Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorsi nn. 54996/22 e altri 3 - Causa Nacca e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA NACCA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 54996/22 e altri 3 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Nacca e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,

e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
  2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le informazioni pertinenti ai ricorsi figurano nella tabella allegata.
  2. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a loro favore per le prestazioni professionali da essi svolte per il Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli e per il Consorzio di bonifica della Valle Telesina (si veda la tabella allegata). I ricorrenti hanno inoltre sollevato altre doglianze ai sensi della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Vista la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti hanno lamentato principalmente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali pronunciate a loro favore. Hanno invocato, espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia anche alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  3. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali, questioni simili a quelle oggetto del caso di specie.
  4. Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. In considerazione della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni pronunciate a favore dei ricorrenti.
  5. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE RIMANENTI DOGLIANZE
  1. I ricorrenti hanno presentato altre doglianze ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali e all’assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno.
  2. In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti paragrafi, la Corte ritiene che non vi sia la necessità di trattare separatamente tali rimanenti doglianze.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, tutte sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relative alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni nazionali definitive pronunciate a favore dei ricorrenti e ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le rimanenti doglianze formulate dai ricorrenti;
  3. Ritiene che da tali ricorsi emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni nazionali;
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni nazionali pendenti indicate nella tabella allegata;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
 

APPENDICE

Elenco di ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni nazionali)

N.

Numero del ricorso

Data di presentazio-ne

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Nome e sede del rappresentante

Decisione nazionale pertinente

Dies a quo della mancata esecuzione

Dies ad quem della mancata esecuzione

Durata del procedimento di esecuzione

Provvedimento giudiziario nazionale

Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo accordato per le spese a ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

54996/22

21/11/2022

Antonio NACCA

1973

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019

02/12/2019

pendente

oltre 3 anni, 10 mesi e 4 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Pagamento degli onorari (avvocato antistatario)

5.600

250

2.

54998/22

21/11/2022

Rosanna PAPA

1971

Pasquariello Gianpiero

Caserta

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7735/2013, 18/07/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7732/2013, 18/07/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7727/2013, 13/09/2013

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7731/2013, 13/09/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7733/2013, 16/09/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7734/2013, 24/10/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7725/2013, 29/07/2013

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7729/2013, 29/07/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7771/2013, 23/09/2013

 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 7730/2013, 17/09/2013

18/07/2013

18/07/2013

13/09/2013

13/09/2013

16/09/2013

24/10/2013

09/12/2013

09/12/2013

23/12/2013

10/01/2014

pendente

oltre 10 anni, 2 mesi e 18 giorni

pendente

oltre 10 anni, 2 mesi e 18 giorni

pendente

oltre 10 anni e 23 giorni

pendente

oltre 10 anni e 23 giorni

pendente

oltre 10 anni e 20 giorni

pendente

oltre 9 anni,

11 mesi e 12 giorni

pendente

oltre 9 anni,

9 mesi e 27 giorni

pendente

oltre 9 anni,

9 mesi e 27 giorni

pendente

oltre 9 anni,

9 mesi e 13 giorni

pendente

oltre 9 anni,

8 mesi e 26 giorni

Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli

Pagamento degli onorari (avvocato antistatario)

8.090

250

3.

8093/23

08/02/2023

Domenico MATURO

1957

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 32/05, 03/03/2005

28/02/2014

pendente

oltre 9 anni,

7 mesi e 8 giorni

Consorzio di bonifica della Valle Telesina

Pagamento di prestazioni professionali

9,600

250

4.

8103/23

08/02/2023

Luigi TRAVAGLIONE

1955

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento, R.G. 7520/06, 26/05/2013

26/05/2013

pendente

oltre 10 anni,

4 mesi e 10 giorni

Consorzio di bonifica della Valle Telesina

Pagamento di prestazioni professionali

9,600

250


[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.