Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1 luglio 2014 - Ricorso n. 20948/06 - Garufi c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 20948/06

Domenico GARUFI contro l’Italia
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione) riunita il 1° luglio 2014 in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Robert Spano, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 23 maggio 2006,
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di una composizione amichevole della causa,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

Il ricorrente, sig. Domenico Garufi è un cittadino italiano nato nel 1912 e residente a Messina. È stato rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. G. Vespaziani, del foro di Rieti. Il 23 gennaio 2009 il sig. Garufi decedette. Con lettera datata 1° febbraio 2010 il sig. Giuseppe Garufi e la sig.ra Maria Francesca Garufi si sono costituiti parti nella procedura in qualità di eredi.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co agente P. Accardo.
Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 i ricorrenti sostenevano di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni, e lamentavano l’iniquità e l’eccessiva durata del procedimento. Il ricorso era stato comunicato al Governo sotto il profilo degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 della Convenzione (equità del procedimento).
Il 25 febbraio e l’8 aprile 2014 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole firmate dalle parti. Con tali dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare ai ricorrenti la somma di 590.000 EUR (cinquecentonovantamila euro), in riparazione dei danni materiali e morali e per le spese, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti. Da parte loro, i ricorrenti hanno rinunciato ad ogni altra richiesta nei confronti dell’Italia in merito ai fatti che sono all’origine del ricorso. Tale somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. In caso di mancato pagamento entro detto termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino alla data del versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Il versamento concluderà definitivamente la causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e ritiene che la stessa si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli e non ravvisa inoltre alcun motivo per proseguire l’esame del ricorso. Di conseguenza, la causa deve essere cancellata dal ruolo.

Per questi motivi la Corte, all’unanimità,

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Andràs Sajò
Presidente

Cancelliere aggiunto
Abel Campos