Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2012 - Ufficio legislativo

aggiornamento: 25 gennaio 2013

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013

Indice

 

L’impegno del Ministro, nell’anno appena trascorso, è stato orientato:

  • a restituire competitività al Paese attraverso scelte di riorganizzazione e di riforma che guardano al recupero dell’efficienza, all’eliminazione dell’arretrato civile, ad un sostanziale miglioramento della geografia giudiziaria e, più in generale, all’impatto del sistema giudiziario sulle nostre imprese e sulla nostra economia;
  • ad assicurare le essenziali condizioni di dignità umana nell’universo carcerario (anche con l’adozione della Carta per i diritti dei detenuti) per rianimare, in modo sensibile, la funzione rieducativa della pena, la possibilità di accesso al lavoro carcerario e le modalità di accoglienza e custodia di ciascun detenuto.

Tali linee direttive hanno caratterizzato, prima di ogni altra articolazione, l’attività dell’Ufficio Legislativo.

In questa prospettiva, tesa anche a garantire l’osservanza agli obblighi comunitari, sono state formulate proposte concrete di riforma del sistema penale, sia sostanziale che processuale, una delle quali, che introduce misure amministrative di prevenzione e modifiche alle norme dei reati contro la p.a., dopo un lungo e travagliato iter, ha raggiunto la definitiva approvazione parlamentare.

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, un particolare rilievo assume la riforma riguardante l’istituzione del Tribunale delle Imprese nella direzione dell’accrescimento della competitività del Paese rispetto agli altri “concorrenti” europei, ciò nella convinzione dell’importanza strategica di tale innovazione e del suo stretto legame con la necessaria crescita economica del Paese.

Tale riforma è stata positivamente accolta dal CSM che, con sollecitudine e spirito di piena collaborazione, con delibera di Plenum del 26 luglio 2012, in sede di procedure di mobilità interna, ha proceduto alla “pubblicazione di posti vacanti di primo grado giudicanti” disponendo la destinazione di n. 26 magistrati presso gli uffici giudiziari sedi di tribunale delle imprese.

Un discorso a sé merita l’istituto della mediazione civile obbligatoria.

Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272, ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile, si erano registrati, in un’ottica deflattiva, risultati tendenzialmente positivi.

Infatti, in base ad una delle ultime rilevazioni, nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultavano pari a 91.690. Il flusso verosimilmente sarebbe sensibilmente aumentato, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012.

Difatti dopo il pur breve lasso di tempo di operatività dell’estensione dell’istituto alle predette materie, le iscrizioni di “condominio” sono passate da 94 (nel febbraio 2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno); analogamente, le iscrizioni per il risarcimento danni da circolazione stradale sono passate da 115 (a febbraio 2012) a 7.315 (giugno dello stesso anno).

Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato appariva particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giungeva all’accordo.

Il dato tuttavia aveva un valore relativo, poiché i due terzi dei tentativi di mediazione non vedevano già allora la partecipazione della controparte, cosicché lo strumento realizzava i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.

Pertanto, il pur breve tempo di applicazione dell’istituto dimostra che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta e quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.

In quest’ottica, l’intervento normativo che dovrà tenere conto della sentenza della Consulta, avrà come punto di riferimento il ruolo del giudice nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali.

Sulla base di queste premesse, l’Ufficio Legislativo è stato incaricato di svolgere un’attività di studio e di approfondimento per la predisposizione di una proposta normativa che restituisca alla mediazione il ruolo deflattivo del contenzioso civile.

Su altri settori di disciplina, interferenti in qualche misura con le tematiche dei delitti di corruzione o relative a snodi centrali del sistema penale, che sono da tempo al centro del dibattito, si sono poste le basi per future iniziative legislative.

In particolare, sono costituiti la Commissione di studio sulla prescrizione e il Gruppo di lavoro sull’autoriciclaggio con l’obiettivo di analizzare l’assetto vigente e formulare proposte di modifica.

L’ultimo tassello del percorso di deflazione del sistema penale su cui si è avviata un’analisi è rappresentato dal tema più volte ricorrente della depenalizzazione. In ragione della complessità dell’argomento si è istituita una Commissione di studio.

Tanto le Commissioni, quanto il Gruppo di lavoro sono composti da rappresentanti dell’avvocatura, della magistratura e del mondo accademico.

La Commissione sulla prescrizione e quella sulla depenalizzazione, presiedute entrambe dal prof. Antonio Fiorella, operano in stretta interdipendenza, al fine di pervenire, entro la fine della legislatura, alla formulazione di articolati tra di loro coordinati.

Nello specifico, la Commissione sulla depenalizzazione terrà conto delle diverse posizioni espresse da varie scuole di pensiero, coniugando l’esigenza molto sentita di alleggerire il carico penale degli uffici giudiziari, circoscrivendolo ai soli illeciti per i quali appare necessario l’intervento giudiziario con la necessità di attribuire rilievo penale a fattispecie di notevole disvalore che non ricevono adeguata tutela in sede amministrativa; la Commissione sulla prescrizione delineerà un sistema che accanto alla rimodulazione dell’istituto, che si farà carico altresì dell’esigenza della ragionevole durata del processo, terrà conto degli effetti della proposta di depenalizzazione.

Una segnalazione a parte merita l’attività, in via di completamento, sul tema della violenza contro le donne.

E’ infatti in corso l’iter per procedere alla ratifica della Convenzione sulla violenza alle donne. Nel mese di dicembre 2012 si è tenuta una riunione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere le decisioni inerenti alla predetta ratifica. La posizione espressa dal Ministro della Giustizia, accolta dagli altri Ministri coinvolti, è stata nel senso di avviare il procedimento di ratifica senza apportare norme di adattamento, anche al fine di velocizzare l’iter di adesione. Trattasi di una convenzione che obbliga gli Stati ad introdurre fattispecie di reato, per la maggior parte già previste dal nostro ordinamento (violenza sessuale, stalking, mutilazioni, ecc). L’adesione alla Convenzione esprime pertanto la forte volontà dello Stato di prevenire, proteggere e tutelare le donne che patiscono violenze e discriminazioni, sia pur in diverse forme. L’iniziativa, di doverosa applicazione degli obblighi internazionali, si aggiunge alle altre già assunte dal Governo attraverso l’adozione di leggi e politiche, incluso il “Piano di azione nazionale contro la violenza”, con l’obiettivo di sensibilizzare ed incrementare le condizioni di vita delle donne.

Di seguito, i principali provvedimenti predisposti dall’Ufficio Legislativo, nell’anno 2012.

 

Materia civile

  • DECRETO LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Misure

  • Abrogazione delle tariffe professionali, rimettendo alla normazione secondaria la previsione di parametri, non rigidamente predeterminati, per la liquidazione giudiziale dei compensi in difetto di accordo.
  • Previsione dell’obbligo di preventivo di massima nella negoziazione del compenso professionale.
  • Fissazione della durata massima del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate (18 mesi) e previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio, per i primi sei mesi, in concomitanza con il corso di studio.
  • Incremento significativo delle piante organiche notarili ed ampliamento delle competenze territoriali dei notai in chiave concorrenziale (estensione al distretto della Corte d’Appello).
  • Conferma della introduzione del modello della società tra professionisti, anche con soci esterni, non ordinistici e di capitali (ancorché non in posizione di controllo della maggioranza). 
  • Costituzione dei c.d. tribunali delle imprese, caratterizzati dall’ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui affidare la trattazione di quelle controversie di natura commerciale ed economica, nelle quali - tenuto conto dell’elevato tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l’esigenza della specializzazione del giudice.
  • Alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (quale giudice specializzato, di primo e di secondo grado, al quale sono attualmente devolute le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale), è stata attribuita anche la cognizione delle controversie in materia societaria e di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (c.d. contratti sopra soglia).
  • I suddetti tribunali della imprese (nel numero di 21) sono stati costituiti, in via generale, su base regionale.

 

  • DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Disposizioni urgenti per la crescita del Paese.

Misure

  • Introduzione del c.d. filtro nell’appello civile. Tale istituto, ispirato ai modelli inglese e tedesco, è volto a limitare l’impugnazione di merito congegnando un meccanismo di inammissibilità dell’impugnazione. Con le nuove norme si è inciso sul giudizio di appello prevedendo un filtro volto a realizzare una sorta di scrematura degli atti di gravame (ad esclusione delle cause per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del p.m., che si presumono connotate da un rilevante interesse pubblico), fondato sulla ragionevole probabilità di accoglimento del mezzo. In questo modo diverrà possibile selezionare le impugnazioni meritevoli di essere trattate approfonditamente, cui destinare in via esclusiva le risorse delle Corti di Appello.
    Infatti, il carico di lavoro dei predetti uffici nel settore civile, registra una pendenza complessiva nel periodo 2010-2011 in aumento (444.908 nel 2011 a fronte di 430.503 nel 2010, con un incremento del 3,3%). Sempre nel medesimo periodo, nonostante una flessione delle iscrizioni di nuovi giudizi in appello, la durata media dei procedimenti di secondo grado è aumentata da 947 a 1.032 giorni (più 9%).
  • In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto che, attualmente, nel 68% dei casi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado.
  • Riforma della legge Pinto: 1) Predeterminazione della soglia al di sotto della quale la durata del processo deve ritenersi ragionevole; 2) predeterminazione dell’ammontare dell’indennizzo spettante per ciascun anno che eccede il termine di durata ragionevole; 3) indicazione dei casi in cui il diritto all’indennizzo è escluso a causa di condotte di abuso del processo da parte di colui che lamenta l’irragionevole durata; 4) conformazione del procedimento secondo il modello dell’ingiunzione di pagamento.
  • Previsione della SRL a capitale ridotto per gli ultratrentacinquenni (capitale minimo 1 €), a statuto libero e a regime ordinario di oneri di costituzione. In collaborazione con Ministero Sviluppo Economico.
  • Correttivo alla legge fallimentare (in collaborazione con Ministero Sviluppo Economico): la necessità di intervenire soprattutto sulle dinamiche giudiziarie che possano contribuire positivamente al superamento dell’attuale congiuntura economica ha indotto ad introdurre alcune significative modifiche all’istituto del concordato preventivo e dell’accordo sulla ristrutturazione dei crediti, sul modello del Chapter 11, della legge fallimentare americana.
    L’opzione di fondo è quella di incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, prevedendo che il debitore possa accedere alle protezioni previste dalla legge fallimentare, sulla base della mera presentazione della domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione relativi alla richiesta entro un termine che viene deciso dal giudice.

 

  • DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 23 giugno 2012, n. 138. Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata.

Misure

  • Previsione del modello standard dello statuto e dell’atto costitutivo delle SRL semplificate per gli infratrentacinquenni (capitale minimo 1 €).

 

  • DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Misure

Il decreto ministeriale dà attuazione alle norme di principio che hanno espressamente abrogato le tariffe professionali nell’ordinamento italiano (art. 9 DL n. 1/2012), mantenendo l’utilizzazione di meri parametri alle liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, individuati sulla scorta delle seguenti linee guida: 

  • abbandono della logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie recanti il dettaglio delle attività del professionista; 
  • individuazione di parametri riferiti alle attività svolte dai professionisti, determinati per forbici di valori medi entro le quali viene esplicata la discrezionalità liquidatoria del giudice; 
  • carattere onnicomprensivo dei parametri, quale riferimento per la liquidazione del compenso, ed eliminazioni di sottovoci idonee a moltiplicare le voci del compenso stesso (quali le spese forfettarie, onorari e diritti, onorari specifici e variabili, ecc.);
  • non vincolatività per il giudice delle soglie numeriche indicate come massimi e minimi: i limiti numerici dei parametri restano sempre derogabili;
  • possibilità di applicazione analogica delle disposizioni, applicabili ai casi non espressamente regolati;
  • possibilità di una valutazione negativa, nella liquidazione del compenso, in caso di mancanza del preventivo di massima previsto dalla legge (finalità di incentivazione dell’accordo);
  • per i parametri concernenti gli avvocati (individuati per fasi processuali e con eliminazione della distinzione tra diritti ed onorari e soppressione del rimborso delle spese generali) sono previste disposizioni che incentivano la conciliazione della lite e incidono negativamente sulla liquidazione nel caso di responsabilità processuale aggravata o di pronunce di inammissibilità/improcedibilità in rito.

 

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Misure

Attuazione dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 138/2011, contenente i seguenti principi per la liberalizzazione dei servizi professionali:

  • ferma la disciplina dell’esame di Stato, è sancita la libertà di accesso alle professioni regolamentate e la libertà di esercizio, fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana), ma alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, o sulla ubicazione della sede della società professionale;
  • sono escluse restrizioni al tirocinio per l’accesso alla professione: in particolare, il tirocinio deve avere durata non superiore ai diciotto mesi e deve garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante; ne è regolato lo svolgimento presso enti o professionisti di altri Paesi e, per i primi sei mesi, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;
  • obbligo di formazione continua permanente: è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;
  • obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale: di essa deve essere data notizia al cliente e la violazione dell’obbligo è previsto che sia sanzionata disciplinarmente;
  • libertà di pubblicità informativa: è previsto che sia consentita con ogni mezzo e che possa avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio e i compensi praticati;
  • separazione tra la funzione disciplinare e quella amministrativa: è regolata l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali.

 

  • DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155. Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Misure

  • È previsto il taglio di 220 sezioni distaccate di tribunale;
  • è prevista la soppressione di 31 tribunali e 31 procure.

 

  • DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156. Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Misure

  • Taglio di 667 uffici dei giudici di pace non circondariali.

 

  • DECRETO LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge da pubblicare). Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Misure

  • Introduzione dell’obbligo di procedere alle comunicazioni e notificazioni a cura dell’ufficio giudiziario esclusivamente per via telematica.
  • Introduzione dell’obbligo di impiego del canale telematico per il flusso di comunicazioni e informazioni tra gli organi delle procedure concorsuali e i creditori.
  • Introduzione nell’ordinamento giuridico di procedure concorsuali di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore e del professionista e dell’imprenditore non fallibile, nonché di procedure di liquidazione dei beni dei medesimi soggetti. In particolare, è delineato un procedimento volto alla conclusione, in chiave concordataria, di un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento del professionista e dell’imprenditore non fallibile con la maggioranza dei creditori (pari al 60% dei crediti), produttivo di effetti obbligatori, all’esito dell’omologazione giudiziale, nei confronti dei creditori non aderenti; al pari di quanto avviene per il concordato preventivo, a tali effetti obbligatori si connette l’esito esdebitatorio della procedura di composizione della crisi (la soluzione esdebitatoria per via legale e non negoziale è profondamente innovativa rispetto al testo previgente della legge n. 3 del 2012 - c.d. legge Centaro - e determina il superamento dei profili di inefficienza della predetta legge - rappresentati in particolare dall’assenza di incentivi per l’adesione alla proposta del debitore sovraindebitamento da parte dei creditori, che rimanendo estranei mantenevano il diritto al pagamento integrale); il consumatore (definito come la persona fisica gravato esclusivamente da debiti contratti nell’esercizio di attività non professionali) è il possibile beneficiario di un’apposita procedura di composizione della crisi contrassegnata dall’assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione dei creditori rispetto al piano proposto, ma basata su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d’indebitamento adottata dal debitore (ciò in forza della considerazione che, a differenza dell’ipotesi relativa alle imprese, non vi sarebbe alcuno specifico interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del singolo consumatore); è previsto, in forza di provvedimento giudiziale, il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore sino al momento dell’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore; viene, infine, introdotta una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale (nella quasi totalità degli ordinamenti che prevedono analoghe procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è prevista, al fine di impedire condotte di moral hazard, una durata minima della procedura); il prodursi degli effetti esdebitatori è subordinato all’esito della liquidazione e al verificarsi di determinate condizioni, tra cui una sostanziale valutazione di meritevolezza del tribunale, l’effetto di esdebitazione per i crediti non integralmente soddisfatti; ai fini dell’esdebitazione il debitore deve assoggettare a liquidazione tutti i beni sopravvenuti nel suo patrimonio nel corso del quadriennio, dimostrando di aver svolto, nel corso dello stesso periodo, un’adeguata attività produttiva di reddito; l’esdebitatazione è un istituto cardine dell’impianto (presente negli altri ordinamenti che conoscono procedure di risoluzione dell’insolvenza civile), che consente il c.d. fresh start del debitore, e quindi il suo ritorno sul mercato (come soggetto di produzione o di consumo).

 

  • DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192. Attuazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Iniziativa congiunta Politiche UE e Giustizia

Misure

  • Adeguamento della normativa vigente in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e introduzione di una disciplina imperativa per la determinazione dei termini di pagamento e dei tassi di mora nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione.

 

  • DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 5 dicembre 2012 n. 209 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.”

Misure

  • Adeguamento delle norme regolamentari e delle regole tecniche del processo civile e penale telematico alle modifiche della normazione primaria concernenti le comunicazioni mediante posta elettronica certificata nel processo civile. Recepisce, in particolare, a livello regolamentare, le novità legislative introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)

 

  • LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Misure

  • Introduzione, nei procedimenti civili dinanzi al tribunale, dell’obbligo del deposito in via telematica degli atti endoprocedimentali ad opera dei difensori delle parti costituite, nonché da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.
  • Piena informatizzazione del procedimento per ingiunzione.

 

 

Materia penale

  • LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 (Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 22 dicembre 2011, n.211 recante Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri)

Misure

  • Il provvedimento destina nuovi fondi all’edilizia penitenziaria.
  • Contiene modifiche alla legge processuale per limitare il flusso degli arrestati in flagranza di reato verso gli istituti carcerari nel caso l’udienza di convalida debba celebrarsi contestualmente al giudizio direttissimo. In particolare, nei casi di arresto in flagranza per di reati di competenza del tribunale monocratico, le persone arrestate, prima della presentazione al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo, sono di norma custodite presso la propria abitazione, privata dimora o luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che si tratti di reati di maggiore allarme sociale (furto in abitazione; furto con strappo; rapina; estorsione). Qualora ciò non sia possibile, il pubblico ministero può disporre che la persona venga custodita dalle forze di polizia o che venga condotta nella casa circondariale.
  • Estende da 12 a 18 mesi la pena detentiva (anche residua) che il condannato può scontare presso il domicilio nei casi previsti dalla l. 26 novembre 2010, n. 199. Restano invariate le altre disposizioni della citata legge e in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 1 che, rispettivamente, limitano al 31 dicembre 2013 la vigenza della medesima della suddetta legge e stabiliscono le cause ostative alla detenzione domiciliare.

 

  • D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato) e Decreto del Ministro della giustizia 5 dicembre 2012 in attuazione del d.P.R. 5 giugno 2012, n. 136

Misure

  • Introduce la Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell’internato contenente una chiara esposizione delle regole del regime carcerario, dei diritti e dei doveri del detenuto e l’indicazione delle strutture e dei servizi ai quali egli potrà rivolgersi.
  • La Carta, consegnata anche ai familiari dei detenuti e degli internati, enuncia i principi dell’attività trattamentale (rispetto della dignità della persona, imparzialità, ecc.), le disposizioni in materia di vestiario, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, i provvedimenti che l’amministrazione può adottare e i relativi reclami, le norme in materia di misure alternative alla detenzione.

 

  • LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

Misure

  • La legge contiene misure per l’attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e già ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 116, e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012 n. 110;
  • aumenta le pene dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., con conseguente allungamento dei termini di prescrizione;
  • riformula il reato di concussione (art.317 cod.pen.), riferendolo alle sole condotte abusive che determinano una vera e propria costrizione in capo al privato. Conseguentemente, soggetto attivo punibile è il solo pubblico ufficiale titolare dei poteri autoritativi da cui derivi il metus publicae potestatis (non anche all’incaricato di pubblico servizio). E’ confermata la non punibilità del concusso. Le condotte di induzione confluiscono in una nuova autonoma fattispecie di reato («Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità»), in relazione alla quale è prevista la punibilità anche del privato, in linea con le raccomandazioni rivolte all’Italia dai gruppi di lavoro dell’OCSE e del Consiglio d’Europa (GRECO). Il minimo della pena per il reato di concussione è aumentato da 4 a 6 anni.
  • riformula il reato di corruzione, distinguendo tra corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio – rispetto alla quale la pena è stata sensibilmente aumentata (reclusione da 4 a 8 anni, anche nei casi di corruzione “susseguente”) – e corruzione per l’esercizio della funzione, collegata non al compimento di un atto dell’ufficio bensì alla ricezione o accettazione indebita di una promessa di denaro o altra utilità. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave in termini di offensività e giustifica, pertanto, un trattamento sanzionatorio più tenue (da 1 a 5 anni di reclusione) ma, in ogni, significativamente più alto di quello previgente. La modifica è in linea con soluzioni normative già sperimentate in altri ordinamenti e, in particolare, con quella adottata in Germania con la “Legge sulla lotta alla corruzione” del 1997.
  • introduce nuovi reati:
    1. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater): punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che inducono il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; anche il privato è punito, con la reclusione fino a tre anni. In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente;
    2. Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis). Realizza una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all’accordo corruttivo. La fattispecie che sin’ora aveva apprestato una tutela rispetto alle condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente era rappresentata dal millantato credito letto nel tempo dalla giurisprudenza nel senso di includere tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non era in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto di prevedere la punibilità del solo soggetto che vanta il credito. L’articolo 346-bis del codice penale prevede, invece, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e che vi sia l’indebita pattuizione di un prezzo) la corruzione tra privati. 
    3. Corruzione privata. E’ modificato l’art.2635 del codice civile. Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si prevede poi la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi e la procedibilità d’ufficio nei casi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Si inserisce l’art. 2635 c.c. tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell’interesse dell’ente di appartenenza.
  • Modifica l’articolo 317-bis del codice penale nel senso di far conseguire l’interdizione perpetua dai pubblici uffici anche alle condanne per corruzione cd. propria e per corruzione in atti giudiziari.
  • Si estende il ricorso alla confisca per equivalente prevista in caso di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 322-ter, primo comma, codice penale) e di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee (articoli 640 cpv., 640-bis del codice penale e 640-quater c.p.). È previsto, infatti, che la confisca per equivalente può ricadere sull’intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltreché sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell’art.322-ter), anche sul profitto. Sarà, così, possibile applicare questa incisiva sanzione anche quando manchi il prezzo del reato, come nei casi di condanne per peculato o per concussione. In questo modo, la norma interna è allineata al diritto dell’Unione europea che obbliga gli Stati a prevedere la confisca di valore in relazione a qualsiasi vantaggio economico da reato (art. 2, par.1, della decisione quadro 212/2005). Correlativamente all’estensione dei casi di confisca per equivalente, nel corso delle indagini preliminari sarà possibile ricorrere con maggiore frequenza al sequestro preventivo superando così i limiti dell’attuale sistema (Cass., Sezioni Unite, 6 ottobre 2009, n.38691).

 

  • LEGGE 28 giugno 2012, n. 110, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999".

Misure:

  • Ratifica e dà esecuzione alla convenzione sulla corruzione penale del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in quella stessa data, sottoscritta dall’Italia. La convenzione è entrata in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 2002 ed è stata sin’ora ratificata da 42 Stati.

 

  • DISEGNO DI LEGGE recante "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", approvato dalla Camera in prima lettura il 4 dicembre 2012 (AC 5019-bis).

Misure

  • Sospensione del procedimento con messa alla prova:
    è previsto che nei procedimenti per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni, il giudice possa disporre, prima dell’apertura del dibattimento e su richiesta dell'imputato, la sospensione del procedimento con messa alla prova (consistente nella prestazione di lavoro di pubblica utilità e in altre prescrizioni).
  • Sospensione del processo per assenza dell'imputato:
  • disciplina la sospensione del processo nei confronti degli irreperibili.
  • Pene detentive non carcerarie:
    prevede due nuove pene detentive principali - la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o un altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o per giorni della settimana - per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e per le contravvenzioni punite con l’arresto.

 

Infine, si segnala l’approvazione delle seguenti leggi:

  • LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno)

Misure

  • Modifiche al codice penale: raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all'articolo 572 e per i delitti contro la personalità individuale e i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo. Introduzione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e del reato di adescamento di minorenni. Inasprimento delle pene previste per i seguenti reati se compiuti in danno di minorenni: associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies; maltrattamenti in famiglia; omicidio commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile; prostituzione minorile; corruzione di minorenne.
  • Modifiche al codice di procedura penale: attribuzione delle funzioni di PM alla procura distrettuale in relazione ai delitti di associazione a delinquere di cui al settimo comma dell'articolo 416 c.p., di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e adescamento di minorenni. Estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza ai delitti di atti sessuali con minorenne. Estensione della possibilità di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'articolo 392, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale. 
  • Modifiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): Introduzione della previsione del trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno per i condannati per reati sessuali in danno di minori (persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne). La partecipazione al trattamento psicologico è facoltativa ma è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della L. 354/1975 ai fini della concessione dei benefici dallo stesso previsti.

 

  • LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12. Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

Misure

  • Modifiche al codice penale: estensione della confisca obbligatoria ai beni e strumenti informatici o telematici in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; frode informatica; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).