Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 aprile 2024 - Ricorso n. 53453/22 - Causa Azzano e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA AZZANO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 53453/22)
SENTENZA
STRASBURGO
25 aprile 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Azzano e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 4 aprile 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 10 maggio 2016.
- I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato G. Romano, del Foro di Roma.
- Il ricorso è stato comunicato al Governo italiano (“il Governo”).
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e i dettagli pertinenti al ricorso figurano nella tabella allegata.
- I ricorrenti hanno lamentato l’applicazione retroattiva dell’articolo1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti.
IN DIRITTO
- SULLA RICHIESTA DEL GOVERNO DI CANCELLAZIONE DEL RICORSO DAL RUOLO A NORMA DELL’ARTICOLO 37 DELLA CONVENZIONE
- Dopo infruttuose trattative finalizzate a una composizione amichevole, il Governo ha informato la Corte con nota del 9 gennaio 2024 di avere proposto di effettuare delle dichiarazioni unilaterali nei confronti dei ricorrenti L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo al fine di risolvere le questioni sollevate dalle loro doglianze. Ha inoltre chiesto alla Corte di cancellare i ricorsi dal ruolo a norma dell’articolo 37 della Convenzione.
- Il Governo ha riconosciuto la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e si è offerto di versare il 40% delle somme accordate a tali ricorrenti con sentenza n. 133/2005 della Corte di appello di Trieste.
- Conseguentemente, la Corte ha invitato il Governo a cancellare i ricorsi dal ruolo a norma dell’articolo 37 § 1, lettera c) della Convenzione.
- La Corte rileva inoltre che il Governo ha proposto di versare 76 euro (EUR) a ricorso per le spese, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.
- Le somme sarebbero esigibili entro tre mesi dalla data della notifica della decisione della Corte. In caso di mancato pagamento di tali somme entro il summenzionato termine trimestrale, il Governo si è impegnato a pagare un interesse semplice su di esse, a decorrere dalla scadenza di tale termine fino al versamento, a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
- Il pagamento costituirà la risoluzione definitiva della causa.
- Sono state inviate ai ricorrenti le condizioni delle dichiarazioni unilaterali del Governo diverse settimane prima della data di tale decisione. La Corte non ha ricevuto dai ricorrenti una risposta di accettazione delle condizioni delle dichiarazioni.
- La Corte osserva che l’articolo 37 § 1, lettera c) le consente di cancellare un ricorso dal ruolo se:
“(...) per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata”. - Essa può quindi cancellare i ricorsi dal ruolo ai sensi dell’articolo37 § 1, lettera c) sulla base di una dichiarazione unilaterale di un Governo convenuto anche qualora i ricorrenti desiderino la prosecuzione dell’esame delle cause (si veda, in particolare, la sentenza Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, §§ 75-77, CEDU 2003-VI).
- La Corte ha stabilito una chiara e ampia giurisprudenza nei confronti dell’Italia che sottolinea che l’adozione della Legge n. 266/2005, che ha risolto definitivamente e retroattivamente il merito di una controversia pendente tra i ricorrenti e lo Stato e ha reso inutile il proseguimento dei procedimenti, non fosse giustificata da motivi imperativi di interesse generale (si vedano, per esempio, Cicero e altri c. Italia, n. 29483/11 e altri 4, §§ 31-33, 30 gennaio 2020; De Rosa e altri c. Italia, n. 52888/08 e altri 13, §§ 48-54, 11 dicembre 2012; e Agrati e altri c. Italia, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 59-66, 7 giugno 2011). Quando la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, essa ha ritenuto che i ricorrenti avessero subito una reale perdita di opportunità e che, conseguentemente, fosse probabile che le violazioni constatate avessero causato ai ricorrenti un danno concreto. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisse di per sé un’equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti (si veda De Rosa e altri, sopra citata, §§ 60-62).
- Prendendo atto delle ammissioni e degli impegni contenuti nelle dichiarazioni del Governo, la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame di tale parte del ricorso non sia più giustificata (articolo 37 § 1, lettera c)).
- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte è convinta che il rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione e nei suoi Protocolli non le imponga di proseguire l’esame del ricorso nella parte contemplata dalle dichiarazioni unilaterali (articolo 37 § 1 in fine).
- La Corte sottolinea infine che, qualora il Governo non osservi le condizioni delle sue dichiarazioni unilaterali, il ricorso può essere iscritto nuovamente a ruolo in conformità all’articolo 37 § 2 della Convenzione (si veda Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).
- In considerazione di quanto sopra, è opportuno cancellare dal ruolo questa parte del ricorso.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 PER I RIMANENTI RICORRENTI
- I ricorrenti M. Babuin, L. Clementi, C. Damo, S. Nassutti, L. Perissinotti e R. Salvoni hanno lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione che l’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti avesse violato il loro diritto a un equo processo. Hanno inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 che la natura retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 li avesse privati del loro bene nella misura in cui tale disposizione aveva risolto la controversia tra essi e le autorità amministrative con effetto definitivo.
- Nell’ambito di controversie civili, la Corte ha ripetutamente statuito che benché, in linea di principio, non sia impedito al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall’articolo 6 precludono qualsiasi ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia, salvo che per motivi convincenti di interesse generale. Vi sono pericoli inerenti all’uso della legislazione retroattiva che ha l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia della quale lo Stato è parte, anche qualora l’effetto sia quello di rendere impossibile la vittoria nella lite pendente. Il rispetto dello stato di diritto e la nozione di equo processo esigono pertanto che le ragioni addotte per giustificare tali misure siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile (si veda Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, §§ 92-93, 3 novembre 2022).
- Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi all’applicazione dell’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti sono esposti nelle sentenze della Corte Agrati e altri; De Rosa e altri; Cicero e altri (tutte sopra citate).
- In considerazione della giurisprudenza citata sopra e della documentazione presentata dai ricorrenti, la Corte non riscontra alcun motivo per pervenire a una differente conclusione sulla ricevibilità di tali doglianze.
- Quanto all’articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ritiene che, date le circostanze del caso di specie, l’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 abbia risolto il merito della controversia tra i ricorrenti e lo Stato nei tribunali nazionali con effetto retroattivo definitivo, e che l’intervento del legislatore non fosse giustificato da alcun motivo imperativo di interesse generale. Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- Quanto all’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte osserva che i ricorrenti sostengono che siano stati violati i loro diritti di proprietà. Ciononostante, dalla documentazione disponibile risulta che l’ingerenza non abbia avuto effetti sull’anzianità dei ricorrenti e, conseguentemente, che essi non abbiano subito alcuna perdita finanziaria. La Corte ritiene pertanto che nel caso di specie, nonostante la sua applicazione retroattiva, l’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 non abbia inciso sul diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni e non abbia turbato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse pubblico e la tutela di specifici diritti fondamentali.
- Le precedenti considerazioni sono sufficienti alla Corte per concludere che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08 e altri 2, 8 novembre 2012, De Rosa e altri, sopra citata, §§ 48-54, Caligiuri e altri c. Italia, nn. 657/10 e altri 3, §§ 41-55, 9 settembre 2014, e Cicero e altri, anch’essa sopra citata, §§ 48-61) e delle conclusioni raggiunte in relazione alle doglianze sollevate ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ritiene che non debba essere accordato ai ricorrenti alcun risarcimento del danno patrimoniale e che la constatazione di violazione sia sufficiente a risarcirli dell’eventuale danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione dei loro diritto di cui all’articolo 6.
- Riguardo alle spese, considerando la natura ripetitiva dei ricorsi, la Corte ritiene ragionevole accordare EUR 250 a ciascun ricorrente, a eccezione dei tre ricorrenti L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo, a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Prende atto delle condizioni della dichiarazione del Governo convenuto nei confronti dei ricorrenti L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo e delle intese per assicurare l’osservanza degli impegni ivi citati;
- Decide di cancellare il ricorso dal ruolo, per la parte contemplata dalla dichiarazione unilaterale, a norma dell’articolo 37 § 1, lettera c) della Convenzione;
- Dichiara ricevibile la rimanente parte del ricorso;
- Ritiene che dal presente ricorso emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione all’applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti;
- Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Ritiene
- che la constatazione di violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti;
- che lo Stato convenuto debba versare a ciascun ricorrente, eccetto che ai tre ricorrenti, L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo, entro tre mesi, EUR 250 (duecentocinquanta euro) per le spese;
- che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 25 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Péter Paczolay
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (applicazione retroattiva dell’articolo 1, comma 218, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti)
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Numero del ricorso Data di presentazione |
Nome del ricorrente Anno di nascita |
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53453/22 10/05/2016 (9 ricorrenti) |
Liliana AZZANO 1948 Maria BABUIN 1960 Luciana CLEMENTI 1956 Carla DAMO 1943 Adriana FRATTOLIN 1900 Sabina NASSUTTI 1944 Lorena PERISSINOTTI 1964 Lauretta PUPPO 1949 Rita SALVONI 1967 |