Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 giugno 2024 - Ricorso n. 6899/10 - Causa De Gregorio e Cammarata c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DE GREGORIO E CAMMARATA c. ITALIA

(Ricorso n. 6899/10)

SENTENZA

STRASBURGO

20 giugno 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa De Gregorio e Cammarata c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 6899/10) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 23 dicembre 2009 due cittadini italiani , il Sig. Giacomo De Gregorio (“il primo ricorrente”) e la Sig.ra Rosa Cammarata (“la seconda ricorrente”), nati rispettivamente nel 1942 e nel 1918, che vivono, o hanno vissuto, a Palermo, e che sono stati rappresentati dall’avvocato G. Greco, del Foro di Palermo, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo Agente, Sig. L. D’Ascia, le doglianze relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 28 maggio 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE

  1. La causa concerne l’espropriazione di un appezzamento di terreno e la concessione di un indennizzo basato sul “valore agricolo medio” del terreno.
  2. Nel 1999 l’A.M.A.P. s.p.a., società delegata dal Comune di Palermo, occupò una porzione del terreno in questione ai fini della costruzione di una strada e di due bacini idrici.
  3. Nel gennaio del 2002 il primo ricorrente, che era proprietario del terreno, e la seconda ricorrente, che ne era l’usufruttuaria, instaurarono un’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche sostenendo che vi fosse stata un esproprio de facto in assenza dell’emissione di un formale decreto di esproprio.
  4. Nel marzo del 2002 fu emesso un decreto di esproprio in relazione al terreno.
  5. Nell’ottobre del 2006 il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche dichiarò che il decreto di esproprio non fosse stato emesso tempestivamente. Poiché il terreno era stato modificato irreversibilmente dalle strutture pubbliche erette su di esso, il terreno fu trasferito alle autorità a norma della regola dell’espropriazione indiretta. Il tribunale ritenne che entrambi i ricorrenti avessero diritto a ottenere un indennizzo per l’espropriazione della porzione del terreno sulla quale erano state costruite le opere pubbliche (pari a 12.825 metri quadrati). In ordine alla quantificazione dei danni, il tribunale ritenne che l’importo dovuto in relazione all’esproprio dovesse essere basato sul valore di mercato del terreno. Dichiarò tuttavia di non potersi basare sulla valutazione effettuata dal perito indipendente che aveva nominato, in quanto riteneva che le conclusioni del perito non fossero corroborate da elementi concreti e oggettivi. Ritenne anche che la stima non avesse tenuto conto delle limitate possibilità di sfruttamento, anche ai fini agricoli, del terreno in questione, data l’esistenza di vincoli sia dal punto di vista idrogeologico che dal punto di vista forestale e paesaggistico. Esso utilizzò quindi alcuni elementi della valutazione del perito e procedette a un nuovo calcolo di quello che era considerato il più probabile valore di mercato alla data dell’esproprio (21 dicembre 2001). A tale riguardo, concesse ai ricorrenti, congiuntamente, 36.562,79 euro (EUR) da maggiorare di una somma che rispecchiasse la rivalutazione per l’inflazione e gli interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato, a decorrere dalla data dell’esproprio.
  6. Nel febbraio del 2008 il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ribaltò la sentenza di primo grado. Ritenne che il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche avesse errato nel considerare che il formale decreto di esproprio fosse stato emesso tardivamente, determinazione che aveva condotto quest’ultimo tribunale a concludere che il trasferimento del bene fosse avvenuto mediante l’espropriazione indiretta. Esso ritenne invece che l’esproprio del terreno del ricorrente fosse stato effettuato in conformità alla legge, in quanto erano stati osservati i termini previsti. In ordine alla questione del risarcimento, esso ritenne che l’indennità di esproprio non dovesse essere basata sul valore di mercato del bene bensì, piuttosto, sul “valore agricolo medio”. Fissò l’importo dovuto ai ricorrenti, congiuntamente, a titolo di indennità di esproprio, in EUR 3.649. La somma doveva essere maggiorata dell’interesse legale.
  7. Nell’ottobre del 2009 la Corte di cassazione rigettò il ricorso per motivi di diritto presentato dai ricorrenti.
  8. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la sproporzionata ingerenza nei loro diritti patrimoniali in ragione dell’importo dell’indennità di espropriazione che era stata loro concessa, che non era ragionevolmente connessa al valore di mercato del bene.
  9. I ricorrenti hanno inoltre lamentato, ai sensi del medesimo articolo, la creazione di una servitù di passaggio sul rimanente terreno e l’asseritamente inadeguato importo dell’indennizzo accordato dalle autorità.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA QUESTIONE PRELIMINARE
  1. La Corte prende atto delle informazioni relative al decesso della seconda ricorrente, Sig.ra Rosa Cammarata, e del desiderio del primo ricorrente, Sig. Giacomo De Gregorio, il quale è suo erede, di proseguire il procedimento in vece di ella. La Corte prende inoltre atto dell’assenza di obiezioni da parte del Governo. La Corte ritiene pertanto che il primo ricorrente sia legittimato a proseguire il procedimento nell’interesse della defunta. Tuttavia, per motivi pratici, in tutto il testo che segue si continuerà a fare riferimento a entrambi i ricorrenti.
  1. SULLA RICHIESTA DEL GOVERNO DI CANCELLARE IL RICORSO DAL RUOLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale che non offriva una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti umani definiti nella Convenzione non esiga che la Corte prosegua il suo esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). La Corte rigetta la richiesta del Governo di cancellazione del ricorso dal ruolo e proseguirà conseguentemente il suo esame della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, §75, CEDU 2003 VI).
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO
  1. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione e che non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
  2. La Corte rinvia alla sua sentenza relativa alla causa Preite c. Italia (n. 28976/05, §§ 18-29 e 42-53, 17 novembre 2015) per una sintesi del diritto interno e della prassi pertinente nonché ai relativi principi generali applicabili nel caso di specie.
  3. La Corte è disposta ad ammettere che l’esproprio in questione nel caso di specie fosse stato effettuato in conformità alla legge (si veda il paragrafo 6 supra) e non è contestato che esso perseguisse un fine legittimo di pubblica utilità. Rimane da determinare se l’ingerenza in questione fosse proporzionata. La Corte osserva che l‘indennità di esproprio concessa ai ricorrenti era basata sul cosiddetto criterio del “valore agricolo medio” (si veda il paragrafo 6 supra) e ribadisce di avere già ritenuto che il risarcimento basato sul valore agricolo medio non abbia alcun ragionevole rapporto con il valore di mercato del terreno (si veda Preite, sopra citata, § 51). Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata e le osservazioni formulate dalle parti, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una differente conclusione.
  4. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione all’indennizzo concesso per l’esproprio.
  1. SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
  1. I ricorrenti hanno inoltre sollevato altre doglianze ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda il paragrafo 9 supra). La Corte ha esaminato tali doglianze e ritiene che, alla luce di tutta la documentazione di cui è in possesso e nella misura in cui le questioni lamentate sono di sua competenza, tali doglianze non soddisfino i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione e non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
  2. Segue che questa parte del ricorso deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno chiesto 677.000 euro (EUR) per il danno patrimoniale ed EUR 80.000 per il danno non patrimoniale.
  2. Il Governo ha contestato le richieste in quanto eccessive.
  3. La Corte ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione dell’inadeguatezza dell’indennità di esproprio del terreno dei ricorrenti, alla luce di un calcolo basato sul “valore agricolo medio” invece che sull’effettivo valore di mercato del terreno.
  4. I criteri pertinenti per calcolare il danno patrimoniale nei casi di espropriazione legittima sono stati esposti nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1)([GC], n. 36813/97, § 258, CEDU 2006-V). Tenendo conto dei calcoli forniti dal ricorrente e della documentazione connessa, nonché delle eccezioni sollevate dal Governo, la Corte ritiene opportuno deliberare in via equitativa e accordare EUR 65.000 a titolo di danno patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
  5. In ordine al danno non patrimoniale, la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente EUR 5.000, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
  6. Poiché i ricorrenti non hanno presentato una richiesta relativa alle spese, la Corte non accorda alcuna somma a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara che il Sig. Giacomo De Gregorio è legittimato a proseguire il presente procedimento in vece della defunta Sig.ra Rosa Cammarata;
  2. Rigetta la richiesta del Governo di cancellare il ricorso dal ruolo sulla base di una dichiarazione unilaterale;
  3. Dichiara ricevibile la doglianza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione concernente l’indennità di esproprio e il ricorso irricevibile per il resto;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in relazione all’indennità di esproprio;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al primo ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 65.000 (sessantacinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno patrimoniale;
      2. EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto