ARCHIVIO - 54ª plenaria del GRECO nell'ambito del Consiglio d’Europa - Strasburgo 20-23 marzo 2012

aggiornamento: 11 aprile 2012

Adozione del rapporto sull’Italia relativo al III ciclo di valutazione - Strasburgo 20-23 marzo 2012

Nel corso della 54 riunione plenaria del GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption / Group of States against Corruption) è stato adottato il rapporto sull’Italia relativo al III ciclo di valutazione. Esso consta di due parti:

  • la prima relativa alle norme incriminatrici
  • la seconda relativa al finanziamento ai partiti politici

Parte I

Accanto all’affermazione che la configurazione dei reati di corruzione nel nostro Paese è conforme alla Convenzione, il rapporto evidenzia come ci siano delle lacune del sistema normativo italiano con riferimento alla dimensione internazionale della corruzione, alla corruzione nel settore privato ed al trading in influence.
Inoltre, al di là dell’elogio dell’attività della magistratura, alla quale è riconosciuto il merito di avere perseguito un significativo numero di casi e di avere contribuito a formare una giurisprudenza di vasta portata in materia di corruzione, il rapporto evidenzia come in concreto il regime sanzionatorio non sia del tutto efficace, dissuasivo e proporzionato.
Ancora, il rapporto evidenzia il rischio di strumentalizzazione del reato di concussione per ottenere un esonero da responsabilità ed infine riaffronta la questione della prescrizione, già oggetto di raccomandazione nel precedenti I e II cicli congiunti di valutazione.

Parte II

Pur dando atto che il sistema di finanziamento ai partiti e movimenti politici è sensibilmente migliorato negli ultimi due decenni, in quanto ne è stata implementata la trasparenza e rafforzata la disciplina finanziaria, il rapporto ha evidenziato grosse lacune di base nel nostro ordinamento, in particolare  per quanto concerne:

  1. l’efficacia del sistema di controllo delle finanze dei partiti e movimenti politici sia da parte dei revisori contabili interni ad essi sia da parte delle autorità statali ad hoc preposte;
  2. il regime di pubblicità e di trasparenza delle donazioni effettuate ai partiti e movimenti politici;
  3. la trasparenza delle fonti di finanziamento e delle spese delle articolazioni locali dei partiti e movimenti politici nonché dei gruppi parlamentari;
  4. la trasparenza e i controlli nelle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo; 
  5. l’efficacia del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, esistente nel settore.

Alla luce di quanto evidenziato, il GRECO auspica una riforma normativa, anche significativa, della materia in questione.

Entro il 30 settembre 2013 si dovrà presentare un rapporto sull’attuazione delle raccomandazioni. 

Le raccomandazioni relative alla parte I Incriminations sono state le seguenti:

  1. procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) e il suo Protocollo aggiuntivo (STE 191) (punto 101);
  2. allargare il campo di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva a tutti i pubblici funzionari stranieri,  membri do assemblee pubbliche straniere, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e pure a   giudici e funzionari di tribunali internazionali, al fine a rispettare pienamente i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 107);
  3. (i) ampliare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva ai giudici popolari stranieri al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui all'articolo 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione (STE 191), e (ii) criminalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri nazionali ed stranieri (punto 108);
  4. criminalizzare la corruzione nel settore privato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 110);
  5. criminalizzare il traffico di influenza  attiva e passiva, a norma dell'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 111);
  6. adottare misure appropriate, in stretta collaborazione con le istituzioni interessate, che garantiscano che le disposizioni relative ai reati di corruzione e di traffico di influenza siano effettivamente applicate  e che favoriscano un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato  e dissuasivo per i trasgressori, come richiesto dall'articolo 19 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 114);
  7. al fine di assicurare che di possa arrivare ad una decisione nel merito nei casi di corruzione prima che sia decocorso il termine di prescrizione, (i) avviare uno studio sulla percentuale dei casi di corruzione estinti per prescrizione al fine di  determinare la portata e le ragioni di eventuali  problemi che venissero individuati come un risultato dello studio; (ii) adottare un piano specifico per affrontare e risolvere, entro un determinato arco di tempo, il problema o i problemi individuati dallo studio, (iii) rendere pubblici i risultati di questo studio (punto 118);
  8. (i) esaminare in modo approfondito l'applicazione pratica del reato di concussione, come previsto dall'articolo 317 del codice penale, al fine di accertare il suo potenziale uso improprio nelle indagini e nel perseguimento della corruzione; (ii) alla luce di tale esame adottare misure appropriate per rivedere e precisare il campo d’applicazione  del reato, se necessario (punto 122);
  9. (i) a bolire la condizione, se del caso, secondo la quale il perseguimento di reati di corruzione commessi all'estero deve essere preceduto da una richiesta del Ministro della Giustizia o dalla denuncia della persona offesa, (ii) estendere la giurisdizione ai reati di corruzione commessi all'estero da stranieri, ma che coinvolga funzionari delle organizzazioni internazionali, membri delle assemblee parlamentari internazionali e funzionari di tribunali internazionali che siano cittadini italiani (punto 127).

Le raccomandazioni relative alla parte II Party Funding sono state le seguenti:

  1. avviare un processo legislativo di riforma che preveda (i) norme sullo status giuridico dei partiti politici (ii) una chiara definizione del periodo di campagna, (iii) i requisiti di trasparenza, di controllo e sanzionatori in materia di elezioni al Parlamento europeo che siano paragonabili a quelli degli altri tipi di elezione, e (iv) una base giuridica sistematizzata, comprensiva ed attuabile per il finanziamento dei partiti politici e dei candidati, che preveda anche la considerazione di unire le norme applicabili in un unico atto legislativo (paragrafo 130);
  2. (i) introdurre un divieto generale di donazioni da donanti la cui identità non sia nota al partito politico/candidato, (ii) abbassare la soglia attuale di donazioni al di sopra della quale l'identità del donante debba essere resa nota, ovvero, 20.000 euro per donazioni a singoli candidati, e 50.000 euro per le donazioni a partiti politici), ad un livello appropriato (paragrafo 133);
  3. adottare misure per aumentare la trasparenza delle entrate e delle spese di (i) partiti politici a livello locale, (ii) entità, correlate direttamente o indirettamente a partiti politici o comunque sotto il loro controllo, e (iii) i gruppi parlamentari (comma 135);
  4. (i) elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione di informazioni sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, (ii) garantire che tali informazioni siano rese disponibili in modo coerente, comprensibile e puntuale e che pertanto permetta un  accesso al pubblico più semplice e significativo, compreso l’utilizzo al meglio delle pubblicazioni via internet (punto 138);
  5. (i) introdurre norme chiare e coerenti sui requisiti di audit applicabili ai partiti politici, (ii) garantire la necessaria indipendenza dei revisori che certificano i bilanci dei partiti politici (punto 140);
  6. (i) costituire un organo leader indipendente, assistito, se del caso, da altre autorità, con un mandato, stabilità mandato, poteri e risorse adeguate al fine di esercitare un controllo proattivo ed efficiente, d’indagine e di attuazione delle norme sulla finanza della politica, (ii ) fino alla sua costituzione, garantire che le istituzioni con le attuali responsabilità sviluppino un approccio pratico di lavoro per l'effettiva attuazione delle regole di finanziamento dei partiti e di campagna elettorale, (iii) rafforzare la cooperazione e il coordinamento degli sforzi a livello operativo ed esecutivo tra le autorità investite della supervisione delle finanze politiche e le autorità fiscali e di polizia (comma 145);
  7. rivedere le attuali sanzioni amministrative e penali relative a violazioni di regole di finanziamento politico al fine di garantire che siano efficaci, proporzionate e dissuasive (paragrafo 149).