Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2014 - Ricorso n. 33172/05 - Anna Frisoli e altri c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 33172/05
Anna FRISOLI e altri
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 16 dicembre 2014 in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Robert Spano, giudici
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 9 settembre 2005,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

  1. I ricorrenti, Anna Frisoli, Nina Antonetta Fragassi, Maria Flora Fragassi, Giuseppa Frisoli, Francesca Palomba, Giambattista Antonio Lucio Palomba, Alessandra Palomba e Elisa Trivisano sono cittadini italiani («i ricorrenti» – si veda la tabella allegata), e sono stati rappresentati dinanzi alla Corte dall’avv. G. Romano del foro di Benevento.
  2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, dal suo ex co-agente, N. Lettieri, e dal suo co-agente, P. Accardo.

    A. Le circostanze del caso di specie
     
  3. I fatti di causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
  4. I ricorrenti hanno ereditato un terreno situato a Orsara di Puglia di 55.302 metri quadrati.
  5. Tra il 1976 e 1980, l’amministrazione procedette all’occupazione d’urgenza del terreno dei ricorrenti per costruirvi una strada, delle case popolari nonché una casa di riposo.

    1. Il primo procedimento
  6. Con decreto del 24 aprile 1976 il Presidente del consiglio regionale della Puglia autorizzò l’occupazione di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 3.300 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per permettere all’Istituto autonomo case popolari («IACP») di procedere alla costruzione delle case popolari. L’occupazione materiale avvenne il 15 luglio 1976.
  7. Con atto notificato il 25 giugno 1986, il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia e dello IACP per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  8. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia dichiarò che l’occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegale a decorrere dal 1984. Esso constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Pertanto, conformemente al principio dell’occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso e nel momento in cui l’occupazione aveva cessato di essere legale. Alla luce di queste considerazioni il tribunale affermò che il terreno era passato all’amministrazione per effetto dell’occupazione acquisitiva e condannò l’amministrazione e lo IACP a pagare ai ricorrenti una indennità calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 21.623,76 EUR.

    2. Il secondo procedimento
     
  9. Con decreto del 22 dicembre 1976 il sindaco di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 12.700 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per permettere all’Istituto autonomo case popolari («IACP») di procedere alla costruzione delle case popolari. L’occupazione materiale avvenne il 30 dicembre 1976.
  10. Con atto notificato il 25 giugno 25 giugno 1986, il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia e dello IACP per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  11. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia dichiarò che l’occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegale a decorrere dal 1984. Esso constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Pertanto, conformemente al principio dell’occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso e nel momento in cui l’occupazione aveva cessato di essere legale. Alla luce di queste considerazioni il tribunale affermò che il terreno era passato all’amministrazione per effetto dell’occupazione acquisitiva e condannò l’amministrazione e lo IACP a pagare ai ricorrenti una indennità calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 83.332,67 EUR.

    3. Il terzo procedimento
     
  12. Con decreto del 18 maggio 1978 il sindaco di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 25.942 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per costruirvi una strada. L’occupazione materiale avvenne il 14 giugno 1978.
  13. Con atto notificato il 24 febbraio 1987 il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  14. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia dichiarò che l’occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegale a decorrere dal 1984. Esso constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Pertanto, conformemente al principio dell’occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso e nel momento in cui l’occupazione aveva cessato di essere legale. Alla luce di queste considerazioni il tribunale affermò che il terreno era passato all’amministrazione per effetto dell’occupazione acquisitiva e condannò l’amministrazione a pagare ai ricorrenti una indennità calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 221.761,50 EUR.
  15. Dal fascicolo risulta che, non essendo stata impugnata, tale sentenza è divenuta definitiva.

    4. Il quarto procedimento
     
  16. Con decreto dell’8 ottobre 1979 il consiglio comunale di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 1.116 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per costruirvi una strada. L’occupazione materiale avvenne l’11 febbraio 1980.
  17. Con atto notificato il 24 febbraio 1987 il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  18. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia dichiarò che l’occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegale a decorrere dal 1987. Esso constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Pertanto, conformemente al principio dell’occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso e nel momento in cui l’occupazione aveva cessato di essere legale. Alla luce di queste considerazioni il tribunale affermò che il terreno era passato all’amministrazione per effetto dell’occupazione acquisitiva e condannò l’amministrazione a pagare ai ricorrenti una indennità calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 12.175,76 EUR.
  19. Dal fascicolo risulta che, non essendo stata impugnata, tale sentenza è divenuta definitiva.

    5. Il quinto procedimento
     
  20. Con decreto notificato il 17 gennaio 1980 il consiglio comunale di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 22.960 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per permettere all’Istituto autonomo case popolari («IACP») di procedere alla costruzione delle case popolari. L’occupazione materiale avvenne il 12 febbraio 1980.
  21. Con atto notificato il 25 febbraio 1987 il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia e dello IACP per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  22. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia dichiarò che l’occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegale a decorrere dal 1987. Esso constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Pertanto, conformemente al principio dell’occupazione acquisitiva, gli interessati erano stati privati del loro bene per effetto della trasformazione irreversibile dello stesso e nel momento in cui l’occupazione aveva cessato di essere legale. Alla luce di queste considerazioni il tribunale affermò che il terreno era passato all’amministrazione per effetto dell’occupazione acquisitiva e condannò l’amministrazione e lo IACP a pagare ai ricorrenti una indennità calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore nel frattempo, ossia 133.583,28 EUR.

    6. Il sesto procedimento
     
  23. Con decreto del 22 aprile 1980 il consiglio comunale di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 6.544 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per costruirvi una strada. L’occupazione materiale avvenne il 23 settembre 1980.
  24. Con atto notificato l’11 ottobre 1986 il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione.
  25. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia respinse il ricorso dei ricorrenti in quanto questi ultimi non avevano dimostrato la dimensione dell’area del terreno occupata e trasformata dall’amministrazione.

    7. Il settimo procedimento
     
  26. Con decreto del 2 febbraio 1980 il consiglio comunale di Orsara di Puglia autorizzò l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno dei ricorrenti, ossia 9.470 metri quadrati, per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della sua espropriazione, per costruirvi una casa di riposo. L’occupazione materiale avvenne il 27 settembre 1980.
  27. Con atto notificato il 24 febbraio 1987 il de cujus dei ricorrenti e gli altri comproprietari del terreno presentarono dinanzi al tribunale di Foggia un ricorso nei confronti del comune di Orsara di Puglia per ottenere un risarcimento danni. Essi affermavano che l’occupazione del terreno era illegale e che i lavori di costruzione si erano conclusi in assenza di una procedura formale di espropriazione del terreno e senza il pagamento di una indennità, e chiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno e una indennità di occupazione. Con sentenza depositata il 10 marzo 2005 il tribunale di Foggia respinse il ricorso dei ricorrenti in quanto questi ultimi non avevano dimostrato l’ampiezza della superficie del terreno occupato e trasformato dall’amministrazione.

    8. Sviluppi successivi alla comunicazione del ricorso al Governo convenuto

    a) Primo, secondo e quinto procedimento
  28. In data non precisata lo IACP ha interposto appello dinanzi alla corte d’appello di Napoli, che ha riunito questi procedimenti.
  29. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2009 e del 10 settembre 2009 il Governo ha informato la Corte del fatto che, nel marzo 2009, era stata conclusa una transazione relativa ai procedimenti nn. 1, 2, 5 tra i ricorrenti e lo IACP. La transazione comportava, da parte dei ricorrenti, l’accettazione della somma di 1.130.000 EUR e la rinuncia a qualsiasi azione legale con riguardo alle cause in questione. Il Governo ha anche trasmesso copia di detta transazione e del mandato di pagamento.
  30. Di conseguenza la corte d’appello di Bari cancellò i ricorsi dal ruolo il 5 luglio 2011.

    b) Terzo e quarto procedimento
     
  31. Con lettera della cancelleria datata 28 marzo 2014 le parti sono state invitate a precisare, tra l’altro, se vi fosse stata una transazione per quanto riguarda i procedimenti nn. 3 e 4.
  32. Con lettera datata 1° aprile 2014 il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte del fatto che non era stata conclusa alcuna transazione con riguardo ai procedimenti nn. 3 e 4.
  33. Invece, il Governo ha informato la Corte che il 25 ottobre 2004 era stata conclusa una transazione tra i ricorrenti e il comune di Orsara di Puglia con riguardo ai procedimenti nn. 3 e 4 e ha comunicato che il 29 aprile 2005 e il 5 maggio 2006 i ricorrenti avevano ricevuto la somma di 660.000 EUR. È stata anche trasmessa copia di detta transazione e dei mandati di pagamento. I ricorrenti non hanno presentato osservazioni al riguardo.

    B. Il diritto e la prassi interni pertinenti
     
  34. Il diritto interno pertinente relativo all’occupazione acquisitiva è descritto nella sentenza Guiso Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.

    MOTIVI DI RICORSO
     
  35. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 i ricorrenti lamentano di essere stati privati dei loro terreni in maniera incompatibile con il loro diritto al rispetto dei beni, nonché dell’applicazione alla loro causa della legge n. 662 del 1996, entrata in vigore mentre era in corso il procedimento dinanzi al tribunale di Foggia.

    IN DIRITTO
     
  36. I ricorrenti lamentano una doppia violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita:
    «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
    Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»
  37. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1 i ricorrenti lamentano di essere stati privati del loro terreno in maniera incompatibile con il loro diritto al rispetto dei beni.
  38. Peraltro, essi lamentano l’applicazione retroattiva dell’articolo 5 bis della legge n. 662 del 1996.
  39. Nelle sue osservazioni del 20 maggio e 10 settembre 2009, il Governo ha informato la Corte che era stata conclusa una transazione riguardante i procedimenti nn. 1, 2, 5 tra i ricorrenti e lo IACP e che tale circostanza non era stata comunicata dai ricorrenti. La transazione comportava, da parte dei ricorrenti, l’accettazione della somma di 1.130.000 EUR e la rinuncia a qualsiasi azione legale in riferimento alle cause in questione. Il Governo ha anche informato la Corte del fatto che la corte d’appello di Bari, a seguito di tale transazione, ha cancellato i ricorsi dal ruolo il 5 luglio 2011 dopo l’accordo concluso tra le parti.
  40. Nelle loro osservazioni sul merito i ricorrenti hanno confermato i loro motivi di ricorso e affermato che non si trattava di una vera e propria transazione, ma di un accordo concluso con l’amministrazione allo scopo di recuperare le somme accordate dal tribunale di Foggia.
  41. Con lettera della cancelleria datata 28 marzo 2014, le parti sono state invitate a precisare, tra l’altro, se vi fosse stata una transazione riguardante i procedimenti nn. 3 e 4.
  42. Nella sua risposta del 1° aprile 2014 il rappresentante dei ricorrenti ha informato la Corte che non vi era stata alcuna transazione riguardante i procedimenti nn. 3 e 4.
  43. Il Governo, invece, ha informato la Corte che era stata conclusa una transazione il 25 ottobre 2004 tra i ricorrenti e il comune di Orsara di Puglia riguardante i procedimenti nn. 3 e 4, e che i ricorrenti avevano ricevuto la somma di 660.000 EUR il 29 aprile 2005 e il 5 maggio 2006. Il Governo ha inoltre inviato copia di detta transazione e dei mandati di pagamento.
  44. Di conseguenza il Governo richiama l’attenzione della Corte sul fatto che il rappresentante dei ricorrenti ha omesso di informare la Corte di circostanze pertinenti per l’esame del ricorso ai fini della decisione ed ha continuato a chiedere alla Corte di accordare somme a titolo di equa soddisfazione senza considerare le somme già riscosse a livello nazionale.
  45. Secondo il parere del Governo, il comportamento del rappresentante dei ricorrenti è stato di natura tale da ingannare la Corte su un aspetto fondamentale per l’esame del ricorso: in ogni caso i ricorrenti non sarebbero più vittime delle violazioni che lamentano.
  46. I ricorrenti non hanno contestato le informazioni fornite dal Governo: gli stessi non hanno spiegato i motivi per cui non hanno informato la Corte, dopo la comunicazione del ricorso, dell’esistenza della transazione riguardante i procedimenti nn. 1, 2 e 5. Essi hanno peraltro negato l’esistenza della transazione riguardante i procedimenti nn. 3 e 4.
  47. La Corte deve anzitutto esaminare se, nel caso di specie, sia ravvisabile un abuso di diritto.
  48. La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, un ricorso può essere dichiarato abusivo in particolare se si basa deliberatamente su fatti inventati (Kérétchachvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, 2 maggio 2006, Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, § 63, 15 settembre 2009, e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 97, CEDU 2012).
  49. Una informazione incompleta e dunque ingannevole può anche tradursi in un abuso del diritto di ricorso individuale, in particolare quando riguarda il nucleo sostanziale della causa e il ricorrente non spiega in maniera sufficiente perché non ha divulgato le informazioni pertinenti (Gross c. Svizzera [GC], n. 67810/10, § 28, CEDU 2014, Hüttner c. Germania (dec.), n. 23130/04, 9 giugno 2006, e Predescu c. Romania, n. 21447/03, § 25, 2 dicembre 2008).
  50. Lo stesso ragionamento si applica quando sopraggiungano nuovi e importanti sviluppi nel corso del procedimento seguito a Strasburgo e, nonostante l’obbligo espresso che deriva per il ricorrente dall’articolo 47 § 7 (vecchio articolo 47 § 6) del regolamento, questi non ne informa la Corte impedendole così di pronunciarsi sul caso con piena cognizione di causa (Gross c. Svizzera [GC], sopra citata, § 28, e Miroļubovs e altri, sopra citata, § 63). Tuttavia, anche in questi casi, l’intenzione dell’interessato di indurre la Corte in errore deve sempre essere stabilita con un sufficiente grado di certezza (Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 97).
  51. Nel caso di specie la Corte osserva anzitutto che l’esistenza delle due transazioni concluse tra i ricorrenti e l’amministrazione, è stata portata a conoscenza della Corte non dai ricorrenti o dal loro rappresentante, ma dal Governo, nelle sue osservazioni del 20 maggio e 10 settembre 2009, e del 28 maggio 2014. La Corte osserva poi che il rappresentante dei ricorrenti all’inizio ha negato l’esistenza della transazione riguardante i procedimenti nn. 3 e 4 (si vedano §§ 32 e 42 supra) e, successivamente, non ha presentato osservazioni in proposito. Del resto, egli non ha contestato i fatti esposti dal Governo convenuto né fornito informazioni supplementari al riguardo.
  52. La Corte non vede alcun motivo per discostarsi dalla versione dei fatti presentata dal Governo convenuto. Essa osserva anche che i ricorrenti non hanno fornito alcuna informazione riguardante i pagamenti in questione al momento della presentazione del loro ricorso (transazione riguardante i procedimenti nn. 3 e 4) dinanzi alla Corte e delle loro osservazioni in risposta a quelle del Governo.
  53. La Corte constata dunque che i ricorrenti hanno omesso di comunicare informazioni essenziali riguardanti i fatti di causa allo scopo di indurla in errore. Poiché hanno commesso un abuso del diritto di ricorso, il loro ricorso deve essere rigettato in quanto abusivo, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

András Sajó
Presidente

 

Allegato
Nome e Cognome Anno di nascita Luogo di residenza
Anna FRISOLI 1922 Napoli
Maria Flora FRAGASSI 1952 Napoli
Nina Antonetta FRAGASSI 1949 Napoli
Giuseppa FRISOLI 1945 Rende
Alessandra PALOMBA 1983 Gallipoli
Francesca PALOMBA 1982 Gallipoli
Giambattista Antonio Lucio PALOMBA 1950 Foggia
Elisa TRIVISANO 1922 Orsara di Puglia