Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 aprile 2024 - Ricorso n. 26259/12 - Causa Igea S.C.R.L. c. Italia
Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA IGEA S.C.R.L. c. ITALIA
(Ricorso n. 26259/12)
SENTENZA
STRASBURGO
11 aprile 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Igea S.c.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 marzo 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso proposto contro l’Italia da una società che, il 28 febbraio 2012, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
- La società ricorrente è stata rappresentata dall’avv. Di Salvo, del foro di Firenze.
- Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
- Il 25 ottobre 1993 la società ricorrente adì il tribunale di Palermo lamentando la responsabilità precontrattuale della Regione siciliana. Il tribunale accordò un risarcimento per la violazione del principio di buona fede da parte dell’amministrazione. La corte d’appello di Palermo ribaltò parzialmente la sentenza, ritenendo che la società ricorrente non avesse integralmente provato il danno subìto. Il 29 agosto 2011 la Corte di cassazione dichiarò il ricorso inammissibile in quanto non rispettava una formalità procedurale. Il 28 febbraio 2012 la società ricorrente adì la corte d’appello di Caltanissetta ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», per lamentare l’eccessiva durata del procedimento sopra decritto. Il 23 giugno 2014 la corte d’appello di Caltanissetta (R.G. 263/2012) constatò il superamento di una durata ragionevole e accordò le somme di 9.499,49 euro (EUR) per danno morale e di 599 EUR per spese. La società ricorrente fu liquidata il 28 luglio Il 3 febbraio 2017 la Corte di cassazione respinse il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il decreto della corte d’appello.
- La società ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento «Pinto» e deduce anche altre violazioni delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO
- Il Governo solleva un'eccezione di irricevibilità per mancato rispetto del termine di sei mesi. Esso ritiene che la decorrenza del termine di sei mesi sia iniziata il 14 ottobre 2011, quando la società ricorrente è venuta a conoscenza della decisione interna definitiva, e che la data di presentazione del ricorso non può essere quella della prima comunicazione che indica l'intenzione di adire la Corte (28 febbraio 2012), ma la data di invio di un ricorso completo (28 giugno 2012).
- La società ricorrente chiede alla Corte di respingere questa eccezione. Essa afferma che, alla data di presentazione del ricorso, l’invio di una prima comunicazione era sufficiente per interrompere il decorso del termine di sei mesi.
- La Corte rammenta che, prima del 1° gennaio 2014, di norma considerava che il ricorso era presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che indica l’intenzione dell’interessato di adirla ed espone, anche sommariamente, la natura del ricorso (Bilen e Çoruk c. Turchia, n. 14895/05, § 27, 8 marzo 2016, e Oliari e altri c. Italia, n. 18766/11 e 36030/11, § 89, 21 luglio 2015).
- Nel caso di specie, una prima comunicazione è stata inviata il 28 febbraio 2012 e un ricorso completo è stato poi trasmesso conformemente alle istruzioni della cancelleria. Non vi è quindi alcun dubbio che la data di presentazione del ricorso fosse il 28 febbraio 2012.
- Pertanto, l’eccezione del Governo deve essere respinta.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE PER L’ECCESSIVA DURATA DEL PROCEDIMENTO «pinto»
- La società ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento «Pinto», e invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- Il Governo eccepisce che la durata del procedimento «Pinto» non è stata eccessiva e che, in ogni caso, i ritardi del procedimento sono ascrivibili alla società ricorrente che non ha fornito alla corte d’appello i documenti relativi al procedimento principale. Inoltre, esso sostiene che il risarcimento accordato alla società ricorrente nell’ambito del procedimento «Pinto» è stato liquidato a quest’ultima il 28 luglio 2016.
- La società ricorrente chiede alla Corte di respingere l’eccezione del Governo e insiste sul fatto che la durata del procedimento Pinto è stata eccessiva, il pagamento del risarcimento è intervenuto più di due anni dopo l’adozione del decreto della corte d’appello, e molti ritardi sono da ascrivere all’amministrazione giudiziaria.
- La Corte rammenta che i criteri applicabili per determinare quale durata possa essere considerata ragionevole per il procedimento «Pinto» ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione non possono essere quelli adottati per valutare la durata dei procedimenti ordinari, tenuto conto della natura della via di ricorso «Pinto» e del fatto che queste cause normalmente non presentano alcuna complessità. Pertanto, essa rammenta che la durata di un procedimento «Pinto» dinanzi alla competente corte d’appello e alla Corte di cassazione, inclusa la fase di esecuzione della decisione, non dovrebbe, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, superare due anni e sei mesi (Gagliano Giorgi c. Italia, n. 23563/07, §§ 69-73, CEDU (estratto).
- Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomentazione idonei a giustificare la durata complessiva del procedimento a livello nazionale. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia eccessiva e non soddisfi l’esigenza del «termine ragionevole».
- Ne consegue che questa doglianza è ricevibile e rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DOGLIANZE
- La società ricorrente ha presentato altre doglianze sulla base di diversi articoli della Convenzione.
- La Corte ha esaminato il ricorso e, visti tutti gli elementi a sua disposizione, e nella misura in cui i fatti in questione rientrano nella sua competenza, constata che queste doglianze non soddisfano i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione, o non rivelano alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 e altri 69, § 70, 21 dicembre 2010), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara la doglianza relativa all’eccessiva durata del procedimento civile «Pinto» ricevibile, e dichiara il ricorso irricevibile per il resto;
- Dichiara che la doglianza relativa all’eccessiva durata del procedimento civile «Pinto» rivela una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
- Dichiara
- che lo Stato convenuto deve versare alla società ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l’11 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Péter Paczolay
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.
ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (eccessiva durata del procedimento Pinto)
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Numero e data di presentazione del ricorso |
Nome della società ricorrente e anno di registrazione |
Nome e città del rappresentante |
Inizio del procedimento |
Fine del procedimento |
Durata complessiva Numero di gradi di giudizio |
Importo riconosciuto per danno morale (in euro)[1] |
Importo riconosciuto per spese (in euro)[2] |
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26259/12 28/02/2012 |
IGEA S.C.R.L. 01/06/1979 |
Di Salvo Federico Firenze |
28/02/2012 |
03/02/2017 |
4 anni, 11 mesi e 5 giorni 2 gradi di giudizio |
200 |
30 |
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.