Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 novembre 2014 - Ricorsi vari - G.G. e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Carnevali, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA G.G. E ALTRI c. Italia

(Ricorsi nn. 3168/11, 3170/11,15195/11,15200/11,15203/11, 15205/11,15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, 47154/11)

SENTENZA

STRASBURGO

13 novembre 2014

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa G.G. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Robert Spano, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 ottobre 2014,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono diciannove ricorsi proposti contro la Repubblica italiana. I dati riguardanti i ricorrenti, cittadini di questo Stato, sono riportati nella tabella allegata. I ricorsi nn. 3168/11 e 3170/11 sono stati presentati il 28 dicembre 2010, il ricorso n. 47154/11 è stato presentato il 27 luglio 2011 e i restanti ricorsi sono stati presentati il 1° dicembre 2010, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  La vicepresidente della sezione ha accolto la richiesta formulata dai ricorrenti di non divulgare la loro identità (articolo 47 § 3 del regolamento) come pure la richiesta di esaminare con priorità le cause (articolo 41 del regolamento).

3.  I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati A.G. Lana e A. Saccucci, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, nonché dal suo co-agente, P. Accardo.

4.  Il 12 marzo 2012 i ricorsi sono stati comunicati al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

1. Causa n. 3168/11 G.G. c. Italia

5. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell'epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

6. Il 24 maggio 2000 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

7. Dopo quattro udienze, con sentenza depositata il 16 maggio 2001, il tribunale dichiarò la propria incompetenza territoriale e rimise la causa al tribunale di Bari.

8. Dopo otto udienze dedicate al deposito e all'esame della documentazione e della perizia, con sentenza depositata il 21 settembre 2009, il tribunale accolse la richiesta del ricorrente.

9. Poiché il Ministero aveva impugnato la sentenza dinanzi alla corte d'appello di Bari, la causa fu rinviata due volte, fino al 20 novembre 2013.

10. Al 26 settembre 2014 la causa era pendente.

11.  Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu poi rigettata.

2. Causa n. 3170/11 P.C. c. Italia

12. Il ricorrente è stato contagiato dai virus dell'epatite B e C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

13. Il 27 luglio 2002 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

14. Dopo 11 udienze, nel corso delle quali si sono succeduti due periti, il tribunale, con sentenza depositata il 18 marzo 2008, rigettò la richiesta del ricorrente per intervenuta prescrizione.

15. Il ricorrente interpose appello; dinanzi alla corte d'appello di Firenze si svolsero due udienze.

16. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu poi rigettata

17. Con sentenza depositata il 21 gennaio 2014, la corte d'appello respinse l’impugnazione del ricorrente.

3. Causa n. 15195/11 D.F. c. Italia

18. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

19. Il 31 agosto 1999 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

20. In una data non precisata, il ricorrente ottenne un indennizzo di natura amministrativa in ragione del suo contagio, ai sensi della legge 210/92 (si veda G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, § 36, 1° dicembre 2009).

21. La causa fu rinviata otto volte fino all'11 luglio 2002 per consentire il deposito della documentazione, la nomina di un perito e il deposito della relazione di quest'ultimo.

22. Con sentenza depositata il 16 gennaio 2003, il tribunale respinse la richiesta del ricorrente ritenendo che l'indennizzo ricevuto ai sensi della legge n. 210/92 comprendesse anche il danno subito.

23. Il 26 febbraio 2004 il ricorrente interpose appello.

24. La corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 2 aprile 2007, rigettò l'appello.

25. Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione. Il 16 giugno 2008 il Ministero della Salute presentò un controricorso dinanzi alla stessa autorità e, il 24 luglio 2008, il ricorrente a sua volta presentò un controricorso incidentale volto ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità delle richieste del Ministero.

26. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007.

27. Con sentenza depositata il 23 gennaio 2014, la Corte di cassazione annullò la sentenza della corte d’appello di Roma rinviando l’esame della causa ad un’altra sezione della stessa corte di merito.

4. Causa n. 15200/11 E.V. c. Italia

28. La ricorrente è stata contagiata dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

29. Il 28 giugno 2002 la ricorrente citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

30. La causa fu rinviata cinque volte fino al 5 maggio 2004 per consentire il deposito della documentazione, la nomina di due periti e il deposito della relazione peritale.

31. Con sentenza depositata il 15 dicembre 2004, il tribunale accolse parzialmente le richieste della ricorrente.

32. Il Ministero della Salute interpose appello. Dopo tre udienze, con sentenza depositata il 16 giugno 2008, la corte d’appello di Roma accolse il ricorso.

33. Il 31 luglio 2009 la ricorrente propose ricorso per cassazione e, il 25 agosto 2009, il Ministero presentò un controricorso dinanzi a questa autorità.

34. Nel frattempo, la ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata.

35. Con sentenza depositata il 23 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente.

5. Causa n. 15203/11 A.T. c. Italia

36. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

37. Il 3 agosto 1999 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

38. In una data non precisata, il ricorrente ottenne un indennizzo di natura amministrativa in ragione del suo contagio, ai sensi della legge 210/92 (si veda G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, § 36, 1° dicembre 2009).

39. Dopo sette udienze dedicate alla presentazione della documentazione e della perizia e all’esame della relazione peritale, con sentenza depositata il 7 gennaio 2003, il tribunale respinse le richieste del ricorrente ritenendo che l’indennizzo che gli era stato riconosciuto ai sensi della legge n. 210/92 comprendesse anche il danno subito.

40. Il ricorrente interpose appello. La corte d’appello, dopo due udienze, con sentenza depositata il 2 aprile 2007 respinse l’appello.

41. Il 23 luglio 2007 il ricorrente propose ricorso per cassazione. In seguito, il Ministero presentò un controricorso innanzi a questa autorità e il ricorrente, a sua volta, presentò un controricorso incidentale.

42. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. domanda fu poi rigettata.

43. Con sentenza depositata il 29 novembre 2013, la Corte di cassazione accolse parzialmente il ricorso del ricorrente.

6. Causa n. 15205/11 M.A.B c. Italia

44. La ricorrente è stata contagiata dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

45. Il 20 dicembre 1999 la ricorrente citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

46. Dopo dieci udienze, con sentenza depositata il 15 ottobre 2002, il tribunale accolse le richieste della ricorrente.

47. Il Ministero interpose appello. Dopo tre udienze, la corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 25 luglio 2005, rigettò l’appello.

48. Il Ministero presentò ricorso per cassazione e la ricorrente presentò un controricorso dinanzi a questa autorità.

49. Nel frattempo, la ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata.

50. La Corte di cassazione, con sentenza depositata il 14 gennaio 2014, cassò parzialmente la sentenza della corte d’appello e rinviò per il resto l’esame della causa ad altra sezione della stessa corte di merito.

7. Causa n. 15976/11 P.C. e un altro c. Italia

51. Il sig. P.C., primo ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico quando era minorenne.

52. Il 15 novembre 2002, la sig.ra R.L., seconda ricorrente e madre di P.C., citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale de L’Aquila al fine di ottenere il risarcimento dei danni che riteneva suo figlio avesse subito a causa dell’infezione.

53. All’udienza del 10 aprile 2003, P.C., diventato nel frattempo maggiorenne, si costituì in giudizio.

54. La causa fu in seguito rinviata cinque volte fino al 23 settembre 2004 per consentire il deposito delle memorie, la nomina di un perito e il deposito della relazione di quest’ultimo.

55. La causa fu rinviata altre quattro volte fino al 26 maggio 2005 poiché il perito non aveva depositato la sua relazione entro i termini fissati.

56. Dopo tre udienze dedicate alla nomina di un nuovo perito e al deposito della relazione di quest’ultimo, l’udienza di precisazione delle conclusioni fu fissata al 24 maggio 2007.

57. Con sentenza depositata il 18 dicembre 2007, il tribunale respinse le richieste dei ricorrenti per l’assenza di un nesso di causalità tra i fatti denunciati e il comportamento del Ministero convenuto.

58. I ricorrenti impugnarono la sentenza di rigetto dinanzi alla corte d’appello.

59. Nel frattempo, la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007 presentata dai ricorrenti fu rigettata e i ricorrenti impugnarono questa decisione dinanzi al tribunale amministrativo regionale di Roma.

60. Con sentenza depositata il 7 luglio 2014, la corte d’appello rigettò le richieste dei ricorrenti.

8. Causa n. 30691/11 R.B.B. e altri c. Italia

61. Il padre dei ricorrenti fu contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico e decedette a causa di questa infezione.

62. Il 20 dicembre 1999 i ricorrenti citarono il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre a causa dell’infezione.

63. Tra il 13 aprile 2000 e il 12 giugno 2003 si tennero dieci udienze per consentire il deposito della documentazione, la nomina di un perito e l’esame della relazione di quest’ultimo.

64. Con sentenza depositata il 10 novembre 2003, il tribunale rigettò le richieste dei ricorrenti.

65. Questi ultimi interposero appello. Dopo due udienze, con sentenza depositata il 12 febbraio 2007, la corte d’appello di Roma accolse il ricorso.

66. Il 17 maggio 2007 il Ministero presentò ricorso per cassazione. Il 25 giugno 2007 i ricorrenti presentarono un controricorso incidentale dinanzi a questa autorità.

67. Nel frattempo, i ricorrenti presentarono la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

68. Con sentenza depositata il 29 novembre 2013, la Corte di cassazione rigettò il ricorso del Ministero e il controricorso dei ricorrenti.

9. Causa n. 30762/11 A.P. c. Italia

69. La ricorrente è stata contagiata dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico

70. Il 3 agosto 1999 la ricorrente citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

71. In una data non precisata, la ricorrente ottenne un indennizzo di natura amministrativa in ragione del suo contagio ai sensi della legge n. 210/92 (si veda G.N. e altri, sopra citata, § 36).

72. Dopo dodici udienze, con sentenza depositata il 1° dicembre 2003, il tribunale accordò alla ricorrente 5.726 EUR (euro) come risarcimento del danno biologico e morale che aveva subito. Questa somma era il risultato della deduzione, dal risarcimento originario, dell’importo dell’indennità amministrativa ricevuta fino ad allora dalla ricorrente si sensi della legge n. 210/92.

73. Poiché la ricorrente aveva interposto appello dinanzi alla corte d’appello di Roma, la causa fu rinviata quattro volte fino al 4 novembre 2011.

74. Nel frattempo presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu poi rigettata.

75. Con sentenza depositata il 22 luglio 2013, la corte d’appello accolse parzialmente la richiesta della ricorrente e accordò a quest’ultima 56.301,12 EUR per il risarcimento del danno morale che aveva subito. La corte d’appello considerò che, se la deduzione, dal risarcimento originario, dell’importo dell’indennità amministrativa ricevuta sino ad allora dalla ricorrente era legittima, l’importo del risarcimento non era stato però correttamente valutato.

10. Causa n. 30767/11 F.L. e altri c. Italia

76. I primi tre ricorrenti sono stati contagiati da diversi virus a seguito di trasfusioni effettuate in un ospedale pubblico.

77. Il 27 ottobre 1999 i primi tre ricorrenti, la sig.ra A.G. (madre degli ultimi due ricorrenti) ed altri duecento attori citarono il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento dei danni che ritenevano di aver subito in ragione della loro infezione (causa detta Emo bis, si veda G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, sopra citata, §§ 38-43). I tipi di virus dai quali sono stati infettati i primi tre ricorrenti in seguito al contagio non sono indicati nel formulario di ricorso né nei documenti riguardanti il procedimento interno. Si può tuttavia dedurre da questi ultimi documenti che, nel loro insieme, le centinaia di persone, attori nel procedimento Emo bis, sono state infettate dal virus dell’epatite B e/o C e/o dal virus dell’HIV.

78. Dopo cinque udienze, con sentenza depositata il 14 giugno 2001, il tribunale accolse la richiesta dei ricorrenti.

79. Il Ministero interpose appello.

80. Nel frattempo A.G. era deceduta e, il 4 ottobre 2002, le sigg.re C.G. e F.G., le ultime due ricorrenti, sorelle di quest’ultima, si costituirono in giudizio.

81. Dopo due udienze, con sentenza depositata il 12 gennaio 2004, la corte d’appello di Roma rigettò la domanda del Ministero.

82. Quest’ultimo presentò ricorso per cassazione e i ricorrenti presentarono un controricorso.

83. Dopo due udienze, con sentenza depositata l’11 gennaio 2008, la Corte di cassazione rinviò la causa alla corte d’appello di Roma.

84. Questo procedimento era pendente al 26 settembre 2014.

85. Nel frattempo, i ricorrenti presentarono la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

11. Causa n. 30786/11 S.A. c. Italia

86. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

87. Il 16 ottobre 2001 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

88. Tra il 22 novembre 2001 e il 24 marzo 2006, si svolsero dieci udienze per consentire il deposito della documentazione, per sentire i testimoni e nominare un perito.

89. Con sentenza depositata il 23 novembre 2006, il tribunale rigettò la richiesta del ricorrente perché era intervenuta la prescrizione.

90. Il ricorrente interpose appello dinanzi alla corte d’appello di Catanzaro.

91. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

92. Con sentenza depositata il 3 giugno 2014, la corte d’appello respinse la richiesta del ricorrente.

12. Causa n. 30792/11 O.R. c. Italia

93. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

94. Il 31 agosto 1999 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

95. Dopo sette udienze, con sentenza depositata il 7 gennaio 2003, il tribunale rigettò la richiesta del ricorrente.

96. Quest’ultimo interpose appello. Dopo tre udienze, con sentenza depositata il 14 maggio 2007, la corte d’appello di Roma rigettò il ricorso.

97. Il ricorrente propose ricorso per cassazione.

98. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

99.Con sentenza depositata il 20 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

13. Causa n. 30795/11 D.M. c. Italia

100. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

101. L’8 novembre 2002 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

102. Tra il 4 febbraio 2003 e il 1° dicembre 2004 si tennero cinque udienze per consentire, tra l’altro, l’ammissione dei mezzi di prova, il deposito della documentazione, l’esame della relazione del perito e per sentire i testimoni.

103. L’11 maggio 2005 il tribunale accolse parzialmente la richiesta del ricorrente.

104. Il Ministero interpose appello sostenendo che i fatti di causa erano prescritti.

105. A sua volta il ricorrente presentò appello incidentale per denunciare il rigetto della parte della sua richiesta che riguardava il danno esistenziale e le ripercussioni della patologia contratta sulla sua capacità lavorativa.

106. L’udienza di precisazione delle conclusioni si tenne il 21 marzo 2008.

107. Con sentenza depositata il 6 ottobre 2008, la corte di appello di Roma accolse la domanda del Ministero e dichiarò prescritta la richiesta di risarcimento danni presentata dal ricorrente.

108. Il 20 novembre 2009 il ricorrente avviò un’azione revocatoria.

109. Dopo l’udienza del 15 aprile 2010, l’udienza di precisazione delle conclusioni fu fissata al 15 aprile 2011.

110. All’udienza che si tenne in quella data, l’esame della causa fu rinviato al 23 marzo 2012 perché le parti avevano avviato un tentativo di composizione amichevole della controversia. La relativa domanda presentata dal ricorrente fu tuttavia rigettata.

111. Con sentenza depositata in cancelleria il 15 novembre 2012, la corte d’appello accolse la domanda di revocazione del ricorrente e condannò il Ministero della Salute al pagamento di 178.848,88 EUR per risarcimento del danno morale.

14. Causa n. 30830/11 F.P. e altri c. Italia

112. La sig.ra M.C., madre dei ricorrenti, è stata contagiata dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

113. Il 26 ottobre 1999 la ricorrente citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

114. In una data non precisata, M.C. ottenne un indennizzo di natura ammnistrativa in ragione del suo contagio ai sensi della legge n. 210/92 (si veda G.N. e altri c. Italia, sopra citata, § 36).

115. Dopo sei udienze dedicate al deposito della documentazione e della relazione peritale, con sentenza depositata il 19 maggio 2003, il tribunale condannò il Ministero della Salute al pagamento di 94.806,96 EUR per il danno morale subito da M.C.

116. Il 13 maggio 2004 M.C. decedette.

117. Il 2 luglio 2004 i ricorrenti interposero appello dinanzi alla corte di appello di Roma. Il Ministero della Salute si costituì in giudizio ed eccepì la prescrizione del diritto invocato dai ricorrenti.

118. La causa fu rinviata sei volte. Con sentenza depositata il 26 aprile 2013, la corte d’appello rigettò la richiesta dei ricorrenti ritenendo prescritto il diritto da essi invocato.

15. Causa n. 30835/11 R.C. e un altro c. Italia

119. Il sig. A.C. è stato contagiato dal virus dell’epatite B e C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

120. Il 7 maggio 2002 egli citò il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

121. Si tennero sei udienze. In una data non precisata, la sig.ra I.M., madre di A.C. e seconda ricorrente, avendo lei stessa contratto il virus dell'epatite C a causa del contatto fisico con suo figlio per le cure da lei dispensate a quest'ultimo, chiese di intervenire nel procedimento. Con ordinanza del 27 settembre 2005, il giudice accolse questa richiesta.

122. Il 21 febbraio 2006 A.C. decedette.

123. Fino al 17 aprile 2008 si svolsero tredici udienze per consentire il deposito della documentazione e delle due relazioni del perito.

124. Con sentenza depositata il 22 febbraio 2010, il tribunale rigettò l'azione per risarcimento danni essendo intervenuta la prescrizione.

125. Il 13 maggio 2010 il sig. R.C. primo ricorrente e fratello di A.C., ricevette da sua madre, I.M., una procura alle liti per rappresentare quest'ultima nei procedimenti giudiziari.

126. Il 5 aprile 2011, R.C., in qualità di erede di A.C. e per conto di I.M., interpose appello.

127. Questa causa era pendente al 26 settembre 2014.

16. Causa n. 30839/11 A.Z. c. Italia

128. La ricorrente è stata contagiata dal virus dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

129. Il 16 giugno 2003 la ricorrente citò il comune di Dolo (Venezia) e la Regione Veneto dinanzi al tribunale di Venezia per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell’infezione.

130. In una data non precisata, la ricorrente ottenne un indennizzo di natura amministrativa in ragione del suo contagio ai sensi della legge n. 210/92 (si veda G.N. e altri c. Italia, sopra citata, § 36).

131. Tra il 17 ottobre 2003 e il 21 marzo 2008 si svolsero otto udienze per consentire il deposito della documentazione e della perizia oltre alla riunione della causa con altri due cause aventi lo stesso oggetto.

132. Con sentenza depositata il 12 giugno 2009, il tribunale rigettò la richiesta della ricorrente ritenendo che l'indennità che le era stata riconosciuta ai sensi della legge n. 210/92 comprendesse anche il danno subito.

133. La ricorrente interpose appello dinanzi alla corte d'appello di Venezia.

134. Con sentenza depositata il 17 febbraio 2014, la corte d'appello rigetto la richiesta della ricorrente.

17. Causa n. 30855/11 A.C. e altri c. Italia

135. Il sig. M.M. (marito della prima ricorrente e padre di altri due ricorrenti), fu contagiato dal virus dell'epatite C in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico. Decedette a causa dell'infezione.

136. Il 5 luglio 2004 i ricorrenti citarono il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti da M.M. a causa del contagio.

137. Dopo undici udienze dedicate al deposito della documentazione, alla nomina di un perito e all'esame della relazione di quest'ultimo, la causa fu rinviata al 18 dicembre 2009 per la precisazione delle conclusioni.

138. Tuttavia, in tale data, l'esame della causa fu ancora rinviato quattro volte.

139. Nel frattempo, i ricorrenti presentarono la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

140. Con sentenza depositata il 16 aprile 2012, il tribunale rigettò la richiesta dei ricorrenti ritenendo che, secondo il risultato delle perizie nel frattempo espletate e tenuto conto della gravità della patologia che aveva causato il decesso di M.M., era improbabile che il virus dell'epatite C in causa fosse stato contratto per la prima volta nel corso della trasfusione denunciata dai ricorrenti.

141. I ricorrenti interposero appello. Questo procedimento era pendente al 26 settembre 2014.

18. Causa n. 30899/11 S.P. c. Italia

142. Il ricorrente è stato contagiato dal virus dell'epatite B in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico.

143. Il 16 settembre 1999 egli citò il Ministero della Salute e la Regione Puglia dinanzi al tribunale di Bari per ottenere il risarcimento dei danni che riteneva di aver subito a causa dell'infezione.

144. Si tennero ventiquattro udienze tra il 7 febbraio 2001 e il 9 giugno 2009 dedicate al deposito della documentazione, alla nomina e alla sostituzione di un perito, all'esame della relazione peritale e all'assegnazione della causa ad un altro giudice istruttore in seguito al trasferimento del giudice inizialmente incaricato.

145. Nel frattempo, il ricorrente presentò la domanda di adesione alle transazioni proposte dal Governo e inserite nelle leggi n. 222 e 244 del 2007. Questa domanda fu in seguito rigettata

146. Con sentenza depositata il 10 novembre 2011, il tribunale rigettò la richiesta del ricorrente.

147. Quest’ultimo interpose appello. La causa fu poi rinviata più volte fino al 10 giugno 2015.

19. Causa n. 47154/11 L.F. e altri c. Italia

148. Il padre dei ricorrenti fu contagiato dal virus dell'epatite C a seguito di trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale pubblico. Egli decedette a causa di questa infezione.

149. Il 7 marzo 2002 i ricorrenti, con il loro fratello e la loro madre, citarono il Ministero della Salute dinanzi al tribunale di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre a causa del contagio.

150. La causa fu rinviata sei volte fino all'8 ottobre 2003 per consentire il deposito della documentazione e la nomina di un perito

151. Con sentenza depositata il 3 maggio 2004, il tribunale accolse la richiesta dei ricorrenti.

152. Il Ministero della Salute interpose appello. Dopo due udienze, con sentenza depositata il 28 gennaio 2008, la corte d'appello di Roma accolse il ricorso.

153. Il 3 febbraio 2009 i ricorrenti, come pure il loro fratello, presentarono ricorso per cassazione. In una data non precisata, il fratello dei ricorrenti decedette.

154. Con sentenza depositata il 27 marzo 2014, la Corte di cassazione accolse la richiesta dei ricorrenti, annullò la sentenza della corte d'appello e rinvio la causa ad un'altra sezione di questa stessa corte di merito.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

155. Il diritto interno pertinente è indicato nelle causa G.N. e altri c. Italia (sopra citata, §§ 32-48).

IN DIRITTO

I.  SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

156. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e il problema di fondo che essi sollevano, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminati congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

157. Nel fare riferimento alla causa G.N. e altri c. Italia (sopra citata), i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, in ragione della eccessiva durata dei procedimenti civili avviati al fine di ottenere il risarcimento del danno che essi stessi o i loro de cujus avevano subito a seguito del contagio contratto in un ospedale pubblico. L'articolo in causa è formulato nelle sue parti pertinenti come segue:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. [...]»

A. Sulla ricevibilità

158. La Corte constata che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incorrono in altri motivi di irricevibilità. È opportuno dunque dichiararli ricevibili.

B.  Sul merito

159. La Corte rammenta di aver concluso per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, nella causa G.N. e altri c. Italia, (sopra citata) in ragione della eccessiva durata dei procedimenti civili avviati dai ricorrenti per ottenere il risarcimento del danno subito a causa delle infezioni contratte dopo le trasfusioni di sangue.

160. La Corte rileva che, nel caso di specie, le azioni civili avviate dai ricorrenti nei vari ricorsi sottoposti all'esame della Corte hanno avuto una durata va da sette a quindici anni, secondo i casi, per un grado di giudizio e da dieci a quattordici anni, secondo i casi, per due, tre o quattro gradi di giudizio.

161. Nel fare riferimento alle conclusioni alle quali essi è pervenuta nella causa G.N. e altri c. Italia, (sopra citata, §§ 101-102), la Corte ritiene che la durata dei procedimenti in causa sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte ad un motivo difendibile basato sull'articolo 2 della Convenzione, non abbiano offerto una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali imposti allo Stato da questa disposizione.

162. La Corte rileva, inoltre, che il Governo non ha fornito argomentazioni che permettano di giungere ad una conclusione diversa nel caso di specie.

163. Pertanto, essa conclude che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

164. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

165. Gli importi che i ricorrenti chiedono a titolo di equa soddisfazione per il risarcimento del danno morale che ritengono di aver subìto sono indicati nella tabella allegata alla presente sentenza.

166. Il Governo si oppone a tali richieste.

167. La Corte ritiene che ai ricorrenti debbano essere accordate le somme riportate nella tabella allegata per il danno morale.

B. Spese

168. I ricorrenti chiedono anche 34.755,88 EUR per le spese relative alle procedure che si sono svolte dinanzi alla Corte.

169. Il Governo non ha presentato commenti in proposito.

170. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 9.500 EUR per le suddette procedure e la accorda congiuntamente ai ricorrenti.

C.  Interessi moratori

171. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÁ

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che, in ciascuno ricorso vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi:
      1. per ciascun ricorso, le somme indicate nella tabella allegata, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposte, per il danno morale subito dai ricorrenti;
      2. ai ricorrenti congiuntamente, 9.500 EUR (novemilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposte dai ricorrenti per le spese sostenute nella procedura dinanzi alla Corte;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta le domande di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 novembre 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Andras Sajo
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

Tabella ricorsi
N. N. di ricorso Data di nascita
Luogo di residenza
Durata (approssimativa) Numero di gradi di giudizio Cifra richiesta dai ricorrenti a titolo di
equa soddisfazione per
il danno morale che ritengono di aver subito
Cifra riconosciuta a titolo
di equa soddisfazione per
il danno morale subito dai ricorrenti
1 3168/11 01/11/1940
Ruvo di Puglia (Bari)
tredici anni e sei mesi due 45.000EUR 45.000 EUR (quarantacinquemila euro)
2 3170/11 14/09/1938
Massa Marittima
undici anni e due mesi due 38.500 EUR 38.500 EUR (trentottomilacinque
cento euro)
3 15195/11 11/03/1956
Montorio Romano
quattordici anni e un mese tre 42.500 EUR 35.000 EUR (trentacinquemila euro)
4 15200/11 16/11/1966
Roma
undici anni e tre mesi tre 35.000 EUR 35.000 EUR (trentacinquemila euro)
5 15203/11 06/11/1958
Palermo
quattordici anni e un mese tre 42.500 EUR 42.500 EUR (quarantaduemila
cinquecento euro)
6 15205/11
02/09/1952
Roma
tredici anni e nove mesi tre 42.500 EUR  
7 15976/11 15/12/1984
Teramo


03/05/1950
Teramo
dieci anni e dieci mesi due 38.500 EUR

Per ciascuno dei ricorrenti
38.500 EUR (trentottomilacinque
cento euro)

Per ciascuno dei ricorrenti
8 30691/11 18/12/1965, Fiumicino


01/02/1973, Nocera Inferiore


11/10/1967, Nocera Inferiore


13/10/1945, Nocera Inferiore
tredici anni e nove mesi tre 42.500 EUR
Per i ricorrenti congiuntamente
42.500 EUR (quarantaduemila
cinquecento euro)

Per i ricorrenti congiuntamente
9 30762/11 19/10/1941
Acerra
quattordici anni due 47.500 EUR 47.500 EUR (quarantasettemila
cinquecento euro)
10 30767/11
07/12/1949
Civitavecchia


16/12/1962
Rocca di Papa


03/03/1946
Roma


05/12/1971
Torino


13/01/1982
La Cassa
tredici anni e undici mesi quattro 37.500 EUR per ciascuno dei primi tre ricorrenti;
37.500 EUR per gli ultimi due ricorrenti congiuntamente
37.500 EUR (trentasettemilacinque
cento)
per ciascuno dei primi tre ricorrenti;

37.500 EUR (trentasettemilacinque
cento)
per gli ultimi due ricorrenti congiuntamente
11 30786/11 28/09/1977
Rossano
dodici anni due 42.500 EUR 42.500 EUR (quarantaduemila
cinquecento euro)
12 30792/11 15/11/1958
Airola
quattordici anni e un mese tre 42.500 EUR 42.500 EUR (quarantaduemila
cinquecento euro)
13 30795/11 11/09/1962
Roma
dieci anni tre 37.500 EUR 35.000 EUR (trentacinquemila euro
14 30830/11 25/08/1960, Roma


25/10/1961, Roma


26/01/1971, Roma
tredici anni e sei mesi tredici anni e sei mesi 47.500 EUR congiuntamente per i ricorrenti 47.500 EUR (quarantasettemila
cinquecento euro)
per i ricorrenti congiuntamente
15 30835/11 16/12/1951, Taranto


31/12/1918, Taranto
undici anni e quattro mesi due 40.000 EUR per ciascuno dei ricorrenti 40.000 EUR (quarantamila euro)

Per ciascuno dei ricorrenti
16 30839/11 24/11/1945
Pieve di Soligo
dieci anni e tre mesi due 38.500 EUR 38.500 EUR (trentottomilacinque
cento euro)
17 30855/11 08/11/1945, Ciampino


17/05/1973, Ciampino


21/11/1975, Ciampino
sette anni e nove mesi due 40.000 EUR per ciascuno dei ricorrenti 40.000 EUR (quarantamila euro)
per i ricorrenti congiuntamente
18 30899/11 20/07/1951, Monopoli quindici anni due 50.000 EUR 50.000 EUR (cinquantamila euro)
19 47154/11
19/08/1957, Roma


22/09/1958, Roma
dodici anni e sei mesi tre 42.500 EUR congiuntamente per i ricorrenti 40.000 EUR (quarantamila euro)
per i ricorrenti congiuntamente