Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 gennaio 2018 - Ricorso n. 30290/15 - Causa L.M. contro l’Italia e altri

© Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 30290/15

L.M. contro l’Italia e altri 6 ricorsi
(si veda l’elenco allegato)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 16 gennaio 2018 in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati, presentati nelle date indicate nella tabella allegata,
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

L’elenco delle parti ricorrenti e dei loro rappresentanti è allegato alla presente decisione.

A.  Le circostanze del caso di specie

1.  I fatti di causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
2.  I ricorrenti o i loro de cujus sono stati infettati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) in occasione di trasfusioni di sangue o di interventi chirurgici cui erano stati sottoposti. In date diverse gli stessi hanno avviato azioni di risarcimento volte a ottenere l’indennizzo per i danni subiti da loro stessi o dai loro de cujus.
3.  I ricorrenti hanno adito la Corte lamentando l’introduzione di nuovi criteri che impediscono loro di giungere a composizioni amichevoli nell’ambito delle loro azioni civili (articoli 2, 6 § 1, 8 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1). Alcuni di loro denunciano anche l’eccessiva durata delle procedure di risarcimento e il rigetto delle loro domande di indennizzo (articolo 2 della Convenzione, elemento procedurale).
4.  Con due lettere datate 9 gennaio e 20 ottobre 2017 i rappresentanti dei ricorrenti hanno informato la Corte che i loro clienti avevano accettato l’importo a titolo di equa soddisfazione previsto nell’ambito del rimedio compensatorio dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014. Tale rimedio prevede la possibilità di risarcire, con l’attribuzione di una somma a titolo di equa soddisfazione, le persone che hanno subito un pregiudizio derivante dalla trasfusione di sangue infetto, dalla somministrazione di emoderivati infetti o dalle vaccinazioni obbligatorie.
5.  La Corte è stata anche informata che i ricorrenti indicati nell’elenco allegato ai nn. 2, 3, 4 e 6 hanno già ricevuto tale somma.

B.  Il diritto interno pertinente

6.  Il testo dell’articolo 27-bis del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, nelle parti pertinenti alla presente causa, recita:
« 1.  Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 (...) nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di 100.000 EUR per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di 20.000 EUR per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. (...) La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
2.  Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.»

IN DIRITTO

7.  Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le doglianze, la Corte ritiene necessario anzitutto riunirli e decide di esaminarli in una sola decisione.
8.  La Corte osserva che i ricorrenti si sono avvalsi del rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014.
9.  Essa osserva che, secondo il testo del comma 2 dell’articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014, accettando il pagamento dell’equa soddisfazione previsto al comma 1, i ricorrenti rinunciano «all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale». La Corte osserva, per di più, che la maggior parte dei ricorrenti interessati ha già ricevuto tale somma.
10.  Essa ne conclude che i ricorrenti non intendono più mantenere i loro ricorsi e decide pertanto di cancellare questi ultimi dal ruolo, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione (si veda D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, §§ 158-161, 14 gennaio 2016).
11.  Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi;
Decide di cancellare i ricorsi dal ruolo.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto l’8 febbraio 2018.
 Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Kristina Pardalos
Presidente

ALLEGATO

 

TABELLA RICORRENTI
progressivo N. ricorsi Nome della causa Data di presentazione Rappresentante
1. 30290/15 L.M. c. Italia 14/07/2014 A.G. Lana
2. 30324/15 P.C. c. Italia 17/07/2014 A.G. Lana
3. 30346/15 A.C. c. Italia 17/07/2014 A.G. Lana
4. 30355/15 O.R. c. Italia 18/07/2014 A.G. Lana
5. 30448/15 M.M. c. Italia 03/10/2014 A.G. Lana
6. 14824/16 G.G. c. Italia 31/12/2015 A.G. Lana
7. 50830/16 Oliveri c. Italia 23/08/2016 C. Tigani