Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 giugno 2024 - Ricorso n.8366/23 - Causa Pasquariello c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PASQUARIELLO c. ITALIA

(Ricorso n. 8366/23)

SENTENZA

STRASBURGO

6 giugno 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Pasquariello c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,

e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 16 maggio 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita in data 9 febbraio 2023 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) on 9 February 2023.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato G. Pasquariello, del Foro di Caserta.
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione delle decisioni interne. Ha inoltre sollevato altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione delle decisioni interne pronunciate a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  3. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione in ordine a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
  4. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente.
  5. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
  1. Il ricorrente ha presentato altre doglianze ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali e all’assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno.
  2. In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la Corte ritiene che non vi sia la necessità di trattare separatamente tali rimanenti doglianze.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che dal presente ricorso emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione delle decisioni interne;
  3. Ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le rimanenti doglianze del ricorrente;
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni interne pendenti di cui alla tabella allegata;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 6 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni


APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)
 

Numero del ricorso

Data di presentazione

Nome e anno di nascita del ricorrente

Decisione interna pertinente

Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione

Data finale del periodo della mancata esecuzione

Durata del procedimento di esecuzione

Provvedimento giudiziario interno

Giurisprudenza

Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo accordato per le spese a ciascun ricorso

(in euro)[2]

8366/23

09/02/2023

Gianpiero PASQUARIELLO

1972

Corte di appello di Napoli,

R.G. 1243/2018, 17/01/2019

Corte di appello di Napoli,

R.G. 2083/2018, 09/05/2019

Corte di appello di Napoli,

R.G. 2194/2019, 19/09/2019

Corte di appello di Napoli,

R.G. 3030/2019, 17/12/2019

Corte di appello di Napoli,

R.G. 875/2020,

16/04/2020

Corte di appello di Napoli,

R.G. 50615/2020, 13/05/2020

Corte di appello di Napoli,

R.G. 1901/2020, 26/02/2021

Corte di appello di Napoli,

R.G. 1940/2020, 05/03/2021

17/01/2019

09/05/2019

19/09/2019

17/12/2019

16/04/2020

13/05/2020

26/02/2021

05/03/2021

pendente

oltre 5 anni e 1 giorno

pendente

oltre 4 anni, 8 mesi e 9 giorni

pendente

oltre 4 anni, 3 mesi e 30 giorni

pendente

oltre 4 anni, 1 mese e 1 giorno

pendente

oltre 3 anni, 9 mesi e 2 giorni

pendente

oltre 3 anni, 8 mesi e 5 giorni

pendente

oltre 2 anni, 10 mesi e 23 giorni

pendente

oltre 2 anni, 10 mesi e 13 giorni

Ministero della Giustizia e, in relazione alla decisione n. 3030/2019,

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Pagamento degli onorari

 (avvocato antistatario).

A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017

4.000

250


[1] Oltre l’imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.

[2] Oltre l’imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.