Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2014 - Ricorso n. 25376/06 - Ceni c.Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA CENI c. ITALIA
(Ricorso n. 25376/06)
SENTENZA
(Equa soddisfazione)
STRASBURGO
16 dicembre 2014
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Ceni c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione) riunita in una camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 novembre 2014, rende la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 25376/06) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, una cittadina di tale Stato, sig.ra Rolanda Ceni («la ricorrente»), ha adito la Corte il 17 giugno 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Con sentenza del 4 febbraio 2014 («la sentenza principale»), la Corte ha giudicato che l'omissione, da parte dello Stato italiano, di istituire un quadro legislativo adeguato, che prevedesse una protezione minima degli interessi della ricorrente, acquirente di buona fede di un appartamento venduto in corso di costruzione, aveva violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Inoltre, l'impossibilità per la ricorrente di far esaminare la necessità e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita dell'appartamento in questione aveva violato l'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha ritenuto di non dover esaminare i motivi di ricorso relativi agli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione (Ceni c. Italia (merito), n. 25376/06, 4 febbraio 2014).
3. Basandosi sull'articolo 41 della Convenzione, la ricorrente chiedeva un'equa soddisfazione di 235.784,15 euro (EUR).
4. Poiché la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non era istruita, la Corte l'ha riservata e ha invitato il Governo e la ricorrente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni sulla suddetta questione e, in particolare, a metterla a conoscenza dell’accordo eventualmente raggiunto (ibidem, § 111, e punto 6 del dispositivo).
5. Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
1. Argomenti delle parti
a) La ricorrente
7. La ricorrente ritiene di aver subito un danno materiale che ammonta a 201.404,20 EUR. Afferma di aver versato al costruttore la somma complessiva di 214.627 EUR (paragrafo 6 della sentenza principale) e di aver sborsato 190.000 EUR per il riacquisto del suo appartamento (paragrafo 27 della sentenza principale), ai quali si aggiungono 11.404,20 EUR per le spese notarili e la regolarizzazione urbanistica. Non disponendo di tali somme e non avendo accesso al prestito bancario, la ricorrente ha dovuto indebitarsi presso familiari e amici. Per restituire questi prestiti, ha fatto sacrifici quotidiani e suo marito è stato costretto ad accettare un lavoro in Siberia.
8. La ricorrente indica anche che, a seguito di una composizione amichevole conclusa nell'ambito della procedura fallimentare, è stata riconosciuta titolare di un credito nei confronti del costruttore che ammonta a 156.957,03 EUR, di cui 12.223,60 EUR a titolo privilegiato in quanto anticipo dell'Iva e 144.733,43 EUR a titolo chirografario in quanto capitale versato nel periodo 1992-1997. A tali somme si aggiungono 10.541,50 EUR a titolo di credito ammesso in prededuzione per le spese affrontate dalla ricorrente per le migliorie apportate all'appartamento. La ricorrente sottolinea di essere stata spinta a concludere questa composizione amichevole per evitare perdite economiche più consistenti. Alla data delle ultime informazioni (11 settembre 2014), all’interessata erano stati versati soltanto 12.541,50 EUR, a copertura del credito ammesso in prededuzione e le spese procedurali (2.000 EUR).
9. La ricorrente ritiene che il diritto interno non le riconosca una possibilità reale di cancellare le conseguenze delle violazioni constatate dalla Corte. Nota che, come affermato dalla Corte (paragrafo 71 della sentenza principale), le modifiche legislative intervenute successivamente al consolidamento della sua posizione giuridica non si applicano al suo caso. Inoltre, le possibilità di ottenere un ulteriore indennizzo nel quadro della procedura fallimentare sarebbero molto scarse, vista la sproporzione tra l'attivo (meno di un milione di euro) e il passivo (più di due milioni e mezzo di euro, di cui più di un milione di crediti privilegiati) del fallimento. Per quanto riguarda il «fondo per le vittime di fallimenti immobiliari», vi sarebbe una sproporzione tra le sue risorse (che al 31 dicembre 2012 ammontavano a 59.667.768,29 EUR) e l'importo totale degli indennizzi riconosciuti alle vittime in questione (742.724.364,74 EUR). Il 20 settembre 2013, il fondo ha versato alla ricorrente 13.617,63 EUR, ossia l’8,13% della somma che le è stata riconosciuta (167.498,53 EUR). Dalla sua creazione, il fondo è stato alimentato con 10.000.000 EUR per anno, somma che sarebbe manifestamente insufficiente. Nuove somme potranno essere distribuite soltanto quando le risorse del fondo ammonteranno nuovamente a circa 30.000.000 EUR, e così di seguito fino alla data della sua chiusura (2020). La Corte stessa ha riconosciuto che le possibilità di indennizzo della ricorrente erano aleatorie (paragrafo 72 della sentenza principale).
10. Tenuto conto di quanto esposto sopra e soprattutto dei pagamenti ricevuti e delle possibilità di un ulteriore indennizzo, la ricorrente chiede, per il danno materiale, una somma non inferiore a 155.000 EUR.
11. La ricorrente chiede anche il riconoscimento di una somma per il danno morale che dichiara di aver subìto, il cui importo desidera venga fissato secondo equità. La ricorrente afferma che la situazione denunciata ha comportato per lei dei problemi di salute a partire dal 1997, che questi problemi ancora persistono e che nel marzo 2004 è stata ricoverata d'urgenza per depressione e ansia. Questo danno morale sarebbe legato alle vicissitudini giudiziarie e ostacolerebbe ancora oggi la sua vita di relazione, come viene indicato in una perizia medico-legale prodotta dall'interessata.
12. Dal momento che il Governo sostiene che la ricorrente aveva omesso di verificare l'esistenza di un permesso di costruire ed ha cominciato ad abitare nell'appartamento anche prima del rilascio di tale permesso (paragrafo 16 infra), l'interessata nota che l'immobile era stato costruito sulla base di un permesso di costruire del 22 settembre 1989. Questo permesso ha subìto molte variazioni in corso d'opera fra cui l'ultima, per la quale era stata richiesta una concessione il 4 maggio 1996, non è mai stata autorizzata a causa del fallimento del costruttore. Gli acquirenti hanno dunque dovuto chiedere una regolarizzazione ex post, concessa nel 2005. Era proprio a causa di questi problemi urbanistici, indipendenti dalla sua volontà, che la ricorrente non ha potuto avviare la sua azione giudiziaria prima del 1997.
b) Il Governo
13. Il Governo contesta l'affermazione della ricorrente secondo la quale la sua perdita economica ammonta a 201.404,20 EUR. Al riguardo nota che questo importo corrisponde al costo complessivo affrontato dalla ricorrente per riacquistare l'appartamento. Il danno materiale subìto dall'interessata dovrebbe al contrario essere calcolato sulla base delle spese affrontate per stipulare il contratto preliminare di compravendita sciolto dal curatore fallimentare. La ricorrente sostiene che queste spese ammontano a 214.627,83 EUR; il Governo contesta tuttavia questo importo osservando che non era stato accettato dal curatore fallimentare e che, il 7 febbraio 2008, quest'ultimo e la ricorrente hanno concluso una composizione amichevole dinanzi al giudice fallimentare, con cui il credito della ricorrente era stato così determinato:
- 10.541,50 EUR a titolo di credito ammesso in prededuzione;
- 12.223,60 EUR a titolo di credito privilegiato derivante dall'Iva versata al costruttore;
- 144.733,43 EUR a titolo di credito in chirografo per il capitale versato al costruttore;
- 2.000 EUR per le spese procedurali,
ossia la somma totale di 169.498,53 EUR. Dal verbale dell'udienza del 7 febbraio 2008 risulta che il rappresentante della ricorrente aveva dichiarato che la sua cliente rinunciava ad ogni ulteriore domanda (rinunciando per la signora Ceni ad ogni ulteriore domanda).
14. Ora, il fondo per le vittime di fallimenti immobiliari ha riconosciuto di dovere alla ricorrente un indennizzo che ammonta a 167.498,53 EUR (paragrafo 55 della sentenza principale), calcolato sulla base della composizione amichevole sopra citata, dedotte le spese procedurali. Nel 2013, la ricorrente ha ricevuto dal fondo in questione un acconto di 13.617,13 EUR cui faranno seguito altri pagamenti fino al rimborso totale. L'affermazione della ricorrente, secondo la quale non percepirà nessun'altra somma dal fondo, sarebbe priva di fondamento. Inoltre, nell'ambito della procedura fallimentare, la ricorrente ha ricevuto 10.541,50 EUR e 2.000 EUR per compensare il suo credito ammesso in prededuzione e le spese procedurali.
15. Alla luce di quanto sopra esposto, il Governo ritiene che alla ricorrente non sia dovuta alcuna somma per il danno materiale in quanto verrà indennizzata dal fondo per le vittime di fallimenti immobiliari. Sottolinea anche che la ricorrente aveva dichiarato a tale fondo di non aver ricevuto nulla nell'ambito della procedura fallimentare, e ciò era falso, e non ha neanche informato in tempo debito la Corte in merito ai pagamenti sopra descritti. Il Governo chiede alla Corte di tenere conto del comportamento censurabile dell'interessata.
16. Il Governo chiede anche alla Corte di rigettare la richiesta relativa al danno morale notando che non vi è nulla che provi l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del curatore fallimentare e lo stato di salute della ricorrente. Peraltro, i disturbi da quest'ultima denunciati sono iniziati nel 1997, mentre è stata informata della scelta del curatore soltanto il 3 febbraio 1998. La ricorrente avrebbe peraltro contribuito a provocare il danno che denuncia: non aveva potuto avviare un'azione giudiziaria prima perché l'edificio era stato edificato senza permesso di costruire (concesso soltanto in seguito) e aveva cominciato ad abitare l'appartamento anche prima di ottenere tale permesso. Secondo il Governo, prima di pagare il prezzo di vendita, la ricorrente avrebbe dovuto informarsi sull’esistenza di un permesso di costruire, che non era riportato nel contratto preliminare di compravendita.
2. Valutazione della Corte
a) Le violazioni constatate nella sentenza principale
17. La Corte nota che nella sentenza principale ha concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per le seguenti ragioni. La ricorrente aveva firmato un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un appartamento in corso di costruzione e aveva pagato per intero il prezzo di vendita (circa 214.627 EUR) al costruttore, l'impresa X. Quest'ultima si rifiutò, tuttavia, di firmare il contratto di vendita definitivo, fatto che indusse la ricorrente a citarla in tribunale per ottenere il trasferimento della proprietà per via giudiziaria. Mentre quest'azione giudiziaria era pendente dinanzi al tribunale di Firenze, l'impresa X fu dichiarata in stato di fallimento e il curatore fallimentare decise di sciogliere il contratto preliminare di compravendita. L'appartamento in questione fu venduto all'asta e le azioni giudiziarie della ricorrente furono respinte. L'interessata, che continuava ad occupare l'appartamento anche dopo la vendita all'asta, riacquistò infine il bene pagando un prezzo di 190.000 EUR (paragrafi 6-28 della sentenza principale).
18. La Corte ha concluso per l'esistenza di una ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni, dal momento che, conseguentemente alla scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita, ha perduto il diritto di ottenere il trasferimento di proprietà dell'appartamento per via giudiziaria (paragrafi 60-61 della sentenza principale). Anche se la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non potesse essere considerato direttamente responsabile delle azioni del curatore fallimentare (paragrafi 62-65 della sentenza principale), la Corte ha considerato che, per effetto degli obblighi che derivano dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, esso era tenuto ad instaurare un quadro legislativo adeguato, che prevedesse una tutela minima degli interessi degli acquirenti di buona fede di beni venduti in corso di costruzione (paragrafi 67-70 della sentenza principale). Ora, una tutela di questo tipo non era assicurata dalla legge italiana, che all'epoca dei fatti non prevedeva né l'impossibilità di sciogliere il contratto preliminare di compravendita di beni immobili registrati e aventi ad oggetto l'abitazione principale dell'acquirente né l'obbligo per i costruttori di sottoscrivere un'assicurazione contro il fallimento. Ciò aveva privato la ricorrente di una tutela effettiva contro la perdita dell'appartamento e delle somme da lei versate per il suo acquisto, obbligandola a sopportare un onere eccessivo e sproporzionato (paragrafi 71-75 della sentenza principale).
19. Dal punto di vista dell'articolo 13 della Convenzione, la Corte ha notato che la ricorrente aveva potuto avviare un'azione giudiziaria per ottenere l'annullamento della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita, invocando così a livello interno il suo motivo di ricorso «difendibile» relativo all'articolo 1 del Protocollo n. 1. Tuttavia, i giudici interni non si erano ritenuti competenti per giudicare se la scelta del curatore fallimentare avesse comportato un onere eccessivo e sproporzionato per la ricorrente e se nel caso di specie vi fosse stato un equo bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco. I giudici interni avevano dunque esaminato soltanto la legalità formale della misura contestata, senza potersi occupare della sua necessità e proporzionalità alla luce dei principi enunciati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, il sistema giuridico italiano non aveva offerto alla ricorrente garanzie sufficienti contro l'arbitrio e vi era stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione (paragrafi 93-100 della sentenza principale).
b) I pregiudizi subiti dalla ricorrente
20. La Corte nota che il principio sotteso al riconoscimento di un'equa soddisfazione è ben consolidato: è necessario, per quanto possibile, porre l'interessato in una situazione corrispondente a quella in cui si troverebbe se la violazione della Convenzione non fosse avvenuta (Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 111, CEDU 2009). Del resto, la condizione sine qua non per l'attribuzione di una riparazione per il danno materiale è l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno denunciato e la violazione constatata (Nikolova c. Bulgaria [GC], n. 31195/96, § 73, CEDU 1999-II, e Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08, 5087/09 e 6107/09, § 12, 8 novembre 2012), e lo stesso discorso vale per il danno morale (Kadiķis c. Lettonia (n. 2), n. 62393/00, § 67, 4 maggio 2006).
21. La Corte osserva che la constatata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 si basa sull'assenza di adeguate garanzie per tutelare la ricorrente, acquirente di buona fede di un appartamento venduto in corso di costruzione, contro il rischio di fallimento del costruttore. Essa non può per questo ritenere che se la violazione non fosse avvenuta, la ricorrente non avrebbe subito alcuna perdita economica. In effetti, tali garanzie, come l’obbligo, per il costruttore, di sottoscrivere un'assicurazione contro il fallimento, offrono una maggiore tutela dell'acquirente, ma non sono di natura tale da coprire ogni rischio in tutte le circostanze e non forniscono necessariamente un rimborso totale delle somme versate al costruttore. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 13, la Corte non può ragionare su quello che sarebbe stato l'esito del procedimento interno se i giudici italiani avessero potuto dedicarsi all’esame della necessità e della proporzionalità della scelta del curatore.
22. In tali circostanze, la Corte non può sottoscrivere la tesi della ricorrente secondo la quale esiste un nesso di causalità diretto tra le violazioni constatate e le spese sostenute, dopo il fallimento del costruttore, per riacquistare l'appartamento che occupava. Tuttavia, la Corte non ritiene irragionevole pensare che a causa delle violazioni in questione l'interessata abbia comunque subito una perdita di reali possibilità (si vedano, mutatis mutandis, Zielinski e Pradal & Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e altri, § 79, CEDU 1999-VII, e Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 80, 31 maggio 2011).
23. Nel caso di specie, il danno subìto deriva sia dalla mancanza di garanzie minime per gli acquirenti di buona fede di un appartamento venduto in corso di costruzione (paragrafo 69 della sentenza principale) sia dalla impossibilità di far esaminare la necessità e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita dell'appartamento in questione (paragrafo 2 supra). Nelle circostanze particolari della presente causa, per questo tipo di danno non è possibile calcolare precisamente le somme necessarie per la sua riparazione (si veda mutatis mutandis, Trévalec c. Belgio (equa soddisfazione), n. 30812/07, § 25, 25 giugno 2013) e non spetta alla Corte indicare l'importo di compensazione equivalente alle «garanzie minime» che il diritto interno avrebbe dovuto assicurare alla ricorrente. Per fissare secondo equità l’importo della riparazione da riconoscere a titolo di equa soddisfazione, la Corte ritiene opportuno prendere in considerazione gli elementi seguenti.
24. In primo luogo, a compensazione dei danni subiti, a livello interno la ricorrente ha già ricevuto i seguenti pagamenti: 12.541,50 EUR nell'ambito della procedura fallimentare, a copertura del credito ammesso in prededuzione e delle spese procedurali, e 13.617,63 EUR dal fondo per le vittime di fallimenti immobiliari (paragrafi 8, 9 e 14 supra), ossia la somma totale di 26.159,13 EUR.
25. In secondo luogo, la ricorrente potrebbe ancora ricevere un indennizzo nell'ambito della procedura fallimentare e/o dai fondi sopra citati. È vero che l'interessata considera che le sue possibilità a tale riguardo sono molto ridotte, e che la sua tesi si basa su elementi oggettivi (paragrafo 9 supra). Rimane comunque il fatto che, benché aleatorio, un indennizzo di questo tipo non può essere escluso a priori.
26. In terzo luogo, la violazione dei diritti della ricorrente garantiti dall'articolo 1 del Protocollo n 1 e dall'articolo 13 della Convenzione ha dovuto causare all’interessata sentimenti di impotenza e frustrazione. La Corte ritiene doveroso riparare in maniera adeguata questo danno morale (si vedano, mutatis mutandis, Epiphaniou e altri c. Turchia (equa soddisfazione), n. 19900/92, § 45, 26 ottobre 2010, e Di Marco c. Italia (equa soddisfazione), n. 32521/05, § 20, 10 gennaio 2012).
27. Tenuto conto di tutti questi elementi e decidendo in via equitativa, la Corte ritiene ragionevole accordare alla ricorrente una somma complessiva di 50.000 EUR, per tutti i danni, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Spese
28. Basandosi sulla nota spese dei suoi consulenti, il 28 agosto 2013 la ricorrente aveva chiesto 32.727,55 EUR per le spese affrontate nell’ambito dei giudizi interni e 1.652,40 EUR per quelle relative alla procedura svoltasi dinanzi alla Corte. Il 1° agosto 2014, dopo la pronuncia della sentenza principale, la ricorrente ha prodotto nuovi documenti giustificativi, ossia: una fattura per la presentazione del suo ricorso per cassazione che ammonta a 2.500 EUR; una nota d'onorario del suo rappresentante dinanzi alla Corte per l'attività prestata fino al 4 marzo 2014, che ammonta a 3.425,76 EUR; e una ricevuta fiscale di 610 EUR per la perizia medico-legale (paragrafo 11 supra).
29. Tenuto conto di questi nuovi documenti giustificativi, la somma totale richiesta per le spese ammonta a 40.915,71 EUR, di cui 35.227,55 EUR per i costi affrontati dinanzi ai giudizi interni e 5.688,16 EUR per quelli affrontati dinanzi alla Corte.
30. La ricorrente sottolinea che nei suoi ricorsi interni ha tentato di rivendicare il diritto al rispetto dei suoi beni, così come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. In tal modo, ha esperito le vie di ricorso che le erano aperte nel diritto italiano e il fatto che le sue azioni non abbiano dato risultati non può precludere il riconoscimento di una somma a titolo di spese. La somma di 2.000 EUR che le è stata riconosciuta nell'ambito della composizione amichevole conclusa dinanzi al giudice fallimentare coprirebbe soltanto una parte minima di queste spese.
31. Il Governo osserva che la ricorrente e la Corte hanno affermato che non esisteva alcun ricorso effettivo per contestare la scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita. Pertanto, il costo relativo alle procedure avviate dalla ricorrente a tale proposito non può esserle rimborsato. Inoltre, in esecuzione della composizione amichevole del 7 febbraio 2008 (paragrafo 13 supra), la ricorrente ha ricevuto 2.000 EUR per le spese affrontate nell'ambito del procedimento fallimentare. Infine, per quanto riguarda le spese affrontate dinanzi alla Corte, il Governo ritiene che la ricorrente potrebbe ricevere un importo non superiore a quello inizialmente richiesto (1.652,40 EUR). Il Governo nota che senza ragioni apparenti, nelle sue domande del 1° agosto 2014, la ricorrente ha aumentato in maniera molto significativa le sue richieste a questo titolo.
32. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il rimborso delle spese sostenute può essere accordato solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole (Belziuk c. Polonia, 25 marzo 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).
33. La Corte osserva che prima di rivolgersi a lei, la ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso che le erano aperte nel diritto italiano, invocando sostanzialmente il diritto al rispetto dei suoi beni. Di conseguenza la Corte ammette che l'interessata ha affrontato delle spese per far correggere la violazione della Convenzione sia nell'ordinamento giuridico interno che a livello europeo. Giudica tuttavia eccessivo l'importo richiesto per le spese afferenti alla procedura nazionale e alla procedura che si è svolta innanzi ad essa e nota che nell'ambito del procedimento fallimentare, l’interessata ha ottenuto 2.000 EUR a titolo di spese di giustizia (paragrafi 8 e 14 supra). Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte decide di accordare la somma complessiva di 15.000 EUR per le spese (si vedano, mutatis mutandis, Di Belmonte c. Italia (n. 1), n. 72638/01, § 63, 16 marzo 2010; Plalam S.p.a. c. Italia (equa soddisfazione), n. 16021/02, § 31, 8 febbraio 2011; e Di Marco (equa soddisfazione), sopra citata, § 25).
C. Interessi moratori
34. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
- Dichiara, con sei voti contro uno,
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- 50.000 EUR (cinquantamila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta per danni materiali e morali;
- 15.000 EUR (quindicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente per le spese;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
- Rigetta, con sei voti contro uno, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Stanley Naismith Işıl Karakaş> Cancelliere Presidente
Işıl Karakaş
Presidente
Stanley Naismith
Cancelliere
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:
- opinione concordante del giudice Sajo;
- opinione concordante del giudice Keller;
- opinione concordante del giudice Lemmens;
- opinione dissenziente del giudice Karakaş.
A.I.K.
S.H.N.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ
(Traduzione)
Nella sentenza principale, la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1. Nell'opinione dissenziente che ho allegato, ho concluso per la irricevibilità del ricorso in quanto lo Stato non aveva nel caso di specie l'obbligo positivo di istituire un dispositivo di tutela, per cui non si poneva alcuna questione sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Non sono convinto che lo Stato abbia l'obbligo positivo di proteggere dal fallimento del venditore ogni persona che acquisti la propria casa, soprattutto quando quest'ultima dovrebbe essere consapevole dei rischi. Proteggere il consumatore non è di per sé un obbligo positivo dello Stato imposto dalla Convenzione, anche se è noto che questo è ciò che fa lo Stato sociale.
Tuttavia, la sentenza è da allora divenuta definitiva ed è passata in giudicato. Ne risulta che le conclusioni che contiene assumono un carattere vincolante per quanto riguarda la questione della proprietà. La situazione sarebbe stata diversa se la Corte avesse statuito sull'equa soddisfazione nella sentenza principale.
L'autorità della cosa giudicata che si attribuisce alla sentenza in questione si impone non soltanto alle parti, ma anche alla Corte stessa, ai giudici che hanno sottoscritto le conclusioni contenute nella sentenza come pure ai giudici dissenzienti. Sostenere il contrario significherebbe opporsi a una sentenza passata in giudicato, con il rischio di generare confusione e di indebolire la posizione della Corte di fronte alle parti e al mondo esterno. È importante anche rilevare che la domanda di equa soddisfazione del ricorrente è basata sulle conclusioni che figurano nella sentenza principale. Di conseguenza, un giudice che si pronunciasse su una domanda di questo tipo sulla base di una opinione dissenziente piuttosto che rispetto alle conclusioni adottate dalla Corte non risponderebbe adeguatamente alle richieste del ricorrente e alla replica del governo convenuto.
Ed è per questo che, sulla domanda di equa soddisfazione presentata dalla ricorrente, ho votato basandomi sulle conclusioni alle quali è giunta la Corte nella sentenza principale. Se è vero che l'autorità della cosa giudicata non implica che si debba accordare in ogni caso un indennizzo facendo riferimento alla sentenza principale (ossia alla questione di merito), la presente causa di tutela della proprietà mi porta a seguire l'esempio dato dal mio collega Jebens nell'opinione concordante che aveva formulato nella causa OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia (equa soddisfazione) (n. 14902/04, 31 luglio 2014).
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE KELLER
Ho votato con la maggioranza per quanto riguarda i punti 1 e 2 del dispositivo. Tuttavia vorrei sottolineare che il mio voto non significa che sottoscrivo la sentenza principale (Ceni c. Italia, n. 25376/06, 4 febbraio 2014), che è stata adottata da una formazione cui non ho partecipato. Piuttosto è stata la disciplina giudiziaria che mi ha indotto a votare come ho fatto qui. In effetti, non appena era stata stabilita la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, era logico che il Governo fosse tenuto a riparare il danno materiale subìto dalla ricorrente.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE LEMMENS
1. Ho votato con la maggioranza per condannare lo Stato convenuto a versare alla ricorrente la somma di 50.000 EUR a titolo di riparazione del danno materiale e morale. Avrei tuttavia preferito che questa conclusione fosse fondata su un ragionamento diverso.
2. A mio avviso, la sentenza avrebbe dovuto iniziare constatando quale fosse il danno materiale subìto dalla ricorrente. Al riguardo, direi che questo danno consiste nell'importo che l'interessata ha dovuto pagare per riacquistare «il suo» appartamento, più le relative spese. La ricorrente, che su questo punto non sembra essere contraddetta dal Governo, sostiene di aver dovuto pagare 190.000 EUR più 11.404,20 EUR, dunque in totale 201.404,20 EUR (paragrafo 7 della presente sentenza). Io riterrei che quest'ultimo importo costituisca il danno materiale subìto.
3. È evidente che lo Stato non deve risarcire integralmente la ricorrente. Le violazioni constatate con la sentenza principale riguardavano, da una parte, il fatto che lo Stato non aveva istituito un quadro legislativo che prevedesse una tutela minima degli acquirenti di buona fede di beni venduti in corso di costruzione vittime del fallimento del costruttore (paragrafo 18 della sentenza) e, dall'altra parte, che il diritto vigente non permetteva ai giudici di verificare se la decisione del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita fosse proporzionata al diritto della ricorrente al rispetto dei suoi beni (paragrafo 19 della sentenza). In tal modo le due violazioni attenevano all’assenza di una tutela sufficiente.
Non bisogna perdere di vista che la tutela da prevedere era una tutela contro un rischio preciso, ossia il fallimento del costruttore. La Convenzione non esige che gli Stati proteggano i cittadini da qualsiasi tipo di rischio. Coloro che, come la ricorrente, concludono un contratto di acquisto avente ad oggetto un appartamento da costruire devono essere consapevoli del rischio che corrono, e mi sembra perfettamente normale che se ne assumano una parte, e addirittura una parte considerevole. Quello che la Corte ha dichiarato nella sua sentenza principale, è che lo Stato non può chiudere gli occhi, e che deve prevedere un sistema minimo di tutela. Come ha ricordato la maggioranza, questa tutela minima sarebbe potuta consistere in un obbligo legale per i costruttori di sottoscrivere un'assicurazione contro il fallimento (paragrafo 21 della sentenza). Sicuramente il legislatore sarebbe potuto andare anche oltre.
Poiché nel caso di specie non vi era alcuna tutela e da ciò è derivato un danno per la ricorrente, lo Stato deve essere condannato a versare un'equa soddisfazione. A mio avviso, si pone la questione di stabilire quale sia l’importo corrispondente alle garanzie minime che il diritto interno avrebbe dovuto offrire alla ricorrente in assenza di garanzie a carattere non pecuniario. Su questo punto, non sono d'accordo con il paragrafo 23 della sentenza, secondo il quale non spetta alla Corte indicare questo importo.
4.Sottoscrivo invece l'opinione della maggioranza secondo la quale questo importo può essere stabilito soltanto in via equitativa.
Nel caso di specie, il fondo per le vittime di fallimenti immobiliari, creato dopo il fallimento del costruttore, ha riconosciuto di dover corrispondere alla ricorrente la somma di 167.498,53 EUR (paragrafi 9 e 14 della sentenza). Tuttavia questo importo non costituisce necessariamente la somma che lo Stato deve alla ricorrente in virtù della Convenzione. Non può dunque essere di grande utilità per la valutazione della Corte.
La maggioranza ha ritenuto ragionevole accordare alla ricorrente una somma complessiva di 50.000 EUR a copertura del danno materiale e del danno morale (paragrafo 27 della sentenza). Noto che questa somma rappresenta circa il 25% del danno materiale effettivamente subìto (paragrafo 2 supra). Da parte mia, posso considerare che si tratta di una soddisfazione «equa», ed è per questa ragione che mi sono allineato alla decisione dei miei colleghi della maggioranza.¹
5. Per la maggioranza, questa somma è definitivamente acquisita alla ricorrente. In altre parole, è accordata indipendentemente da quello che l'interessata potrebbe ancora ricevere a titolo di indennizzo a livello nazionale. Questo punto di vista si basa, mi sembra, sul fatto che la maggioranza considera il danno materiale subìto come una (semplice) perdita di possibilità reali (paragrafo 22 della sentenza).
Su questo punto, mi spiace, non sono d'accordo.
La somma da pagare da parte dello Stato convenuto, ossia 50.000 EUR, può essere versata alla ricorrente da qualsiasi organo dello Stato. Poiché il fondo per le vittime di fallimenti immobiliari ha già accordato all'interessata un indennizzo di 13.617,63 EUR (paragrafi 9, 14 e 24 della sentenza) e potendo accordarle ancora degli indennizzi supplementari, è necessario dedurre l'importo di questo indennizzo dall'importo dell'equa soddisfazione.
Inoltre, bisognerebbe evitare che la ricorrente tragga profitto dall’equa soddisfazione per essere indennizzata due volte per lo stesso danno: una volta da parte dello Stato e un'altra volta da parte del curatore fallimentare. È per questo che sarebbe necessario prevedere, a mio avviso, che qualsiasi somma eventualmente percepita dall'interessata a titolo di indennizzo del credito vantato nei confronti del costruttore (ha già ricevuto un importo di 12.541, 50 EUR - paragrafi 8, 13 e 24 della sentenza) superiore a 151.404,20 EUR (201.404,20 EUR – 50.000 EUR) sarebbe da restituire allo Stato convenuto. Riconosco che questa clausola avrebbe una portata piuttosto teorica, essendo molto scarse le possibilità della ricorrente di recuperare ancora qualcosa dal fallimento (per riprendere l'espressione usata al paragrafo 25 della sentenza). Tuttavia, poiché il curatore ha concluso con la ricorrente una composizione amichevole per un importo complessivo di 167.498,53 EUR (paragrafi 8 e 13 della sentenza), l'ipotesi non è da escludere.
6. In conclusione, sottoscrivo la decisione di accordare alla ricorrente un importo di 50.000 EUR, ma avrei preferito fosse stata accompagnata da qualche precisazione, essenzialmente per stabilire l’esito di questo indennizzo rispetto agli indennizzi che l'interessata potrebbe ancora ricevere per altre vie (si veda, per un caso in cui la Corte ha esplicitamente precisato la destinazione dell'importo accordato a titolo di equa soddisfazione, nel contesto di altri indennizzi ricevuti, Trévalec c. Belgio (equa soddisfazione), n. 30812/07, § 27, 25 giugno 2013).
OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Non sottoscrivo la decisione della maggioranza di accordare alla ricorrente una somma complessiva di 50.000 euro, onnicomprensiva.
Innanzitutto occorre sottolineare che se fossero state messe in atto delle adeguate garanzie per tutelare la ricorrente, acquirente di buona fede di un appartamento venduto in corso di costruzione, contro il rischio del fallimento del costruttore, molto probabilmente quest’ultima avrebbe potuto evitare le significative perdite economiche connesse allo scioglimento del contratto preliminare di compravendita. È chiaro che la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 può aver causato un danno materiale alla ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09), § 13, 8 novembre 2012).
Nell’ambito della procedura fallimentare, la ricorrente ha concluso una composizione amichevole in cui ha quantificato le sue richieste e le somme di cui chiedeva l’iscrizione al passivo fallimentare, ossia una somma totale di 169.498,53 EUR. Ora, il fondo per le vittime di fallimenti immobiliari ha riconosciuto di dover corrispondere alla ricorrente un indennizzo che ammonta a 167.498,53. Occorrerebbe anche tener conto del fatto che la ricorrente ha ricevuto i seguente pagamenti: 12.541,50 EUR nell’ambito della procedura fallimentare, a copertura del credito ammesso in prededuzione e delle spese procedurali, e 13.617,63 EUR dal fondo per la vittime di fallimenti immobiliari, fatto che porta la somma restante dovuta a 141.339,40 EUR.
Dal mio punto di vista, la Corte avrebbe dovuto prendere questa somma come punto di partenza per valutare il danno subìto dalla ricorrente in conseguenza della mancata tutela giuridica e dell’infima possibilità di essere indennizzata nell’ambito della procedura fallimentare, procedura che potrebbe durare parecchi anni.
Nella sua sentenza principale (§ 69), la Corte ritiene che, a titolo degli obblighi derivanti dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, lo Stato fosse tenuto a istituire un quadro legislativo adeguato, che prevedesse una protezione minima degli interessi degli acquirenti di buona fede (si veda, mutatis mutandis, Kotov c. Russia, [GC] n. 54522/00, § 117, 3 aprile 2012). Si può dire che lo Stato convenuto abbia rispettato questo obbligo mettendo a disposizione della ricorrente delle vie di ricorso al fine di consentirle di far valere realmente i suoi diritti? Per quello che so io, in questo caso non è così. Ma, per la maggioranza, «nelle circostanze particolari della presente causa, per questo tipo di danno non è possibile calcolare precisamente le somme necessarie per la sua riparazione (§ 23 della presente sentenza). Sappiamo che, secondo la sentenza principale, il danno subìto deriva dall’assenza di garanzie minime per gli acquirenti di buona fede di un appartamento venduto in corso di costruzione e che questa situazione persiste per la ricorrente. La decisione della maggioranza non spiega in quali circostanze particolari sia stato deciso di riconoscere alla ricorrente una somma così inferiore al danno subìto.
Tuttavia, come constata la maggioranza (§ 25 della presente sentenza), non bisogna perdere di vista che, a livello interno, la ricorrente potrebbe essere ancora indennizzata nell’ambito della procedura fallimentare e/o dal fondo per le vittime di fallimenti immobiliari. È vero che le possibilità dell’interessata a tale riguardo sono molto scarse e che la sua tesi si basa su degli elementi oggettivi. Resta comunque il fatto che, sebbene aleatorio, un indennizzo di questo tipo non può essere escluso a priori.
La Corte ha già sottolineato che sarebbe opportuno evitare che la sua sentenza possa avere l’effetto di un arricchimento senza giusta causa (De Luca c. Italia (revisione), n. 43870/04, § 16, 8 luglio 2014, e Pennino c. Italia (revisione), n. 43892/04, § 16, 8 luglio 2014). Sarebbe così se la ricorrente, oltre al versamento dell’equa soddisfazione per danni materiali e morali concessa dalla Corte, dovesse successivamente ottenere una somma a compensazione dei suoi crediti vantati nei confronti dell’impresa e/o un risarcimento danni in quanto vittima di un fallimento immobiliare. In pratica verrebbe indennizzata due volte per i danni subìti.
Per evitare questa eventualità, il versamento dell’equa soddisfazione per danni materiali e morali potrebbe essere subordinato alla rinuncia da parte della ricorrente a qualsiasi pretesa nei confronti dell’impresa nell’ambito della procedura fallimentare e a qualsiasi somma che potrebbe esserle ulteriormente versata dal fondo per le vittime dei fallimenti immobiliari.
¹Infatti, tenuto conto dei differenti punti di vista riguardanti l’importanza della somma da accordare (si veda il paragrafo 5 infra), mi chiedo se non avessi dovuto piuttosto votare contro il punto 1, a) i, del dispositivo. Se non l’ho fatto, in fin dei conti, è perché volevo comunicare che l’importo di 50.000 EUR era di per sé accettabile.