Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° luglio 2014 - Ricorso n. 63243/00 - Canestrari e Uguccioni c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE
Ricorso n. 63243/00

CANESTRARI e UGUCCIONI contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione) riunita il 1º luglio 2014 in un comitato composto da:

András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Robert Spano, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 14 novembre 2000,
Viste le dichiarazioni formali di accettazione di una composizione amichevole della causa,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

I ricorrenti, sig. Oddo Canestrari, sig.ra Anna Maria Canestrari, sig.ra Maria Cristina Canestrari, e sig.ra Delia Uguccioni, sono quattro cittadini italiani («i ricorrenti» – si veda la tabella allegata). Il 29 ottobre 2008 la sig.ra Uguccioni decedette. Il sig. Oddo Canestrari, la sig.ra Anna Maria Canestrari e la sig.ra Maria Cristina Canestrari hanno comunicato di essere gli unici eredi della quarta ricorrente.
I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Spanò del foro di Parma.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, dal suo ex co-agente, F. Crisafulli, e dal suo co agente P. Accardo.
Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 i ricorrenti sostenevano di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni, e lamentavano l’iniquità e l’eccessiva durata del procedimento. Il ricorso era stato comunicato al Governo sotto il profilo degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 6 § 1 della Convenzione (equità e durata del procedimento).
Il 26 e 28 marzo 2014 la Corte ha ricevuto delle dichiarazioni di composizione amichevole firmate dalle parti. Con tali dichiarazioni, il Governo si è impegnato a versare ai ricorrenti la somma di 50.000 EUR (cinquantamila euro), in riparazione dei danni materiali e morali e per le spese, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti. Da parte loro, i ricorrenti hanno rinunciato ad ogni altra richiesta nei confronti dell’Italia in merito ai fatti che sono all’origine del ricorso. Tale somma sarà versata entro i tre mesi successivi alla data della notifica della decisione della Corte. In caso di mancato pagamento entro detto termine il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino alla data del versamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. Il versamento concluderà definitivamente la causa.

IN DIRITTO

La Corte prende atto della composizione amichevole alla quale sono giunte le parti, e ritiene che la stessa si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli e non ravvisa inoltre alcun motivo per proseguire l’esame del ricorso. Di conseguenza, la causa deve essere cancellata dal ruolo.
Per questi motivi la Corte, all’unanimità,
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 39 della Convenzione.

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

András Sajó
Presidente

 

Dati dei ricorrenti
N. Nome e COGNOME Data di nascita Rappresentante
1 Oddo CANESTRARI 13/04/1947 G. SPANO’
2 Anna Maria CANESTRARI 08/02/1952 G. SPANO’
3 Maria Cristina CANESTRARI 07/12/1945 G. SPANO’
4 Delia UGUCCIONI 12/03/1922 G. SPANO’