Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 ottobre 2016 - Ricorso n. 30474/14 - Causa Jihana ALI e altri c. Svizzera e Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico./p>

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO


TERZA SEZIONE
DECISIONE

Ricorso n. 30474/14

Jihana ALI e altri contro Svizzera e Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in data 4 ottobre 2016 in una Camera composta da:

  • Luis López Guerra, Presidente,
  • Helena Jäderblom,
  • Helen Keller,
  • Dmitry Dedov,
  • Branko Lubarda,
  • Pere Pastor Vilanova,
  • Alena Poláčková, giudici,
  • e Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,

visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 17 aprile 2014 contro la Svizzera e l’Italia,
visti la misura provvisoria indicata al Governo svizzero a norma dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e il fatto che tale misura provvisoria è stata osservata,
vista la successiva decisione della Corte di revocare la misura provvisoria,
viste le informazioni fattuali presentate dal Governo svizzero e/o dal Governo italiano e le osservazioni presentate in risposta dai ricorrenti,
dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

  1. I ricorrenti sono Jihana Ali (la “prima ricorrente”), nata nel 1984; suo fratello, Netschirwan Ali (il “secondo ricorrente”), nato nel 1992; sua sorella, Saida Ali (la “terza ricorrente”), nata nel 1993; e la figlia della prima ricorrente, Nesrin Ali (la “quarta ricorrente”), nata nel 2003. Sono tutti cittadini siriani di origine curda e sono stati rappresentati dall’avvocato S. Motz, del foro di Zurigo.
  2. Il Governo svizzero è stato rappresentato dal suo agente, Sig. F. Schürmann, dell’Ufficio federale di giustizia. Il Governo italiano è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora e dal suo co-agente, Sig.ra P. Accardo.
    1. Le circostanze del caso di specie
  3. I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, possono essere riassunti come segue.
  4. I ricorrenti arrivarono in Italia in data 15 agosto 2013, dove furono registrati come richiedenti asilo. In data 27 agosto 2013 fecero ingresso in Svizzera e chiesero formalmente asilo in tale paese. In data 23, 25 e 30 settembre 2013, su richiesta dell’Ufficio federale svizzero della migrazione  (l’“UFM”), le autorità italiane accettarono di assumersi la responsabilità di determinare la situazione dell’asilo dei ricorrenti a norma del Regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (“il Regolamento Dublino”). Conseguentemente, in data 30 settembre 2013, l’UFM rifiutò di esaminare il merito della domanda di asilo dei ricorrenti.
    In data 21 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo federale svizzero rigettò il ricorso dei ricorrenti avverso la decisione dell’UFM, ritenendo, inter alia, che i ricorrenti non avessero dimostrato che l’Italia violava i suoi obblighi internazionali in ordine al trattamento dei richiedenti asilo, in particolare la Direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
    Nel frattempo, la terza ricorrente, che sosteneva di aver contratto un matrimonio religioso con un uomo, titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato per motivi umanitari (vorläufige Aufnahme), restò incinta. La sua domanda all’UFM tesa a ottenere la riconsiderazione del provvedimento di espulsione e un provvedimento provvisorio fu rigettata in quanto un permesso di soggiorno per motivi umanitari non costituiva uno stabile diritto di soggiorno ed ella non poteva pertanto invocare l’articolo 8 della Convenzione.
  5. I ricorrenti sostengono che diversi loro parenti risiedono in Svizzera (un fratello, uno zio, alcuni cugini, un cognato).
    1. I fatti successivi alla presentazione del ricorso
  6. Il ricorso è stato presentato alla Corte in data 17 aprile 2014. In data 23 aprile 2014 la Corte ha emesso una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, indicando al Governo svizzero che era auspicabile, nell’interesse delle parti e del corretto svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte, non trasferire i ricorrenti in Italia nelle more del procedimento dinanzi alla Corte.
  7. In data 2 settembre 2014 la terza ricorrente contrasse matrimonio.
  8. In data 13 febbraio 2015 il Governo svizzero ha informato la Corte che la terza ricorrente aveva contratto matrimonio e aveva dato alla luce una bambina. Dato che suo marito era stato nel frattempo accolto in Svizzera in qualità di rifugiato, in data 11 febbraio 2015 la Segreteria di Stato della migrazione  (la “SEM”), che aveva nel frattempo sostituito l’UFM, aveva deciso di non trasferirla in Italia e di procedere all’esame della sua domanda di asilo in Svizzera. Il Governo ha pertanto chiesto alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 della Convenzione in relazione alla terza ricorrente.
  9. Il 9 marzo 2015 fu concesso alla terza ricorrente lo status di rifugiata in Svizzera. 
  10. Il 23 marzo 2015 il Governo svizzero ha informato la Corte che le autorità italiane avevano chiesto ai loro omologhi che partecipavano al sistema “Dublino” di informarle almeno 15 giorni prima di qualsiasi trasferimento in Italia di famiglie con figli minorenni, al fine di poter  fornire le garanzie richieste dalla Corte nella sua sentenza relativa alla causa Tarakhel c. Svizzera ([GC], n. 29217/12, § 122, 4 novembre 2014).
    Lo stesso giorno il Governo italiano ha confermato che per prenotare alloggi per le persone trasferite ai sensi del Regolamento “Dublino” esso doveva essere informato della conferma della data di un trasferimento con ragionevole anticipo.
  11. Il 30 marzo 2015, in risposta alla domanda del Governo svizzero di cancellare il ricorso in relazione alla terza ricorrente, il rappresentante dei ricorrenti ha ritenuto che la Corte avrebbe dovuto comunque accordare la somma di 1.390,83 franchi svizzeri (CHF) (approssimativamente 1.280 euro (EUR)), per le spese sostenute dalla terza ricorrente in conseguenza del rifiuto delle autorità svizzere di riconoscerle il diritto di mantenere una vita familiare in Svizzera. Il Governo svizzero si è opposto a tale richiesta.
  12. Il 6 giugno 2015, la Corte ha deciso di revocare l’applicazione della misura provvisoria.
  13. Il 22 giugno 2015 la prima e la quarta ricorrente chiesero alla SEM di riesaminare la loro domanda di asilo in Svizzera. A seguito del rigetto della loro domanda da parte della SEM, esse proposero ricorso al Tribunale amministrativo federale.
    Con provvedimento provvisorio del 3 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale ritenne che le autorità italiane avessero fornito sufficienti garanzie e, in data 15 ottobre 2015, rigettò il ricorso della prima e della quarta ricorrente.
  14. In data 11 novembre 2015, la prima e la quarta ricorrente, il cui trasferimento in Italia era programmato per il 17 novembre 2015, presentarono una nuova domanda ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, dato che le autorità svizzere non avevano ricevuto sufficienti garanzie dai loro omologhi italiani.
  15. Nei suoi commenti presentati in data 16 novembre 2015, il Governo svizzero ha fatto riferimento a una sentenza di principio emessa dal Tribunale amministrativo federale in data 12 marzo 2015 (E-6629/2014) in base alla quale i trasferimenti in Italia di famiglie con figli minorenni non potevano avere luogo in assenza di garanzie che la famiglia sarebbe stata presa in carico in modo adeguato all’età dei figli e che sarebbe stata tenuta unita.
    Esso ha presentato anche copie delle garanzie ufficiali fornite dal Governo italiano. Con circolare del 2 febbraio 2015, che citava specificamente la sentenza Tarakhel, il Ministero dell’interno italiano ha garantito agli omologhi di cui al Regolamento Dublino che “tutte le famiglie con figli minorenni (...) [sarebbero] state tenute insieme e sistemate in una struttura in cui le cui condizioni di accoglienza [erano] adeguate all’età dei figli”. Con una seconda nota del 15 aprile 2015, il Ministero dell’interno italiano ha informato la Commissione europea che all’interno del sistema SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) erano stati riservati alloggi per le famiglie trasferite in Italia nell’ambito della procedura di Dublino. L’elenco delle strutture disponibili era stato diffuso tra gli Stati partecipanti al sistema di Dublino mediante una circolare dello stesso Ministero dell’8 giugno 2015. Tale circolare dichiarava che ciascuna famiglia con figli minorenni sarebbe stata inviata in un specifica struttura di accoglienza locale che avrebbe assicurato l’unità della famiglia e l’integrazione sociale.
    Il Governo svizzero ha inoltre dichiarato che, con sentenza del 27 luglio 2015 (D-4394/2015), il Tribunale amministrativo federale aveva ritenuto che l’elenco delle strutture dello SPRAR fornito dal Governo italiano costituisse per se una sufficiente garanzia in ordine ai requisiti di cui alla sentenza Tarakhel.
  16. In data 16 novembre 2015, avendo preso atto delle osservazioni delle parti, la Corte ha deciso di rigettare la nuova domanda dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento.
  17. In data 8 dicembre 2015, il Governo svizzero ha comunicato alla  Corte che il trasferimento in Italia della prima e della quarta ricorrente era stato programmato per il 17 novembre 2015, ma non aveva avuto luogo in quanto la prima ricorrente si era rifiutata di partire e la quarta ricorrente era scomparsa. Era scomparso anche il secondo ricorrente.
    Il Governo ha pertanto ritenuto che tali ricorrenti non intendessero proseguire il loro ricorso e ha chiesto che esso fosse cancellato dal ruolo in relazione a essi in conformità all’articolo 37 § 1 della Convenzione.
  18. Il 20 gennaio 2016 il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte che il secondo e la quarta ricorrente avevano lasciato il centro di accoglienza perché temevano di essere trasferiti in Italia. Avevano comunque mantenuto i contatti con la loro famiglia e desideravano che la Corte proseguisse l’esame del loro ricorso.
  19. Il 18 febbraio 2016 il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato alla Corte che la quarta ricorrente era tornata nel centro di accoglienza in cui viveva con la madre.
  20. Il 24 marzo 2016 il Governo svizzero ha comunicato alla Corte che il trasferimento provvisorio in Italia della prima e della quarta ricorrente, programmato per il 16 marzo 2016, aveva dovuto essere annullato a causa della violenta resistenza della prima ricorrente la quale, in tale occasione, aveva ferito un agente di polizia con la lametta di un rasoio.
  21. In data 11 maggio 2016 il Governo svizzero ha comunicato alla Corte che la prima e la quarta ricorrente erano state trasferite in Italia in data 5 maggio 2016.
    1. Il diritto interno pertinente in ordine al Regolamento Dublino
  22. Il diritto interno pertinente è esposto nella sentenza Tarakhel (sopra citata, §§ 22-23 e 26-27).
  23. Gli strumenti e i principi pertinenti del diritto dell’Unione europea sono esposti nella stessa sentenza (§§ 28-36).
  24. In particolare, il Regolamento Dublino è applicabile alla Svizzera ai sensi dell’accordo di associazione del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea, concernente i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in Svizzera (GU L 53 del 27 febbraio 2008). Il Regolamento Dublino è stato successivamente sostituito dal Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (il “Regolamento Dublino III”), finalizzato a rendere più efficace il sistema di Dublino e a rafforzare le garanzie giuridiche per le persone soggette alla procedura di Dublino.
  25. Il Regolamento Dublino III è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e il Consiglio federale svizzero lo ha convertito in legge il 7 marzo 2014.
    1. Il contesto italiano
  26. La sentenza Tarakhel (§§ 36-50) contiene anche una particolareggiata descrizione della procedura di asilo, del quadro giuridico e del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia (§§ 36-50).

    DOGLIANZA
     
  27. I ricorrenti hanno lamentato che in caso di trasferimento in Italia essi sarebbero stati sottoposti a un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione. Tale doglianza è stata formulata sia contro la Svizzera che contro l’Italia.
  28. A norma dell’articolo 8 della Convenzione, essi hanno dedotto che, recidendo il loro rapporto con diversi parenti che vivevano in Svizzera, il loro trasferimento in Italia avrebbe violato il loro diritto al rispetto della loro vita familiare e privata. Tale doglianza è stata formulata soltanto contro la Svizzera.
  29. Ai sensi dell’articolo 13 in combinato disposto agli articoli 3 e 8, i ricorrenti hanno affermato di non aver disposto di un ricorso effettivo per valutare la dedotta violazione dei loro diritti di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione. Anche tale doglianza è stata formulata soltanto contro la Svizzera.

    IN DIRITTO
    1. Sulla dedotta violazione della Convenzione in ordine alla prima, al secondo e alla quarta ricorrente
      1. La doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione
  30. La prima, il secondo e la quarta ricorrente hanno dedotto che date le cattive condizioni generali di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, in caso di trasferimento in tale paese essi sarebbero stati sottoposti a un trattamento inumano e degradante, proibito dall’articolo 3 della Convenzione. L’articolo 3 prevede:
  31. “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
    31.  La Corte ribadisce i principi pertinenti di cui all’articolo 3 della Convenzione, esposti nella sua sentenza relativa alla causa Tarakhel (sopra citata, §§ 93-99 e 101-104), compreso che, per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un minimo livello di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze della causa, quali la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima.  Per determinare se sia stato dimostrato che il ricorrente corre un rischio reale di subire un trattamento vietato dall’articolo 3 in caso di trasferimento in Italia, la Corte esaminerà la questione alla luce di tutto il materiale a sua disposizione, e, se necessario, del materiale ottenuto proprio motu (si veda Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 128, CEDU 2008).
  32. La prima, il secondo e la quarta ricorrente devono essere considerati richiedenti asilo in Italia. Deve essere pertanto determinato se la situazione in cui tali ricorrenti potrebbero trovarsi in tale qualità possa essere considerata incompatibile con l’articolo 3, tenendo conto del fatto che appartengono a un gruppo della popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile che necessita di speciale protezione (si vedano Tarakhel, sopra citata, § 97; e M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 251, CEDU 2011).
  33. La Corte ribadisce che la situazione dei richiedenti asilo in Italia non può essere minimamente paragonata alla situazione presente in Grecia all’epoca della sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia (sopra citata), e che la struttura e la situazione globale dell’accoglienza in Italia non può, di per sé, impedire qualsiasi trasferimento di richiedenti asilo in tale paese (si veda Tarakhel, sopra citata, §§ 114-115).
  34. La Corte osserva che il Governo italiano è stato debitamente informato dai suoi omologhi svizzeri che la prima e la quarta ricorrente sono una madre nubile con una figlia minorenne, e che era stato programmato di trasferirle in Italia. Dalle circolari del 2 febbraio, del 15 aprile e dell’8 giugno 2015 del Ministero dell’interno italiano (si veda il paragrafo 15 supra) la Corte desume che alla prima e alla quarta ricorrente sarebbe assegnato uno dei posti delle strutture di accoglienza in Italia riservati alle famiglie con figli minorenni e non ha motivo di ritenere che non vi sarebbe alcun posto di questo tipo disponibile per le stesse al loro arrivo in Italia (si veda A.T.H. c. Paesi Bassi (dec.), n. 54000/11, § 38, 17 novembre 2015).
  35. La Corte ritiene inoltre che la prima e la quarta ricorrente non abbiano dimostrato che in caso di rientro in Italia le loro prospettive, considerate da un punto di vista materiale, fisico o psicologico, rivelassero un rischio di privazioni sufficientemente reale e imminente, tale da essere contemplato, per la sua gravità, nel campo di applicazione dell’articolo 3. La Corte non riscontra alcuna base che permetta di assumere che le ricorrenti non avrebbero accesso alle risorse disponibili in Italia per una madre nubile con una figlia minorenne che richiede asilo, o che, in caso di difficoltà connesse alla salute o di altro tipo, le autorità italiane non risponderebbero in modo appropriato. In ogni caso, resta possibile per la prima e la quarta ricorrente presentare un nuovo ricorso alla Corte (compresa una domanda di misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte) se dovesse sorgere la necessità (A.T.H. c. Paesi Bassi, sopra citata, § 41). Successivamente al ritorno la ricorrente non ha presentato osservazioni.
  36. In ordine al secondo ricorrente, la Corte ricorda di aver già concluso che il trasferimento di richiedenti asilo maggiorenni dalla Svizzera all’Italia, compreso di quelli che necessitano di cure mediche ma che non sono gravemente malati, non darebbe luogo a violazione dell’articolo 3 della Convenzione (A.S. c. Svizzera, n. 39350/13, § 38, 30 giugno 2015; A.M. c. Svizzera (dec), n. 37466/13, § 20, 3 novembre 2015).
    Dato che il secondo ricorrente è maggiorenne e non ha dimostrato di essere gravemente malato, la Corte non vede motivo per discostarsi dalle sue conclusioni relative alle summenzionate cause.
  37. Segue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione ed è pertanto irricevibile in applicazione dell’articolo 35 § 4.
    1. Le doglianze ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione
  38. Ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione la prima, il secondo e la quarta ricorrente hanno dedotto che, recidendo, trasferendoli in Italia, i legami con i loro numerosi parenti che vivevano in Svizzera, la Svizzera avrebbe violato il loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. L’articolo 8 recita:
    “1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
  39. La Corte ricorda che se uno Stato contraente tollera la presenza di uno straniero nel suo territorio, permettendogli in tal modo di attendere la decisione di una domanda di permesso di soggiorno, il ricorso avverso tale decisione o una nuova domanda di permesso di soggiorno, tale Stato contraente permette allo straniero di fare parte della società del paese ospite,  di costruire dei rapporti e di creare una famiglia in tale luogo. Ciò non comporta tuttavia automaticamente che le autorità dello Stato contraente  interessato siano, conseguentemente, obbligate ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione a permettergli di stabilirsi nel loro paese. Analogamente,  mettere le autorità del paese ospite di fronte alla vita familiare come un  fait accompli non comporta che tali autorità siano conseguentemente obbligate ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione a permettere al ricorrente di stabilirsi nel paese. La Corte ha precedentemente ritenuto che, in generale, le persone che si trovano in tale situazione non possano legittimamente aspettarsi che sia loro conferito il diritto di soggiorno (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, § 103, 3 ottobre 2014).
  40. Lo stesso vale nei casi dei richiedenti asilo la cui presenza nel territorio di uno Stato contraente è tollerata d’ufficio dalle autorità interne, o è accettata in conformità ai loro obblighi internazionali (A.S. c. Svizzera, sopra citata, § 44).
  41. Come le cause Jeunesse (§ 104) e A.S. c. Svizzera (§ 45), il caso di specie può essere distinto dalle cause concernenti “immigrati residenti” così come tale nozione è stata utilizzata nella giurisprudenza della Corte, ovvero, in relazione a persone cui è già stato formalmente concesso il diritto di risiedere nel paese ospite. La successiva revoca di tale diritto, per esempio perché l’interessato è stato condannato per un reato, costituirà un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e/o familiare ai sensi dell’articolo 8. In tali casi la Corte esaminerà se l’ingerenza è giustificata a norma del secondo paragrafo dell’articolo 8. A tale riguardo essa terrà conto dei vari criteri che ha individuato nella sua giurisprudenza al fine di determinare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i motivi alla base della decisione delle autorità di revocare il diritto di soggiorno e i diritti della persona interessata di cui all’articolo 8 (Jeunesse, § 104).
  42. Dato che la situazione fattuale e giuridica di un immigrato residente e quella di uno straniero che chiede di essere accolto, che può essere o meno un richiedente asilo, non sono uguali, i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte per valutare se la revoca di un permesso di soggiorno di un immigrato residente sia compatibile con l’articolo 8 non possono essere trasposti immediatamente alla situazione della prima, del secondo e della quarta ricorrente. La questione che deve essere esaminata nel caso di specie, tenendo conto delle circostanze nel loro complesso, è piuttosto quella di sapere se le autorità svizzere avessero l’obbligo, ai sensi dell’articolo 8, di concedere alla prima, al secondo e alla quarta ricorrente un permesso di soggiorno in Svizzera, in qualità di richiedenti asilo o per altro motivo, permettendo loro in tal modo di condurre la vita familiare che essi potevano aver stabilito in territorio svizzero (mutatis mutandis, ibid., § 105). Il presente caso riguarda quindi non soltanto la vita familiare, ma anche l’immigrazione lato sensu. Per questo motivo esso deve essere considerato un caso che denuncia l’inosservanza da parte dello Stato convenuto di un obbligo positivo ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (mutatis mutandis, ibid., § 105).
  43. La Corte ricorda che in una causa che riguarda la vita familiare e l’immigrazione, la portata degli obblighi di uno Stato di accogliere nel suo territorio i parenti di persone residenti in tale Stato varierà a seconda delle particolari circostanze in cui si trovano le persone interessate e dell’interesse generale. I fattori di cui si deve tener conto in tale contesto sono la portata del danno che subirebbe effettivamente la loro vita familiare, la portata dei legami nello Stato contraente, l’eventuale esistenza di ostacoli insormontabili per la famiglia che vive nel paese di origine dello straniero interessato, e l’eventuale esistenza di fattori relativi al controllo dell’immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico, che fanno propendere per l’esclusione (ibid., § 107).
  44. Un’altra importante considerazione è la questione di sapere se la vita familiare è iniziata in un momento in cui le persone interessate sapevano che lo status di immigrato di una di esse avrebbe potuto comportare che la permanenza di tale vita familiare nello Stato ospite sarebbe stata fin dall’inizio precaria. La giurisprudenza consolidata della Corte prevede che, in simili casi, l’espulsione del familiare non cittadino costituirà violazione dell’articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali (ibid., § 108).
  45. Nel caso di specie, la Corte osserva che non esiste traccia della presenza dei ricorrenti in Svizzera precedentemente al 27 agosto 2013, data in cui hanno presentato domanda di asilo, e la loro successiva presenza in territorio svizzero è stata tollerata dalle autorità interne per circa un mese (si veda il paragrafo 4 supra), soltanto al fine di valutare il loro status di richiedenti asilo e osservare i loro obblighi pertinenti ai sensi del Regolamento Dublino e del diritto nazionale (mutatis mutandis, A.S. c. Svizzera, sopra citata, § 49).
    La Corte ha precedentemente ritenuto che non vi è vita familiare, ai sensi dell’articolo 8, tra genitori e figli maggiorenni, o tra fratelli maggiorenni, a meno che essi non possano dimostrare ulteriori elementi di dipendenza  (Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, § 97, CEDU 2003-X; Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000), e considerazioni analoghe valgono per altri rapporti familiari quali quelli tra zia e nipote (F.N. c. Regno Unito (dec.), n. 3202/09, § 36, 17 settembre 2013).
    Assumendo che la prima, il secondo e la quarta ricorrente e i loro parenti che vivono in Svizzera, compresa la terza ricorrente, abbiano mantenuto legami familiari quando vivevano in Siria, e assumendo che nel caso dei ricorrenti possano essere dimostrati ulteriori elementi di dipendenza, non si può sostenere che la tolleranza da parte delle autorità internei della presenza dei ricorrenti in Svizzera per un lungo periodo di tempo abbia permesso a questi di stabilire e sviluppare forti legami familiari in Svizzera (a contrario, Jeunesse, sopra citata, § 116).
    Tenendo presente il margine di discrezionalità concesso agli Stati in materia di immigrazione, la Corte ha ritenuto che sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i contrastanti interessi in gioco, ovvero gli interessi della prima, del secondo e della quarta ricorrente, di stabilire una vita familiare in Svizzera, da un lato, e gli interessi di ordine pubblico dello Stato convenuto di controllare l’immigrazione (ibid., § 51, dall’altro.
  46. Per quanto sopra esposto, la doglianza della prima, del secondo e della quarta ricorrente ai sensi dell’articolo 8 è manifestamente infondata e pertanto irricevibile, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
    1. La doglianza ai sensi dell’articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione
  47. La prima, il secondo e la quarta ricorrente hanno sostenuto che è stato loro negato un ricorso effettivo in Svizzera in ordine alle loro doglianze ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, perché la decisione del 21 ottobre 2013 del Tribunale amministrativo federale non aveva tenuto conto di informazioni che indicavano il rischio reale che in Italia essi sarebbero stati esposti a condizioni di vita estremamente difficili. L’articolo 13 della Convenzione prevede:
    “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
  48. La Corte si limiterà a osservare che, secondo la sua costante giurisprudenza, l’articolo 13 esige che esista nel diritto interno un ricorso soltanto in ordine a doglianze “sostenibili” ai sensi della Convenzione (si vedano, tra molti altri precedenti, Boyle e Rice c. Regno Unito, 27 aprile 1988, § 52, Serie A n. 131; più recentemente, Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], n. 27644/95, § 58, CEDU 2000 IV; Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n. 36022/97, § 137, CEDU 2003 VIII; Taheri Kandomabadi c. Paesi Bassi (dec.), nn. 6276/03 e 6122/04, 29 giugno 2004; e El Morabit c. Paesi Bassi (dec.), n. 46897/07, 18 maggio 2010). In considerazione delle conclusioni di cui sopra, la Corte non ritiene che sia stata accertata una pretesa sostenibile ai sensi dell’articolo 3 e 8 della Convenzione.
  49. Conseguentemente, anche questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 della Convenzione.
    1. Sulla dedotta violazione della Convenzione in ordine alla terza ricorrente
  50. La Corte osserva che in data 9 marzo 2015 alla terza ricorrente era stato concesso lo status di rifugiata in Svizzera. Ella pertanto non rischia più di essere trasferita in Italia.
    Per questo motivo, la Corte ritiene che la questione sia stata risolta ai sensi dell’articolo 37 § 1, lettera b) della Convenzione (Khan c. Germania [GC], n. 38030/12, § 33, 21 settembre 2016; K.U. c. Svizzera (dec.), n. 30349/13, 20 gennaio 2015; T.A. e altri c. Svizzera (dec.), n. 50165/14, 7 luglio 2015) e che questa parte del ricorso debba essere cancellata dal ruolo.
    Inoltre, in conformità all’articolo 37 § 1 in fine, la Corte non riscontra particolari circostanze relative al rispetto dei diritti umani, garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, che impongano di proseguire l’esame della causa in relazione alla terza ricorrente.
  51. La Corte sottolinea che, a differenza dell’articolo 41 della Convenzione, che entra in gioco soltanto se la Corte ha precedentemente ritenuto “che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli”, l’articolo 43 § 4 del Regolamento le permette di riconoscere soltanto le spese nel caso in cui un ricorso sia stato cancellato dal ruolo (si vedano Sisojeva e altri c. Lettonia [GC], n. 60654/00, § 132, CEDU 2007 e Kovačić e altri c. Slovenia [GC], nn. 44574/98, 45133/98 e 48316/99, § 275, 3 ottobre 2008).
  52. Nel caso di specie, la terza ricorrente chiede CHF 1.390,83 (approssimativamente EUR 1.280) per le spese sostenute in conseguenza del rifiuto delle autorità svizzere di riconoscerle il diritto di mantenere una vita familiare in Svizzera (si veda il paragrafo 11 supra).
  53. La Corte osserva che, quando in data 21 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo ha pronunciato la sua sentenza, la terza ricorrente non era giuridicamente coniugata e il suo compagno era soltanto tollerato in territorio svizzero al fine della domanda di asilo presentata dallo stesso. Ella non poteva attendersi ragionevolmente di avere il diritto di rimanere in Svizzera.

Date le circostanze, la Corte non ritiene vi sia motivo per disporre specificamente in relazione al rimborso delle spese.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile in relazione alla prima, al secondo e alla quarta ricorrente;

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in relazione alla terza ricorrente.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 27 ottobre 2016.

Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto

Luis López Guerra
Presidente