Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorsi nn. 54996/22 e altri 3 - Causa Nacca e altri c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA NACCA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 54996/22 e altri 3 – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
18 gennaio 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Nacca e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
IN FATTO
- L’elenco dei ricorrenti e le informazioni pertinenti ai ricorsi figurano nella tabella allegata.
- I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a loro favore per le prestazioni professionali da essi svolte per il Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli e per il Consorzio di bonifica della Valle Telesina (si veda la tabella allegata). I ricorrenti hanno inoltre sollevato altre doglianze ai sensi della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
- Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- I ricorrenti hanno lamentato principalmente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali pronunciate a loro favore. Hanno invocato, espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia anche alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
- Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali, questioni simili a quelle oggetto del caso di specie.
- Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. In considerazione della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni pronunciate a favore dei ricorrenti.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
- I ricorrenti hanno presentato altre doglianze ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali e all’assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno.
- In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la Corte ritiene che non vi sia la necessità di trattare separatamente tali rimanenti doglianze.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, tutte sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
- La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Decide di riunire i ricorsi;
- Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relative alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni nazionali definitive pronunciate a favore dei ricorrenti e ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le rimanenti doglianze formulate dai ricorrenti;
- Ritiene che da tali ricorsi emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni nazionali;
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni nazionali pendenti indicate nella tabella allegata;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
APPENDICE
Elenco di ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni nazionali)
|
N. |
Numero del ricorso Data di presentazio-ne |
Nome del ricorrente Anno di nascita |
Nome e sede del rappresentante |
Decisione nazionale pertinente |
Dies a quo della mancata esecuzione |
Dies ad quem della mancata esecuzione Durata del procedimento di esecuzione |
Provvedimento giudiziario nazionale |
Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente (in euro)[1] |
Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
1. |
54996/22 21/11/2022 |
Antonio NACCA 1973 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019 |
02/12/2019 |
pendente oltre 3 anni, 10 mesi e 4 giorni |
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Pagamento degli onorari (avvocato antistatario) |
5.600 |
250 |
|
2. |
54998/22 21/11/2022 |
Rosanna PAPA 1971 |
Pasquariello Gianpiero Caserta |
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7735/2013, 18/07/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7732/2013, 18/07/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7727/2013, 13/09/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7731/2013, 13/09/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7733/2013, 16/09/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7734/2013, 24/10/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7725/2013, 29/07/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7729/2013, 29/07/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7771/2013, 23/09/2013 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7730/2013, 17/09/2013 |
18/07/2013 18/07/2013 13/09/2013 13/09/2013 16/09/2013 24/10/2013 09/12/2013 09/12/2013 23/12/2013 10/01/2014 |
pendente oltre 10 anni, 2 mesi e 18 giorni pendente oltre 10 anni, 2 mesi e 18 giorni pendente oltre 10 anni e 23 giorni pendente oltre 10 anni e 23 giorni pendente oltre 10 anni e 20 giorni pendente oltre 9 anni, 11 mesi e 12 giorni pendente oltre 9 anni, 9 mesi e 27 giorni pendente oltre 9 anni, 9 mesi e 27 giorni pendente oltre 9 anni, 9 mesi e 13 giorni pendente oltre 9 anni, 8 mesi e 26 giorni |
Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Pagamento degli onorari (avvocato antistatario) |
8.090 |
250 |
|
3. |
8093/23 08/02/2023 |
Domenico MATURO 1957 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 32/05, 03/03/2005 |
28/02/2014 |
pendente oltre 9 anni, 7 mesi e 8 giorni |
Consorzio di bonifica della Valle Telesina Pagamento di prestazioni professionali |
9,600 |
250 |
|
4. |
8103/23 08/02/2023 |
Luigi TRAVAGLIONE 1955 |
Ferrara Alessandro Benevento |
Tribunale di Benevento, R.G. 7520/06, 26/05/2013 |
26/05/2013 |
pendente oltre 10 anni, 4 mesi e 10 giorni |
Consorzio di bonifica della Valle Telesina Pagamento di prestazioni professionali |
9,600 |
250 |
[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.
[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.