Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche

aggiornamento: 12 luglio 2018

È una misura di sicurezza personale non detentiva, prevista dall'art. 234 del codice penale.

Viene aggiunta alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale e per reati commessi in stato di ubriachezza abituale. La durata minima è di un anno.

 In caso si trasgressione può essere disposta la libertà vigilata o la prestazione di cauzione di buona condotta.

 

Voci correlate