Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 maggio 2015 - Ricorso n. 26352/04 - Maria e Ottavia Piccari c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 26352/04
Maria e Ottavia PICCARI
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita il 19 maggio 2015 in un comitato composto da:
Ledi Bianku, presidente,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 10 luglio 2004;
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di una composizione amichevole della causa;
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

Le ricorrenti, sigg.re Maria Piccari e Ottavia Piccari, sono cittadine italiane nate rispettivamente nel 1937 e nel 1940 e residenti a Roma. Dinanzi alla Corte sono state rappresentate dagli avv. R. Baldassini e B. Forte, del foro di Sora.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 della Convenzione, le ricorrenti lamentavano di essere state private del loro terreno in maniera incompatibile con il loro diritto al rispetto dei beni, e contestavano l’iniquità della procedura. Il ricorso era stato comunicato al Governo sotto il profilo degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 della Convenzione (durata ed equità della procedura).
Il ricorso era stato comunicato al Governo sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e anche sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un processo equo).
L’8 e il 13 aprile 2015 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole firmate dalle parti. Con tali dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare alle ricorrenti la somma di 616.189 EUR (seicentosedicimilacentoottantanove euro), comprensiva di tutti i danni materiali e morali nonché delle spese, più l’importo eventualmente dovuto dalle ricorrenti a titolo di imposta. Da parte loro, le ricorrenti hanno rinunciato ad ogni altra richiesta nei confronti dell’Italia in merito ai fatti che sono all’origine del loro ricorso. Detta somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Tale versamento concluderà definitivamente la causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e considera che la stessa si basi sul rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli; essa non rileva inoltre alcun motivo per proseguire l’esame del ricorso. Di conseguenza, la causa deve essere cancellata dal ruolo.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’11 giugno 2015.

Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto

Ledi Bianku
Presidente