Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 54800/16 - Causa Rizzo Striano c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA RIZZO STRIANO c. ITALIA

(Ricorso n. 54800/16)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Rizzo Striano c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

Vista la decisione di rigettare l’obiezione del Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 13 settembre 2016.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato Toscano, del foro di Roma.
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione interna che gli assegnava un’indennità per l’occupazione di un appezzamento di terreno di sua proprietà al fine della costruzione di un acquedotto e un’indennità per l’istituzione di una servitù di acquedotto che dovevano essergli corrisposte dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (“il Consorzio”).

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della decisione interna resa in suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. Sulla ricevibilità
  1. La Corte osserva anzitutto che il Governo ha riconosciuto la natura pubblica del Consorzio.
  2. Il Governo ha eccepito alla ricevibilità del ricorso in ragione dell’asserito mancato esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente. In particolare, ha sostenuto che egli avrebbe potuto richiedere il pagamento del debito alla competente autorità regionale in virtù dell’asserita responsabilità congiunta con il Consorzio, o avrebbe potuto promuovere un’azione risarcitoria nei confronti dei commissari incaricati della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio.
  3. Il ricorrente ha obiettato alle affermazioni del Governo contestando l’esperibilità e l’effettività di suddetti rimedi.
  4. La Corte ribadisce che colui che ha ottenuto una sentenza esecutiva nei confronti dello Stato a seguito di una vittoria in giudizio non può essere obbligato a ricorrere a un’azione esecutiva per farla eseguire (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, 357/07, § 28, 17 maggio 2011).
  5. La Corte pertanto rigetta le eccezioni del Governo e dichiara ricevibile il ricorso.
  1. Sul merito
  1. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerate parte integrante dello “esame” ai sensi dell’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  2. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni dell’articolo 6 della Convenzione in ordine a questioni relative alla mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne definitive, simili a quelle di cui al caso di specie.
  3. Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente la decisione definitiva a favore del ricorrente.
  4. Tali doglianze pertanto rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  5. Tenuto conto della suesposta conclusione, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se nel caso di specie vi sia stata anche violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino; De Trana; Nicola Silvestri; Antonetto; e De Luca, tutte sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l’obbligo non adempiuto di eseguire la sentenza, che resta esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che il ricorso riveli una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine alla mancata esecuzione della decisione interna definitiva a favore del ricorrente;
  3. Ritiene che non sia necessario un esame separato nel merito della doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione interna pendente citata nella tabella allegata;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
 

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Nominativo del rappresentante e foro

Decisione interna pertinente

Data di inizio del periodo di mancata esecuzione

Data di termine

del periodo di mancata esecuzione

Durata dell’azione esecutiva

Ordinanza del tribunale interno

Somma accordata a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale

 (in euro) [1]

Somma accordata per le spese per ricorso (in euro)[2]

54800/16

13/09/2016

Maurizio RIZZO STRIANO

1957

Toscano Isidoro

Roma

Tribunale regionale delle acque pubbliche

 (Tribunale di Napoli),

R.G. 2475/96, 21/01/2002

27/09/2005

Pendente

oltre 18 anni e 9 giorni

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

Pagamento di un’indennità per l’occupazione del terreno del ricorrente

9.600

250

[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.