Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2013 - Ufficio legislativo

aggiornamento: 24 gennaio 2014

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014

Indice

I principali provvedimenti predisposti dall’Ufficio Legislativo, nell’anno 2013, sono stati i seguenti:

 

Materia civile

DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (CONVERTITO dalla legge 9 agosto 2013 , n. 98). Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - c.d. Decreto del fare.

Misure

  • Introduzione dei giudici ausiliari (onorari) nelle corti di appello per l’abbattimento dell’arretrato civile, attingendo da: magistrati a riposo, professori universitari in materie giuridiche, ricercatori in materie giuridiche, notai, avvocati.
  • Introduzione del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari per i laureati in giurisprudenza all’esito di una percorso di laurea quadriennale in possesso di specifici requisiti di onorabilità e di merito.
  • Introduzione dei magistrati assistenti di studio in cassazione, attinti tra i magistrati addetti all’Ufficio del massimario il cui numero è stato ampliato.
  • Modifica dei casi e delle modalità dell’intervento del Pubblico ministero nei giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione.
  • Previsione di un procedimento di volontaria giurisdizione per la divisione di cespiti in comunione da proporsi con domanda congiunta ad un professionista.
  • Si interviene poi con specifiche misure volte ad abbattere i tempi per il recupero del credito impedendo che il debitore, raggiunto da un’ingiunzione di pagamento, possa adottare condotte dilatorie.
  • Per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata viene ripristinata, in via sperimentale per un quadriennio, la mediazione obbligatoria, per numerose tipologie di cause, con l’esclusione delle controversie per danni da circolazione stradale: l’opera del mediatore, cioè di un professionista qualificato, è funzionale al raggiungimento di un accordo tra le parti impedendo che la lite arrivi in tribunale ovvero, per i procedimenti già pendenti, facilitandone la conclusione senza la decisione del giudice. Si prevede che l’accordo concluso davanti al mediatore possa essere utilizzato per il recupero del credito soltanto se sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti. Vengono inoltre abbattuti i costi. Viene altresì previsto il riconoscimento per legge agli avvocati del titolo di mediatore.
  • Vengono previste misure per impedire condotte abusive del concordato in bianco (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si è previsto che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà inoltre nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.


LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Misure

  • Si prevede, al fine di realizzare un incremento delle entrate, indispensabile per far fronte alle esigenze dell’amministrazione ed in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, l’aumento dell’anticipazione forfettaria prevista, a carico delle parti che introducono un processo civile per le notificazioni a richiesta dell’ufficio.
  • Viene stabilito per norma primaria che i compensi liquidati dal giudice all’avvocato nei procedimenti penali in cui vi sia ammissione al patrocinio a spese dello Stato, abbiano una riduzione di un terzo.
  • E’ introdotto un contributo obbligatorio di euro 50,00 per la partecipazione agli esami di avvocato, nonché per il concorso per notaio e concorso per magistrato ordinario
  • E’ prevista la proroga per un anno di tutti i magistrati onorari


SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148». (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Disposizioni urgenti per la crescita del Paese.
STATO: in corso di redazione per la seconda lettura al consiglio dei Ministri.

Misure

  • Lo schema di decreto reca misure integrative, correttive e di coordinamento dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 recanti la nuova organizzazione degli uffici del giudice di pace, dei tribunali e delle procure della Repubblica.
  • In particolare, il decreto prevede misure processuali volte a fissare la competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, a precisare la piena utilizzabilità per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto correttivo delle liste da cui si attinge per la nomina dei giudici popolari per la composizione delle Corti di assise, a regolare, una tantum, una procedura di trasferimento dei giudici onorari per consentire di risolvere le situazioni di incompatibilità causate dalla nuova organizzazione degli uffici giudiziari


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE di delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014).
STATO: approvato dal consiglio dei Ministri dei 17 dicembre 2013.

Misure

  • La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito.
  • In particolare le norme di delega sono volte:
    1. ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al più snello rito sommario di cognizione;
    2. ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante dispositivo accompagnato dall’indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell’impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentirà di ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte le controversie è uno dei fattori che impedisce la ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate;
    3. a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice del provvedimento impugnato;
    4. a smaltire l’arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non particolarmente complesse e delicate (sono ad es. esclude quelle che coinvolgono i diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in composizione monocratica e non collegiale;
    5. a prevedere che il giudice quando emette una sentenza di condanna all’adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare infungibile) possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell’adempimento;
    6. a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga preceduto dall’espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla quantificazione del danno lamentato;
    7. a responsabilizzare e valorizzare l’attività dei difensori;
    8. a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalità telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l’anagrafe tributaria;
    9. riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza spossessamento, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI.

Con norme immediatamente precettive si incide sul processo di esecuzione forzata al fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali. 

DDL “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996, e norme di adeguamento interno”.
STATO: approvato dal consiglio dei ministri il 2 agosto 2013. Trasmesso alle Camere (AC 1589).

Misure

La Convenzione dell’Aja del 1996 si propone di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati firmatari in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori. Introduce, quale principio generale, quello del riconoscimento automatico delle misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato contraente.

Questo principio prevede alcune eccezioni, tra le quali quella relativa al riconoscimento delle decisioni di affidamento extrafamiliare del minore o “la sua assistenza legale tramite kafala”, istituto di matrice islamica. In queste ipotesi, l’autorità competente ad adottare la misura dovrà consultare preventivamente l’autorità centrale dello Stato “ricevente” il minore, comunicando un rapporto sul minore e sui motivi del collocamento. L’autorità centrale “ricevente” dovrà approvare il collocamento o l’assistenza tenuto conto del superiore interesse del minore, e solo dopo che sia avvenuta l’approvazione la decisione di affidamento o di kafala emessa dallo Stato competente potrà essere riconosciuta ed eseguita nello Stato “ricevente”.

Tali disposizioni hanno reso necessario dettare norme di adeguamento - la kafala costituisce, infatti, una novità per il nostro ordinamento, anche se si tratta istituto già contemplato da specifiche norme internazionali: in particolare, le norme di cui al presente progetto di legge, diversamente dall'istituto islamico, distinguono il caso in cui il minore si trovi in stato di abbandono da quello in cui abbia legami con la famiglia di origine: nel primo caso la kafala si “avvicina” alla adozione.

DECRETO LEGISLATIVO recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219.
STATO: approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 13 dicembre 2013, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Misure

Il provvedimento, che modifica numerose disposizioni del codice civile, realizza la completa parificazione tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio, eliminando qualsiasi discriminazione ma, soprattutto, quanto all'aspetto sostanziale: viene infatti eliminata ogni disparità di trattamento sotto il profilo successorio nonché dei doveri dei genitori nei confronti del figlio; anche in relazione ai rimedi che il codice pone alla dissoluzione del nucleo familiare, la disciplina diviene uniforme sia che si tatti di matrimonio, sia che si tratti di unione di fatto.


DM 2 AGOSTO 2013 N. 106, regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate e vigilate.

Misure

Il DM introduce modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140.

Le modifiche riguardano i notai e mirano a superare alcune criticità emerse dal confronto con il relativo l'ordine professionale. Le integrazioni, invece, riguardano specificatamente gli Ordini professionali degli Assistenti Sociali e degli Attuari per i quali il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto in oggetto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali di cui si tratta.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia”.
CONCERTANTI: Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione e Ministro dell’economia e delle finanze.
STATO: trasmesso al Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione per il concerto.

Misure

  1. Il d.P.C.M. dà attuazione alla riduzione degli uffici del Ministero della giustizia e delle relative dotazioni organiche di personale dirigenziale e non dirigenziale previste dalle disposizioni legislative succedutesi dal 2006 al 2012;
  2. si provvede al tempo stesso alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e delle relative dotazioni organiche di personale;
  3. il regolamento dà inoltre attuazione al decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della Giustizia previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, introducendo le necessarie modificazioni del previgente assetto organizzativo e operando una rideterminazione delle articolazioni periferiche dirigenziali di livello generale dell’amministrazione giudiziaria.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 4 maggio 1998, n. 187, recante “Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Il Ministro della giustizia, CONCERTANTE, ha elaborato e seguito il testo d’intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, proponente unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
STATO: acquisiti i pareri della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e delle competenti Commissioni parlamentari, è prossimo all’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Misure

  • Il provvedimento intende introdurre alcune modificazioni al procedimento attualmente previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei comuni presso i quali i predetti uffici hanno sede. 
  • E’ oggi previsto un meccanismo di rimborso delle spese predette contraddistinto dall’erogazione di un anticipo all’inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al 70% del contributo erogato nell’anno precedente ed un successivo saldo a consuntivo, previo parere della competente commissione di manutenzione, entro il 30 settembre di ciascun anno.
  • Con l’intervento normativo illustrato si intende modificare il predetto meccanismo, rendendo la spesa in questione più facilmente controllabile da parte dell’amministrazione della giustizia, contemporaneamente incentivando l’instaurarsi di virtuose prassi di corretta gestione dei flussi finanziari mediante un adeguato controllo delle spese rimborsabili.
  • In particolare è stabilito che, con decreto Giustizia-MEF sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo complessivo del contributo rimborsabile e tale importo è stabilito, con ulteriore decreto regolamentare, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, la cui metodologia di determinazione è altresì fissata con decreto interministeriale.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA recante “Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nonché in materia di modalità di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia”.
CONCERTANTI: Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell’economia e delle finanze.
STATO: in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in parola si disciplinano le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionali per l’iscrizione all’albo degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale istituito con il d.lgs. n. 14 del 2010; si prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell’Albo e si stabiliscono inoltre:

  1. le modalità di iscrizione nell’Albo;
  2. le modalità di sospensione e cancellazione dall’Albo;
  3. le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

SCHEMA DI REGOLAMENTO recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
STATO: trasmesso alle Camere dopo i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale Forense.

Misure

Il decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”) in forza della quale, con decreto emanato dal Ministro ella giustizia, su proposta del CNF, si individuano i parametri per la determinazione del compenso ai professionisti da parte di un organo giurisdizionale.
La proposta governativa mantiene l'impianto di base della proposta del CNF ma, in particolare, riduce e semplifica il numero della griglia di tabelle di riferimento, al fine di evitare una reintroduzione surrettizia del sistema tariffario.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA concernente: «Regolamento relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria».
CONCERTANTI: Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
STATO: in corso di trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto si individuano i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134), e a definire le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.

SCHEMA DI REGOLAMENTO recante modifica al decreto del ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.
CONCERTANTI: Ministro dello sviluppo.
STATO: in corso di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico per il previsto concerto.

Misure

Il provvedimento interviene sul DM 18 ottobre 2010 n. 180 al fine di adeguarlo al dettato dell’art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); si interviene anche sui requisiti richiesti sia per gli organismi sia per i formatori, nonché sui requisiti di terzietà e indipendenza dell'organismo di mediazione.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA concernente “Regolamento recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
CONCERTANTI: Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell’economia e delle finanze.
STATO: in corso di trasmissione al Consiglio di Stato dopo i concerti.

Misure

Con lo schema di regolamento si provvede a:

  1. individuare gli enti pubblici titolati a costituire organismi di composizione della crisi;
  2. individuare le condizioni e le modalità di iscrizione nel registro, i criteri per la sua formazione e revisione, nonché le modalità di sospensione e di cancellazione degli iscritti;
  3. determinare i compensi e i rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA concernente: «Regolamento per l’attuazione della disciplina legislativa dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale».
CONCERTANTE: Ministro dell’economia e delle finanze.

STATO: trasmesso al concerto del Ministero dell’economia.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto si introduce la nuova disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (che recepisce la dir. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/5/2006, sulla revisione legale) La Consob, la Ragioneria dello Stato ed il Consiglio di Stato si sono già espressi in senso favorevole, e si è in attesa del concerto definitivo del Ministero dell’Economia e delle finanze, prima dell’inoltro alla Presidenza del consiglio e, infine, alla Corte dei conti.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA concernente: «Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese».
CONCERTANTI: Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell’economia e delle finanze.
STATO: in corso di invio al Consiglio di Stato dopo i concerti.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto si provvede alla tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, al fine di agevolare la costituzione di reti d’imprese da parte degli operatori economici, nonché per facilitare la rilevazione statistica del fenomeno.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA concernente: «Regolamento recante norme per l’applicazione nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
CONCERTANTI: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione.
STATO: in corso di trasmissione per i concerti.

Misure

Con lo schema di decreto ministeriale in oggetto vengono adottate disposizioni per l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) nell’ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, tenuto conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
COPROPONENTE: Ministro per gli affari europei
CONCERTANTI: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
STATO: approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2013, è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni ed risulta attualmente all’esame del parlamento per i previsti pareri.

Misure

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento comunitario n. 1371/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che impone una serie di obblighi in particolare a carico delle imprese e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) contenente la delega al Governo ad emanare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Dunque lo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla normativa comunitaria:

  1. istituisce l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (denominato “Organismo di controllo”);
  2. prevede un compiuto regime sanzionatorio applicato dall’Organismo di controllo, individuando le singole fattispecie sanzionabili, l’entità delle sanzioni, le procedure per l’applicazione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
COPROPONENTE: Ministro per gli affari europei
CONCERTANTI: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
STATO: approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 ottobre 2013, è stato inoltrato alla Conferenza permanente Stato-Regioni per il previsto parere.

Misure

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, entrato in vigore il 1° marzo 2013, che impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.
Il decreto è stato predisposto ai sensi dell’articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. Detta norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. 
Alla luce della normativa richiamata lo schema di decreto legislativo:

  1. individua l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (denominato “Organismo responsabile”);
  2. prevede un compiuto regime sanzionatorio applicato dall’Organismo responsabile, individuando le singole fattispecie sanzionabili, l’entità delle sanzioni, le procedure per l’applicazione.

Materia penale

DECRETO LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 (CONVERTITO, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94). Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della giustizia.

Misure

Con questo provvedimento d’urgenza si è inteso fornire una prima risposta urgente alle necessità indicate dalla sentenza Torreggiani c/Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, articolando l’intervento sul seguente obiettivo: favorire la decarcerizzazione degli autori di reati di modesta pericolosità sociale, fermo restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità. Al contempo si è inteso intervenire con il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti, in specie sul versante dell’accesso al lavoro. L'intervento riformatore ha quindi operato su un duplice versante: quello dei flussi penitenziari e quello del trattamento rieducativo.

Quanto al primo ambito di interventi, si è voluto, da un lato, regolare più efficacemente i flussi dell’ingresso in carcere nei confronti dei condannati che, trovandosi già in libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza e non avendo commesso gravi reati, possono essere ammessi ad una misura alternativa, ad opera del tribunale di sorveglianza, senza dover prima passare per il carcere; dall’altro, si è voluto incidere sui flussi in uscita, favorendo l’accesso alle misure alternative per coloro i quali si trovavano già in carcere.

Per quanto invece concerne gli interventi in senso umanitario e rieducativo, sono state ampliate le possibilità di beneficiare del lavoro all’esterno e del lavoro in carcere, così come del ricorso alle misure alternative per le donne incinte o madri di prole in giovane età e delle persone anziane o affette da gravi malattie.

DECRETO LEGGE 14 agosto 2013 n. 93 (CONVERTITO, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n, 119). Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell’interno, Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, Ministro della giustizia.
CONCERTANTI: Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure

Il decreto legge ha inteso perseguire una pluralità di obiettivi, riconducibili all’esigenza di un efficace contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale, anche nella prospettiva di dare attuazione alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 77 del 2013.

In riferimento alla violenza domestica, le disposizioni si sono mosse su un duplice piano: da un lato vi è stato l’inasprimento del trattamento punitivo per gli autori di tali fatti; dall’altro, sono state adottate misure di carattere preventivo, da realizzare mediante la predisposizione di un piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che deve contenere azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo ed informativo.

Sono stati poi predisposti interventi volti ad assicurare che l’accesso agli strumenti informatici e telematici da parte di soggetti deboli avvenga in condizioni di maggiore sicurezza e senza pregiudizio per la loro integrità psico-fisica. Infine, si è inciso sulla disciplina di alcuni dei reati contro il patrimonio.

DECRETO LEGGE in materia penitenziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
PROPONENTI: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della giustizia.
CONCERTANTI: Ministro dell’interno e Ministro dell’economia e delle finanze

Misure

Con questo secondo intervento d’urgenza sulla questione carceraria si persegue l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere, e ciò attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento “chirurgico” in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone), che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010).

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute, attraverso la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato dalla previsione di meccanismi diretti ad garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase), nonché attraverso l’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica).

Si introducono poi alcune disposizioni finali, onde evitare che i ritardi nell’adozione del regolamento previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, (c.d. legge Smuraglia) e successive modificazioni, impediscano di utilizzare le risorse finanziarie già destinate per l’anno 2013 alle agevolazioni e agli sgravi fiscali in favore dei datori di lavoro che impieghino lavoratori detenuti o internati.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione a alla traduzione nei procedimenti penali.
PROPONENTI: Ministro della giustizia e Ministro per gli affari europei.
CONCERTANTI: Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro degli affari esteri.
STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo si muove nella direzione tracciata dalla normativa costituzionale in tema di garanzie del giusto processo penale, per la parte in cui riconosce all’imputato che non conosca la lingua italiana il diritto all’assistenza di un interprete. Introduce disposizioni che estendono il diritto alla traduzione ad una serie di atti processuali essenziali al pieno esercizio dei diritti di difesa e garantiscono l’assoluta gratuità del servizio reso dall’interprete e dal traduttore.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di recepimento della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2012, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
PROPONENTI: Ministro della giustizia, Ministro per gli affari europei e Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
CONCERTANTI: Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro degli affari esteri e Ministro dell’interno.
STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo definisce le condotte di tratta di esseri umani e opera un miglior raccordo con la correlata disposizione incriminatrice dell’altrettanto grave condotta di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. In questo settore la normazione penale interna, per molti aspetti, garantisce già in modo pieno l’interesse ad una seria ed effettiva repressione di questi odiosi crimini, perché la legge n. 228 del 2003, intitolata “Misure contro la tratta di persone”, aveva già provveduto ad innovare la disciplina del codice penale con l’obiettivo di inasprire la risposta sanzionatoria e quindi l’efficacia repressiva del fenomeno delle c.d. “nuove schiavitù”.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI.
PROPONENTI: Ministro della giustizia e Ministro per gli affari europei.
CONCERTANTI: Ministro  del lavoro e delle politiche sociali.
STATO: approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2013.

Misure

Lo schema di decreto legislativo introduce circostanze aggravanti speciali per i reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pedopornografia e violenza sessuale in danno di minori. Si completa così un complessivo disegno di riforma che era già stato in gran parte attuato nel nostro ordinamento con la legge del 23 ottobre 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale.

SCHEMA DI DECRETO del Ministro della giustizia concernente: “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.”
CONCERTANTI: Ministro dell’economia e delle finanze.
STATO: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Misure

Il regolamento dà attuazione all'articolo 205 del testo unico sulle spese di giustizia, come modificato dall'articolo 67, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui le spese del processo penale anticipate dall'erario, fatte alcune eccezioni, sono recuperate nei confronti del condannato (sia esso l'imputato o il querelante nelle ipotesi di cui agli articoli 427 e 542 del codice di procedura penale) in misura fissa. A tale scopo determina le somme, distinte per tipologia di definizione del processo e grado di giudizio, che dovranno essere corrisposte da ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, tenendo conto del costo medio del processo penale avanti al tribunale ordinario (i dati statistici contengono anche gli importi dei ricorsi relativi alle sentenze dei giudici di pace). Per altre spese - tra queste, quelle per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni – il recupero non è forfettizzato, ma avviene per l’intero, e in caso di pluralità di condannati non v’è vincolo di solidarietà.

Si precisa, altresì, che è stato avviata la procedura per il varo di un regolamento sostitutivo di quello già pubblicato, che risolve alcuni nodi interpretativi sorti all’indomani della pubblicazione del precedente.