Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 aprile 2024 - Ricorso n.38583/13 - Causa Albanese e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ALBANESE E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 38583/13)

SENTENZA

STRASBURGO

25 aprile 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Albanese e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Péter Paczolay, presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,

e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 38583/13) proposto contro la Repubblica italiana da 63 cittadini di questo Stato (l’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza) («i ricorrenti»), rappresentati dagli avv. A. Saccucci, del foro di Roma, e B. Guaraldi, avvocato a Finale Emilia, che, l’8 maggio 2013, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo»), rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, le doglianze fondate sull’articolo 6 § 1 della Convenzione e sull’articolo 1 del Protocollo n. 1, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

le osservazioni delle parti,

la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo all’esame del ricorso da parte di un comitato,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 aprile 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso riguarda l’applicazione dell’articolo 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005 («la legge finanziaria») mentre il procedimento avviato dai ricorrenti era pendente.
  2. I ricorrenti, dipendenti del Comune di Reggio Emilia, beneficiavano di un trattamento accessorio a titolo di incentivo per lavoro prestato su progetti municipali ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994. Tale trattamento, non superiore all’1,5% dell’importo previsto dalle gare di appalto, era ripartito tra tutti i dipendenti interessati e rientrava nella base di calcolo dei contributi previdenziali, una parte dei quali è a carico dei lavoratori, e l’altra è a carico del datore di lavoro.
  3. Fino all’inizio del 1999, il Comune calcolò e versò il trattamento accessorio ai ricorrenti deducendo soltanto le quote di contributi previdenziali a carico dei dipendenti. Le quote a carico dell’amministrazione rimanevano dunque escluse dal tetto massimo dell’1,5 % fissato dalla legge.
  4. A partire da giugno 1999, in applicazione del nuovo regolamento adottato dal Comune il 28 aprile 1999, gli interessati iniziarono a percepire il trattamento accessorio decurtato anche delle quote di contributi a carico del Comune, che chiese loro la restituzione delle quote di contributi a carico del datore di lavoro versate negli anni precedenti.
  5. Il 6 aprile 2000 i ricorrenti adirono il tribunale di Reggio Emilia che, con una sentenza emessa il 30 ottobre 2003, accolse la loro domanda e ordinò al Comune di pagare il trattamento accessorio senza dedurre le quote a carico del datore di lavoro.
  6. Nel frattempo, l’articolo 3, comma 29, della legge n. 350 del 2003 introdusse una nuova regolamentazione applicabile soltanto alle amministrazioni locali, che portò l'importo massimo del trattamento accessorio al 2% lordo, comprensivo anche delle quote a carico del datore di lavoro.
  7. Successivamente, l’articolo 1, comma 207, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 («la legge finanziaria») stabilì quanto segue:
    «(...) l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (...), si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione».
  8. Infine, il decreto legislativo n. 163 del 2006 abrogò l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 e introdusse una nuova previsione che fissò l’importo massimo al 2 % lordo, comprensivo anche delle quote a carico del datore di lavoro.
  9. La corte d'appello di Bologna, adita dal Comune, in una sentenza del 2 luglio 2008, confermò la decisione di primo grado affermando che le leggi nn. 350 del 2003 e 266 del 2005 non avevano alcun effetto retroattivo.
  10. Con una sentenza emessa l’8 novembre 2012, la Corte di cassazione accolse il ricorso del Comune e, in applicazione dell'articolo 1, comma 207, della legge finanziaria, respinse le domande dei ricorrenti.
  11. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti ritengono che l'adozione della legge finanziaria abbia modificato l'esito del procedimento che avevano avviato, e abbia costituito un'ingerenza sproporzionata nel rispetto dei loro beni.

VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.
  2. I principi generali relativi alla legislazione retroattiva volta a influenzare l’esito giudiziario di una controversia sono stati riassunti nelle cause Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022, D'Amico c. Italia, n. 46586/14, 17 febbraio 2022 e Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e altri 9, CEDU 1999-VII.
  3. Il Governo afferma anzitutto che, prima della promulgazione della legge finanziaria, non vi era una giurisprudenza consolidata in favore dei ricorrenti. Il Governo afferma, inoltre, che l'interpretazione adottata dalla suddetta legge era quella più conforme alle intenzioni iniziali del legislatore, ed era seguita dalla maggior parte delle pubbliche amministrazioni. Il Governo osserva, infine, che l'interpretazione in contestazione era stata applicata anche in merito ad altre misure di incentivazione analoghe (previste per i lavoratori incaricati della riscossione delle imposte non pagate e della raccolta di dati statistici).
  4. La Corte osserva, in primo luogo, che l'esistenza di un’ingerenza non è in questione in quanto la Corte di cassazione si è pronunciata sulla controversia basandosi esclusivamente sulla legge finanziaria (si veda il paragrafo 10 supra).
  5. Per quanto riguarda il fatto che non vi era una giurisprudenza consolidata in favore dei ricorrenti prima della promulgazione della legge in questione, la Corte rammenta che il diritto alla protezione contro l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare l'esito giudiziario di una controversia non presuppone la previa esistenza di un diritto avente una base sufficientemente solida nel diritto interno (si veda D’Amico, sopra citata, § 36).
  6. Per quanto riguarda le altre argomentazioni del Governo, la Corte le considera non pertinenti alla luce del fatto che l'intervento della legge finanziaria ha impedito che le giurisdizioni interne possano pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994. Pertanto, essa ha avuto l'effetto di dirimere definitivamente l'esito delle controversie in corso, convalidando la posizione del Comune a scapito dei ricorrenti (si veda D’Amico, sopra citata, § 34).
  7. La Corte considera dunque che questo intervento, destinato a garantire l'esito del procedimento, costituisce un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia.
  8. Inoltre, il Governo ritiene che l'ingerenza sia basata su motivi imperiosi di interesse generale, in particolare la protezione degli interessi finanziari dell’amministrazione, la soluzione di un'incertezza giurisprudenziale e l'eliminazione di una disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di trattamenti accessori simili a quello percepito dai ricorrenti.
  9. La Corte ritiene che le ragioni addotte dal Governo non siano sufficienti per giustificare l'intervento legislativo nel caso di specie.
  10. Per quanto riguarda l'interesse finanziario dell’amministrazione, la Corte ha più volte dichiarato che quest’ultimo non permette, in linea di principio, di giustificare un intervento retroattivo del legislatore (Vegotex International S.A., sopra citata, § 103). Il Governo, del resto, non ha sostenuto che l'impatto dell’interpretazione adottata dai giudici di merito sarebbe stato di portata tale da mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dello Stato (ibidem).
  11. Per quanto riguarda, inoltre, l’obiettivo di porre fine a un conflitto giurisprudenziale, la Corte ha riconosciuto che, in circostanze eccezionali, un intervento retroattivo del legislatore può essere giustificato, in particolare per interpretare o chiarire una disposizione legislativa precedente, colmare un vuoto giuridico o annullare gli effetti di una nuova giurisprudenza (Vegotex International S.A., sopra citata, § 107).
  12. Nella fattispecie, dalle osservazioni delle parti risulta che, prima dell'adozione della legge finanziaria, le uniche giurisdizioni di merito che si erano pronunciate in materia avevano interpretato l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 in favore dei dipendenti, e che la Corte di cassazione non era ancora intervenuta.
  13. In queste circostanze, la Corte non vede alcun conflitto giurisprudenziale che possa giustificare un intervento legislativo. Del resto, spetta alla Corte di cassazione disciplinare i conflitti di questo tipo (si vedano D’Amico, sopra citata, § 36, e Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri, sopra citata, § 59).
  14. Inoltre, contrariamente ai fatti del caso Vegotex International S.A. (sopra citata), nel caso di specie i ricorrenti non hanno cercato di avvalersi di un vuoto giuridico evidente o di un ribaltamento giurisprudenziale, ma hanno semplicemente tentato di ottenere il mantenimento del regime che il Comune di Reggio Emilia aveva loro inizialmente applicato (paragrafo 3 supra; si veda D’Amico, sopra citata, § 39).
  15. Per quanto riguarda l'argomentazione del Governo secondo la quale l'intervento in questione sarebbe giustificato dallo scopo di evitare qualsiasi discriminazione tra i beneficiari del trattamento accessorio in causa e i beneficiari di altre forme di trattamenti simili, la Corte ammette che quest'ultimo, in linea di principio, può essere considerato uno scopo di interesse generale. Tuttavia, essa ritiene che tale argomentazione non possa prevalere sui rischi inerenti all'adozione di una legislazione retroattiva che produce l'effetto di influenzare in maniera decisiva l'esito di una controversia in corso nella quale lo Stato era parte (si vedano D’Amico, sopra citata, § 38, e Arras e altri c. Italia, n. 17972/07, § 49, 14 febbraio 2012).
    Essa osserva, da un lato, che gli altri trattamenti citati dal Governo riguardano settori di attività completamente diversi (si veda il paragrafo 14 supra); del resto, il Governo non ha fornito alcuna informazione sugli importi e sulle modalità di calcolo di questi ultimi, il che non permette di considerare che vi sia stata discriminazione di fronte a situazioni simili.
    Dall'altro, le modifiche del trattamento accessorio adottate, senza effetto retroattivo, dalla legge n. 350 del 2003 e poi dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (si vedano i paragrafi 6 e 8 supra) avrebbero permesso di far fronte in gran parte alle esigenze indicate dal Governo senza influenzare i procedimenti in corso (si veda D’Amico, sopra citata, § 40).
  16. Tenuto conto di queste circostanze, la Corte ritiene che il Governo non abbia sufficientemente dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che, considerate alla luce dei criteri richiamati nella sentenza Vegotex International S.A. (sopra citata, § 108), avrebbero potuto giustificare l'intervento in causa.
  17. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLA DEDOTTIA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. I ricorrenti lamentano anche una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
  2. I principi generali a tale riguardo sono stati sintetizzati nelle sentenze Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, nn. 48357/07 e altri 3, §§ 98-104, 24 giugno 2014, e Stefanetti e altri c. Italia, nn. 21838/10 e altri 7, §§ 48-52, 15 aprile 2014.
  3. La Corte non ritiene necessario determinare se i ricorrenti fossero titolari di un bene o di una aspettativa legittima sufficientemente accertata che richiedeva la protezione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto la doglianza è in ogni caso irricevibile per i motivi seguenti.
  4. La Corte ha già ammesso che una disposizione retroattiva che costituiva un'ingerenza legislativa contraria all'articolo 6 § 1 era comunque conforme al principio di legalità (si veda Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, § 104 e la giurisprudenza ivi citata). Essa non vede alcun motivo per discostarsi da questa conclusione nel caso di specie.
  5. Per quanto riguarda lo scopo perseguito dallo Stato, la Corte rammenta che le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per determinare ciò che è di utilità pubblica, e che le stesse godono di un certo margine di apprezzamento. Essa ha già riconosciuto che perseguire uno scopo che non costituisce un motivo imperioso di interesse generale che giustifica un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia può comunque essere considerato uno scopo legittimo ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano, per esempio, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, § 105, e Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e altri 4, § 60, 31 maggio 2011).
  6. Tenuto conto del fatto che l'intervento legislativo riguardava un trattamento accessorio riconosciuto ai dipendenti a titolo di incentivo, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento nel caso di specie fosse particolarmente ampio (si veda, mutatis mutandis, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, §§ 103-105).
  7. La Corte ammette dunque che la legge finanziaria perseguiva, con il suo articolo 1, comma 207, lo scopo di utilità pubblica di garantire la sostenibilità e la solidità dei conti delle amministrazioni locali, nonché di garantire l'applicazione di un regime di contribuzione uniforme alle forme di incentivazione simili.
  8. Inoltre, essa osserva che la disposizione in contestazione non ha compromesso l'importo dello stipendio di base percepito dai ricorrenti e che, stando alle loro stesse affermazioni, l'impatto sul loro trattamento accessorio non è stato superiore al 50%. Pertanto, essa ritiene che, in conseguenza della stessa, i ricorrenti non abbiano dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo.
  9. Ne consegue che questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti chiedono che siano accordate loro le somme indicate nella tabella allegata a titolo di danno materiale, la somma di 20.000 euro (EUR) ciascuno per danno morale e la somma di EUR 86.022,57 congiuntamente per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte. I loro rappresentanti affermano che tali spese saranno pagate dai ricorrenti in caso di esito positivo, e chiedono dunque che qualsiasi somma riconosciuta a questo titolo sia versata loro direttamente.
  2. Il Governo contesta queste richieste.
  3. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte ha constatato che, all'epoca dei fatti, non vi era una giurisprudenza consolidata in favore dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 16, 23 e 24 supra). Tenuto conto di questa circostanza, deliberando in via equitativa, la Corte riconosce gli importi indicati nella tabella allegata alla presente sentenza per la perdita di chance (Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri, sopra citata, § 79, e D’Amico, sopra citata, § 45).
  4. Inoltre, essa riconosce a ciascun ricorrente la somma di 900 euro (EUR) per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
  5. Infine, per quanto riguarda le spese, la Corte rammenta che un ricorrente può ottenerne il rimborso solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. La realtà degli onorari di un rappresentante è accertata se il ricorrente li ha pagati o deve pagarli (si veda Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, §§ 370-371, 28 novembre 2017). Nel caso di specie, gli avvocati dei ricorrenti non hanno prodotto alcun documento che attesti che i loro clienti si sono impegnati a pagare gli onorari indicati (si veda, a contrario, S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 414, CEDU 2011). La Corte respinge dunque la domanda formulata a questo titolo.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITA'

  1. Dichiara la doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione ricevibile, e il resto del ricorso irricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata, più l’importo eventualmente dovuto su tali somme dai ricorrenti a titolo di imposta;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 25 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Péter Paczolay
Presidente

Cancelliere aggiunto
Liv Tigerstedt
 

ALLEGATO

N.

Nome COGNOME

Anno di nascita

Luogo di residenza

Importo richiesto per ciascun ricorrente per danno materiale

(in euro)

Importo riconosciuto per ciascun ricorrente per danno materiale

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per ciascun ricorrente per danno morale

(in euro)[2]

1.

Paolo ALBANESE

1964

Reggio Emilia

3.401,38

510

900

2.

Enrica BAGNI

1955

Reggio Emilia

2.998,46

450

900

3.

Annarosa BELLELLI

1953

Reggio Emilia

16.285,43

2.440

900

4.

Furio BELLELLI

1968

Reggio Emilia

5.145,40

770

900

5.

Giuseppe BELTRAMI

1960

Correggio

7.574,10

1.140

900

6.

Luca BERTOLINI

1966

Reggio Emilia

8.272,96

1.240

900

7.

Luciano BIANCHI

1949

Reggio Emilia

9.712,92

1.460

900

8.

Antonella BIGI

1964

Reggio Emilia

5.285,59

790

900

9.

Claudio BIGLIARDI

1955

San Polo d’Enza

5.345,86

800

900

10.

Maria Grazia BOMBARDA

1959

Reggio Emilia

4.129,92

620

900

11.

Cristina BONDAVALLI

1973

Reggio Emilia

5.710,02

860

900

12.

Paolo BORCIANI

1944

Reggio Emilia

15.383,35

2.310

900

13.

Silvano BROGLIA

1947

Reggio Emilia

8.408,29

1.260

900

14.

Cristian CABASSI

1972

Reggio Emilia

3.213,34

480

900

15.

Vincenzo CABASSI

1941

Reggio Emilia

2.866,53

430

900

16.

Claudio CAMPARI

1956

Reggio Emilia

7.330,09

1.100

900

17.

Rossana CAPILUPPI

1970

Santa Vittoria di Gualtieri

8.435,30

1.270

900

18.

Cristina CARPI

1962

Reggio Emilia

3.147,95

470

900

19.

Giacomo CASARINI

1960

Reggio Emilia

1.613,48

240

900

20.

Giulio CASELLI

1946

Reggio Emilia

1.124,19

170

900

21.

Moreno CASTAGNOLI

1953

Ligonchio

4.380,64

660

900

22.

Giuliana CATTANI

1962

Reggio Emilia

9.574,92

1.440

900

23.

Aldo CAVATORTI

1951

Campegine

9.019,27

1.350

900

24.

Stefania COLLI

1958

Vezzano sul Crostolo

2.904,95

440

900

25.

Deanna DAVOLI

1950

Reggio Emilia

3.121,71

470

900

26.

Marco DEL BIANCO

1958

Reggio Emilia

5.721,27

860

900

27.

Gianni FABBI

1949

Reggio Emilia

3.167,99

480

900

28.

Paride FERRETTI

1950

Reggio Emilia

4.342,29

650

900

29.

Stefano FONTANILI

1960

Castelnovo ne’ Monti

9.016,89

1.350

900

30.

Angelo FORNACIARI

1959

Reggio Emilia

8.749,25

1.310

900

31.

Marcello GALLINGANI

1959

Scandiano

9.353,96

1.400

900

32.

Vandino GASPARINI

1947

Reggio Emilia

13.164,35

1.970

900

33.

Erasmo INCERTI

1946

Reggio Emilia

4.779,71

720

900

34.

Mirco LANZONI

1957

Reggio Emilia

9.306,06

1.400

900

35.

Pietro LANZONI

1947

Reggio Emilia

3.988,33

600

900

36.

William LEURATTI

1968

Albinea

2.996,16

450

900

37.

Gloria LUPPI

1961

Reggio Emilia

5.702,75

860

900

38.

Renata MAININI

1960

Reggio Emilia

4.747,58

710

900

39.

Mauro MARMIROLI

1954

Reggio Emilia

1.917,29

290

900

40.

Brunella MAZZIERI

1962

Reggio Emilia

3.327,13

500

900

41.

Daniele MONCIGOLI

1950

Reggio Emilia

12.279,29

1.840

900

42.

Daniela MORDACCI

1964

Reggio Emilia

6.690,12

1.000

900

43.

Carlotta MORINI

1967

Reggio Emilia

6.868,35

1.030

900

44.

Roberto MORISI

1969

Sorbolo

3.193,66

480

900

45.

Bruno OLIVI

1945

Reggio Emilia

1.354,49

200

900

46.

Maurizio PARADISI

1962

Reggio Emilia

4.446,75

670

900

47.

Maria Beatrice PERUZZI

1957

Reggio Emilia

3.334,74

500

900

48.

Antonio PIRELLI

1954

Reggio Emilia

5.971,73

900

900

49.

William PISTELLI

1952

Casina

7.239,89

1.090

900

50.

Daniela PIVETTI

1964

Reggio Emilia

4.642,62

700

900

51.

Sereno PRODI

1951

Reggio Emilia

2.769,49

420

900

52.

Annalisa RINALDI

1968

Reggio Emilia

1.620,17

240

900

53.

Giampaolo ROMEI

1964

San Giovanni di Novellara

3.935,40

590

900

54.

Giuliano RONZONI

1954

Bagnolo in Piano

4.322,97

650

900

55.

Maura ROVACCHI

1955

Reggio Emilia

7.280,11

1.090

900

56.

Agostino SANDROLINI

1950

Cavriago

2.461,24

370

900

57.

Anna SASSI

1959

Reggio Emilia

5.737,24

860

900

58.

Alessandra SEDEZZARI

1958

Reggio Emilia

969,75

150

900

59.

Maria Pia TERENZIANI

1965

Reggio Emilia

5.519,89

830

900

60.

Concetta TINELLI

1967

Reggio Emilia

1.658,71

250

900

61.

Annamaria TONDELLI

1967

Reggio Emilia

8.464,52

1.270

900

62.

Giovanna VELLANI

1963

Reggio Emilia

4.976,11

750

900

63.

Domenico VIZZARI

1949

Reggio Emilia

3.940,96

590

900

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.