Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 gennaio 2024 - Ricorso n. 10393/22 - Causa Utzeri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA UTZERI c. ITALIA

(Ricorso n. 10393/22)

SENTENZA

STRASBURGO

11 gennaio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Utzeri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visto il ricorso (n. 10393/22) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 9 febbraio 2022, una cittadina italiana, la sig.ra Ileana Utzeri (“la ricorrente”), nata nel 1980, residente ad Aprilia e rappresentata dall’avvocato D. Romito del foro di Bari, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il sig. L. D’Ascia;

viste le osservazioni del Governo;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 5 dicembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. Il ricorso concerne la mancata esecuzione di una decisone che accordava una riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, nota come “legge Pinto” (decisione “Pinto”), pronunciata dalla Corte di appello di Perugia in data 8 maggio 2017 (R.G. n. 518/2012).
  2. La ricorrente ha lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione la mancata esecuzione della suddetta decisione in suo favore.

IL PERTINENTE QUADRO GIURIDICO

  1. Il diritto interno concernente la legge Pinto è esposto nella sentenza relativa alla causa Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006‑V). La legge Pinto è stata successivamente modificata nel 2012 (decreto legge n. 83 del 2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134) e nel 2015 (articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015 n. 208).
  2. A seguito delle suddette modificazioni, le pertinenti disposizioni della legge Pinto recitano:

Articolo 5 sexies (Modalità di pagamento)

“1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione […] attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

(...)

  1. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (…), da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. (...)
  2. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
  3. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

(...)

  1. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.”

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

  1. Il Governo ha affermato che la ricorrente non ha presentato la dichiarazione con le informazioni necessarie all’amministrazione per procedere al pagamento della somma accordata dalla sentenza e nemmeno la documentazione di supporto. Ha affermato che la presentazione di tali documenti è necessaria per l’emissione degli ordini di pagamento delle somme accordate dalle decisioni “Pinto” ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto (si veda il paragrafo 4 supra).
  2. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerate parte integrante dello “esame” ai sensi dell’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata o ritardata esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  3. La Corte osserva anche che la decisione di cui al presente ricorso ha disposto l’adozione di specifiche misure. La Corte pertanto ritiene che essa costituisca un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  4. La Corte ribadisce che si può chiedere alla parte vittoriosa di compiere determinati atti procedurali per riscuotere il credito, sia nel caso di esecuzione volontaria della sentenza da parte dello Stato, che nel caso di esecuzione forzata (si veda Shvedov c. Russia, n. 69306/01, §§ 29-37, 20 ottobre 2005). Pertanto, non è irragionevole che le autorità richiedano al ricorrente di produrre una documentazione supplementare, per esempio le coordinate bancarie, per consentire o accelerare l’esecuzione di una sentenza (si vedano, mutatis mutandis, Kosmidis e Kosmidou c. Grecia, n. 32141/04, § 24, 8 novembre 2007; Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 69, CEDU 2009; e Arbačiauskienė c. Lituania, n. 2971/08, § 86, 1° marzo 2016). Un comportamento non collaborativo da parte del creditore può costituire un ostacolo all’esecuzione tempestiva di una sentenza, attenuando così la responsabilità delle autorità per i ritardi (si veda Belayev c. Russia (dec.), n. 36020/02, 22 marzo 2011). Infatti, benché la responsabilità principale per l’esecuzione delle sentenze nei confronti dello Stato gravi sulle autorità, esse non possono adempiere ai loro obblighi senza un minimo di collaborazione dei ricorrenti (si vedano Gadzhikhanov e Saukov c. Russia, nn. 10511/08 e 5866/09, § 29, 31 gennaio 2012, e Kuzhelev e altri c. Russia, nn. 64098/09 e altri 6, § 106, 15 ottobre 2019).
  5. La Corte osserva che l’obbligo del creditore di trasmettere la dichiarazione che indica la pertinente decisione interna, l’importo che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta e le coordinate bancarie è stabilito dall’articolo 5 sexies della legge Pinto (si veda il paragrafo 4 supra). La Corte prende nota della dichiarazione del Governo che tale condizione è finalizzata a agevolare e accelerare il pagamento delle riparazioni accordate dai tribunali da parte dello Stato.
  6. La Corte concorda con il Governo sul fatto che l’obbligo di inviare la dichiarazione e la documentazione di supporto ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto costituisca un ragionevole atto procedurale che è richiesto al creditore affinché possa ricevere gli importi accordati dalle decisioni “Pinto”. L’inosservanza di tale obbligo da parte del creditore costituisce un ostacolo all’esecuzione della decisione a suo favore, di cui non si può ritenere responsabile l’amministrazione (si veda Gadzhikhanov e Saukov, sopra citata, § 29).
  7. Nel caso di specie la Corte osserva però che la ricorrente ha presentato prove che dimostrano che ella ha trasmesso la dichiarazione richiesta ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto e ritiene pertanto che ella abbia osservato l’obbligo di collaborazione e non le si possa quindi addebitare la mancata esecuzione della decisione “Pinto”.
  8. La Corte comunque considera che il periodo di mancata esecuzione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione da parte della ricorrente, ovverossia dal 26 marzo 2018.
  9. Nelle cause di principio Gaglione e altri c. Italia (45867/07 e altri, 21 dicembre 2010) e Gagliano Giorgi c. Italia, (n. 23563/07, 6 marzo 2012), la Corte ha già riscontrato violazioni in ordine alla mancata o ritardata esecuzione delle decisioni “Pinto”.
  10. Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie l’amministrazione non abbia compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente la decisione a favore della ricorrente, che ancora non è stata eseguita.
  11. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1del Protocollo n. 1.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Gaglione e altri e Gagliano Giorgi, entrambe sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 200 euro (EUR) per il danno non patrimoniale e EUR 30 a copertura delle spese del procedimento dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l’obbligo non adempiuto di eseguire la decisione che rimane esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  4. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione interna non ancora eseguita;
  5. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. EUR 200 (duecento euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 30 (trenta euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;
    2. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto