Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 settembre 2014 - Ricorso n. 33547/04 - Rizzi c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 33547/04

Danilo RIZZI
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 2 settembre 2014 in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Robert Spano, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 14 novembre 2000,
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di una composizione amichevole della causa,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

Il ricorso è stato inizialmente presentato dal sig. Danilo Rizzi, un cittadino italiano nato nel 1925 e residente ad Arese. Il 3 settembre 2006, il sig. Rizzi decedette. La sig.ra  Carmen Frazzi, sua moglie, e i suoi tre figli, sigg. Roberto Rizzi, Marco Pietro Francesco Rizzi e Pietro Rizzi, hanno informato la Cancelleria del decesso del loro marito e padre comunicando che desideravano costituirsi nel procedimento dinanzi alla Corte. A seguito del decesso della sig.ra Frazzi avvenuto il 10 ottobre 2009, i ricorrenti attuali sono i sigg. Roberto Rizzi, Marco Pietro Francesco Rizzi e Pietro Rizzi.

I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Spanò del foro di Parma.

Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1, i ricorrenti lamentano di essere stati privati del loro terreno in maniera incompatibile con il diritto al rispetto dei beni, nonché l’iniquità della procedura. Invocando l’articolo 13, i ricorrenti lamentano di non aver beneficiato di un ricorso effettivo.

Il ricorso era stato comunicato al Governo dal punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nonché sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un processo equo).

Il 10 e il 15 luglio 2014 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole firmate dalle parti. Con tali dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare ai ricorrenti la somma di 450.000 EUR (quattrocentocinquantamila euro), comprensive di tutti i danni materiali e morali nonché delle spese, più l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta. Da parte loro, i ricorrenti hanno rinunciato ad ogni altra richiesta nei confronti dell’Italia in merito ai fatti che sono all’origine del loro ricorso. Detta somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. Se il pagamento non avvenisse entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Tale versamento concluderà definitivamente la causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e considera che essa sia ispirata al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli; essa non vede inoltre alcun motivo per proseguire l’esame del ricorso. Di conseguenza, la causa deve essere cancellata dal ruolo.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

András Sajó
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto