Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2012 - Dipartimento per gli affari di giustizia

aggiornamento: 25 gennaio 2013

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013

Indice

UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO

  • Linee portanti dell’attività operativa e dell’attività operativa e dell’azione di impulso e coordinamento delle Direzioni generali: impegni e risultati
  • L’attività svolta e i progetti degli Uffici del Dipartimento

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  • Ufficio I
  • Ufficio II
  • Ufficio III
    • Settore Notariato
    • Settore Libere Professioni
    • Settore Consigli Nazionali
    • Settore competente per esame revisori contabili, registro organismi conciliazione, tenuta elenco enti formatori, elenco siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 cpc

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

  • Ufficio I
    • Attività legislativa
    • Statistiche e monitoraggio
    • Rapporti con l’autorità giudiziaria
    • Affari internazionali
    • Altre attività
  • Ufficio II
    • Generalità:cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali
    • Principali problematiche esistenti in materia
  • Ufficio III – Casellario giudiziale

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI

  • Ufficio I
    • Decreti ingiuntivi – Opposizione a cartelle esattoriali
    • Opposizione alla liquidazione compensi – Contenzioso civile per risarcimento danni – Legge Pinto
    • Responsabilità civile dei magistrati – Contenzioso libere professioni
  • Ufficio II
    • L’attività della Corte EDU nell’anno 2012

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

 

UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO

  1. Linee portanti dell’attività operativa e dell’azione di impulso e coordinamento delle Direzioni generali: impegni e risultati.
    Il DAG ha svolto nell’anno trascorso una attività operativa diretta e una azione di impulso e coordinamento delle tre Direzioni Generali che hanno consentito di dare attuazione alle direttive politiche del Ministro, soprattutto sul fronte internazionale.
    Di seguito sono sinteticamente richiamati i principali campi di intervento nei quali si sono sviluppate le iniziative del Dipartimento.
    1. Prioritario è stato il sostegno al recupero di credibilità del nostro Paese sul piano internazionale. Alla ritrovata fiducia a livello economico-finanziario e di immagine politico-istituzionale ha contribuito in misura decisiva l’azione riformatrice promossa dal Ministro per accrescere l’efficienza del sistema giustizia, opportunamente valorizzata nelle varie sedi internazionali attraverso una puntuale informazione su contenuti e finalità della nuova legislazione.
      Particolarmente intenso è stato lo sforzo teso a restituire all’Italia il tradizionale ruolo attivo e propositivo per la definizione dell’Agenda dell’Unione Europea nel campo della giustizia. Parimenti significativo è stato il rinnovato impegno in seno al Consiglio d’Europa, nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo, invertendo la negativa tendenza finora in atto di progressiva diminuzione di affidabilità del sistema giudiziario italiano. In questa direzione di grande significato è stato il “piano di rientro” per il progressivo abbattimento del debito, ammontante a oltre 300 mln di euro, accumulato dallo Stato conseguente alle condanne nazionali pronunciate in base alla legge Pinto per la eccessiva lunghezza dei processi. Tale iniziativa è stata positivamente accolta a livello sovranazionale e contribuirà a ridurre il disagio degli individui subìto per le carenze del sistema giudiziario. Tale intervento, di natura amministrativa, si colloca nel contesto delle più ampie misure per fronteggiare l’emergenza del contenzioso civile scaturito dalla c.d. legge Pinto.
      Ciò si è fatto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante, “Misure urgenti per la crescita del paese”.
      Infatti, i dati del contenzioso relativo alla c.d. Legge Pinto registrano un continuo aumento. I ricorsi alle Corti d’Appello al 2011, sono 53.138, rispetto ai 44.101 nel 2010, con un incremento annuale del 20,5%.
      Anche per la Corte di Cassazione, la c.d. legge Pinto è diventata un’area di rilevante impegno, considerato che nel 2011 sono stati definiti 3.709 ricorsi, pari all’11,3% del totale della produzione.
      Tale insostenibile situazione ha indotto a prevedere, con il citato decreto legge, significative modifiche alla disciplina sostanziale e processuale, dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale.
      L’intervento è animato dagli obiettivi paralleli di razionalizzare il procedimento giurisdizionale presso la Corte di Appello e di contenere la spesa pubblica collegata agli indennizzi che ne derivano.
      Siamo infatti arrivati al paradosso che gli stessi procedimenti di indennizzo per violazione della durata ragionevole, causa i ritardi nelle definizioni, generano a loro volta ulteriori richieste per eccessiva durata, in una sorta di circolo vizioso che si autoriproduce senza fine.
       
    2. Nell’azione del Ministro hanno assunto rilevanza strategica le attività svolte per assecondare la tempestiva attuazione delle iniziative legislative di Governo e Parlamento finalizzate a ridurre la durata dei processi e attenuare i disagi per cittadini e imprese. In questo contesto si colloca l’azione voluta dal Ministro tesa a restituire il maggior numero possibile di magistrati alle loro funzioni primarie presso gli uffici giudiziari, avendo cura di non pregiudicarne l’aggiornamento professionale e l’apertura alle migliori pratiche internazionali. Previo attento monitoraggio dei magistrati destinati a operare, in posizione di fuori ruolo, nei vari organismi internazionali e nelle missioni da questi attivate, sono state enucleate, in continua consonanza con il Ministro, le effettive priorità contemperando l’esigenza di un’indispensabile presenza dell’Italia nella cooperazione internazionale con la necessità di evitare dannose scoperture degli organici degli uffici giudiziari.
      L’apertura dell’amministrazione italiana della giustizia alle positive esperienze di altri Paesi è stata assicurata attraverso l’invio di magistrati in ruolo a incontri tecnico-scientifici internazionali (panel, seminari, gruppi di lavoro) per un proficuo scambio di opinioni su legislazione e pratiche operative in specifici settori. L’effetto è stato duplice: sistematico aggiornamento professionale e progressivo superamento della separatezza avvertita da settori della magistratura rispetto all’azione del Ministero della Giustizia.
       
    3. In linea con i più avanzati principi di civiltà giuridica è stato avviato uno studio per la stipulazione di accordi bilaterali intergovernativi ad hoc che consentano ai cittadini italiani condannati all’estero di scontare la pena nel territorio nazionale. L’iniziativa mira a mettere a punto un meccanismo agile, in grado di risolvere casi richiedenti interventi rapidi che, meglio sfruttando le potenzialità offerte dal codice di procedura penale, non richiedano ratifica parlamentare dell’accordo, come sollecitato da membri del Parlamento di vario orientamento politico, in occasione di particolari emergenze rilevanti sul piano umanitario.
       
    4. L’indicazione del Ministro per una energica spending review ha trovato scrupolosa applicazione sia attraverso un più oculato impiego delle risorse materiali già disponibili per la quotidiana pratica amministrativa delle Direzioni Generali e degli Uffici del Dipartimento, sia attraverso una attenta revisione delle convenzioni e dei contratti in scadenza.
       
    5. Il Ministro, in sede di formazione della legge di stabilità per l’anno 2013, ha proposto e fatto inserire nel relativo disegno di legge una norma diretta a razionalizzare le competenze in tema di vigilanza sugli ordini professionali: mantenere al Ministro della Giustizia la vigilanza sul funzionamento degli ordini degli avvocati, dei notai e dei giornalisti, distribuendo, ratione materiae, i restanti ordini tra altre amministrazioni dello Stato. Tale norma purtroppo è stata espunta in sede parlamentare dal disegno di legge. L’intervenuta estinzione anticipata della legislatura non ne ha consentito la presentazione in altro modo.
      Nel corso del 2012, l’attività di vigilanza è proseguita con maggiore impegno mediante con interventi diretti e iniziative tendenti a dare positiva soluzione alle diffuse e crescenti situazioni conflittuali che caratterizzano, sia a livello centrale che territoriale, la vita degli organi collegiali di governo dei venti ordini professionali sottoposti alla vigilanza ministeriale. A titolo esemplificativo, si richiama l’attenzione sui provvedimenti di commissariamento che il Ministro, sulla base di approfondite istruttorie, ha assunto per consentire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’Ordine e Consiglio Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
  2. L’attività svolta e i progetti degli Uffici del Dipartimento
    I tre Uffici alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento hanno conseguito significativi risultati operativi e avviato progetti da realizzare nel 2013.

    2.1 L’Ufficio I (Affari Generali) ha provveduto a:

    1. razionalizzare le attività connesse al protocollo centrale e semplificare i relativi adempimenti, con la riduzione del 15% della circolazione della documentazione cartacea;
    2. verificare la coerenza delle competenze attribuite alle direzioni generali;
    3. adottare nuovi moduli organizzativi in vista della partecipazione italiana ad attività internazionali (anche ricorrendo a magistrati in ruolo);
    4. disporre controlli su efficienza e qualità dei servizi attraverso la predisposizione di parametri e indicatori, d’intesa con Ufficio di Gabinetto e CIVIT;
    5. impiegare stagisti laureandi presso gli uffici tecnici delle Direzioni generali, sulla base di convenzioni con le Università;
    6. migliorare la trasparenza dell’attività amministrativa e le relazioni con il pubblico, specie per quanto riguarda esposti e richieste scritte, anche quelli non rientranti nella specifica competenza del Dipartimento, nello spirito che “a tutti si debba dare una risposta”.

    2.2 L’Ufficio II (Personale, Bilancio, Biblioteche) ha provveduto a:

    1. dare corso a una significativa revisione delle spese di gestione proponendo tagli di costi (c.d. spese rimodulabili) per 755.294 euro nell’anno 2013;
    2. razionalizzare i rapporti di lavoro dei dipendenti del Dipartimento, con particolare riferimento alla concessione di  permessi ordinari e all’organizzazione dell’indispensabile supporto per l’espletamento di procedure concorsuali. Obiettivo per l’anno 2013 è la compiuta attuazione della normativa per l’ottimizzazione di efficienza e produttività dell’amministrazione;
    3. attuare una politica di revisione e diminuzione dei costi di gestione della Biblioteca Giuridica Centrale (BCG) senza alcuna compressione  dei servizi resi che anzi, risultano ampliati e migliorati con l’ultimazione del progetto di digitalizzazione delle relazioni inaugurali dell’Anno giudiziario ora disponibili sul sito della Corte di Cassazione e l’attivazione di un’area WI-FI nella sala di lettura della Biblioteca, realizzato a costo zero. Per il 2013 è programmata la realizzazione del progetto ”Magazzini Digitali”, relativo al deposito per legge delle pubblicazioni.

    2.3 L’Ufficio III (Gazzetta Ufficiale) ha proseguito nella ricerca di forme di razionalizzazione dei rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la piena attuazione delle procedure di trasmissione telematica della Gazzetta Ufficiale. In questo contesto si colloca l’anticipazione dell’immissione on-line della G. U. nelle primissime ore pomeridiane. Per il 2013 é in progetto, d’intesa con Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, la messa a punto di un programma informatico per il tempestivo e generalizzato invio degli atti normativi in forma telematica (“Progetto x leges”).

 

DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE

Le attività del Dipartimento per gli Affari di Giustizia sono state caratterizzate, in materia civile da una serie di efficaci iniziative in conformità alle direttive sulla spending review.

Al riguardo ha dato buona prova di sé la convenzione con Equitalia Giustizia SpA per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie, in stretto coordinamento con il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

In coerenza con la finalità, fortemente voluta dal Ministro, di recuperare risorse pubbliche e di evitarne la dispersione, nel 2012 è stata sottoscritta un’integrazione alla convenzione per il recupero delle spese di giustizia con delega a Equitalia Giustizia per la riscossione anche relativamente ai provvedimenti e alle spese anteriori al 1° gennaio 2008.

Significativa, al riguardo, l’iniziativa di impartire agli uffici giudiziari istruzioni operative dirette a monitorare le spese di giustizia, specie quelle più rilevanti in termini quantitativi, come le spese per ausiliari del giudice (si fa riferimento in particolare alle indennità del custode di patrimoni e aziende sequestrate; alle spese per intercettazioni di comunicazioni). Lo stanziamento per le spese per le intercettazioni è stato ridotto con il provvedimento normativo del 2012 di 25 milioni di euro, somma da collocare nel più ampio risparmio che dovrà derivare dell’iniziativa promossa dal Ministro per l’istituzione di una gara unica nazionale per il servizio di intercettazione telefonica, telematica ed ambientale. Una priorità assoluta infatti è quella di procedere con una gara nazionale per la gestione del servizio di ascolti telefonici e ambientali. Da tale iniziativa ci si aspetta di ottenere risparmi tra i 200 ed i 250 milioni di euro l’anno, già inseriti nel decreto legge sulla spending review.

Intanto un primo tassello della più ampia strategia di risparmio che si otterrà dal nuovo sistema di acquisizione dei servizi di intercettazione, è stato posto attraverso la legge di stabilità del dicembre 2012, con cui si è introdotta la modifica al codice delle comunicazioni e si è stabilito che con decreto del Ministro della Giustizia e dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia saranno fissate le prestazioni obbligatorie che i gestori di telefonia devono mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stesso decreto stabilirà anche le modalità di pagamento sottoforma di canone annuo forfettario, abolendosi definitivamente il listino prezzi.

Trattasi di intervento di indubbio significato sia sotto il profilo del riordino delle competenze, sottraendosi alle procure compiti che attengono più propriamente all’amministrazione della giustizia, sia sotto l’aspetto economico, assicurando la possibilità di maggiore programmazione, controllo e ridimensionamento della spesa per tali servizi.

Nel settore “Notariato” è in corso la procedura di revisione della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio della Repubblica, utilizzando come criteri fondamentali per la determinazione dei distretti notarili il dato della popolazione residente e quello degli importi iscritti a repertorio.

Nel settore “Revisori contabili”, l’anno 2012 ha visto l’entrata in vigore del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, che ha disposto il trasferimento delle competenze a suo tempo attribuite al Ministero della giustizia in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze; nel settore “Organismi di conciliazione”, intensa è stata l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.

Si riporta di seguito, più analiticamente, l’attività relativa ai singoli uffici

 

UFFICIO I

Per quanto concerne la convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. di cui all’art.1, comma 367 della legge n.244/07 (legge finanziaria per il 2008) per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n.115/02, è continuata la costante sinergia con Equitalia Giustizia s.p.a. e con le altre articolazioni ministeriali, al fine di risolvere le molteplici problematiche legate alla concreta operatività dell’accordo negoziale.

Sono ormai dieci (tra i quali Roma) i distretti di corte di appello nei quali la convenzione opera concretamente, mentre in altri la stessa sta per avere esecuzione.

Lo scopo della convenzione, come è noto, è quello di recuperare efficienza nella procedura di quantificazione ed iscrizione a ruolo del credito erariale, attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi delle relative attività, con conseguente incremento delle somme recuperate dallo Stato.

E’ continuata l’attività diretta all’attuazione della riforma della riscossione, prevista dalla legge 18/6/09, n. 69, mediante l’elaborazione delle relative procedure amministrative e delle istruzioni necessarie agli uffici giudiziari per l’uniforme e corretta applicazione della stessa.

E’ inoltre continuata l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, nonché di risposta ai frequenti quesiti, in riferimento alla riforma relativa al Fondo unico giustizia, prevista dall’art. 61, comma 23, del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni nella legge n. 133/08, e dall’art.2 del D.L. n. 143/08, convertito con modificazioni nella legge n. 181/08.

E’ stata emanata una articolata circolare nella complessa materia del contributo unificato più volte riformata, con la soluzione di una notevole quantità di questioni interpretative discendenti dal D.L. 17/7/2011 n. 138 e dalla legge 12/11/2011 n. 183 e si è resa anche necessaria una integrazione a tale circolare.

E’ stato apportato un valido contributo alla definizione del processo di spending review che ha coinvolto anche l’amministrazione della giustizia. Nell’ambito di tale attività sono stati proposti alcuni possibili interventi normativi diretti alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese di giustizia.

E’ stato emanato, con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto interministeriale relativo all’adeguamento del limite di reddito previsto dall’art. 76, comma 1, del DPR 115/02 per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come avvenuto negli anni precedenti, sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni operative dirette a monitorare le spese di giustizia complessivamente sostenute dagli uffici giudiziari nonché alcune delle voci di spesa più rilevanti (es. ausiliari del magistrato, difensori, intercettazioni, ecc.) che concorrono a formare quella complessiva.

La necessità di monitorare la spesa di giustizia, anche al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente in bilancio, è resa ancor più stringente, per effetto dalla previsione normativa contenuta nell’art. 37, comma 16, del D.L. n. 98/2011, con la quale è stato previsto che l’Amministrazione della giustizia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti alle Camere una relazione sullo stato delle spese di giustizia che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

E’ stato pertanto elaborato lo schema di relazione sullo stato delle spese di giustizia da presentare al Parlamento entro la data del 30 giugno.

Nell’ambito di tale attività di monitoraggio è emerso che i fondi stanziati in bilancio sul cap. 1360 “spese di giustizia” e 1363 “spese di giustizia per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni” potrebbero non essere sufficienti per garantire la copertura integrale delle spese che verranno comunque sostenute dagli uffici giudiziari. Ciò anche per effetto della disposizione introdotta con l’art. 1, comma 26 del D.L. n. 95/2012 con la quale lo stanziamento di bilancio delle spese per intercettazioni è stato ridotto di 25 milioni di euro.

Al fine di realizzare una omogenea distribuzione delle risorse disponibili in bilancio per fini di giustizia sono stati inoltre assunti criteri ponderati per la ripartizione delle risorse stanziate sui capitoli 1360 “spese di giustizia…” e 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni”. Sono state pertanto disposte, nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, le aperture di credito in favore dei funzionari delegati per le spese di giustizia. In particolare sul cap. 1360 sono state disposte 1.050 aperture di credito mentre 361 sono state disposte sul cap. 1363.

E’ stato ripianato il debito formatosi per spese di giustizia (capitoli 1360 e 1363) nell’anno 2011. Ciò è stato possibile in seguito all’introduzione della disposizione di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, con la quale è stata prevista la normativa concernente l’estinzione dei debiti pregressi alla data del 31 dicembre 2011. Nell’ambito delle attività connesse alla gestione del debito pregresso per spese di giustizia si è proceduto, in particolare, al ripianamento dei crediti afferenti le spese per intercettazioni, riguardo al noleggio delle apparecchiature tecniche necessarie (settore nel quale era maturato un debito significativo).

Inoltre, sono state accreditate ai funzionari delegati le somme necessarie (sul diverso cap. 1362) al pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, got, vpo) che non possono essere retribuiti con la procedura informatica Giudici Net.

Sono state, infine, gestite le risorse stanziate sul cap.1250/12 per il pagamento delle spese relative alle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2012 (spese di notifica dei presidenti di seggio e funzionamento degli uffici in occasione di consultazioni elettorali e referendum) mediante accredito delle stesse alle Corti di Appello.

L’ufficio ha inoltre emanato diverse note di carattere generale e di risposta ai singoli uffici al fine di rispondere ai numerosissimi quesiti in materia di servizi di cancelleria.

In particolare si deve segnalare l’alto numero di quesiti esitati sia in materia di spese di giustizia, sia in materia di retribuzione della magistratura onoraria.

In quest’ultima materia si è registrata una continua interlocuzione con l’Ispettorato Generale e con il Gabinetto del Ministro, al fine di monitorare la materia della c.d. doppia indennità ai GOT, nonché la indennità dei VPO per l’attività lavorativa delegata fuori udienza (in riferimento all’epoca, ante 2008, nella quale per tale attività la legge non prevedeva compenso alcuno). Ancora, è stata affrontata la nuova problematica dell’attività delegata ai GOT in materia di competenza del Giudice tutelare, avendo il CSM inserito tale attività tra quelle delegabili ai GOT nelle nuove tabelle per il biennio 2012-2014.

 

UFFICIO II

Nell’ambito delle attività internazionali facenti capo specificamente all’ufficio II, è stata assicurata una costante partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro nell’ambito del Comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione Europea:

  • diritto comune europeo della vendita.


La proposta di regolamento prevede un insieme completo di norme uniformi di diritto contrattuale che regolamentano l’intera vita del contratto e che faranno parte del diritto nazionale di ciascuno Stato membro a titolo di “secondo regime” di diritto contrattuale.

  • proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (recast).


La revisione del regolamento è stata completata.

  • le due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali tra coniugi nonché in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.


Con le proposte in questione si intende garantire maggiore certezza giuridica alle coppie transfrontaliere in merito alla individuazione del giudice competente, della legge applicabile al loro rapporto patrimoniale e della circolazione delle decisioni.

  • regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.


L’esame è proseguito per i ‘considerando’ e gli allegati.

  • la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.


L’obiettivo della proposta è di rafforzare i diritti delle vittime nell’UE al fine di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato membro possano beneficiare di un meccanismo che ne garantisca la libera circolazione nell’UE.

  • la proposta di regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari.


La proposta è finalizzata ad istituire un procedimento uniforme europeo di natura cautelare, che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, in aggiunta ai rimedi previsti dal diritto nazionale degli Stati membri.

L’ufficio ha altresì curato la risposta al questionario in materia di regolamento sull’insolvenza transfrontaliera.

Particolarmente impegnativa si è rivelata l’attività della Rete giudiziaria Europea in materia civile e commerciale (partecipazione a incontri, riunioni, risposta ai quesiti).

In particolare l’ufficio cura il monitoraggio relativo all’applicazione pratica di tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile (l’ultimo in ordine di tempo è il regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali).

Cooperazione con altre autorità
L’Ufficio II è autorità centrale del Regolamento n. 1206/2001 in materia di prove ed è autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere.
E’ autorità centrale di diversi accordi bilaterali internazionali con Paesi extra Unione Europea. Particolarmente intensi sono i rapporti con Brasile, Argentina e Paesi dell’ex Iugoslavia. In particolare nel corso del 2012 sono state trattate 376 notifiche per l’estero, 685 notifiche dall’estero, 10 rogatorie per l’estero, 158 rogatorie dall’estero, 3 esecuzioni di sentenze per l’estero, 7 esecuzioni di sentenze dall’estero.

Attività di vigilanza
Particolarmente impegnativa l’attività di vigilanza degli istituti di vendita giudiziaria; in particolare nel corso del 2012 sono stati disposti bandi per nuove concessioni, come per l’IVG di Roma, e di Livorno e Grosseto.

 

UFFICIO III

L’Ufficio è attualmente suddiviso in quattro Settori (o Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia delle libere professioni.

  1. Settore Notariato

    L’ufficio ha innanzitutto curato l’espletamento delle attività connesse al concorso per notaio.

    La commissione nominata per l’espletamento del concorso, per esame, a 350 posti di notaio indetto con D.D. 18.12.2009, è stata impegnata nella correzione delle prove scritte e nell’espletamento delle prove orali; è in corso la redazione della graduatoria dei 188 candidati vincitori, per i quali si prevede la nomina entro il mese di marzo 2013.

    Nel mese di febbraio 2012 si sono svolte le prove scritte del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 27.12.2010, a cui hanno partecipato 1337 candidati a fronte di 5.146 domande di partecipazione. Nello stesso mese sono iniziate le correzioni delle prove scritte, attualmente ancora in corso.

    Nel mese di novembre 2012 si sono svolte le prove scritte del concorso, per esame, a 150 posti di notaio, indetto con D.D. 27.12.2011, a cui hanno partecipato 805 candidati a fronte di 4.973 domande di partecipazione. Nello stesso mese sono iniziate le correzioni delle prove scritte, attualmente ancora in corso.

    Nel corso dell’anno sono stati banditi tre concorsi per trasferimento, pubblicando le sedi resesi vacanti il 30 settembre 2011, il 31 gennaio ed il 31 maggio 2012.

    Sono stati emessi 317 decreti di trasferimento e 124 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti.

    Nel corso dell’anno 2012, sono stati emessi 70 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 74 decreti di dispensa a domanda.

    In tale settore, l’Ufficio ha provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile.

    Si segnala, infine, che in attuazione della legge 24.3.2012, n. 27 (che ha aumentato di cinquecento unità il numero dei notai), si è provveduto alla revisione della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio della Repubblica. Per tale attività il Direttore Generale ha nominato una commissione composta da quattro magistrati e cinque funzionari della direzione generale. La commissione, alla luce delle direttive impartite dal Direttore Generale, ha svolto numerose sedute al fine di valutare i criteri di legge per l’allocazione sul territorio di una sede notarile, analizzando la copiosa documentazione attestante la situazione complessiva del notariato in Italia sotto il profilo repertoriale e di territorio. Ha relazionato costantemente il Direttore Generale, ricevendone indicazioni per la soluzione delle questioni più problematiche. E’ stato necessario predisporre un complesso programma informatico per l’elaborazione dei dati, e si è proceduto alla costante consultazione dei siti web necessari per il reperimento dei dati fattuali correlati al territorio.

    All’esito del lavoro svolto si procederà all’adozione del relativo decreto.

  2. Settore Libere Professioni

    Il Ministero della Giustizia, per il tramite della Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio III, esercita la vigilanza e l’alta vigilanza su 20 Ordini Professionali. L’attività del presente settore è stata contrassegnata dallo svolgimento di diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno interessato diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più segnatamente i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Tecnologi Alimentari, il tutto in applicazione delle leggi speciali che regolano le diverse professioni e della normativa contenuta nel D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

    Più precisamente, l’attività dell’Ufficio si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun Ordine Professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all’amministrazione. La complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi Ordini hanno reso tuttavia molto gravoso il compito dell’Ufficio, consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia.

    Si deve infine confermare una linea di tendenza ugualmente già sottolineata nel corso degli anni precedenti, vale a dire la sempre più accentuata litigiosità che si verifica all’interno degli Ordini, ciò che ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuta dall’Ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la più volte citata funzione di vigilanza, sfociata in numerosi interventi di commissariamento, non solo a livello locale. Si segnala in particolare a questo riguardo il caso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, caratterizzato da una accesissima conflittualità tra le liste contrapposte, sfociata in una situazione di ingovernabilità della categoria, nonché in una serie di comportamenti censurabili compiuti dal Consiglio Nazionale uscente. La menzionata condizione ha condotto all’adozione, nell’esercizio del potere di vigilanza a questo Ministero attribuito, del Decreto Ministeriale di scioglimento del Consiglio Nazionale e di nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere in particolare a garantire la regolare rinnovazione delle operazioni elettorali, da svolgersi nel febbraio 2013.

    Analoga segnalazione deve essere fatta con riguardo all’Ordine nazionale dei biologi, per le cui elezioni ordinistiche - già annullate dal giudice amministrativo - è stata necessaria la nomina, in successione, di due commissari straordinari nonché il reiterato intervento del Ministero in funzione di vigilanza, anche al fine di consentire lo scrutinio dei voti.

    Anche relativamente agli Ordini professionali locali si è registrata, nel corso dell’anno, una frequente necessità di intervento ministeriale in funzione di vigilanza, attesa da un lato la forte conflittualità manifestata nell’ambito degli organi di autogoverno, e dall’altra la presenza di numerosi esposti di privati cittadini esprimenti doglianze nei confronti degli Consigli degli ordini professionali principalmente in relazione a forme di inerzia nel vaglio delle situazioni disciplinarmente rilevanti.

    Sono pervenute 11 richieste di scioglimento dei consigli degli Ordini, 8 delle quali accolte (con D.M. che ha nominato altrettanti commissari straordinari).

    Nel corso dell’anno è stato costituito un nuovo collegio dei periti industriali, peraltro successivamente soppresso a seguito della abolizione della relativa provincia; anche tale vicenda ha dato luogo a contenzioso giurisdizionale.

    Nel corso del 2012 sono scaduti i consigli di circa 200 ordini e collegi professionali, e l’ufficio ha curato tutte le attività correlate al procedimento elettorale.

    Si è altresì proceduto al controllo degli atti relativi alle elezioni dei 159 ordini degli avvocati scaduti il 31.12.2011.

    Sono stati resi i pareri, previo controllo degli atti, sulle istanze di iscrizione delle società fiduciarie (in numero di 9).

    Sono state poi approvate le quote annuali degli Ordini degli assistenti sociali ed emessi i pareri sulle delibere di approvazione delle piante organiche.

    Nel corso del 2012, sono stati portati a compimento numerosi interventi normativi nella materia delle libere professioni, oggetto principale del processo di liberalizzazione che ha caratterizzato l’azione del presente governo.

    E’ stato allora adottato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che ha riformato gli ordinamenti professionali in esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, innovando in particolare le materie dell’accesso alle professioni, della libera concorrenza e della pubblicità, del tirocinio professionale, della formazione continua e degli organi disciplinari. Su tale ultimo punto si ricorda che sono in corso di pubblicazione i regolamenti esecutivi emanati dai diversi Consigli Nazionali.

    E’ stato altresì adottato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 che ha disciplinato la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

    Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero, disciplinata dal D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che si articola in una complessa attività istruttoria che ha richiesto l’indizione a cura dell’ Ufficio a cadenza mensile di una Conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali interessati. All’esito della Conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con Decreto adottato dal Direttore Generale della Giustizia Civile.

    Nel corso del presente anno sono state presentate complessivamente (al 13 dicembre 2012) 761 domande di riconoscimento di titolo professionale conseguito all’estero. Il Direttore Generale ha adottato 754 decreti, previo esame dell’istruttoria compiuta dall’ufficio e condividendone le conclusioni,in particolare:

    • per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 673 provvedimenti (657 di accoglimento e 16 di rigetto);
    • per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 78 provvedimenti (72 di accoglimento e 6 di rigetto);
    • per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica sono stati emessi 3 provvedimenti (3 di accoglimento e nessuno di rigetto);

    con un ulteriore significativo incremento di attività rispetto all’anno precedente nell’ordine del 40 % delle domande pervenute e del 35% dei decreti firmati dal Direttore Generale.

    In questo ambito, tematica di particolare rilievo è quella relativa alle numerosissime richieste di riconoscimento presentate da avvocati spagnoli, non di rado cittadini italiani laureati in Italia. A tale riguardo, in considerazione del fatto che il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe poggiare sul dato essenziale ed oggettivo per cui le stesse qualifiche costituiscono elementi di valutazione di una formazione professionale (ulteriore rispetto a quella acquisita nello Stato di origine) effettivamente acquisita nel paese di provenienza, la Direzione ha ritenuto di mantenere l’orientamento in materia di misure compensative applicate già adottato nell’anno 2010, con un conseguente inasprimento qualora non sia dimostrata dal richiedente l’acquisizione di una formazione professionale presso altro Paese comunitario diversa ed ulteriore rispetto a quella acquisita in Italia, precisando più dettagliatamente le modalità di esecuzione delle misure compensative stesse.

    Nel settore libere professioni rientra, altresì, l’area delle associazioni professionali (regolamentate o non regolamentate) di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007, per le quali l’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile svolge un’attività istruttoria che confluisce nell’adozione di un provvedimento finale (di ammissione o di rigetto) di competenza del Ministro della Giustizia. Ad oggi sono pervenute 124 domande.

    In particolare, nel 2012 è pervenuto il prescritto parere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro per 32 pratiche di cui 20 sono state esaminate nella conferenza di servizi svoltasi il 19 novembre a seguito della quale si sta provvedendo a predisporre la prescritta richiesta di concerto del Ministro per le politiche europee, ottenuto il quale si procederà alla adozione del decreto finale a firma del sig. Ministro. I fascicoli relativi a 8 associazioni sono all’attenzione del sig. Ministro per le Sue valutazioni.

    Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della Giustizia nei confronti dell’Ordine forense.

    Alla Direzione, infatti, compete la complessa organizzazione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, l’emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione Centrale e di quelle istituite presso le sedi di Corte d’Appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna Corte); la formulazione delle tracce delle prove d’esame; il supporto tecnico alla Direzione Generale del Contenzioso per ciò che concerne la gestione dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d’esame; l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgono i ricorsi dei candidati.

    Con D.M. 4 settembre 2012 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2012 le cui prove scritte si sono svolte i giorni 11 – 12 – 13 dicembre 2012.

    Appartiene alla competenza dell’Ufficio III anche l’emanazione del bando di esame per il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d’esame, l’organizzazione dello stesso e l’emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

    Con D.D. 12 marzo 2012 è stata bandita la sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2012 le cui prove scritte si sono svolte il 18, il 20 e il 22 giugno 2012. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la Commissione da settembre e il 20 dicembre si sono svolte le prove orali dei soli tre candidati ammessi.

  3. Settore Consigli Nazionali

    Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli Nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico – giuridica ai Consigli Nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, occupandosi, precipuamente, dell’iter dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli Nazionali nei confronti di loro appartenenti.

  4. Settore Competente per: esame dei revisori contabili; registro degli organismi di conciliazione; tenuta dell’elenco degli enti formatori; elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.

     L’anno 2012 ha visto l’entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, che ha disposto il trasferimento delle competenze a suo tempo attribuite al Ministero della Giustizia in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza della adozione dei regolamenti esecutivi. Pertanto, in applicazione della disciplina vigente sino al mese di settembre, si è svolta l’ultima sessione di esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili curata da questo Ministero, indetta con D.M. 15 dicembre 2011. Si è provveduto, infine, a facilitare il passaggio di competenza in materia di tenuta del Registro dei revisori dalla S.r.l. Registro Revisori Legali al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Organismi di Conciliazione e Enti Formatori
    Intensa è stata anche nel 2012 l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.

    Sono stati iscritti, alla data del 18 dicembre 2012, n. 845 nuovi organismi. Allo stato, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 969. Sono, stati confermati, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art.20 del d.m. 180/2010, n. 17 organismi di mediazione già iscritti, per cui restano n. 124 conferme. Sono stati cancellati dal registro degli organismi di mediazione n. 6 organismi e sono stati adottati, infine, n. 7 provvedimenti di rigetto. Sono stati iscritti, alla data del 18 dicembre 2012, n. 215 nuovi enti di formazione.

    Preme evidenziare, poi, che un impatto significativo sull’attività d’ufficio è rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre/6 dicembre 2012 che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e degli altri articoli consequenziali.

    Si è, in particolar modo, in attesa di verificare se la pubblicazione della suddetta pronuncia e, in particolare, la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui disponeva l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per una serie elevata di controversie ha un effetto di contrazione delle domande di iscrizione degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, costituendo la forma di mediazione obbligatoria certamente il fattore che ha spinto alla creazione e formazione di un numero elevato di organismi di mediazione ed enti di formazione. I pochi giorni trascorsi non consentono, allo stato, di fare una precisa stima.

    In data 18 ottobre 2012 il Direttore Generale ha istituito un tavolo di lavoro per la predisposizione di un Libro Verde. All’esito dei lavori il gruppo ha sottoposto all’approvazione del Direttore Generale il Libro Verde, con il quale si invitano gli interessati a esprimere le loro opinioni sulle tematiche enucleate nel contesto della determinazione e definizione dei principali profili diretti alla definizione degli standard di qualità del servizio di mediazione gestito dagli organismi accreditati ai sensi del d.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011.

    Invero, volendo la Direzione Generale della Giustizia Civile adeguatamente attivare una corretta attività di vigilanza che contempli non solo la verifica della regolarità formale della sussistenza dei requisiti imposti per l’ottenimento dell’accreditamento, ma anche una compiuta verifica delle modalità concrete di gestione del servizio di mediazione, ha ritenuto necessario procedere alla redazione di un Manuale di Qualità nel quale riportare in modo specifico gli standard di qualità necessari che ciascun organismo di mediazione deve possedere ai fini della valutazione da parte di questa amministrazione della idoneità del servizio reso.

    Il suddetto Manuale, dunque, ha una triplice funzione:

    1. costituire il parametro di riferimento per gli organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli necessari di qualità;
    2. consentire una più agevole attività ispettiva, da compiersi di fatto secondo le linee indicate ed ivi descritte;
    3. costituire un più facile strumento di conoscenza, per gli organismi di mediazione, delle violazioni che questa amministrazione ritiene di dovere indicare e del differente peso delle violazioni anche ai fini dell’intervento sanzionatori.

    Elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c..
    Con provvedimento del Direttore Generale è stato istituito l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto, articolo 2.

    Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell’elenco previsto dall’art. art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto – legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nonché dall’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art.2, comma 3 ter, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili nonché dall’art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”.

    Allo stato, a seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell’arco del 2012 alla iscrizione di n. 6 società.

    Nell’ambito dell’Ufficio III sussiste, poi, un’area contabile deputata a gestire i fondi per le attività dell’Ufficio che comportano spese (concorso notarile; esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; esame cassazionista; esame per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; pagamento spese di lite).

    Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l’Ufficio III ha provveduto a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini Nazionali o Locali.

 

DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA PENALE

Nel settore della giustizia penale particolare attenzione è stata rivolta alla materia dell’estradizione.

Si segnala il costante ricorso a queste procedure, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse venga progressivamente eroso dal mandato di arresto europeo. Sono perciò stati negoziati, alcuni finalizzati altri in via di definizione, accordi con diversi Paesi: Cile, Cina, Marocco, Panama, Costa Rica, Montenegro e Kosovo. Inoltre, è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con numerosi altri Stati. Il tutto al fine di ridurre spazi di impunità.

Risultano aperte nel 2012 oltre 350 nuove procedure estradizionali (dato sostanzialmente costante rispetto all'anno passato). Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il mandato di arresto europeo per l’estrema rapidità ed efficacia della procedura. Nel corso del 2012 sono state aperte circa 1.600 nuove procedure (dato in sostanziale equilibrio con l’anno precedente).

Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2012 in materia di assistenza giudiziaria (circa di 3.000 nuove procedure di rogatoria).

L’ultimo strumento di cooperazione giudiziaria generale è rappresentato dal trasferimento dei detenuti, che mira ad assicurare un trattamento penitenziario finalizzato alla riabilitazione e al reinserimento del condannato e trova la sua base giuridica nella convenzione di Strasburgo del 1983 e in accordi bilaterali che l’Italia ha stipulato con la Romania, l’Albania e, nel 2012, con l’India, mentre altri sono in corso con numerosi Paesi, tra cui il Marocco, da cui proviene il maggior numero di detenuti stranieri esistenti nei nostri istituti.

Lo sviluppo di tali iniziative internazionali è particolarmente avvertito perché contribuisce alla riduzione della presenza di detenuti stranieri negli istituti penitenziari italiani e quindi a ridurre la tensione detentiva in stretta correlazione con la diminuzione del sovraffollamento.

Si riporta di seguito, più analiticamente, l’attività relativa ai singoli uffici.


UFFICIO I

  1. Attività Legislativa

    Nel corso del 2012, l'Ufficio I ha cooperato come di consuetudine con l'Ufficio Legislativo nella predisposizione di schemi di atti normativi.

    In particolare, nell’ambito del coordinamento permanente con l’Ufficio Legislativo per il recepimento di atti internazionali, l’Ufficio ha proseguito nell’opera di misurazione e valutazione circa lo stato di attuazione dei principali strumenti adottati a livello dell’Unione europea ed internazionale in materia penale.

    A tale riguardo deve nuovamente evidenziarsi che si registra ancora un consistente ritardo nell’attuazione legislativa degli obblighi derivanti dagli accordi di diritto internazionale e dagli atti normativi dell'Unione europea. Con riferimento all’Unione europea, tale situazione può apparire ancora più preoccupante in relazione all’approssimarsi della scadenza del 1º dicembre 2014, data a partire dalla quale la Commissione potrà avviare procedure di infrazione dinanzi la Corte di Giustizia per la mancata attuazione degli strumenti adottati in ambito Unione Europea, compresi quelli approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009).

    Sul punto si evidenzia che, ad esempio, in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, l’Italia ha attuato solo 2 delle 14 decisioni quadro adottate dal Consiglio dell’Unione Europea tra il 2000 ed il 2009.

    Nel corso dell’anno, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a disegni e proposte di legge in materia penale e sono stati aperti 106 nuovi fascicoli.

  2. Statistiche e monitoraggio

    Nel corso dell’anno, l’Ufficio I ha continuato a svolgere un’intensa attività di rilevazione statistica, per la valutazione dell’impatto socio-giuridico di alcune leggi e della consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di relazioni informative.

    Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge:

    • interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 comma 3 L. 194/1978);
    • patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 L. 217/1990, come modificato dalla L. 134/2001, ed ora recepito dall’art. 294 del DPR 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia);
    • raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, co. 9 e 131 DPR 309/1990, T.U. sulle sostanze stupefacenti e psicotrope);
    • beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (D.M. 24 febbraio 1997, n. 73).

    E’ stata avviata, inoltre, la raccolta dati sull’attuazione della L. 3/2012 recante disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, al fine di predisporre la relazione annuale per il Parlamento.

    Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto anche monitoraggi non obbligatori nei seguenti settori:

    1. misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso emesse ex D.L.vo 159/2011 (monitoraggio strettamente connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati);
    2. procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.);
    3. procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.);
    4. monitoraggio relativo all’applicazione della L. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo;
    5. monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
    6. monitoraggio relativo ai reati di corruzione internazionale.

    In questo settore si assiste ad un costante incremento della domanda di dati e statistiche giudiziarie, sia da parte di soggetti istituzionali (per es. organismi internazionali e commissioni parlamentari) sia da parte delle articolazioni ministeriali di diretta collaborazione (per es., nell’ambito del servizio interrogazioni parlamentari). Tuttavia, la raccolta dei dati continua ad avvenire attraverso l’obsoleto strumento delle note cartacee, ormai inidoneo a far fronte alle nuove esigenze. Tale metodo di raccolta cambierà quando entrerà in vigore il nuovo Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), la cui concreta attuazione è attualmente allo studio congiunto dell’Ufficio I e della D.G.S.I.A..

    Inoltre, nel corso del 2012, oltre alla consueta cooperazione con la D.G.S.I.A. nella messa a punto della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati (progetto S.I.P.P.I. - Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale), la cui gestione è stata assunta dalla Direzione Generale a partire dal 1.1.2008, l’Ufficio I ha anche partecipato alla predisposizione del nuovo sistema SIT-MP, che dovrà gestire l’intero settore delle misure di prevenzione e sostituire interamente il progetto S.I.P.P.I. con una nuova e più aggiornata banca dati. 

  3. Rapporti con l'autorità giudiziaria

    3.1. Quesiti
    Nel 2012 sono stati aperti 27 nuovi fascicoli relativi ai quesiti formulati principalmente dall’autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da Enti pubblici ed altre Istituzioni dello Stato.

    3.2. Esposti
    All’Ufficio pervengono gli esposti presentati da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria.
    A seguito dell’esposto, ove ritenuto necessario, vengono acquisiti dati e notizie dagli uffici giudiziari, che diventano oggetto di successivi approfondimenti quali base per eventuali iniziative di competenza del Ministro.
    Nel corso del 2012, sono pervenuti all’Ufficio I n. 640 documenti relativi a questo settore di attività, che hanno portato all’apertura di n. 320 nuovi fascicoli.

    3.3. Ispezioni
    L’Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari, esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate e provvedendo all’archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione dei servizi.
    Nel corso del 2012 sono pervenuti all’Ufficio I n. 265 documenti relativi all’attività ispettiva che hanno portato all'apertura di n. 60 nuovi fascicoli.

    3.4. Autorizzazioni a procedere
    All’Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l’Autorità Giudiziaria presenta ai sensi dell'art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma medesima.
    Nel corso del 2012, sono pervenute all’Ufficio n. 16 nuove richieste di autorizzazioni a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p.
    Lo svolgimento di tali attività consiste nell’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni.

    3.5. Rapporti con il Parlamento
    Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l’Ufficio I ha il compito di approntare gli elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la materia penale.
    In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli uffici giudiziari o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione.
    L’acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare l’occasione per l’approfondimento di tematiche attinenti al processo penale di particolare interesse. Così è stato nel decorso anno per i provvedimenti di sequestro e di confisca disposti ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 306/92 in relazione ai reati contro la P.A. in attuazione della L. 296/2006. L’Ufficio ha esaminato n. 1563 atti relativi all’attività ispettiva delle Camere, ed ha aperto n. 460 nuove procedure in materia.

  4. Affari internazionali

    4.1. Unione Europea
    L’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha proseguito nell’attività di tendenziale sistematica copertura delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore Giustizia e Affari Interni:

    1. Comitato CATS che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia;
    2. Gruppo di lavoro in materia di “cooperazione giudiziaria penale” che tratta i temi che attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati Membri;
    3. Gruppo di lavoro in materia di “diritto penale sostanziale”, che opera nel campo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

    La L. 217/2011, nel ripristinare il regime delle missioni in questo settore, ha notevolmente agevolato la presenza degli esperti provenienti dalla capitale alle numerose riunioni, che si succedono a ritmi regolari e serrati.

    4.2. G8 / G20
    L’Ufficio, in ragione delle ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero e nel quadro di una riorganizzazione delle stesse, non ha più potuto assicurare la propria partecipazione ai lavori condotti nell’ambito del G-8 (Gruppo Roma-Lyon e sottogruppo CLASG - Criminal legal activities sub-group), né a quelli condotti nell’ambito del G-20, in  particolare in materia di corruzione.

    4.3. Consiglio d'Europa
    L’Italia continua a partecipare attivamente, nella persona del Direttore dell’Ufficio I (che ne assicura anche l’attuale Presidenza) ed attraverso rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria, alle attività del Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) che coordina l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e penitenziaria. Tra le diverse attività svolte, il Comitato ha anche finalizzato in dicembre un importante progetto di convenzione diretta a lottare contro il traffico degli organi umani che sarà aperta alla firma nel corso del 2013.
    Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che ha lo scopo di assicurare e monitorare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione nel settore penale, l’Ufficio I ha partecipato ai lavori del gruppo con un magistrato appositamente delegato ed ha seguito il processo di monitoraggio sulle raccomandazioni derivanti dal I e II ciclo (congiunto) di valutazione. Nel medesimo ambito, l’Ufficio ha coordinato tutte le attività inerenti al III ciclo di valutazione dell’Italia che, dopo la visita in loco da parte degli esaminatori nell’ottobre 2011, si è concluso con l’approvazione, nel marzo 2012, del Rapporto di valutazione sull’Italia. Quindi, l’Ufficio è impegnato ora nel processo di monitoraggio anche con riferimento all’adempimento delle raccomandazioni disposte nel rapporto del III ciclo di valutazione.

    4.4. O.C.S.E.
    Nel corso del 2012 è proseguita attivamente la partecipazione al Gruppo di lavoro sulla corruzione (WGB) che ha come mandato la promozione e il monitoraggio dell’applicazione dell’omonima Convenzione O.C.S.E. per il contrasto ai fenomeni di corruzione nelle transazioni economiche internazionali. In tale settore l’Ufficio I assicura, in qualità di capofila, il coordinamento della Delegazione italiana.
    L’Ufficio ha coordinato tutte le attività conseguenti alla conclusione del III ciclo di valutazione dell’Italia condotto dal WGB nel 2011, ed ha già provveduto a riferire in due occasioni al WGB sui seguiti offerti, anche a seguito della recente approvazione della legge 190/2012.
    Analogamente a quanto segnalato al § 4.3, tali attività continuano ad assorbire una rilevante quantità di risorse dell’ufficio. A tali impegni si è potuto far fronte non soltanto attraverso l’abnegazione del personale ma anche attraverso l’esteso ricorso al prezioso ausilio dei tirocinanti in servizio presso l’Ufficio, purtroppo tuttora privi di qualsiasi riconoscimento economico.

    4.5. Nazioni Unite
    Anche in questo caso l’Ufficio, non ha più preso direttamente parte ai lavori della Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CPCCJ) dell’UNODC, in un quadro di riduzione delle missioni all’estero e di contenimento delle spese relative. L’Ufficio continua comunque a partecipare ai lavori del gruppo di valutazione dell’attuazione della Convenzione contro la corruzione - Implementation Review Group (IRG), nell’ambito del quale l’Italia ha proceduto alla valutazione dello Zambia e del Vietnam.

  5. Altre attività

    5.1. Codici di comportamento (D.lgs. 231/01)
    In base al DM 26 giugno 2003, n.201 ed alle disposizioni adottate dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia con provvedimento del 2/12/2009, l’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha il compito di istruire le pratiche volte ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di enti, ai fini di esonero da responsabilità ex art. 3 D.lgs. 231/01. Tale attività viene svolta da un magistrato dell’Ufficio I appositamente delegato, che, all’esito della procedura di concertazione con i rappresentanti degli altri Ministeri interessati, della Banca d’Italia e della CONSOB, inoltra al Direttore Generale le proprie considerazioni ai fini della formulazione di osservazioni o dell’approvazione delle linee guida.
    L’attività di esame dei codici ha avuto inizio nel 2003 ed è soggetta a continui aggiornamenti determinati dal costante sviluppo della materia.
    Nel 2012 sono stati attivati 10 procedimenti di controllo ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201. In 2 casi si è trattato di procedure ex novo, mentre negli altri 8 casi sono stati esaminati aggiornamenti di linee guida già precedentemente approvate.

    5.2. Commissione di disciplina
    Nel 2008, l’Ufficio I ha curato le iniziative per la costituzione della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria prevista dall'art. 18 co.l del d.lgs. 28.7.1989 n. 271.
    La nuova Commissione per il quadriennio 2011 - 2014 è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia del 6 maggio 2011. L’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale fornisce supporto logistico e di Segreteria della Commissione.
    Nel corso del 2012 sono pervenuti presso la suddetta commissione n. 6 nuovi ricorsi che, uniti al ricorso ancora pendente, porta a 7 il numero delle procedure in corso. Nel 2012 sono stati definiti 3 ricorsi.

    5.3. Sezioni di polizia giudiziaria
    Fin dall’introduzione delle sezioni di polizia giudiziaria, a seguito della riforma del processo penale del 1989, l’Ufficio I ha curato la predisposizione del decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria, partecipando ai tavoli tecnici allestiti presso il Ministero dell’Interno con la presenza delle forze di polizia giudiziaria coinvolte.
    Nel corso del 2012 l’Ufficio I ha partecipato ai lavori relativi alla determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2013-2014.
    Lo schema di decreto è stato sottoposto all’attenzione del Sig. Ministro, che lo ha restituito firmato in data 5 ottobre 2012. Attualmente il decreto si trova all’attenzione del Ministro dell’Interno e, successivamente, sarà sottoposto alla firma degli altri Ministri concertanti.

    5.4. Procedure di grazia
    Nel corso del 2012, l’Ufficio I ha proceduto all'istruzione di 400 nuove domande di grazia ed alla trasmissione al Gabinetto del Ministro di 252 relazioni.
    Nel 2012 il Presidente della Repubblica ha concesso 2 volte la grazia.


UFFICIO II

  1. Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali
    Come è noto, l’Ufficio II si occupa di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria), e dello studio e della preparazione di accordi internazionali bilaterali nella medesima materia.
    Inoltre, l’Ufficio II segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle materie di competenza in ambito Unione Europea, U.N.O.D.C., oltre a quelle della Rete Giudiziaria Europea ed a quelle relative ad Eurojust.
    In ambito Unione Europea, in particolare, l’Ufficio II partecipa alle riunioni del Gruppo Valutazioni Generali e a talune di quelle del Gruppo Cooperazione Penale in materia penale e del Gruppo Diritto Penale.
     
  2.  In particolare:

    2.1 Le procedure di estradizione
    In materia di estradizione va segnalato il costante ricorso a queste procedure, sia in attivo che in passivo, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse venga progressivamente eroso dallo strumento del mandato di arresto europeo. Per far fronte all’aumentato utilizzo di tale strumento, peraltro, l’Ufficio, in armonia con le direttive politiche ricevute, ha negoziato un accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica del Cile, ora in attesa di ratifica, ed ha terminato la stesura di analoghi accordi con il Regno del Marocco, la Repubblica di Panama, la Repubblica di Costa Rica e la Repubblica del Kosovo, testi che attendono la firma delle rispettive Autorità Politiche. Inoltre, è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con numerosi altri Stati.
    Il ruolo del Sig. Ministro in materia, in parte delegato per ragioni di celerità nella trattazione degli affari correnti al Direttore Generale della Giustizia Penale e ai magistrati di questo Ufficio II, si articola differentemente nelle procedure attive ed in quelle passive, ed è di particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla libertà personale del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono.
    Nelle procedure attive questo compito consiste nella valutazione dell’opportunità di diffondere le ricerche in ambito internazionale di una persona imputata o condannata dall’Autorità Giudiziaria Italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p.
    Nelle procedure passive, scaturenti dalla richiesta, proveniente da un’autorità straniera, di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da assoggettare all’esecuzione di sentenza di condanna, l’Ufficio II provvede allo studio ed alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione del Sig. Ministro la decisione ultima sulla concedibilità o meno dell’estradizione.
    Esaminando il mero dato numerico, risultano aperte, nel solo 2012 (dato aggiornato al 6 dicembre 2012), oltre 350 nuove procedure estradizionali (dato sostanzialmente costante rispetto all'anno passato), che si sommano alle migliaia di procedure ancora pendenti, o perché in via di definizione, o per irreperibilità del ricercato.

    2.2 Le procedure di mandato di arresto europeo
    Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il mandato di arresto europeo – strumento che sostituisce quello estradizionale in ambito Unione Europea. Tale favore si giustifica con l’estrema rapidità ed efficacia della procedura, prima applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari in ambito europeo. Nel corso del solo 2012 sono state aperte circa 1.600 nuove procedure (dato in sostanziale equilibrio con l’anno precedente), che si sommano a quelle in corso dal 2005, ancora pendenti o di fronte alle autorità giudiziarie o per irreperibilità del ricercato.
    In ossequio allo spirito ed alla lettera della Decisione Quadro n. 584 del 2002, e della legge interna di implementazione n. 69 del 2005, in questa materia il Sig. Ministro svolge il ruolo di Autorità Centrale, che fornisce assistenza alle autorità giudiziarie; tale funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, la relativa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della funzione di “mediatore” nella stipula degli accordi tra le Autorità Giudiziarie Italiane e quelle straniere per la consegna della persona ricercata. L’adempimento di queste funzioni è reso più gravoso dalla necessità di rispettare i ristretti termini di legge, dalla cui violazione consegue la revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei confronti della persona ricercata.

    2.3 Le procedure di trasferimento dei detenuti
    Dall’esame delle procedure di trasferimento dei detenuti emerge il continuo ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, sia da parte di concittadini condannati in uno Stato straniero, sia ad opera di stranieri condannati in Italia. Tale strumento, nato per evitare un ulteriore aggravio di sofferenza al detenuto che sconta la pena in uno Stato diverso dal proprio, nelle sue più moderne declinazioni (in vigore grazie ad accordi bilaterali con la Romania e l’Albania) sta svolgendo un ruolo importante anche nella prevenzione e nella lotta al sovraffollamento delle strutture penitenziarie nazionali.
    La riconosciuta importanza di tale istituto è alla base del nuovo impulso dato ai negoziati in materia. Al di là delle numerose trattative ancora in corso, va evidenziato che nel corso del 2012 in questa materia è stato firmato un accordo bilaterale con la Repubblica dell’India, ora in attesa della ratifica, ed è stato parafato un accordo bilaterale con il Regno del Marocco, ora in attesa della firma delle rispettive autorità politiche.
    Sotto il profilo statistico, poi, nel corso del 2012 sono state aperte circa 420 nuove procedure (dato in leggero calo rispetto all’anno precedente, verosimilmente a causa dell'entrata in vigore del nuovo strumento valido tra gli Stati membri dell'Unione Europea), che si sommano al pregresso ancora pendente.

    2.4 Le Procedure per il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea
    Nel corso del 2012 sono state iniziate le prime procedure applicative della Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. L’Italia ha attuato tale strumento con il D.lgs. n. 161 del 2010. Si tratta della seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione Europea, dopo il mandato di arresto europeo.
    Come è noto, tale strumento consente, a determinate condizioni, di trasmettere all'estero (generalmente verso lo Stato Membro dell’Unione Europea di cittadinanza della persona condannata) l’esecuzione della sentenza penale emessa dalle Autorità Giudiziarie nazionali. In questo modo l’ambito applicativo dell’istituto si sovrappone in parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della Giustizia è di carattere amministrativo e di servizio nei confronti delle Autorità Giudiziarie nazionali.
    Nel corso del 2012 l’Ufficio II ha predisposto una nota circolare esplicativa destinata alle Autorità giudiziarie nazionali, finalizzata ad incentivare l'utilizzo dell'istituto. Ha poi ricevuto alcune delegazioni di altri Stati dell'Unione Europea per studiare le migliori pratiche applicative, ed ha portato a termine le primissime procedure in attivo ed in passivo.

    2.5 Le procedure di assistenza giudiziaria
    Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2012 in materia di assistenza giudiziaria. Nel corso dell’anno, infatti, sono state aperte circa di 3.000 nuove procedure, sia in attivo che in passivo, aventi ad oggetto comunicazioni e notificazioni, o per attività di acquisizione probatoria.
    In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative, spetta al Sig. Ministro – quale Autorità Centrale in materia di assistenza giudiziaria - disporre che si dia corso ad una rogatoria proveniente dall’estero così come spetta al Sig. Ministro provvedere all’inoltro per via diplomatica della rogatoria formulata dalle Autorità Giudiziarie Italiane e destinate all’estero (artt. 723 e ss. c.p.p.).
    Come per tutte le norme del Libro XI del codice di procedura penale, la disciplina codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina convenzionale internazionale, come, ad esempio, la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria firmata a Strasburgo nel 1959. Sul punto, inoltre, sin dal 1993 è entrata in vigore la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, che riconosce alle autorità giudiziarie degli Stati aderenti il potere di trasmettere e ricevere direttamente le rogatorie, senza passare per le autorità centrali, e di inviare le notifiche direttamente a mezzo posta al destinatario di cui è noto l’indirizzo in uno degli Stati aderenti. L’Ufficio II ha segnalato alle Autorità Giudiziarie nazionali l'opportunità di avvalersi di tali facoltà, che accelerano le procedure ed evitano il ricorso alle Autorità centrali.

    2.6 Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II
    Tra le altre procedure di competenza dell’Ufficio II meritano di essere segnalate:

    1. lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria: si fa riferimento ai casi già riportati e si sottolinea come sono in corso numerosi altri negoziati;
    2. le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951: come è noto, per i reati commessi in Italia da militari Nato, in caso di giurisdizione concorrente di cui al paragrafo 3 dell’art. 7, il Sig. Ministro della Giustizia può richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana di rinunciare alla giurisdizione su determinati fatti di reato, così come può richiedere alle autorità straniere di rinunciare, qualora esse abbiano la giurisdizione prioritaria. alla loro giurisdizione.

    Anche queste procedure sono numerose e delicate, come testimoniato dall’apertura di circa 90 nuovi fascicoli nel solo 2012 (dato in lieve calo rispetto al 2011), e dalla rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono.

  3. Principali problematiche esistenti in materia
    Come già segnalato lo scorso anno, permangono gravi ritardi nell’implementazione nazionale degli strumenti di cooperazione giudiziaria introdotti dall’Unione Europa, con conseguenti non poche difficoltà operative nelle materie di competenza dell’Ufficio.
    In particolare, tra gli strumenti di più risalente adozione e di più urgente attuazione vanno indicati la Convenzione MAP del maggio del 2000, ed il relativo protocollo dell’ottobre 2001, che consentirebbe alla autorità giudiziarie italiane di avvalersi di potenti strumenti di cooperazione (es. squadre investigative comuni), al pari di quanto già fanno da anni oltre 20 dei 27 Stati Membri dell’UE, e le decisioni quadro in materia di congelamento e sequestro (2003) e in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006).


UFFICIO III - Casellario Giudiziale

Nel corso dell’anno 2012 l’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Penale, nell’adoperarsi per il conseguimento dei propri fini istituzionali diretti al controllo e al regolare funzionamento del Sistema Informativo del Casellario (SIC), è stato impegnato nella gestione di progetti informatici volti all'integrazione dello stesso sistema informativo con i casellari europei, a garantire la consultazione diretta della banca dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ed infine all’avvio dell’interconnessione con altri sistemi informativi cd. “fonte”, in uso presso gli uffici giudiziari.

Si elencano di seguito i principali progetti.

  1. Progetto “ ECRIS”- casellario europeo
    Stato del progetto
    : il progetto pilota di integrazione dei casellari europei NJR (network judicial registers) si è concluso alla fine del 2011 con l’interconnessione di 8 Paesi membri. Attualmente l’autorità giudiziaria italiana può, collegandosi al sistema, verificare l’esistenza di eventuali condanne a carico di un soggetto nei cui confronti sta procedendo, irrogate da uno degli Stati interconnessi.
    Poiché al momento le notifiche di condanna straniere non entrano nel corpo del certificato penale, dovendosi prima procedere alla delibazione della sentenza straniera, con il progetto SAGACE è stata invece prevista l’archiviazione degli avvisi e la possibilità di invio telematico degli stessi dalle Procure generali alle Corti d’appello competenti.
    L’esperienza del progetto pilota NJR è confluita nel progetto “european criminal record information system” (ECRIS) – casellario europeo, che prevede l’allargamento dell’interconnessione ai 27 Paesi membri.
    I primi mesi dell'anno sono stati impiegati nella realizzazione delle personalizzazioni al software fornito dalla commissione europea, necessarie affinché gli utenti degli uffici giudiziari potessero agevolmente consultare ed estrarre dal sistema le informazioni sulle condanne comminate in ambito europeo.
    Il nuovo applicativo è stato collaudato nel mese di agosto e, superate alcune criticità manifestatesi a seguito di ulteriori test, si stanno prendendo contatti con alcuni Paesi membri per andare in esercizio entro il mese di gennaio 2013.
     
  2. Progetto CERPA per l’attuazione dell’articolo 39 del D.P.R. n. 313 del 14 Novembre 2002
    Stato del progetto:
    il decreto dirigenziale che disciplina il sistema di consultazione diretta del SIC da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ha ottenuto i pareri positivi sia del Garante per la protezione dei dati personali che del Dipartimento dell'innovazione tecnologica. Attualmente è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
    Nel frattempo è stata avviata una fase di sperimentazione della consultazione diretta del SIC con due articolazioni del Ministero dell’Interno, sia ai fini della procedura per il rilascio delle patenti di guida, che ai fini della procedura di concessione della cittadinanza. La fase sperimentale ha consentito di effettuare test sia sul funzionamento delle rispettive porte di dominio, che sullo scambio di dati. Sono inoltre stati presi contatti con l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
    Una volta pubblicato il decreto dirigenziale le amministrazioni interessate potranno, attraverso la stipula di apposite convenzioni tipo, accedere alla banca dati del casellario qualora ciò sia necessario per i loro fini istituzionali.
     
  3. Progetto per la interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) e il sistema integrato dell’esecuzione e della sorveglianza (SIES-SIUS)
    Stato del progetto:
    nel corso del 2011 è stata avviata l’interconnessione tra il SIC ed il SIES (sistema informativo dell'esecuzione penale). In sostanza da circa un anno le Procure della Repubblica acquisiscono i titoli esecutivi direttamente dal SIC. L’attività del 2012 si è invece concentrata sulla realizzazione delle componenti applicative per la trasmissione in via telematica al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura di sorveglianza. Ad ottobre è stata avviata una fase di sperimentazione dell’interconnessione con i Tribunali di sorveglianza di Roma e L’Aquila. Nel frattempo sono stati erogati i corsi di formazione al personale dei Tribunali e degli Uffici di sorveglianza. L’entrata in esercizio dell’interconnessione SIC-SIUS a livello nazionale è prevista per gennaio.
     
  4. Progetto per l’interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) ed il sistema informativo della cognizione penale (SICP)
    Stato del progetto:
    il software che gestirà l’acquisizione dei dati dai registri penali per il rilascio del certificato dei carichi pendenti a livello nazionale, è stato collaudato e sono stati effettuati test operativi. Occorrerà far precedere l’avvio in esercizio da una fase di sperimentazione, in relazione alla quale la Procura di Firenze ha dato la propria disponibilità. Entro gennaio verranno presi contatti per concordare le modalità operative.
    Da ultimo vanno menzionati due altri progetti portati a compimento nel corso del 2012.
     
  5. Interconnessione con l’Agenzia delle Entrate: tale progetto concerne l'acquisizione automatica nel SIC dei codici fiscali validati dall’Agenzia delle Entrate. Il lavoro prevede una prima fase di bonifica della banca dati, ultimata a novembre, e poi l’avvio in esercizio che a regime contempla una bonifica giornaliera di tutte le nuove iscrizioni nel SIC. Questa fase partirà entro la fine di gennaio.
     
  6. Procedura automatizzata di comunicazione dei soggetti deceduti: la procedura dà attuazione all’art. 22 del decreto dirigenziale 25.1.2007, e consente ai Comuni di inoltrare automaticamente al SIC le comunicazioni dei soggetti deceduti, eliminando le note cartacee e consentendo al sistema di procedere in automatico all’eliminazione dei soggetti deceduti eventualmente presenti in banca dati. La procedura è in fase di sperimentazione con il Comune di Milano ed entrerà in esercizio dopo la pubblicazione del relativo decreto dirigenziale, previsto dal citato art. 22.

 

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI


UFFICIO I

Decreti ingiuntivi
Sono pervenuti oltre 138 nuovi ricorsi per decreti ingiuntivi, la maggior parte causati dal mancato pagamento delle spese connesse all’attività di noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche. Il contenzioso è scaturito dall’inadempimento causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di giustizia, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) e cap. 1360 (spese di giustizia per gratuito patrocinio, per compensi consulenti tecnici , custodi, periti etc.).

Opposizione a cartelle esattoriali
Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al T.A.R. sia in tema di opposizione a cartella esattoriale.
Si registrano circa 304 procedimenti intervenuti nel corso del 2012 in relazione a tale contenzioso: si tratta di opposizioni a cartelle esattoriali innanzi al G.O. oppure ricorsi alla Commissione Tributaria; il contenzioso di tale tipo è in notevole aumento, sebbene tale trend non è rilevabile quantitativamente con dati statistici in quanto gli stessi non sono stati inseriti completamente nel sistema poiché il settore è in via di sistemazione.
Le criticità insorte dopo l’introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il d.lgs. n.150/2011, non sono state ancora del tutto superate e si manifestano soprattutto nei complessi meccanismi che regolano i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio un’efficace difesa dell’Amministrazione.
In questa logica l’attività dell’ufficio è volta non solo ad evadere le numerose pratiche giacenti presso l’ufficio ma anche a snellire e facilitare la corrispondenza tra i soggetti legittimati passivi del titolo opposto, attraverso lo studio di linee guida e regole generali, da emanarsi attraverso circolari ministeriali, per una tempestiva ed efficace costituzione in giudizio.
I recenti interventi legislativi in tema di contributo unificato e l’emanazione di circolari ministeriali attuative degli stessi hanno creato sul territorio nazionale una difforme applicazione dell’importo del contributo dovuto, ingenerando sul tema, un incremento dei ricorsi.
Si registrano come innovative rispetto allo scorso anno numerose impugnative - tra cui anche quella ad opera del CODACONS - in tema di interpretazione delle circolari ministeriali per l’individuazione della soglia di reddito per l’esenzione del pagamento del contributo unificato.
Anche nell’ambito del settore delle cartelle esattoriali si registra un notevole aumento in tema di impugnazione dell’invito all’integrazione del pagamento del contributo unificato.
In tema di spese di giustizia si segnala esemplificativamente il caso dell’impugnativa da parte del CODACONS del provvedimento del Presidente del Tribunale di Grosseto in materia di eccessivo costo dei diritti di copia di documenti rilasciati su supporto informatico ai naufraghi della nave Costa crociere, costituiti parte civile nel relativo processo penale.

Opposizione alla liquidazione compensi ai sensi dell’art. 170 TU Spese di Giustizia
Si registra un aumento considerevole di tale contenzioso: i nuovi ricorsi ammontano a 322. Nel 2011 risultavano solo 82 ricorsi.

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso
Si registrano in totale 175 nuove cause che vedono questo Dicastero legittimato passivo innanzi al G.O in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, dell’Ufficiale giudiziario, del consulente tecnico o del perito, sempre in relazione al principio della responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato ex art. 28 Cost.

Legge Pinto
Il contenimento della litigiosità e la ragionevole durata delle liti, restano il tema principale degli ultimi anni e costituiscono obiettivo primario da perseguire e realizzare nell’anno 2013. I ricorsi pervenuti sono pari a 6559.
La materia dei ritardi giurisdizionali costituisce, dunque, una voce in passivo del bilancio della Giustizia, voce la cui eliminazione dovrebbe porsi come prioritario obiettivo dell’amministrazione per la sua incidenza anche sulla valutazione di efficienza ed affidabilità dello Stato e dei suoi poteri.
Quanto agli indennizzi riconosciuti dalle A.G., ad ottobre scorso il debito Pinto ancora da pagare ammontava ad oltre 330 mil. di euro, con un forte accumulo di arretrato a causa dei limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio.
Questa inadempienza da parte della P.A. ha portato alla creazione di ulteriori filoni di contenzioso in costante aumento (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla CEDU), con l’aggravio di spese anche molto consistenti.
In particolare sono state emesse nel 2012 ben 695 sentenze di ottemperanza per mancato pagamento delle condanne Pinto, di cui solo 330 eseguite per mancanza di personale da parte della Direzione generale.
Anche per l’anno 2013 è previsto uno stanziamento che, per quanto più alto dei precedenti anni (50 mil di euro), è del tutto insufficiente a soddisfare il debito assunto nel 2012 e il debito pregresso.
Nell’anno 2012 il Dipartimento ha stabilito di non distribuire i fondi alle Corti di appello, delegandole al pagamento degli indennizzi, come negli anni precedenti, ma di mantenere i fondi sul capitolo del Ministero, onde evitare il loro pignoramento. Peraltro, il nuovo sistema di pagamento che prevedeva il coinvolgimento delle Corti distrettuali solo per la fase della liquidazione del debito, non ha dato i risultati auspicati, in quanto molte delle Corti presso le quali era stato registrato il più alto arretrato di decreti da pagare hanno trasmesso pochissimi provvedimenti di liquidazione, non consentendo un significativo smaltimento del debito. Secondo le informazioni ricevute, la mancata attivazione del meccanismo di liquidazione è da attribuirsi all’inerzia delle parti beneficiarie, che hanno trasmesso i necessari dati per poter procedere alla fase demandata alle Corti distrettuali.

Responsabilità civile dei magistrati
L’andamento del tipo di contenzioso in esame è nella media rispetto all’anno precedente: ci sono stati infatti 49 ricorsi ex Legge 117/1988 rispetto ai 47 dell’anno precedente.
Premesso che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo Dicastero è competente solo per la fase istruttoria, non si può che osservare che la percentuale delle condanne è pari allo 0,01 %. 

Contenzioso libere professioni
Il reparto dell’Ufficio I - Settore Libere Professioni ha in carico per l’anno 2012 circa 370 fascicoli, numero che non coincide con la maggiore media annua degli anni precedenti (circa 400) per il rallentamento subito nelle attività di apertura fascicolo e inserimento atti a causa dei mutamenti organizzativi avvenuti nella Direzione Generale.
La maggior parte del contenzioso riguarda l’impugnativa delle prove scritte in materia di esame di avvocato in cui il prevalente motivo di ricorso concerne la attribuzione del solo voto numerico (in difformità dell’art. 3 Legge 241/90), principio affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato definita dalla Corte Costituzionale “diritto vivente”.
Si segnala anche per l’anno 2012 le differenziazioni della giurisprudenza amministrativa di I grado in termini territoriali in relazione agli esiti, ancora condizionati dalla tempestività dello svolgimento della prova orale nelle more della proposizione dell’appello, sollecitato nella generalità dei casi dall’Avvocatura.
Si segnala inoltre un considerevole aumento del contenzioso in materia di concorso notarile: solo nel 2012 risultano proposti 144 ricorsi al G.A. avverso il concorso notarile di cui al DM 28.12.2009.
In tema di contenzioso, concernente il ramo di titolario denominato “altro contenzioso in materia di libere professioni” si evidenzia un aumento del numero di ricorsi (80 rispetto ai 48 dell’anno precedente). Trattasi infatti di un ramo di contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa di atti amministrativi e regolamentari strettamente legati a temi di attualità ed interventi legislativi: mediazione, iscrizione nell’elenco delle associazioni non regolamentate, contenzioso in materia di componenti delle commissioni esami di avvocato, iscrizioni negli albi dei consulenti tecnici, ecc.
Di recente trattazione sono stati infatti i ricorsi concernenti le impugnative del D.P.R n. 137 in tema di riordino degli ordinamenti professionali (sono stati aperti 5 fascicoli) e del D.M. n. 140 concernente i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia (sono stati aperti 4 fascicoli) con previsione di un trend in aumento.
In tema di ricorsi straordinari non si registrano significativi mutamenti nella tendenza annuale in presenza di 18 ricorsi straordinari a fronte dei 15 dell’anno precedente.
Il numero apparentemente esiguo rispetto ai ricorsi presentati innanzi all’autorità giudiziaria non comporta un minor impegno dell’attività dell’ufficio in quanto l’attività difensiva è svolta attraverso la predisposizione della relazione istruttoria a firma del Sig. Ministro, così come la fase esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del Presidente della Repubblica.
Sebbene la maggior parte dei ricorsi sia ancora sub iudice, si prevede in linea con gli anni precedenti, un trend altamente positivo in ordine agli esiti.
Notevoli criticità si sono registrate in seguito al mancato del pagamento del contributo unificato nella misura di euro 600 introdotto con D.L. 6/7/2011 convertito con Legge 15/07/2011 n.111, problematica generale coinvolgente anche altri Ministeri che necessita di un superiore intervento legislativo ed istituzionale. Studi e contributi sul tema sono stati offerti, dalla Direzione Generale, con la prospettazione di possibili soluzioni, all’ufficio legislativo del Ministero.  

Contenzioso ORDINARIO

  • Responsabilità Civile magistrati: 49
  • Parte Civile: 13
  • Risarcimento Danni: 63
  • Decreti Ingiuntivi: 138
  • Ricorsi al TAR: 46
  • Ricorsi Straordinari al P.R.: 0
  • Opposizione Cartelle Esattoriali: 304
  • Ricorsi contro Circolari Dipartimento: 0
  • Contenzioso Pubblici Dipendenti: 10
  • Ingiusta detenzione: 124
  • Legge Pinto (6292 +1231): 6559
  • Contenzioso Elettorale: 6
  • Altro Contenzioso: 112
  • Opposizione Liquidazione Compensi: 322

EXTRA PROCEDIMENTI (F76): 898

NOTARIATO

  • Contenzioso Ordinario Concorso: 144
  • Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato: 10
  • Accesso agli Atti: 0
  • Trasferimenti: 2
  • Tabella: 17
  • Elezioni Consiglio Nazionale Notariato: 0

ESAME AVVOCATO

  • Bando di concorso: 1
  • Prove scritte: 196
  • Prove orali: 18

ESAME CASSAZIONISTA

  • Bando di concorso:0
  • Prove scritte:0
  • Prove orali:0

LIBERE PROFESSIONI

  • Ricorsi straordinari al Capo dello Stato: 18
  • Mancato accesso agli Atti: 0
  • Riconoscimento titoli professionali comunitari: 0
  • Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari: 0
  • Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali: 0
  • Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali: 0
  • Altro contenzioso in materia di libere professioni: 62


UFFICIO II

L’attività della Corte Edu nell'anno 2012

Nel corso dell’anno la Corte Europea ha emesso – alla data del 17 dicembre 2012 - n. 101 tra sentenze e decisioni nei confronti dello Stato italiano, che possono suddividersi in:

  • n. 28 sentenze di condanna per violazione di articoli della Convenzione;
  • n. 3 sentenze che dichiarano la non violazione della Convenzione;
  • n.22 decisioni determinative l’equa soddisfazione, successive all’emanazione della relativa sentenza principale che riconosceva la violazione dell’art.1 Protocollo 1 (diritto di proprietà) o dell'art. 6 della Convenzione;
  • n. 28 provvedimenti di radiazione dal ruolo;
  • n. 20 decisioni di irricevibilità dei ricorsi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, legati alla sopravvenuta carenza di interesse o alla manifesta infondatezza dei motivi, che comporta l’accertamento della mancata violazione degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in essi richiamati.

Appare opportuno analizzare nel dettaglio le singole sentenze della Corte che hanno accertato la violazione di articoli della Convenzione da parte dell'Italia.

Verranno altresì esaminate alcune decisioni favorevoli emesse dalla Corte, su questioni di interesse generale o su aspetti rilevanti della nostra legislazione.

Per quel che concerne le sentenze di condanna, l’analisi viene eseguita in relazione all’articolo della Convenzione violato. 

ART. 1 del Protocollo 1. Le sentenze di condanna dell’Italia sono cinque:

  1. Borghesi c/Italia del 22 maggio 2012
  2. Cucinotta c/ Italia del 10 luglio 2012
  3. Ferrara c/Italia dell'8 novembre 2012
  4. Rosario Lombardi c/ Italia del 15 novembre 2012

    Si tratta di casi di espropriazione indiretta. In tutte le decisioni, la Corte ha fatto riferimento alla propria giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si vedano, tra le altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI; Scordino c. Italia (n. 3), n. 43662/98, 17 maggio 2005; Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per il riepilogo dei principi pertinenti e per uno sguardo generale sulla sua giurisprudenza in materia.
    La CEDU, nelle citate sentenze ha osservato che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, i giudici interni hanno considerato che i ricorrenti erano stati privati del proprio bene a decorrere dalla data di realizzazione dell’opera pubblica.
    In assenza di un atto formale di espropriazione, la Corte ha rilevato che tale situazione non può essere considerata «prevedibile», poiché solo con la decisione giudiziaria definitiva si può considerare che il principio dell’espropriazione indiretta sia stato effettivamente applicato e l’acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche sia stata convalidata. Di conseguenza, i ricorrenti hanno avuto la «sicurezza giuridica», con riguardo alla privazione del terreno, solo alla data in cui la decisione del giudice nazionale è divenuta definitiva. La Corte ha ritenuto, pertanto, che l’ingerenza in questione non sia compatibile con il principio di legalità e che si sia violato il diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti, comportando la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1.
    I criteri per la determinazione dell’equa soddisfazione fanno riferimento alla sentenza della Grande Camera Guiso-Gallisay c. Italia del 22 dicembre 2009, che ha ritenuto che l’indennizzo debba corrispondere al valore pieno e intero del terreno o immobile al momento della perdita della proprietà, stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Una volta dedotta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, tale importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione.
  5. Sentenza della Grande Camera nel caso Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c/Italia

La sentenza pone fine ad una lunghissima vicenda giudiziaria tra l‘emittente televisiva Europa 7 e lo Stato italiano. Nel 1999, Europa 7 aveva ottenuto la concessione legale a trasmettere su tre frequenze per una copertura di circa l’80% del territorio nazionale, ma solo nel 2009 ha potuto iniziare a trasmettere, e su una sola frequenza. La vicenda giudiziaria italiana si era conclusa nel 2009, con la sentenza del Consiglio di Stato che aveva condannato l’Italia ad un risarcimento di 1 milione di euro. Immediatamente dopo, era stato presentato ricorso alla CEDU, lamentando la violazione degli articoli 10 (libertà di espressione e informazione), 14 e 1 Protocollo 1 della Convenzione europea. I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 10 della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo 1, condannando l’Italia a risarcire all’emittente televisiva 10 milioni di euro a titolo di risarcimento per danni materiali e morali e 100 mila euro per le spese legali. Secondo la Corte Europea “le autorità italiane non hanno rispettato l’obbligo, prescritto dalla Convenzione europea dei diritti umani, di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo appropriato per garantire l’effettivo pluralismo dei media”. La decisione ravvisa, altresì, un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento dei diritti della ricorrente e constata la violazione dell’art.1 del Protocollo 1. 

ART. 3. Le sentenze di condanna dell’Italia sono cinque.

  1. Sentenza Cara Damiani c/ Italia del 7 febbraio 2012
  2. Sentenza Scoppola (n.4) c/italia del 17 luglio 2012
    In entrambe le sentenze, la Corte Europea ha riconosciuto la violazione dell’art.3 CEDU per trattamento inumano e degradante subito dai ricorrenti, affetti da patologie diverse con disabilità motoria, all’interno di strutture penitenziarie. Accertato che le cure di cui il ricorrente ha bisogno non possano essere prodigate in carcere, il mantenimento nella struttura penitenziaria (nonostante il parere contrario dei medici solo nel caso di Cara Damiani) raggiunge la «soglia minima di gravità» per costituire un trattamento inumano e violare l'articolo 3 della Convenzione. Infatti, la Corte non ha ritenuto necessaria per la sussistenza della violazione la volontà di umiliare o degradare il ricorrente, risultando sufficiente l’inerzia o l’omessa diligenza da parte delle autorità pubbliche.
    Secondo la giurisprudenza della Corte, per stabilire la compatibilità dello stato di salute preoccupante con il mantenimento in carcere, si richiede la valutazione di tre elementi (cfr. causa Sakkopoulos c. Grecia del 15 gennaio 2004): la condizione del detenuto, la qualità delle cure dispensate e l’opportunità di mantenere il regime carcerario in stretta connessione con lo stato di salute del ricorrente.
    Su tale presupposto, alla richiesta del Comitato dei Ministri di previsione di misure di carattere generale, volte ad evitare il ripetersi di analoghe violazioni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha valutato la necessità di monitorare, attraverso l’articolazione competente ed i magistrati di Sorveglianza, la effettività dei contatti che vengono instaurati con le Aziende Sanitarie locali per il reperimento di strutture adeguate allo stato di salute dei detenuti (nota DAG del 17.12.2009, prot. 157530.U). Da ultimo, al fine evitare in futuro simili violazioni, l’action plan del 30 gennaio 2012 comunicato in data 8 febbraio 2012, ha dato atto della necessità di una efficace cooperazione tra l’articolazione competente del Ministero della Giustizia, i magistrati di sorveglianza e le unità sanitarie territoriali, con lo scopo di trovare adeguate strutture sanitarie per il ricovero dei detenuti che necessitano di un trattamento speciale.
    In sede di controllo sulla esecuzione va sottolineato che l’organizzazione dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari essendo da tempo transitata nell’ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale, si ispira al criterio fondamentale costituito dal principio di uguaglianza in base al quale sono sempre assicurate le prestazioni di diagnosi e cura. Infatti, l’art. 1, comma 1 del D.lgs. 230/1999, prevede che i detenuti e gli internati abbiano diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione diagnosi e cura e riabilitazione uniformi ai livelli essenziali di assistenza.
    Inoltre, il medesimo articolo nel comma 2, lettera a) stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicuri ai detenuti e agli internati livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi.
    Tale normativa è vigente dal 14.6.2008, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 1.4.2008 che ha dato concreta esecuzione al trasferimento della sanità penitenziaria al Sistema sanitario nazionale. Pertanto, in forza di tali considerazioni, il diritto alla salute delle persone detenute riceve le medesime garanzie dei cittadini in stato di libertà.
       
  3. Sentenza Mannai c/ l’Italia del 27 marzo 2012
    Si tratta di un caso di espulsione di un cittadino tunisino verso il suo paese, disposto dal GUP del Tribunale di Milano a seguito della condanna del Mannai a cinque anni e quattro mesi per il reato di partecipazione ad una associazione a delinquere legata a gruppi fondamentalisti islamici.
    La Corte ha richiamato i principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione, agli elementi da tenere in considerazione per valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e alla nozione di ‘tortura’ e di ‘trattamenti inumani e degradanti’ riassunti nella sentenza Saadi c. Italia del 28.2.2008. La Corte ha ritenuto di dover verificare se il ricorrente fosse stato esposto al rischio di subire maltrattamenti, alla luce della situazione esistente in Tunisia all'epoca della sua espulsione, ossia alla data del 1° maggio 2010, a prescindere dal cambiamento di regime successivamente intervenuto in questo paese.
    Citando le conclusioni cui era pervenuta nella causa Saadi c/Italia, la Corte ha valutato l’esistenza di un rischio per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione.
    Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, fatti seri e accertati giustificassero la conclusione secondo cui esisteva il rischio reale che il ricorrente subisse trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione a seguito della sua espulsione in Tunisia.
    Sul punto si rileva che, con circolare ministeriale del 27.5.2010, i giudici di pace sono stati sensibilizzati sui principi dettati dalla giurisprudenza europea in materia di espulsione e, segnatamente, sulla necessità di effettuare in sede di convalida un controllo giurisdizionale stringente, che converga non solo verso un attento accertamento della regolarità formale del provvedimento, ma anche verso una verifica della sussistenza delle condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero, dell’art. 3 CEDU, cioè un vaglio sul rischio di tortura o maltrattamenti a cui il sospetto terrorista sarebbe esposto in caso di esecuzione dell’espulsione.
    La Direzione generale ha, inoltre, evidenziato che, ove si reputi doverosa l’espulsione di un ricorrente per cui sia stata disposta misura provvisoria ex art. 39, deve essere necessariamente richiesta alla Corte la revoca di detta misura, indicando le ragioni del caso ed i pericoli che si verrebbero a configurare per la sicurezza dello Stato in caso di non espulsione.
    Nel caso di diniego da parte della Corte, il Governo italiano sarà vincolato ad attenersi alle disposizioni conferite ex art. 39. Sul punto, la Corte, ha sottolineato che l’ipotesi in cui il ricorrente venga sottratto alla giurisdizione costituirebbe «[…] un serio ostacolo, che potrebbe impedire al Governo di adempiere ai suoi obblighi, derivanti dagli articoli 1 e 46 della Convenzione, di salvaguardare i diritti dell'interessato e di cancellare le conseguenze delle violazioni constatate dalla Corte».
    Si ricorda che la mancata osservanza delle misure provvisorie adottate dalla Corte costituisce un’autonoma violazione ai sensi dell’art. 34 CEDU.
    Da ultimo, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte sull’osservanza degli obblighi che scaturiscono dai provvedimenti anche provvisori della Corte EDU, secondo cui vi è “per ogni articolazione della Repubblica la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 della convenzione e, specificatamente, per ogni organo giurisdizionale competente a deliberare decisioni che comportano trasferimenti di persone verso la Tunisia, il dovere di individuare e adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, un’appropriata misura di sicurezza, diversa dall’espulsione […] e ciò fino a quando non sopravvengano in Tunisia fatti innovativi idonei a mutare la situazione d’allarme.” (Sez. VI penale, n. 20514 del 28.4.2010).
     
  4. Sentenza Hirsi + altri c/ Italia del 23 febbraio 2012.
    Si tratta del noto caso in cui la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il respingimento verso Tripoli dei 24 ricorrenti (appartenenti ad un gruppo di circa 200 persone, molti somali e eritrei come i ricorrenti stessi) operato dalle navi militari italiane costituisce violazione dell’art. 3 (tortura e trattamento inumano) della Convenzione europea dei diritti umani, dato che la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento secondo gli standard internazionali dei richiedenti asilo e dei rifugiati e li esponeva, anzi, ad un rimpatrio forzato.
    La Corte ha, inoltre, condannato l’Italia per violazione del divieto di espulsioni collettive e per non aver offerto ai ricorrenti alcuna effettiva forma di riparazione per le violazioni subite. Riguardo ai seguiti della vicenda, si segnala che il 6 luglio 2012 è stato fornito un piano di azione.
    Ai sensi dell'articolo 46, la Corte ha ritenuto “che il governo italiano deve prendere tutte le misure possibili per ottenere rassicurazioni da parte delle autorità libiche che i ricorrenti non saranno sottoposti a trattamento incompatibili con l’articolo 3 della Convenzione o arbitrariamente rimpatriati”.
    Nella tabella riassuntiva in calce al dispositivo della sentenza, la Corte ha indicato la situazione di ciascun ricorrente nel momento in cui essa ha emesso la sua sentenza. In particolare risulta che: 2 ricorrenti sono morti, 5 hanno ottenuto lo status di rifugiato e risiedono fuori della Libia (Svizzera, Italia, Benin e Malta), 1 è trattenuto nel campo di detenzione di Chucha in Tunisia, per 12 richiedenti non si sa dove siano (9 di loro hanno ottenuto lo status di rifugiato da parte dell'UNHCR), 4 risiedono in Libia.
    Dal punto di vista generale, dalla sentenza emerge che l’operazione di intercettare le navi in alto mare e di spingere i migranti verso la Libia è stata la conseguenza della entrata in vigore, il 4 febbraio 2009, di accordi bilaterali conclusi tra Italia e Libia. Tuttavia, secondo una dichiarazione del ministro della Difesa italiano il 26 febbraio 2011, gli accordi tra Italia e Libia sono stati sospesi a seguito del conflitto nel 2011. Secondo il piano di azione previsto, la sospensione degli accordi tra la Libia e l’Italia rimane in vigore. Il Governo indica che si attende la stabilizzazione della situazione politica in Libia, al fine di negoziare accordi bilaterali (in particolare si attendono i risultati delle elezioni dell’Assemblea Costituente del 7 luglio).
    Il piano d’azione fa anche riferimento ad una dichiarazione resa nel corso di un seminario in occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati (il 20 giugno 2012) dal Ministro per la Cooperazione Internazionale, secondo il quale le espulsioni collettive dopo le intercettazioni in mare non fanno parte della politica italiana.
    Già in questa occasione il 3 aprile 2012 è stato firmato un procès verbal / intesa tra il Ministro italiano dell’interno e il suo omologo libico, che fornisce la base per una nuova cooperazione tra i due paesi, nel rispetto dei requisiti in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei centri di accoglienza in Libia. Viene tuttavia sottolineato che tale "procés verbal"/ intesa non è un nuovo trattato internazionale e non implica la ripresa della politica di espulsione collettiva del 2009.
    Alla luce della situazione attuale, non vi è alcun rischio che le violazioni accertate dalla Corte nella sentenza Hirsi si possano ripetere, poiché le persone eventualmente intercettate in mare vengono ora condotte in centri specifici in Italia, al fine di valutare la loro situazione individuale nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla Convenzione.
    L’esame di tali questioni e delle osservazioni e comunicazioni presentate da diverse Organizzazioni non governative sarà ripreso nella 1157^ sessione (dicembre 2012) (DH), alla luce delle nuove informazioni fornite e delle precisazioni richieste.
     
  5. Sentenza Milanova + altri c/ Italia e Bulgaria del 31 luglio 2012.
    La Corte ha ritenuto sussistente la violazione procedurale dell’articolo 3 della Convenzione, constatando che nelle particolari circostanze del caso di specie, le indagini svolte dalla Procura di Vercelli sul presunto maltrattamento della prima ricorrente ad opera di privati non sono state effettive (punto b §§ 101-108).
    La diffusione della sentenza, sebbene non definitiva, all’ufficio giudiziario competente, ha consentito l’acquisizione di osservazioni al fine di valutare l’opportunità di un eventuale ricorso del Governo alla Grande Camera. Le osservazioni sono state trasmesse all’ufficio dell’Agente del Governo, per le sue valutazioni.

ART. 3. Sentenza favorevole della Grande Camera nel caso Scoppola c/Italia (N. 3)
La Grande Camera della Corte EDU (con sedici voti a favore e un solo dissenso) ha completamente ribaltato il giudizio espresso dalla seconda sezione in merito alla compatibilità con l’art. 3 Protocollo 1 della disciplina italiana sull’interdizione dei pubblici uffici, da cui discende - ai sensi dell'art. 28, comma 1 n. 1 c.p. - la privazione dell’elettorato attivo e passivo.
Nella precedente sentenza, i giudici della seconda sezione avevano censurato la disciplina italiana in ragione dell’automatismo della privazione del diritto di voto (che consegue direttamente alla condanna, annoverandosi tra gli effetti penali della stessa, e della quale non viene neppure fatta menzione nella sentenza di condanna); automatismo che era già stato stigmatizzato dalla Corte nelle sentenze Hirsi c. Regno Unito (n. 2) del 2005, Frodl c. Austria dell'aprile 2010 e Greens e M.T. c. Regno Unito del novembre 2010.
La grande camera, ribadita la validità del precedente Hirst c. Regno Unito (n. 2), vero e proprio leading case in materia, ne ha tuttavia dato un’interpretazione restrittiva: il contrasto con l‘art. 3 Protocollo 1 della Convenzione - ha affermato la Corte - si manifesta esclusivamente quando la privazione del diritto di elettorato attivo costituisce una misura di carattere generale, automatico e indiscriminato e si fonda esclusivamente sulla pronuncia di una sentenza di condanna, senza che vengano in considerazione la durata della pena inflitta, la natura e la gravità dei reati e le circostanze personali del detenuto. 

ART. 5. Vi è una decisione favorevole all’Italia
Sentenza Toniolo c/ Repubblica San Marino e Italia del 26 giugno 2012.
La Corte Europea ha riconosciuto la violazione dell’art.5 par.1 della Convenzione relativamente alla custodia cautelare sofferta dal ricorrente a San Marino, in attesa di essere estradato in Italia. Non vi sono state censure nei riguardi dell'Italia. La sentenza non ha liquidato alcuna somma a titolo di equa soddisfazione, poiché non vi era alcuna richiesta del ricorrente.

ART. 9. Vi è una sentenza favorevole all’Italia
Sentenza Sessa c/ Italia del 3 aprile 2012.
Il ricorrente, avvocato di religione ebraica, lamentava che il GIP del tribunale di Ancona non avesse preso in considerazione la sua richiesta di rinvio di un incidente probatorio ad altra udienza, poiché la data fissata coincideva con una festività ebraica. La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell’art.9 CEDU (libertà religiosa), considerato che il ricorrente era avvocato della persona offesa e che, nell’incidente probatorio, solo l’assenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato giustifica il rinvio dell’udienza.
Inoltre, ha osservato la Corte, il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire all’udienza e, in ogni caso, l’eventuale ingerenza nel diritto del ricorrente, prevista dalla legge, era giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare dal diritto delle parti in giudizio al buon funzionamento della giustizia e del rispetto della ragionevole durata del procedimento.

ART. 6. Sono quattordici le sentenze che hanno accertato la violazione della Convenzione.
Va in primo luogo segnalata la sentenza Arras e altri c/Italia, che si inquadra in quel filone di condanne per aver alterato l’equità del processo attraverso un intervento legislativo con effetti retroattivi (si vedano i casi del personale ATA Agrati c/Italia e il caso Maggio c/Italia, sulla situazione pensionistica dei cd “lavoratori svizzeri”).
La sentenza Arras e altri c/Italia riguarda la vicenda pensionistica relativa agli ex dipendenti del Banco di Napoli, che hanno subito un mutamento peggiorativo del loro regime pensionistico a seguito degli effetti retroattivi dell’art. 1, comma 55 della legge 243/2004.
Come nel caso Maggio, la Corte ha riconosciuto la sola violazione dell’art. 6 della Convenzione, dato che l’intervento con effetti retroattivi del legislatore italiano ha inciso sul diritto dei ricorrenti ad un processo equo, celebrato con la parità delle armi.
Vi sono poi tredici decisioni che hanno riguardato la questione della durata ragionevole del processo e dei sistemi di ricorso interno dell'ordinamento italiano.
In particolare, le sentenze Follo c/ Italia, Di Ieso c/ Italia, Parenti c/Italia e Maio c/ Italia non si discostano da numerosi altri precedenti giurisprudenziali, in cui la Corte europea ha rinvenuto la violazione del diritto ad un equo processo per l’eccessiva durata del procedimento.
Tutte constatano la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata della procedura. La sentenza Maio accerta anche la violazione dell’art. 1, Protocollo 1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto della proprietà.
Con le sentenze Mezzapesa c/Italia, le due sentenze Pedicini c/Italia, Gatti e Nalbone c/Italia, Ambrosini c/ Italia, Pacifico ed altri c/Italia e Coop Sannio Verde c/Italia, la Corte ha ribadito di aver già considerato varie volte (si veda, in particolare, Simaldone c/Italia, § 44, 31 marzo 2009) che esigere da parte del ricorrente un nuovo ricorso «Pinto» per lamentare la eccessiva durata dell’esecuzione della decisione «Pinto», equivarrebbe a introdurre il ricorrente in un circolo vizioso, in cui il cattivo funzionamento di un rimedio lo obbligherebbe ad intentarne un altro. Una tale conclusione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all’esercizio effettivo da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale, così come definito dall’articolo 34 della Convenzione.
La Corte ha ritenuto che sia necessario attirare ancora una volta l’attenzione del Governo Italiano su questo problema, e in particolare sui ritardi nel pagamento degli indennizzi «Pinto», ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono sulle stesse in virtù dell’adesione alla Convenzione. Tutto ciò anche al fine di evitare che il ruolo della Corte venga intasato da un numero eccessivo di ricorsi ripetitivi, riguardanti gli indennizzi accordati dalle corti di appello nell’ambito dei procedimenti «Pinto», il che costituirebbe una minaccia per l’effettività in futuro del sistema istituito dalla Convenzione (si vedano Cocchiarella c/Italia §§ 69-107 e §§ 125-130; Scordino c/ Italia (n. 3) (equa soddisfazione), §§ 14-15; Katz c Romania, § 9,).
Sulla contestata violazione dell’art.6 CEDU, particolare rilievo assumono le sentenze Gagliano Giorgi c/ Italia e Lorenzetti c/ Italia.
Con la sentenza Gagliano, i giudici europei, sia pure ai fini della ricevibilità del ricorso (ai sensi dell’art. 35, paragrafo 3, lett. b, della Convenzione, come sostituita dall’art. 12 del Protocollo n. 14), hanno affermato che - in un caso in cui il ricorrente, imputato in un procedimento penale, era stato prosciolto dal reato contestatogli per intervenuta prescrizione, senza avervi previamente rinunciato, - "in queste circostanze la Corte è del parere che la riduzione della pena ha quantomeno compensato o particolarmente ridotto i danni che derivano normalmente dalla durata eccessiva del procedimento", ritenendo conseguentemente che il ricorrente non avesse subito "un pregiudizio rilevante al suo diritto ad un processo entro un termine ragionevole" (punti nn. 57 e 58), ai fini appunto dell’applicazione dell’art.6 della Convenzione.
Con la sentenza Lorenzetti, la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, in tema di diritto ad un equo processo, con riguardo alla procedura per l’accertamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione di cui agli artt.314 e segg. c.p.p., attesa la mancanza di pubblicità del rito camerale celebrato dinanzi alle Corti di appello a norma degli artt.643, 646 e 127 c.p.p..
La Corte Europea ha rammentato l’importanza che assume la pubblicità del dibattimento nel quadro delle garanzie di trasparenza del processo e salvaguardia del diritto ad un equo processo. Con riferimento al procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ritenuto che, dovendo il giudice valutare se l’interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave, nessuna circostanza giustifichi l’esclusione della pubblicità dell’udienza, non trattandosi di questioni di natura tecnica che possano essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo.

ART. 8. Sono state emesse quattro sentenze di condanna per la violazione del  diritto alla vita privata e familiare.

  1. Sentenza Di Sarno + altri c/ Italia del 10 gennaio 2012.
    La sentenza tocca la vicenda della raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, specificatamente nella zona di Somma Vesuviana, nell’arco di tempo dal 2005 all’inizio del 2008. La Corte ha ritenuto che i gravi danni ambientali possano incidere sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio, in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare, ravvisando un obbligo positivo per gli Stati di mettere in atto una regolamentazione idonea alle specificità delle attività pericolose (tra le quali rientra il trattamento dei rifiuti) e del rischio che potrebbe derivarne.
    Nell’affermare la violazione dell’art.8 sotto il profilo materiale, la Corte ha constatato l’incapacità protratta delle autorità italiane ad assicurare un corretto funzionamento del sevizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
    La CEDU ha, inoltre, ravvisato la violazione dell’art. 13 della Convenzione, poiché non esiste nell’ordinamento giuridico italiano una via di ricorso effettiva, che consenta la riparazione delle conseguenze pregiudizievoli della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (dato che il procedimento avrebbe potuto portare solo al risarcimento degli interessati, ma non alla rimozione dei rifiuti dalle vie e dai luoghi pubblici). Non vi è stata liquidazione del danno da parte della Corte, che ha ritenuto che la constatazione delle violazioni costituisse una riparazione sufficiente per il danno morale.
     
  2. Sentenza Costa e Pavan c/ Italia del 28 agosto 2012.
    Si tratta della decisione con la quale la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano, per la sua legislazione in materia di diagnosi preimpianto (legge 40/2004), ritenuta incoerente nella parte in cui consente di accedere alla procreazione medicalmente assistita solo alle coppie sterili o in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili e non a quelle – come Costa e Pavan – portatrici sane di una malattia genetica incurabile.
    La contraddizione risiede nel fatto che la legge 194/1978, sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, consente alla donna di abortire qualora il nascituro presenti anomalie o malformazioni che determinino un grave pericolo per la salute della madre.
    La Corte EDU ravvisa, dunque, un’incoerenza del sistema italiano, che da un lato non permette la diagnosi preimpianto (che consentirebbe di selezionare un embrione geneticamente sano o, per meglio dire, non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori i genitori), mentre dall’altro consente alla donna di non portare avanti la gravidanza, nel caso in cui il feto sia portatore della malattia genetica. 
    La sentenza non è definitiva ed è stato tempestivamente richiesto il rinvio alla Grande Camera da parte dell'Agente del Governo italiano.
     
  3. Sentenza Godelli c/ Italia del 25 settembre 2012.
    La ricorrente - di circa 70 anni di età, affiliata all’età di sei anni - ha adito la Corte europea lamentando il rigetto da parte delle autorità giudiziarie italiane dell’accesso alle informazioni sulla sua famiglia di origine, dovuto al fatto che la madre, al momento della nascita della bimba, non aveva consentito di divulgare la sua identità.
    La Corte, dopo aver ricordato che l’art. 8 ha come finalità – tra le altre - quella di tutelare l’individuo contro le ingerenze dei pubblici poteri, ha affermato che il diritto all’identità, dal quale discende il diritto a conoscere le proprie origini, costituisce parte integrante del concetto di vita privata.
    L'ordinamento italiano, ha sostenuto la Corte, non opera un bilanciamento degli interessi contrapposti, quello della madre a mantenere il suo anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, optando nettamente e senza riserve per la tutela della madre. Per tali ragioni, ritiene la Corte che l’Italia abbia ecceduto il margine di apprezzamento riservatole per assicurare l’osservanza dei principi della Convenzione, non trovando un punto di equilibrio e una proporzione tra gli interessi delle parti in causa. Il danno liquidato è stato di 5.000 euro; non è ancora spirato il termine per la richiesta di rinvio alla Grande Camera.
     
  4. Sentenza Hamidovic c/Italia del 4 dicembre 2012.
    La Corte ha ritenuto violato il diritto alla vita familiare della ricorrente, cittadina bosniaca residente in Italia dal 1991, in ragione della sua espulsione dal nostro paese nel 2005 in forza di un provvedimento emesso dal Prefetto di Teramo, poiché priva di permesso di soggiorno. La Hamidovic ha fatto poi rientro in Italia l’anno seguente e il provvedimento di espulsione è stato revocato. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto che la misura dell’espulsione fosse eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito, in considerazione della tenuità del reato per cui aveva riportato condanna (art. 671 c.p. poi abrogato dalla legge 94/2009) e del fatto che la donna viveva in Italia quantomeno dal 1991. Il danno morale liquidato dalla Corte è stato di 15.000 Euro.
    Il termine per la presentazione di richiesta di rinvio alla Grande Camera scade il 4 marzo 2013.

Decisioni (Arrêts) sulla determinazione della liquidazione sull’equa soddisfazione, a seguito di sentenza principale che ha disposto la condanna dello Stato italiano per il riconoscimento della violazione dell’art. 1 del Protocollo 1.
Vi sono ben 20 arrêts della Corte sulla liquidazione dell’equa soddisfazione in casi in cui era già stata accertata la violazione dell’art.1 del Protocollo 1 sul diritto di proprietà.
Si tratta di casi di espropriazione indiretta, già oggetto di decisione principale, per i quali la Corte ha fatto riferimento ai criteri liquidatori specificati nella sentenza della Grande Camera Guiso-Gallisay c/ Italia del 22 dicembre 2009, che ha ritenuto che l’indennizzo debba corrispondere al valore pieno e intero del terreno o immobile al momento della perdita della proprietà, stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Una volta dedotta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, tale importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione.
I casi cui ci riferisce sono i seguenti: Di Marco c/Italia; Sud Fondi c/Italia; La Rosa e Alba (n.4) c/Italia; Immobiliare Cerro c/Italia; Colazzo c/Italia; Carletta c/Italia; Colacrai c/Italia; La Rosa (n.8) c/Italia; Prenna e altri c/Italia; Iuliano e altri c/Italia; Messeni Nemagna c/Italia; Milazzo c/Italia; Di Pietro c/Italia; Matthias c/Italia; Fendi e Speroni c/Italia; Croci e altri c/Italia; Spampinato c/Italia; Trapani -Lombardo c/Italia; Srl Podere Trieste c/Italia; Medici e altri c/Italia.
Tra queste, per rilievo economico e sociale della vicenda, va segnalata la sentenza Sud Fondi, relativa al terreno di Punta Perotti, su cui era stato costruito un grosso complesso alberghiero. La Corte aveva accertato la violazione degli art. 7 della Convenzione – in riferimento alla confisca del terreno da parte dell’autorità giudiziaria, malgrado l’assoluzione degli imputati – e dell’art.1 del Protocollo 1. Con la pronuncia in data 10 maggio 2012, la Corte liquida ai tre ricorrenti una somma vicina ai 50 milioni di euro. La decisione è stata oggetto di richiesta di rinvio alla Grande Camera, respinta dalla Corte nel settembre 2012.

Decisioni (Arrêts) sulla determinazione della liquidazione sull’equa soddisfazione, a seguito di sentenza principale che ha disposto la condanna dello Stato italiano per il riconoscimento della violazione dell’art. 6 della Convenzione.
La Corte ha emesso due decisioni riguardanti la determinazione del quantum dovuto nei casi Agrati e altri c/Italia e Anna De Rosa e altri c/Italia.
Si tratta della vicenda del personale ATA della scuola transitato nei ruoli dello Stato, cui una legge interpretativa del 2006 aveva negato il diritto al mantenimento delle anzianità già maturate.
I ricorsi a Strasburgo avevano causato la condanna dell’Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione, poiché l'intervento con effetti retroattivi del legislatore italiano - mediante l’adozione di legge interpretativa - ha inciso sul diritto dei ricorrenti ad un processo equo, celebrato con la parità delle armi.
La Corte, nel liquidare il danno subito dai ricorrenti, ha escluso ogni riferimento ad incidenze sulla futura retribuzione e sul pensionamento oltre il novembre 2011, limitandosi a riconoscere la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in assenza della legge interpretativa. Non vi è stata liquidazione del danno morale, poiché la Corte ha ritenuto sufficiente a tale titolo la constatazione della violazione.

Vi sono state ventotto decisioni di radiazione dal ruolo.
Nella maggioranza dei casi, la Corte ha preso atto del raggiungimento di un regolamento amichevole tra le parti. Si tratta di 15 ricorsi presentati da Flammini, Capineri +3, Ruffolo e altri, Sergi, Napolitano, Celentano + 5, Bassani e Colombo, Malvagna + 11, Bagnato, Monaco e Elia, Marra + 7, Perrella + 7, Roma + 7, Taschetti , tutti c/Italia; De Bellis, relativi a procedure «Pinto» italiane.
I ricorrenti hanno ottenuto la somma liquidata dal giudice italiano nella procedura Pinto, più una somma a titolo di danno morale derivante dal ritardo e il rimborso forfettario delle spese di lite dinanzi alla Corte (200 euro).
Tra gli altri casi di radiazione, si segnala Donati c/Italia, in cui il Governo italiano ha offerto al ricorrente una somma di 8 milioni di euro per i danni materiali collegati all’occupazione sine titulo e alla perdita definitiva del terreno occupato. Donati non ha accolto la proposta, ma la Corte l'ha ritenuta equa, alla luce dei principi affermati nella sentenza Guiso-Gallisay, e ha radiato la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1 della Convenzione. 

Le decisioni che dichiarano irricevibili i ricorsi sono venti.
Quattro di queste (ricorsi Ben Slimen, Ignaoua, Kneni e Maftah Belaj c/Italia) riguardano i casi di cittadini tunisini presenti in Italia, nei confronti dei quali era stato disposta l’espulsione da parte delle autorità italiane. La Corte, nel dichiarare irricevibili i ricorsi, ha evidenziato come la svolta democratica del gennaio 2011 abbia profondamente cambiato la Tunisia e che non sussista, allo stato, alcun rischio per i cittadini espulsi verso quel paese di essere sottoposti a tortura o a misure degradanti o inumane.
Una decisione interessante adottata dalla Corte ha toccato il tema della legge elettorale italiana (Saccomanno c/Italia del 13 marzo 2012). I ricorrenti ritenevano che la legge n. 270/2005 pregiudicasse la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo e si traducesse in una violazione della «sovranità del popolo» prevista dalla Costituzione, in violazione dell’art.3 del Protocollo 1 della Convenzione. La Corte EDU ha ritenuto che, sebbene la disciplina in questione comporti una costrizione sugli elettori per quanto riguarda la scelta dei candidati, questa può essere giustificata in un sistema elettorale in considerazione del ruolo costitutivo dei partiti politici nella vita dei Paesi democratici. La Corte ha constatato che i ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato che essa ostacoli o impedisca ad alcune persone o gruppi di prendere parte alla vita politica del Paese o tenda a favorire un partito politico o un candidato offrendo loro un vantaggio elettorale a scapito di altri, aggiungendo che i partiti politici costituiscono una forma di associazione fondamentale per il buon funzionamento della democrazia (Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 87, CEDU 2003 II) e svolgono un ruolo essenziale nell’informazione di un elettorato coinvolto.
Altra decisione rilevante è stata quella emessa nei confronti dei lavoratori della Agensud, ex Cassa per il Mezzogiorno (Torrie altri c/Italia del 24 gennaio 2012). I lavoratori si dolevano che, a seguito delle vicende susseguenti alla soppressione della Cassa, avevano subito una violazione del loro diritto di proprietà sia in quanto erano stati costretti ad accettare retribuzioni inferiori sia in quanto, a seguito all’interferenza legislative con i benefici contributivi che avevano già acquisito in virtù della normativa precedente, avevano perso importi considerevoli dei contributi che avevano già versato. La decisione risulta interessante dato che la CEDU offre un quadro giurisprudenziale articolato relativamente alla questione se una pensione può costituire un “bene” ai sensi del trattato convenzionale. Sul caso di specie, i giudici europei hanno valutato la legittimità e la proporzionalità dell’ingerenza legislativa, non riconoscendo alcuna violazione.
Si segnala ancora - per l’attenta ricostruzione dei principi elaborati dalla Corte in materia - la decisione nel ricorso Varban c/Italia. La ricorrente affermava violati gli artt. 2, 8 e 9 della Convenzione, in relazione alle indagini condotte dalle autorità giudiziarie italiane sulla morte della propria figlia, nonché in relazione alle difficoltà incontrate per l’inumazione della salma secondo le proprie credenze religiose. La Corte ha ritenuto che l’indagine svolta sia stata effettiva e in tempi ragionevoli e che l’ingerenza nella vita privata della ricorrente - in relazione al tempo trascorso per la restituzione e l’inumazione della salma – sia stato ragionevole e giustificato dalle esigenze investigative.
E’ del 20 novembre la decisione di irricevibilità del ricorso presentato dall’Avv. Attilio Pacifico, coinvolto nella vicenda Lodo Mondadori e IMI/SIR. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 6, 7 e 14 della Convenzione per mancanza d’imparzialità di alcuni magistrati che si erano occupati del suo caso; dell’art. 6 in relazione alla durata del processo e dell’art.4 del Protocollo 7 per violazione del principio del ne bis in idem. La Corte, nel dichiarare del tutto infondate le doglianze, ha rilevato l’assoluta imparzialità dei giudici Carfì, Ambrosini, Morelli e Macchia e la correttezza dei capi d’imputazione contestati al Pacifico. In ordine alla durata del procedimento, i giudici europei hanno preso atto del mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, dato che non era stata proposta l’azione ex Legge 89/2001. Il terzo motivo, quello del ne bis in idem, è stato respinto poiché i giudici hanno considerato che Pacifico fosse stato processato per due episodi di corruzione distinti, pur se originati da fatti sostanzialmente identici.
Da ultimo, si segnalano le pronunce De Cristofaro c/Italia e Simonetti c/Italia, in cui giudici hanno ritenuto che i ricorrenti, tutti difesi dall’Avv. Marra, avessero abusato del loro diritto, presentando diversi ricorsi in relazione alla medesima vicenda (procedimenti Pinto) e fornendo alla Corte informazioni incomplete e fuorvianti. 

 

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Principali realizzazioni espletate dagli Archivi Notarili nel corso dell’anno 2012

L’Amministrazione degli archivi notarili costituisce un’unità organica incardinata nel Ministero della giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. L’Amministrazione ha un proprio bilancio (che è di cassa e non di competenza), allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, riscuote direttamente i diritti e le tasse con cui provvede alle proprie necessità e costituisce un Centro di Responsabilità Amministrativa.

I principali compiti istituzionali demandati all’Amministrazione sono il controllo sull’esercizio dell’attività notarile, la conservazione del materiale documentario (degli atti dei notai cessati), il rilascio delle copie degli atti conservati, lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (compiti previsti dalla Legge 16.2.1913, n. 89), e la gestione del Registro generale dei testamenti (legge 25.5.1981, n. 307).

Nel corso dell’anno 2012 l’Amministrazione ha applicato le più recenti novità normative intervenute nel periodo (ad esempio, gli adempimenti formali derivanti dalla normativa del 2010 sull’allineamento catastale) all’attività ispettiva sugli atti dei notai in esercizio. L’Ufficio Centrale ha curato, altresì, il coordinamento delle attività ispettive, ha provveduto a pubblicare le più importanti e recenti decisioni degli organi amministrativi e giurisdizionali sul portale intranet. Ha, ancora, svolto attività formative per l’aggiornamento dei dirigenti e dei conservatori, oltre a realizzare corsi di alfabetizzazione informatica con modalità e- learning.

L’Amministrazione ha anche collaborato alla stesura del decreto, in corso di registrazione, che determina, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, i parametri per oneri e contribuzioni. In merito, sono state previste importanti semplificazioni per la determinazione dei diritti dovuti agli archivi notarili per i servizi all’utenza.

L’Amministrazione ha poi prestato particolare attenzione ai principali servizi resi al pubblico, stimolando gli uffici a soddisfare sempre maggiormente i bisogni dell’utenza, con ciò fissando obiettivi di miglioramento o di mantenimento di idonei standard di qualità. Alla fine dell’anno 2012 gli archivi notarili diretti da dirigenti hanno sperimentato le metodologie elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, al fine di redigere delle carte di servizi che dovranno essere adottate nel corso dell’anno 2013.

Inoltre l’Ufficio Centrale ha svolto una istruttoria con l’Ente Poste S.p.A. per sottoscrivere nel corso dell’anno 2013 una convenzione diretta all’introduzione di modalità di pagamento elettroniche.

Nell’ambito della gestione del Registro Generale dei Testamenti, l’Amministrazione ha acquisito nell’anno 2012 oltre 110.000 richieste di iscrizione, raggiungendo così il numero complessivo di oltre 2.200.000 iscrizioni presenti nella banca dati per il periodo 1980 - 2012.

L’Ufficio ha anche garantito il rilascio dei certificati concernenti l’esistenza di atti di ultima volontà, instaurando, quando necessario, contatti con gli organismi degli Stati esteri aderenti alla Convenzione di Basilea (16 maggio 1972).

Nello svolgimento delle funzioni connesse con l’evoluzione del sistema informatico di gestione del Registro Generale dei Testamenti ed al fine di procedere alle innovazioni riguardanti l’amministrazione digitale ed il sistema per l’acquisizione di repertori, registri e atti notarili informatici, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110 ed al d.l.18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, l’Amministrazione ha implementato le proprie infrastrutture e la propria rete di servizi, stabilendo un accordo con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero. In questa prospettiva, nell’anno 2012 si è completata l’installazione e l’adeguamento delle reti LAN in 17 Archivi notarili distrettuali e nella sede dell’Ufficio centrale.

Per quando riguarda il settore immobiliare, sono stati collaudati in data 8 febbraio 2012 i lavori di ristrutturazione della sede dell’Archivio notarile distrettuale di Milano, funzionali agli usi del Palazzo di Giustizia.

Inoltre, l’Amministrazione ha stipulato l’atto di avveramento della condizione sospensiva e di trasferimento del diritto di proprietà di un’unità immobiliare sita in Pisa, che è stata così acquisita per destinarla a sede dell’Archivio notarile; ha altresì acquistato, sotto condizione sospensiva, una porzione di fabbricato sita in Potenza, da destinare a sede dell’Archivio notarile.

Infine nel corso dell’anno 2012 l’Amministrazione ha istruito la pratica per l’acquisto di un edificio da destinare a sede dell’Archivio notarile di Ascoli Piceno.