Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 giugno 2024 - Ricorso n.8366/23 - Causa Pasquariello c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA PASQUARIELLO c. ITALIA
(Ricorso n. 8366/23)
SENTENZA
STRASBURGO
6 giugno 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Pasquariello c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 16 maggio 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita in data 9 febbraio 2023 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) on 9 February 2023.
- Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato G. Pasquariello, del Foro di Caserta.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.
IN FATTO
- Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
- Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione delle decisioni interne. Ha inoltre sollevato altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione delle decisioni interne pronunciate a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
- Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione in ordine a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
- Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
- Il ricorrente ha presentato altre doglianze ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali e all’assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno.
- In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la Corte ritiene che non vi sia la necessità di trattare separatamente tali rimanenti doglianze.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che dal presente ricorso emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione delle decisioni interne;
- Ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le rimanenti doglianze del ricorrente;
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni interne pendenti di cui alla tabella allegata;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 6 giugno 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Péter Paczolay
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)
|
Numero del ricorso Data di presentazione |
Nome e anno di nascita del ricorrente |
Decisione interna pertinente |
Data di decorrenza del periodo della mancata esecuzione |
Data finale del periodo della mancata esecuzione Durata del procedimento di esecuzione |
Provvedimento giudiziario interno |
Giurisprudenza |
Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
8366/23 09/02/2023 |
Gianpiero PASQUARIELLO 1972 |
Corte di appello di Napoli, R.G. 1243/2018, 17/01/2019 Corte di appello di Napoli, R.G. 2083/2018, 09/05/2019 Corte di appello di Napoli, R.G. 2194/2019, 19/09/2019 Corte di appello di Napoli, R.G. 3030/2019, 17/12/2019 Corte di appello di Napoli, R.G. 875/2020, 16/04/2020 Corte di appello di Napoli, R.G. 50615/2020, 13/05/2020 Corte di appello di Napoli, R.G. 1901/2020, 26/02/2021 Corte di appello di Napoli, R.G. 1940/2020, 05/03/2021 |
17/01/2019 09/05/2019 19/09/2019 17/12/2019 16/04/2020 13/05/2020 26/02/2021 05/03/2021 |
pendente oltre 5 anni e 1 giorno pendente oltre 4 anni, 8 mesi e 9 giorni pendente oltre 4 anni, 3 mesi e 30 giorni pendente oltre 4 anni, 1 mese e 1 giorno pendente oltre 3 anni, 9 mesi e 2 giorni pendente oltre 3 anni, 8 mesi e 5 giorni pendente oltre 2 anni, 10 mesi e 23 giorni pendente oltre 2 anni, 10 mesi e 13 giorni |
Ministero della Giustizia e, in relazione alla decisione n. 3030/2019, Ministero dell’Economia e delle Finanze Pagamento degli onorari (avvocato antistatario). |
A contrario, Izzo e altri c. Italia, n. 46141/12, 30 maggio 2017 |
4.000 |
250 |
[1] Oltre l’imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.
[2] Oltre l’imposta eventualmente dovuta dal ricorrente.