Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 maggio 2024 - Ricorso n. 37943/17 e altri 2 - Causa Patricolo e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PATRICOLO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 37943/17 e altri 2)

SENTENZA

Art. 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Ricorso per motivi di diritto dichiarato improcedibile dalla Corte di cassazione per mancato deposito della relazione di notificazione dell’impugnata sentenza entro il termine di legge • Decisione contestata adeguata al conseguimento del legittimo fine della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia • Accettazione del deposito tardivo avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare un rapido svolgimento del procedimento • Non ecceduto il margine di discrezionalità • Non compromessa la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale
 Art. 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Ricorsi per motivi di diritto dichiarati improcedibili dalla Corte di cassazione per mancato deposito entro i termini di legge dell’attestazione di conformità della copia cartacea della relazione di notificazione all’originale telematico • L’assenza di tale attestazione non ha impedito alla Corte di cassazione di verificare l’osservanza del termine di legge per l’impugnazione nella fase iniziale del procedimento • Necessità di adattare in modo flessibile i requisiti formali durante la transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico • La dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi senza fornire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in una fase successiva ha ecceduto il legittimo fine perseguito • Compromessa la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

23 maggio 2024

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Patricolo e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
    Marko Bošnjak, Presidente,
    Alena Poláčková,
    Krzysztof Wojtyczek,
    Péter Paczolay,
    Ivana Jelić,
    Erik Wennerström,
    Raffaele Sabato, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di Sezione,
visti i ricorsi (nn. 37943/17 e altri 2 – si veda la tabella allegata) proposti contro la Repubblica italiana con i quali, nelle varie date indicate nella tabella allegata, quattro cittadini italiani e una società a responsabilità limitata italiana (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”) la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alle decisioni della Corte di cassazione di dichiarare improcedibili i ricorsi dei ricorrenti;
viste le osservazioni delle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 16 aprile 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. I ricorsi concernono le decisioni della Corte di cassazione di dichiarare improcedibili i ricorsi per motivi di diritto proposti dai ricorrenti perché essi non avevano depositato in cancelleria la relazione di notificazione delle decisioni che volevano impugnare in conformità ai requisiti formali e ai termini previsti dalla legge. I ricorrenti hanno lamentato che le decisioni della Corte di cassazione peccavano di eccessivo formalismo e limitavano in modo ingiustificato il loro diritto di accesso a un tribunale di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IN FATTO

  1. Gli estremi dei ricorrenti, i nominativi dei loro rappresentanti e le date di deposito dei rispettivi ricorsi sono indicati nell’appendice.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia.
  3. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

I. RICORSO N. 37943/17

  1. In data 8 marzo 2011, i ricorrenti del ricorso n. 37943/17 promossero un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Verona nei confronti di G.A., che era stato il loro difensore in un procedimento penale instaurato nei loro confronti. Con sentenza 7 giugno 2013, il Tribunale di Verona aveva stabilito che G.A. era stato negligente nello svolgimento della sua attività professionale e aveva parzialmente accolto la richiesta dei ricorrenti condannandolo a versare 17.600 euro (EUR) oltre gli interessi e le somme derivanti dalla rivalutazione della richiesta, nonché la somma di EUR 1.380 per le spese legali.
  2. In data 10 giugno 2015, la Corte di appello di Verona ribaltò tale sentenza rigettando la richiesta di risarcimento dei ricorrenti.
  3. I ricorrenti presentarono ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte di cassazione nel quale dichiararono che la sentenza della corte di appello era stato loro notificata il 30 giugno 2015. Insieme al ricorso depositarono in cancelleria una copia dell’impugnata sentenza certificata conforme dal cancelliere della corte di appello. Non depositarono una copia della relazione di notifica della sentenza.
  4. In data 15 Settembre 2016, la Corte di cassazione inviò ai ricorrenti una comunicazione che fissava le udienze della causa in camera di consiglio unitamente alla proposta del giudice relatore di dichiarare improcedibile il ricorso per inosservanza dei requisiti stabiliti dall’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile (si veda il paragrafo 25 infra).
  5. Unitamente alle loro osservazioni in data 3 ottobre 2016, i ricorrenti depositarono una copia cartacea della sentenza impugnata e la relativa relazione di notificazione con l’attestazione che si trattava di copie autentiche dei documenti informatici originali che erano stati loro notificati tramite posta elettronica certificata (PEC, un tipo di posta elettronica conforme a particolari requisiti formali fissati dalla legge che è ammissibile come prova della data di invio e di ricevimento della mail).
  6. A seguito della proposta del giudice relatore, la Corte di cassazione dichiarò improcedibile il ricorso (ordinanza 30 novembre 2016, n. 24481), affermando quanto segue:
    “I ricorrenti non hanno adempiuto all’obbligo di depositare in cancelleria insieme al ricorso una copia della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione come previsto dall’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile, in assenza di tale adempimento un ricorso è dichiarato improcedibile (…).
    [I] ricorrenti non hanno depositato copia della sentenza impugnata così come notificata bensì soltanto una copia autenticata dal cancelliere in data 16 settembre 2015 priva della relazione di notificazione.
    (...) la Prima Sezione di questa corte, mediante ordinanza interlocutoria 21 gennaio 2016 n. 1081, ha trasmesso al Primo presidente, per un’eventuale rimessione dinanzi alle Sezioni Unite, la questione della procedibilità di un ricorso qualora la copia della sentenza impugnata così come notificata non sia stata depositata in cancelleria dal ricorrente (…) [bensì] da un’altra parte del procedimento.
    Non vi è però necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite giacché, nel caso di specie, il convenuto non ha partecipato al procedimento e quindi non vi è nel fascicolo della causa alcuna copia della decisione comprensiva di relazione di notificazione.”

II. RICORSO N. 54009/18

  1. Nell’ambito di un procedimento di esecuzione promosso nei suoi confronti, la società ricorrente del ricorso n. 54009/18 impugnò dinanzi al tribunale di Milano il provvedimento di pignoramento presso terzi emesso in data 3 giugno 2013 dal giudice dell’esecuzione di Milano. Con sentenza del 16 settembre 2016 il Tribunale di Milano accolse l’impugnazione dichiarando che le somme pignorate dovevano essere assegnate al creditore procedente, R.G.I. S.r.l., e non al creatore pignoratizio interveniente, M.I. S.p.A., e condannò la società ricorrente al pagamento delle spese legali e processuali sostenute da R.G.I. S.r.l. e da M.I. S.p.A.
  2.  Con una PEC in data 23 settembre 2016 R.G.I. S.r.l. notificò la sentenza del tribunale di Milano del 16 settembre 2016 alla società ricorrente.
  3. In data 22 novembre 2016, la società ricorrente propose ricorso per motivi di diritto dinanzi alla Corte di cassazione. Insieme al ricorso depositò in cancelleria due copie dell’impugnata sentenza, la prima delle quali era certificata conforme all’originale dal cancelliere del Tribunale di Milano. La seconda era una copia cartacea della sentenza come notificata per posta elettronica certificata accompagnata dalla relazione di notificazione.
  4. In data 30 dicembre 2016, R.G.I. S.r.l. depositò un ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione che conteneva anche la conferma della data di notificazione dell’impugnata sentenza.
  5. La Corte di cassazione accolse la proposta del giudice relatore e dichiarò il ricorso improcedibile (ordinanza 9 maggio 2018 n. 11022). Affermò quanto segue:
     “Questa Corte ha ripetutamente ritenuto che, per adempiere agli obblighi fissati dall’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile, la cui inosservanza comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, il difensore che propone ricorso dinanzi alla Corte di cassazione avverso una decisione notificatagli per via telematica debba depositare in cancelleria una copia cartacea della posta elettronica certificata e della relazione di notificazione della sentenza impugnata a essa allegata, unitamente a un’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’articolo 9 comma 1 bis  e 1 ter della legge n. 53 del 1994 (…). Nel caso di specie è determinante l’assenza dell’attestazione della conformità all’originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata così come inviata per posta elettronica certificata.”

III. RICORSO N. 20655/19

  1. F.M. instaurò un’azione nei confronti dei ricorrenti del ricorso n. 20655/19 chiedendo al Tribunale di Bologna di dichiarare inefficace il contratto con il quale A.S., debitore nei confronti di F.M., aveva venduto un appartamento ai ricorrenti, pregiudicando così le sue possibilità di riuscire a recuperare le somme dovutegli da A.S. Con sentenza del 5 febbraio 2009 il Tribunale di Bologna rigettò l’azione.
  2. In data 9 marzo 2017, la Corte di appello di Bologna ribaltò la sentenza di primo grado, dichiarò inefficace il contratto di compravendita tra A.S. e i ricorrenti e condannò questi ultimi al pagamento di parte delle spese legali di F.M.
  3. Con una PEC del 14 marzo 2017, F.M. notificò la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 marzo 2017 ai ricorrenti.
  4. In data 12 maggio 2017, i ricorrenti proposero ricorso dinanzi alla Corte di cassazione per motivi di diritto. Unitamente al ricorso depositarono in cancelleria una copia cartacea della sentenza così come loro notificata per posta elettronica certificata insieme alla relazione di notificazione.
  5. Come indicato nell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24568 della Corte di cassazione (p. 3-bis, § 2), F.M. partecipò al procedimento.
  6. In data 18 luglio 2017, i ricorrenti depositarono un’altra copia della sentenza impugnata corredata dell’attestazione di conformità alla sentenza telematica originale redatta dal loro avvocato.
  7. La Corte di cassazione accolse la proposta del giudice relatore e dichiarò il ricorso improcedibile (ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24568). Affermò quanto segue:
     “(...) I ricorrenti, pur dichiarando che l’impugnata sentenza era stata loro notificata mediante PEC il 14 marzo 2017, non hanno fornito un’attestazione che certificasse che loro avevano presentato copia conforme dei documenti telematici relativi alla notificazione (…) nel fascicolo della causa delle parti, la copia cartacea della PEC con la quale è stata notificata l’impugnata sentenza è priva dell’attestazione (comprensiva della firma autografa dell’avvocato) di conformità. Tale documentazione non è stata depositata neanche dal convenuto che avrebbe potuto correggere l’omissione e rendere pertanto procedibile il ricorso (…) i ricorrenti erano tenuti alla stretta osservanza delle formalità di cui all’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile (…)”.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

  1. Ai sensi degli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione deve essere notificato ai convenuti entro sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza impugnata (il cosiddetto termine breve per il deposito di un ricorso).
  2. Ai sensi dell’articolo 327 del codice di procedura civile, qualora l’impugnata sentenza non sia stata notificata, le parti dispongono di sei mesi per impugnarla dinanzi alla Corte di cassazione (il cosiddetto termine lungo per il deposito di un ricorso).
  3. Le parti pertinenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile recitano:
     “1. Il ricorso è depositato, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
    2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
    (...)
    2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (…)”.
  4. Ai sensi dell’articolo 370 del codice di procedura civile, la parte contro la quale è diretto il ricorso può depositare un controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. I pertinenti documenti relativi al controricorso devono essere depositati in cancelleria entro lo stesso termine.
  5. L’articolo 372 del codice di procedura civile consente alle parti di depositare documenti relativi all'ammissibilità del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione indipendentemente dal deposito del ricorso, purché ciò avvenga non oltre quindici giorni prima dell'udienza della causa.
  6. La legge 21 gennaio 1994 n. 53 (legge 53/1994) disciplina le “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”. Le parte pertinente dell’articolo 9 recita:
     “(...)
    1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato [a mezzo di posta elettronica], l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”
  7. Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 stabilisce il “codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 23 contiene le seguenti disposizioni relative alle copie analogiche dei documenti informatici:
    “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico (…) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
    2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (...)”.

II. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A. Osservanza del termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile per il deposito della sentenza impugnata insieme alla relazione di notificazione

1. Sentenza n. 9005 del 2009

  1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’obbligo di depositare in cancelleria una copia della sentenza impugnata insieme alla relazione di notificazione entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile consente alla Corte di cassazione di verificare che il deposito del ricorso sia avvenuto entro il termine breve fissato dagli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile. Quando un ricorso è proposto oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la data indicata nella relazione di notificazione è utilizzata per sincerarsi che al momento del deposito del ricorso la sentenza impugnata non sia ancora divenuta definitiva. Tale norma procedurale consente perciò di verificare l’osservanza del principio della res judicata (si vedano, per esempio, le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9005 del 2009 e n. 21349 del 2022).
  2. Inizialmente, la Corte di cassazione stabilì che un ricorrente poteva depositare una copia della sentenza impugnata insieme alla relazione di notificazione indipendentemente dal deposito del ricorso ai sensi dell’articolo 372 del codice di procedura civile, purché ciò avvenisse entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile. Secondo questa linea giurisprudenziale, l’inosservanza da parte del ricorrente di tale norma non poteva essere sanata facendo valere fattori esterni come per esempio la mancata opposizione della controparte all’esame del ricorso, o il deposito da parte di quest’ultima della prescritta copia della sentenza impugnata, o la presenza di tale copia nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del tribunale che aveva emesso l’impugnata sentenza (si, vedano tra molti altri precedenti, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11932/1998 e le sentenze della Corte di cassazione n. 19654/ 2004 e 888/2006).
  3. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione confermarono la stessa interpretazione con la sentenza n. 9005 del 2009. Osservarono che la norma che rendeva improcedibile un ricorso per inosservanza del termine stabilito dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile era giustificata dalla natura del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e in particolare dalla necessità che esso si svolgesse rapidamente e direttamente e fosse guidato quasi interamente dalla corte stessa. Tale norma consentiva alla Corte di decidere sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi ed era inoltre conforme al principio della ragionevole durata del procedimento.

2. Sentenze nn. 25513/2016 e 10648/2017

  1. L’approccio sopra descritto andò incontro a una graduale evoluzione man mano che la Corte di cassazione cominciò ad ammettere la possibile rilevanza di alcuni fattori esterni per dichiarare procedibile un ricorso anche quando il ricorrente non aveva depositato copia della sentenza impugnata insieme alla relazione di notificazione entro il termine indicato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile.   
  2. Facendo riferimento anche all’articolo 6 § 1 della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte (Mazzoni c. Italia, n. 20485/06, 16 giugno 2015, e Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritennero che un ricorso che non aveva osservato la norma procedurale in questione potesse tuttavia essere procedibile qualora la sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione (i) fosse stata trasmessa alla Corte di cassazione dalla cancelleria del tribunale che aveva emesso la decisione e fosse stata notificata alle parti dal tribunale (sentenza n. 25513/2016), oppure (ii) fosse stata depositata dalle controparti unitamente ai loro ricorsi incidentali entro il termine fissato dall’articolo 370 codice di procedura civile (sentenza n. 10648/2017). Nel primo caso, la Corte di cassazione dichiarò che sarebbe stata in grado di verificare la data di notificazione semplicemente consultando il fascicolo della causa, che poteva esserle trasmesso su richiesta del ricorrente dalla cancelleria del tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata. Nel secondo caso, poiché il passaggio in giudicato di un appello avveniva comunque soltanto dopo la scadenza del termine indicato dall’articolo 370 codice di procedura civile, la Corte di cassazione avrebbe avuto accesso alla data di notificazione dell’impugnata sentenza in tempo utile per potersi pronunciare senza ritardi sulla procedibilità del ricorso (si veda altresì la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 30421/2018).
  3. La Corte di cassazione confermò che in altre situazioni si sarebbe attenuta al suo approccio originario dichiarando il ricorso improcedibile qualora il ricorrente non avesse osservato il termine stabilito dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile. Lo ritenne un approccio proporzionato giacché l’assenza della relazione di notificazione nel fascicolo in una fase iniziale del procedimento le avrebbe precluso di verificare, senza ulteriori passaggi e senza ritardi, il rispetto del termine breve per il deposito di un ricorso indicato negli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile (si veda, per esempio, Sezioni unite della Corte di cassazione n. 21349/2022).

B. Attestazione della conformità agli originali telematici delle copie cartacee delle decisioni notificate a mezzo di posta elettronica certificata e delle relative relazioni di notificazione

1. Sentenze nn. 17450/2017 e 30765/2017

  1. Una questione diversa sorse in merito all’applicazione dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile nei casi in cui la decisione che i ricorrenti intendevano impugnare dinanzi alla Corte di cassazione era stata loro notificata per posta elettronica certificata e il deposito telematico in Corte di cassazione non era ancora tecnicamente possibile.
  2. Con sentenza 14 luglio 2017 n. 17450, la Corte di cassazione ritenne che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 369 del codice di procedura civile e dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994, affinché un ricorso fosse procedibile, i ricorrenti dovessero (i) depositare copie cartacee della PEC unitamente ai suoi allegati, ovvero la sentenza impugnata e la relazione di notifica, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e (ii) attestare la conformità delle copie cartacee agli originali telematici.
  3. Tale approccio fu confermato, inter alia, dalla sentenza 30765/2017. La Corte di cassazione chiarì che la norma sul valore probatorio secondo la quale si presumeva l’autenticità delle copie cartacee dei documenti telematici salvo nel caso in cui la controparte la negasse espressamente (si veda il paragrafo 29) non si applicava nel caso di specie, in quanto la salvaguardia del principio della res judicata implicava considerazioni di interesse pubblico e non si poteva pertanto lasciare alle parti la verifica dell’autenticità delle copie.
  4. La Corte di cassazione nella sentenza n. 30765/2017 spiegò ancora:
     “L’autenticazione della posta elettronica certificata è necessaria in quanto unico mezzo che consente di accertare la data e l’ora della notificazione al destinatario. È altresì necessaria l’autenticazione degli allegati alla PEC (…) per conformarsi all’articolo 369 del codice di procedura civile (…).
    Un ricorso deve essere dichiarato improcedibile se l’avvocato non deposita le copie cartacee dei suddetti documenti unitamente all’attestazione di conformità entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso o qualora tali copie non siano state depositate da una controparte unitamente all’attestazione di conformità all’originale (…).
    Non si può evitare l’improcedibilità depositando la documentazione mancante dopo la scadenza di venti giorni dalla notificazione per i motivi indicati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2009 e nel 2017.”

2. Sentenze nn. 22438/2018 e 8312/2019

  1. La stessa interpretazione fu inizialmente applicata anche al deposito della copia cartacea di un ricorso originariamente redatto in forma di documento informatico (sentenza della Corte di cassazione n. 30918/2017). Tuttavia, con sentenza 24 settembre 2018 n. 22438 le Sezioni Unite della Corte di cassazione ripensarono tale approccio e affermarono:
     “Sussistono validi motivi per un ripensamento parziale di suddetta interpretazione della procedibilità di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione qualora sia stato originariamente notificato come documento informatico. Tali motivi hanno a che vedere con la necessità di garantire il livello di tutela del diritto a un equo processo più elevato possibile (…)
    Tale interpretazione sarà particolarmente attenta ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare ogni ingerenza nel diritto di accesso a un tribunale (articolo 6 § 1 della Convenzione; si vedano, tra altri precedenti, Mazzoni c. Italia, sopra citata, e Trevisanato c. Italia, sopra citata (...)) (...)”.
  2. Sulla base di suddette considerazioni, la Corte di cassazione affermò che i principi stabiliti dalla sua giurisprudenza in ordine all’applicazione dell’articolo 369 del codice di procedura civile nel contesto di procedimenti cartacei dovevano essere adattati alle caratteristiche specifiche della “giustizia elettronica” e in particolare ai casi in cui le procedure telematiche erano state introdotte nel primo e secondo grado, ma non ancora a livello di cassazione. Poiché la notificazione per mezzo di posta elettronica certificata di un ricorso redatto in forma di documento informatico consentiva alle controparti di ricevere l’atto di ricorso originale, le controparti potevano confrontare la copia cartacea che il ricorrente aveva depositato in cancelleria con l’originale ricevuto via PEC. Le controparti avevano quindi la possibilità di asserire la difformità dell’atto di ricorso, e se se ne astenevano, si sarebbe ritenuta la copia cartacea depositata in cancelleria dal ricorrente provvista dello stesso valore probatorio dell’originale ai sensi dell’articolo 23 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale. Inoltre, se una controparte affermava che i documenti non erano copie conformi o non facevano parte del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, il ricorrente poteva comunque evitare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso depositando la mancante attestazione di conformità delle copie dei documenti ai sensi dell’articolo 372 del codice di procedura civile prima dello svolgimento dell’udienza della causa.
  3. Con sentenza 25 marzo 2019 n. 8312, le Sezioni Unite della Corte di cassazione applicarono tale nuovo approccio al mancato deposito da parte del ricorrente dell’attestazione di conformità all’originale della PEC con il quale il convenuto gli aveva notificato la sentenza impugnata. La Corte di cassazione ritenne che l’articolo 369 del codice di procedura civile contenesse norme che si riferivano ai procedimenti cartacei. La loro applicazione al deposito di copie cartacee di documenti informatici comportava che esse dovessero essere interpretate alla luce del diritto a un equo processo, evitando inutili formalismi nella valutazione della procedibilità del ricorso. La Corte di cassazione ritenne che, poiché la notificazione dell’impugnata sentenza a mezzo di posta elettronica era stata effettuata dalla controparte, il principio dell’equo processo comportasse che la corte non poteva dichiarare improcedibile un ricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità dei documenti cartacei dagli originali informatici che essa stessa aveva inviato al ricorrente. Nel pervenire a tale conclusione la Corte di cassazione aveva citato anche l’esistenza di severe sanzioni penali e disciplinari che garantivano l’integrità delle copie cartacee depositate in tribunale e assicuravano così la tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’articolo 369 del codice di procedura civile.
  4. Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di cassazione ritenne che la presentazione di una copia cartacea dell’impugnata sentenza notificata per posta elettronica certificata unitamente alla relazione di notificazione non dovesse necessariamente comportare l’improcedibilità del ricorso qualora il ricorrente non avesse depositato un’attestazione di conformità delle copie agli originali informatici entro il termine indicato dall’articolo 369 del codice di procedura civile. Occorreva dichiarare improcedibile il ricorso soltanto qualora la controparte asserisse che i documenti non erano conformi agli originali o non facevano parte del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. Tuttavia, in tali casi il ricorrente poteva comunque evitare una dichiarazione di improcedibilità, depositando prima dello svolgimento dell’udienza della causa l’attestazione mancante ai sensi dell’articolo 372 del codice di procedura civile.

III. I PERTINENTI STRUMENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

  1. I passi pertinenti del parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla giustizia e le tecnologie dell’informazione (IT) recita:
     “5. Le IT dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall’articolo 6 CEDU: accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi.
    (...)
    7. La Magna Carta dei giudici attribuisce ai giudici la corresponsabilità di assicurare l’accesso a una soluzione delle controversie rapida, efficace e a costi ragionevoli. I giudici devono individuare i vantaggi e gli svantaggi delle IT e identificare e eliminare i rischi per la buona amministrazione della giustizia. Le IT non devono diminuire i diritti procedurali delle parti. I giudici devono stare attenti a tali rischi in quanto spetta loro la responsabilità di assicurare la tutela dei diritti delle parti.”
  2. Nelle linee guida sull’archiviazione (elettronica) dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ (2021)15) la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) ha affermato quanto segue.
     “8. Benché la legislazione debba garantire l’uniformità e la standardizzazione a livello procedurale essa dovrebbe prevedere anche una certa flessibilità per consentire le varie eccezioni e gli specifici casi d’uso che potrebbero presentarsi durante la trasformazione delle procedure giudiziarie.
    (...)
    46. Un sistema di archiviazione elettronica dovrebbe anche soddisfare le necessità dei suoi utenti, fornendo il massimo grado di flessibilità, agevolando la creazione e la lettura di documenti informatici e limitando gli oneri amministrativi per gli utenti (per esempio, verificando le incongruenze, validando i riferimenti giuridici, generando pacchetti indicizzati in PDF della documentazione informatica delle cause eccetera)”.
  3. I pertinenti estratti del parere n. 26 (2023) del CCJE “Progredire: l’utilizzo della tecnologia di assistenza nel sistema giudiziario” recitano:
     “28. L’archiviazione e i procedimenti telematici costituiscono le condizioni preliminari essenziali per un efficace utilizzo della tecnologia nei sistemi giudiziari. Sono alla base dei sistemi di supporto giudiziario. Si tratta di procedure largamente utilizzate sia che facciano parte di sistemi misti (procedure e fascicoli materiali e telematici) o che facciano parte di sistemi puramente telematici. Comprendono anche l’utilizzo di firme digitali o elettroniche o di marcature temporali elettroniche sugli atti e procedure svolte telematicamente.
    29. Tale tecnologia può essere utilizzata in tutte le fasi del procedimento. Il procedimento può essere instaurato online mediante deposito telematico. La notificazione può essere effettuata telematicamente per mezzo di un’email, un’applicazione basata sul web (App) o altre forme di tecnologia. Il tracciamento delle cause e i sistemi di gestione sono agevolati dalle procedure telematiche e dai file di gestione digitale delle cause.
    (...)
    91. Il CCJE ritiene che i seguenti principi debbano guidare la futura progettazione, messa in opera e utilizzo della tecnologia di supporto ai giudici (…).
     (iv) Supervisione dei giudici: affinché si mantenga la congruenza con l’indipendenza, l’imparzialità e l’autonomia giudiziarie, i giudici attraverso il Consiglio della magistratura o in altri modi, dovrebbero partecipare all’acquisto, alla progettazione e al controllo della tecnologia. Dovrebbero anche contribuire alla sua introduzione e messa in opera.
    (...)
    (v) Accessibilità e qualità: la tecnologia dovrebbe favorire e migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia di tutti i membri della società. Dovrebbe promuovere l’accesso sia alla giustizia giudiziaria, in coerenza con l’articolo 6 della Convenzione europea,  che alle soluzioni consensuali. La promozione dell’accessibilità richiede necessariamente una tecnologia di alta qualità. Qualora l’accesso alla tecnologia risulti poco pratico occorre mettere a disposizione un’idonea alternativa equivalente.

IN DIRITTO

I.  SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza (articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte).

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

  1. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e, nel caso del ricorso n. 37943/17, anche l’articolo 13 della medesima, i ricorrenti hanno lamentato che le decisioni della Corte di cassazione di dichiarare improcedibili i loro ricorsi per motivi di diritto per inosservanza dei requisiti formali e dei termini stabiliti dall’articolo 369 del codice di procedura civile e dall’articolo 9 della legge n. 53/1994  peccavano di eccessivo formalismo e limitavano in modo ingiustificato il loro di diritto di accesso a un tribunale.
  2. La Corte ritiene che tale doglianza debba essere esaminata ai sensi dell’articolo 6 § 1, la cui parte pertinente recita:
     “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”.

A. Sulla ricevibilità

50.  La Corte osserva che i ricorsi non sono manifestamente infondati né incorrono negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarati ricevibili.

B. Sul meritonnh

1. I ricorrenti

(a) Ricorso n. 37943/17

  1. I ricorrenti del ricorso n. 37943/17 hanno lamentato che l’interpretazione delle pertinenti disposizioni da parte della Corte di cassazione era stata eccessivamente formalistica e aveva impedito la valutazione nel merito del loro ricorso.
  2. Hanno riconosciuto che l’ingerenza era fondata sulla legge e sulla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e che perseguiva un fine legittimo. Hanno tuttavia osservato che essa era sproporzionata tenuto conto delle gravi conseguenze che la decisione di dichiarare improcedibile la loro azione aveva avuto sul loro diritto di accesso a un tribunale (impedendo loro di proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Corte di cassazione) e del fatto che non era stata offerta loro la possibilità di rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione mancante in una fase successiva del procedimento.

(b) Ricorso n. 54009/18

  1. La società ricorrente del ricorso n. 54009/18 ha affermato che l’ingerenza nel suo diritto di accesso a un tribunale era stata sproporzionata. Ha lamentato che l’articolo 369 del codice di procedura civile non stabiliva l’obbligo di depositare un’attestazione della conformità delle copie cartacee ai documenti informatici originali, ma soltanto l’obbligo di presentare una copia autenticata della sentenza impugnata e la relativa relazione di notificazione. Ha contestato l’interpretazione della Corte di cassazione secondo la quale tale obbligo discendeva dal combinato disposto dell’articolo 369 del codice di procedura civile e dell’articolo 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53/1994. Secondo la società ricorrente tale ultima disposizione non si applicava al deposito della sentenza impugnata notificata dalle controparti, ma soltanto ai documenti che i difensori potevano scaricare dal fascicolo telematico a cura della cancelleria dei tribunali nazionali.
  2. La società ricorrente ha osservato anche che la stessa Corte di cassazione aveva ripensato la rigida interpretazione dell’articolo 369 del codice di procedura civile che aveva condotto alla dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso. Ha invocato la sentenza delle Sezioni Unite n. 8312/2019 (si veda il paragrafo 42 supra)

c) Ricorso n. 20655/19

  1. I ricorrenti del ricorso n. 20655/19 hanno lamentato che l’obbligo di depositare in Corte di cassazione l’attestazione di conformità della PEC all’originale non perseguiva un fine legittimo. Costituiva soltanto un tentativo di adattare norme procedurali formulate nel contesto di procedimenti cartacei alla situazione di transizione presente in Corte di cassazione, dove   la presentazione di documenti informatici non era ancora stata applicata.
  2. I ricorrenti hanno osservato inoltre che la dichiarazione di improcedibilità del loro ricorso peccava di eccessivo formalismo, violando il loro diritto di accesso ha un tribunale. Hanno lamentato che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 369 del codice di procedura civile, che la Corte di cassazione aveva adottato nel periodo compreso tra il 14 luglio 2017 e il 24 settembre 2018 (si vedano i paragrafi 37 e 40), non sussisteva all’epoca della presentazione del loro ricorso e pertanto per essi sarebbe stato impossibile prevedere la norma contestata .
  3. Hanno osservato poi che i rilievi addotti dal Governo nel tentativo di giustificare l’ingerenza erano proprio gli stessi che la Corte di cassazione aveva nel frattempo abbandonato nella summenzionata sentenza n. 8312/2019 (si veda il paragrafo 42 supra) e nella successiva giurisprudenza.
  4. Hanno affermato di aver depositato in cancelleria una copia della sentenza impugnata con l’attestazione di conformità e che la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso a causa dell’assenza di siffatta attestazione soltanto riguardo alla relazione di notificazione. Hanno affermato inoltre che le controparti non avevano contestato la data di notificazione. Quanto all’affermazione del Governo che i ricorrenti non avevano tentato di rimediare al loro errore procedurale depositando un’attestazione di conformità della relazione di notificazione in una fase successiva del procedimento, i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il loro ricorso senza offrire loro la reale possibilità di presentare il documento mancante.

2. Il Governo

  1. Il Governo ha osservato che le norme procedurali in questione perseguivano il fine della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia. Ha invocato Walchli c. Francia (n. 35787/03, § 29, 26 luglio 2007), Cañete de Goñi c. Spagna (n. 55782/00, § 36, CEDU 2002-VIII) e Miragall Escolano e altri c. Spagna (nn. 38366/97 e altri 9, § 36, CEDU 2000-I).
  2. Secondo il Governo, chiedere ai ricorrenti di depositare in Corte di cassazione una copia autenticata dell’impugnata sentenza unitamente alla relazione di notificazione entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile era fondamentale per consentire alla corte di verificare che il termine di deposito del ricorso fosse stato rispettato e per salvaguardare il principio della res judicata. Inoltre, poiché consentiva alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi, garantiva il rapido svolgimento dei procedimenti.
  3. In ordine all’obbligo di depositare un’attestazione di conformità delle copie cartacee ai documenti informatici originali notificati per posta elettronica certificata, il Governo ha sostenuto che tale norma perseguiva gli stessi fini sopra menzionati e allo stesso tempo assicurava un’agevole transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico e l’integrità della documentazione depositata presso la Corte di cassazione. Secondo il Governo, l’obbligo di attestare specificamente la conformità delle copie dei documenti, comportando la responsabilità penale dei difensori, evitava possibili abusi.
  4. In ordine alla proporzionalità dei requisiti procedurali, il Governo ha osservato che la pertinente legislazione interna e la consolidata giurisprudenza della Corte stabilivano espressamente le norme in questione, che avevano una solida base giuridica, erano formulate con chiarezza e la cui applicazione era prevedibile. Il Governo ha sottolineato anche che nell’ordinamento giuridico italiano gli avvocati iscritti all’albo giurisdizioni superiori dovevano rispettare particolari requisiti di professionalità e competenza. Inoltre, le formalità procedurali non erano eccessivamente onerose, tenuto conto del fatto che la Corte di cassazione svolgeva un esame di ultima istanza limitato a questioni di legittimità.
  5. Quanto all’evoluzione della giurisprudenza a seguito della quale la Corte di cassazione aveva ripensato alcuni dei principi applicati al caso di specie, il Governo ha sostenuto che anche in base alla nuova interpretazione i ricorsi dei ricorrenti sarebbero stati comunque dichiarati improcedibili.
  6. In ordine al ricorso n. 37943/17, il Governo ha affermato che i ricorrenti non avevano depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile. Poiché la controparte non aveva preso parte attiva al procedimento, la Corte di cassazione non era in grado di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione fissati dagli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile.
  7. In ordine al ricorso n. 54009/18, il Governo ha osservato che la società ricorrente non aveva depositato l’attestazione di conformità delle copie dei documenti entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile. Secondo il Governo, la società ricorrente avrebbe dovuto almeno depositare la prescritta attestazione in una fase successiva del procedimento, in particolare dopo aver ricevuto la comunicazione della Corte di cassazione contenente la proposta del giudice relatore di dichiarare improcedibile il ricorso.
  8. In ordine al ricorso n. 20655/19, nelle sue osservazioni il Governo ha affermato che i ricorrenti non avevano depositato l’attestazione di conformità delle copie dei documenti entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile e neanche in una fase successiva del procedimento. Poiché l’attestazione non era stata depositata neanche dalla controparte, nel fascicolo non vi era alcuna prova che il ricorso fosse stato depositato entro il termine breve indicato dagli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile. Nelle sue osservazioni aggiuntive il Governo ha contestato l’affermazione che l’osservanza di tale termine poteva essere dedotta dal fatto che le controparti non avevano negato la correttezza della data di notificazione e ha sostenuto che siccome alcune delle controparti, ovvero F.M. e A.S., non avevano preso parte al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, il ricorso dei ricorrenti sarebbe stato dichiarato improcedibile anche in base all’attuale e più favorevole giurisprudenza di tale corte (si veda il paragrafo 42 supra).

3. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

  1. La Corte ha recentemente ribadito i principi generali sulle limitazioni al diritto di accesso a un tribunale nella causa Dos Santos Calado e altri c. Portogallo (nn. 55997/14 e altri 3, §§ 108-17, 31 marzo 2020).
  2. In ordine all’accesso alle corti di appello o di cassazione, la Corte ribadisce che l’applicazione dell’articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in questione e che occorre tenere conto dell’insieme del procedimento nel contesto giuridico interno e del ruolo della Corte di cassazione. Inoltre, le condizioni di ammissibilità di un ricorso per motivi di diritto possono essere più stringenti di quelle richieste per il normale appello (si veda Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, § 82, 5 aprile 2018). La Corte ha esaminato la conformità all’articolo 6 § 1 di vari tipi di formalità che disciplinano il deposito di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (si vedano, tra gli altri precedenti, Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; Miessen c. Belgio, n. 31517/12, 18 ottobre 2016; Trevisanato, sopra citata; Succi e altri c. Italia, nn. 55064/11 e altri 2, 28 ottobre 2021; e C.N. c. Lussemburgo, n. 59649/18, 12 ottobre 2021). In una causa concernente il diniego di accesso a un tribunale perché il ricorso era stato presentato in forma cartacea invece che attraverso una piattaforma elettronica, la Corte ha riconosciuto l’importanza che la digitalizzazione della giustizia riveste per gli Stati contraenti e ha concluso che le tecnologie digitali possono contribuire a una migliore amministrazione della giustizia Ha sottolineato però che l’imposizione dell’obbligo di depositare i documenti in formato elettronico deve essere proporzionato al legittimo fine perseguito (Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022).
  3. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per sua stessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questo profilo gode di un certo margine di discrezionalità. Benché la decisione finale in merito all’osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte, non fa assolutamente parte delle sue funzioni sostituire alla valutazione delle autorità nazionali altre valutazioni in ordine a quale potrebbe essere la migliore politica in tale ambito. Le limitazioni applicate, però, non devono restingere l’accesso di cui dispone la persona in modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto. Inoltre, una limitazione non è compatibile con l’articolo 6 § 1 qualora non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intende perseguire (si vedano Zubac, sopra citata, § 78; Dos Santos Calado e altri, sopra citata, §§ 109-10).
  4. Per determinare la proporzionalità della restrizione dell’accesso alle giurisdizioni superiori, la Corte ha tenuto conto di tre fattori, ovvero (i) la prevedibilità della restrizione, (ii) da chi (ricorrente o Stato convenuto) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era stato negato al ricorrente l’accesso alla Corte suprema, e (iii) se si potesse affermare che le restrizioni in questione peccavano di “eccessivo formalismo” (si vedano Zubac, sopra citata, § 85; Dos Santos Calado e altri, sopra citata, §§ 113-16; e Xavier Lucas, sopra citata, § 43).

(b)  Applicazione dei suddetti principi al caso di specie

  1. 71.  Nel caso di specie è compito della Corte valutare se la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione abbia limitato la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale. A tal fine la Corte esaminerà in primo luogo se i requisiti per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di specie perseguissero un fine legittimo e in secondo luogo se fossero proporzionati a tale scopo.

(i) Fine legittimo

  1. La valutazione della legittimità del fine perseguito con l’applicazione dell’articolo 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile ai ricorsi dei ricorrenti può essere effettuata congiuntamente rispetto a tutti e tre i ricorsi.
  2. Secondo il Governo (si veda il paragrafo 60 supra) e la giurisprudenza della Corte di cassazione (si vedano i paragrafi 30, 32 e 35 supra), il deposito della relazione di notificazione entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile consentiva alla Corte di cassazione di verificare l’osservanza dei termini per l’impugnazione e di salvaguardare il principio della res judicata. Assicurava inoltre il rapido svolgimento del processo in quanto la Corte di cassazione poteva pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi.
  3. Il Governo ha affermato (si veda il paragrafo 61 supra), e i ricorrenti del ricorso n. 20655/19 lo hanno negato (si veda il paragrafo 55 supra), che la norma che obbligava a depositare un’attestazione di conformità delle copie all’originale perseguiva gli stessi fini della prima norma. In particolare, il Governo ha osservato che essa consentiva un’agevole transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico ed era necessaria a garantire l’integrità della documentazione depositata in tribunale e a evitare possibili abusi. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’attestazione della conformità delle copie era necessaria per garantire il rispetto del principio della res judicata (si vedano i paragrafi 37-39 supra).
  4. Tenuto conto di tali elementi, la Corte condivide l’osservazione del Governo secondo la quale le norme in questione perseguivano un fine legittimo, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia.
  5. Occorre pertanto accertare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti delle tre cause, sussistesse un ragionevole rapporto di proporzionalità tra tale fine e i mezzi impiegati per ottenerlo.

(ii) Proporzionalità dell’ingerenza

(α) Ricorso n. 37943/17

  1. Le parti in questione non contestano che i ricorrenti del ricorso n. 37943/17 non abbiano depositato la relazione di notificazione dell’impugnata sentenza entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, nonostante che tale obbligo fosse chiaramente previsto dalla legge e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. I ricorrenti hanno lamentato che la dichiarazione di improcedibilità del loro ricorso peccava di eccessivo formalismo, tenuto conto delle gravi conseguenze dell’ingerenza nel loro diritto di accesso a un tribunale e del fatto che avevano rimediato al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva del procedimento.
  2. La Corte osserva che la presente causa non solleva la questione della prevedibilità della misura contestata, né la questione di sapere chi debba sopportare le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento. Essa pertanto si limiterà a determinare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, l’applicazione dell’articolo 369 del codice di procedura civile, benché prevedibile, rappresentasse un caso di eccessivo formalismo che limitava l’accesso dei ricorrenti alla Corte di cassazione (si veda Zubac, sopra citata, § 85).
  3. La Corte osserva che, ai sensi degli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile, i ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione debbono rispettare il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza impugnata. L’obbligo di depositare la relazione di notificazione di tale sentenza presso la cancelleria consente alla Corte di cassazione di accertare l’osservanza di tale termine nonché in ultima analisi di verificare che la sentenza impugnata non sia ancora divenuta definitiva.
  4. In ordine all’obbligo di presentare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ai sensi dell’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile, la Corte osserva che l’osservanza di tale norma consente alla Corte di cassazione di adottare una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale del procedimento grazie a una procedura accelerata. Infatti, non appena il ricorso è stato depositato, semplicemente consultando il fascicolo, la Corte di cassazione è in grado di verificare il rispetto del termine di impugnazione, fissare un’udienza in camera di consiglio e pronunciarsi sulla causa senza necessità di ulteriori passaggi.
  5. La Corte osserva che dalla giurisprudenza citata dalle parti (si vedano i paragrafi 31-32 supra) risulta che, almeno fino alle sentenze nn. 25513/2016 e 10648/2017, la Corte di cassazione aveva manifestato la tendenza ad applicare tale norma in modo piuttosto formalistico. In particolare, la prima tranche della giurisprudenza mostrava che un ricorso era dichiarato improcedibile per inosservanza del termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile anche nei casi in cui la relazione di notificazione dell’impugnata sentenza era già presente nel fascicolo perché era stata trasmessa dalla cancelleria del tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata, o perché era stata presentata da una controparte entro il termine stabilito dall’articolo 370 del codice di procedura civile. La Corte osserva che la Corte di cassazione aveva ripensato tale approccio e aveva stabilito che non si dovessero dichiarare improcedibili i ricorsi qualora fosse possibile verificare immediatamente e direttamente che rispettavano i termini, indipendentemente dalla mancata presentazione entro i termini della relazione di notificazione da parte del ricorrente. Nel fare ciò, la Corte di cassazione si era basata anche sul principio della necessaria proporzionalità delle ingerenze nel diritto di accesso a un tribunale enunciato nella giurisprudenza della Corte (si veda il paragrafo 34 ).
  6. La Corte, pur accogliendo con favore le recenti interpretazioni della Corte di cassazione, osserva anche che nel caso di specie non era presente nessuna delle circostanze descritte nel precedente paragrafo. Infatti, la relazione di notificazione non era stata inserita nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata, né era stata depositata dalla controparte. L’inosservanza da parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito.
  7. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori (si veda il paragrafo 62 supra). Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione (si vedano Levages Prestations Services, sopra citata, § 48; Succi e altri, sopra citata, §§ 105 e 113; e C.N. c. Lussemburgo, sopra citata, § 55).
  8. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale.
  9. In virtù di quanto sopra esposto, la Corte conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto concerne il ricorso n. 37943/17.

(β) Ricorsi nn. 54009/18 e 20655/19

  1. Dal fascicolo della causa risulta che i ricorrenti dei ricorsi nn. 54009/18 e 20655/19 avevano depositato entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile una copia cartacea delle sentenze impugnate unitamente alla relazione di notificazione loro inviate per posta elettronica. Inoltre, la società ricorrente del ricorso n. 54009/18 aveva depositato insieme al suo ricorso anche una copia autenticata della decisione impugnata, mentre i ricorrenti del ricorso n. 20655/19 avevano presentato una copia cartacea della sentenza impugnata insieme all’attestazione della conformità di tale copia all’originale telematico (rispettivamente paragrafo 13 e paragrafi  19 e 21 supra) in una fase successiva del procedimento. È però incontestato che i ricorrenti non avevano depositato in cancelleria l’attestazione della conformità all’originale della copia cartacea della relazione di notificazione e per tale motivo la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibili i loro ricorsi per motivi di diritto.
  2. Al fine di determinare la proporzionalità delle ingerenze nel diritto di accesso alla Corte di cassazione dei ricorrenti, la Corte prenderà in considerazione i tre fattori definiti dalla sua giurisprudenza (si veda il paragrafo 70 supra).

Il requisito della prevedibilità delle restrizioni

  1. I ricorrenti di entrambi i ricorsi hanno lamentato l’imprevedibilità delle restrizioni al loro diritto di accesso a un tribunale. Hanno contestato l’interpretazione delle norme della Corte di cassazione secondo la quale l’obbligo di depositare l’attestazione di conformità delle copie dei documenti derivava dal combinato disposto dell’articolo 369 del codice di procedura civile e dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994. Inoltre, i ricorrenti del ricorso n. 20655/19 hanno lamentato che alla data in cui essi avevano depositato il ricorso non vigeva l’interpretazione restrittiva dell’articolo 369 del codice di procedura civile, poiché la Corte di cassazione l’aveva formulata per la prima volta nella sentenza del 14 luglio 2017 (si veda il paragrafo 37).
  2. La Corte osserva che l’articolo 369 del codice di procedura civile stabilisce l’obbligo di presentare una copia “autentica” della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione. Mentre nel caso del procedimento cartaceo tale disposizione richiede la presentazione della relazione di notificazione originale, l’impossibilità del deposito telematico in Corte di cassazione all’epoca dei fatti aveva creato la necessità di interpretare la disposizione per consentire la presentazione di copie cartacee di originali informatici che erano stati creati nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni inferiori.
  3. Tenuto conto della natura pubblica dell’interesse alla salvaguardia del principio della  res judicata e, pertanto, della nozione che la conformità della copia dovesse essere attestata da un pubblico ufficiale autorizzato invece di essere affidata alla parola delle controparti, la Corte di cassazione ha interpretato l’articolo 369 del codice di procedura civile in combinato disposto con l’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994. Ai sensi di quest’ultima disposizione, al fine di fornire la prova della notificazione, gli avvocati dovevano attestare che i documenti che depositavano erano copie cartacee conformi dei documenti informatici da cui erano estratti. Date tali circostanze, la Corte non vede motivo di discostarsi dalla conclusione della Corte di cassazione secondo la quale, ai fini dell’osservanza dell’articolo 369 del codice di procedura civile, era necessaria un’attestazione dell’autenticità della copia della relazione di notificazione. Osserva che il ragionamento della suprema corte è chiaro. Il fatto che tale combinato disposto delle suddette disposizioni sia stato fatto valere per la prima volta a settembre 2017 non rende la contestata restrizione imprevedibile o arbitraria rispetto ai ricorrenti che, oltretutto, erano rappresentati da avvocati specializzati (si veda Xavier Lucas, sopra citata, § 50, e la giurisprudenza ivi citata).

La questione di sapere chi debba sopportare le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento

  1. La Corte osserva che alla data di deposito dei ricorsi in Corte di cassazione non era ancora in funzione il deposito telematico. Pertanto, nei casi in cui la decisione da impugnare era stata notificata per posta elettronica certificata, gli avvocati dovevano estrarre copia cartacea dei documenti informatici per poterli depositare nella cancelleria della Corte di cassazione.
  2. La Corte osserva che i ricorrenti non hanno dichiarato che per loro era stato materialmente impossibile realizzare le copie cartacee. La Corte concorda inoltre con il Governo sul fatto che presentare un’attestazione di conformità delle copie dei documenti non fosse un onere eccessivo, dal momento che richiedeva soltanto che gli avvocati redigessero e firmassero tale attestazione sulle copie cartacee prima di depositarle in cancelleria.
  3. Dato tale contesto, si direbbe che l’errore procedurale poteva facilmente essere evitato, e dato che esso è principalmente e oggettivamente imputabile agli avvocati dei ricorrenti la Corte ritiene che le sue conseguenze avverse debbano ricadere su questi ultimi.

Il criterio del “formalismo eccessivo”

  1. Benché non spetti alla Corte mettere in discussione le argomentazioni giuridiche  seguite dalla Corte di cassazione nell’interpretazione del diritto interno (si veda il paragrafo 90 supra), essa ribadisce che nell’applicare le norme procedurali i tribunali nazionali devono evitare  il formalismo eccessivo che è contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte ribadisce inoltre che il diritto di accesso a un tribunale è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia e formano una specie di barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente (si veda Zubac, sopra citata, § 98). La Corte ha ritenuto inoltre che i tribunali interni debbano evitare il formalismo eccessivo tenendo conto degli ostacoli pratici che i ricorrenti possono incontrare nell’utilizzo delle nuove tecnologie (si veda Xavier Lucas, sopra citata, § 57). In un contesto di crescente digitalizzazione della giustizia degli Stati contraenti, la Corte prende nota dei pareri del CCJE (si vedano i paragrafi  44 e 46 supra) relativi all’utilizzo delle tecnologie digitali nell’amministrazione della giustizia. Il CCJE ha ritenuto che le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate come strumenti per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e che dovrebbe esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti.
  2. La Corte ha già osservato che l’articolo 369 del codice di procedura civile in origine era destinato a essere applicato ai procedimenti cartacei (si veda il paragrafo 87 supra). I ricorrenti dovevano depositare l’originale relazione di notificazione firmata da un pubblico ufficiale autorizzato o dall’avvocato della controparte che agiva in qualità di pubblico ufficiale autorizzato ai sensi della legge n. 53/1994.
  3. Nei casi di specie, gli originali erano documenti informatici e depositarli in forma telematica era tecnicamente impossibile perché la Corte di cassazione all’epoca non era attrezzata per il deposito telematico. In tali circostanze, affinché la relazione di notificazione avesse la forma di documento realizzato da un pubblico ufficiale autorizzato, gli avvocati dei ricorrenti dovevano espletare un’ulteriore formalità, ovvero attestare che la copia cartacea era conforme al documento informatico originale ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994.
  4. La Corte ritiene che la decisione di assicurare l’integrità delle copie cartacee di documenti informatici utilizzando le procedure previste per i documenti firmati dai pubblici ufficiali (si veda il paragrafo 61 supra) in linea di principio rientri nel margine di discrezionalità accordato alle autorità nazionali. Osserva però che le conseguenze dell’interpretazione adottata dai tribunali interni nell’emettere le sentenze impugnate sono state particolarmente severe per i ricorrenti, in quanto i loro ricorsi sono stati dichiarati improcedibili per non aver prodotto l’attestazione entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile. La Corte esaminerà pertanto se, date le circostanze del caso di specie, la sanzione dell’improcedibilità sia stata proporzionata al legittimo fine perseguito da tale disposizione (si vedano i paragrafi  73-75 supra).
  5. La Corte osserva che i ricorrenti hanno depositato una copia cartacea delle decisioni da impugnare unitamente alla relativa relazione di notificazione entro il termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile. Pertanto, diversamente da quanto rilevato dalla Corte in relazione al ricorso n. 37943/17 (si veda il paragrafo 82 supra), la data di notificazione delle sentenze impugnate era presente nel fascicolo della causa sin dalla fase iniziale del procedimento. La Corte di cassazione poteva pertanto verificare senza ulteriori passaggi e senza ritardi che i ricorsi fossero stati depositati entro i termini fissati dagli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile.
  6. In ordine al rischio di difformità delle copie cartacee dagli originali  informatici, la Corte osserva anzitutto che, ai sensi del diritto nazionale, l’integrità dei documenti depositati in tribunale è generalmente garantita da sanzioni penali e disciplinari applicabili in caso di violazione di un dovere (si veda il paragrafo 42). Inoltre, si può facilmente verificare la conformità delle copie cartacee agli originali informatici, invitando i ricorrenti a depositare la necessaria attestazione in una fase successiva del procedimento. Ciò vale in particolar modo nel contesto della transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, in cui la necessità di adattare i requisiti formali destinati alla documentazione cartacea richiede una certa flessibilità nell’applicazione di questi ultimi  alla documentazione informatica. Un parere analogo è stato espresso nelle linee guida sull’archiviazione (elettronica) dei fascicoli giudiziari e sulla digitalizzazione dei tribunali (CEPEJ (2021)15), in cui la CEPEJ ha raccomandato agli Stati di assicurare una certa flessibilità e di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti nel processo di trasformazione delle procedure giudiziarie e di messa in opera di sistemi di archiviazione elettronica (si veda il paragrafo 45 supra).
  7. La Corte osserva inoltre che nel 2019 la stessa Corte di cassazione aveva ripensato l’interpretazione adottata nelle sentenze impugnate e aveva stabilito che il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 del codice di procedura civile non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non avesse affermato la difformità delle copie cartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza della causa (si vedano i paragrafi  42 e 43 supra).
  8. Venendo alla circostanze del caso di specie, la Corte osserva che quando la Corte di cassazione aveva potuto adottare una decisione (ovvero dopo la scadenza del termine fissato dall’articolo 370 del codice di procedura civile; si vedano i paragrafi 26 e 34 supra), le parti che avevano notificato le impugnate sentenze ai ricorrenti erano comparse nel procedimento dinanzi alla corte suprema e avevano confermato (per quanto riguarda il ricorso n. 54009/18) o perlomeno non avevano contestato (per quanto riguarda il ricorso n. 20655/19) le date di notificazione. Inoltre, in ordine alla possibilità che i ricorrenti presentassero l’attestazione in una fase successiva del procedimento, la Corte osserva che all’epoca dei fatti la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione non consentiva tale presentazione fuori del termine fissato dall’articolo 369 comma 1 del codice di procedura civile (si vedano i paragrafi 37-39). In virtù di tale giurisprudenza l’inosservanza di tale termine era sufficiente per dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi di tale disposizione. Stando così le cose, la Corte concorda con i ricorrenti del ricorso n. 20655/19 sul fatto che non avevano avuto alcuna reale possibilità di evitare la dichiarazione di improcedibilità del loro ricorso presentando l’attestazione in una fase successiva del procedimento.
  9. In virtù di tali circostanze, la Corte ritiene che l’assenza dell’attestazione di conformità delle copie cartacee della relazione di notificazione non impedisse alla Corte di cassazione di verificare nella fase iniziale del procedimento l’osservanza del termine breve per il deposito del ricorso. Dichiarare improcedibili i ricorsi, per di più senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l’attestazione in un successivo momento, specialmente nella fase di transizione dal procedimento cartaceo al procedimento telematico, ha perciò ha ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Corte di cassazione.
  10. In conclusione, la Corte ritiene che la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi dei ricorrenti abbia compromesso la sostanza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale.
  11. Vi è stata pertanto violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione ai ricorsi nn. 54009/18 e 20655/19.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

  1. La società ricorrente del ricorso n. 54009/18 ha lamentato anche di non aver disposto di un ricorso effettivo in relazione alla decisione della Corte di cassazione che dichiarava improcedibile il suo ricorso per motivi di diritto. Ha invocato l’articolo 13 della Convenzione, che recita:
     “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiale.”
  2. La Corte osserva che l’articolo 13 della Convenzione in quanto tale non garantisce i diritto di impugnazione dinanzi a una giurisdizione di secondo grado, e il semplice fatto che le sentenze del massimo organo giudiziario non siano suscettibili di ulteriore esame da parte di un tribunale di per sé non è contrario a suddetta disposizione  (si veda Yuriy Romanov c. Russia, n. 69341/01, § 55, 25 ottobre 2005, e la giurisprudenza ivi citata).
  3. Ne consegue che la doglianza della società ricorrente ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3  e deve essere rigettata in conformità all’articolo 35 § 4 della stessa.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO  41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione recita:
    “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

  1. La società ricorrente del ricorso n. 54009/18 non ha formulato una richiesta di danno. Conseguentemente la Corte ritiene che non occorra concedere alcuna somma a tale titolo.
  2. I ricorrenti del ricorso n. 20655/19 hanno chiesto la somma di 55.513,50 euro (EUR) per il danno patrimoniale e la somma di  EUR 10.000 per il danno non patrimoniale.
  3. Il Governo ha sostenuto che tali richieste erano sproporzionate e ha criticato i parametri scelti dai ricorrenti da esso ritenuti arbitrari. Secondo il Governo, la constatazione di violazione potrebbe costituire  da sola equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti.
  4. La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e il danno patrimoniale dedotto e perciò rigetta la richiesta. Tuttavia accorda congiuntamente ai ricorrenti del ricorso n. 20655/19 la somma di EUR 6.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, e rigetta la richiesta per il resto.

B. Spese

  1. La società ricorrente del ricorso n. 54009/18 ha chiesto inoltre la somma totale di EUR 22.000 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni  (EUR 17.000 per il procedimento di primo grado e EUR 5.000 per il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione) oltre al 4% dovuto come contributo obbligatorio alla cassa di previdenza forense.
  2. I ricorrenti del ricorso n. 20655/19 hanno chiesto la somma di EUR 7.387,71 per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e la somma di EUR 20.875,63 per le spese sostenute dinanzi alla Corte. Hanno chiesto inoltre la somma di EUR 27.759,39 con riferimento ad altre somme che avevano dovuto versare nel corso del procedimento di esecuzione seguito all’ordinanza n. 24568/2018 della Corte di cassazione.
  3. Il Governo ha contestato le richieste.
  4. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso, e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare alla società ricorrente del ricorso n. 54009/18 la somma di EUR 5.000 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni. In ordine al ricorso n. 20655/19, la Corte ritiene appropriato accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 9.000 che copre tutte le voci di spesa. La Corte rigetta per il resto le richieste dei ricorrenti a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara ricevibili le doglianze concernenti l’articolo  6 § 1 della Convenzione e irricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione (ricorso n. 54009/18);
  3. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo  6 § 1 della Convenzione in relazione al ricorso n. 37943/17;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo  6 § 1 della Convenzione in relazione ai ricorsi nn. 54009/18 e 20655/19;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. alla società ricorrente del ricorso n. 54009/18 la somma di EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla società ricorrente, per le spese;
      2. congiuntamente ai ricorrenti del ricorso n. 20655/19 la somma di EUR 6.000 (seimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale, e la somma di EUR 9.000 (novemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta da tali ricorrenti, per le spese;
    2. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Marko Bošnjak
Presidente

Ilse Freiwirth    
Cancelliere

APPENDICE
Elenco delle cause:
 

N.

Ricorso n.

Denominazione della causa

Depositato il

Ricorrente

Anno di nascita

Luogo di residenza

Rappresentato da

1.

37943/17

Patricolo e Brutti c. Italia

18/05/2017

Mario PATRICOLO
1953
Caprino Veronese

Milvia BRUTTI
1945
Lazise

Augusto DE BENI

2.

54009/18

Immobiliare il Castelletto S.r.l. c. Italia

08/11/2018

IMMOBILIARE IL CASTELLETTO S.R.L.
Casarile

Fabio ZANATI

3.

20655/19

Angeloni e Roda c. Italia

05/04/2019

Marcella ANGELONI
1950
San Lazzaro di Savena

Fausto RODA
1949
San Lazzaro di Savena

Dario FORASASSI