Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 dicembre 2014 - Ricorso n. 42733/07 - Michele Giuttari c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE
DECISIONE

Ricorso n. 42733/07

Michele GIUTTARI
contro l’Italia

 


La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 2 dicembre 2014 in una camera composta da:

Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato, proposto il 24 settembre 2007,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:

IN FATTO

  1. Il ricorrente, sig. Michele Giuttari, è un cittadino italiano nato nel 1950 e residente a Firenze. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. P. Fioravanti del foro di Firenze.
  2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, M. Remus.
  3. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
  4. Il ricorrente è un ufficiale di polizia giudiziaria. All’epoca dei fatti, dirigeva un gruppo investigativo per il coordinamento di due inchieste per omicidio condotte rispettivamente dalle procure di Firenze e Perugia.
  5. Nel 2006, sospettato di avere condotto delle indagini parallele e non autorizzate, fu accusato di abuso di ufficio e di falso.
  6. Nell’ambito di tale inchiesta, con un provvedimento emesso il 16 ottobre 2006, la procura di Firenze ordinò la perquisizione dell’ufficio e dell’abitazione del ricorrente.
  7. Il 17 ottobre 2006, alle ore 9.30, la polizia effettuò una prima perquisizione nell’ufficio del ricorrente presso il Ministero dell’Interno e negli uffici di altri agenti del gruppo investigativo. La polizia appose i sigilli su vari documenti inerenti ai fascicoli assegnati all’unità del ricorrente. Inoltre, furono copiati degli archivi elettronici contenuti nel computer portatile del ricorrente e in un hard disk esterno al fine di esaminare i dati contenuti e di valutare l’opportunità di un sequestro. Il computer e l’hard disk furono restituiti al ricorrente. Dal verbale di perquisizione risulta che il ricorrente aveva acconsentito a che gli archivi informatici in questione fossero copiati.
  8. Anche l’abitazione privata dell’interessato fu perquisita, ma non furono apposti i sigilli ad alcun documento.
  9. La perquisizione degli uffici fu sospesa alle ore 17.10 e fu vietato l’accesso ai luoghi.
  10. Con un provvedimento emesso il 20 ottobre 2006, la procura ordinò il sequestro degli archivi informatici copiati il 17 ottobre e di tutti gli altri documenti e dati informatici relativi alle indagini condotte dal ricorrente e dalla sua equipe.
  11. Lo stesso giorno, la polizia giudiziaria riprese la perquisizione degli uffici del ricorrente e della sua equipe che era stata sospesa il 17 ottobre. All’esito delle perquisizioni, furono sequestrati trentadue fascicoli, tre computer portatili e tre audiocassette registrate. I documenti sequestrati furono trasportati al tribunale di Firenze, mentre il materiale informatico fu inviato alla sede della polizia di Firenze.
  12. Dal verbale di perquisizione risulta che il ricorrente si era opposto al sequestro, lamentando che non erano state rispettate le regole previste dalla legge e affermando che alcuni dei documenti costituivano degli atti coperti da segreto istruttorio.
  13. Il 3 novembre 2006 la procura dispose una nuova perquisizione dell’ufficio e dell’abitazione del ricorrente allo scopo di trovare altri elementi pertinenti all’inchiesta. In particolare, la procura ordinò il sequestro di tutti i documenti inerenti alle intercettazioni telefoniche effettuate dal ricorrente nell’ambito delle indagini da lui condotte. La procura sospettava che tali intercettazioni fossero state condotte in maniera illegale.
  14. Il 7 novembre 2006, alle ore 10.40, la polizia giudiziaria procedette a una nuova perquisizione nell’ufficio del ricorrente, e sequestrò moltissimi documenti
  15. Alle ore 10.45, la perquisizione proseguì nell’abitazione del ricorrente. La polizia esaminò il contenuto del computer privato del ricorrente e lo copiò su un hard disk di proprietà del ricorrente. L’hard disk fu successivamente clonato. Inoltre, il perito informatico presente sui luoghi effettuò la clonazione di un computer portatile rinvenuto nell’appartamento. Fu perquisita anche l’auto del ricorrente.
  16. Nel frattempo, il 27 ottobre 2006, il ricorrente aveva presentato un reclamo dinanzi al Tribunale del riesame di Firenze (di seguito il «tribunale del riesame») contro il provvedimento della procura del 20 ottobre 2006 (paragrafo 10 supra).
  17. Il tribunale del riesame procedette a una verifica della legalità del sequestro, e rilevò anzitutto che dal fascicolo della procura non si poteva concludere per l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, necessari per decidere l’applicazione di una misura cautelare come il sequestro. Peraltro, anche a voler supporre che esistessero degli indizi di colpevolezza, il tribunale del riesame considerò che gli elementi sequestrati dalla procura, ossia tutti gli atti di indagine in possesso dell’ufficio diretto dal ricorrente, non erano di alcuna utilità ai fini del proseguimento dell’inchiesta. Pertanto, con un’ordinanza resa in data 10 novembre 2006, esso definì il sequestro «onnivoro», annullò il decreto del 20 ottobre 2006 e ordinò alla polizia di restituire il materiale in sequestro.
  18. Il 15 e il 16 novembre 2006 il materiale sequestrato il 20 ottobre 2006 fu restituito al ricorrente. Dal verbale di restituzione risulta che la polizia si rifiutò di restituire i supporti sui quali erano stati copiati gli archivi informatici contenuti nel computer e nell’hard disk del ricorrente. A questo proposito, la polizia affermò che detti supporti non facevano parte del materiale sequestrato, che erano stati forniti da un perito della procura e che la consegna degli stessi avrebbe potuto essere richiesta facendone domanda all’autorità giudiziaria competente.
  19. Il 22 novembre 2006 la procura presentò ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 10 novembre (paragrafo 17 supra). Con una sentenza emessa il 2 maggio 2007, depositata il 9 luglio 2007, la Corte di cassazione respinse il ricorso della procura e confermò le conclusioni del tribunale del riesame.
  20. Nel frattempo, il ricorrente aveva presentato dinanzi al tribunale del riesame un reclamo contro il provvedimento di sequestro emesso dalla procura il 3 novembre 2006 (paragrafo 13 supra).
  21. Il 27 novembre 2006, prima di esaminare il reclamo del ricorrente, la procura di Firenze aveva ordinato la restituzione dei documenti sequestrati il 7 novembre. La restituzione era avvenuta lo stesso giorno nell’ufficio della procura. Dal verbale di restituzione risulta che la polizia si era rifiutata di consegnare al ricorrente gli hard disk sui quali era stato copiato il contenuto dei suoi computer privati. La polizia aveva affermato che gli hard disk in questione non facevano parte del materiale sequestrato, ma costituivano delle riproduzioni create dal perito informatico nominato dalla procura, e aveva indicato che era comunque possibile ottenere gli hard disk in questione facendone domanda all’autorità giudiziaria competente.
  22. Con un’ordinanza resa il 29 novembre 2006, il tribunale del riesame dichiarò il reclamo del ricorrente inammissibile in quanto tutto il materiale sequestrato il 7 novembre era stato restituito il 27 novembre. Il tribunale del riesame osservò che, tenuto conto del fatto che non si trattava di elementi sequestrati ma di copie effettuate dalla procura, per quanto riguarda le questioni relative agli hard disk «si tratta di modalità esecutive del provvedimento di restituzione che potranno essere ben chiarite con il diretto contatto degli interessati».
  23. Il 31 maggio 2007 la procura di Firenze trasmise il fascicolo relativo al procedimento penale a carico del ricorrente alla procura di Genova, autorità competente ratione loci.
  24. Il 27 giugno 2007 la procura di Genova chiese l’archiviazione delle accuse a carico del ricorrente. Con un’ordinanza resa il 10 luglio 2007, il giudice per le indagini preliminari (di seguito il «GIP») di Genova accolse la richiesta, in assenza di elementi che facessero pensare che fosse stato commesso un fatto delittuoso.

    MOTIVI DI RICORSO
     
  25. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta i sequestri disposti nei suoi confronti.
  26. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, il ricorrente lamenta di non disporre, nel diritto italiano, di un ricorso effettivo per denunciare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
  27. Invocando gli articoli 3 e 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di trattamenti inumani e degradanti e di una mancanza di equità del procedimento penale intentato a suo carico.

    IN DIRITTO

    A.  Motivo di ricorso relativo all’articolo 8 della Convenzione

     
  28. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. Ammette che le perquisizioni potevano essere effettuate, ma contesta il sequestro dei suoi archivi informatici, contenenti documenti privati. A suo parere, la procura e la polizia hanno condotto le operazioni in maniera irregolare e hanno violato gli ordini di restituzione emessi dalle autorità giudiziarie. Il ricorrente lamenta inoltre l’impossibilità di recuperare i supporti informatici sui quali le autorità hanno copiato i suoi dati personali informatizzati.
    Invoca l’articolo 8 della Convenzione, che recita:
    «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

    1. Argomenti delle parti

    a) Il Governo
  29. Il Governo si oppone alle contestazioni del ricorrente, eccependo in particolare il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso osserva anzitutto che, quando ha adito per la prima volta il tribunale del riesame (paragrafo 16 supra), il ricorrente non ha menzionato le copie di archivi informatici, e non ha dunque sollevato, almeno in sostanza, il motivo di ricorso che ha poi portato dinanzi alla Corte. Inoltre, in virtù della decisione del tribunale del riesame, il materiale sequestrato è stato rapidamente restituito (paragrafo 18 supra).
  30. È vero che, in occasione della perquisizione del 7 novembre 2006 (paragrafo 15 supra), alcuni archivi informatici contenuti nel computer del ricorrente sono stati copiati. Tuttavia, ciò è stato fatto senza abuso di poteri e nel rispetto dei diritti dell’interessato. Poiché i documenti sequestrati erano stati già restituiti al ricorrente (paragrafo 21 supra), il tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il suo secondo reclamo. (paragrafo 22 supra). Per quanto riguarda la consegna dei supporti sui quali la polizia aveva copiato i dati dell’interessato, quest’ultimo non ha indicato di avere contattato le persone interessate per regolare tale questione.
  31. Il Governo sottolinea anche che il ricorrente non ha presentato ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame del 10 e del 29 novembre 2006 (paragrafi 17 e 22 supra). Alla luce di quanto sopra esposto, il Governo chiede alla Corte di affermare che l’interessato non ha esaurito le vie di ricorso che la legge italiana metteva a sua disposizione.

    b) Il ricorrente
     
  32. Il ricorrente rammenta di avere presentato un reclamo al tribunale del riesame contro il sequestro dei suoi documenti personali presso il suo domicilio, chiedendo la restituzione di tutto il materiale sequestrato.

    2. Valutazione della Corte
     
  33. La Corte osserva anzitutto che, nelle sue osservazioni in risposta del 2 agosto 2012, il ricorrente ha precisato che non contesta le perquisizioni in quanto tali, ma il sequestro dei suoi documenti privati e la dedotta impossibilità di ottenere la consegna dei supporti informatici sui quali la polizia aveva copiato i suoi dati personali informatizzati (paragrafo 28 supra).
  34. La Corte deve dunque verificare se il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso che la legge italiana metteva a sua disposizione rispetto a questa doglianza. Essa rammenta che la finalità della regola dell’esaurimento prevista dall’articolo 35 § 1 della Convenzione è garantire agli Stati contraenti l’occasione di prevenire le violazioni dedotte contro gli stessi o porvi rimedio prima che la Corte sia chiamata ad esaminarle (si veda, tra altre, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII).
  35. I principi generali relativi a questa regola sono esposti nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ([GC], n. 17153/11 e altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014). La Corte rammenta che l’articolo 35 § 1 della Convenzione prescrive l’esaurimento dei soli ricorsi che siano relativi alle violazioni contestate, disponibili e adeguati. Un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti, ossia quando è accessibile, può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni da lui dedotte e presenta ragionevoli prospettive di successo (Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV; Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010; e Saba c. Italia, n. 36629/10, § 43, 1° luglio 2014).
  36. Nel caso di specie il ricorrente, che è stato oggetto di due perquisizioni e di due sequestri, ha presentato due reclami dinanzi al tribunale del riesame, un organo incaricato di riesaminare la legittimità e la proporzionalità delle misure cautelari che, come il sequestro, vengono adottate nei confronti delle persone accusate di un reato.
  37. Il primo reclamo, presentato il 27 ottobre 2006, mirava a ottenere l’annullamento del decreto con il quale la procura aveva ordinato il sequestro dei documenti rinvenuti durante la prima perquisizione, avvenuta il 17 ottobre 2006 (paragrafi 7, 10 e 16 supra).
  38. La Corte osserva che, nell’ambito di tale reclamo, il ricorrente ha vinto la causa. In effetti, il tribunale del riesame ha dichiarato che in assenza di «gravi indizi di colpevolezza» il sequestro non avrebbe dovuto avere luogo e il materiale sequestrato non era di alcuna utilità ai fini dell’inchiesta. Pertanto, lo stesso tribunale ne ha ordinato la restituzione al ricorrente (paragrafo 17 supra). La polizia ha eseguito l’ordine, rifiutando tuttavia di consegnare al ricorrente i supporti informatici sui quali erano stati copiati gli archivi, in quanto gli stessi non facevano parte del materiale sequestrato. La polizia, tuttavia, ha precisato che la consegna dei supporti in questione poteva essere richiesta facendone domanda all’autorità giudiziaria competente (paragrafo 18 supra).
  39. Secondo la Corte, non vi sono elementi che facciano pensare che una domanda in tal senso sarebbe stata inefficace o manifestamente destinata a non andare a buon fine. Era dunque il ricorrente a doverla presentare per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione. Tuttavia, dal fascicolo non si evince che l’interessato abbia tentato questo ricorso, e nelle sue osservazioni in risposta egli non ha formulato alcun argomento giuridico per opporsi all’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo.
  40. Il secondo reclamo del ricorrente era volto a ottenere l’annullamento del provvedimento di sequestro dei documenti rinvenuti durante la seconda perquisizione, eseguita il 7 novembre 2006 (paragrafi 13-15 e 20).
  41. La Corte osserva che tale reclamo è stato dichiarato inammissibile in quanto nel frattempo la polizia aveva restituito i documenti sequestrati. Il tribunale del riesame ha precisato che era vero che la polizia non aveva consegnato al ricorrente i supporti informatici sui quali erano stati copiati gli archivi; restava comunque il fatto che si trattava di una questione che rientrava nelle modalità di esecuzione della restituzione, che dovevano essere «chiarite con il diretto contatto delle persone interessate» (paragrafo 22 supra).
  42. Come ha indicato il Governo (paragrafo 31 supra), il ricorrente avrebbe potuto presentare ricorso per cassazione avverso tale decisione. Dinanzi all’Alta giurisdizione italiana, l’interessato avrebbe potuto sostenere che spettava al tribunale del riesame pronunciarsi sul suo diritto a ottenere la consegna dei supporti informatici. La Corte di Cassazione avrebbe potuto annullare la decisione controversa e ordinare la consegna dei supporti in questione al ricorrente. Avrebbe potuto anche rinviare la causa dinanzi al tribunale del riesame, invitandolo a deliberare al riguardo, oppure indicare la via di ricorso con la quale il ricorrente avrebbe potuto rivendicare il proprio diritto alla restituzione. Poiché il ricorrente non ha presentato ricorso per cassazione, la Corte ritiene che vi sia stato mancato esaurimento dei ricorsi interni anche sotto questo profilo.
  43. Di conseguenza questo motivo di ricorso deve essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

    B. Motivo di ricorso relativo all’articolo 13 della Convenzione
     
  44. Il ricorrente considera che non disponeva, nel diritto italiano, di un rimedio efficace per denunciare la violazione dei suoi diritti sanciti dall’articolo 8 della Convenzione.
    Egli invoca l’articolo 13 di quest’ultima, che recita:
    «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»
  45. La Corte ha appena concluso che il ricorrente aveva a sua disposizione dei ricorsi accessibili e non manifestamente destinati a non andare a buon fine per mezzo dei quali avrebbe potuto denunciare la violazione dei suoi diritti sanciti dall’articolo 8 della Convenzione, e in particolare del suo diritto a ottenere i supporti informatici sui quali erano stati copiati i suoi dati personali (paragrafi 34-42 supra). In queste circostanze, nel caso di specie non è ravvisabile alcuna apparenza di violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
  46. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

    C. Motivi di ricorso relativi agli articoli 3 e 6 § 1 della Convenzione
     
  47. Il ricorrente contesta il procedimento penale intentato nei suoi confronti, affermando che è stato iniquo sotto vari punti di vista e definendolo «trattamento inumano e degradante».
    Egli invoca gli articoli 3 e 6 § 1 della Convenzione che, nelle loro parti pertinenti, recitano:
    Articolo 3
    «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»
    Articolo 6 § 1
    «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»
  48. La Corte rammenta che, secondo una giurisprudenza consolidata, in seguito a un proscioglimento o all’annullamento di una condanna il ricorrente non può più essere considerato una «vittima» di una violazione dei diritti sanciti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione (si vedano, tra molte altre, Ustün c. Turchia, n. 37685/02, § 24, 10 maggio 2007; Komyakov c. Russia (dec.), n. 7100/02, 8 gennaio 2009; Sharomov c. Russia, n. 8927/02, § 36, 15 gennaio 2009; e Oleksy c. Polonia (dec.), n. 1379/06, 16 giugno 2009).
  49. Nel caso di specie, le accuse a carico del ricorrente sono state archiviate nella fase delle indagini preliminari, in quanto il GIP di Genova ha ritenuto che nessun elemento portasse a considerare che fosse stato commesso un fatto delittuoso (paragrafo 24 supra).
  50. Poiché il ricorrente non può ottenere un esito più favorevole del procedimento a suo carico (si veda, mutatis mutandis, Bouglame c. Belgio (dec.), n. 16147/08, 2 marzo 2010), il motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 1 è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 4.
  51. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 3 della Convenzione, la Corte rammenta che, per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è relativa, e dipende dall’insieme delle circostanze della causa, soprattutto dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o psichici nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (si vedano, tra molte altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII; Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDU 2002-IX; Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004; e Tellissi c. Italia (dec.), n. 15434/11, § 24, 5 marzo 2013).
  52. La Corte considera che la semplice apertura di un procedimento penale e il compimento di due perquisizioni e sequestri di documenti evidentemente non raggiungono il livello minimo di gravità richiesto per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. Pertanto, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna apparenza di violazione di questa disposizione.
  53. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi la Corte, a maggioranza,
Dichiara il ricorso irricevibile.

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

Presidente
Işıl Karakaş