Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 giugno 2024 - Ricorso n. 58436/19 - Causa Ragagnin c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA RAGAGNIN c. ITALIA
(Ricorso n. 58436/19)
SENTENZA
STRASBURGO
20 giugno 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Ragagnin c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 58436/19) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 30 ottobre 2019, un cittadino italiano, il Sig. Francesco Ragagnin, che era nato nel 1940 e viveva a Torrenova (“il ricorrente”) e che è stato rappresentato dall’avvocatessa E. Fatuzzo, del Foro di Bergamo, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, Sig. L. D’Ascia, la doglianza sollevata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 28 maggio 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
- La causa concerne il calcolo della pensione del ricorrente secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296/2006.
- Il ricorrente era un pensionato il quale, in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi pensionistici versati in Svizzera per il lavoro ivi svolto per diversi anni. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“l’INPS”) calcolò la sua pensione utilizzando un livello di retribuzione teorica invece della sua retribuzione effettiva. Ciò comportò una riparametrazione sulla base del rapporto esistente tra i contributi previdenziali versati in Svizzera e quelli versati in Italia. Il calcolo si basava pertanto su un salario figurativo che, secondo il ricorrente, aveva comportato che egli percepisse una pensione molto inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire.
- Diversi pensionati che si trovavano in una situazione simile a quella del ricorrente presentarono ricorso ai tribunali nazionali, sostenendo che i metodi di calcolo dell’INPS fossero contrari allo spirito della Convenzione italo-svizzera.
- Mentre i loro procedimenti erano pendenti, in data 1° gennaio 2007 entrò in vigore la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge n. 296/2006”). L’articolo 1, comma 777, di tale legge forniva un’interpretazione autentica del pertinente quadro giuridico, che confermava i metodi di calcolo utilizzati dall’INPS.
- In data 14 febbraio 2007 il ricorrente instaurò un procedimento dinanzi al Tribunale di Patti il quale, in considerazione dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, in data 7 giugno 2019 rigettò le sue richieste.
- Il ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte che la promulgazione della Legge n. 296/2006 aveva costituito un’ingerenza ingiustificata nei suoi beni, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
- SUL LOCUS STANDI
- In data 17 settembre 2021 il ricorrente decedette. Mediante lettera del 13 marzo 2023, la rappresentante del ricorrente informò la Corte del fatto che la moglie ed erede del ricorrente, Sig.ra Maria Concetta Miracola, intendeva proseguire il procedimento in vece sua.
- La Corte prende atto delle informazioni relative al decesso del ricorrente e all’intenzione della sua erede, Sig.ra Maria Concetta Miracola, di proseguire il procedimento in vece sua, nonché dell’assenza di eccezioni a tale intenzione da parte del Governo.
- La Corte ritiene pertanto che la Sig.ra Maria Concetta Miracola sia legittimata a proseguire il procedimento nell’interesse del defunto.
- Tuttavia, per motivi pratici, si farà riferimento all’iniziale ricorrente in tutto il testo successivo.
- SULLA RICHIESTA DEL GOVERNO DI CANCELLARE IL RICORSO DAL RUOLO
- Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale che non ha offerto una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti umani definiti nella Convenzione non esiga che la Corte prosegua il suo esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). La Corte rigetta la richiesta del Governo di cancellare i ricorsi dal ruolo e proseguirà conseguentemente il suo esame del merito della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia(eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003-VI).
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha lamentato che la promulgazione e l’applicazione nella sua causa dell’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296/2006 aveva comportato che egli percepisse una pensione molto inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire. Ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
- La Corte osserva che la doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
- Il Governo non ha contestato le osservazioni formulate dal ricorrente.
- La Corte osserva che circostanze praticamente identiche hanno dato luogo a violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nella causa Stefanetti e altri c. Italia ((merito), nn. 21838/10 e altri 7, 15 aprile 2014) ed è convinta che nel presente ricorso non vi sia alcun motivo per ritenere diversamente.
- Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha chiesto 715.328,29 euro (EUR) per il danno patrimoniale, EUR 25.000 per il danno non patrimoniale ed EUR 5.000 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e dinanzi alla Corte.
- Il Governo ha contestato le richieste in quanto eccessive, sostenendo che il ricorrente avesse tutt’al più diritto a un risarcimento complessivo pari a EUR 194.100.
- La Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la differenza tra il 55% delle somme che avrebbe ottenuto in assenza dell’intervento della legge contestata e quelle che egli ha effettivamente percepito (si veda Stefanetti e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 21838/10 e altri 7, § 29, 1° giugno 2017).
- La Corte osserva che le parti hanno fornito calcoli divergenti, in particolare per quanto riguarda le somme che il ricorrente avrebbe ottenuto in assenza della legge contestata. Il Governo tuttavia non ha fornito alcuna spiegazione a tale riguardo, nè ha presentato i calcoli dettagliati effettuati dall’INPS come aveva fatto in precedenti cause (si veda Stefanetti e altri (equa soddisfazione), sopra citata, §§ 22-23).
- In ordine alle somme invocate dal ricorrente, la Corte osserva che esse comprendono sia la pensione spettantegli dal 1° luglio 1995 alla data del suo decesso, avvenuto il 17 settembre 2021, che la pensione di reversibilità spettante a sua moglie dopo tale data. A tale riguardo, la Corte ritiene che sua moglie, Sig.ra Maria Concetta Miracola, non abbia sollevato alcuna doglianza nel proprio interesse e che sia stata constatata una violazione soltanto in ordine alla pensione dell’iniziale ricorrente. Essa calcolerà pertanto i danni sulla base degli importi invocati dal ricorrente soltanto in ordine al periodo precedente al suo decesso.
- In considerazione di quanto sopra, la Corte accorda EUR 234.000 per il danno patrimoniale.
- Inoltre, deliberando in via equitativa, la Corte accorda EUR 5.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
- In ordine alle spese, la Corte osserva che il ricorrente non ha corroborato la sua richiesta con della pertinente documentazione giustificativa che dimostrasse che egli fosse tenuto a pagare le spese legali o che le avesse effettivamente pagate e, conseguentemente, non è accordata alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara che l’erede del ricorrente, Sig.ra Maria Concetta Miracola, è legittimata a proseguire il presente procedimento in vece del defunto ricorrente;
- Rigetta la richiesta del Governo di cancellare il ricorso dal ruolo sulla base di una dichiarazione unilaterale;
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare all’erede del ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- EUR 234.000 (duecentotrentaquattromila euro) per il danno patrimoniale;
- EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto debba versare all’erede del ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
- Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in inglese, e notificata per iscritto in data 20 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto