Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 maggio 2024 - Ricorso n.10426/23 e altri 2 - Causa Di Marco e altri c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DI MARCO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 10426/23 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

16 maggio 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Di Marco e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 aprile 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  6. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino sopra citata, e De Trana sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto a eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara non doversi esaminare le doglianze relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con mezzi adeguati l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Péter Paczolay
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto di sezione f.f.
 

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita /

di registrazione

Nome e città del rappresentan­te

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

10426/23

27/02/2023

Loreta DI MARCO

1963

Ferrara Alessandro

Benevento

Tribunale di Benevento,

R.G. 2102/2015, 22/06/2015

23/09/2015

in corso

Più di 8 anni e 4 mesi e 22 giorni

Consorzio di bonifica della Valle Telesina

Pagamento per prestazioni professionali.

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

9.600

250

2.

16977/23

21/04/2023

EFFEMME SCAVI DI FUNICIELLO MATTIA

2007

Pasquariello Gianpiero

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019

02/12/2019

in corso

Più di 4 anni e 2 mesi e 12 giorni

Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE

Pagamento dei servizi prestati in esecuzione di contratti conclusi tra la ricorrente e dei consorzi che in seguito sono stati tutti assorbiti nel Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

6.400

250

3.

20130/23

05/05/2023

 M.C.M S.N.C.

1996

Pasquariello Gianpiero

Caserta

De Lucia

Pasqualino

Caserta

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2377/2012, 18/11/2012

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1465/2013, 27/06/2013

30/12/2012

11/03/2014

in corso

Più di 11 anni e 1 mese e 15 giorni

in corso

Più di 9 anni e 11 mesi e 3 giorni

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE.

Pagamento dei servizi di manutenzione e riparazione di veicoli.

Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021

9.600

250


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.