esportazione della stessa dall’Italia.
- Secondo il ricorrente, neanche il comportamento delle autorità era stato “appropriato e coerente”, in quanto il procedimento che aveva dato luogo alla misura contestata era stato avviato nonostante l’assoluzione delle persone che avevano rinvenuto la Statua e il rigetto di diverse richieste di assistenza giudiziaria internazionale. Inoltre, il Trust ha sottolineato che le indagini relative al reato di esportazione illecita erano state archiviate dal pretore di Gubbio nel novembre del 1978 e che, nella missiva inviata in data 25 agosto 1980 da tale pretore alla Procura di Perugia, era stato spiegato che “il procedimento penale in questione non risultava sottoponibile ad alcun ulteriore esame da parte dei tribunali ordinari, ai quali era precluso di disporre ulteriori misure finalizzate al recupero della Statua”.
- Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere stato gravato di un onere eccessivo in ragione dell’assenza di un risarcimento per la confisca del Bronzo.
- Il ricorrente ha infine sottolineato che quando avevano acquistato la Statua, i suoi rappresentanti avevano agito “apertamente e onestamente” e che non poteva essere attribuita a essi alcuna colpa o malafede in quanto essi avevano fatto affidamento sulle assicurazioni fornite dagli avvocati italiani che avevano rappresentato il venditore, nonché sul rigetto delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale delle autorità italiane.
(i) Le osservazioni formulate dal Governo
- Il Governo ha sostenuto che sia il comportamento delle autorità che il diritto interno applicabile fossero compatibili con il principio della certezza del diritto e che la misura fosse proporzionata al fine perseguito.
- Ha sostenuto che il caso di specie differiva da cause in cui la Corte aveva concluso che i ritardi da parte delle autorità nazionali nel rispondere all’appropriazione illecita di beni da parte dei ricorrenti avevano costituito violazione del principio della certezza del diritto in quanto non riguardavano il recupero di beni di cui dei privati erano proprietari bona fide, bensì di beni appartenenti allo Stato e acquisiti dal Trust in modo negligente.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che nel caso di specie non fosse sorta alcuna questione ai sensi del principio della certezza del diritto, in quanto il diritto interno aveva sempre affermato chiaramente l’inalienabilità del patrimonio culturale dello Stato e l’imprescrittibilità delle azioni di restituzione a favore dello Stato.
- Quanto all’obbligo di agire tempestivamente, il Governo ha sostenuto che tale valutazione dovesse tenere conto del comportamento delle autorità interne e delle altre particolari circostanze del caso di specie. Ha sottolineato che, nonostante diverse oggettive difficoltà (come il fatto che le autorità italiane non avessero potuto vedere e fotografare la Statua quando questa era in Germania), la polizia aveva avviato un’indagine e il pretore di Gubbio aveva presentato diverse richieste di assistenza giudiziaria internazionale, che erano state rigettate per motivi procedurali o perché non contenevano elementi sufficienti per procedere. Secondo il Governo, le difficoltà incontrate dalle autorità erano state causate anche dall’assenza di cooperazione e di trasparenza da parte dei rappresentanti del Trust. Ha infine osservato che la piena divulgazione dei documenti detenuti dal Getty Museum era stata ottenuta soltanto in data 21 dicembre 2009, durante il procedimento dinanzi al Tribunale di Pesaro. Soltanto a decorrere da quel momento lo Stato era stato in grado di valutare se i ricorrenti avessero agito in malafede.
- Il Governo ha sostenuto che le autorità avevano tentato costantemente e diligentemente di recuperare la Statua, il che dimostrava che esse non avevano accettato la sua acquisizione da parte del Trust. In particolare, esse avevano intrapreso diversi tentativi diplomatici e giudiziari di recupero a decorrere dal momento in cui il Trust aveva acquistato la Statua, ma avevano intrapreso un’azione più seria nel 2006 a causa delle nuove prove disponibili che erano venute alla luce in tale anno.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che la negligenza dei ricorrenti, dato il livello di professionalità richiesto in simili operazioni, era stata accertata definitivamente nei procedimenti nazionali. In ogni caso, ha ribadito che i rappresentanti dei ricorrenti avrebbero potuto adempiere i loro obblighi di adeguata diligenza chiedendo ai venditori di consegnare i loro titoli di proprietà, chiedendo alle autorità italiane se fosse stata emessa una licenza di esportazione quando la Statua aveva lasciato l’Italia e controllando se fossero state violate le disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni e di tributi doganali. Invece, esse avevano invocato le assicurazioni dei venditori e i documenti che qualsiasi uomo d’affari onesto e diligente avrebbe considerato insufficienti.
- Il Governo ha inoltre sostenuto che la misura fosse stata proporzionata in quanto non aveva avuto un fine punitivo e non era finalizzata a impedire una situazione di potenziale pericolo per il bene. Era piuttosto finalizzata a recuperare un bene pubblico nell’interesse della conservazione del patrimonio culturale. In considerazione di tale fine, non avrebbe avuto senso considerare una misura alternativa.
- Il Governo ha infine sostenuto che l’assenza di un risarcimento per la confisca fosse compatibile con i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in quanto il risarcimento era soltanto un fattore nella valutazione del giusto equilibrio, che variava in relazione al tipo di ingerenza. Ha inoltre osservato che l’articolo 7 § 1, lettera b) (ii) della Convenzione dell’UNESCO del 1970 prevedeva il pagamento di un risarcimento soltanto ai proprietari di un bene che erano in buona fede.
(ii) La valutazione della Corte
(α) Principi generali
- La Corte ribadisce che la preoccupazione di conseguire un “giusto equilibrio” tra le necessità dell’interesse generale della comunità e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo è rispecchiata nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nell’insieme, a prescindere da quali paragrafi siano interessati in ogni causa, e comporta la necessità di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine che si intende perseguire (si veda, tra altri precedenti, East West Alliance Limited, sopra citata, § 168). Il necessario equilibrio sarà sconvolto se l’interessato ha dovuto tollerare un “onere individuale ed eccessivo” (si veda, per esempio, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 50, Serie A n. 98).
- Nel contesto della norma generale stabilita nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1, l’accertamento dell’esistenza di tale equilibrio esige un esame globale dei vari interessi in questione (si veda Belova c. Russia, n. 33955/08, § 37, 15 settembre 2020), che può richiedere un’analisi non soltanto delle condizioni del risarcimento – se la situazione è simile all’espropriazione di un bene – bensì anche, come nel caso di specie, del comportamento delle parti della controversia, nonché dei mezzi impiegati dallo Stato e della loro attuazione (si vedano Beyeler, sopra citata, § 114, e Vod Baur Impex S.R.L. c. Romania, n. 17060/15, § 69, 24 aprile 2022).
- In ordine al comportamento del ricorrente, il comportamento del proprietario del bene, compreso il livello di colpa o di attenzione che egli ha dimostrato, è un elemento della totalità delle circostanze di cui si dovrebbe tenere conto (si vedano AGOSI, sopra citata, § 54, e Yașar c. Romania, n. 64863/13, § 60, 26 novembre 2019). La Corte deve pertanto determinare se le autorità interne abbiano tenuto conto del livello di colpa o di attenzione del ricorrente o, almeno, del rapporto tra il comportamento del ricorrente e i reati che erano stati commessi (si vedano Silickienė c. Lituania, n. 20496/02, § 66, 10 aprile 2012, e S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Romania, n. 58045/11, § 29, 4 luglio 2017). In particolare, la Corte ha ritenuto che l’acquirente di un bene dovrebbe indagare scrupolosamente sulla sua provenienza al fine di evitare eventuali richieste di confisca (si veda Belova, sopra citata, § 41).
- In ordine al comportamento delle autorità interne, la Corte sottolinea la particolare importanza del principio della “corretta amministrazione”, che esige che, se è in gioco una questione di interesse generale, in particolare se la causa riguarda dei diritti umani fondamentali quali quelli concernenti dei beni, le autorità pubbliche devono agire tempestivamente e in modo appropriato e, soprattutto, coerente (si vedano Petar Matas, § 43; Belova, § 37; e Beyeler, § 120, tutte sopra citate). Tuttavia, il principio della “corretta amministrazione” non dovrebbe, come regola generale, impedire alle autorità di correggere errori occasionali, anche quelli derivanti dalla propria negligenza (si vedano Moskal c. Polonia, n. 10373/05, § 73, 15 settembre 2009, e Romeva c. Macedonia del Nord, n. 32141/10, § 70, 12 dicembre 2019). In occasioni simili, è necessario valutare se l’errore è stato causato dalle autorità stesse, senza alcuna colpa da parte di terzi, o se la colpa o la negligenza possono essere attribuite al privato (si vedano, mutatis mutandis, Moskal, § 73, e Romeva, § 71, entrambe sopra citate).
- Le condizioni del risarcimento ai sensi della pertinente legislazione interna sono importanti per valutare se la misura contestata rispetti il necessario giusto equilibrio e, segnatamente, se gravi il ricorrente di un onere sproporzionato (si vedano Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 87, CEDU 2005 IX, ed Ex Re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94, § 89, CEDU 2000-XII). Nel contesto della norma generale sancita dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e delle misure concernenti la disciplina dell’uso dei beni, l’assenza di un risarcimento è un fattore di cui si deve tenere conto nel determinare se sia stato conseguito un giusto equilibrio, ma non è di per sé sufficiente a costituire violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Depalle, sopra citata, § 91; Berger-Krall e altri c. Slovenia, n. 14717/04, § 199, 12 giugno 2014; e O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlanda, n. 44460/16, § 124, 7 giugno 2018).
(β) L’applicazione dei summenzionati principi al caso di specie
- La Corte deve pertanto esaminare se: (i) il ricorrente abbia agito con la necessaria diligenza, (ii) le autorità interne abbiano agito tempestivamente e in modo appropriato e coerente, e (iii) se i ricorrenti siano stati gravati di un onere eccessivo, in ragione dell’assenza di un risarcimento.
‒ Il comportamento del ricorrente
- La Corte ha già ritenuto che il livello di diligenza previsto dal diritto italiano fosse sufficientemente chiaro e prevedibile (si veda il paragrafo 304 supra).
- La Corte ritiene inoltre che il carattere dell’operazione giustificasse nel caso di specie un elevato livello di diligenza (si veda il paragrafo 304 supra).
- Essa rileva che norme analoghe sono sancite oggigiorno dall’articolo 4 della Convenzione dell’UNIDROIT del 1995, che impone di valutare se l’acquirente di un bene culturale abbia tenuto conto del prezzo pagato, abbia consultato l’eventuale registro ragionevolmente accessibile dei beni culturali sottratti e qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, e abbia consultato le agenzie accessibili o compiuto qualsiasi altro atto che una persona ragionevole avrebbe compiuto in circostanze analoghe (si veda il paragrafo 159 supra).
- Da parte sua, la Direttiva 2014/60/UE, che ricordava nel considerando 16 che il Consiglio dell’Unione europea aveva raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della Convenzione dell’UNIDROIT del 1995, ha inserito una norma analoga nel suo articolo 10 § 2. In particolare, quest’ultimo prevede che, per determinare se il possessore abbia esercitato la diligenza e l’attenzione richieste, si deve tenere conto di tutte le circostanze dell’acquisto, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere, o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe (si veda il paragrafo 182 supra).
- Come ribadito sopra, in linea di principio la Corte non può contestare la valutazione delle prove compiuta dalle autorità interne, salvo qualora vi siano motivi per ritenere che essa sia arbitraria o irragionevole (si veda il paragrafo 342 supra). In ordine alla valutazione dello status di buona fede di un acquirente di un bene, la Corte ha messo in discussione le conclusioni delle autorità interne in casi in cui la buona fede dei ricorrenti era stata negata senza alcuna adeguata giustificazione e, in particolare, se le autorità interne non avevano basato la loro conclusione su alcuna azione da parte dei ricorrenti che avrebbe potuto dimostrare la loro malafede (si vedano Beinarovič e altri c. Lituania, nn. 70520/10 e altri 2, § 144, 12 giugno 2018, e Seregin e altri c. Russia, nn. 31686/16 e altri 4, §§ 108-09, 16 marzo 2021). La Corte esaminerà pertanto attentamente l’adeguatezza del ragionamento delle autorità interne in tal senso (si veda Osipkovs e altri c. Lettonia, n. 39210/07, § 83, 4 maggio 2017).
- La Corte ritiene che le autorità interne abbiano esaminato le prove disponibili al fine di dimostrare che i rappresentanti del ricorrente fossero stati almeno negligenti, e ha tenuto conto dei rilievi del ricorrente, che egli ha potuto difendere in diversi gradi di giudizio. A eccezione dell’ordinanza del 12 luglio 2007 del GIP del Tribunale di Pesaro (si veda il paragrafo 72 supra), tutte le decisioni interne hanno stabilito che il ricorrente non fosse stato un acquirente in buona fede (si veda Belova, sopra citata, § 41), osservando che, pur essendo consapevole almeno dell’esistenza di qualche dubbio circa la legittima provenienza della Statua, i suoi rappresentanti non avevano svolto un’indagine adeguata e indipendente e avevano meramente fatto affidamento sulle assicurazioni fornite dagli avvocati dei venditori (si vedano i paragrafi 77, 91 e 96 supra).
- Date le conclusioni dei tribunali interni, la Corte ritiene che i rappresentanti del Trust avessero, quanto meno, motivi molto seri per dubitare della legittima provenienza della Statua (si veda, mutatis mutandis, Vukušić c. Croazia, n. 69735/11, § 66, 31 maggio 2016). In particolare, come osservato dal GIP e dalla Corte di cassazione, i procedimenti penali che hanno avuto luogo tra il 1966 e il 1970 riguardo al reato di ricettazione di un bene archeologico sottratto appartenente allo Stato, che si sono conclusi con la sentenza del 18 novembre 1970 della Corte di appello di Perugia, non avevano escluso che la Statua facesse parte del patrimonio culturale dell’Italia, ma avevano meramente assolto gli imputati per insufficienza di prove relative all’esatto luogo in cui era stata rinvenuta la Statua (si vedano i paragrafi 14, 92 e 102 supra). Tale sentenza non poteva essere invocata per concludere che la Statua fosse stata esportata illecitamente dall’Italia in quanto essa concerneva le circostanze del suo rinvenimento e non della sua esportazione. La Corte di cassazione ha inoltre sottolineato che durante le trattative i rappresentanti del Trust erano a conoscenza dei tentativi delle autorità italiane di recuperare la Statua, e le pretese di queste ultime riguardo al bene erano state menzionate più volte dagli avvocati dei venditori (si vedano i paragrafi 26-27, 30 31, 36 e 96 supra). Tutte tali circostanze sono ancora più significative se si considera che il Sig. Getty Senior aveva chiaramente subordinato l’acquisto della Statua all’ottenimento della prova della sua legittima provenienza, e che egli era stato chiaramente informato dell’esistenza di “qualche possibile complicazione legale”, in quanto “non [era] noto quando il [bene avesse] lasciato la Grecia o l’Italia, o quando [fosse stato] rinvenuto” (si veda il paragrafo 24 supra).
- Date le circostanze, la Corte ritiene che, in considerazione della natura dell’operazione, i rappresentanti del Trust avessero un chiaro dovere di adottare ogni misura che ci si poteva ragionevolmente attendere da essi per indagare sulla legittima provenienza della Statua prima di acquistarla (si veda Belova, sopra citata, § 41).
- Tuttavia, come osservato dal GIP e dalla Corte di cassazione, essi non hanno compiuto una valutazione attenta e obiettiva della provenienza della Statua (si vedano i paragrafi 92 e 96 supra). Hanno fatto affidamento sulle assicurazioni fornite dagli avvocati dei venditori, alcune delle quali erano molto generiche e tali da suscitare seri dubbi riguardo alla loro buona fede (si veda il paragrafo 91 supra). Per esempio, nella loro missiva del 1° ottobre 1973 gli avvocati del venditore avevano garantito la legittimità dell’operazione facendo affidamento sulle informazioni ricevute da un dirigente del Ministero dell’Istruzione italiano “mediante i buoni uffici di un amico comune”, o su altre informazioni accertate “mediante canali confidenziali” o “apprese personalmente da un agente di polizia [sic] che [si era] occupato della questione” (si veda il paragrafo 31 supra).
- La Corte osserva inoltre che successivamente al decesso del Sig. Getty Senior avvenuto in data 6 giugno 1976 (si veda il paragrafo 33 supra), gli amministratori avevano deciso in data 8 giugno 1977 di chiedere semplicemente un nuovo e aggiornato parere legale ai medesimi avvocati che rappresentavano i venditori (si veda il paragrafo 34 supra). Gli avvocati hanno ribadito i medesimi pareri forniti precedentemente e hanno rassicurato il Trust riguardo alla validità del diritto di proprietà. Tuttavia, non è stata fornita alla Corte alcuna prova a tale riguardo (si vedano i paragrafi 35-36 supra). Inoltre, la Corte osserva che i rappresentanti del Trust non hanno chiesto, e i venditori non hanno fornito, alcuna prova della legittima esportazione della Statua dall’Italia, pur essendo a conoscenza delle disposizioni interne applicabili che esigevano una licenza di esportazione, indipendentemente dalla questione del diritto di proprietà (si veda il paragrafo 109 supra). Gli amministratori avevano pertanto autorizzato l’operazione senza osservare le istruzioni impartite dal Sig. Getty Senior (si veda il paragrafo 384 supra).
- Tutti tali elementi, che sono stati esaminati attentamente e ribaditi dalle autorità giudiziarie interne, le hanno condotte a ritenere che quando hanno acquistato la Statua i rappresentanti del Trust siano stati, quanto meno, negligenti, se non in malafede. La Corte ritiene che tale valutazione non sia arbitraria o manifestamente irragionevole.
‒ Il comportamento delle autorità interne
- La Corte ritiene che nel valutare l’adeguatezza del comportamento delle autorità statali si debba tenere conto, da un lato, della complessità delle questioni giuridiche e fattuali affrontate da esse e, dall’altro, dello stato di incertezza in cui avrebbero potuto trovarsi i ricorrenti in conseguenza dei ritardi attribuibili alle autorità (si veda, mutatis mutandis, Beinarovič e altri c. Lituania, nn. 70520/10 e altri 2, § 142, 12 giugno 2018).
- Tuttavia, non si può affermare che il comportamento delle autorità interne abbia suscitato dei dubbi riguardo alla loro intenzione di recuperare la Statua in quanto parte del patrimonio culturale dell’Italia e in ragione del mancato pagamento dei tributi doganali di esportazione.
- A tale riguardo, si deve osservare che è indiscusso che le autorità interne abbiano appreso dell’acquisto della Statua da parte del ricorrente poco dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, avvenuto in data 15 agosto 1977 (si veda il paragrafo 38 supra), dato che già nel dicembre del 1977 esse avevano adottato delle misure finalizzate a indagare sulle circostanze dell’operazione (si veda il paragrafo 39 supra). La Corte deve pertanto valutare a decorrere da quel momento se le autorità interne abbiano agito tempestivamente, e in modo adeguato e coerente.
- Alla luce di tutta la documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene che le autorità italiane abbiano risposto tempestivamente e diligentemente. In particolare, in data 13 dicembre 1977 le autorità doganali italiane hanno inviato una richiesta di indagine mediante l’Interpol di Roma, che è stata inoltrata al Servizio doganale degli Stati Uniti (si veda il paragrafo 40 supra). Da parte sua, il pretore di Gubbio ha aperto una nuova indagine relativa all’esportazione illecita (si veda il paragrafo 45 supra), nel corso della quale: (i) in data 24 novembre 1977, le autorità interne hanno ascoltato delle testimonianze (si vedano i paragrafi 46-47 supra); (ii) hanno presentato delle richieste di rogatoria in data 14 gennaio e 17 febbraio 1978 rispettivamente alle autorità britanniche e statunitensi (si vedano i paragrafi 48-51 supra); (ii) e hanno svolto ulteriori indagini (si vedano paragrafi 52-53 supra).
- In tale contesto, la Corte ritiene che le autorità giudiziarie interne non possano essere criticate per avere archiviato le indagini in data 25 novembre 1978 in ragione dell’assenza di prove sufficienti, dato che lo hanno fatto poiché le loro richieste di assistenza giudiziaria erano state rigettate dalle autorità straniere (si veda il paragrafo 54 supra).
- Quanto alla missiva inviata in data 25 agosto 1980 dal pretore di Gubbio alla Procura di Perugia, che dichiarava che era stato impedito alle autorità giudiziarie interne di adottare ulteriori misure finalizzate a recuperare la Statua (si veda il paragrafo 55 supra), la Corte non può concordare con il ricorrente e ritiene che, su tale base, egli avesse una legittima aspettativa che la stessa non sarebbe stata oggetto di un procedimento di confisca. Il ricorrente non era parte del procedimento cui si riferiva la missiva, e non era a conoscenza della stessa precedentemente all’avvio in data 12 aprile 2007 del procedimento che aveva dato luogo all’irrogazione della misura contestata (si veda il paragrafo 68 supra).
- Invece, dai documenti disponibili risulta che, nonostante l’archiviazione dell’indagine penale, le altre autorità interne avessero agito come suggerito in tale missiva, nella quale il pretore aveva ritenuto che ulteriori azioni finalizzate al recupero della Statua avrebbero dovuto essere compiute dalle autorità governative. A tale riguardo, la Corte osserva che (i) in data 28 settembre 1982 il Ministero per i beni culturali e ambientali ha negoziato con il Getty Museum la restituzione della Statua (si veda il paragrafo 60 supra); (ii) nel 1989 il Ministero ha presentato una formale richiesta di restituzione, che è stata rigettata dal rappresentante del ricorrente (si veda il paragrafo 62 supra); (iii) nel 1995 il Ministero ha incaricato formalmente il Console italiano di Los Angeles di proseguire le trattative finalizzate alla restituzione della Statua, ma i rappresentanti del ricorrente hanno rifiutato (si veda il paragrafo 63 supra); e (iv) tra il 2006 e il 2007 hanno avuto luogo ulteriori trattative, benché le parti non ne abbiano rivelato il contenuto alla Corte (si veda il paragrafo 65 supra).
- La Corte deve, tuttavia, prendere atto anche del fatto che una certa negligenza sia attribuibile anche alle autorità italiane. In particolare, dalla documentazione messa a disposizione della Corte risulta che, successivamente all’archiviazione della prima indagine relativa all’esportazione illecita, le autorità italiane non abbiano seguito il procedimento instaurato presso le autorità statunitensi mediante l’Interpol (si veda il paragrafo 44 supra), e non abbiano valutato se seguire la procedura indicata nella circolare del Segretario di Stato statunitense del 3 febbraio 1976, che suggeriva che le autorità italiane avrebbero potuto instaurare un procedimento dinanzi ai tribunali statunitensi in conformità al diritto statunitense (si veda il paragrafo 51 supra).
- La Corte non è inoltre convinta del rilievo del Governo secondo il quale il procedimento che aveva dato luogo alla misura di confisca non avrebbe potuto essere instaurato prima, in quanto le prove della malafede del ricorrente erano emerse soltanto nel 2007. Per il medesimo motivo per il quale tali prove erano emerse in tale procedimento, la Corte ritiene che le autorità avrebbero ottenuto tali prove prima se avessero instaurato tale procedimento prima. La Corte ammette tuttavia che l’instaurazione di tale procedimento fosse l’unico mezzo disponibile per ottenere la collaborazione del ricorrente e delle autorità statunitensi nella raccolta delle prove necessarie.
- In particolare, il fatto che le autorità italiane non fossero riuscite nei loro tentativi di recuperare la Statua non può essere attribuito a esse. La Corte deve infatti tenere conto del fatto che esse hanno operato in un vuoto giuridico, in quanto non era vigente alcuno strumento giuridico internazionale vincolante, all’epoca dell’esportazione e dell’acquisto della Statua da parte del ricorrente, che avrebbe loro consentito di recuperarla o, quanto meno, di ottenere la piena collaborazione delle autorità interne straniere.
‒ L’assenza di risarcimento
- In ordine alla questione di sapere se il ricorrente sia stato gravato di un onere eccessivo in ragione dell’assenza di qualsiasi forma di risarcimento, la Corte ha già constatato che egli aveva acquistato la Statua, quanto meno, negligentemente (si veda il paragrafo 388 supra) e ritiene che questa possa essere ritenuta una considerazione cruciale ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, mutatis mutandis, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, n. 46577/15, § 75, 21 aprile 2016). In particolare, nel valutare se una misura di confisca disposta nei confronti di terzi che sono proprietari di un bene abbia conseguito un giusto equilibrio, la Corte ritiene che il comportamento del proprietario del bene sia una circostanza pertinente (si vedano Yașar c. Romania, n. 64863/13, § 60, 26 novembre 2019, e Silickienė, sopra citata, § 67).
- Anche supponendo che il Trust avesse ottenuto un valido diritto di proprietà, circostanza che è, tuttavia, fortemente contestata, la Corte osserva che il ricorrente non poteva ignorare, alla luce della giurisprudenza interna in materia di confisca di beni culturali esportati illecitamente di proprietà di terzi “estranei al reato” (si vedano i paragrafi 123-129 supra), il principio secondo il quale non era esigibile alcun risarcimento nel caso in cui tale misura fosse stata disposta nei confronti di proprietari dei quali era ritenuto che avessero agito in malafede o, quanto meno, in modo negligente (si vedano, mutatis mutandis, Depalle, sopra citata, § 91, e Brosset-Triboulet e altri c. Francia [GC], n. 34078/02, § 94, 29 marzo 2010).
- La Corte ritiene inoltre che il ricorrente, acquistando negligentemente la Statua in assenza di qualsiasi prova della sua legittima provenienza e con la piena consapevolezza delle pretese delle autorità italiane riguardo a essa, abbia violato gli obblighi previsti dalla legge (Ivanova e Cherkezov, sopra citata, § 75).
- Secondo la Corte, pertanto, il ricorrente ha accettato, almeno implicitamente, il rischio che la Statua avrebbe potuto essere confiscata in assenza di qualsiasi risarcimento (si raffrontino Dzirnis c. Lettonia, n. 25082/05, §§ 91-95, 26 gennaio 2017, e Gladysheva, sopra citata, § 80). Conseguentemente, secondo la Corte, non si può ritenere che l’assenza di risarcimento abbia reso la misura sproporzionata in relazione all’interesse generale perseguito, segnatamente il recupero di un bene culturale esportato illecitamente.
(α) Le conclusioni riguardo alla proporzionalità
- Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude pertanto che il Trust non avesse agito con la necessaria diligenza quando ha acquistato la Statua (si vedano i paragrafi 384-388 supra) e che tale situazione abbia indubbiamente una certa importanza nella valutazione (si veda Beyeler, sopra citata, § 116). Inoltre, poiché il ricorrente era consapevole dell’assenza, ai sensi del pertinente diritto interno, di un termine entro il quale era possibile adottare la misura di confisca finalizzata a recuperare dei beni culturali esportati illecitamente, non si può affermare che avesse maturato una legittima aspettativa di potere trattenere la Statua, dato che diverse autorità statali lavoravano incessantemente al fine di recuperarla (si vedano i paragrafi 392-395 supra). Al medesimo tempo e sempre alla luce delle disposizioni interne applicabili, non si può affermare che sia sorta alcuna aspettativa legittima da parte del ricorrente riguardo alla possibilità di ottenere un risarcimento (si veda il paragrafo 400 supra).
- D’altra parte, benché le autorità interne abbiano adottato diverse misure finalizzate al recupero della Statua (si vedano i paragrafi 392-395 supra), la Corte ha osservato anche che esse non hanno seguito sempre diligentemente le procedure pertinenti (si veda il paragrafo 396 supra) e che il Governo non l’ha convinta del motivo per il quale il procedimento che ha dato luogo all’irrogazione della misura contestata non avrebbe potuto essere instaurato prima del 2007 (si veda il paragrafo 397 supra). La Corte ritiene che anche tali conclusioni abbiano importanza nella sua valutazione (si veda Beyeler, sopra citata, § 120).
- Tuttavia, a differenza della causa Beyeler, nella quale il bene culturale pertinente era legittimamente di proprietà di un privato, nel caso di specie la negligenza delle autorità interne non aveva comportato alcun ingiusto arricchimento da parte loro, in quanto esse avevano ragionevolmente dimostrato che la Statua faceva parte del patrimonio culturale dell’Italia (si vedano i paragrafi 344 e 346-52 supra). Inoltre, nel caso di specie gli occasionali errori commessi dalle autorità interne non erano avvenuti in una situazione in cui non poteva essere attribuita alcuna colpa o negligenza a un ricorrente che aveva agito in buona fede, bensì erano stati piuttosto commessi nell’ambito di una risposta alla condotta del ricorrente, che le autorità giudiziarie interne avevano considerato quanto meno negligente, se non in malafede (si vedano i paragrafi 375 e 388 supra). Infine, nel caso di specie le autorità interne hanno operato in un vuoto giuridico, in quanto all’epoca dei fatti non era vigente alcuno strumento internazionale che le avrebbe aiutate a recuperare un bene culturale esportato illecitamente (si veda il paragrafo 278 supra). Per contro, la Corte sottolinea che oggigiorno, in un analogo scenario, le autorità interne avrebbero l’obbligo di osservare rigorosamente i termini e le procedure previsti dalla Convenzione dell’UNIDROIT del 1995 e le disposizioni interne che hanno recepito la Direttiva 2014/60/UE, nei casi in cui sono applicabili (si vedano i paragrafi 159 e 182 supra).
- Alla luce delle conclusioni di cui sopra, e tenendo conto del fatto che lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità riguardo a ciò che è “conforme all’interesse generale”, in particolare se sono in gioco questioni relative a beni culturali (si vedano Beyeler, § 112; Kozacıoğlu, § 53; e Sinan Yildiz e altri (dec.), tutte sopra citate), del forte consenso nel diritto internazionale ed europeo riguardo alla necessità di tutelare i beni culturali dall’esportazione illecita e di restituirli al loro Paese di origine (si vedano i paragrafi 338 340 supra, e la giurisprudenza ivi citata), della negligente condotta del ricorrente, nonché del vuoto giuridico del tutto eccezionale nel quale si sono trovate le autorità interne nel caso di specie, la Corte conclude che esse non abbiano ecceduto il loro margine di discrezionalità.
- Conseguentemente, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. Accoglie, all’unanimità, l’eccezione del Governo relativa alla legittimazione ad agire degli amministratori del primo ricorrente e dichiara che essi non sono legittimati a depositare il presente ricorso;
2. Ritiene, all’unanimità, che non vi sia la necessità di pronunciarsi sulla questione della legittimazione dei nuovi amministratori del primo ricorrente a proseguire il presente ricorso;
3. Rigetta, a maggioranza, le altre eccezioni preliminari sollevate dal Governo e dichiara, a maggioranza, ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. Ritiene, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Marko Bošnjak
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del Giudice Wojtyczek.
M.B.
I.F.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE E PARZIALMENTE CONCORDANTE
DEL GIUDICE WOJTYCZEK
- Mi permetto di dissentire dall’opinione della maggioranza secondo la quale il presente ricorso è ricevibile. Nutro inoltre delle riserve riguardo ad alcune parti del ragionamento.
- La causa riguarda una questione importante, vale a dire l’esportazione illegale di beni culturali e il loro successivo commercio. La presente sentenza avrà pertanto un impatto che andrà ben oltre la portata del singolo caso. Concordo pienamente nel presente contesto con la conclusione secondo la quale esiste “[un] forte consenso nel diritto internazionale ed europeo riguardo alla necessità di tutelare i beni culturali dall’esportazione illecita e di restituirli al loro Paese di origine” (si veda il paragrafo 408 della sentenza).
Osservo che il mercato dei beni culturali presenta diverse caratteristiche specifiche. Gli acquirenti si assumono il rischio che lo specifico bene culturale che desiderano acquistare da un venditore privato possa difatti essere ancora di proprietà di uno Stato o di un terzo privato. Pertanto, devono agire con particolare diligenza e cautela e adottare ogni misura necessaria per verificare se saranno in grado di stipulare un contratto valido. - Nel caso di specie, la statua del Giovane vittorioso è oggetto di due contrastanti azioni di rivendicazione del diritto di proprietà. Da un lato, il Trust ricorrente afferma di essere il proprietario della statua ai sensi del diritto italiano. Dall’altro, le autorità italiane sostengono che lo Stato italiano avesse acquisito il diritto di proprietà della statua precedentemente alla sua esportazione e ne rimane il proprietario.
Osservo nel presente contesto che la questione del diritto di proprietà è stata affrontata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nella sua ordinanza dell’8 giugno 2018. Il Giudice per le indagini preliminari ha stabilito che lo Stato italiano fosse il proprietario della statua. Tale ordinanza è stata successivamente confermata con decisione irrevocabile della Corte di cassazione del 2 gennaio 2019.
Osservo inoltre che la Corte ha recentemente ribadito i seguenti principi (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 149-150, 20 marzo 2018):
“Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno, anche nei campi in cui la Convenzione “recepisce” le norme di tale diritto, poiché le autorità nazionali sono, nella natura delle cose, particolarmente qualificate a dirimere le questioni che sorgono a tale riguardo (si veda Zagrebačka banka d.d. c. Croazia, n. 39544/05, § 263, 12 dicembre 2013). Ciò vale particolarmente quando, come nel caso di specie, la causa verte su difficili questioni di interpretazione del diritto interno (si veda Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, § 83, CEDU 2007-I). Salvo qualora l’interpretazione sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il ruolo della Corte si limita ad accertare se gli effetti di tale interpretazione siano compatibili con la Convenzione (ibid., §§ 83 e 86). Per tale motivo la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, non si possa affermare che un ricorrente vanti una pretesa sufficientemente fondata che costituisce un “bene” ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, se vi è una controversia riguardo alla corretta interpretazione e applicazione del diritto interno e se la questione di stabilire se egli abbia osservato i requisiti previsti dalla legge deve essere determinata nell’ambito di un procedimento giudiziario (si vedano, per esempio, Kopecký, sopra citata, §§ 50 e 58, e Milašinović c. Croazia (dec.), n. 26659/08, 1° luglio 2010).
(...) la Corte ribadisce di essere sensibile alla natura sussidiaria del suo ruolo, e di dovere essere cauta nell’assumere il ruolo di tribunale di primo grado di fatto se ciò non è reso inevitabile dalle circostanze di un particolare caso. La Corte non ha il compito di sostituire la valutazione dei fatti svolta dai tribunali interni con la propria, e come regola generale la valutazione delle prove di cui dispongono spetta a tali tribunali. Benché la Corte non sia vincolata dalle conclusioni cui sono pervenuti i tribunali interni, in circostanze normali esige elementi cogenti per discostarsi dalle constatazioni di fatto cui sono pervenuti tali tribunali (si vedano, per esempio, Gäfgen, sopra citata, § 93, e Trapeznikova c. Russia, n. 21539/02, § 106, 11 dicembre 2008).”
In tale contesto, riguardo alla questione del diritto di proprietà della statua nel caso di specie, non rilevo motivi sufficientemente forti per discostarsi dalle conclusioni fattuali e dalle valutazioni giuridiche compiute dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro nell’ordinanza dell’8 giugno 2018, né per mettere in discussione la conclusione di quest’ultimo secondo il quale lo Stato italiano aveva acquisito il diritto di proprietà della statua contestata, precedentemente alla sua esportazione. Pertanto, a mio avviso, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non è applicabile; in ogni caso, il presente ricorso appare manifestamente infondato. - La maggioranza esprime le seguenti valutazioni riguardo allo status giuridico della statua in questione:
“- le parti non hanno contestato che il Trust avesse acquistato il Bronzo nel luglio del 1977 al prezzo di USD 3.950.000 (si veda il paragrafo 37 supra) (…); La Corte deve tuttavia ritenere che il Governo abbia contestato la validità, sia ai sensi del diritto italiano che di quello statunitense, di tale titolo, in ragione della violazione del diritto del patrimonio culturale italiano, dato che gli oggetti di interesse culturale appartenenti allo Stato sono inalienabili e imprescrittibili ” (paragrafo 261 della presente sentenza);-
- l’esistenza di qualche interesse patrimoniale del ricorrente riguardo alla Statua era stato accertato ai sensi del diritto italiano, come dimostrato dal fatto che le autorità italiane avevano invitato il ricorrente, nella sua qualità di attuale detentore del bene, a partecipare al procedimento nazionale nel quale era stata adottata l’ordinanza di confisca (si veda il paragrafo 74 supra)” (paragrafo 264 della presente sentenza)
“- la Corte baserà la sua analisi sul presupposto che nelle circostanze del caso di specie, considerate nell’insieme, il ricorrente avesse un interesse patrimoniale al pacifico godimento della Statua sufficientemente accertato e convincente da costituire un “bene” ai sensi della norma espressa nella prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che è pertanto applicabile ratione materiae alla doglianza in esame” (paragrafo 266 della presente sentenza).
Rilevo a tale riguardo che sarebbe più corretto dire che il Governo italiano contesta il fatto che il Trust abbia effettivamente acquistato il Bronzo: a suo avviso, il Trust ha firmato un contratto che non era valido e che non poteva avere effettivamente trasferito il diritto di proprietà.
La maggioranza invoca il fatto che le autorità italiane avessero stabilito correttamente che il ricorrente è "l’attuale detentore del bene" (in altre parole, del Bronzo – si vedano i paragrafi 74 e 264 della sentenza). Sarebbe utile aggiungere che il Giudice per le indagini preliminari ha accertato anche che il Trust ricorrente non sia il proprietario del Bronzo. Tale constatazione implica che il Trust ricorrente sia un detentore privo di un valido titolo giuridico. La sua situazione giuridica è ciononostante qualificata dalla Corte come un “interesse patrimoniale” previsto ai sensi del diritto italiano e tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano i paragrafi 265-266). Rilevo che la Corte utilizza spesso l’espressione “interesse patrimoniale”. Essa può essere usata come termine generico in relazione ai diritti soggettivi specifici riconosciuti dall’ordinamento giuridico interno e individuati chiaramente nel ragionamento (si vedano, per esempio, Bruncrona c. Finlandia, n. 41673/98, § 79, 16 novembre 2004, e Sukhanov e Ilchenko c. Ucraina, nn. 68385/10 e 71378/10, § 51, 26 giugno 2014). Il termine può essere utilizzato anche in relazione a qualche situazione giuridica imprecisata, senza individuare i suoi elementi costitutivi (si veda, per esempio, Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, CEDU 2000-I). Tale seconda utilizzazione può essere problematica.
Nel caso di specie, la qualificazione della situazione giuridica del ricorrente quale “interesse patrimoniale” senza alcuna ulteriore spiegazione provoca diverse obiezioni. In primo luogo, non è chiaro che cosa significhi esattamente l’espressione “interesse patrimoniale” e quali siano i criteri per individuarlo. Non sembra che tale nozione esista nel diritto italiano e gli elementi costitutivi della situazione giuridica del ricorrente non sono stati individuati. Il ragionamento rimane oscuro su questo punto. In secondo luogo, non è chiaro perché il mero possesso in assenza di un titolo valido a norma del diritto interno dovrebbe essere tutelato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nei confronti di un proprietario (in questo caso, lo Stato italiano) che tenta di recuperare un suo bene. In terzo luogo, il fatto che la legislazione interna offra una tutela procedurale a un detentore che afferma di essere proprietario di un bene non trasforma la sua situazione giuridica in un “interesse patrimoniale” giustificando, per se, una tutela sostanziale dalle pretese dell’effettivo proprietario. Ciò dipenderebbe dai sostanziali specifici diritti riconosciuti nel diritto interno. In quarto luogo, dovrebbe essere ricordato che l’opinione che segue è stata espressa dalla Corte in relazione all’individuazione di beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (nella causa Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 52, CEDU 2004-IX):
“(...) se l’interesse patrimoniale ha la natura di un credito esso può essere considerato un ‘bene’ soltanto qualora abbia una sufficiente base nel diritto interno, per esempio se esiste una giurisprudenza consolidata dei tribunali interni che lo confermino.”
La posizione giuridica del ricorrente dovrebbe essere invece qualificata come una pretesa (in altre parole: una rivendicazione; non necessariamente una “pretesa” nel senso della sentenza Kopecký) che egli sia il proprietario della statua contesa. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 può essere considerato applicabile a tale pretesa (rivendicazione) e presupponiamo che (i) tale pretesa sia sostenibile, e (ii) la sua validità non sia stata ancora decisa, o sia stata rigettata dalle autorità interne – ma arbitrariamente. A mio avviso, in questo caso le cose non stanno così. - La maggioranza invoca inoltre il seguente rilievo (si veda il paragrafo 262 della presente sentenza):
“In aggiunta, la Corte ritiene che il principio della certezza del diritto e la tutela delle legittime aspettative avrebbero imposto che il Governo contestasse la validità di tale titolo dinanzi ai competenti tribunali interni (si vedano, mutatis mutandis, Bölükbaş e altri c. Turchia, n. 29799/02, §§ 31 32, 9 febbraio 2010; Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia, n. 46154/11, § 48, 23 settembre 2014; e Elif Kızıl c. Turchia, n. 4601/06, §67, 24 marzo 2020), qualunque fossero stati in conformità alle norme applicabili di diritto internazionale privato.”
Tale rilievo provoca due osservazioni. In primo luogo, vi sono significative differenze tra la proprietà e il possesso di lotti di terreno (soggetti a registrazione in un catasto dei terreni) da un lato e la proprietà e il possesso di beni culturali dall’altro. La giurisprudenza menzionata nella citazione di cui sopra riguarda la prima, e non la seconda. In secondo luogo, sembra che la categorica valutazione della situazione del ricorrente sia successivamente contraddetta nel ragionamento dalla constatazione che non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. - In conclusione, è necessario sottolineare che – a mio avviso – l’approccio adottato è molto problematico. Esso conduce a una forte tutela dei detentori privi di un titolo giuridico riconosciuto, rispetto ai proprietari che tentano di recuperare i loro beni. Conseguentemente, esso indebolisce notevolmente la tutela del patrimonio culturale e rafforza ingiustamente la tutela di persone che hanno acquistato beni culturali esportati illegalmente.
APPENDICE
Elenco dei ricorrenti
|
N. |
Nome del ricorrente |
Anno di nascita/ registrazione |
Cittadinanza |
Luogo di residenza |
|
1. |
THE J. PAUL GETTY TRUST |
1953 |
statunitense |
Los Angeles |
|
2. |
Megan Brody CHERNIN |
1954 |
statunitense |
Los Angeles |
|
3. |
James Bash CUNO |
1951 |
statunitense |
Los Angeles |
|
4. |
Bruce Wall DUNLEVIE |
1956 |
statunitense |
Los Angeles |
|
5. |
Catharine Drew Dilpin FAUST |
1947 |
statunitense |
Los Angeles |
|
6. |
Frances Daly FERGUSSON |
1944 |
statunitense |
Los Angeles |
|
7. |
Maria Denise HUMMER-TUTTLE |
1944 |
statunitense |
Los Angeles |
|
8. |
Pamela JOYNER |
1958 |
statunitense |
Los Angeles |
|
9. |
Paul Omer LECLERC |
1941 |
statunitense |
Los Angeles |
|
10. |
David Li LEE |
1949 |
statunitense |
Los Angeles |
|
11. |
Robert Whitney LOVELACE |
1962 |
statunitense |
Los Angeles |
|
12. |
Thelma Esther MELENDEZ DE SANTA ANA |
1958 |
statunitense |
Los Angeles |
|
13. |
Neil Leon RUDENSTINE |
1935 |
statunitense |
Los Angeles |
|
14. |
Ronald Paul SPOGLI |
2019 |
statunitense |
Los Angeles |
|
15. |
John Joseph STUDZINSKI |
1956 |
statunitense |
Los Angeles |
NOTE
1 La virgola è presente nella versione originale della missiva.
2La traduzione predisposta dalla cancelleria utilizza il termine “confisca” (confiscation) in linea con il termine italiano “confisca” utilizzato nel testo dell’articolo 174 comma 3 del decreto n. 42/2004 (si veda il paragrafo 121 infra) in ragione del carattere penale di tale disposizione. Tuttavia, se la versione originale dei testi citati nella presente sentenza ha utilizzato il diverso termine “sequestro” (seizure) il testo originale non è stato modificato.
3La Corte di cassazione ritenne che: “non vi è dubbio che la statua dello 'atleta vittorioso’ (…) costituisce parte del patrimonio artistico dello Stato. Tale rilievo si fonda (…) [sulla] appartenenza di essa a quella continuità culturale che ha, fin dai primordi del suo sviluppo, legato la civiltà dapprima italica e poi romana alla esperienza culturale greca, di cui quella romana ben può dirsi la continuatrice. (…) Come sapientemente ricordato dalla difesa del [Sig.] Clark (…) l'opera di pervasione territoriale dei Romani nella Grecia propriamente detta era militarmente iniziata solo nel 146 avanti Cristo con la caduta di Corinto e la sconfitta della Lega Achea (sebbene, vada ricordato, fosse già precedente la conquista della Macedonia, fattore non casualmente ricordato ove si consideri che proprio lo scultore Lisippo deve parte della sua fama al fatto di essere stato autore di statue di bronzo raffiguranti, con icastica espressività, le fattezze di Alessandro il Macedone, che lo prediligeva fra gli artefici; cfr. infatti, Antologia Planudea, epigramma 119 ), tanto che solo in epoca proto imperiale Orazio, nella sua Epistola ad Augusto, ricordò, nel celeberrimo distico, come Graecia capta, ferum victorem cepit / et artes intulit agresti Latio (Horati Epistulae, 2, 1, v. 156 e seg), ma non può trascurarsi di considerare quanto maggiormente risalente fosse stata la influenza greca sul territorio italico; molte delle più importanti figure storico culturali greche ebbero i natali in quelle che erano allora le colonie greche in territorio italico (Gorgia nasce a Leontini, Archimede a Siracusa, solo per citarne alcuni fra i maggiori), altri vi hanno abitato sino a rivendicarne l'appartenenza (è noto che Erodoto, nato ad Alicarnasso in Asia minore, si definisse "turio", per la sua lunga presenza nella colonia greca di Turi, nella odierna Puglia); è altrettanto noto come le prime espressioni artistico letterarie riferite alla latinità fossero immediatamente riconducibili a personalità formatesi in ambiente greco (per tutti Livio Andronico, anche in questo caso giunto a Roma - al seguito di Livio Salinatore, da cui prese il nomen - dalla natia Taranto, città ove era stato ed aveva operato anche Lisippo di Sicione).”
4Si veda la nota a piè di pagina n. 3
5Si veda https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/preparatory-work/.