Componenti privati presso gli Uffici Giudiziari per i minorenni - Situazione al 31 dicembre 2019

6 febbraio 2020

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio I del Capo Dipartimento
Sezione Statistica

 

 

 


Premessa

Con l’istituzione dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni delle Corti d’Appello per i minorenni (avvenuta nel 1934) furono inseriti negli organici dei predetti Uffici, oltre al personale con qualifica di magistrato, anche cittadini benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. La scelta di tale personale, esperto nelle materie sopra citate verte dal 1956 anche sui cultori della psicologia. Tali privati cittadini (per questo denominati componenti privati) hanno il titolo di giudice onorario se esercitano l’incarico presso il Tribunale per i minorenni e di consigliere onorario se lo esercitano presso la Sezione per i minorenni della Corte d’Appello; l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. I componenti privati hanno lo scopo di fornire, essendo cultori nelle materie sopra indicate, con la loro attività complementare e non concorrenziale a quella del magistrato, un’effettiva specializzazione non giuridica all’organo giudiziario; essi vengono nominati con decreto del Ministro della Giustizia su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura previo espletamento della procedura di selezione.

Il componente privato gode di una completa parità di attribuzioni rispetto ai giudici togati, opera in piena autonomia ed interviene in ogni atto del processo a carico di un minore sia in materia penale che in quella civile. L’attività che svolge ha un alto valore sociale ed è indispensabile al regolare funzionamento degli Uffici giudiziari minorili.

Roma, 6 febbraio 2020

A cura del Servizio Componenti privati

 

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