Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 febbraio 2018 - Ricorso n. 17799/10 - Causa Vito RIZZELLO contro l’Italia e altri 8 ricorsi

© Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 17799/10
Vito RIZZELLO contro l’Italia
e altri 8 ricorsi
(si veda l’elenco allegato)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 20 febbraio 2018 in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti i ricorsi sopra menzionati presentati nelle date indicate nella tabella allegata alla presente decisione,
Vista la dichiarazione depositata dal governo convenuto il 7 settembre 2017 con cui la Corte veniva invitata a cancellare il ricorso dal ruolo;

Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

L’elenco delle parti ricorrenti, rappresentate dagli avv. A. Tommasi e P. A. Luceri, del foro di Lecce, è allegato alla presente decisione.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
Invocando l’articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che l’adozione della legge n. 296/2006 aveva costituito una ingerenza del legislatore in alcuni procedimenti giudiziari, in violazione del loro diritto a un processo equo.
I ricorsi erano stati comunicati al Governo.

IN DIRITTO

Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni sul merito che vengono sollevate, la Corte decide di riunirli e di esaminarli congiuntamente.
Dopo il fallimento dei tentativi di composizione amichevole, il Governo ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione unilaterale datata 7 settembre 2017 che, nelle parti pertinenti alla presente causa, recita:
«Il Governo italiano riconosce che i ricorrenti indicati nella lista allegata hanno subito la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, conformemente ai principi espressi dalla Corte EDU nella causa Maggio e altri, in seguito all’intervento retroattivo della legge n. 296/2006, sui procedimenti in corso.
Il Governo, conformandosi a questi principi, offre, per porre rimedio alla violazione suddetta, gli importi indicati per ciascuno nell’elenco allegato, corrispondenti a:

  • a titolo di danno materiale, il 5% della differenza tra ciò che avrebbe potuto essere versato a titolo di pensione, in assenza dell’intervento retroattivo in corso di procedura della legge n. 296/2006, e l’importo effettivamente percepito dagli interessati, a titolo di danno materiale per perdita di chance;
  • a titolo di danno morale, 2.500 euro in caso di danno materiale fino a 3.000 euro, 4.000 euro in caso di danno materiale compreso tra 3.000 e 5.000 euro o 5.000 euro in caso di danno materiale superiore a 5.000 euro;
  • le spese per 500 euro.

Dette somme saranno versate entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte, emessa conformemente all’articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a corrispondere, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo delle somme in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
Questo versamento equivarrà alla conclusione definitiva della causa.
Il Governo ritiene che tali somme costituiscano una riparazione adeguata della violazione alla luce della giurisprudenza della Corte in materia.
Il Governo chiede rispettosamente alla Corte di dichiarare che la prosecuzione dell’esame dei ricorsi non è più giustificata e di cancellarli dal ruolo conformemente all’articolo 37 della Convenzione, in quanto le condizioni previste dall’articolo 62A del regolamento della Corte non sono soddisfatte.»
La dichiarazione del Governo è stata portata a conoscenza delle parti ricorrenti, che sono state invitate a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo entro l’11 ottobre 2017. La cancelleria non ha ricevuto alcuna comunicazione entro il termine fissato.
La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 37 della Convenzione, in qualsiasi momento della procedura può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze la conducono a una delle conclusioni indicate ai punti a), b) o c) del paragrafo 1 di tale articolo. L’articolo 37 § 1 c) le permette in particolare di cancellare un ricorso dal ruolo se:
«(...) per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.»
La Corte rammenta anche che, in alcune circostanze, può essere indicato cancellare un ricorso dal ruolo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) sulla base di una dichiarazione unilaterale del Governo convenuto anche se il ricorrente auspica che l’esame della causa prosegua o non si esprime a questo proposito.
A tale scopo, la Corte deve esaminare attentamente la dichiarazione del Governo alla luce dei principi sanciti dalla sua giurisprudenza, in particolare le sentenze Tahsin Acar c. Turchia ((questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75 77, CEDU 2003 VI), WAZA Spólka z o.o. c. Polonia (dec.), n. 11602/02, 26 giugno 2007, e Sulwińska c. Polonia ((dec.), n. 28953/03, 18 settembre 2007).
La Corte ha stabilito in un certo numero di cause, tra cui quelle presentate contro l’Italia, la propria prassi per quanto riguarda le doglianze relative alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione a seguito dell’applicazione della legge di interpretazione autentica n. 296/2006 nei procedimenti giudiziari (Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, 31 maggio 2011, Stefanetti e altri c. Italia, nn. 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 e 21870/10, 15 aprile 2014, Cataldo e altri c. Italia, nn. 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 e 61827/08, 24 giugno 2014, e Biraghi e altri c. Italia, nn. 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 e 41422/09, 24 giugno 2014).
Tenuto conto della natura delle concessioni contenute nella dichiarazione del Governo e degli importi proposti a risarcimento dei danni materiale e morale e delle spese – che considera ragionevoli –, la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata (articolo 37 § 1 c).
Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra esposte, e vista in particolare la propria ampia e chiara giurisprudenza a questo proposito, la Corte ritiene che, ai fini del rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non sia necessario che essa prosegua l’esame dei ricorsi (articolo 37 § 1 in fine).
Infine, la Corte sottolinea che, qualora il Governo non rispetti i termini della sua dichiarazione unilaterale, i ricorsi potrebbero essere nuovamente iscritti al ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).

Di conseguenza, è opportuno cancellare i ricorsi dal ruolo.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di riunire i ricorsi;

Prende atto dei termini della dichiarazione del Governo convenuto e delle modalità previste per assicurare il rispetto degli impegni assunti;
Decide di cancellare i ricorsi dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 15 marzo 2018.
Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Presidente
Kristina Pardalos

ALLEGATO

Tabella dei ricorrenti
N. N. ricorso Data di presentazione Ricorrente Data di nascita Luogo di residenza Danno materiale
(in euro)
Danno morale (in euro) Spese
(in euro)
Totale
(in euro)
1.      17799/10 19/03/2010 Vito RIZZELLO 28/06/1940 Lecce 10.091 5.000 500 15.591
2.      27923/10 11/05/2010 Pantaleo NEGRO 31/07/1940 Ruffano 5.843 5.000 500 11.343
3.      67551/10 05/11/2010 Luigi GERVASI 22/05/1940 Martano 5.959 5.000 500 11.459
4.      18230/11 10/03/2011 Lorenza ROTONDO 14/01/1943 Corigliano D’Otranto 714 2.500 500 3.714
Alfredo DE GIOVANNI 27/04/1944 Corigliano D’Otranto Deceduto il 26/06/2012 -
Eredi: Rita CHIRONI 27/03/1942 -
Enrico DE GIOVANNI 20/03/1964 -
Iride Assunta DE GIOVANNI 11/05/1965 -
Paride Marco DE GIOVANNI 12/05/1972 -
Ettore DE GIOVANNI 18/02/1976
6.456 5.000 500 11.956
Giovanni LIONETTO 12/08/1945 Maglie 11.433 5.000 500 16.933
Giovanni DE GIUSEPPE 23/06/1942 Minervino di Lecce 10.104 5.000 500 15.604
5.      37764/11 10/06/2011 Benito ELIA 19/12/1939 Spongano 8.315 5.000 500 13.815
6.      47181/11 18/07/2011 Filippo CARROZZO 29/10/1946 Diso 5.954 5.000 500 11.454
7.      65762/13 08/10/2013 Antonio BOLOGNESE 28/05/1942 Carpignano Salentino 9.843 5.000 500 15.343
8.      11409/14 28/01/2014 Cesario STANCA 29/01/1941 Maglie 6.911 5.000 500 12.411
9.      26949/14 20/03/2014 Donato D’URSO 23/11/1943 Lecce 8.706 5.000 500 14.206