Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1°settembre 2016 - Ricorso n. 46154/11 - Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A.
c. ITALIA

(Ricorso n. 46154/11)

SENTENZA
(Equa soddisfazione – cancellazione dal ruolo)

STRASBURGO
1° settembre 2016

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

  • Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
  • Guido Raimondi,
  • Kristina Pardalos,
  • Linos-Alexandre Sicilianos,
  • Paul Mahoney,
  • Robert Spano,
  • Pauliine Koskelo, giudici,

e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 luglio 2016,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 46154/11) proposto contro la Repubblica italiana con il quale una società per azioni di questo Stato, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a., («la ricorrente»), ha adito la Corte il 26 luglio 2011 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. Con sentenza del 23 settembre 2014 («la sentenza principale»), la Corte ha dichiarato che vi era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e che lo Stato convenuto doveva versare alla ricorrente 5.000 euro (EUR), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale e 25.000 EUR, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese (Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia (merito), n. 46154/11, 23 settembre 2014).
  3. In base all’articolo 41 della Convenzione, la ricorrente chiedeva che lo Stato fosse condannato a riconoscere il suo diritto di proprietà sulla valle da pesca denominata Valle Pierimpiè e, di conseguenza, a non richiedere alcuna indennità di occupazione. In caso di mancato accoglimento di tale domanda, la ricorrente chiedeva, in subordine, il riconoscimento di un risarcimento per il danno materiale subìto il cui ammontare avrebbe dovuto esser calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:
    • il valore venale della Valle Pierimpiè, che secondo la perizia prodotta dalla ricorrente ammonterebbe a 16.000.000 EUR, sulla base di un prezzo di 38.500 EUR per ettaro;
    • il deprezzamento della restante parte della sua proprietà, sulla quale non può essere esercitata un’attività separata, valutata in 2.154.223 EUR;
    • gli investimenti fatti dalla ricorrente per esercitare la piscicoltura e che rischiano di andare persi;
    • la somma che la ricorrente potrà essere condannata a pagare a titolo di indennità di occupazione irregolare (secondo le indicazioni dell’interessata, lo Stato chiederebbe almeno 20.000.000 EUR a questo titolo, importo a cui dovrebbero essere aggiunti gli interessi legali e una somma per compensare gli effetti dell’inflazione a partire dal 1985);
    • il mancato guadagno provocato dalla cessazione dell’attività d’impresa della ricorrente.
  4. Poiché la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non era istruita per quanto riguardava il danno materiale, la Corte l’aveva riservata e aveva invitato il Governo e la ricorrente a metterla al corrente, entro sei mesi, dell’accordo cui essi sarebbero potuti addivenire (ibidem, § 83, e punto 4 del dispositivo).
  5. Il 25 aprile e il 2 maggio 2016 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni firmate da entrambe le parti con le quali la ricorrente ha accettato una composizione amichevole della causa in cambio dell’impegno del Governo ad autorizzarla a continuare a occupare la valle da pesca denominata Valle Pierimpiè per un periodo di 20 anni e a percepire un’indennità di occupazione ridotta.
  6. Le dichiarazioni delle parti sono formulate come segue:

Dichiarazione del Governo
«Il governo italiano, in vista di una composizione amichevole della causa che ha ad origine il ricorso sopra indicato pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, propone di impegnarsi a:

  1. autorizzare la Società Valle Pierimpiè società agricola S.p.A. a continuare l’occupazione della zona, la cui appartenenza al demanio pubblico italiano è stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia n. 992/2004 del 25 maggio 2004 (confermata anche dalla corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 824/2008 del 10 giugno 2008 e dalla Corte di cassazione — sentenza n. 3937/2011 del 18 febbraio 2011) per lo svolgimento delle attività condotte nella valle da pesca per un ulteriore periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal decreto del Presidente del Magistrato alle Acque, protocollo 46 — GAB del 30/01/2014;
  2. rinunciare a ricevere il pagamento totale del risarcimento dovuto dalla parte ricorrente per l’occupazione sine título della zona demaniale, limitando la domanda di indennizzo agli ultimi dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo Stato italiano si impegna a richiedere alla Società Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. solo 186.129,94 EUR (centoottantaseimila centoventinove euro e novantaquattro centesimi), importo che copre anche l’annualità relativa al 2015, periodo durante il quale la ricorrente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
    Il rispetto dei due impegni sopra esposti equivarrà alla conclusione definitiva della causa.
    Il Governo si impegna inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.»

Dichiarazione della ricorrente
«Io sottoscritto, Ugo Ruffolo, noto che il governo italiano, in vista di una composizione amichevole della causa che ha ad origine il ricorso sopra indicato pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, propone di impegnarsi a:

  1. autorizzare la Società Valle Pierimpiè società agricola S.p.A. a continuare l’occupazione della zona, la cui appartenenza al demanio pubblico italiano è stata confermata nella sentenza del tribunale di Venezia n. 992/2004 del 25 maggio 2004 (confermata anche dalla corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 824/2008 del 10 giugno 2008 e dalla Corte di cassazione — sentenza n. 3937/2011 del 18 febbraio 2011) per lo svolgimento delle attività condotte nella valle da pesca per un ulteriore periodo di 20 anni, contro il pagamento dei canoni previsti dal decreto del Presidente del Magistrato alle Acque, protocollo 46 — GAB del 30/01/2014
  2. rinunciare a ricevere il pagamento totale del risarcimento dovuto dalla parte ricorrente per l’occupazione sine título della zona demaniale, limitando la domanda di indennizzo agli ultimi dieci anni che hanno preceduto la sentenza della Corte del 23 settembre 2014. In particolare, lo Stato italiano si impegna a richiedere alla Società Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.A. solo 186.129,94 EUR (centoottantaseimila centoventinove euro e novantaquattro centesimi), importo che copre anche l’annualità relativa al 2015, periodo durante il quale la ricorrente ha continuato ad occupare la zona demaniale.
    Dopo aver consultato la parte ricorrente, Vi informo che essa accoglie questa proposta e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa nei confronti dell’Italia in merito ai fatti all’origine del suddetto ricorso. Dichiara la lite definitivamente conclusa.
    La parte ricorrente si impegna inoltre a non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.»

IN DIRITTO

  1. Successivamente alla sua sentenza principale, la Corte è stata informata della composizione amichevole conclusa tra il Governo e la ricorrente, per quanto riguarda le domande di quest’ultima a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
  2. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il caso sia stato risolto ai sensi dell’articolo 37 § 1 (b) della Convenzione. Peraltro, non vi è alcun motivo particolare che riguardi il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli che richieda la prosecuzione dell’esame del ricorso ai sensi dell’articolo 37 § 1 in fine della Convenzione.
  3. Pertanto, è opportuno cancellare il resto della causa dal ruolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di cancellare il resto della causa dal ruolo;
  2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.

Fatta in francese e poi comunicata per iscritto il 1º settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3, del regolamento della Corte.

Abel Campos
Cancelliere

Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente