Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 31 maggio 2016 - Ricorso n. 76823/12 - Alle Fall Gueye c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 76823/12
Alle Fall GUEYE
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 31 maggio 2016 in una camera composta da:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 22 novembre 2012,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,

Dopo avere deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

1. Il ricorrente, sig. Alle Fall Gueye, è un cittadino senegalese nato nel 1967 e residente ad Arcola. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. R. Duykers Mannocci, del foro di La Spezia.
2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

A. Le circostanze del caso di specie

3. I fatti di causa, così come sono stati esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.
4. E. nacque a Genova il 15 agosto 2005 da una relazione tra il ricorrente e V.B. Il ricorrente non riconobbe suo figlio alla nascita.
5. Il 17 settembre 2005 il ricorrente chiese al tribunale per i minorenni di essere autorizzato a riconoscere suo figlio, dato che la madre vi si opponeva. V.B sosteneva che il ricorrente era alcolista, violento e che, essendo uno straniero in situazione irregolare, la sua domanda di riconoscimento era finalizzata ad ottenere un permesso di soggiorno.
6. Il 17 luglio 2007 il ricorrente chiese al tribunale di poter esercitare un diritto di visita. Tale istanza fu ripresentata nell’ottobre 2007. Dopo aver sentito le parti, il tribunale, il 7 marzo 2008, respinse la richiesta del ricorrente.
7. Tre anni dopo, nel marzo 2008, il tribunale ordinò una perizia sul minore.
8. La perizia fu depositata in cancelleria l’11 luglio 2008. L’esperto aveva esaminato il ricorrente, V.B. e il minore.
9. Secondo l’esperto, il ricorrente presentava una distorsione della realtà e aveva manifestato disturbi sessuali. Inoltre, il ricorrente non aveva mai chiesto notizie di suo figlio e non aveva mai allacciato dei rapporti con lui; aveva una vita precaria e non aveva un alloggio fisso. Aveva giustificato il suo comportamento aggressivo e più volte, durante la perizia, aveva ingiuriato V.B. A tale riguardo, egli aveva anche affermato di voler riconoscere il figlio per «correggere» i comportamenti di V.B, contraria, a suo parere, alla sua cultura e alla sua religione. Secondo l’esperto, il ricorrente aveva una personalità antisociale ed egocentrica, dei disturbi sessuali e la sua domanda di riconoscimento del figlio non era fondata sui suoi sentimenti.
10. Con decisione del 20 luglio 2008, il tribunale rammentò anzitutto la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’interesse del minore al riconoscimento da parte dei genitori è un diritto soggettivo all’identità personale previsto dall’articolo 30 della Costituzione, che può essere limitato solo se vi sono motivi gravi e irreversibili che possono compromettere lo sviluppo del minore e in particolare la sua salute mentale. Il tribunale ritenne che nel caso di specie occorreva valutare l’interesse del minore ad essere riconosciuto e osservò che il riconoscimento avrebbe comportato delle conseguenze negative per lui e per suo l’equilibrio psichico.
11. Il tribunale rammentò che il ricorrente era un cittadino straniero irregolare, che era già stato condannato in passato per uso e detenzione di sostanze stupefacenti, e che era stato aggressivo nei confronti della sua compagna. Basandosi sulle conclusioni della perizia, il tribunale ritenne che la domanda di riconoscimento non si basasse su un reale coinvolgimento affettivo, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non aveva mai chiesto notizie del figlio e non aveva mai tentato di instaurare un legame affettivo con lui, ma mirasse in realtà a ottenere vantaggi e, in particolare, i documenti di cui il ricorrente aveva bisogno per regolarizzare la sua situazione.
12. Il 9 febbraio 2010 il ricorrente interpose appello avverso tale decisione.
13. Contestò la decisione del tribunale e fece valere che le conclusioni dell’esperto non corrispondevano alla realtà, dal momento che le condanne alle quali il perito faceva riferimento risalivano a parecchi anni addietro. Inoltre, l’esperto non avrebbe valutato le conseguenze negative per il minore che era privato sin dalla nascita del contatto con suo padre.
14. Con sentenza del 18 dicembre 2009, la corte di appello confermò la decisione del tribunale facendo riferimento all’influenza negativa che il ricorrente avrebbe potuto esercitare sul minore e sul suo equilibrio psichico, alla perizia presentata al tribunale secondo la quale il ricorrente aveva una personalità antisociale, egocentrica e presentava dei disturbi sessuali e inoltre la sua domanda di riconoscimento del minore non era fondata sui suoi sentimenti. Il tribunale fece anche riferimento alla situazione irregolare del ricorrente sul territorio italiano e ritenne che l’interesse superiore del minore giustificasse la decisione di non riconoscimento.
15. Il ricorrente propose ricorso per cassazione. In particolare fece valere che non era stata condotta alcuna perizia sulla sua vita sociale. Fece notare che aveva un lavoro fisso, che la sua situazione sul territorio italiano era in corso di regolarizzazione. A suo parere, le conclusioni del suo psicologo non erano state prese in considerazione e inoltre non era stata eseguita alcuna perizia sul minore. Il ricorrente fece valere che le decisioni impugnate erano quindi contrarie alla giurisprudenza interna e all’articolo 8 della Convenzione.
16. Con sentenza del 2 aprile 2012, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente affermando che le decisioni impugnate erano state motivate in maniera logica e corretta. In particolare, i giudici nazionali avevano giustamente preso in considerazione una serie di circostanze concrete per valutare l’interesse del minore, tra l’altro, la sua personalità, il suo stato fisico e le sue condizioni economiche. Il riconoscimento, secondo la Corte, avrebbe potuto causare un effettivo pregiudizio al figlio.

B. Il diritto interno pertinente

17. Secondo l’articolo 250 del codice civile, il riconoscimento di un figlio di età inferiore a quattordici anni non può essere effettuato senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il minore, nei casi in cui non vi è consenso dell’altro genitore, può presentare ricorso dinanzi al giudice competente. Se non vi è opposizione entro il termine di trenta giorni, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso. Qualora vi sia opposizione, il giudice, dopo aver ordinato un’indagine, e dopo aver sentito il minore, (...), adotta misure provvisorie e urgenti al fine di instaurare una relazione tra le parti, purché sia valida l’opposizione.

MOTIVI DI RICORSO

18. Invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, il ricorrente lamenta che gli è stato impedito di riconoscere il figlio biologico e di creare dei legami di parentela con lui. Tale decisione sarebbe stata presa sulla base delle conclusioni erronee degli esperti e sul fatto che era un cittadino straniero in situazione irregolare in Italia.

IN DIRITTO

19. Il ricorrente lamenta che gli è stato impedito di riconoscere il figlio biologico e di creare dei legami di parentela con lui. Sostiene che tale rigetto è legato alla sua condizione di straniero in situazione irregolare e ritiene che ciò costituisca una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, che dispongono quanto segue:
Articolo 8
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
Articolo 14
«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate (…) sull’origine nazionale (…).»

1. Tesi delle parti

20. Il Governo rammenta che la decisione dei giudici nazionali aveva un fondamento giuridico e si prefiggeva la protezione del minore. A questo proposito rammenta che i giudici nazionali, con l’aiuto di un esperto, hanno valutato le condizioni di vita del minore, la qualità delle relazioni con la madre, la situazione personale e psicologica del ricorrente e hanno concluso che la domanda di riconoscimento del minore non era basata su un reale coinvolgimento affettivo del padre, ma sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per regolarizzare la sua posizione irregolare sul territorio italiano.
21. Il Governo rammenta che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le autorità hanno fatto una valutazione dei diversi interessi presenti nella fattispecie. I giudici hanno ritenuto che non fosse nell’interesse del minore essere riconosciuto dal ricorrente dato che quest’ultimo non era in grado di garantire al minore una vita familiare serena.
22. Le decisioni giudiziarie si sono basate sulla perizia tecnica sulla personalità del ricorrente e non sulla sua situazione di cittadino irregolare.
23. Il Governo ribadisce che non vi è stata violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare. Rammenta che l’ingerenza era prevista dalla legge, perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il minore e i motivi indicati dai giudici nazionali per respingere la domanda di riconoscimento di paternità sono stati sufficienti e pertinenti.
24. Il ricorrente si oppone agli argomenti del Governo. In primo luogo, lamenta che la perizia non è stata rinnovata dinanzi alla corte d’appello e alla Corte di cassazione. Inoltre, contesta le conclusioni dell’esperto. La valutazione in merito al suo comportamento è stata effettuata senza tener conto della sua personalità e della sua esperienza. Il ricorrente sostiene che le persone straniere in situazione irregolare sono quasi obbligate a infrangere la legge dal momento che manca loro un sostegno sul piano sociale. Inoltre, non si è tenuto conto che il ricorrente si trovava in una situazione difficile e in un ambiente ostile.
25. Inoltre, non è stata fatta nessuna valutazione psicologica del minore in merito all’assenza della figura paterna.
26. Il ricorrente conclude ricordando che se avesse potuto riconoscere suo figlio avrebbe potuto farsi assistere dai servizi sociali a sviluppare le sue competenze genitoriali.

2. Valutazione della Corte

27. La Corte rammenta anzitutto che la nozione di «vita familiare» di cui all’articolo 8 della Convenzione non si limita alle sole relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami «familiari» de facto quando le persone convivono al di fuori del matrimonio (Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, § 44, serie A n. 290, e Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297 C). Difatti, l’articolo 8 della Convenzione deve estendersi, quando le circostanze lo richiedono, alla relazione che potrebbe svilupparsi tra un minore nato al di fuori del matrimonio e il padre naturale. A tale riguardo, i fattori da prendere in considerazione comprendono la natura del rapporto tra i genitori naturali, nonché l’interesse e l’attaccamento manifestati dal padre naturale per il minore prima e dopo la nascita (Nylund c. Finlandia (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999 VI, Nekvedavicius c. Germania (dec.), n. 46165/99, 19 giugno 2003, L. c. Paesi Bassi, n. 45582/99, § 36, CEDU 2004 IV, Anayo c. Germania, n. 20578/07, § 57, 21 dicembre 2010, e Ahrens c. Germania, n. 45071/09, § 58, 22 marzo 2012).
28. La Corte nota subito che il ricorrente lamenta concretamente l’impossibilità di stabilire un legame di paternità nei confronti del minore di cui è il padre biologico. Pertanto, ritiene necessario stabilire innanzitutto se le relazioni esistenti tra il ricorrente e il figlio possano considerarsi una «vita familiare» ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Ora, dai fatti della causa risulta che il ricorrente non ha mai intrattenuto un qualsiasi legame affettivo con lui, non ha contatti stabili con il figlio di cui rivendica la paternità e non ha relazioni che potrebbero essere qualificate come «vita familiare».
29. In tali circostanze, la Corte ritiene che il legame del ricorrente con il minore costituisca una base insufficiente in fatto e in diritto affinché il presunto rapporto possa rientrare nella nozione di «vita familiare» ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Ahrens, § 59, sopra citata).
30. La Corte ricorda tuttavia che l’articolo 8 della Convenzione tutela la vita «privata» al pari della vita «familiare». Essa ha già rilevato in più occasioni che le procedure di riconoscimento o di contestazione di paternità riguardano la «vita privata» del padre presunto ai sensi di tale disposizione, in quanto si tratta di aspetti importanti dell’identità di quest’ultimo (Rasmussen c. Danimarca, 28 novembre 1984, § 33, serie A n. 87, Nylund, sopra citata, Yildirim c. Austria (dec.), n. 34308/96, 19 ottobre 1999, Kruškovic c. Croazia, n. 46185/08, § 20, 21 giugno 2011, e Ahrens, sopra citata, § 60, Krisztián Barnabás Tóth c. Ungheria n. 48494/06, § 28 in fine, 12 febbraio 2013; Marinis c. Grecia, n. 3004/10, § 58, 9 ottobre 2014). La Corte non vede alcuna ragione per pronunciarsi in modo diverso nel caso di specie. Rammenta che la possibilità o meno di stabilire un legame di filiazione rientra innegabilmente nella sfera della «vita privata» e quindi è applicabile l’articolo 8. Essa ritiene pertanto che la decisione di rigettare la domanda di riconoscimento di paternità del ricorrente abbia costituito una ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita privata. Una ingerenza di questo tipo sarebbe in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione a meno che non sia «prevista dalla legge», persegua uno scopo legittimo e sia «necessaria in una società democratica».
31. Nella specie, come sottolinea il Governo, l’ingerenza si basava sull’articolo 250 del codice civile (si veda paragrafo 17 supra). Perciò l’ingerenza aveva manifestamente un fondamento giuridico nel diritto interno.
32. La Corte ritiene anche che l’imposizione della misura in questione mirasse a tutelare gli interessi del figlio del ricorrente e avesse, in linea di principio, un obiettivo legittimo di tutela dei diritti di terzi – nel caso di specie, quelli del figlio.
33. Al fine di determinare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica», la Corte fa riferimento ai principi stabiliti dalla sua giurisprudenza. Alla luce della causa nel suo complesso, deve esaminare se i motivi addotti per giustificarla fossero pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione. Senza dubbio, la valutazione di ciò che serve al meglio l’interesse del minore ha sempre una importanza cruciale in tutti i casi di questo tipo. Occorre inoltre rammentare che le autorità nazionali beneficiano di rapporti diretti con tutti gli interessati. La Corte non ha pertanto il compito di sostituirsi alle autorità interne per disciplinare le questioni relative alle procedure di riconoscimento o di contestazione di paternità, ma le spetta valutare dal punto di vista della Convenzione le decisioni che queste ultime hanno reso nell’esercizio del loro potere discrezionale (si veda, mutatis mutandis, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 62, CEDU 2003-VIII).
34. Le scelte operate dallo Stato non sfuggono tuttavia al controllo della Corte. Spetta a quest’ultima esaminare attentamente gli argomenti di cui si è tenuto conto per giungere alla soluzione accolta, e accertare se sia stato garantito un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Così facendo, deve tener conto del principio fondamentale per cui, ogni volta che è in discussione la situazione di un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere considerato preminente (si veda, fra molti altri, Mennesson c. Francia, n. 65192/11, § 81, CEDU 2014 (estratti), e Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. 76240/01, §§ 133-134, 28 giugno 2007).
35. Nel caso di specie, la Corte rileva che i giudici interni, in tre occasioni, hanno ritenuto che il rigetto della domanda di riconoscimento della paternità fosse nell’interesse del minore e ciò per vari motivi. Anzitutto, si sono basati su una perizia condotta sul ricorrente. L’esperto aveva riferito che il ricorrente non aveva mai chiesto notizie di suo figlio e non aveva mai cercato di allacciare contatti con lui e che, inoltre, aveva un’esistenza precaria e non aveva un alloggio fisso. Il ricorrente aveva giustificato il suo comportamento aggressivo nei confronti della sua compagna e l’aveva ripetutamente ingiuriata durante la perizia affermando di voler riconoscere il minore per «correggere» i comportamenti di V.B, contraria, a suo parere, alla sua cultura e alla sua religione. L’esperto aveva inoltre concluso che il ricorrente aveva una personalità antisociale ed egocentrica, dei disturbi sessuali e che la sua domanda di riconoscimento del minore non era fondata sui suoi sentimenti.
36. La Corte osserva che, basandosi su questa perizia e su quella depositata dallo psicologo del ricorrente, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda paragrafo 10 supra), nel valutare i diversi interessi in gioco, i giudici interni hanno ritenuto che l’interesse superiore del minore giustificasse la decisione di non riconoscimento. Per giungere a tale decisione, i giudici interni si sono basati sulla personalità del ricorrente, sulle sue carenze sul piano affettivo e logistico, sul suo casellario giudiziale, sulle sue reali motivazioni e anche sulla sua situazione irregolare sul territorio italiano.
Risulta alla Corte che i motivi utilizzati dai giudici nazionali per giustificare l’interferenza nel diritto alla vita privata del ricorrente erano pertinenti e sufficienti e che essi hanno debitamente posto l’interesse superiore del minore al centro delle loro considerazioni.
37. La Corte ritiene di non poter valutare adeguatamente se tali motivi fossero «sufficienti» ai fini dell’articolo 8 § 2 senza determinare contestualmente se il processo decisionale, considerato come un tutto unico, abbia garantito al ricorrente la necessaria protezione dei suoi interessi (si veda Sommerfeld, sopra citata, § 66, CEDU 2003 VIII (estratti), Görgülü c. Germania, n. 74969/01, §§ 41- 42, 26 febbraio 2004 e Ahrens, sopra citata, § 76). A questo proposito, la Corte osserva che le decisioni controverse sono state pronunciate al termine di un procedimento in contraddittorio dinanzi ai giudici, nel cui ambito il ricorrente, assistito da professionisti, ha potuto far valere i suoi argomenti. Dalle decisioni in questione, ampiamente motivate e circostanziate, emerge che i giudici nazionali hanno esaminato tutti gli argomenti dedotti dall’interessato.
38. La Corte ritiene che, nel dichiarare che non fosse nell’interesse superiore del minore stabilire la sua filiazione reale, i giudici nazionali non abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponevano.
39. Inoltre, quanto alla pretesa discriminazione che il ricorrente asserisce di aver subito essendo un cittadino straniero in situazione irregolare, la Corte, tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente a conoscere delle contestazioni mosse, non rileva alcuna parvenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli della Convenzione. In particolare, ritiene che non si possa qualificare come discriminatorio il fatto che i giudici nazionali si siano riferiti anche alla situazione irregolare del ricorrente sul territorio italiano nell’esporre i motivi che li hanno indotti a respingere la domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente. Al contrario, essi hanno valutato questo fatto dal punto di vista dell’interesse superiore del minore.
40. Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e che deve essere rigettato, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 23 giugno 2016.

Abel Campos
Cancelliere

Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente