Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 marzo 2014 - Ricorso n. 56944/08 Tornusciolo + 104 c. Italia

Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura di Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 56944/08

Isidoro TORNUSCIOLO contro Italia
e altri 104 ricorsi
(si veda l’elenco allegato)
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 25 marzo 2014 in un comitato composto da:
András Sajó, presidente,
Helen Keller,
Egidijus KÅ«ris, giudici,
Stanley Naismith, cancelliere di sezione.
Visti i ricorsi sopra citati presentati dal 4 novembre 2008 al 16 aprile 2012 (si veda l’elenco allegato).
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

Le parti, elencate nell’allegato, sono state rappresentate dinanzi alla Corte dall’avv. G. Romano, del foro di Benevento.

Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, G. Mauro Pellegrini.

I ricorrenti sono stati parti nei procedimenti civili di cui hanno contestato l’eccessiva durata avvalendosi del ricorso «Pinto». Essi hanno ottenuto dai giudici «Pinto» degli indennizzi per il danno morale più le spese per la procedura «Pinto».

MOTIVI DI RICORSO

Invocando gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione nonché l’articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano l’eccessiva durata delle procedure «Pinto» e il ritardo nell’esecuzione o la mancata esecuzione delle decisioni «Pinto».

IN DIRITTO

Tenuto conto della similitudine dei fatti e delle questioni giuridiche poste dai ricorsi, la Corte decide di riunirli e di esaminarli congiuntamente in un’unica decisione (articolo 42 del regolamento della Corte).

Il 6 dicembre 2013 il Governo ha fatto pervenire alla Corte le dichiarazioni di accettazione delle proposte di composizione amichevole firmate dal legale dei ricorrenti. In effetti le parti hanno raggiunto un accordo a livello nazionale in base al quale viene riconosciuta ai ricorrenti la somma forfettaria di 200 EUR per il danno morale derivante dalle violazioni denunciate, più le somme «Pinto» eventualmente ancora dovute (maggiorate di interessi legali fino alla data del pagamento) e un importo forfettario a titolo di spese.

La Corte constata che la questione sollevata dai ricorsi è stata risolta conformemente alla sua giurisprudenza in materia (si vedano Loffredo e altri (dec.), n. 10741/10 e altri, 3 dicembre 2013 e Recano e altri (dec.), n. 66394/11 e altri, 3 dicembre 2013, nonché i relativi riferimenti).

Pertanto, poiché non vi è alcun motivo che giustifichi la prosecuzione dell’esame dei ricorsi (articolo 37 § 1, in fine), è opportuno cancellarli dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 b).

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi;

Decide di cancellare i ricorsi dal ruolo.

András Sajó
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere