Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 agosto 2016 - Ricorso n. 49929/11 - U.A.H.M. contro Paesi Bassi e Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 49929/11
U.A.H.M. contro Paesi Bassi e Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in data 30 agosto 2016 in un Comitato composto da:
- Helen Keller, Presidente,
- Johannes Silvis,
- Alena Poláčková, giudici,
e Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 11 agosto 2011,
visti la misura provvisoria indicata al Governo dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e il fatto che tale misura provvisoria è stata osservata,
viste le osservazioni delle parti,
dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:
FATTI E PROCEDURA
- La ricorrente, Sig.ra U.A.H.M., ha dichiarato di essere cittadina somala e di essere nata nel 1982. All’epoca della presentazione del ricorso ella si trovava nei Paesi Bassi. Il Presidente ha deciso che l’identità della ricorrente non dovesse essere resa pubblica (articolo 47 § 4 del Regolamento). La ricorrente è stata inizialmente rappresentata dinanzi alla Corte dall’avvocato J. van Veelen-de Hoop, del foro di Rotterdam, cui è succeduto l’avvocato V. Senczuk, del foro di Utrecht.
- Il Governo olandese è stato rappresentato dal suo agente, Sig. R.A.A. Böcker, del Ministero degli Affari esteri. Il Governo italiano è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente, Sig. G. Mauro Pellegrini.
- La ricorrente, la cui domanda di asilo non è stata esaminata nei Paesi Bassi, ha lamentato che il suo trasferimento dai Paesi Bassi all’Italia ai sensi del “Regolamento Dublino” (Regolamento (CE) del Consiglio n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo) avrebbe violato i suoi diritti di cui all’articolo 3 della Convenzione.
- In data 12 agosto 2011 il Presidente della Sezione ha deciso, a norma dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, di comunicare al Governo olandese che era auspicabile, nell’interesse delle parti e del corretto svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte, che la ricorrente non fosse trasferita in Italia fino a ulteriore comunicazione.
- Dopo che i due Governi convenuti sono stati informati del ricorso e che ciascuno ha presentato sia informazioni fattuali che osservazioni scritte cui la ricorrente ha replicato, in data 23 maggio 2016 il Governo olandese ha informato la Corte che era stato concesso alla ricorrente il permesso di soggiorno nei Paesi Bassi e che il suo trasferimento in Italia non era più in discussione. Per questo motivo, il Governo olandese ha chiesto alla Corte di cancellare la causa dal ruolo delle cause pendenti.
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In data 16 giugno 2916 la ricorrente ha informato la Corte che non desiderava proseguire il ricorso.
IN DIRITTO
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La ricorrente ha lamentato che il suo trasferimento in Italia ai sensi del Regolamento Dublino avrebbe violato l’articolo 3, che recita:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” - La Corte rileva che la ricorrente non corre più il rischio di essere trasferita in Italia ai sensi del Regolamento Dublino, in quanto i Paesi Bassi le hanno concesso un permesso di soggiorno. Ribadendo i principi pertinenti esposti recentemente nelle sentenze F.G. c. Svezia ([GC], n. 43611/11, § 73, CEDU 2016) e M.E. c. Svezia ((cancellazione) [GC], n. 71398/12, §§ 32-35, 8 aprile 2015), e prendendo atto del contenuto della nota della ricorrente del 16 giugno 2016, la Corte conclude che la controversia è stata risolta ai sensi dell’articolo 37 § 1, lettera b) della Convenzione. Inoltre, in conformità all’articolo 37 § 1 in fine, la Corte non ha rilevato alcuna particolare circostanza relativa al rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, che imponga la prosecuzione dell’esame del ricorso.
- Conseguentemente, è opportuno cancellare questa parte del ricorso dal ruolo e, per l’effetto, porre fine all’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo.
Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 22 settembre 2016.
Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto
Helen Keller
Presidente