Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 dicembre 2014 - Ricorso n. 19440/10 - Maria Carmela Maniscalco c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Emanuela Cataldi e Silvia Canullo, funzionari linguistici. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 19440/10
Maria Carmela MANISCALCO
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita il 2 dicembre 2014 in una Camera composta da:
Işıl Karakaş, Presidente,
Guido Raimondi,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, giudici,
e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato depositato il 30 marzo 2010,
Viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le osservazioni presentate in risposta dalla ricorrente,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
- La ricorrente, Sig.ra Maria Carmela Maniscalco, cittadina italiana, è nata nel 1952 e vive a Reggio Emilia. È stata rappresentata dinanzi alla Corte dall’avvocato L. Golino, del foro di Roma.
- Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente, Sig. G. Mauro Pellegrini.
A. Le circostanze del caso di specie - I fatti della causa sono contestati dalle parti e possono riassumersi come segue, sulla base delle informazioni disponibili alla Corte, fatto salvo il merito della causa.
1. I fatti della causa come si evincono dai documenti presentati
(a) Risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente
- La ricorrente lavorava in qualità di direttore in una società sussidiaria dell’istituto bancario UNICREDIT, fino alla data delle sue dimissioni, avvenute nelle more di un procedimento disciplinare avviato a suo carico a seguito di accuse di appropriazione indebita di fondi mosse nei suoi confronti dall’istituto bancario. L’istituto bancario agiva inoltre in giudizio nei confronti della ricorrente per il risarcimento dei danni e chiedeva l’adozione di misure cautelari (segnatamente un sequestro conservativo – da distinguere dal sequestro cautelare ai fini del diritto italiano), con particolare riferimento a bonifici effettuati a favore di tale Sig. S.
- A seguito delle sue dimissioni, la ricorrente vantava (nei confronti dell’istituto bancario UNICREDIT) crediti relativi al suo rapporto di lavoro con l’istituto bancario compresi, tra l’altro, gli arretrati di stipendio e il TFR (spettanza di fine rapporto), somma versata in un’unica soluzione a titolo di trattamento di fine rapporto.
(b) Il sequestro conservativo dei beni della ricorrente
- Il 9 ottobre 2009, su istanza dell’istituto bancario inaudita altera parte, il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna riteneva che ricorressero sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora: essendosi dimessa dall’impiego, la ricorrente poteva facilmente alienare o occultare i suoi beni. Il giudice disponeva quindi il sequestro conservativo dei beni della ricorrente fino alla concorrenza della somma di 5 milioni di euro (equivalente al risarcimento chiesto dall’istituto bancario), somma che copriva qualsiasi danno relativo ai bonifici effettuati a favore del Sig. S. Il Tribunale fissava una data per l’audizione delle parti, vale a dire il 23 ottobre 2009, e fissava al 16 ottobre 2009 il termine per la notifica dell’ordinanza (l’ordinanza veniva notificata il 15 ottobre 2009).
- Conformemente all’atto di esecuzione del sequestro conservativo, datato 15 ottobre 2009, l’ufficiale giudiziario che eseguiva l’ordinanza pignorava “nei limiti di legge, le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Unicredit alla Sig.ra Maniscalco, comprese le somme relative al trattamento di fine rapporto nonché qualsiasi deposito, azione, obbligazione o fondo d’investimento, vale a dire qualsiasi bene mobile fino alla concorrenza della somma della quale la Sig.ra Maniscalco risulta essere debitrice, ovverosia 5 milioni di euro”.
- Il 23 ottobre 2009, la ricorrente impugnava il provvedimento del giudice del lavoro del 9 ottobre 2009. L’ordinanza veniva tuttavia confermata il 9 dicembre 2009. Il Tribunale esaminava in dettaglio le risultanze emerse dall’indagine a tale data, secondo le quali le transazioni più sospette (bonifici) erano state sottoscritte dalla ricorrente. Cionondimeno, il Tribunale rilevava che la ricorrente non aveva trasferito alcun fondo a proprio favore, ma lo aveva fatto a favore di terzi, e in particolare del Sig. S. Il Tribunale riteneva infondata la tesi dell’istituto bancario secondo la quale detti fondi erano stati trasferiti dalla ricorrente di propria iniziativa.
Cionondimeno, era chiaro che la ricorrente si era indebitamente appropriata di fondi, contravvenendo alle regole interne dell’istituto bancario, abusando del potere a lei conferito in qualità di direttore della filiale bancaria. Ne conseguiva il rischio reale che l’istituto bancario potesse perdere tali somme e quindi la persistenza del requisito del fumus boni iuris unitamente a quello del periculum in mora. - Il Tribunale riteneva inoltre di non potere accogliere la richiesta della ricorrente di procedere all’escussione del Sig. S. (la questione del rapporto che intercorreva tra quest’ultimo e la ricorrente, sebbene rilevante, non era da valutare in tale fase). Il Tribunale riteneva che sebbene il Sig. S. fosse il beneficiario dei fondi distratti, egli aveva interesse ad agire nel procedimento, ma non era stato citato a comparire da nessuna delle parti. Ai sensi del diritto italiano, una persona che ha interesse ad agire nel procedimento non può essere ascoltata in qualità di testimone.
- La ricorrente impugnava ulteriormente il provvedimento il 22 dicembre 2009, chiedendo al Tribunale, inter alia, di revocare l’ordinanza di sequestro conservativo, in quanto i requisiti di cui all’articolo 671 del Codice di procedura civile [CPC] non erano soddisfatti e, in assenza di tale revoca, di limitare l’ordinanza di sequestro conservativo, in relazione al proprio TFR, alle somme pignorabili ai sensi dell’articolo 545 del CPC.
- Dopo avere ascoltato le parti all’udienza del 10 febbraio 2010, il giudice del lavoro rigettava l’impugnazione della ricorrente con decisione del 19 febbraio 2010, depositata nella pertinente cancelleria il 24 febbraio 2010. Egli rilevava che la ricorrente non aveva confutato le risultanze relative al proprio coinvolgimento. Né il Tribunale poteva accogliere la tesi della ricorrente secondo la quale era pignorabile solo il 20% del TFR. Esso respingeva la tesi della ricorrente secondo la quale, alla luce dell’articolo 545 del CPC e dell’articolo 1246 del codice civile (“CC”), nell’ambito del rapporto giuridico tra datore di lavoro e lavoratore, non era possibile pignorare più di un quinto del suo TFR. Il Tribunale riteneva che ciò fosse possibile in base alla giurisprudenza costante derivante da numerose sentenze (inter pluribus, le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn. 6214/2004; 9904/2003; 3564/1999; 6387/1997; 6033/1997; 12905/19954873/1995; 10447/1991; 1245/1987), non superate dall’unica pronuncia, più recente, citata dalla ricorrente (la sentenza della Corte di Cassazione n. 10629/2006).
- Il pignoramento dei beni rimaneva efficace.
- Il 29 luglio 2010, il Tribunale di Brescia (competente per le procedure di esecuzione nel caso in esame) accoglieva l’eccezione della ricorrente relativa alle restrizioni al pignoramento del suo fondo pensione. Il Tribunale osservava che il fondo pensione era stato in parte alimentato dai versamenti volontari della lavoratrice di parte dei suoi stipendi (da considerarsi quali contributi volontari), in parte dal TFR, e in parte dai contributi obbligatori del datore di lavoro. Di conseguenza, la parte del fondo che si riferiva alle somme volontariamente versate dalla ricorrente poteva essere pignorata nella sua totalità, ma le altre due parti, costituite dagli stipendi e dai contributi pensionistici, potevano essere pignorate fino a un massimo del 20%. In pratica, tale decisione sbloccava parte del fondo e riduceva il pignoramento del fondo pensione della ricorrente alla somma globale di circa 20.000 euro.
- Tale decisione veniva notificata il 3 settembre 2010 e, in data 8 settembre 2010, la ricorrente chiedeva la liquidazione della somma dovuta. Detta somma veniva corrisposta soltanto sei mesi dopo, segnatamente in data 8 marzo 2011.
(c) Procedimento nel merito
- Nel frattempo il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, nell’ambito del procedimento principale, aveva invitato le parti a ricorrere alla mediazione al fine di pervenire a un accordo. Esperita senza successo tale mediazione, il procedimento proseguiva e il resto dei beni rimaneva pignorato.
- Il 13 giugno 2013, il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna si pronunciava in primo grado, sul merito, con sentenza depositata in cancelleria il 15 ottobre 2013. Il giudice non riteneva ravvisabile alcuna responsabilità a carico della ricorrente nel bonifico di fondi a favore del Sig. S. Di conseguenza, la relativa misura cautelare provvisoria non aveva più alcun effetto utile. Il giudice riteneva inoltre la ricorrente e l’istituto bancario entrambi responsabili dei danni causati in relazione ad altre questioni e ordinava alla ricorrente di pagare la metà dei danni causati, segnatamente 1.626.429 euro.
(d) Donazione da parte della ricorrente ai figli
- In pendenza di appello, la ricorrente procedeva a donare parte dei propri beni immobili ai figli. Nel giugno del 2014, l’istituto bancario UNICREDIT presentava istanza dinanzi al tribunale interno impugnando tale donazione.
2. I fatti della causa oggetto del contendere tra le parti
- La ricorrente sosteneva che, a seguito del provvedimento provvisorio del 9 ottobre 2009, tutti i suoi beni erano stati pignorati. Tuttavia, a questa Corte non è stata presentata alcuna documentazione che specificasse quali beni immobili e/o mobili erano stati di fatto pignorati. Da una vaga documentazione, vale a dire da un’ispezione ipotecaria per dati anagrafici rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari, sembrerebbe che un appartamento non meglio specificato, intestato alla ricorrente, sia stato oggetto dell’ordinanza del 9 ottobre 2009. L’istanza presentata ai tribunali dall’istituto bancario UNICREDIT, datata giugno 2014 (si veda il paragrafo 17 supra), fa anch’essa riferimento a un atto di esecuzione del sequestro conservativo del 14 ottobre 2009, con il quale sono stati pignorati tre beni immobili di cui la ricorrente era comproprietaria – tuttavia, non è stato prodotto l’atto di esecuzione originale.
- Il Governo contestava le allegazioni della ricorrente, sostenendo che quest’ultima non aveva provato che tutti i suoi beni erano stati congelati. Secondo il Governo, non spettava a quest’ultimo provare cosa non era stato pignorato. Esso riconosceva tuttavia che, in esecuzione dell’ordinanza del 9 ottobre 2009, erano stati originariamente pignorati circa 75.000 euro, costituiti dal fondo pensione della ricorrente. Pur a fronte di documentazione certa, il Governo sembrava dubitare che un appartamento, nel quale la ricorrente viveva insieme alla famiglia, e del quale era proprietaria al 50%, fosse stato pignorato. Anche in tale eventualità, l’appartamento in questione era gravato da ipoteca con riferimento a un mutuo e non poteva quindi in alcun caso essere alienato.
B. Il diritto interno pertinente
1. Il Codice di procedura civile italiano [CPC]
- Gli articoli del CPC, per quanto pertinenti, recitano:
Articolo 545 (crediti impignorabili)
“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.”
Articolo 559 (custodia dei beni pignorati)
“Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori [...]”
Articolo 669 sexies (procedimento)
“Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.”
Articolo 671 (sequestro conservativo)
“Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.”
Articolo 679 (esecuzione del sequestro conservativo)
“Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.”
2. Il Codice civile
- L’articolo 1246 del Codice civile prevede eccezioni ai crediti che possono essere compensati e include al comma 3 “il credito dichiarato impignorabile”.
- Altri articoli pertinenti del CC recitano:
Articolo 2905 – sequestro nei confronti del debitore o del terzo
“Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.”
Articolo 2906 - effetti
“Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.”
DOGLIANZE
- La ricorrente ha lamentato l’iniquità del procedimento che ha portato all’ordinanza di sequestro conservativo, in quanto esso non si era svolto in contradditorio, nonché gli effetti del provvedimento, a seguito del quale era stata privata di ogni mezzo di sostentamento.
IN DIRITTO
A. L’articolo 6 § 1 della Convenzione
- La ricorrente ha lamentato la mancanza di parità delle armi nella misura in cui non le è stato consentito di presentare osservazioni prima dell’emissione del provvedimento conservativo e il tribunale non ha accettato di sentire il suo testimone. Ella ha pertanto lamentato l’assenza di contraddittorio, in violazione dell’articolo 6 della Convenzione. Tale disposizione recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…).”
1. Le osservazioni delle parti
- La ricorrente ha sostenuto che anche assumendo che la legge fosse conforme ai requisiti dell’articolo 6, la prassi non lo era. Non sono state presentate ulteriori osservazioni relative alla questione comunicata al Governo.
- Il Governo ha osservato che la normativa italiana ottemperava alle garanzie previste dall’articolo 6 anche nell’ambito di provvedimenti provvisori e di procedimenti cautelari. Nel presente caso sono stati rispettati sia il principio della parità delle armi che il diritto a un’udienza in contraddittorio. Esso ha osservato che, secondo l’articolo 669 sexies del CPC (si veda il paragrafo 20 supra), un tribunale può emettere un decreto provvisorio in assenza della controparte solo in casi eccezionali, vale a dire quando procedere in modo diverso potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento provvisorio. Tuttavia in tali casi eccezionali il tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni.
- Nel caso di specie il provvedimento provvisorio è stato emesso inaudita altera parte poiché sussisteva un rischio reale di pregiudizio per il creditore. Un’audizione delle parti, in contraddittorio, si è svolta tre giorni dopo la notifica alle parti del decreto di pignoramento, e la ricorrente ha pertanto avuto la possibilità di esercitare tutti i suoi diritti procedurali.
2. La valutazione della Corte
(a) Sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1
- La Corte ribadisce che l’aspetto civile dell’articolo 6 § 1 si applica solamente ai procedimenti che determinano diritti o obblighi di carattere civile. Non tutti i provvedimenti provvisori determinano tali diritti e obblighi e l’applicabilità dell’articolo 6 dipende dal soddisfacimento di alcune condizioni (si veda Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, § 83, CEDU 2009).
- In primo luogo, il diritto in questione sia nel procedimento principale che in quello cautelare deve essere di carattere “civile” nell’accezione autonoma di tale nozione di cui all’articolo 6 della Convenzione. In secondo luogo, devono essere esaminati attentamente la natura del provvedimento provvisorio, il suo oggetto, il suo fine, nonché i suoi effetti sul diritto in questione. L’articolo 6 è applicabile ogni qualvolta si possa ritenere che un provvedimento provvisorio, a prescindere dal tempo per il quale esso è in vigore, determini effettivamente il diritto o l’obbligo di carattere civile in questione (si veda Micallef, sopra citato, §§ 84-85).
- La Corte ammette tuttavia che in casi eccezionali – in cui, per esempio, l’efficacia del provvedimento richiesto dipende dalla rapidità nell’adozione della decisione – è impossibile osservare immediatamente tutti i requisiti dell’articolo 6. Pertanto, in tali specifici casi, benché l’indipendenza e l’imparzialità del tribunale o del giudice interessato costituiscano una garanzia indispensabile e inalienabile in tale procedimento, possono essere applicate altre garanzie procedurali solo nella misura compatibile con la natura e il fine del procedimento cautelare in questione. Spetta al Governo accertare che, in considerazione del fine del procedimento in questione in un dato caso, non avrebbero potuto essere applicate una o più specifiche garanzie procedurali senza pregiudicare indebitamente il conseguimento degli obiettivi cui mirava il provvedimento provvisorio in questione (si veda Micallef, sopra citato, § 86).
- La Corte osserva che nella causa Kübler c. Germania (n. 32715/06, § 48, 13 gennaio 2011), essa ha ritenuto l’articolo 6 applicabile alle misure preventive disposte per tutelare i diritti di carattere civile del ricorrente. La Corte è inoltre consapevole delle conclusioni sull’inapplicabilità della disposizione raggiunte nella causa Štokalo e altri c. Croazia ((dec.), n. 22632/07, 3 maggio 2011) e Imobilije Marketing d.o.o. e Ivan Debelić c. Croazia ((dec.), n. 23060/07, 3 maggio 2011) riguardanti misure cautelari quali provvedimenti conservativi a tutela dei diritti di carattere civile dei ricorrenti. Essa ritiene tuttavia che tali conclusioni dipendano in larga misura dalle specifiche doglianze e circostanze di quelle due cause.
- La Corte osserva che il suo nuovo approccio all’applicabilità dell’articolo 6 ai provvedimenti provvisori nella causa Micallef era motivato precisamente dal fatto che al giorno d’oggi, in cui molti Stati contraenti fanno fronte a considerevoli arretrati nei loro sistemi giudiziari sovraccarichi, che conducono a procedimenti eccessivamente lunghi, la decisione di un giudice su un provvedimento cautelare equivale spesso a una decisione nel merito della pretesa per un considerevole periodo di tempo, o addirittura, in casi eccezionali, di natura definitiva (si veda Micallef, sopra citato, § 79). Ne conseguiva che, secondo la Grande Camera, il procedimento cautelare e quello principale spesso decidevano gli stessi “diritti o obblighi di carattere civile” e producevano gli stessi effetti duraturi o permanenti (ibid.). La Grande Camera, pertanto, non ha più ritenuto giustificato qualificare automaticamente i procedimenti cautelari come non determinanti diritti od obblighi di carattere civile. Essa ha inoltre osservato che un vizio di tali procedimenti non sarebbe stato necessariamente riparato in una fase successiva, ovvero durante il procedimento di merito disciplinato dall’articolo 6, poiché il pregiudizio subito nel frattempo sarebbe già potuto diventare irreversibile, con scarse realistiche possibilità di rimediare al danno provocato, eccetto forse per la possibilità di un indennizzo pecuniario (ibid., § 90; si veda altresì RTBF c. Belgio, n. 50084/06, § 64, CEDU 2011 (estratti)).
- Tornando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che i diritti in questione tanto nel procedimento principale quanto in quello cautelare erano indubbiamente di carattere civile (si veda Nedyalkov e altri c. Bulgaria, (dec.), n. 663/11, § 109, 10 settembre 2013). Quanto all’oggetto e al fine del provvedimento nonché ai suoi effetti sul diritto in questione, la Corte osserva che esso era finalizzato a garantire il presunto creditore impedendo alla ricorrente, presunta debitrice, di gestire o disporre di alcuni beni. Il provvedimento, in misura variabile, è stato in vigore per oltre tre anni e mezzo (dall’ottobre 2009 al giugno 2013). Ne consegue che la decisione che ha disposto il provvedimento ha effettivamente determinato il diritto del creditore nei confronti della ricorrente debitrice, perlomeno temporaneamente. La Corte ritiene pertanto che il criterio stabilito nella causa Micallef sia soddisfatto e che il procedimento in questione rientri nel campo di applicazione dell’aspetto civile dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
(b) Sul merito
- In ordine al merito, il Governo ha argomentato che nel caso di specie consentire un’audizione in contraddittorio precedentemente all’emissione del provvedimento avrebbe pregiudicato indebitamente il conseguimento degli obiettivi cui mirava il provvedimento provvisorio. La Corte osserva di aver già ritenuto che, per poter impedire la dissipazione dei beni confiscabili, le domande tese a ottenere provvedimenti di congelamento debbono essere esaminate senza preavviso, e ciò non è di per sé incompatibile con i requisiti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda Nedyalkov e altri, sopra citato, § 117). Analogamente, la Corte ritiene che in circostanze quali quelle del caso di specie (in cui la presunta debitrice avrebbe potuto disporre dei suoi beni), procrastinare il procedimento, disponendo un’udienza in contraddittorio in quella fase, avrebbe potuto pregiudicare indebitamente il conseguimento degli obiettivi cui mirava la misura provvisoria in questione, ovvero un decreto di sequestro conservativo.
- La Corte osserva inoltre che, conformemente alla procedura del sistema interno, il giorno in cui è stato emesso il provvedimento, il Tribunale ha fissato una data per l’audizione delle parti. L’udienza ha effettivamente avuto luogo quattordici giorni dopo l’emissione del decreto (e otto giorni dopo la notificazione) (si veda il paragrafo 6 supra). La ricorrente ha potuto opporsi al decreto sia con memorie scritte che con difese orali, cui il Tribunale ha risposto. Tale opposizione è stata determinata entro un termine ragionevole (circa sei settimane). Pertanto, date le circostanze del caso di specie, l’assenza di un’udienza in contraddittorio precedentemente all’emissione del provvedimento non solleva una questione ai sensi della Convenzione.
- Inoltre, nella misura in cui la ricorrente ha lamentato il rifiuto del giudice del lavoro di sentire il Sig. S., la Corte ribadisce che l’articolo 6 § 1 non garantisce esplicitamente il diritto alla citazione di testimoni, e l’ammissibilità delle testimonianze è in linea di massima una questione di diritto interno. Tuttavia, il procedimento nel suo complesso, compresa la modalità di ammissione delle testimonianze, deve essere “equo” nell’accezione dell’articolo 6 § 1 (si veda Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1993, § 31, Serie A n. 274). Date le circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che il tribunale interno abbia esaminato la domanda della ricorrente tesa a ottenere la citazione del Sig. S. e abbia motivato particolareggiatamente il suo diniego, basato sul diritto interno (si veda il paragrafo 9 supra). Secondo la Corte tale decisione non era viziata da arbitrarietà e non equivaleva a una restrizione sproporzionata della possibilità della ricorrente di presentare argomenti a sostegno della sua tesi nel procedimento.
- Ne consegue che l’intera doglianza ai sensi dell’articolo 6 è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a), e 4 della Convenzione.
B. Sull’articolo 1 del Protocollo n. 1
- Senza invocare alcun articolo della Convenzione, la ricorrente ha lamentato che il decreto di pignoramento l’aveva privata di ogni mezzo di sostentamento.
- La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, non è vincolata dalla qualificazione fornita dalle parti (si veda Gatt c. Malta, n. 28221/08, § 19, CEDU 2010). In virtù del principio jura novit curia essa, essa ha, per esempio, esaminato di sua iniziativa doglianze ai sensi di articoli o paragrafi non invocati dalle parti (si vedano Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 54, 17 settembre 2009, e Anusca c. Moldavia, n. 24034/07, § 26, 18 maggio 2010). Una doglianza è qualificata dai fatti in essa dedotti e non solamente dai motivi o dagli argomenti giuridici invocati (si veda, per esempio, Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Reports of Judgments and Decisions 1998-I). Pertanto, nel caso di specie la Corte ritiene opportuno esaminare la presente doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, avendo ritenuto che la ricorrente lamenti essenzialmente un’ingerenza nei suoi beni che ella ha ritenuto illegittima e sproporzionata. La disposizione recita:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
1. Le osservazioni delle parti
- La ricorrente ha sostenuto di essere stata costretta a dimettersi e di essere stata poi lasciata a provvedere a sé stessa in circostanze di estrema difficoltà. Ella ha osservato che a seguito del decreto del 9 ottobre 2009 era rimasta priva di mezzi di sostentamento in quanto il decreto aveva disposto il “sequestro” di tutti i suoi beni e aveva interessato la sua abitazione familiare, un terreno agricolo, il suo fondo pensione/TFR, i suoi conti bancari, gli stipendi (compreso quello del settembre 2009) e altre azioni e titoli di esiguo valore. Riguardo al “sequestro” dei suoi beni immobili, la ricorrente ha presentato un certificato catastale (si veda il paragrafo 19 supra). In ordine alla sua abitazione familiare, la ricorrente ha sostenuto che il Governo errava affermando che non era stato subito alcun pregiudizio, poiché l’abitazione avrebbe potuto comunque essere alienata nonostante la presenza di un mutuo, che era stato quasi interamente pagato. Il Governo errava anche nel presumere che suo marito provvedesse a lei o che ella percepisse una pensione. Ella ha dichiarato a questa Corte di non avere avuto alcun reddito a decorrere dal 2009 e ha al contempo riconosciuto che la famiglia viveva della pensione di vecchiaia di suo marito, pari a 27.000 euro (lordi) all’anno.
- La ricorrente ha osservato che anche se il sequestro non era stato effettivamente attuato, il pignoramento impediva alla proprietaria di disporre dei beni ed era il preludio all’esproprio/sequestro. Esso impediva altresì alla proprietaria di utilizzare il bene a garanzia di un’eventuale richiesta di finanziamento.
- La ricorrente ha inoltre affermato di non avere nessuna responsabilità nella vicenda. Ella ha osservato che era stato irragionevole da parte dell’UNICREDIT presentare istanza di sequestro conservativo e da parte del tribunale emettere tale provvedimento, soprattutto perché non era stata lei a trattenere le somme che – fatto non contestato - erano state trasferite al Sig. S., cui non era stato richiesto di restituirle. A suo avviso non esisteva alcun periculum in mora o fumus boni iuris e il decreto non aveva pertanto alcun fondamento.
- Il Governo ha sostenuto che la ricorrente agiva per un’incomprensione degli effetti di un decreto di sequestro conservativo, e ha spiegato che quando è emesso un simile decreto è autorizzato il pignoramento dei beni del debitore fino alla concorrenza dell’importo globale del credito, che nel caso di specie ammontava a 5 milioni di euro, ed esso è limitato esclusivamente ai beni pignorabili ai sensi della legge (si veda il diritto interno pertinente, paragrafo 20 supra). Secondo il Governo, nel caso di specie, il decreto ha comportato il pignoramento di circa 75.000 euro (l’intero fondo pensione) per nove mesi (dall’ottobre 2009 al luglio 2010), importo che è stato successivamente ridotto a 20.000 euro. Entrambi gli importi erano estremamente ragionevoli dato che il decreto di sequestro conservativo riguardava un massimo di 5 milioni di euro. Esso ha inoltre osservato che la documentazione presentata dalla ricorrente non indicava quale immobile fosse stato oggetto del decreto, ma dato che la ricorrente possedeva solo parte di un bene si poteva presumere che fosse esso il bene interessato. A tale proposito il Governo ha osservato che, anche assumendo che l’abitazione familiare della ricorrente fosse stata effettivamente oggetto del decreto, ai sensi del diritto italiano (si veda il diritto interno pertinente, paragrafi 20-21 supra) l’effetto pratico del pignoramento di un immobile era di vietare al proprietario di disporre del bene, ma egli non era privato del possesso. Pertanto, poiché, nel caso di specie, la ricorrente non poteva comunque alienare l’appartamento, che era gravato da ipoteca, ella non aveva subito alcun danno sotto tale aspetto, soprattutto considerato il fatto che era rimasta a vivere in esso. Inoltre non era stato provato che la ricorrente e il marito avessero intenzione di alienare il bene o di utilizzarlo a garanzia di un ulteriore mutuo, fatto ancora più improbabile dato che esso era ancora gravato da mutuo.
- Il Governo ha sottolineato che la ricorrente non ha dimostrato il pignoramento di altri suoi beni, quali stipendi, altri terreni, conti bancari, indennità di buonuscita, ecc., e non spettava al Governo dimostrare una dichiarazione negativa, ovvero che essi non erano stati pignorati. Esso ha inoltre osservato che i documenti presentati dalla ricorrente non erano rilevanti al fine di dimostrare quali beni mobili fossero stati pignorati ed ella non aveva fornito la documentazione appropriata, che poteva essere ottenuta dalla conservatoria immobiliare in cui sarebbero stati iscritti tali pignoramenti.
- Il Governo ha osservato che l’esecuzione del decreto relativo ai 75.000 euro del fondo pensione della ricorrente era conforme alla legge, ovvero all’articolo 545 del CPC italiano come interpretato all’epoca, ed esso era stato successivamente ridotto solo in conseguenza di una diversa interpretazione delle norme applicabili.
- Tale ingerenza era stata inoltre necessaria per tutelare gli interessi dei creditori durante il procedimento civile. Il fatto che la ricorrente fosse stata citata per condotta illecita avrebbe potuto indurla ad alienare tutti i suoi beni prima che fosse troppo tardi per lei. A tale proposito il Governo ha osservato che la ricorrente aveva immediatamente liquidato l’80% del suo fondo pensione chiedendo di essere pagata in contanti (non con assegni o bonifici su altri conti) non appena esso era divenuto disponibile, ed esso riteneva questa la tipica azione di un debitore che desidera occultare i suoi beni.
- Il Governo ha inoltre osservato che la ricorrente si è dimessa volontariamente dall’impiego (come confermato dal tribunale interno di primo grado, sebbene la questione fosse ora pendente in appello), pertanto se aveva perso i mezzi di sostentamento ciò era dovuto a una sua scelta e non al decreto di pignoramento. Inoltre, si può supporre che nei menzionati nove mesi, il marito della ricorrente avesse provveduto a lei come previsto dall’articolo 143 del codice civile italiano che fa obbligo ai coniugi di sostenersi materialmente a vicenda. Peraltro, dato che la ricorrente aveva cinquantasette anni e trentacinque anni di servizio, si poteva presumere che percepisse una pensione (diversa dal fondo pensione che era stato pignorato). Ne conseguiva che la ricorrente aveva mezzi sufficienti a provvedere alle sue necessità durante i nove mesi in questione.
- Esso ha inoltre osservato che era stato l’istituto bancario che, senza fondamento, aveva chiesto un decreto dell’importo di 5 milioni di euro e il fatto che un creditore pignorasse i beni di un debitore senza ragionevole motivo costituiva una responsabilità individuale che non coinvolgeva lo Stato.
- Il Governo ha inoltre considerato di non essere responsabile del ritardo nella restituzione della parte impignorabile del fondo pensione. In primo luogo la ricorrente non era stata immediatamente informata del provvedimento che autorizzava il dissequestro di parte del suo fondo, e in secondo luogo la restituzione di tale porzione non era sotto il controllo e la responsabilità di alcuna autorità pubblica.
2. La valutazione della Corte
- La Corte osserva innanzitutto che i fatti della causa sono contestati dalle parti. Date le circostanze la Corte può esaminare la doglianza soltanto sulla base delle certezze fattuali che risultano dalla documentazione che le è stata presentata.
- La Corte osserva che non è stata presentata alcuna documentazione pertinente e specifica per dimostrare la situazione finanziaria complessiva della ricorrente, né quali beni della ricorrente siano stati effettivamente pignorati in conseguenza dell’esecuzione del sequestro conservativo.
Dai documenti si evince che ella è comproprietaria di un bene gravato da ipoteca, possiede un appezzamento di terra, diversi conti bancari, oggetti d’oro che stava alienando (nel 2010) e che suo marito percepisce una pensione.
Dalla documentazione si può accertare solo che il fondo pensione della ricorrente era stato interamente pignorato dall’ottobre 2009 al luglio 2010 e, successivamente, in parte (secondo il Governo per un importo equivalente a EUR 20.000, non contestato dalla ricorrente). Si evince inoltre che i beni della ricorrente detenuti dall’istituto bancario erano stati pignorati “nei limiti di legge”, unitamente a un bene immobile, con indirizzo imprecisato, per la durata della misura conservativa. - Ne consegue che la Corte deve procedere alla sua valutazione sulla base dei pochi fatti accertati, sebbene le circostanze possano rendere impossibile l’esame di alcuni aspetti della doglianza.
- La Corte ritiene che il decreto di pignoramento emesso da un tribunale interno e la sua successiva esecuzione impegnino la responsabilità dello Stato e abbiano costituito un’ingerenza nel diritto della ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni. È pertanto applicabile l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
- La Corte osserva che il pignoramento dei beni della ricorrente non l’ha privata di essi, ma le ha temporaneamente impedito di utilizzarli e di disporne, al fine di garantire un eventuale risarcimento a favore del creditore. Pertanto ciò è paragonabile al sequestro di beni per un procedimento giudiziario, che è normalmente connesso alla disciplina dell’uso dei beni e rientra pertanto nell’ambito del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano mutatis mutandis, Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 27, Serie A n. 281 A, e Borzhonov c. Russia, n. 18274/04, § 57, 22 gennaio 2009).
- La Corte sottolinea inoltre che il primo e più importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che ogni ingerenza della pubblica autorità nel pacifico godimento dei beni deve essere “legittima”: il secondo paragrafo riconosce che gli Stati hanno il diritto di disciplinare l’uso dei beni ponendo in vigore “leggi”. Inoltre, il principio di legalità, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione. La questione di sapere se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo acquista rilevanza solo dopo che si sia accertato che l’ingerenza in questione soddisfaceva il requisito della legalità e non era arbitraria (si vedano, tra altri precedenti, Baklanov c. Russia, n. 68443/01, § 39, 9 giugno 2005, e Frizen c. Russia, n. 58254/00, § 33, 24 marzo 2005).
- Quando parla di “legge”, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 allude allo stesso concetto che si trova in altre parti della Convenzione (si vedano Špaček, s.r.o. c. Repubblica Ceca, n. 26449/95, § 54, 9 novembre 1999, e Baklanov, sopra citato, § 40). Tale concetto esige in primo luogo che le misure contestate abbiano un fondamento nel diritto interno. Esso fa riferimento anche alla qualità della legge in questione, esigendo che essa sia accessibile alle persone interessate, precisa e prevedibile (si veda Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 109, CEDU 2000-I).
- La Corte osserva che, tranne che per parte del suo fondo pensione, non vi è motivo di dubitare che il decreto di pignoramento e la sua successiva esecuzione che hanno interessato i beni della ricorrente (come accertato dalla Corte supra, paragrafo 50 in fine) fossero legittimi, ovvero conformi all’articolo 545 del CPC italiano. Nonostante le affermazioni della ricorrente non si evince dalle informazioni fornite che vi sia stato alcun sequestro di tali beni eccedente i limiti previsti dalla legge, né ciò è stato contestato dalla ricorrente nel procedimento interno. Nella misura in cui la ricorrente ha lamentato la valutazione del tribunale interno relativa alle condizioni necessarie per l’emissione di un decreto, la Corte ribadisce che il suo potere di verificare l’osservanza delle norme interne è limitato, poiché spetta in primo luogo alle autorità nazionali interpretare e applicare tali norme (si veda Rafig Aliyev c. Azerbaigian, n. 45875/06, § 125, 6 dicembre 2011). Non sembra che tali decisioni fossero arbitrarie e si deve pertanto ritenere che esse abbiano soddisfatto il requisito della legalità.
- Quanto alla legalità del pignoramento dell’intero fondo pensione della ricorrente (per un periodo di nove mesi), basato anch’esso sulla summenzionata disposizione, la Corte osserva che benché sia vero che il tribunale competente a eseguire il decreto (il Tribunale di Brescia) avesse affermato che non era stato corretto pignorare l’intero fondo, il Governo ha argomentato che le precedenti decisioni che confermavano il pignoramento totale erano conformi all’interpretazione della legislazione esistente all’epoca. La Corte osserva che la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Bologna del 24 febbraio 2010 (si veda il paragrafo 11 supra) si basava sulla giurisprudenza prevalente all’epoca, mentre quella del Tribunale di Brescia sembra basata su una nuova interpretazione della legislazione. In realtà la ricorrente non ha presentato osservazioni specifiche sulla questione. Si evince pertanto che nella presente causa vi è stato un ribaltamento della giurisprudenza. A tale proposito, la Corte ribadisce che, come ritenuto nella causa S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi e altri c. Turchia (nn. 3573/05, 3617/05, 9667/05, 9884/05, 9891/05, 10167/05, 10228/05, 17258/05, 17260/05, 17262/05, 17275/05, 17290/05 e 17293/05, 30 novembre 2010) il ribaltamento della giurisprudenza rientra nei poteri discrezionali dei tribunali interni, in particolare nei paesi che hanno un ordinamento giuridico scritto (come l’Italia) e che non sono vincolati dal precedente. Nel caso di specie la nuova interpretazione era favorevole alla ricorrente e non si può pertanto affermare che, all’epoca del decreto di pignoramento, la portata di tale decreto sul suo fondo pensione non fosse prevedibile in termini di legge.
- Ne consegue che l’ingerenza ha soddisfatto il requisito di legalità.
- Resta da determinare se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo nel pubblico interesse e se essa fosse proporzionata. La Corte osserva tuttavia che in mancanza di informazioni precise sui beni posseduti dalla ricorrente e sulla sua situazione finanziaria, la Corte non è in grado di definire un quadro in cui essa potrebbe soppesare gli effetti del limitato pignoramento dei suoi beni che risulta alla Corte. Date le circostanze la Corte non è in grado di determinare se la ricorrente abbia subito un onere sproporzionato, dato che la doglianza è in parte priva di riscontri.
- Ne consegue che questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera a), e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Abel Campos
Cancelliere aggiunto
Presidente
Işıl Karakaş