Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 novembre 2023 - Ricorsi nn. 51366/21 e altri 9 - Causa Gualtieri e altri c. Italia


©Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GUALTIERI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 51336/09 e altri 9 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Gualtieri e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,
e da Viktoriya Maradudina cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Nel ricorso n. 51336/09, il ricorrente presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Invocando l’articolo 6 § 1 e l’articolo 13 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza o di un decreto, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Peraltro, essa rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi era stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie ,le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e costituiscono una violazione dell’articolo 6 § 1.
  6. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non ritiene di dover esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che ancora non sono stati eseguiti integralmente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara non doversi esaminare le doglianze relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e dell’articolo 13 della Convenzione;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, assicurare con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni che ancora non sono stati eseguiti integralmente, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO

Elenco dei ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Giurisprudenza

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

51336/09

07/09/2009

(3 ricorrenti)

Nucleo familiare

Giovanni GUALTIERI

1921

Rosaria GUALTIERI

1925

Maria Teresa GUALTIERI

1923

Ferrarelli Palma

Crotone

Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 488/95, 22/03/2001

22/03/2001

in corso

Più di

22 anni e 5 mesi e 28 giorni

Consorzio Società Cooperative Habitat

(e, secondo il principio stabilito nella causa Arnaboldi, Comune di Lamezia Terme).

Indennità per l’occupazione illegale di un terreno.

Arnaboldi

c. Italia,

n. 43422/07,

14 marzo 2019

9.600

250

2.

42114/20

15/09/2020

Antonio LIMATOLA

1953

Valentino Roberto

Santa Maria Capua Vetere

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1799/2009, 17/11/2015

17/11/2015

in corso

Più di

7 anni e 10 mesi e 2 giorni

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.

Pagamento degli arretrati salariali in ragione di un licenziamento ingiustificato.

 

9.600

250

3.

55292/20

14/12/2020

(3 ricorrenti)

Nucleo familiare

Patrizia FERRARA

1970

Erika Maria Stefania FERRARA

1981

Adriana RUSSO

1948

Pulvirenti Graziella

Catania

Corte d’appello di Catania,

R.G. 1508/2009, 09/09/2010

09/09/2010

in corso

Più di

13 anni e 10 giorni

Comune di Taormina.

Risarcimento danni per una espropriazione indiretta.

De Luca c. Italia, n. 43870/04,

24 settembre 2013

12.500

250

4.

4777/21

07/01/2021

Giovanni LEONE

1951

Leone Benedetta

Napoli

Tribunale di Napoli,

R.G. 9557/2009, 10/04/2009

28/09/2009

in corso

Più di

13 anni e 11 mesi e 22 giorni

Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci.

Pagamento per prestazioni professionali.

 

9.600

250

5.

47012/21

14/09/2021

Gabriele Ellero FRONTONI

1979

Fraticelli Claudio

Macerata

Corte d’appello di Ancona,

R.G. 1333, 1340, 1345/2010, 26/03/2015

26/03/2015

in corso

Più di

8 anni e 5 mesi e 24 giorni

Prica Immobiliare S.r.l. (e, secondo il principio stabilito nella causa Arnaboldi, Comune di Civitanova Marche).

Pagamento dell’indennità per espropriazione.

Arnaboldi

c. Italia,

n. 43422/07,

14 marzo 2019

9.600

250

6.

20411/22

13/04/2022

(3 ricorrenti)

Nucleo familiare

Anastasia GIGLIO

1968

Silvana LOFFREDO

1939

Sabino GIGLIO

1965

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino,

n. R.G. 5399/2009, 20/03/2015

20/03/2015

24/01/2022

6 anni e 10 mesi e 5 giorni

Comune di Solofra.

Pagamento per prestazioni professionali (avvocato antistatario) effettuate dal de cuius.

 

6.250

250

7.

20461/22

13/04/2022

(3 ricorrenti)

Nucleo familiare

Anastasia GIGLIO

1968

Sabino GIGLIO

1965

Silvana LOFFREDO

1939

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino,

R.G. 2025/11, 02/05/2011

07/07/2011

in corso

Più di 12 anni e 2 mesi e 12 giorni

Comune di Solofra.

Pagamento per prestazioni professionali (avvocato antistatario) effettuate dal de cuius.

 

6.250

250

8.

22186/22

19/04/2022

Chiarina PECCHIA

1935

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunale di Avellino,

R.G. 6119/2007, 20/06/2014

20/06/2014

in corso

Più di 9 anni e 2 mesi e 30 giorni

Comune di Avella.

Pagamento del risarcimento dei danni causati da una discarica in prossimità dei terreni della ricorrente e rimborso delle spese.

 

9.600

250

9.

26627/22

20/05/2022

 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS

Pagliuca Mauro

Avellino

Giudice di pace di Avellino,

R.G. 1801/2015, 04/06/2015

04/09/2015

in corso

Più di 8 anni e 15 giorni

Comune di Quindici.

Pagamento di servizi sociali.

 

2.100

250

10.

29916/22

06/06/2022

Giovanni BEATRICE

1973

Ferrara Alessandro

Benevento

Corte d’appello di Napoli,

R.G. 1737/2012, 29/11/2012

Tribunale amministrativo di Napoli,

R.G. 00318/2017, 01/07/2020

29/11/2012

01/07/2020

in corso

Più di 10 anni e 9 mesi e 21 giorni

in corso

Più di 3 anni e 2 mesi e 18 giorni

Consorzio per il risanamento della Valle Telesina.

Pagamento per prestazioni professionali.

Ferrara e altri c. Italia,

n. 70617/13,

16 dicembre 2021

9.600

250

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.