Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 7133/09 - Causa Rummo Molino e Pastificio c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA RUMMO MOLINO & PASTIFICIO S.P.A. c. ITALIA
(Ricorso n. 7133/09)
SENTENZA
STRASBURGO
18 gennaio 2024
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Rummo Molino & Pastificio S.p.a. c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e Viktoriya Maradudina, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
- All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia presentato alla Corte in data 24 gennaio 2009 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
- La società ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato G. Romano, del Foro di Benevento.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.
IN FATTO
- Gli estremi della società ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
- La società ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione nazionale. Ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
- SULLA RICHIESTA DEL GOVERNO DI CANCELLAZIONE DEL RICORSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 §1 DELLA CONVENZIONE
- Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale con la quale ha proposto di pagare una somma forfettaria comprensiva di ogni danno nonché delle spese legali sostenute dalla società ricorrente e ha invitato la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo.
- La società ricorrente non ha concordato riguardo alle condizioni della dichiarazione, sostenendo che l’importo del risarcimento fosse insufficiente, e che il Governo non si fosse adoperato per fare eseguire la sentenza nazionale.
- Dopo avere esaminato le condizioni della dichiarazione unilaterale del Governo, la Corte ritiene che l’importo del risarcimento proposto non costituisca una adeguata e sufficiente riparazione delle asserite violazioni dei diritti della ricorrente di cui alla Convenzione, dato che è sostanzialmente inferiore all’importo che la società ricorrente avrebbe dovuto ricevere ai sensi della sentenza nazionale in questione (si veda Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia, n. 25680/05, § 133, 19 giugno 2018). In aggiunta, la sentenza in questione non è stata ancora pienamente eseguita. La Corte ritiene pertanto che la dichiarazione proposta non fornisca una base sufficiente per concludere che il rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli non esiga che la Corte prosegua il suo esame della causa (articolo 37 § 1 in fine). Ciò premesso, la Corte rigetta la richiesta del Governo di cancellare il ricorso e proseguirà conseguentemente il suo esame della ricevibilità e del merito della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU2003‑VI).
- SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO6 § 1 DELLA CONVENZIONE
- La società ricorrente ha lamentato principalmente la mancata esecuzione di una decisione nazionale pronunciata a suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
- Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già constatato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa, connesse alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali.
- Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità o al merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito la decisione a favore della società ricorrente.
- Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
- SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
- La società ricorrente ha inoltre lamentato ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 la mancata esecuzione della medesima sentenza nazionale definitiva, che sollevava questioni anche ai sensi della Convenzione, data la pertinente giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata). Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Conseguentemente, deve essere dichiarata ricevibile. Dopo avere esaminato tutto il materiale che le è stato presentato, la Corte conclude che da esso emerge anche la violazione della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella summenzionata causa Ventorino.
- SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, tutte sentenze sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare la somma indicata nella tabella allegata.
- La Corte osserva infine che lo Stato convenuto ha un obbligo non assolto di eseguire la sentenza che rimane esecutiva.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Rigetta la richiesta del Governo di cancellare il ricorso dal ruolo sulla base della dichiarazione unilaterale;
- Dichiara ricevibile il ricorso;
- Ritiene che dal presente ricorso emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione della decisione nazionale a favore della società ricorrente;
- Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ordine all’altra doglianza sollevata ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
- Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione nazionale pendente indicata nella tabella allegata;
- Ritiene
- che lo Stato convenuto debba versare alla società ricorrente, entro tre mesi, gli importi indicati nella tabella allegata;
- che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Krzysztof Wojtyczek
Presidente
Cancelliere aggiunto facente funzioni
Viktoriya Maradudina
APPENDICE
Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni nazionali)
|
Numero del ricorso Data di presenta-zione |
Nome del ricorrente Anno di registrazione |
Nome e sede del rappresentante |
Decisione nazionale pertinente |
Dies a quo del periodo di mancata esecuzione |
Dies ad quem del periodo di mancata esecuzione Durata del procedimento di esecuzione |
Provvedimento del tribunale nazionale |
Giurispru-denza |
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata |
Importo accordato per il danno non patrimoniale e per le spese per ricorrente (in euro)[1] |
Importo accordato per le spese per ciascun ricorso (in euro)[2] |
|
7133/09 24/01/2009 |
RUMMO MOLINO & PASTIFICIO S.P.A. 1935 |
Romano Giovanni Benevento |
Tribunale di Napoli, R.G. 4965/1987, 17/11/2000 |
17/11/2000 |
pendente Oltre 22 anni e 10 mesi e 19 giorni |
C.E.B. Consorzio Edilizia Benevento Pagamento dell’indennizzo per l’occupazione e l’espropriazione del terreno della società ricorrente |
Arnaboldi c. Italia, n. 43422/07, 14 marzo 2019 |
Prot. 1 Art. 1 – mancato o tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali |
9.600 |
250 |
[1] Oltre l’importo eventualmete dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.
[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.