Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 5367/23 - Causa Galasso e Punto AV Immobiliare S.r.l. c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GALASSO E PUNTO AV IMMOBILIARE S.R.L. c. ITALIA

(Ricorsi nn. 5367/23 e 6490/23)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Galasso e Punto AV Immobiliare S.r.l. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 dicembre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’Avv. Mauro Pagliuca, del foro di Avellino.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. I ricorrenti lamentano anche altre violazioni delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato anche altre doglianze che pongono delle questioni in riferimento alla Convenzione, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, la Corte conclude che anch’esse rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa Ventorino sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, e Nicola Silvestri, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Presidente
Krzysztof Wojtyczek

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.


ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

 

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

5367/23

18/01/2023

Antonio GALASSO

1973

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino,

R.G. 790/2015, 03/05/2021

03/05/2021

in corso

Più di 2 anni e 5 mesi e 3 giorni

Comune di Avellino

-

Pagamento degli onorari di avvocato (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.400

250

2.

6490/23

27/01/2023

PUNTO AV IMMOBILIARE S.R.L.

2004

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino, R.G.E.M. 603/15, 14/05/2015

14/05/2015

in corso

Più di 8 anni e 4 mesi e 22 giorni

Comune di Avellino

-

Pagamento di un credito a seguito di pignoramento presso terzi

Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

9.600

250

 

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.