Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale

aggiornamento: 27 marzo 2020

AVVIO GESTIONE E CHIUSURA DI UN’IMPRESA - DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL DIRITTO CONTRATTUALE, COMPRESI GLI INTERESSI DI MORA

 

DIRITTO CONTRATTUALE E VENDITE A IMPRESE, A CONSUMATORI

 

Quali sono le differenze di diritto contrattuale tra le vendite B2B e B2C
I termini B2B e B2C sono delle sigle che riguardano:

  1. B2B (business to business): lo scambio commerciale di prodotti o servizi tra aziende;
  2. B2C (business to consumer): lo scambio commerciale di prodotti o servizi diretta al consumatore,

nel settore del commercio elettronico (e-commerce).

Le norme in materia di vendite al consumatore sono finalizzate a dare maggiore protezione alla parte debole del contratto e sono contenute nel Codice del Consumo.
In particolare nei contratti B2C:

  • il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 Codice del consumo);
  • il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (rimedi che non sono previsti per i contratti sottoposti alla disciplina del codice civile), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto;
  • il consumatore può denunciare i vizi entro 2 mesi dalla scoperta del vizio mentre il professionista deve farlo nel più breve termine di 8 giorni (art. 1490 codice civile). In ogni caso, anche decorsi tali termini l’acquirente, sia esso consumatore o professionista, può esercitare l’azione di garanzia entro i termini di prescrizione:
  1. 26 mesi nei rapporti B2C (art. 132 codice del Consumo),
  2. 1 anno nei rapporti B2B.

Inoltre, per quanto riguarda le clausole vessatorie ovvero le clausole che comportano a carico del consumatore un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi

  • nei contratti B2C le clausole considerate vessatorie (artt. 33 e 34 del Codice del Consumo), sono sanzionate con la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36). La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
  • i consumatori possono fare valere, attraverso le associazioni rappresentative, anche la tutela inibitoria e quella amministrativa affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La tutela inibitoria consente alle associazioni rappresentative dei consumatori di richiedere al giudice di proibire l'uso di condizioni generali abusive L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, con una procedura cautelare ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
  • La tutela amministrativa consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di sua iniziativa o su denuncia, di dichiarare vessatorie le clausole inserite nei contratti tra consumatori e professionisti.
  • nei contratti B2B le clausole tassativamente elencate e quelle aggiunte nei contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 codice civile. sono inefficaci, salvo specifica approvazione per iscritto (art. 1341 e 1342 codice civile)


Riferimenti normativi

Codice Civile

  • 1341 Condizioni generali di contratto
  • 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
  • 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
  • 1492 Effetti della garanzia
  • 1494 Risarcimento del danno
  • 1495 Termini e condizioni per l'azione


Codice del Consumo (Decreto legislativo 206 del 2005)

  • 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
  • 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole
  • 36 Nullità di protezione
  • 37 Azione inibitoria
  • 37 bis Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
  • 130 Diritti del consumatore
  • 132 Termini
  • 134 Carattere imperativo delle disposizioni
  • 135 Tutela in base ad altre disposizioni

 


Quali norme sono stabilite a livello nazionale in aggiunta alle norme UE in materia di diritto contrattuale, ad esempio per la fornitura di contenuti/servizi digitali e per la vendita di beni ai consumatori — in particolare per le vendite transfrontaliere

  1. Fornitura di contenuti/servizi digitali
    Per quanto concerne il commercio elettronico, il legislatore ha previsto che il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
  1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  2. il domicilio o la sede legale;
  3. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
  4. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  5. gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità' di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  6. per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    • l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    • il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità' di consultazione dei medesimi;
  7. il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività' soggetta ad imposta;
  8. l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  9. l'indicazione delle attività' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
  1. Vendita di beni ai consumatori
    Tra gli esempi di attuazione della normativa UE in materia si ricorda che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”; nel codice del Consumo l’art. 52, così come modificato dal Dlgs. 21/2014, ora prevede il periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli necessari alla restituzione (in precedenza il termine era di dieci giorni).
  1. Vendita transnazionale di beni
    In caso di vendita transfrontaliera di beni le norme che si applicano sono, a seconda dei casi, la legge nazionale di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) oppure il Regolamento UE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Regolamento UE 593/2008 denominato Roma 1)

 


Se vi sono norme specifiche per le vendite online e per gli altri tipi di vendita al di fuori dei locali commerciali, come le vendite presso fiere o presso domicilio dei consumatori

Il Codice del Consumo prende in esame (art. 45 codice del Consumo):

  1. il “contratto a distanza” e lo definisce come qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore (la vendita può avvenire con il telefono, fax, internet etc.);
  2. il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" e lo definisce come qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
    1. concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista (es: domicilio del consumatore);
    2. per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1 (per corrispondenza o in base ad un catalogo);
    3. concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
    4. concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore (es: durante un’escursione);

In questi casi:

  • il professionista deve fornire per iscritto una dettagliata informativa precontrattuale in linguaggio comprensibile e semplice indicando:
  1. le caratteristiche dei beni;
  2. l’identità ed indirizzo geografico del professionista o della sede a cui indirizzare i reclami;
  3. il prezzo;
  4. le spese aggiuntive;
  5. le modalità di pagamento;
  6. i termini della garanzia;
  7. la durata del contratto;
  8. i termini e le forme per poter esercitare il diritto di recesso.
  • la fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti; il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi dal costo della restituzione del bene.


Riferimenti normativi

Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)

  • Articolo 2 Diritti dei consumatori


Capo I - Dei diritti dei consumatori nei contratti

  • Articolo 45 Definizioni
  • Articolo 46 Ambito di applicazione
  • Articolo 47 Esclusioni


Sezione I - Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali

  • Articolo 48 Obblighi d'informazione nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali


Sezione II - Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

  • Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
  • Articolo 50 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
  • Articolo 51 Requisiti formali per i contratti a distanza
  • Articolo 52 Diritto di recesso
  • Articolo 53 Non adempimento dell'obbligo di informazione sul diritto di recesso
  • Articolo 54 Esercizio del diritto di recesso
  • Articolo 55 Effetti del recesso
  • Articolo 56 Obblighi del professionista
  • Articolo 57 Obblighi del consumatore nel caso di recesso
  • Articolo 58 Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
  • Articolo 59 Eccezioni al diritto di recesso


Sezione III - Altri diritti del consumatore

  • Articolo 60 Ambito di applicazione
  • Articolo 61 Consegna
  • Articolo 62 Tariffe per l'utilizzo dei mezzi di pagamento
  • Articolo 63 Passaggio del rischio
  • Articolo 64 Comunicazione telefonica
  • Articolo 65 Pagamenti supplementari


Sezione IV - Disposizioni generali

  • Articolo 66 Tutela amministrativa e giurisdizionale
  • Articolo 66 - bis Foro competente
  • Articolo 66 - ter Carattere imperativo
  • Articolo 66 - quater Informazione e ricorso extragiudiziale
  • Articolo 66-quinquies Fornitura non richiesta
  • Articolo 67 Tutela in base ad altre disposizioni


CAPO II - Commercio elettronico

  • Articolo 68 Rinvio (rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della Direttiva 200/31/CE)

 


Se le norme sono diverse in caso di vendita al di fuori e vendita all’interno dei locali commerciali

Il Codice del Consumo garantisce a tutti i consumatori ed agli utenti come fondamentali i diritti:

  1. alla tutela della salute;
  2. alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  3. ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  4. all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo;
  5. alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità' nei rapporti contrattuali;
  6. alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  7. all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Le maggiori tutele a favore del consumatore in caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali (in particolare gli obblighi informativi e l’ampliamento diritto di recesso) deriva dalla considerazione che questi tipi di vendite,

  • per le modalità aggressive con cui vengono proposte,
  • o per l’effetto sorpresa
  • e, in ogni caso, perché non consentono al consumatore di visionare dal vivo il prodotto

espongono il consumatore al rischio di compiere atti non del tutto ragionati senza comprendere del tutto gli obblighi connessi al contratto.

Riferimenti normativi

Codice Civile

  • 1341 Condizioni generali di contratto
  • 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
  • 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
  • 1492 Effetti della garanzia
  • 1494 Risarcimento del danno
  • 1495 Termini e condizioni per l'azione


Codice del Consumo (Decreto legislativo 206 del 2005)

  • 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
  • 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole
  • 36 Nullità di protezione
  • 37 Azione inibitoria
  • 37 bis Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
  • 130 Diritti del consumatore
  • 132 Termini
  • 134 Carattere imperativo delle disposizioni
  • 135 Tutela in base ad altre disposizioni

 


Se i venditori devono offrire mezzi di ricorso e, in caso affermativo, quale tipo di misure correttive

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:

  1. al ripristino senza spese della conformità del bene mediante:
  1. riparazione, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile, o
  2. sostituzione, sempreché non sia eccessivamente oneroso (se crea spese irragionevoli per il venditore) rispetto alla riparazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

ovvero

  1. ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (sempre se non sia lieve), se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo, se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore.

In ogni caso dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile:

  1. se il consumatore ha già scelto un rimedio specifico il venditore resta obbligato ad attuarlo salvo che accetti il rimedio alternativo proposto;
  2. se il consumatore non ha già scelto uno specifico rimedio, deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio tra quelli sopra elencati.

Riferimenti normativi

Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005)

Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I Della vendita dei beni di consumo

  • Articolo 128 Ambito di applicazione e definizioni
  • Articolo 129 Conformità al contratto
  • Articolo 130 Diritti del consumatore

 


Come sono classificati i contratti per la fornitura di servizi digitali e quali sono i mezzi di ricorso disponibili

Il contratto di fornitura di contenuto digitale è il contratto che viene stipulato tipicamente on line ed ha ad oggetto prodotti di natura digitale: programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo.

Nella Direttiva (Ue) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali è definito «servizio digitale»:

  1. un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;
  2. un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati.

Il contratto di fornitura di contenuto digitale può essere concluso sia on line che off line.

  1. se concluso on line: è un contratto a distanza in cui il contenuto digitale viene acquistato tramite download oppure su un supporto materiale come un dvd, che l’acquirente può memorizzare, trasformare e riutilizzare;

In questi casi il consumatore non acquista il diritto esclusivo di proprietà ma fruisce in modo non esclusivo e reiterato beni immateriali e servizi a fronte del pagamento di una tariffa per l’uso del bene o del servizio.

  1. se concluso off line: il contenuto digitale viene fornito su un supporto materiale tramite un contratto concluso di persona, fuori dei locali commerciali o anche a distanza.

Nel caso di software se avviene la cessione a titolo definitivo ed irrevocabile del diritto di utilizzare il programma (e quindi ad esempio non vi sono limiti per il compratore alla cessione successiva a terzi del programma) si può inquadrare il contratto nello schema della compravendita.
Più frequente è la licenza d’uso, che è l’atto con cui un soggetto, che detiene il diritto esclusivo su un bene, cede a terzi un determinato e circoscritto potere di utilizzazione ed è assimilabile al contratto di locazione.

 


Nei contratti per la fornitura di contenuti digitali

 

chi è responsabile per i difetti dei prodotti o dei servizi venduti

Nella Direttiva (Ue) 2019/770 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali è previsto che il consumatore ha diritto:

  1. al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale,

oppure

  1. a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto (se il difetto è di non lieve entità)

La direttiva si applica anche ai contratti in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali.


Riferimenti normativi

Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

  • Articolo 13 Rimedio per la mancata fornitura

 

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