Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 aprile 2024 - Ricorso n.25482/13 - Causa Vannozzi c. Italia
Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA VANNOZZI c. ITALIA
(Ricorso n. 25482/13)
SENTENZA
STRASBURGO
18 aprile 2024
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Vannozzi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 25482/13) proposto contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la sig.ra Anna Vannozzi («la ricorrente»), nata nel 1952 e residente a San Giuliano Terme (Pisa), rappresentata dall’avv. S. Comini, del foro di Firenze, che il 29 marzo 2013 ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare il ricorso a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e dal suo agente, L. D’Ascia, avvocato dello Stato,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 marzo 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
- Il presente ricorso riguarda la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario in violazione dell’articolo 6 della Convenzione.
- La ricorrente è proprietaria di un terreno a San Giuliano Terme, situato in prossimità di un fosso nel quale vengono sversate acque reflue.
- Il 29 settembre 2000 il tribunale di Pisa condannò il comune di San Giuliano Terme a eseguire alcuni lavori necessari per evitare la stagnazione delle acque reflue, e a pagare a C.M. (madre della ricorrente e all’epoca proprietaria del bene) la somma di 25.000.000 di lire italiane (ITL) più interessi, a titolo di risarcimento per i danni causati alla sua salute. Allo stesso tempo, condannò C.M. a pagare al comune la somma di 4.375.000 ITL più interessi, per i danni causati a seguito della realizzazione di una canalizzazione senza preventiva autorizzazione amministrativa.
- Le parti adirono la corte d’appello di Firenze che, il 4 novembre 2003, respinse i ricorsi. In assenza di ricorsi per cassazione, la sentenza impugnata divenne definitiva.
- Il comune procedette al pagamento delle somme dovute, ma non eseguì i lavori di bonifica.
- Il 7 marzo 2005 la ricorrente, che nel frattempo aveva ereditato il terreno, esperì il giudizio di ottemperanza dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Toscana, («il TAR»).
- Il 19 ottobre 2005, constatando che il comune aveva presentato un progetto preliminare dei lavori da eseguire, il TAR respinse la domanda.
- Il 19 aprile 2006, poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti, la ricorrente adì il tribunale di Pisa ai sensi dell’articolo 612 del codice di procedura civile per ottenere l’esecuzione completa della sentenza del 29 settembre 2000.
- Nel corso di questo procedimento, gli esperti nominati dal tribunale constatarono che il ritardo nell'esecuzione dei lavori aveva causato nuovi danni al terreno, e che le modifiche che quest'ultimo aveva subìto non permettevano più di eseguire le opere nel modo inizialmente previsto dalla sentenza del tribunale di Pisa. Di conseguenza, il tribunale li incaricò di elaborare nuovi progetti. Il 4 gennaio 2016, poiché il comune non aveva ancora ottemperato, il giudice dell'esecuzione gli ordinò di pagare alla ricorrente la somma di 130.000 euro (EUR) a titolo di costo dei lavori da eseguire sul suo bene, e la somma di 35.000 euro per «i danni causati al terreno dal trascorrere del tempo».
- Il 12 luglio 2017 la corte d'appello di Firenze dichiarò inammissibile l'appello del Comune avverso l'ordinanza del 4 gennaio 2016. Il 18 aprile 2019 il tribunale di Pisa respinse l'opposizione del comune all'esecuzione della stessa ordinanza. Successivamente, il 7 aprile 2020, constatando che il comune ancora non si conformava alla sentenza del tribunale di Pisa del 29 settembre 2000, il giudice dell'esecuzione confermò la sua ordinanza del 4 gennaio 2016.
- La decisione del 4 gennaio 2016 non fu eseguita, e i tentativi della ricorrente di far pignorare i conti bancari del comune si rivelarono inutili, perché il 29 giugno 2016 il comune li aveva dichiarati impignorabili (articolo 159 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000).
- La ricorrente contesta la mancata esecuzione della sentenza del tribunale di Pisa del 29 settembre 2000 – nella parte relativa ai lavori di bonifica sul suo terreno – e denuncia una violazione dell’articolo 6 della Convenzione.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.
- La ricorrente sostiene di non aver ancora potuto ottenere soddisfazione del suo credito e, inoltre, fa osservare che la dichiarazione di impignorabilità dei conti bancari comunali le impedisce di ottenere le somme che il comune le deve.
- Il Governo sostiene che sia il comune che le autorità giudiziarie hanno rispettato l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il primo ha pagato gli importi riconosciuti nel settembre 2000 dal Tribunale di Pisa a titolo di risarcimento per i danni alla salute di C.M. e ha realizzato i lavori di smaltimento e depurazione delle acque reflue. Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, il 4 gennaio 2016 il giudice dell'esecuzione ha condannato il comune a versare alla ricorrente la somma di 165.000 EUR – a titolo di costi dei lavori e risarcimento danni (paragrafo 9 supra). Inoltre, il Governo sottolinea che la complessità del procedimento di esecuzione è dovuta alla madre della ricorrente che aveva fatto realizzare una canalizzazione senza preventiva autorizzazione.
- La Corte rammenta che il diritto di accesso a un tribunale sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a scapito di una parte. L’esecuzione di una sentenza, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. La Corte ha già riconosciuto che la protezione effettiva del cittadino e il ripristino della legalità implicano l’obbligo per l’amministrazione di conformarsi a una sentenza emessa dalla più alta giurisdizione amministrativa dello Stato in materia (si vedano, in particolare, Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, §§ 40 e segg., Recueil des arrêts et décisions 1997-II, e Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004). Non si può chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato, all'esito di un procedimento giudiziario, di dover poi avviare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Karahalios c. Grecia (dec.), n. 62503/00, 26 settembre 2002, e Metaxas, sopra citata, § 19).
- La Corte non può accettare l'argomentazione del Governo secondo la quale la sentenza del tribunale di Pisa è stata eseguita. Certo, il comune di San Giuliano Terme ha risarcito la madre della ricorrente per i danni alla sua salute, ma non ha realizzato i necessari lavori di bonifica. Inoltre, anche l'ordinanza del 4 gennaio 2016, con la quale il giudice dell'esecuzione condannava il comune a versare alla ricorrente la somma necessaria alla realizzazione delle opere – maggiorata del risarcimento dei danni causati al bene – non è stata eseguita. E questo perché il comune ha dichiarato l'impignorabilità dei suoi conti bancari (paragrafi 9 e 11 supra).
- Per quanto sopra esposto, e tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte conclude che, con il loro comportamento, le autorità nazionali hanno privato l’articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
- Pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- La ricorrente chiede, in via principale, l’esecuzione completa della sentenza del tribunale di Pisa. In alternativa, chiede la somma di 165.000 euro (EUR), ossia l’importo complessivo che le è stato riconosciuto dal giudice dell’esecuzione nel gennaio 2016.
Inoltre, chiede le somme di 100.000 EUR per danno morale e 30.000 EUR per le spese sostenute dinanzi agli organi giudiziari nazionali, e poi dinanzi alla Corte. - Il Governo si oppone.
- La Corte rammenta che, nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza in applicazione dell’articolo 46 della Convenzione, la sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico, in riferimento a questa disposizione, di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente a quest’ultima. Tuttavia, se il diritto nazionale non permette o permette solo in modo imperfetto di eliminare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione che ritiene appropriata (si veda, tra le sentenze più recenti, Tsonyo Tsonev c. Bulgaria (n. 4), n. 35623/11, § 57, 6 aprile 2021 e la giurisprudenza ivi citata).
- Nel caso di violazioni dell’articolo 6, la Corte ha ripetutamente affermato che l’esecuzione di una decisione interna rimane normalmente la riparazione più adeguata (Nikoloudakis c. Grecia, n. 35322/12, § 64, 26 marzo 2020, Gerasimov e altri c. Russia, nn. 29920/05 e altri 10, § 198, 1° luglio 2014, e Kalinkin e altri c. Russia, nn. 16967/10 e altri 20, § 55, 17 aprile 2012). Nel caso di specie, essa constata che alla data della presente sentenza le autorità amministrative non hanno eseguito la sentenza del tribunale di Pisa, e che il giudice dell’esecuzione ha condannato il comune a pagare i costi dei lavori – 130.000 EUR – affidando la loro esecuzione alla ricorrente –, più la somma di 35.000 EUR per danno materiale (paragrafo 9 supra). Pertanto, essa decide di accordare alla ricorrente queste somme.
- Inoltre, la Corte ritiene che la ricorrente abbia innegabilmente subìto un danno morale a seguito della violazione constatata, per il quale le va riconosciuta la somma di 12.500 EUR.
- Per quanto riguarda le spese, la Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008).
- Nel caso di specie, la Corte osserva che la ricorrente ha prodotto un certo numero di documenti che giustificano le spese sostenute dinanzi agli organi giudiziari interni, per le quali la stessa indica di essere stata parzialmente rimborsata dal comune.
- Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per tutte le spese sostenute.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA',
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
- Dichiara,
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
- 165.000 EUR (centosessantacinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno materiale;
- 12.500 EUR (dodicimilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per danno morale;
- 20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta su tale somma, per le spese;
- che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 18 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Péter Paczolay
Presidente
Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto