Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 maggio 2024 - Ricorso n.57962/22 - Causa Pasquariello c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA PASQUARIELLO c. ITALIA

(Ricorso n. 57962/22)

SENTENZA

STRASBURGO

16 maggio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nell causa Pasquariello c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 18 aprile 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 9 dicembre 2022.
  2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente ha lamentato la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne. Ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

  1. Il diritto interno relativo alla legge Pinto figura nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006‑V) e nella decisione Di Giuseppe c. Italia ([Comitato], n. 7997/21, 5 dicembre 2023).

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente ha lamentato principalmente la mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne emesse a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. In ordine alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016)
  1. Il Governo ha affermato che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione contenente le informazioni necessarie affinché le autorità potessero procedere al pagamento del credito accertato dalla sentenza. Ha sostenuto che tale dichiarazione deve essere presentata al fine dell’emissione dell’ordine di pagamento delle somme accordate dalle decisioni “Pinto”, come prescritto dall’articolo 5 sexies della legge Pinto (si veda il paragrafo 4 supra).
  2. Il ricorrente non ha formulato commenti.
  3. La Corte ha già esaminato la questione nella decisione Di Giuseppe (sopra citata, § 9) nella quale ha stabilito che l’obbligo di trasmettere la dichiarazione e la documentazione a sostegno ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto costituisce un atto procedurale ragionevole che il creditore deve compiere per ottenere le somme accordate dalle decisioni “Pinto”. L’inosservanza di tale obbligo da parte del creditore costituisce un ostacolo all’esecuzione delle decisioni in suo favore, di cui le autorità non possono essere ritenute responsabili.
  4. In proposito la Corte osserva che per quanto riguarda la decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016) il ricorrente non ha negato di non avere presentato la dichiarazione di cui all’articolo 5 sexies della legge Pinto.
  5. La Corte ritiene che per i suesposti motivi il Governo convenuto non possa essere ritenuto responsabile della tardiva esecuzione della decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016).
  6. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la doglianza sia manifestamente infondata e debba essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
  1. In ordine alle restanti decisioni interne (si veda la tabella allegata infra)
  1. La Corte osserva che né il Governo né il ricorrente hanno presentato osservazioni in merito alle restanti decisioni elencate nella tabella allegata. 
  2. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale deve essere considerate parte integrante dello “esame” ai sensi all’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza relativa alla mancata o tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  3. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni in relazione a questioni analoghe a quelle di cui al caso di specie.
  4. Dopo aver esaminato la documentazione in suo possesso la Corte non ha rilevato fatti o rilievi in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente. 
  5. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE DALLA AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. Il ricorrente ha proposto altre doglianze che hanno anche esse sollevato questioni ai sensi della Convenzione, data la pertinente giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata).
  2. Per i motivi sopra esposti, in ordine alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016), tale doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
  3. In ordine alle restanti decisioni interne, tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, né incorrono negli altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili. Dopo aver esaminato la documentazione in suo possesso la Corte conclude che anche esse, alla luce delle sue conclusioni nella causa Ventorino (sopra citata), rivelano violazioni della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto della documentazione in suo possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino; De Trana; Nicola Silvestri; Antonetto; e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare la somma indicata nella tabella allegata.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l’obbligo non adempiuto di eseguire le sentenze che rimangono esecutive. 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Dichiara le doglianze relative alla decisione emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2016 (R.G. n. 624/2016) irricevibili e il resto del ricorso ricevibile;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in relazione alla mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne elencate nella tabella allegata infra;
  3. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con idonei mezzi, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni interne pendenti elencate nella tabella allegata;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, la somma indicata nella tabella allegata;
    2. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 16 maggio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
 

APPENDICE
Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione
(mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Decisione interna pertinente

Data di inizio del periodo di non esecuzione

Data di termine del periodo di non esecuzione

Durata del procedimento di esecuzione

Provvedimento del tribunale interno

Somma accordata per il danno non patrimoniale (in euro)

[1]

57962/22

09/12/2022

Gianpiero PASQUARIELLO

1972

Corte di appello di Perugia, R.G. 5390/2012, 25/05/2017

Corte di appello di Salerno, R.G. 929/2017, 27/02/2018

Corte di appello di Roma, R.G. 56726/2012, 18/05/2018

Corte di appello di Napoli, R.G. 1793/2018, 18/10/2018

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, R.G. 02613/2019, 19/02/2020

Corte di appello di Napoli, R.G. 2408/2019, 20/02/2020

Corte di appello di Napoli, R.G. 810/2020, 04/06/2020

Corte di appello di Napoli, R.G. 941/2020, 30/06/2020

Corte di appello di Napoli, R.G. 2056/2020, 09/12/2020

25/05/2017

27/02/2018

18/05/2018

18/10/2018

19/02/2020

20/02/2020

04/06/2020

30/06/2020

09/12/2020

pendente
oltre 6 anni, 6 mesi e 10 giorni

pendente
oltre 5 anni, 9 mesi e 8 giorni

pendente
oltre 5 anni, 6 mesi e 17 giorni

pendente
oltre 5 anni, 1 mese e 17 giorni

pendente
oltre 3 anni, 9 mesi e 16 giorni

pendente
oltre 3 anni, 9 mesi e 15 giorni

pendente
oltre 3 anni, 6 mesi e 1 giorno

pendente
oltre 3 anni, 5 mesi e 5 giorni

pendente
oltre 2 anni, 11 mesi e 26 giorni

Ministero della giustizia e
Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali
(avvocato antistatario)

3.200


[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.