Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 maggio 2014 - Ricorsi nn. 6069/09 e 16797/09 Bordoni e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita da Martina Scantamburlo, funzionario linguistico e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA BORDONI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 6069/09 e 16797/09)

SENTENZA

STRASBURGO

13 maggio 2014

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Bordoni e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 aprile 2014,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 6069/09 e 16797/009) presentati contro la Repubblica italiana con i quali vari cittadini di tale Stato («i ricorrenti» – si vedano la tabella riepilogativa allegata e la lista dei ricorrenti) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dagli avv. Paganetti Bianchi e Giotta Bianchi del foro di Sondrio, e dall’avv. R. Brunetti, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
3. Il 9 novembre 2009 e il 18 gennaio 2010 i ricorsi sono stati comunicati al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti erano impiegati della Provincia di Sondrio e svolgevano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabili amministrativi nelle scuole (il «personale ATA»). Avevano diritto ad uno stipendio base, integrato da indennità accessorie.
5. In seguito al trasferimento del personale ATA degli enti locali nei ruoli del personale statale, previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, a decorrere dal 31 dicembre 1999 i ricorrenti divennero dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione («il ministero»). Gli impiegati già in servizio presso tale ministero, che svolgevano le stesse mansioni dei ricorrenti, avevano diritto a una progressione retributiva secondo l’anzianità di servizio.
6. Ai fini dell’articolo 8 della legge n. 124 sopra menzionata, l’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti presso gli enti locali doveva essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici. Tuttavia, il ministero attribuì ai ricorrenti un’anzianità fittizia convertendo la retribuzione di base percepita presso gli enti locali alla data del 31 dicembre 1999 in anni di anzianità e, senza tenere conto del contratto collettivo nazionale del comparto Scuola, calcolò il loro trattamento economico non considerando l’anzianità di servizio reale, maturata fino a tale data. Inoltre, trasformando la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il ministero eliminò dalle ultime buste paga dei ricorrenti tutte le voci accessorie dello stipendio da essi regolarmente percepite fino al 31 dicembre 1999.
7. I ricorrenti adirono i tribunali del lavoro di Sondrio e Milano al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza e, di conseguenza, il versamento della differenza retributiva venutasi a creare a partire del 1° gennaio 2000. Essi affermarono di percepire uno stipendio non corrispondente all’anzianità maturata, che risultava così inferiore a quello degli impiegati da sempre alle dipendenze del ministero.
8. Con varie sentenze i tribunali accolsero i ricorsi dei ricorrenti e condannarono il ministero a riconoscere ai ricorrenti l’anzianità maturata presso gli enti locali.
9. Il ministero interpose appello avverso tali sentenze.
10. Con varie sentenze, le corti d’appello confermarono le decisioni dei tribunali, in quanto il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge n. 124. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza costituita da numerose sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
11. Il ministero propose ricorso per cassazione. Mentre tali procedimenti erano pendenti, il Parlamento adottò la legge finanziaria per l’anno 2006 («la legge n. 266»). L’articolo 1, comma 218, di detta legge, intitolato «interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999», prevedeva che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento.
12. Con varie sentenze la Corte di Cassazione, tenuto conto della legge n. 266, accolse i ricorsi del ministero.
13. I ricorrenti hanno perso il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Per di più, i loro stipendi sono diventati inferiori a quelli di altri dipendenti ATA che avevano vinto la causa con decisioni passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 266.
14. Le informazioni pertinenti sui fatti relativi a tali procedimenti sono contenute nella tabella riepilogativa allegata.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

15. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono descritti nelle sentenze Agrati e altri c. Italia, (nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, 7 giugno 2011) e De Rosa c. Italia, (nn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 e 5141/09, 11 dicembre 2012).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

16. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

17. I ricorrenti lamentano l’intervento legislativo in pendenza dei loro procedimenti, il quale, ritengono, ha recato pregiudizio al loro diritto ad un processo equo. Essi sostengono che la giurisprudenza aveva già riconosciuto che gli ex dipendenti degli enti locali avevano diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Senza l’intervento legislativo, i ricorrenti potevano quindi avere una legittima aspettativa, praticamente una certezza, di ottenere soddisfazione. Essi ritengono che l’intervento legislativo in questione sia stato motivato unicamente dall’interesse finanziario dell’amministrazione, il quale non era sufficiente ad integrare un motivo imperativo d’interesse generale.
Essi denunciano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ai sensi del quale:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

A. Sulla ricevibilità

18. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiarare i ricorsi ricevibili.

B. Sul merito
1. Argomenti delle parti

a. I ricorrenti

19. I ricorrenti sostengono di avere percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico complessivamente inferiore a quello precedente, avendo perduto tutte le voci accessorie della retribuzione. Inoltre, contrariamente a quanto afferma il Governo, non hanno avuto la possibilità di opporsi al trasferimento alle dipendenze dello Stato, come ha del resto riconosciuto la Corte di cassazione nella sentenza del 7 marzo 2007.
20. I ricorrenti ribadiscono di essere stati esclusi da tutti gli aumenti contrattuali e dalle voci accessorie dello stipendio, previsti unicamente nei contratti degli enti locali, come l’indennità di qualifica, l’indennità di mensa, l’indennità di turnazione, l’indennità di rischio di disponibilità, ecc.
21. Essi rammentano che la Corte di cassazione, nella sua chiara e consolidata giurisprudenza, aveva sottolineato ufficialmente che «la legge attribuisce inequivocabilmente al trasferimento l’effetto di riconoscimento dell’anzianità». I ricorrenti affermano anche che la sentenza della Corte Costituzionale non sarebbe corretta.
22. Secondo loro, nella presente causa nessun motivo imperativo d’interesse generale poteva giustificare l’ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziario.
23. I ricorrenti rammentano che la legge interpretativa n. 266 è intervenuta quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale e quando il trasferimento stesso era già stato completato da oltre cinque anni, e che la Corte di cassazione aveva già dissipato ogni eventuale incertezza interpretativa al riguardo. Inoltre, la norma interpretativa era stata dissimulata in una legge finanziaria.

b. Il Governo

24. Il Governo contesta le affermazioni dei ricorrenti. Esso sostiene che, dopo il trasferimento, i ricorrenti avrebbero continuato a svolgere le stesse funzioni con la stessa retribuzione e che tutta l’anzianità maturata era stata riconosciuta ai fini pensionistici. L’unica differenza, secondo il Governo, era che l’anzianità maturata durante il servizio prestato presso l’ente locale non poteva comportare un aumento retributivo rispetto al trattamento economico percepito dagli interessati al momento del trasferimento.
25. Inoltre, il Governo rammenta che questa interpretazione della legge n. 124 del 1999 è stata ratificata da uno degli accordi conclusi tra l’amministrazione (ARAN) e i rappresentanti sindacali degli impiegati, e poi ripresa nel decreto ministeriale del 5 aprile 2001.
26. Il Governo sostiene che, poiché i contenziosi si erano moltiplicati su tutto il territorio nazionale, il legislatore è intervenuto con una legge interpretativa al fine di colmare il vuoto giuridico creatosi, tenendo conto della difficoltà di regolare questa materia attraverso contratti collettivi o tramite il potere regolamentare: il fine era quello di evitare aumenti ingiustificati degli stipendi e disparità di trattamento tra diverse categorie di impiegati. Secondo il Governo, che a tale proposito fa riferimento a varie sentenze della Corte in materia di interventi legislativi, non si può parlare di reformatio in peius della posizione dei ricorrenti.
27. Nelle presenti cause i ricorrenti, che non avevano ottenuto una sentenza definitiva ed esecutiva, hanno cercato di approfittare di un colpo di fortuna e di un vuoto giuridico, così come dell’inadeguatezza degli accordi collettivi e dell’incapacità delle autorità pubbliche di disciplinare questa materia. L’intervento del legislatore era quindi perfettamente prevedibile e rispondeva ad un’evidente imperativa giustificazione di interesse generale (OGIS-Institut Stanislas e altri, sopra citata). Secondo il Governo, questa situazione è molto simile a quella del legislatore nella causa «Building Societies» c. Regno Unito, sopra citata. Esso ritiene inoltre che, nella presente causa, l’intervento del legislatore abbia permesso di prevenire l’instaurarsi di situazioni discriminatorie all’interno del personale ATA e ne conclude che sussisteva un motivo imperativo di interesse pubblico nel senso della giurisprudenza della Corte.
28. Infine, il Governo rammenta che, a giudizio della Corte Costituzionale, l’intervento del legislatore non era contrario né alla Costituzione italiana né alla Convenzione.

2. Valutazione della Corte

29. La Corte rammenta di avere concluso, in cause che sollevavano questioni simili a quelle del caso di specie, per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (Agrati e altri c. Italia, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, 7 giugno 2011, De Rosa c. Italia, nn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 e 5141/09, 11 dicembre 2012). Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti nel caso di specie, essa considera che il Governo non abbia esposto fatti o argomenti che possano condurre a una conclusione diversa nella presente causa. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia essa ritiene che, nella fattispecie, l’intervento legislativo in questione, che era volto a regolare definitivamente e in maniera retroattiva il merito della controversia che oppone la ricorrente allo Stato dinanzi ai giudici nazionali, non fosse giustificato da motivi imperativi di interesse generale.
30. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

31. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno
1) Ricorso n. 6069/09

32. I ricorrenti chiedono, per il danno materiale che avrebbero subito:

RICORRENTI - Danno materiale

  1. BORDONI LUCIANO - 2429,45 EUR
  2. BRUSEGHINI GIORGIO - 2109,43 EUR
  3. GHERARDI LETIZIA - 1536,50 EUR
  4. MAZZONI MARIA GRAZIA - 3374,99 EUR
  5. MOLTONI ENRICO GIOVANNI - 1033,43 EUR
  6. PAGANONI GABRIELLA - 2167,11 EUR
  7. PEDRAZZOLI GIOVANNA - 2188,73 EUR
  8. SCIEGHI SILVANA - 2881,16 EUR
  9. REBAI VALERIO - 3224,36 EUR
  10. TRUTALLI ANTONELLA - 1078,74 EUR
  11. VILLA GIOVANNI - 1033,43 EUR
  12. ACQUISTAPACE ROSALIA - 102,78 EUR
  13. BALITRO EMILIA - 852,67 EUR
  14. CORBELLINI CECILIA - 788,11 EUR
  15. PROH MAFALDA - 942,01 EUR
  16. GADDI VITTORIA - 581,53 EUR
  17. SCINETTI EBE - 1369,64 EUR
  18. BERTUZZI NATALINA - 842,72 EUR
  19. ZEN MASSIMO - 1154,28 EUR
  20. BERTOLINI GIULIA - 2528,99 EUR
  21. FOLINI CARMEN - 5013,56 EUR
  22. TONELLI FLAVIA - 662,24 EUR
  23. MERLO LENA SILVIA - 581,53 EUR
  24. TONOLA GABRIELLA - 852,67 EUR
  25. FANONI SILVIO - 1634,82 EUR
  26. MUFFATTI UMBERTO - 593,40 EUR
  27. FOIANINI VENUSTO - 400,26 EUR
  28. ARMANASCO MARIO - 1300,93 EUR
  29. BORDONI CARDELIA - 400,25 EUR
  30. MIOTTI FABIOLA - 445,57 EUR
  31. SCARAFONI MARIUCCIA - 2794,96 EUR
  32. CODAZZI GIUSEPPINA - 848,02 EUR
  33. FONTANA FULVIO - 576,49 EUR
  34. PIZZINI ORNELLA - 1450,72 EUR
  35. ACQUISTAPACE ADELE - 941,80 EUR
  36. CODEGA DANIELA - 782,67 EUR
  37. BOTTA’ ENZO - 2845,14 EUR
  38. BONETTI MARIA - 566,42 EUR
  39. DEI CAS ORNELLA - 1083,78 EUR
  40. ZEN PATRIZIA - 778,04 EUR
  41. BORSI ERICA MARTINA - 581,53 EUR
  42. PINI ADRIANA - 788,11 EUR
  43. PINI LUCIANA - 581,53 EUR
  44. SENINI LORENZA - 788,11 EUR
  45. PIZZATTI CASACCIA MASSIMO - 1164,35 EUR
  46. QUADRIO FELICE - 1614,52 EUR
  47. COMOLATTI VALERIA - 773 EUR
  48. DELLA MARTA GIUSEPPE - 773 EUR
  49. FOPPOLI ALESSANDRO - 1549,76 EUR
  50. GHILOTTI GIUSEPPINA - 961,09 EUR
  51. IRRONEO MONICA - 773 EUR
  52. PAROLINI GIOVANNI - 667,26, EUR
  53. POLETTI MARISA - 2271,76 EUR
  54. PONCETTA OSVALDO - 2845,14 EUR
  55. RUSCONI NADIA - 2140,11 EUR
  56. VISINI ANTONIO - 1078,74 EUR
  57. SCIANI NICOLETTA - 1033 EUR
  58. TAVELLI ANTONELLA - 783,08 EUR
  59. MAZZOLINI FRANCO - 5013,55 EUR
  60. ROSSINI LUISA DONATA - 1634,52 EUR
  61. PELOSI GIANPIERO - 566,42 EUR

33. Nel ricorso n. 16797/09 il ricorrente chiede la somma di 18.250 EUR più la somma di 58.000 EUR, che corrisponde alla differenza tra le indennità pensionistiche e l’importo di 1.700 EUR l’anno dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2011 per la pensione non percepita.
34. I ricorrenti chiedono tali somme facendo riferimento alla differenza tra la fascia di stipendio in cui sono stati inquadrati e quella in cui avrebbero dovuto essere inquadrati. Di conseguenza, essi chiedono la differenza tra la retribuzione che percepiscono effettivamente e quella alla quale avrebbero avuto diritto in assenza dell’intervento legislativo in questione. I ricorrenti chiedono inoltre alla Corte di considerare la differenza di retribuzione di cui non potranno più disporre fino all’età della pensione.
35. Il Governo contesta le rivendicazioni dei ricorrenti e considera che le loro richieste siano eccessive e infondate, soprattutto per quanto riguarda le differenze di retribuzione per gli anni a venire.
36. La Corte osserva che l’unica base da considerare per accordare un’equa soddisfazione, nella fattispecie, risiede nel fatto che i ricorrenti non hanno potuto beneficiare delle garanzie dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte non può ovviamente fare ipotesi su quale sarebbe stato l’esito del processo in caso contrario, ma non ritiene irragionevole pensare che gli interessati abbiano subito una reale perdita di opportunità (si vedano, in particolare, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri, sopra citata, § 79; Lecarpentier c. Francia, n. 67847/01, 14 febbraio 2006, § 61; Arras e altri c. Italia n.17972/07, 14 febbraio 2012 § 88). Essa tiene a sottolineare che, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di Cassazione era, prima dell’adozione della legge in questione, favorevole alla posizione dei ricorrenti. In tal modo, se non si fosse verificata alcuna violazione della Convenzione, la situazione dei ricorrenti sarebbe stata probabilmente diversa, in quanto agli stessi sarebbe stata riconosciuta l’anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza. Pertanto, la Corte ne deduce che la violazione della Convenzione constatata nel caso di specie possa aver causato ai ricorrenti un danno materiale. Per quanto riguarda il periodo che va dal 2011 al loro pensionamento effettivo o, per i ricorrenti che erano già in pensione, fino alla fine della vita, la Corte constata che l’importo delle perdite è necessariamente ipotetico poiché dipende in particolare da date non conosciute a proposito delle quali la Corte non può fare congetture. Tali questioni dovrebbero essere riservate, eventualmente, alla competenza dei giudici nazionali.
37. Tenuto conto di quanto precede e della sua giurisprudenza in materia, la Corte accorda le somme seguenti ai ricorrenti per il danno materiale:
38. Nel ricorso 6069/09:

ricorrenti del ricorso n. 6069/09
numero progressivo ricorrenti danno materiale
1 BORDONI LUCIANO 2429,45 EUR
2 BRUSEGHINI GIORGIO 2109,43EUR
3 GHERARDI LETIZIA 1536,50 EUR
4 MAZZONI MARIA GRAZIA 3374,99 EUR
5 MOLTONI ENRICO GIOVANNI 1033,43 EUR
6 PAGANONI GABRIELLA 2167,11 EUR
7 PEDRAZZOLI GIOVANNA 2188,73 EUR
8 SCIEGHI SILVANA 2881,16 EUR
9 REBAI VALERIO 3224,36 EUR
10 TRUTALLI ANTONELLA 1078,74 EUR
11 VILLA GIOVANNI 1033,43 EUR
12 ACQUISTAPACE ROSALIA 102,78 EUR
13 BALITRO EMILIA 852,67 EUR
14 CORBELLINI CECILIA 788,11 EUR
15 PROH MAFALDA 942,01 EUR
16 GADDI VITTORIA 581,53 EUR
17 SCINETTI EBE 1369,64 EUR
18 BERTUZZI NATALINA 842,72 EUR
19 ZEN MASSIMO 1154,28 EUR
20 BERTOLINI GIULIA 2528,99 EUR
21 FOLINI CARMEN 5013,56 EUR
22 TONELLI FLAVIA 662,24 EUR
23 MERLO LENA SILVIA 581,53 EUR
24 TONOLA GABRIELLA 852,67 EUR
25 FANONI SILVIO 1634,82 EUR
26 MUFFATTI UMBERTO 593,40 EUR
27 FOIANINI VENUSTO 400,26 EUR
28 ARMANASCO MARIO 1300,93 EUR
29 BORDONI CARDELIA 400,25 EUR
30 MIOTTI FABIOLA 445,57 EUR
31 SCARAFONI MARIUCCIA 2794,96 EUR
32 CODAZZI GIUSEPPINA 848,02 EUR
33 FONTANA FULVIO 576,49 EUR
34 PIZZINI ORNELLA 1450,72 EUR
35 ACQUISTAPACE ADELE 941,80 EUR
36 CODEGA DANIELA 782,67 EUR
37 BOTTA’ ENZO 2845,14 EUR
38 BONETTI MARIA 566,42 EUR
39 DEI CAS ORNELLA 1083,78 EUR
40 ZEN PATRIZIA 778,04 EUR
41 BORSI ERICA MARTINA 581,53 EUR
42 PINI ADRIANA 788,11 EUR
43 PINI LUCIANA 581,53 EUR
44 SENINI LORENZA 788,11 EUR
45 PIZZATTI CASACCIA MASSIMO 1164,35 EUR
46 QUADRIO FELICE 1614,52 EUR
47 COMOLATTI VALERIA 773 EUR
48 DELLA MARTA GIUSEPPE 773 EUR
49 FOPPOLI ALESSANDRO 1549,76 EUR
50 GHILOTTI GIUSEPPINA 961,09 EUR
51 IRRONEO MONICA 773 EUR
52 PAROLINI GIOVANNI 667,26, EUR
53 POLETTI MARISA 2271,76 EUR
54 PONCETTA OSVALDO 2845,14 EUR
55 RUSCONI NADIA 2140,11 EUR
56 VISINI ANTONIO 1078,74 EUR
57 SCIANI NICOLETTA 1033 EUR
58 TAVELLI ANTONELLA 783,08 EUR
59 MAZZOLINI FRANCO 5013,55 EUR
60 ROSSINI LUISA DONATA 1634,52 EUR
61 PELOSI GIANPIERO 566,42 EUR


39. Nel ricorso 16797/09 la Corte accorda 3.600 EUR al ricorrente per il danno materiale.
40. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ritiene che la constatazione di violazione alla quale è giunta costituisca di per sé un’equa soddisfazione per il danno morale subito dai ricorrenti.

B. Spese

41. Per quanto riguarda le spese, i ricorrenti chiedono le somme seguenti:
- ricorso n. 6069/09: producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono la somma di 65.399,09 euro per le spese sostenute per il procedimento interno. Essi hanno allegato, in particolare, il decreto ingiuntivo emesso dal Ministero per recuperare le spese sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione che le aveva compensate.
- ricorso n. 16797/09: il ricorrente chiede la somma di 2.900 euro per le spese sostenute per il procedimento interno.
42. Il Governo afferma che le osservazioni dei ricorrenti non contengono alcuna richiesta, quantificata e corredata dai relativi documenti giustificativi come previsto dall’articolo 60 del regolamento.
43. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Inoltre, quando constata una violazione della Convenzione, la Corte accorda al ricorrente il pagamento delle spese che ha sostenuto dinanzi ai giudici nazionali solo nella misura in cui sono state affrontate per prevenire o far correggere da questi ultimi la violazione suddetta. Ciò si è verificato, nel caso di specie, nel ricorso n. 6069/09. Di conseguenza, per quanto riguarda l’importo delle spese e delle parcelle relative ai procedimenti intentati dinanzi ai giudici nazionali, la Corte lo considera ragionevole e lo accorda per intero.
44. Per quanto riguarda il ricorso n. 16797/09, la Corte osserva che i documenti presentati a sostegno della domanda di rimborso delle spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi alla Corte non sono sufficientemente dettagliati, né suddivisi per voci, né accompagnati dai relativi documenti giustificativi. La Corte rigetta pertanto la richiesta formulata dal ricorrente a questo titolo.

C. Interessi moratori

45. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara

a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:

i) Ricorso n. 6069/09

per il danno materiale

  • 3.450 EUR (tremilaquattrocentocinquanta euro) al sig. Bordoni
  • 3.200 EUR (tremiladuecento euro) al sig. Bruseghini
  • 2.300 EUR (duemilatrecento euro) alla sig.ra Gherardi
  • 5.100 (cinquemilacento euro) alla sig.ra Mazzoni
  • 1.550 EUR (millecinquecentocinquanta euro) al sig. Moltoni
  • 3.250 EUR (tremiladuecentocinquanta euro) alla sig.ra Paganoni
  • 3.300 EUR (tremilatrecento euro) alla sig.ra Pedrazzoli
  • 4.350 EUR (quattromilatrecentocinquanta euro) alla sig.ra Scieghi
  • 4.840 EUR (quattromilaottocentoquaranta euro) al sig. Rebai
  • 650 EUR (seicentocinquanta euro) alla sig. Trutalli
  • 1.550 EUR (millecinquecentocinquanta euro) al sig. Villa
  • 150 EUR (centocinquanta euro) alla sig.ra Acquistapace Rosalia
  • 1.270 EUR (milleduecentosettanta euro) alla sig.ra Balitro
  • 1.180 EUR (millecentoottanta euro) alla sig.ra Corbellini
  • 1.410 EUR (millequattrocentodieci euro) alla sig. Proh
  • 900 EUR (novecento euro) alla sig.ra Gaddi
  • 2.050 EUR (duemilacinquanta euro) alla sig.ra Scinetti
  • 1.260 EUR (milleduecentosessanta euro) alla sig.ra Bertuzzi
  • 1.750 EUR (millesettecentocinquanta euro) al sig. Zen Massimo
  • 3.800 EUR (tremilaottocento euro) alla sig.ra Bertolini
  • 7.520 EUR (settemilacinquecentoventi euro) alla sig.ra Folini
  • 100 EUR (cento euro) alla sig.ra Tonelli
  • 900 EUR (novecento euro) alla sig.ra Merlo
  • 1.300 (milletrecento euro) alla sig.ra Tonola
  • 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta euro) al sig. Fanoni
  • 900 EUR (novecento euro) al sig. Muffatti
  • 650 EUR (seicentocinquanta euro) al sig. Foianini
  • 1.950 EUR (millenovecentocinquanta euro) al sig. Armanasco
  • 600 EUR (seicento euro) alla sig.ra Bordoni
  • 700 EUR (settecento euro) alla sig.ra Miotti
  • 4.200 EUR (quattromiladuecento euro) alla sig.ra Scarafoni
  • 1.300 EUR (milletrecento euro) alla sig.ra Codazzi
  • 900 EUR (novecento euro) al sig. Fontana
  • 3.000 EUR (tremila euro) alla sig.ra Pizzini
  • 1.500 EUR (millecinquecento euro) alla sig.ra Acquistapace Adele
  • 1.180 EUR (millecentoottanta euro) alla sig.ra Codega
  • 4.260 EUR (quattromiladuecentosessanta euro) al sig. Bottà
  • 850 EUR (ottocentocinquanta euro) alla sig.ra Bonetti
  • 1.650 EUR (milleseicentocinquanta euro) alla sig.ra Dei Cas
  • 1.200 EUR (milleduecento euro) alla sig.ra Zen Patriza
  • 900 EUR (novecento euro) alla sig.ra Borsi
  • 1.200 EUR (milleduecento euro) alla sig.ra Pini Adriana
  • 900 EUR (novecento euro) alla sig.ra Pini Luciana
  • 1.200 EUR (milleduecento euro) alla sig.ra Senini
  • 1.750 EUR (millesettecentocinquanta euro) al sig. Pizzatti Casaccia
  • 2.450 EUR (duemilaquattrocentocinquanta euro) al sig. Quadrio
  • 1.150 EUR (millecentocinquanta euro) alla sig. Comolatti
  • 1.150 EUR (millecentocinquanta euro) al sig. Della Marta
  • 2.350 EUR (duemilatrecentocinquanta euro) al sig. Foppoli
  • 1.500 EUR (millecinquecento euro) alla sig.ra Ghilotti
  • 1.150 EUR (millecentocinquanta euro alla sig.ra Irroneo
  • 1.000 EUR (mille euro) alla sig.ra Parolini
  • 3.400 EUR (tremilaquattrocento euro) alla sig.ra Paoletti
  • 4.260 EUR (quattromiladucentosessanta euro) al sig. Poncetta
  • 3.250 EUR (tremiladuecentocinquanta euro) alla sig.ra Rusconi
  • 1.650 EUR (milleseicentocinquanta euro) al sig. Visini
  • 1.550 EUR (millecinquecentocinquanta euro) alla sig.ra Sciani
  • 1.200 EUR (milleduecento euro) alla sig.ra Tavelli
  • 7.520 EUR (settemilacinquecentoventi euro) al sig. Mazzolini
  • 2.450 EUR (duemilaquattrocentocinquanta euro) alla sig.ra Rossini
  • 900 EUR (novecento euro) al sig. Pelosi

più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta per il danno materiale;

(ii) per le spese:

  • 65.399,09 EUR (sessantacinquemilatrecentonovantanove euro e nove centesimi) congiuntamente ai ricorrenti più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta ai ricorrenti, per le spese;

ii) Ricorso n. 16797/09

per il danno materiale

  • 3.600 EUR (tremilaseicento euro) al sig. Scieghi più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale;

5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 maggio 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Abel Campos
Presidente

András Sajó
Cancelliere aggiunto

Allegato n. 1

  1. Ricorso 6069/09 - Ricorrente - Data di nascita - Luogo di residenza: Luciano BORDONI e altri 60
    Con varie sentenze rese tra maggio e giugno 2003 il tribunale del lavoro di Sondrio accolse il ricorso dei ricorrenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità maturata dagli stessi presso l’ente locale. Il ministero interpose appello avverso tali sentenze. Con varie sentenze rese tra aprile e ottobre 2004 la corte d’appello confermò le decisioni del tribunale, in quanto il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Il ministero presentò ricorso per cassazione. Con varie sentenze rese il 18 luglio 2008, la Corte di Cassazione, tenuto conto della nuova legge, respinse il ricorso dei ricorrenti.
  2. Ricorso 16797/09 - Ricorrente - Data di nascita - Luogo di residenza: Sergio SCIEGHI
    Con sentenza resa in data 6 settembre 2003 il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso del ricorrente e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità maturata dallo stesso l’ente locale. Il ministero interpose appello avverso tale sentenza. Con sentenza del 16 dicembre 2004 la corte d’appello confermò la decisione del tribunale in quanto il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge n. 124 del 1999. In data non precisata, il ministero presentò ricorso per cassazione. Con sentenza resa in data 26 settembre 2008, la Corte di Cassazione, tenuto conto della nuova legge, respinse il ricorso del ricorrente.

Allegato n. 2 – lista dei ricorrenti del ricorso n. 6069/09:

RICORRENTI

  1. BORDONI LUCIANO
  2. BRUSEGHINI GIORGIO
  3. GHERARDI LETIZIA
  4. MAZZONI MARIA GRAZIA
  5. MOLTONI ENRICO GIOVANNI
  6. PAGANONI GABRIELLA
  7. PEDRAZZOLI GIOVANNA
  8. SCIEGHI SILVANA
  9. REBAI VALERIO
  10. TRUTALLI ANTONELLA
  11. VILLA GIOVANNI
  12. ACQUISTAPACE ROSALIA
  13. BALITRO EMILIA
  14. CORBELLINI CECILIA
  15. PROH MAFALDA
  16. GADDI VITTORIA
  17. SCINETTI EBE
  18. BERTUZZI NATALINA
  19. ZEN MASSIMO
  20. BERTOLINI GIULIA
  21. FOLINI CARMEN
  22. TONELLI FLAVIA
  23. MERLO LENA SILVIA
  24. TONOLA GABRIELLA
  25. FANONI SILVIO
  26. MUFFATTI UMBERTO
  27. FOIANINI VENUSTO
  28. ARMANASCO MARIO
  29. BORDONI CARDELIA
  30. MIOTTI FABIOLA
  31. SCARAFONI MARIUCCIA
  32. CODAZZI GIUSEPPINA
  33. FONTANA FULVIO
  34. PIZZINI ORNELLA
  35. ACQUISTAPACE ADELE
  36. CODEGA DANIELA
  37. BOTTA’ ENZO
  38. BONETTI MARIA
  39. DEI CAS ORNELLA
  40. ZEN PATRIZIA
  41. BORSI ERICA MARTINA
  42. PINI ADRIANA
  43. PINI LUCIANA
  44. SENINI LORENZA
  45. PIZZATTI CASACCIA MASSIMO
  46. QUADRIO FELICE
  47. COMOLATTI VALERIA
  48. DELLA MARTA GIUSEPPE
  49. FOPPOLI ALESSANDRO
  50. GHILOTTI GIUSEPPINA
  51. IRRONEO MONICA
  52. PAROLINI GIOVANNI
  53. POLETTI MARISA
  54. PONCETTA OSVALDO
  55. RUSCONI NADIA
  56. VISINI ANTONIO
  57. SCIANI NICOLETTA
  58. TAVELLI ANTONELLA
  59. MAZZOLINI FRANCO
  60. ROSSINI LUISA DONATA
  61. PELOSI GIANPIERO