Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 settembre 2016 - Ricorso n. 43299/12 - Causa Giorgioni c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

Causa Giorgioni c. ITALIA

(Ricorso n. 43299/12)

SENTENZA

STRASBURGO

15 settembre 2016

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Giorgioni c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione) riunita in una camera composta da:

  • Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
  • Guido Raimondi,
  • Kristina Pardalos,
  • Paul Mahoney,
  • Aleš Pejchal,
  • Robert Spano,
  • Pauliine Koskelo, giudici,

e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 agosto 2016,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso (n..43299/12) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, sig. Ezio Giorgioni («il ricorrente»), ha adito la Corte il 26 giugno 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. M. Comotti, con studio a Gorle. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
  3. Il 17 settembre 2014 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

  1. Il ricorrente è nato nel 1944 e risiede a Selvino.
  2. Il 10 luglio 2001 nacque L., il figlio del ricorrente e di C.M.
    Nell’agosto 2006, a causa degli incessanti conflitti che laceravano la coppia, il ricorrente e C.M. decisero di separarsi. Il ricorrente lasciò il domicilio familiare. Fin dal momento della sua partenza, C.M. mostrò una forte opposizione a qualsiasi relazione tra lui e il figlio.

A. Procedura volta a stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita del ricorrente nei confronti di suo figlio

  1. Il 22 gennaio 2007, a causa di difficoltà incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente adì il tribunale per i minorenni di Brescia («il tribunale») lamentando che C.M. non gli consentiva di vedere il figlio, e segnalando che quest’ultimo era ancora allattato e, inoltre, dormiva con la madre. Sollecitava la custodia esclusiva del minore, e chiedeva al tribunale di disporre una perizia al fine di valutare le capacità di C.M. a svolgere il suo ruolo genitoriale.
  2. C.M. contestò la tesi del ricorrente. A sostegno delle sue affermazioni, dichiarò che quest’ultimo soffriva di un disturbo delirante di tipo paranoide e che non si era mai occupato del loro figlio. Chiedeva la decadenza dalla potestà genitoriale del suo ex-compagno e lo svolgimento di incontri padre-figlio in ambiente protetto.
  3. Con decisione dell’8 maggio 2007 il tribunale ordinò una perizia psicologica sui genitori e sul minore.
  4. Il 2 ottobre 2007 il tribunale respinse la domanda di C.M. volta alla sostituzione del perito da lui nominato.
  5. Il 2 gennaio 2008 la relazione peritale fu depositata in cancelleria. Secondo il perito, la custodia del minore doveva essere affidata ad entrambi i genitori, i quali dovevano seguire una procedura di mediazione familiare. Sempre secondo il perito, era inoltre auspicabile che il minore incontrasse suo padre senza la presenza della madre.
  6. Con decisione del 22 giugno 2008, il tribunale decise l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, fissò la residenza presso sua madre e concesse al ricorrente un diritto di visita in ragione di due giorni a settimana. Ordinò ai genitori di rispettare le sue prescrizioni, e li invitò a mostrarsi cooperanti.
  7. Inoltre, il tribunale condannò il ricorrente a versare un assegno alimentare di 750 euro (EUR) al mese.
    Le due parti interposero appello avverso tale decisione, il ricorrente per lamentarsi dell’importo dell’assegno alimentare e C.M. per contestare il diritto di visita che era stato accordato al suo ex-compagno.
  8. Il 15 dicembre 2008 la corte d’appello di Brescia confermò la decisione del tribunale.
  9. Il ricorrente adì nuovamente il tribunale, lamentando che C.M. non gli consentiva di vedere il figlio senza la sua presenza.
  10. Con decisione del 28 aprile 2009 il tribunale ordinò al ricorrente di pagare l’assegno alimentare che era tenuto a versare. Peraltro incaricò i servizi sociali di organizzare incontri in ambiente protetto tra il minore e il ricorrente, che dovevano aggiungersi a quelli già fissati nella sua decisione del 22 giugno 2008.
  11. Il 23 marzo 2010, adito dal ricorrente, il tribunale ordinò che il minore trascorresse il fine settimana di Pasqua con suo padre; senza la presenza di C.M. Precisava che, in caso di mancata esecuzione della sua decisione, avrebbe affidato la custodia esclusiva del minore al ricorrente.
    C.M. chiese la revoca di questa decisione. Tale domanda venne respinta.
  12. In data non precisata, lamentando le difficoltà persistenti nell’esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente adì nuovamente il tribunale. Più precisamente lamentava che C.M. non lo lasciava mai solo con suo figlio.
  13. L’ 8 aprile 2010 il tribunale sentì il minore. Quest’ultimo disse che era stato felice di aver trascorso il fine settimana di Pasqua con suo padre e di aver potuto dormire a casa sua. Chiese al Giudice di poter passare un fine settimana su due con il padre.
  14. Con decisione del 27 aprile 2010, il tribunale prese atto dell’assenza di collaborazione della madre con i servizi sociali e del mancato rispetto da parte di quest’ultima delle prescrizioni che le aveva imposto, sottolineando che tale comportamento non consentiva al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita. Rilevò anche che il minore aveva manifestato il desiderio di passare più fine settimana con il padre e aveva espresso il rammarico di non aver potuto passare più tempo con lui. A tale riguardo notava che ciò era percepito dal bambino come una mancanza di interesse del ricorrente per lui. Il tribunale sottolineò anche che C.M. aveva consapevolmente fatto in modo di impedire qualsiasi relazione tra il ricorrente e il figlio. Pertanto conferì al ricorrente un diritto di visita e di alloggio per un fine settimana su due e due pomeriggi a settimana. Incaricò i servizi sociali di vigilare sul rispetto delle sue prescrizioni.
  15. La madre continuò a opporsi a qualsiasi incontro in sua assenza tra il minore e il ricorrente. Quest’ultimo non fu in grado di esercitare il diritto di visita come stabilito dal tribunale.
  16. Risulta delle relazioni presentate dai servizi sociali che il ricorrente ha potuto incontrare suo figlio tra maggio e luglio 2010 ma che il bambino non ha trascorso le vacanze del mese di agosto 2010 con suo padre a causa di una indisponibilità di quest’ultimo.
  17. Il 19 novembre 2010 il ricorrente indicò ai servizi sociali che non voleva più avere contatti con suo figlio in quanto C.M. era sempre presente durante le visite. A partire da tale data, si rifiutò così di partecipare agli incontri, di parlare con il bambino al telefono e di trascorrere le vacanze con lui.
  18. Il 25 gennaio 2012, poiché C.M. aveva espresso l’intenzione di trasferirsi a Torino con il figlio, la procura adì il tribunale al riguardo. In questa circostanza chiese l’apertura di un procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del ricorrente, indicando che quest’ultimo aveva interrotto ogni rapporto con il figlio e non aveva versato l’assegno alimentare. Aggiungeva che il ricorrente si era opposto alla possibilità che suo figlio passasse le vacanze nel luogo d’infanzia di C.M. e aveva chiesto un cambiamento di scuola del minore senza motivare la sua richiesta con un vero progetto educativo.
  19. Il ricorrente si oppose alla richiesta della procura.
  20. Il 23 febbraio 2012, si rivolse al tribunale per ottenere l’affidamento esclusivo del minore vista l’impossibilità di esercitare il suo diritto di visita.
  21. Il tribunale decise di riunire i due procedimenti.
  22. Nel frattempo il ricorrente aveva chiesto al tribunale l’autorizzazione a vedere suo figlio durante il fine settimana di Pasqua e il 1º maggio.
    Il tribunale aveva allora deciso che non vi era motivo di esaminare questa domanda. Per il fine settimana di Pasqua, faceva notare che il ricorrente era già stato autorizzato a trascorrere le vacanze con il figlio. Per quanto riguardava il 1º maggio, rilevava che l’interessato non vedeva più suo figlio da novembre 2010 e che la sua decisione del 27 aprile 2010 gli aveva riconosciuto un diritto di visita notevolmente ampliato.
  23. Con una decisione del 29 maggio 2012, prendendo in considerazione la difficile situazione economica di C.M., il tribunale autorizzò quest’ultima a trasferirsi a Torino, sua città natale, situata a 200 chilometri da Bergamo. A tale riguardo, il tribunale rilevava che, a Torino, C.M. aveva la possibilità di vivere in un appartamento senza pagare l’affitto e poteva essere aiutata da una parte della sua famiglia. Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui non avrebbe più avuto contatti con il figlio in caso di trasferimento della sua ex-compagna, il tribunale sottolineò che l’interessato non esercitava più il suo diritto di visita da novembre 2010 e che tale comportamento non era giustificato, neanche in presenza dell’opposizione manifestata da C.M. agli incontri padre-figlio. Osservava anche che la distanza di 200 km non avrebbe impedito al ricorrente di viaggiare fino a Torino per vedere il figlio. Di conseguenza, il tribunale incaricava i servizi sociali di Torino di programmare, in un primo tempo, degli incontri in ambiente protetto ogni quindici giorni e, in un secondo tempo, degli incontri senza sorveglianza. Precisava che il viaggio tra Bergamo e Torino sarebbe stato a carico del ricorrente per l’andata e di C.M. per il ritorno.
  24. Il ricorrente interpose appello.
    Con decisione del 6 luglio 2012, la corte d’appello respinse la domanda di C.M. con cui quest’ultima chiedeva la decadenza dalla potestà genitoriale del suo ex-compagno. Peraltro la corte d’appello osservò che, in quanto avvocato, C.M. poteva lavorare più facilmente a Torino, rilevando che disponeva di un appartamento. Pertanto, confermò la decisione del tribunale, ritenendo che il trasferimento di C.M. e del minore non avrebbe impedito al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita
  25. A partire dal settembre 2012, i servizi sociali di Torino tentarono di mettersi in contatto con il ricorrente. Il 28 settembre 2012 quest’ultimo informò i servizi sociali che non voleva partecipare agli incontri in ambiente protetto con suo figlio, in quanto il tribunale gli aveva più volte riconosciuto un diritto di visita che non sarebbe mai stato rispettato e che non voleva più incontrare il minore in presenza del personale dei servizi sociali o della sua ex-compagna.
  26. Successivamente, i servizi sociali incontrarono il ricorrente il 6 novembre 2012 e il 7 febbraio 2013.
  27. Secondo i servizi sociali di Torino, il comportamento del ricorrente, che a loro parere non si era dimostrato disponibile a incontrare suo figlio alle condizioni stabilite dal tribunale, spiegava la mancata esecuzione della decisione emessa da quest’ultimo il 29 maggio 2012.

B.  Procedimenti penali a carico di C.M.

  1. Con sentenza del 21 marzo 2014, il tribunale di Bergamo condannò C.M. a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale, per mancata esecuzione delle decisioni del tribunale concernenti il diritto di visita del ricorrente il 13 e il 17 febbraio 2010 e il 3 marzo 2012.
  2. Il 17 luglio 2014 il ricorrente presentò una nuova denuncia contro C.M. in quanto quest’ultima ometteva di dargli notizie di suo figlio.

C.  Procedimenti penali a carico del ricorrente

  1. Con sentenza del 19 dicembre 2012, il tribunale di Bergamo condannò il ricorrente a sei mesi di reclusione per i reati di mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario (articolo 388 del codice penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale), lesioni personali (articolo 582 del codice penale), ingiurie (articolo 594 del codice penale) e minacce (articolo 612 del codice penale) a causa del mancato pagamento dell’assegno alimentare, di abbandono di minori e di violenza nei confronti della ex moglie.
  2. Il ricorrente interpose appello avverso tale decisione. Con sentenza del 9 dicembre 2014, la corte d’appello di Brescia riformò la sentenza del tribunale: assolse il ricorrente per il delitto di mancata esecuzione di una decisione giudiziaria, dichiarò non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni personali e ridusse la pena a tre mesi di reclusione.
  3. Il ricorrente propose ricorso per cassazione. Con ordinanza del 29 dicembre 2015 la Corte di cassazione respinse il ricorso.
  4. Con decisione del 2 febbraio 2016 il giudice per le indagini preliminari di Torino dispose l’archiviazione per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del codice penale, denunciato da C.M. nei confronti del ricorrente, nonché per la denuncia simile presentata da quest’ultimo nei confronti della sua ex-compagna.

II.  IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

  1. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Strumia c. Italia, n. 53377/13, §§ 73-78, 23 giugno 2016.

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

  1. Il ricorrente sostiene che le autorità hanno tollerato il comportamento di C.M., dal suo punto di vista inaccettabile, dato che quest’ultima avrebbe ostacolato l’esercizio del suo diritto di visita e avrebbe tentato di aizzare il minore contro di lui. Lamenta inoltre che le autorità non hanno adottato misure positive che gli avrebbero consentito di esercitare il suo diritto di visita e di allacciare una relazione con suo figlio. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, così formulato:

«1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)
2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

A.  Obiezioni preliminari

  1. Il Governo ritiene che il ricorso sia irricevibile a causa del mancato rispetto, da parte del ricorrente, dell’articolo 47 del regolamento della Corte («il regolamento»), come modificato nel 2013 e in vigore dal gennaio 2014.
  2. Il ricorrente contesta tale affermazione.
  3. La Corte nota che il Governo non ha spiegato perché il ricorrente non avrebbe rispettato le istruzioni di cui all’articolo 47 del regolamento. Rammenta anche che le condizioni più rigorose per la presentazione di un ricorso sono richieste solo a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal nuovo articolo 47 del suo regolamento. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorso è stato presentato il 26 giugno 2010 e che, pertanto, non vi è alcun motivo di ritenere che il ricorrente non abbia rispettato le condizioni richieste dall’articolo 47 nella versione in vigore all’epoca dei fatti (Oliari e altri c. Italia, nn. 18766/11 e 36030/11, §§ 67-68, 21 luglio 2015, e Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, § 52, 17 novembre 2015).
  4. Pertanto, è opportuno non tenere conto degli argomenti del Governo su questo punto.

B.  Sulla ricevibilità

1.  Eccezione preliminare relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

  1. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, considerando che il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso la decisione della corte d’appello del 6 luglio 2012 che autorizzava C.M. a trasferirsi a Torino con il figlio
  2. Il ricorrente si oppone agli argomenti del Governo e fa valere, in particolare, che il ricorso per cassazione non era un rimedio da esperire in quanto la giurisprudenza era divisa sul punto se fosse possibile ricorrere per cassazione avverso una decisione della corte di appello ai sensi dell’articolo 317 bis del codice civile. Comunque il ricorrente fa presente che lamenta l’impossibilità di avere contatti con suo figlio dal 2006 e che il ricorso per cassazione non avrebbe avuto alcuna incidenza sull’esercizio del suo diritto di visita.
  3. La Corte rileva innanzitutto che le doglianze del ricorrente vertono sulla questione dell’attuazione del diritto di visita secondo le modalità fissate da diverse decisioni e l’asserita inerzia delle autorità di fronte al comportamento di C.M. Rammenta poi la Corte che le decisioni del tribunale per i minorenni che hanno ad oggetto il diritto di visita non hanno carattere definitivo e possono pertanto essere modificate in qualsiasi momento in funzione degli eventi legati alla situazione in questione. Quindi l’evoluzione della procedura interna è la conseguenza del carattere non definitivo delle decisioni del tribunale per i minorenni vertenti sul diritto di visita. Inoltre, la Corte nota che nel caso di specie il ricorrente non è stato in grado di esercitare pienamente il suo diritto di visita dal 2006 e che ha presentato ricorso dinanzi ad essa il 26 giugno 2010 dopo aver adito più volte il tribunale per i minorenni che si era pronunciato sul suo diritto. La Corte osserva che il ricorrente disponeva di tale ricorso interno per lamentare l’interruzione dei contatti con suo figlio (Lombardo c. Italia, n. 25704/11, § 63, 29 gennaio 2013, e Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10, § 46, 17 dicembre 2013).
  4. Tenuto conto di questi elementi, la Corte ritiene che il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso disponibili e che occorra respingere l’eccezione sollevata dal Governo.

2.  Sulla mancanza della qualità di vittima del ricorrente

  1. Il Governo rammenta che dal 2010 il ricorrente si rifiuta di incontrare il figlio e che tale comportamento arreca un danno psicologico a quest’ultimo. Per questo motivo, il ricorrente non può sostenere di essere vittima di una violazione della Convenzione.
  2. Il ricorrente si oppone e sostiene che le autorità nazionali non hanno adottato le misure necessarie per rendere effettivo il suo diritto di visita. Rammenta di aver rifiutato le visite in ambiente protetto, ma di essersi sempre interessato a suo figlio.
  3. La Corte non ritiene necessario esaminare tale eccezione per i seguenti motivi (si vedano i paragrafi 78-83 infra).

3.  Conclusione

  1. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

C.  Sul merito

1.  Tesi delle parti

  1. Il ricorrente sostiene che, nonostante l’esistenza di diverse decisioni del tribunale che fissavano le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto pienamente esercitare tale diritto dal 2006. Contesta ai giudici interni di non aver esercitato, pur essendone obbligati, un controllo costante sul rispetto del suo diritto di visita.
  2. Il ricorrente sostiene che le autorità e i servizi sociali hanno tollerato il comportamento di C.M., da lui ritenuto inaccettabile, poiché quest’ultima avrebbe ostacolato il suo diritto di visita e cercato di aizzare il minore contro di lui. Inoltre, contesta alle autorità di non aver preso delle misure positive che gli avrebbero consentito di esercitare il suo diritto di visita e di instaurare una relazione con suo figlio.
  3. Il ricorrente precisa che la sua ex-compagna ha sempre cercato di aizzare il minore contro di lui e che, in sette anni, ha avuto la possibilità di trascorrere soltanto tre giorni, nel 2010, con suo figlio.
  4. Aggiunge che, in seguito, i giudici hanno autorizzato il figlio a partire con la madre per Torino e che, da allora, non ha alcuna notizia diretta di suo figlio. A suo modo di vedere, il comportamento delle autorità è contrario al principio della co-genitorialità.
  5. Infine, il ricorrente indica che non vuole incontrare il figlio in presenza dei servizi sociali o della sua ex-compagna e che intende esercitare il suo diritto di visita in maniera libera.
  6. Il Governo sostiene che le autorità hanno agito con la dovuta diligenza.
  7. Peraltro, facendo riferimento alle sentenze Nuutinen c. Finlanda (n. 32842/96, CEDU 2000 VIII) e Glass c. Regno Unito (n, 61827/00, CEDU 2004 II), il Governo indica che l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio. A questo proposito, è del parere che nella fattispecie non possa essere addebitato nulla alle autorità: queste avrebbero agito nell’interesse del minore. Il Governo precisa che quest’ultimo si trovava già nel 2007 in una situazione difficile a causa delle tensioni esistenti tra i genitori.
  8. Inoltre il Governo ritiene che il ricorrente non sia vittima di una violazione della Convenzione, in quanto dal 2010 si è opposto a qualsiasi incontro con il figlio.
  9. E ancora, nelle sue osservazioni, il Governo afferma tra l’altro che tutte le esigenze procedurali sono state rispettate e che, durante il procedimento interno, il ricorrente ha potuto presentare le argomentazioni a favore della concessione di un diritto di visita e ha avuto accesso a tutte le informazioni pertinenti sulle quali i tribunali si sarebbero basati per decidere. Ritiene che, in tali condizioni, l’interesse del minore sia stato sempre preso in considerazione.

2.  Valutazione della Corte

a)  Principi generali

  1. Come la Corte ha più volte ricordato, se l’articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da simili ingerenze: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o famigliare. Tali obblighi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate (si veda, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n.48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori (si vedano, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000 I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Peraltro gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di giungere a tale risultato (si vedano, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, §§ 105 e 112, e Sylvester, sopra citata, § 70).
  2. Inoltre, la Corte rammenta che, per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il minore e il genitore che non vive con lui (si vedano, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, § 102, Maire c. Portogallo, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003 VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004 V (estratti), Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010).
  3. La Corte rammenta anche che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente a concludere che lo Stato si sia sottratto agli obblighi positivi derivanti per lui dall’articolo 8 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Mihailova, sopra citata, § 82). In effetti, l’obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per riunire il figlio e il genitore con cui quest’ultimo non convive non è assoluto, e la comprensione e la collaborazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tenere conto degli interessi e dei diritti e libertà di queste stesse persone, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall’articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica ceca, n. 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come la giurisprudenza della Corte riconosce costantemente, quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questo ambito delicato è necessaria la massima prudenza (Mitrova e Savik c. l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 42534/09, § 77, 11 febbraio 2016; Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). e l’articolo 8 della Convenzione non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, §§ 49 50, CEDU 2000 VIII). Il compito della Corte in questo caso consiste pertanto nel verificare se, per facilitare le visite, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie che ragionevolmente era possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il ricorrente e suo figlio (Manuello e Nevi c. Italia, n. 107/10, § 52, 20 gennaio 2015) e nell’esaminare il modo in cui le autorità sono intervenute per agevolare l’esercizio del diritto di visita del ricorrente come definito dalle decisioni giudiziarie (Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, § 58, serie A n. 299 A, e Kuppinger c. Germania, n. 62198/11, § 105, 15 gennaio 2015).

b)  Applicazione di questi principi al presente caso

  1. La Corte ritiene necessario esaminare i motivi di ricorso del ricorrente su due periodi distinti: il primo periodo da agosto 2006 a novembre 2010, e il secondo periodo da novembre 2010 al 2016.

i.  Periodo compreso tra agosto 2006 e novembre 2010

  1. La Corte rileva innanzitutto che, al momento della loro separazione il ricorrente e la madre del bambino non erano riusciti a raggiungere un accordo sulle modalità del diritto di visita paterno. Osserva che la madre del bambino si è immediatamente opposta al diritto di visita del ricorrente.
  2. La Corte osserva che, a partire dal 2007, il ricorrente non ha mai smesso di chiedere al tribunale che fossero organizzati degli incontri con suo figlio, ma che ha potuto esercitare il diritto di visita solo in misura molto limitata a causa dell’opposizione della madre del bambino.
  3. A tale riguardo, la Corte constata che, già nel 2008, nella prima relazione, il perito aveva osservato che la custodia del minore doveva essere affidata ai due genitori e che il figlio doveva incontrare il ricorrente senza la presenza della madre. Di fronte a questa situazione, il tribunale si è limitato in un primo tempo a ordinare alla madre e ai servizi sociali di conformarsi alle sue decisioni (il 22 giugno 2008, il 28 aprile 2009 e il 27 aprile 2010 — paragrafi 8-16 supra). Tuttavia, il numero degli incontri tra il ricorrente e il figlio sono stati ridotti e la loro organizzazione è stata difficile.
  4. La Corte osserva inoltre che nel 2010 il tribunale ha riconosciuto che il ricorrente non aveva potuto esercitare il suo diritto di visita soprattutto perché C.M. non aveva rispettato le sue decisioni.
  5. A tale riguardo, la Corte rileva che, tra agosto 2006 e aprile 2010, la maggior parte degli incontri autorizzati tra il ricorrente e suo figlio non sono stati organizzati o si sono svolti in presenza di C.M. La Corte ritiene che sarebbe stata necessaria una risposta rapida a tale situazione tenuto conto dell’incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che può avere effetti negativi sulla possibilità per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio.
  6. La Corte rileva altresì che, successivamente, nel 2010 il tribunale ha preso atto che la madre aveva consapevolmente fatto in modo di impedire qualsiasi relazione tra il minore e il ricorrente e che, nonostante le decisioni dei giudici nazionali, la stessa persisteva nel suo comportamento.
  7. La Corte osserva che questa situazione è perdurata fino a novembre 2010, quando il ricorrente si rifiutò di vedere il bambino in presenza di C.M.
  8. La Corte rammenta che non le spetta sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti riguardo alle misure che avrebbero dovuto essere adottate, in quanto tali autorità sono in linea di principio più indicate per procedere a questa valutazione, in particolare perché sono in contatto diretto con il contesto della causa e le parti coinvolte (Reigado Ramos, sopra citata, § 53). Tuttavia, nel caso di specie non può ignorare i fatti sopra esposti (paragrafi 67-72 supra). Il ricorrente ha cercato di stabilire dei contatti con suo figlio dal 2006 e, nonostante le decisioni del tribunale che gli riconoscevano un diritto di visita, ha potuto esercitare il diritto di visita solo in misura molto limitata a causa dell’opposizione della madre del bambino.
  9. La Corte riconosce che nel caso di specie le autorità erano di fronte ad una situazione molto difficile, dovuta soprattutto alle tensioni esistenti tra il ricorrente e la sua ex-compagna. Tuttavia, essa ritiene che la cooperazione tra i genitori separati non possa dispensare le autorità competenti dall’utilizzare tutti gli strumenti atti a consentire il mantenimento del legame familiare (si vedano Fourkiotis c. Grecia n. 74758/11 § 72, 16 giugno 2016, Lombardo, sopra citata, § 91, e si vedano anche, mutatis mutandis, Reigado Ramos, sopra citata, § 55 Zavřel, sopra citata, § 52).
  10. In effetti, le autorità non hanno dato prova della diligenza che il caso di specie richiedeva e sono rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendersi da loro. In particolare, i giudici interni non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre (Bondavalli, sopra citata, § 81, Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, sopra citata, § 61). Esse non hanno adottato, sin dall’inizio della separazione, misure utili ai fini dell’instaurazione di contatti effettivi. Inoltre hanno tollerato per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l’instaurarsi di una vera relazione tra il ricorrente e suo figlio. La Corte rileva che lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale mostra piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali richieste successive di informazioni e una delega del monitoraggio della famiglia ai servizi sociali che prevede l’obbligo per questi ultimi di far rispettare il diritto di visita del ricorrente (Lombardo, sopra citata § 92, e Piazzi, sopra citata, § 61). Così la Corte ritiene che le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto creata a dispetto delle decisioni giudiziarie (Fourkiotis, sopra citata, §70).
  11. Tenuto conto di quanto precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto gli sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente tra agosto 2006 e novembre 2010 e che abbiano violato il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare.
  12. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

ii.  Periodo tra novembre 2010 e il 2016

  1. La Corte osserva che, a partire dal 2010, i servizi sociali hanno reagito alle ingiunzioni del tribunale organizzando lo svolgimento degli incontri secondo le modalità previste e che, da parte sua, dopo un primo periodo, il ricorrente ha annullato le vacanze del mese di agosto 2010 previste con il figlio e ha espresso, nel novembre 2010, l’intenzione di non incontrare più quest’ultimo.
  2. A questo proposito, la Corte prende nota delle posizioni delle parti, sopra ricordate. Da un lato, il ricorrente afferma che il suo comportamento era giustificato a causa dell’assenza di una effettiva mediazione da parte dei servizi sociali di fronte all’atteggiamento della madre del minore, la quale si sarebbe costantemente opposta all’esercizio del suo diritto di visita. Dall’altro, il Governo ritiene che le autorità interne abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per tutelare l’interesse del minore e dei genitori, come risulterebbe dall’evolversi della situazione, e aggiunge che il ricorrente si rifiuta di collaborare dal 2010.
  3. Nella specie, la Corte osserva che, nell’aprile 2010, dopo aver sottolineato che il figlio intendeva passare più tempo con il padre e la madre aveva consapevolmente fatto in modo di impedire qualsiasi relazione tra lui e il ricorrente, il tribunale ha incaricato i servizi sociali di vigilare sul rispetto delle sue prescrizioni. Essa osserva che, a partire da tale data, alla fine sono stati organizzati vari incontri.
  4. La Corte rileva che dai recenti sviluppi della procedura risulta che, dal 2010, le autorità interne hanno compiuto degli sforzi per consentire l’esercizio del diritto di visita del ricorrente, ma che, da parte sua, quest’ultimo ha manifestato un atteggiamento negativo poiché ha prima annullato diversi incontri e poi ha deciso di non partecipare più alle visite. Così l’interessato non esercita più il diritto di visita da più di cinque anni e non si sforza di mantenere il legame con suo figlio. La Corte ha appena constatato che le autorità nazionali non hanno compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente tra agosto 2006 e novembre 2010 (paragrafo 76 supra). Le spiegazioni fornite dal ricorrente non sono tali da giustificare il suo atteggiamento negativo a partire dal novembre 2010 (si veda, a contrario, Nicolò Santilli, sopra citata, § 74), tanto più che il minore ha segnalato che percepiva tale comportamento come un abbandono da parte di suo padre.
  5. La Corte ritiene che, di fronte alle gravi incomprensioni esistenti tra i due genitori, le autorità abbiano adottato, a partire dal 2010 le misure necessarie per incoraggiarli a collaborare e ripristinare le relazioni tra il ricorrente e il figlio.
  6. Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono e del potere di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali, a partire da novembre 2010, abbiano compiuto gli sforzi che si poteva ragionevolmente attendersi da loro per garantire il rispetto del diritto di visita del ricorrente, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Pertanto non vi è stata, per tale periodo, violazione del diritto alla vita familiare del ricorrente.

II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

A.  Danno

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
    «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
  2. Il ricorrente chiede 100.000 euro (EUR) per il danno morale che afferma di aver subito a causa dell’impossibilità di instaurare una relazione con il figlio.
  3. Il Governo contesta questa tesi.
  4. La Corte ritiene, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, che la constatazione di violazione dell’articolo 8, per il periodo 2006-2010, alla quale è giunta costituisca una equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale che possa essere stato subìto dal ricorrente. Pertanto non accorda alcuna somma a tale titolo.

B.  Spese

  1. Il ricorrente chiede il rimborso delle somme pagate agli avvocati nelle procedure interne e dinanzi alla Corte nonché ai periti e richiede il rimborso delle spese di viaggio in Italia per partecipare alle udienze.
  2. Il Governo contesta tale domanda.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Inoltre, quando accerta una violazione della Convenzione, la Corte accorda al ricorrente il pagamento delle spese da costui sostenute dinanzi ai giudici nazionali solo nella misura in cui tali spese siano state impegnate per prevenire o far correggere da questi ultimi la violazione in questione. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 10.000 EUR per tutte le spese e la accorda al ricorrente

C.  Interessi moratori

  1. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il periodo compreso tra agosto 2006 e novembre 2010
  3. Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il periodo dal novembre 2010 al 2016;
  4. Dichiara che la constatazione di una violazione fornisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale eventualmente subito dal ricorrente;
  5. Dichiara:
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Abel Campos
Cancelliere

Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente