Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 settembre 2014 - Ricorso n. . 41087/04 - Bovino c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 41087/04

Italo BOVINO contro l’Italia
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 16 settembre 2014 in un comitato composto da:
Helen Keller, presidente,
Egidijus KÅ«ris,
Jon Fridrik Kjølbro, giudice,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 13 novembre 2004;
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di una composizione amichevole della causa,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

Il ricorrente, sig. Italo Bovino, è un cittadino italiano nato nel 1941 e residente a Benevento. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. A. Ferrara, del foro di Benevento.

Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1, il ricorrente lamentava di essere stato privato del suo terreno in maniera incompatibile con il diritto al rispetto dei beni. Il ricorso era stato comunicato al Governo sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Il 7 e il 21 luglio 2014 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole firmate dalle parti. Con tali dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare al ricorrente la somma di 27.000 EUR (ventisettemila euro), comprensiva di tutti i danni materiali e morali nonché delle spese, più l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta. Da parte sua, il ricorrente ha rinunciato ad ogni altra richiesta nei confronti dell’Italia in merito ai fatti che sono all’origine del suo ricorso. Detta somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Tale versamento concluderà definitivamente la causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e considera che sia ispirata al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli; essa non rileva inoltre alcun motivo per proseguire l’esame del ricorso. Di conseguenza, la causa deve essere cancellata dal ruolo.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità,

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Helen Keller
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto