Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 luglio 2014 - Ricorsi nn. 14625/03, 14628/03 e 15007/03 - Bifulco e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA BIFULCO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 14625/03, 14628/03 e 15007/03)

SENTENZA

STRASBURGO
22 luglio 2014

 

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
 
Nella causa Bifulco e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da:

Nebojša Vučinić, presidente,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 1° luglio 2014,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 14625/03, 14628/03 e 15007/03) proposti contro la Repubblica italiana con i quali tre cittadini di questo Stato («i ricorrenti», si veda tabella allegata), hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati M.G. Rescigno e A. Caruso, con studio in Cicciano (Napoli). Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, I.M. Braguglia, e dal suo ex coagente, N. Lettieri.
  3. Nel maggio 2006 i ricorsi sono stati comunicati al Governo. In applicazione del Protocollo n. 14, sono stati assegnati ad un Comitato.

    IN FATTO

    I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

     
  4. I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici nazionali competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentare la eccessiva durata di questi procedimenti.
  5. I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

    II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
     
  6. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V)

    IN DIRITTO

    I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

     
  7. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi relativamente ai fatti e al problema di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

    II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
     
  8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti denunciano l’eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza dei risarcimenti ottenuti nell’ambito del ricorso «Pinto». Senza fare riferimento ad alcuna disposizione, lamentano anche il ritardo nell’esecuzione delle decisioni «Pinto».
  9. Il Governo si oppone a tale tesi.
  10. La Corte ritiene opportuno esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti secondo il punto di vista dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
    «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».

    A. Sulla ricevibilità

    1. Tardività dei ricorsi
     
  11. Il Governo eccepisce la tardività dei ricorsi per quanto riguarda il motivo relativo alla durata dei procedimenti principali e il carattere ritenuto inadeguato del risarcimento accordato nell’ambito del rimedio interno, in quanto i ricorrenti non hanno contestato l’esito delle procedure «Pinto» entro sei mesi a decorrere dalla chiusura delle stesse. In via sussidiaria, il Governo sostiene che essi avrebbero dovuto informare la Corte nel corso dell’anno successivo al deposito delle decisioni «Pinto», in applicazione di un principio generale che imporrebbe ai ricorrenti di fornire le informazioni sui loro ricorsi entro un anno a decorrere dalla sospensione.
  12. La Corte constata che nel caso di specie le decisioni interne passarono in giudicato il 26 ottobre 2002 (si veda tabella allegata). Poiché i ricorsi sono stati presentati tra il 10 e l’11 aprile 2002, entro i termini previsti dall’articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte rigetta l’eccezione preliminare sollevata dal Governo.

    2. Conclusione
     
  13. La Corte constata che questi motivi non incorrono in altri motivi di irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e li dichiara dunque ricevibili.

    B. Sul merito

    1. Motivo di ricorso relativo alla durata dei procedimenti principali e alla insufficienza del risarcimento ottenuto nell’ambito del rimedio «Pinto»
  14. La Corte constata che i procedimenti in causa sono durati rispettivamente:
    1. i. n. 14625/03: 8 anni e 7 mesi per un grado di giudizio;
    2. ii. n. 14628/03: 7 anni e 5 mesi per un grado di giudizio;
    3. iii. n. 15007/03: 6 anni e 4 mesi per un grado di giudizio.
  15. La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle dei casi di specie e ha constatato una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). In assenza di elementi che possano condurre ad una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene di dover constatare, in ogni ricorso, anche una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per gli stessi motivi.
     
    2. Motivo di ricorso relativo al versamento tardivo degli indennizzi «Pinto»
     
  16. Il Governo sostiene che tale ritardo sarebbe compensato dal riconoscimento degli interessi moratori al momento del pagamento.
  17. La Corte rammenta di aver già ammesso che un’amministrazione possa aver bisogno di un certo lasso di tempo per effettuare un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso di tipo risarcitorio volto a compensare le conseguenze della eccessiva durata dei procedimenti, questo lasso di tempo in linea generale non dovrebbe superare i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione che riconosce l’indennizzo è diventata esecutiva (si veda, tra altre, Cocchiarella, sopra citata, § 89).
  18. Inoltre, un’autorità dello Stato non può addurre a pretesto una mancanza di mezzi per non onorare un debito che si fonda su una decisione giudiziaria (si vedano Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 35, CEDU 2002 III; Cocchiarella, sopra citata, § 90;). La Corte ritiene, infine, che vista la natura della via di ricorso interna, il versamento degli interessi moratori non può essere determinante (si veda, mutatis mutandis, Simaldone c. Italia, n. 22644/03, § 63, 31 marzo 2009).
  19. Nel caso di specie, la Corte constata che il ritardo nel versamento delle somme accordate dalle corti d’appello è compreso tra 42 e 44 mesi a decorrere dalla data del deposito in cancelleria delle decisioni Pinto (si veda tabella allegata), dunque ben oltre i sei mesi previsti dalla consolidata giurisprudenza della Corte.
  20. Vi è stata pertanto violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle decisioni giudiziarie garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

    III.  SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE
     
  21. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentano l’ineffettività del rimedio «Pinto» per quanto riguarda l’articolo 13 della Convenzione, in ragione dell’insufficiente riparazione riconosciuta dalle corte d’appello «Pinto».
  22. La Corte rammenta che, secondo la giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (n. 14626/03, §§ 43-46, 5 giugno 2007) e Simaldone (sopra citata, §§ 71-72), l’insufficienza dell’indennizzo «Pinto» non rimette in discussione l’effettività di questa via di ricorso. Pertanto, questo motivo di ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
  23. Invocando l’articolo 53 della Convenzione, i ricorrenti sostengono inoltre che il sistema giuridico nazionale offrirebbe una garanzia inferiore rispetto al grado di tutela stabilito dalla Convenzione.
  24. Secondo la Corte i ricorrenti contestano sostanzialmente l’inefficacia del rimedio «Pinto». Questo motivo è dunque assorbito da quello basato sull’articolo 13 della Convenzione e deve di conseguenza seguire la stessa sorte.

    IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
     
  25. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
    «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»

    A.  Danno
     
  26. I ricorrenti chiedono le seguenti somme per il danno morale che avrebbero subito.

    Danno morale richiesto dai ricorrenti
    N. ricorso Richieste per danno morale
    14625/03 5.647 EUR
    14628/03 5.371 EUR
    15007/03 3.734 EUR

     
  27. Il Governo contesta tali richieste.
  28. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e decidendo in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella tabella che segue, raffrontate agli importi che avrebbe accordato in assenza di vie di ricorso interne, considerati l’oggetto di ciascuna controversia, il valore dei procedimenti e l’esistenza di ritardi ascrivibili ai ricorrenti

    Somme accordate dalla Corte ai ricorrenti
    Numero ricorso Somma che la Corte avrebbe accordato
    in assenza di vie di ricorso interne
    Somma accordata per danno morale
    14625/03 12.000 EUR 3.400 EUR
    +
    200 EUR (ritardo di oltre 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
    14628/03 8.000 EUR 2.600 EUR
    +
    200 EUR (ritardo di oltre 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)
    15007/03 6.000 EUR 1.900 EUR
    +
    200 EUR (ritardo di oltre 6 mesi nel pagamento dell’indennizzo «Pinto»)

    B.  Spese
     
  29. I ricorrenti chiedono anche delle somme comprese tra 3.771 e 4.940 EUR per le spese sostenute nel corso della procedura «Pinto» e dinanzi alla Corte.
  30. Il Governo contesta tali richieste.
  31. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l’assegnazione di somme per le spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili soltanto nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (si veda, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).
  32. Nel caso di specie e tenuto conto dei documenti a sua disposizione e dei criteri sopra riportati, la Corte ritiene ragionevole accordare 1.000 EUR per ciascun ricorso per le spese.

    C.  Interessi moratori
  33. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della eccessiva durata del procedimento;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del ritardo con il quale le autorità nazionali si sono conformate alle decisioni «Pinto»;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi,
    1. le seguenti somme più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dai ricorrenti, per il danno morale:
      1. n. 14625/03: 3.600 EUR (tremilaseicento euro);
      2. n. 14628/03: 2.800 EUR (duemilaottocento euro);
      3. n. 15007/03: 2.100 EUR (duemilacento euro).
    2. 1.000 EUR per le spese, per ciascun ricorso, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti;
    3. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Abel Campos 
Cancelliere aggiunto

Nebojša Vučinić
Presidente

ALLEGATO

Informazioni ricorsi
Ricorsi/dettagli ricorrenti e date di presentazione Procedimento principale Procedura «Pinto»
Durata complessiva Informazioni complementari Autorità giudiziaria (RG n.) Data di presentazione / Data di deposito della decisione Data in cui la decisione «Pinto» è passata in giudicato Somme accordate (danno morale + spese EUR) / Data del pagamento
14625/03
Bifulco c. Italia
Presentato l’11/04/2003

Sergio BIFULCO, cittadino italiano, nato nel 1954
8 anni e 7 mesi per un grado di giudizio Autorità giudiziaria:
- Tribunale di Napoli
(R.G. n. 2250/92)
Inizio del procedimento: 9 marzo 1992
Fine del procedimento: 27 ottobre 2000

Oggetto:
Ingiunzione di pagamento di onorari
Roma
(RG n. 5937/01)
27 settembre 2001 /
2 maggio 2002
La decisione Pinto è stata notificata il 12 luglio 2002 ed è passata in giudicato il 26 ottobre 2002
(il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione è sospeso tra il 1º agosto e il 15 settembre, si veda la legge n. 742/1969)
2.000 + 1.300 /
17 novembre 2005
14628/03
Mura c. Italia
Presentato l’11/04/2003

Salvatore MURA, cittadino italiano, nato nel 1971
7 anni e 5 mesi per un grado di giudizio Autorità giudiziaria:
-
Tribunale di Napoli
(R.G. n. 27337/93)
Inizio del procedimento: 27 dicembre 1993
Fine del procedimento: 5 giugno 2001

Oggetto:
Azione di risarcimento danni derivanti da incidente stradale
Roma
(RG n. 5929/01)
27 settembre 2001 /
4 marzo 2002
12 luglio 2002 /
26 ottobre 2002
1.032 + 402/
17 novembre 2005
15007/03
Meo c. Italia
Presentato il 10/04/2003

Clemente MEO, cittadino italiano, nato nel 1948
6 anni e 4 mesi per un grado di giudizio Autorità giudiziaria:
- Tribunale di Napoli
(R.G. n. 2045/94)
Inizio del procedimento: 24 gennaio 1994
Fine del procedimento: 15 giugno 2000

Oggetto:
Azione di risarcimento danni derivanti da inadempimento contrattuale
Roma
(RG n. 5934/02
5 gennaio 2002 /
4 marzo 2002
12 luglio 2002 /
26 ottobre 2002
774 + 455/
17 novembre 2005