Gestori vendite telematiche - Registro - Iscrizione - Portale

aggiornamento: 18 febbraio 2021


CONSULTA IL REGISTRO

 

Il Registro è istituito ai sensi dell'art. 26 del dm 26 febbraio 2015 n. 32

►il modello di domanda per l’iscrizione nel registro dei gestori delle vendite telematiche è approvato dal dm 19 giugno 2017

ISTRUZIONI TECNICO OPERATIVE

La domanda di iscrizione al registro dei gestori della vendita telematica ai sensi dell’art. 161-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile deve essere inviata esclusivamente per via telematica con le modalità indicate di seguito indicate.
Le domande inviate con modalità diverse sono irricevibili.

Punto 1
Il richiedente o il compilatore deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Come fare per/Registri ed elenchi».
Il richiedente o il compilatore che non sia già registrato deve effettuare la registrazione inserendo: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica certificata, codice di sicurezza creato dall’utente (password). Il richiedente o il compilatore che sia già registrato deve accedere al sistema usando le credenziali in suo possesso.

Punto 2
La domanda di iscrizione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia all’indirizzo già indicato; in particolare, nel form è necessario selezionare almeno una Corte di appello cui è diretta la domanda. Dopo aver completato l'inserimento dei dati ed averli confermati, il sistema informatico renderà disponibile al compilatore la domanda con i dati inseriti, che dovrà essere scaricata in formato .pdf e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società.

Punto 3
La procedura telematica di presentazione della domanda è completata attraverso l’invio della domanda sottoscritta digitalmente in allegato .pdf al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dag@giustiziacert.it, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail “domanda di iscrizione al registro dei gestori delle vendite telematiche”.

Punto 4
In caso di più invii telematici nell’interesse del medesimo richiedente, l'Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell’art.161-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati, provvederà ad emettere unitamente alle regole tecniche previste dal d.m. 26 febbraio 2015, n.32, anche quelle relative al portale delle vendite pubbliche di imminente attivazione e previste dall’art.161-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

 

 

 

 

In funzione del portale vendite pubbliche visti:

 

sono adottate

Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c. nonchè relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni e alle informazioni minime realtive ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio da parte del portale tramite funzionalità informatizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 d.m. 31 ottobre 2006 (Allegato A)

Specifiche tecniche previste dall'art. 26 del d.m 26 febbraio 2015 n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c. (Allegato B)

Manuale utente per la presentazione del modulo dell’offerta telematica

 




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